CCNL Istituzioni socio assistenziali - Anffas
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 20/05/2024 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti dalle strutture associative aderenti alla rete Anffas
Parti Stipulanti
Anffas
Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità
Fpl Uil
Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro
Fp Cisl
Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 1349,22 € | 1349,22 € |
| A2 | 1389,69 € | 1389,69 € |
| A3 | 1430,17 € | 1430,17 € |
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Orario di lavoro
L'orario "normale" di lavoro è contrattualmente fissato in 38 ore settimanali di lavoro effettivo per tutto il personale inquadrato nelle categorie da A a F.
L'orario normale di lavoro settimanale può essere articolarlo su 5 o 6 giornate lavorative; articolazioni diverse potranno essere definite dalle Strutture Associative, in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Personale in forza al 21.09.2012:
- 36 ore settimanali se inquadrate nella posizione da A, B, C, D
- 38 ore settimanali se inquadrate nella posizione E e F.
Categoria E o F in forza al 31.08.2004: 36 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il lavoro straordinario deve essere compensato con una quota oraria della retribuzione ordinaria maggiorata del 20%.
Per le ore di straordinario, prestato in orario di lavoro notturno o nei giorni festivi per legge, la quota di retribuzione oraria in atto è maggiorata del 30%.
Per le ore di straordinario prestato in orario di lavoro notturno, nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Ferie
Per ogni anno solare di servizio effettivamente prestato matura il diritto ad un periodo di ferie pari a 30 giorni lavorativi.
Qualora l'orario di servizio settimanale sia distribuito su cinque giornate lavorative (settimana corta), il computo dei giorni di ferie spettanti deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
In tal caso di calcolo delle giornate di ferie in ore, il computo sarà pari a:
- con un orario settimanale pari a 36 ore: 180 ore
- con un orario settimanale pari a 38 ore: 190 ore.
Durante il periodo di fruizione delle ferie alla lavoratrice o al lavoratore deve essere corrisposta la normale retribuzione in godimento.
La lavoratrice o il lavoratore che inizi o cessi il rapporto di lavoro durante l'anno di maturazione ha diritto, per ogni mese di servizio prestato, ad 1/12o del periodo di ferie spettanti e le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Mensilità Aggiuntive
A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 20 dicembre di ogni anno, composta da:
- uno stipendio base annuo diviso dodici,
- retribuzione individuale di anzianità,
- eventuali assegni alla persona.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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