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CCNL Istituzioni socio assistenziali - Agespi

Categoria Retributiva: Istituzioni Socio - Assistenziali - Agespi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2020

Riferimento CCNL

CCNL del 07/05/2018 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2019

Ultimo aggiornamento

25 gennaio 2018

Panoramica del Contratto

Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel campo settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'AGeSPI.

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Agespi

Associazione Gestore servizi Sociosanitari e Cure Post-Intensive

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2020
LivelloPaga BaseTotale
Q1893,15 €1893,15 €
11780,46 €1780,46 €
21679,05 €1679,05 €

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Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.

Le quattro festività abolite sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui sopra.

Qualora il precedente orario contrattuale fosse inferiore a 38 ore settimanali, il personale in forza al 05.09.2012 manterrà il precedente orario di lavoro settimanale.

Nella comparazione dell'orario di lavoro deve tenersi conto anche delle riduzioni di orario previste dal presente CCNL.

Potrà essere concordato per tutti un orario di lavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che la differenza delle ore su base annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di lavoro che risulteranno prestate rispetto al precedente contratto, ovvero accantonata nella Banca Ore.

Lavoro straordinario

Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l'orario normale di lavoro praticato.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non tratta si di regolare turno di servizio.

Le quote di maggiorazione per il lavoro straordinario sono le seguenti:
a) diurno: 25%
b) notturno: 40%
c) festivo diurno: 50%
d) festivo-notturno: 60%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.

Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella Banca-ore, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista per il lavoro ordinario notturno e festivo.

Ferie

Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi nell'arco di un anno, fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario settimanale, è comunque considerata di 6 gg., dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno quindi escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

In caso di dimissioni o di licenziamento, spetteranno alla lavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Qualora il contratto in atto prevedesse un numero di giorni di ferie annuali superiore a 26, ai lavoratori in forza al 05.09.2012 verranno mantenute ad personam le giornate di ferie in più.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima:
Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Istituzione corrisponderà al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno la spettano tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Quattordicesima mensilità:
Sarà corrisposto, entro il mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, spettano tanti dodicesimi per quanti sono i mesi del servizio prestato.
Non ha diritto alla 14a mensilità chi già percepisca mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità. Ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, spetta la differenza tra l'ammontare della 14a mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio.

Per gli assunti dopo la sottoscrizione del Ccnl 07/05/2018, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, la 14ma è caratterizzata dalla maturazione, nell'arco temporale massimo di 36 mesi secondo una gradualità crescente progressiva così definita:

- per i primi 12 mesi la percentuale di maturazione è pari al 35%;

- dal 13° mese al 24o mese la percentuale di maturazione è pari al 45%

- dal 25° mese al 36o mese la percentuale di maturazione è pari al 70%

- a far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari al 100%

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