CCNL Calzature P.I. - Uniontessile
Contratto: Tessili P.I. - Uniontessile
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/01/2020 - Decorrenza: 01/04/2019 - Scadenza: 31/03/2023
Ultimo aggiornamento
16 gennaio 2026
Panoramica del Contratto
Piccole e medie aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste; fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonchè fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo nazionale di lavoro.
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uniontessile Confapi
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1558,00 € | 1558,00 € |
| 2 | 1762,32 € | 1762,32 € |
| 3 | 1871,36 € | 1871,36 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Tessili P.I. - Uniontessile: Errata corrige 21/02/2025
In data 21 febbraio 2025 Uniontessile Confapi e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno apportato le correzioni dei refusi contenuti nell’ipotesi di accordo del 18 febbraio 2025...
Tessili P.I. - Uniontessile: Premio di produzione
La contrattazione aziendale definisce le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi prefissati, in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseg...
Orario di lavoro
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, 8 ore giornaliere di norma distribuite sui primi 5 giorni della settimana.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario sono le seguenti:
- lavoro straordinario: 27%;
- lavoro straordinario notturno: 45%.
Ferie (Operai)
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Mensilità Aggiuntive (Operai)
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
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