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CCNL Calzature - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 agosto 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 21/06/2021 - Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 31/12/2023

Ultimo aggiornamento

25 marzo 2025

Panoramica del Contratto

Aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchina, a mano o miste, fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parti Stipulanti

Assocalzaturifici Italiani

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/08/2025
LivelloPaga BaseTotale
11530,00 €1530,00 €
21751,40 €1751,40 €
31843,95 €1843,95 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale contrattuale è di 39 ore settimanali.

La durata dell'orario normale contrattuale può anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale.

L' orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, mediante esame in sede aziendale.

Lavoro straordinario

E' considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.

Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37ª e la 40ª ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari. 

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario sono le seguenti:

- Lavoro supplementare: 24%
- Lavoro straordinario: 27%  
- Lavoro straordinario notturno: 45%

Ferie (Operai)

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane. 

Mensilità Aggiuntive (Operai)

L'azienda corrisponderà al lavoratore, per ciascun anno di anzianità, una tredicesima mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile normale di fatto percepita dal lavoratore stesso.

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