CCNL Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 08/01/2024 - Decorrenza: 08/01/2024 - Scadenza: 07/01/2027
Ultimo aggiornamento
21 febbraio 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle piccole e medie imprese del settore alimentare
Parti Stipulanti
Cifa
Confederazione Italiana Federazioni Autonome
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Fedarcom
Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti
Commercianti
Operatori del Turismo
Artigiani e PMI
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2950,29 € | 2950,29 € |
| 1 | 2844,92 € | 2844,92 € |
| 2 | 2538,86 € | 2538,86 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom): CCNL 08.01.2024
In data 8 gennaio 2024, tra CIFA e CONFSAL, FESICA-CONFSAL, si è giunti alla sottoscrizione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole...
Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom): Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Livello di inquadramento Durata Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 8° 30 Durat...
Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, anche come media su periodi plurisettimanali. L’orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni.
La prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro.
Per il settore panificazione l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su sei giorni.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione:
Maggiorazione | |
Lavoro straordinario festivo | 30% |
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre le 40 ore settimanali | 45% |
Lavoro straordinario feriale notturno | 35% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:00 | 40% |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di:
Orario di lavoro | Giorni di ferie annuali |
Orario di lavoro distribuito su 5 giorni | 22 giorni - 173 ore |
Orario di lavoro distribuito su 6 giorni | 26 giorni - 173 ore |
Viaggiatori e piazzisti con orario di lavoro distribuito su 5 giornate o 4 intere e due mezze giornate | 22 giorni - 173 ore |
Viaggiatori e piazzisti con orario di lavoro distribuito su 6 giornate | 26 giorni - 173 ore |
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
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