Immagine contratto Alimentari - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

CCNL Alimentari - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Categoria Retributiva: Alimentari non artigiani - fino a 15 dip. (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 26/07/2024 - Decorrenza: 01/08/2024 - Scadenza: 31/07/2027

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle Aziende non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Vini, Pastifici ed Affini.

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
13478,00 €3478,00 €
23089,85 €3089,85 €
32637,05 €2637,05 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate.

Turnisti:  l’orario di lavoro previsto per il terzo turno corrisponde a 36 ore settimanali, a parità di retribuzione.

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.

Le ore di straordinario possono confluire, previo accordo con il lavoratore, nella Banca delle ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 25% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.

Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:

 

Carni - dolciari - alimenti zootecnici - lattiero - caseari - prodotti da forno

Operai, impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno

50%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

 

Vini - Liquori

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)

60%

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno

50%

70%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

40%

40%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)

-

100%

 

Acqua e bevande gassate

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

45%

80%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno

40%

60%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno

30%

-

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

85%

-

 

Acque minerali e bibite in acque minerali

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

60%

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno

48%

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

42%

42%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

-

100%

 

Distillatori

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

60%

60%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale a turno

60%

60%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno

60%

60%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

40%

-

Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni

35%

-

 

Birra e malto

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

60%

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali notturno

50%

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

-

100%

 

Conserve vegetali

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

60%

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

50%

50%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

40%

40%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

-

70%

 

Industrie alimentari varie

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

60%

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

60%

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

50%

-

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

-

100%

 

Industria risiera

Operai

Impiegati tecnici e
amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

60%

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

60%

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

50%

35%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

60%

100%

 

Mugnai e pastai

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

55%

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno

50%

-

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

-

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

-

100%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

30%

-

 

Conserve ittiche

Operai

Impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

50%

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

45%

50%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

35%

-

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

-

70%

 

Settore macellazione e lavorazione delle specie avicole

Operai, impiegati tecnici e amministrativi

Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno

45%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo

90%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno

65%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno

100%

Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22

45%

 

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

Quattordicesima mensilità

In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

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