CCNL Vigilanza Privata
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
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Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 28/02/2014 - Decorrenza: 01/02/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
05 dicembre 2024
Panoramica del Contratto
Imprese, Consorzi e Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Univ
Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata
Agci Servizi
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Confcooperative Federlavoro e Servizi
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Legacoop Produzione e Servizi
Assiv
Associazione Italiana vigilanza Confindustria
Anivp
Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza
Ugl Sicurezza Civile
Unione Generale del Lavoro
Assvigilanza
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1992,60 € | 1992,60 € |
| 2 | 1860,38 € | 1860,38 € |
| 3 | 1651,31 € | 1651,31 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Vigilanza Privata: Accordo 02/12/2024 modalità di erogazione una tantum
Il 2/12/2024 le parti stipulanti il CCNL Vigilanza privata hanno siglato un accordo per determinare le modalità di erogazione dell'Una tantum stabilita dall'accordo 30/05/2023 e 16...
Servizi Fiduciari: Aggiornamento minimi contrattuali
VIGILANZA PRIVATA Servizi Fiduciari Minimi in vigore dal 01/04/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A € 2003,05 € 0 € 0 € 2003,05 B € 1822,65 € 0 € 0 ...
Orario di lavoro
Personale tecnico-operativo:
La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali.
Le prestazioni del personale del ruolo tecnico-operativo diurne e notturne, sia feriali che festive, fornite nell'ambito di turni regolari, sono considerate lavoro normale.
Sistema 5+1: fermo restando l'orario giornaliero di 7 ore, la settimana lavorativa si attua mediante la concessione di 1 giorno di riposo ogni 5 giorni di lavoro nonché 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato. I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Sistema 6+1+1: l'orario si realizza mediante cicli di 6 giorni di lavoro e 2 di riposo, con una prestazione giornaliera di 7 ore e 15 minuti e con assorbimento dei permessi per riduzione annua dell'orario di lavoro e per ex festività.
Personale del ruolo amministrativo:
- la durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali;
- l'orario giornaliero è di 8 ore.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione, con le seguenti percentuali:
a) Personale del ruolo tecnico-operativo:
- straordinario feriale: 30%;
b) Personale del ruolo amministrativo:
- straordinario feriale (oltre la 40o ora settimanale): 30%.
c) Per tutti i lavoratori:
- straordinario prestato nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero: 35%;
- straordinario prestato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali: 40%.
Tutte le maggiorazioni previste dal presente contratto non sono cumulabili tra loro nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Ferie
La durata del periodo di ferie è pari a:
- 25 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni lavorativi quando si applica il sistema 6+1+1 in vigore dal 01.01.1993 (sei giorni di lavoro, un giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso) ;
- 22 giorni lavorativi quando si applica il sistema 5+2 (personale del ruolo amministrativo con orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni).
Qualora una festività nazionale o infrasettimanale cada nel periodo feriale, è erogata un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima e quattordicesima: entro il 20 dicembre per la tredicesima mensilità e il 15 luglio per la quattordicesima, ogni anno, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in atto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa.
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