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CCNL Vigilanza Antincendio - Cooperative

Categoria Retributiva: Guardie ai Fuochi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 25/07/2024 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2026

Ultimo aggiornamento

18 ottobre 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti e soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio

Parti Stipulanti

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Angaf

Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
12256,14 €2256,14 €
22090,50 €2090,50 €
31850,19 €1850,19 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro normale è fissato in 39 ore settimanali sia per i lavoratori giornalieri che per i lavoratori turnisti distribuiti di noma su 5 o 6 giorni settimanali.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro festivo quello prestato nei giorni di riposo.

Le percentuali di maggiorazione calcolate sul minimo conglobato e anzianità sono cosi stabilite:

- lavoro straordinario feriale diurno 25%

- lavoro straordinario feriale notturno 30%

- lavoro straordinario festivo diurno 50%

- lavoro straordinario festivo notturno 60%

Tali maggiorazioni non sono cumulabili tra loro ma la maggiore assorbe la minore.

Ferie

Per ogni anno di servizio prestato il dipendente ha diritto a un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi, NON comprensivo delle quattro festività religiose abolite dalla legge 54/77.

Ogni giornata di ferie è ragguagliata a 1/22 della retribuzione. 

D'intesa con l'azienda il lavoratore può usufruire delle ferie a ore raggruppate che vanno retribuite con 1/173 della retribuzione.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, per ciascun anno solare, una tredicesima mensilità da erogare entro il 20 dicembre di ogni anno.

Quattordicesima mensilità

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, per ciascun anno solare, una quattordicesima mensilità da erogare nel mese di giugno di ogni anno. diminuita di € 10,33 a titolo di E.D.R. ex prot. 31.7.1992.

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