CCNL in vigore
VIGILANZA PRIVATA
Testo consolidato del CCNL 08/04/2013
per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
Decorrenza: 01/02/2013
Scadenza: 31/12/2015
CCNL 08/03/2013 come modificato da:
- Accordo 30/04/2013
- Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
- Accordo 05/05/2014
- Accordo 28/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 13/10/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 01/07/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'8 aprile 2013, in Roma
Tra:
- L'ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza/Confindustria, rappresentata dal Presidente, dal Presidente della Commissione Sindacale, dai componenti la commissione sindacale, dal Direttore e dal Segretario Generale;
- la LEGACCOP SERVIZI, rappresentata dal Presidente, assistito dal responsabile Relazioni Industriali;
- la FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore, ed assistiti dal Capo del Servizio Sindacale di Confcooperative;
- l'AGCI - SERVIZI, rappresentata dalla Presidente;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS - CGIL), rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del CD e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale e del responsabile dipartimento terziario e reti;
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL, rappresentata dal Segretario Generale, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale
- UGL Sicurezza Civile
Visto
l'ipotesi di accordo di rinnovo siglato il 22 gennaio 2013 e l'ipotesi di testo siglato il 19 febbraio 2013
Si è stipulato
Il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, con decorrenza dal 1 febbraio 2013, composto da una parte principale dedicata alla disciplina dei servizi di vigilanza privata e una sezione speciale dedicata ai servizi fiduciari. La parte principale consta di 15 titoli, 146 articoli e due parti specifiche dedicate al riordino della disciplina del rapporto di apprendistato e al riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. La sezione speciale consta di 11 titoli e 33 articoli.
Verbale di stipula
In data 30 aprile 2013 in Roma presso la sede dell'Ebitev si sono incontrati:
le Associazioni datoriali del settore Vigilanza Privata: ASSIV, UNIV, ANIVIP e Lega Coop Servizi
e
La O.S. UGL Sicurezza Civile
Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
Verbale di stipula
Il 28 febbraio 2014
tra:
- l'A.N.I.V.P. - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, rappresentata dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Consigliere,
- l'ASSVIGILANZA - Associazione Nazionale Vigilanza, rappresentata dal Presidente e dai Consiglieri;
- l'UNIV - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore;e
- la FILCAMS CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, rappresentata dal Segretario Nazionale;
- la FISASCAT CISL - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini o del Turismo rappresentata dal Segretario Nazionale;premesso che:
- in data odierna le parti hanno sottoscritto il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015;
- la disciplina contenuta nel contratto sottoscritto ha trovato una sua applicazione da parte di aziende del comparto già a decorrere dal febbraio 2013;
- in modo differenziato aziende associate ad A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV hanno provveduto ad erogare nel corso del 2013, e tutt'ora erogano, una tantum o forme di anticipazione economica ai lavoratori;
- risulta pertanto necessario pervenire ad una omogenizzazione anche dei rapporti economici con riferimento al periodo febbraio 2013 - gennaio 2014.
Tanto premesso, dopo lunga trattativa e confronto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Verbale di stipula
Il giorno 15 maggio 2014
Tra
l'A.N.I.V.P. - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata
l'ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari
l'ASSVIGILANZA - Associazione Nazionale Vigilanza
l'UNIV - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza
PAGO - Associazione Generale Cooperative Italiane
La LEGACOOP SERVIZI
La FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE
la FILCAMS CGIL - Fedrazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi,
la FISASCAT CISL - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini o del Turismo
Verbale di stipula
In data 28-05-2020 si sono incontrati:
ASSIV
UNIV
ANIVP
Legaooop Produzione e Servizi
Confcooperative
AGCI
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
Verbale di stipula
In data 1 luglio 2021 si sono incontrati:
ASS.I.V
ANIVP
UNIV
A.G.C.I.
Lega Coop Produzione e Servizi
Confcooperative Lavoro e Servizi
e
FILCAMS - CGIL
FISASCAT- CISL
UILTUCS
Le Parti danno atto che la trattativa per il CCNL di settore, a distanza di cinque anni dalla presentazione della piattaforma, non ha prodotto ad oggi convergenze idonee a realizzare un'intesa. In questo contesto, ha inciso profondamente anche l'emergenza sanlteria, con riflessi articolati tra le diverse tipologie di servizio erogati. Le Parti ritengono necessario proseguire il negoziato, con l'obiettivo di addivenire quanto prima alla definizione del "CCNL per i dipendenti da imprese di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza", secondo la sfera di applicazione già concordata (allegato 1).
Le Parti ritengono necessario pervenire alla definizione di un CCNL rispondente all'evoluzione intervenuta nel settore che ha visto crescere in questi anni in modo considerevole le attività riconducibili al Servizi di Sicurezza e diversificarsi le condizioni e le modalità del Servizi di Vigilanza Privata.
Inoltre, le Parti convengono che il predetto CCNL sarà articolato in Parte Generale a valere per la generalità del lavoratori e Parti Speciali in cui normare elementi di specificità dei comparti: a) Vigilanza Privata, b) Servizi di Sicurezza, c) Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, d) Attività di stewarding all'interno degli impianti sportivi.
Parte Generale
Parte Spedale
1) Validità e sfere di applicazione
2) Relazioni Sindacali
a) Livello Nazionale
Diritti di informazione
b) Livello Territoriale/Aziendale
- Diritti di Informazione
- Materie della contrattazione integrativa
3) Attività Sindacale
- Diritti sindacali
4) Welfsre contrattuale
a) Ente Bilaterale
b) Assistenza Sanitaria Integrativa
c) Previdenza Integrativa
5) Sicurezza nel luoghi di lavoro
- Rappresentanza del lavoratori per la Sicurezza
6) Cambio di appalto /affidamento del servizio
7) Classificazione del personale
- Declaratorie professionali
- Sistema di inquadramento unico
Classificazione del personale
- Profili professionali
8) Mercato del lavoro
a) Apprendistato
b) Contratto a tempo determinato e di somministrazione
c) Lavoro a tempo parziale
a) Apprendistato: durata, retribuzione
9) Rapporto di lavoro
- Assunzione
- Periodo di prova
10) Orario di lavoro
- Ferie
- Permessi in sostituzione ex festività
c) Orario di lavoro: sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro
b) Permessi retribuiti
c) Lavoro straordinario: decorrenza, limiti, maggiorazione
d) Lavoro supplementare: decorrenza, limiti, maggiorazione
e) Lavoro festivo: decorrenza, limiti, maggiorazione
f) Lavoro notturno: decorrenza, limiti, maggiorazione
11)Congedi
12) Malattia
13) Infortunio
14) Missione e trasferta
15) Retribuzione
a) mensilità supplementari
b) Indennità di servizio / funzione
15) Risoluzione rapporto di lavoro
-Preavviso
-Trattamento di fina rapporto
La presente elencazione non ha valore esaustivo e potrà essere integrata.
Il settore della vigilanza privata è stato oggetto di modiche normative, che hanno e stanno contribuendo a definire un nuovo assetto del settore stesso in Italia.
Le parti stipulanti sono state soggetti attivi nell'elaborazione del nuovo impianto normativo, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Centrale ex art. 260 del D.P.R. n. 153/2008 che ha modificato il regolamento attuativo del TULPS.
Le nuove disposizioni introdotte, dapprima con il D.P.R. n. 153/2008 e successivamente dal conseguente D.M. n. 269/2010, hanno di fatto modificato l'operatività degli Istituti di vigilanza privata, avviando una vera evoluzione qualitativa del settore attraverso l'introduzione di nuovi requisiti organizzativi e professionali e riconoscendo alla vigilanza privata la valenza di sicurezza sussidiaria e complementare.
Il D.M. n. 269/2010 che ha introdotto i requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza privata e dei servizi, definisce infatti l'ambito esclusivo di intervento della vigilanza privata, ove non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine, introducendo le definizioni di obiettivi sensibili e siti con speciali esigenze di sicurezza (allegato D).
Lo stesso decreto ministeriale oltre all'ambito esclusivo di intervento definisce un sistema di requisiti funzionale al numero delle guardie giurate impiegate, al numero degli abitanti del territorio in cui operano, ed alle "classi funzionali" di attività svolte (vigilanza armata, telesorveglianza, vigilanza nei locali pubblici, trasporto e scorta valori, custodia e deposito valori).
Le parti quindi, in vista del nuovo corso intrapreso dalla vigilanza privata e in considerazione dei prossimi decreti attuativi del D.P.R. n. 153/2008, (sistema di certificazione, requisiti professionali minimi delle guardie giurate, tabelle dei costi) si impegnano a sviluppare una politica di conoscenza ed interventi congiunti, anche nell'ottica dei lavori della Commissione Consultiva Centrale ex art. 260 D.P.R. n. 153/2008, riconoscendo la centralità di detta commissione come strumento per un governo condiviso del settore a vantaggio sia delle imprese che dei lavoratori.
Le parti, nella consapevolezza che gli strumenti contrattuali devono adattarsi alle evoluzioni della domanda e nell'intento quindi di governare al meglio il cosiddetto fenomeno del portierato, tenuto conto che lo stesso D.M. n. 269/2010 considera nella classe funzionale C i servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate, hanno ritenuto utile completare il presente CCNL con una sezione ad hoc dedicata ai servizi fiduciari, innovando così l'impianto contrattuale della vigilanza privata e dando risposta ad una esigenza ormai consolidata da parte degli attori del sistema.
Pertanto il presente CCNL si compone di un corpo unico e di una sezione specifica dedicata ai servizi fiduciari.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra gli istituti, le imprese, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata, così come indicato nel D.M. n. 269/2010 e/o servizi fiduciari ed il relativo personale dipendente.
[___]
TESTO SFERA APPLICAZIONE
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto tra i lavoratori e le imprese, in qualunque forma giuridica costituite, che svolgono: Servizi di Vigilanza Privata, così come indicati nell'art. 256 bis Regolamento TULPS e nel D.M. n. 269/2010; Servizi di Sicurezza; Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del D.M. 6-10-2009; Servizi di stewarding all'intemo degli impianti sportivi, ai sensi del D.M. 8-08-2007.
In particolare, rientrano nell'ambito applicativo del presente CCNL:
A. Vigilanza Privata
- vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina ed antitaccheggio;
- vigilanza ad obiettivi sensibili e con speciali esigenze di sicurezza così come disciplinati dall'art. 3.b.1 allegato D al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza, telesorveglianza;
- interventi su allarme;
- servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- servizi di custodia e deposito valori;
- servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e/o di trasporto pubblico nonché a bordo mezzi di trasporto pubblico;
- ogni ulteriore servizio di vigilanza regolato da leggi speciali o decreti ministeriali.
B. Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata
- attività di sicurezza, sorveglianza, safety e custodia, svolte in regime di committenza pubblica o privata, atte a garantire - quando non sussistono le speciali esigenze di sicurezza di cui all'art. 256 bis Regolamento TULPS e al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni - la corretta ed ordinata fruizione di beni mobili ed immobili, siti, aree e relative pertinenze, in ambiti pubblici e privati, ivi compresi quelli congressuali, fieristici, manifestazioni ed eventi.
- controllo degli accessi, locali, aree e pertinenze interne e/o esterne (compresi parcheggi) e regolazione del flusso di persone, veicoli e merci (anche qualora queste attività siano definite come "servizi di portierato" o "reception" e qualunque sia la procedura di affidamento del servizio);
- verifica e controllo alle casse e imbustamento di sicurezza presso esercizi commerciali per i quali il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- prevenzione rischi, primo intervento e antincendio;
- monitoraggio di segnalazione tecnologiche per il quale il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- addetti alle attività di contazione quando non sussistono le esigenze di cui al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- altre attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di cui ai punti che precedono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: front desk e centralino telefonico, bigliettazione, ricezione e smistamento corrispondenza.
C. Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del D.M. 6-10-2009 e successive modifiche e/o integrazioni (controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso del pubblico e controlli all'interno del locale), svolti dai soggetti di cui all'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
D. Attività di stewarding all'intemo degli impianti sportivi
- attività di stewarding all'intemo degli impianti sportivi ai sensi del D.M. 8-08-2007 e successive modifiche e/o integrazioni (bonifica dell'impianto, prefiltraggio - verifica preventiva, filtraggio - accoglienza dello spettatore, controllo degli spettatori con il sistema del pat-down e servizi specifici per prevenire attività illecite)
Le Parti convengono che, in presenza di modifiche e/o integrazioni delle fonti normative di riferimento per il settore della Vigilanza Privata e della Sicurezza, si incontreranno per apportare le necessarie modifiche alla sfera di applicazione del presente CCNL.
[___]
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di 2º livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del presente contratto, purché non in contrasto con quanto previsto dal presente CCNL Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto con il presente CCNL, le parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria armonizzazione.
La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell'Ente Bilaterale, rilascio della relativa certificazione liberatoria, è condizione pregiudiziale per quanto previsto dal D.M. n. 269/2010. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
[___]
Art. 2 - Validità ed efficacia della contrattazione collettiva
Premesso che:
- le Parti ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ed è quindi interesse comune pervenire ad una definizione condivisa in materia di rappresentatività e rappresentanza; ciò anche al fine di contrastare la proliferazione contrattuale ed i fenomeni del dumping contrattuale;
- le Parti ribadiscono il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché il valore della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento volto a favorire produttività, efficienza, qualità. In tale contesto, le Parti rivolgeranno particolare attenzione ai temi dell'organizzazione del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, della formazione.
Le Parti ritengono di affidare al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50/2016.
Conseguentemente, le Parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e cont ributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debba essere subordinato alla integrale applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché degli accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle predette Organizzazioni.
Le Parti opereranno congiuntamente per richiedere, ai fini di quanto previsto dall'art. 50 D .Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, il recepimento nei bandi di gara relativi alle attività ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei contenuti normativi ed economici ivi disciplinati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, le norme del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono utili ai fini del decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo della manodopera utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione dell'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
- aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
- prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
- iniziative di aggiornamento della professionalità;
- andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, teleallarmi, ecc.);
- stato delle relazioni sindacali a livello territoriale.
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente Contratto.
Capo 2 - Strumenti della Bilateralità
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale - Compiti
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l'aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art..
In particolare:
- esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2º livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
- individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
- esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
- esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2º livello.
Art. 5 - Composizione e procedure
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da Membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. La Commissione Paritetica delibera all'unanimità.
Per l'espletamento di quanto previsto dall'Art. precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per mezzo di raccomandata A.R., dalle parti stipulanti il presente Contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL
All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, c.c. e successive modificazioni, in pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale, né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 6 - Scopi - Ente Bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza Privata, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
h) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze bilaterali;
j) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
k) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata;
l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata (Parlamento, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
m) essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento complessivo;
n) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
o) rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto (allegati 15 e 16);
p) fungere da supporto e da segreteria dell'O.P.N., curando la realizzazione, stampa e diffusione dell'opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all'accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e della commissione paritetica nazionale;
q) costituire una banca dati relativa alla professionalità, con il supporto degli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto. La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure professionali per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato;
r) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione;
s) fatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere sulle controversie derivanti dalle determinazioni degli Enti Bilaterali territoriali;
t) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi rilasciando il relativo certificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2 del presente CCNL;
u) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione dell'ente bilaterale regionale competente.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL Gli organi statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
L'Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL Analogo ruolo svolgeranno gli Enti Bilaterali Regionali, in relazione agli aumenti di costo determinati dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle strutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente CCNL L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore della Vigilanza Privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti Bilaterali Regionali. L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà una commissione per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 secondo comma del presente CCNL Il comitato esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale può istituire apposita commissione, con le modalità definite dallo stesso comitato esecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dal D.M. n. 269/2010.
Dichiarazione a verbale A
Fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. 8, vengono fatti salvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le Associazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale B
L'Ente Bilaterale Regionale è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento.
Laddove già esistano strumenti analoghi, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Art. 7 - Funzionamento delle relazioni industriali
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici di cui al TITOLO II del presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le Associazioni e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.) ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS le cui modalità sono definite negli allegati: 10, 10ª.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 8.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale
Il contributo di cui all'Art. precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:
0,10% | A carico dell'azienda |
0,10% | A carico del dipendente |
come CO.AS.CO.
0,10% | A carico dell'azienda |
0,15% | A carico del dipendente |
come contributo alla bilateralità nazionale.
Entrambi calcolati come sopra indicato
Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1º comma del precedente Art. 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione.
Gli istituti non associati verseranno su c/c bancario n. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a ____
Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre.
Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo.
L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
2. Bilateralità
A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale.
Capo 3 - Contrattazione integrativa di secondo livello - Livello territoriale
Art. 9 - Diritti di informazione
Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), e) ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art. 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate
È ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni dell'UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna;
c) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81;
d) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;
e) la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di Legge;
f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura, ove esistenti, ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 108;
g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l'adozione e l'uso e sempre che non siano forniti dai datore di lavoro al dipendente;
h) rimborsi spese di cui all'art. 100;
i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
j) indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all'art. 118;
k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalle normative emanate in materia. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
m) le indennità di funzione/mansione finalizzate al miglioramento del servizio.
In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con l'esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.
Come previsto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto collegato lavoro, le parti in caso di crisi d'impresa o di nuovi investimenti, a livello decentrato potranno pattuire deroghe temporanee al presente CCNL, nonché ad Istituti di Legge.
Art. 11 - Composizione delle controversie - Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile e successive modificazioni, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente Contratto, potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente Art., da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
- per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
- per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale, ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvedere entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 4.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente Art., questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o al precedente Art. del presente Contratto non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente Art..
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste;
- eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente.
La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale regionale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di TITOLO esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Art. 13 - Diritti di informazione
Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie;
- su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo.
In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 14 - Contrattazione di secondo livello
Le seguenti materie, per la loro specificità potranno essere oggetto di contrattazione di secondo livello:
- turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
- materie demandate dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20 della Legge 300/70 (assemblea);
- altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale.
quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal presente CCNL
TITOLO III - Attività sindacali
Art. 15 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;
di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della Legge 300/70;
di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (allegati 2 e 2/a).
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla O.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Sino alla costituzione della R.S.U. trovano applicazione le norme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1º comma del presente Art., conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente Art. hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
- un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
- un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3.000 dipendenti.
I permessi di cui al presente Art. saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente Art., deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (R.S.U.).
Art. 17 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 18 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 16 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata all'Istituto entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 12).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Art. 22 - Contributi Associativi Sindacali
Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale l'Istituto dovrà versarlo.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'Istituto, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L'Istituto verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.
Art. 23 - Sicurezza sul lavoro
Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del Decreto Legislativo 81/2008.
Ai sensi degli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 all'E.BI.N.VI.P. viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori.
Art. 24 - Cambio di appalto e/o affidamento di servizio
Le parti stipulanti, rilevato:
- che il fenomeno dei cambi di appalto, frequentemente, comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, con possibili ricadute occupazionali sul personale dipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi presso gli Istituti cessanti;
- che la salvaguardia occupazionale delle guardie giurate rientra negli obiettivi di cui all'art. 252 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008;
al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 25 - Condizioni per attivare la procedura
In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:
1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto.
2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;
3) il monte ore di servizio previste dall'appalto;
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi.
Per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane.
Art. 27 - Modalità di attuazione della Procedura
1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al 4º comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso Art..
4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità conve