CCNL Vigilanza privata (Confial - Federdat)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/11/2018
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 novembre 2018
Riferimento CCNL
CCNL del 04/05/2023 - Decorrenza: 01/05/2023 - Scadenza: 30/04/2026
Ultimo aggiornamento
28 giugno 2023
Panoramica del Contratto
Dipendenti degli istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
Parti Stipulanti
Federdat
Confederazione Generale Europea Datoriale
Ciu Unionquadri
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Confial
Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori
Consil
Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori
Flaits
Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi
Assidal
Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative
Uic
Unione Italiana Cittadini
Aepi
Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese
Clas
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2068,30 € | 2068,30 € |
| 1 | 1788,31 € | 1788,31 € |
| 2 | 1674,65 € | 1674,65 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Vigilanza privata (Confial - Federdat): CCNL 04/05/2023
Il 4 maggio 2023 tra Federdat e Ciu, Flaits, Consil, Confial è stato stipulato il rinnovo del CCNL 4/3/2020 per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi f...
Vigilanza privata (Confial - Federdat): Integrazione disciplina preavviso
Con accordo integrativo 27/10/2023 le Parti integrano la disciplina del preavviso per il settore Vigilanza privata (art. 118) aggiungendo la disciplina dei termini di preavviso per...
Orario di lavoro (Servizi Fiduciari)
La durata dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui al presente CCNL a seconda dell'applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1.
Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione, con le seguenti percentuali:
- 30% per le ore prestate in giorni feriali dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
- 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
- 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali.
Tutte le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:
- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1;
- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1;
- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2 (amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).
La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.
Produttori ed esattori
Il trattamento economico spettante per il periodo di ferie si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite durante l'anno.
In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le ferie.
Mensilità Aggiuntive (Servizi Fiduciari)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
La tredicesima può essere rateizzata, ove si proceda ad un accordo formalizzato, ossia alla stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore.
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