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CCNL Vigilanza privata (Confial - Federdat)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2018

Riferimento CCNL

CCNL del 04/05/2023 - Decorrenza: 01/05/2023 - Scadenza: 30/04/2026

Ultimo aggiornamento

28 giugno 2023

Panoramica del Contratto

Dipendenti degli istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari

Parti Stipulanti

Federdat

Confederazione Generale Europea Datoriale

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Confial

Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori

Consil

Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori

Flaits

Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi

Assidal

Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative

Uic

Unione Italiana Cittadini

Aepi

Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese

Clas

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2018
LivelloPaga BaseTotale
Q2068,30 €2068,30 €
11788,31 €1788,31 €
21674,65 €1674,65 €

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Orario di lavoro

Ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere (sistema 5+2).

La durata massima della settimana comprese le ore di straordinario non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12 decorrenti dal 1o gennaio di ogni anno.

Sistema 5+1:  il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
Ai lavoratori verranno concessi 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1. Previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso di conguaglio (max. 7 gg annui) ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi . Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.

Sistema 6 +1 +1: il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro.
Nel caso di esigenze organizzative, il riposo settimanale potrà cadere all'ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.

Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro 6 +1+1  restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui al presente CCNL a seconda dell'applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1.

Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione, con le seguenti percentuali:

- 30% per le ore prestate in giorni feriali dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;

- 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;

- 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali.

Tutte le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.

Ferie

Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:

- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1;

- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1;

- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2 (amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).

La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie. 

Produttori ed esattori

Il trattamento economico spettante per il periodo di ferie si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite durante l'anno.

In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le ferie. 

Mensilità Aggiuntive

Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione, oltre le indennità.

Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1o gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1o luglio - 30 giugno.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.

Norme specifiche produttori ed esattori

Il trattamento economico spettante a titolo di 13a e 14a mensilità o per il periodo di ferie si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite durante l'anno.

In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari e per le ferie. 

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