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CCNL Turismo (Ugl - Aisat)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2020
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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2020

Riferimento CCNL

CCNL del 06/08/2021 - Decorrenza: 20/12/2020 - Scadenza: 31/12/2024

Panoramica del Contratto

Imprese della filiera turistico ricettiva in outsourcing esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio, sanificazione, manutenzione e servizi di accoglienza delle strutture ricettive turistico-alberghiere in qualunque forma strutturate

Parti Stipulanti

Aisat

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2020
LivelloPaga BaseTotale
11836,00 €1836,00 €
21586,00 €1586,00 €
31346,00 €1346,00 €

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Orario di lavoro

La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende è fissato in 40 ore settimanali distribuito su sei giornate lavorative.

Lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario normale giornaliero.

Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori ai quali non si applica l’orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:

- 10% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;

- 15% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo:

- 25% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;

- 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.

Ferie

Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).

A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.

Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto.

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.

La base di calcolo ratei per ferie sarà effettuata dal mese di assunzione se la stessa è avvenuta entro il giorno 15 del mese (compreso) e dal mese successivo se l’assunzione avviene dal giorno 16 del mese.

Mensilità Aggiuntive

Il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione normale nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della mensilità supplementare per quanti sono i mesi interi di lavoro prestato, intendendo per tali le frazioni maggiori di 15 gg.

La base di calcolo ratei per 13a sarà effettuata dal mese di assunzione se la stessa è avvenuta entro il giorno 15 del mese (compreso) e dal mese successivo se l’assunzione avviene dal giorno 16 del mese.

La mensilità supplementare con accordo aziendale potrà essere corrisposta in 12 ratei mensili.

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