S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 06/08/2021
TURISMO (UGL / AISAT)
Testo consolidato del CCNL 06/08/2021
per i dipendenti delle imprese della filiera turistico ricettiva in outsourcing
Decorrenza: 20/12/2020
Scadenza: 31/12/2024
L'anno 2021 il giorno 6 del mese di Agosto in Roma
TRA
AISAT
E
UGL TERZIARIO NAZIONALE ,
Con l'assistenza della Confederazione Nazionale UGL
SI È STIPULATO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese della filiera turistico ricettiva in outsourcing esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio, sanificazione, manutenzione e servizi di accoglienza delle strutture ricettive turistico-alberghiere in qualunque forma strutturate
Le OO.SS. e l'Organizzazione datoriale firmatarie del presente intendono dare una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Di livello nazionale;
- Di livello aziendale, territoriale e/o di gruppo
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche iendali perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a premiare i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio e manutenzione nelle strutture ricettive turistico- alberghiere, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 1; inoltre, l'adempimento contestuale di ogni singola disposizione contenuta nella parte economico-normativa del presente CCNL costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso sia alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali che alle misure di welfare contrattuale istituite dal presente CCNL per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro.
Le Parti statuiscono di limitare l'ambito di applicazione del presente CCNL alle Aziende aderenti all'Organizzazione datoriale firmataria e/o alle società o enti giuridici aderenti all'Ente Bilaterale costituito dalle medesime Organizzazioni firmatarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
La validità del presente contratto decorre dal 20/12/2020 e scadrà il 31/12/2024.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata da una delle Parti.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azione dirette.
Lavoratori atipici
Per i lavoratori potranno essere regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, co.co.co. o altro).
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, co. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega del 2014 n. 183, le Parti intendono determinare una disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo delle tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come le cosiddette collaborazioni atipiche (co.co.co.) organizzate dal committente.
La suddetta specifica disciplina, prevista dal presente articolo, troverà applicazione fino alla naturale scadenza dei singoli rapporti di collaborazione, a condizione che all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro autonomo ricorrano le seguenti esigenze produttive ed organizzative:
- Necessità di integrare l'organico a seguito dell'intervenuta trasformazione di taluni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- Garantire la continuità delle prestazioni all'utenza;
- Far fronte a punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- Garantire la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- Incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
- Apertura di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti di vendita o di singoli reparti;
- Sostituzioni di lavoratori che, nell'ambito di progetti di ristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno;
- Attività a carattere stagionale e intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
- Esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
- Attività legate all'applicazione delle nonnative di Legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;
- Esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
Il contratto di collaborazione atipica è stipulato in forma scritta e deve contenere:
- Il riferimento all'oggetto del progetto e alle sue fasi di realizzazione con individuazione del risultato finale che si intende conseguire.
- La data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell'opera o del servizio;
- Il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l'IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
- I tempi e le modalità di pagamento;
- I termini di preavviso e le causali di recesso.
Il Collaboratore, ove richiesto, si impegna ad eseguire l'incarico affidatogli, anche in via continuativa, con l'impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico, e senza che l'assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
È rimessa a specifiche intese in sede di contrattazione di II Livello la facoltà di derogare la disciplina delle collaborazioni atipiche (co.co.co) così come prevista dal presente articolo, individuando nuove fattispecie di collaborazioni atipiche rispetto alle quali sarà possibile disapplicare, per la durata massima di un anno, l'operatività della presunzione legale di subordinazione; dette specifiche intese modificative dovranno in ogni caso rispondere alle finalità elencate dall'art. 8 del D.L. n° 138/2011, convertito, con modifiche, in Legge n° 148/2011.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività, esclusivamente nell'ambito del Settore Turistico- Ricettivo in tutte le sue forme:
- Servizi di rifacimento camere, pulizie, manutenzione di strutture ricettive e turistico-alberghiere;
- Servizi di sanifìcazione degli ambienti di strutture ricettive e turistico-alberghiere;
- Controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori ed affini);
- Servizi di copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio;
- Servizi alla ristorazione e alberghiere: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti, rifacimento letti;
- Facchinaggio generico anche con l'utilizzo di macchinari;
- Servizi aree verdi comprensivi di pulizia giardini e abbattimento di piante;
- Servizi di giardinaggio e manutenzione del verde;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, ski services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita di licenza di esercizio alberghiero;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, ski Services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita di licenza di esercizio alberghiero;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nelle: taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: ostelli, residences, villaggi turistici;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nelle: colonie climatiche e attività similari;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: centri benessere integrati in aziende alberghiere;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi diurni;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: Rifugi alpini.
Le Aziende aderenti o meno alla organizzazione datoriale firmataria del presente contratto che intendano adottare il presente CCNL devono darne obbligatoriamente comunicazione ad AISAT.
L'applicazione e il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente CCNL e nei Contratti collettivi di II livello stipulati tra le organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL costituisce condizione indispensabile per l'attivazione delle misure di welfare aziendale previste dal presente CCNL e per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle leggi speciali e generali.
L'adozione del presente CCNL da parte delle Aziende del settore in oggetto è subordinata alla sottoscrizione dell'apposito verbale di "recepimento" concertato con le parti sociali, firmatarie del presente CCN, come da allegato A.
L'efficacia delle disposizioni contenute nei Contratti collettivi di II livello è subordinata alla sottoscrizione dei verbali di recepimento degli accordi stessi da parte delle organizzazioni nazionali firmatarie dei presente CCNL e/o di AISAT.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti delle Aziende terze e/o in appalto alle attività non turistiche -esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e para ricettive a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo Contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere";
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta".
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
TITOLO II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Le parti, anche in considerazione dell'accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009 e ss.mm.ii concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come di seguito:
a) Il contratto nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà l'indice IPCA, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro.
b) Contrattazione decentrata di 2º livello
Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale, potranno attivare livelli di contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) finalizzati all'informazione ed al confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazionale dell'insieme delle Aziende del settore.
c) Contrattazione di settore merceologico, aziendale, o di gruppo
La contrattazione a livello di settore merceologico o aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanizia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
La contrattazione a livello di settore aziendale riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
a) Possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) Eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;
c) Determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, in sede tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali;
d) Costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 81/08 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
e) Realizzazi