CCNL in vigore del 06/08/2021
TURISMO (UGL / AISAT)
Testo consolidato del CCNL 06/08/2021
per i dipendenti delle imprese della filiera turistico ricettiva in outsourcing
Decorrenza: 20/12/2020
Scadenza: 31/12/2024
L'anno 2021 il giorno 6 del mese di Agosto in Roma
TRA
AISAT
E
UGL TERZIARIO NAZIONALE ,
Con l'assistenza della Confederazione Nazionale UGL
SI È STIPULATO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese della filiera turistico ricettiva in outsourcing esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio, sanificazione, manutenzione e servizi di accoglienza delle strutture ricettive turistico-alberghiere in qualunque forma strutturate
Le OO.SS. e l'Organizzazione datoriale firmatarie del presente intendono dare una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Di livello nazionale;
- Di livello aziendale, territoriale e/o di gruppo
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche iendali perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a premiare i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende esercenti servizi di rifacimento camere, pulizia, facchinaggio e manutenzione nelle strutture ricettive turistico- alberghiere, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 1; inoltre, l'adempimento contestuale di ogni singola disposizione contenuta nella parte economico-normativa del presente CCNL costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso sia alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali che alle misure di welfare contrattuale istituite dal presente CCNL per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro.
Le Parti statuiscono di limitare l'ambito di applicazione del presente CCNL alle Aziende aderenti all'Organizzazione datoriale firmataria e/o alle società o enti giuridici aderenti all'Ente Bilaterale costituito dalle medesime Organizzazioni firmatarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
La validità del presente contratto decorre dal 20/12/2020 e scadrà il 31/12/2024.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata da una delle Parti.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azione dirette.
Lavoratori atipici
Per i lavoratori potranno essere regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, co.co.co. o altro).
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, co. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega del 2014 n. 183, le Parti intendono determinare una disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo delle tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come le cosiddette collaborazioni atipiche (co.co.co.) organizzate dal committente.
La suddetta specifica disciplina, prevista dal presente articolo, troverà applicazione fino alla naturale scadenza dei singoli rapporti di collaborazione, a condizione che all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro autonomo ricorrano le seguenti esigenze produttive ed organizzative:
- Necessità di integrare l'organico a seguito dell'intervenuta trasformazione di taluni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- Garantire la continuità delle prestazioni all'utenza;
- Far fronte a punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- Garantire la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- Incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
- Apertura di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti di vendita o di singoli reparti;
- Sostituzioni di lavoratori che, nell'ambito di progetti di ristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno;
- Attività a carattere stagionale e intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
- Esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
- Attività legate all'applicazione delle nonnative di Legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;
- Esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
Il contratto di collaborazione atipica è stipulato in forma scritta e deve contenere:
- Il riferimento all'oggetto del progetto e alle sue fasi di realizzazione con individuazione del risultato finale che si intende conseguire.
- La data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell'opera o del servizio;
- Il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l'IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
- I tempi e le modalità di pagamento;
- I termini di preavviso e le causali di recesso.
Il Collaboratore, ove richiesto, si impegna ad eseguire l'incarico affidatogli, anche in via continuativa, con l'impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico, e senza che l'assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
È rimessa a specifiche intese in sede di contrattazione di II Livello la facoltà di derogare la disciplina delle collaborazioni atipiche (co.co.co) così come prevista dal presente articolo, individuando nuove fattispecie di collaborazioni atipiche rispetto alle quali sarà possibile disapplicare, per la durata massima di un anno, l'operatività della presunzione legale di subordinazione; dette specifiche intese modificative dovranno in ogni caso rispondere alle finalità elencate dall'art. 8 del D.L. n° 138/2011, convertito, con modifiche, in Legge n° 148/2011.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Aziende che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività, esclusivamente nell'ambito del Settore Turistico- Ricettivo in tutte le sue forme:
- Servizi di rifacimento camere, pulizie, manutenzione di strutture ricettive e turistico-alberghiere;
- Servizi di sanifìcazione degli ambienti di strutture ricettive e turistico-alberghiere;
- Controllo servizi ausiliari e museali: fieristici e congressuali, accoglienza, reception, accompagnamento (guide turistiche, animatori ed affini);
- Servizi di copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio;
- Servizi alla ristorazione e alberghiere: riordino locali, lavaggio stoviglie, trasporto pasti, rifacimento letti;
- Facchinaggio generico anche con l'utilizzo di macchinari;
- Servizi aree verdi comprensivi di pulizia giardini e abbattimento di piante;
- Servizi di giardinaggio e manutenzione del verde;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, ski services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita di licenza di esercizio alberghiero;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, ski Services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita di licenza di esercizio alberghiero;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nelle: taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: ostelli, residences, villaggi turistici;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nelle: colonie climatiche e attività similari;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: centri benessere integrati in aziende alberghiere;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto negli: alberghi diurni;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio;
- Aziende che svolgono attività terze e/o in appalto nei: Rifugi alpini.
Le Aziende aderenti o meno alla organizzazione datoriale firmataria del presente contratto che intendano adottare il presente CCNL devono darne obbligatoriamente comunicazione ad AISAT.
L'applicazione e il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente CCNL e nei Contratti collettivi di II livello stipulati tra le organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL costituisce condizione indispensabile per l'attivazione delle misure di welfare aziendale previste dal presente CCNL e per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle leggi speciali e generali.
L'adozione del presente CCNL da parte delle Aziende del settore in oggetto è subordinata alla sottoscrizione dell'apposito verbale di "recepimento" concertato con le parti sociali, firmatarie del presente CCN, come da allegato A.
L'efficacia delle disposizioni contenute nei Contratti collettivi di II livello è subordinata alla sottoscrizione dei verbali di recepimento degli accordi stessi da parte delle organizzazioni nazionali firmatarie dei presente CCNL e/o di AISAT.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti delle Aziende terze e/o in appalto alle attività non turistiche -esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e para ricettive a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo Contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere";
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta".
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
TITOLO II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Le parti, anche in considerazione dell'accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009 e ss.mm.ii concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come di seguito:
a) Il contratto nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro; esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà l'indice IPCA, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro.
b) Contrattazione decentrata di 2º livello
Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale, potranno attivare livelli di contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) finalizzati all'informazione ed al confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazionale dell'insieme delle Aziende del settore.
c) Contrattazione di settore merceologico, aziendale, o di gruppo
La contrattazione a livello di settore merceologico o aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Aziende il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanizia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
La contrattazione a livello di settore aziendale riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL sono esclusivamente le seguenti:
a) Possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) Eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;
c) Determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, in sede tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali;
d) Costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 81/08 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
e) Realizzazione di un incontro aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art.55 co.2 del D.LGS 10/9/03 n. 276;
f) Attuazione della disciplina della formazione professionale,
g) Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
La richiesta di stipula della contrattazione aziendale deve essere presentata dopo il deposito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del presente CCNL.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
TITOLO III - Diritti Sindacali e di Associazione
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
I lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L, n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio 1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della Azienda, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle Aziende con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle Aziende da 101 (centouno) a 300 (trecento) dipendenti possono designare 2 (due) rappresentanti sindacali, oltre questa soglia ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 4 (quattro) giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento alfart. 31 della Legge 300/1970.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà come da delega firmata dal lavoratore dipendente.
Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali de! paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei. lavoratori e dei datori di lavoro.
Non potendo ignorare le Parti, la natura innovativa del presente CCNL, concordano di cumulare le ore di permesso disponibili nella qualità di RSA, e/o RSU, e/o Dirigente Sindacale nonché quota parte delle ore di Assemblea inutilizzate, verso specifici Dirigenti Sindacali indicati dalla O.S. Nazionale o più specificatamente su O.S. Territoriali specifiche sempre su indicazione della O.S. Nazionale,
Le parti stabiliscono che la trattenuta sindacale troverà applicazione con ritenuta a lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione mensile lorda.
TITOLO IV - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
Le Aziende sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL.
TITOLO V - Efficacia del Contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori solo a seguito di richiesta di adesione.
Le norme del presente CCNL divengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se la Azienda è in regola con i versamenti dovuti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
TITOLO VI - Mobilità e mercato del lavoro
Fermo restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende, degli strumenti idonei di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19 .7.1993, n. 238 e successivi interventi e ss.mm.ii.), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) Definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) Promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro (solidarietà estensiva); con contratto aziendale potrà essere scelto l'inquadramento previdenziale più idoneo al fine di poter godere, vista la congiuntura, degli ammortizzatori sociali;
c) Realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VII - Classificazione del Personale
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori dipendenti che, in regime di autonomia e discrezionalità, siano delegati a ricoprire, con poteri decisionali, tutti gli incarichi, inerenti all'attività dell'Azienda, finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi stabiliti impiegati con mansioni direttive;
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori dipendenti responsabili del servizio relativo alla gestione del personale ed amministrativo;
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori dipendenti che oltre ad essere in possesso delle competenze indicate al IV livello sono altresi dotati di esperienza tecnica derivante da consolidato svolgimento delle proprie funzioni professionali, che siano incaricati di svolgere attività basilari per l'andamento produttivo dell'Azienda e attività di supervisione degli uffici e cioè:
- Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
- Controllo amministrativo;
- Corrispondente in lingue estere;
- Segretario ricevimento cassa o amministrazione;
- Portiere unico;
- Segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
- Prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;
- Dietologo diplomato;
- Cuoco unico;
- Sotto capo cuoco;
- Governante unica e/o Prima Governante;
- Capo operaio;
- Primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello);
- Maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maitre in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
- Capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che Un complesse strutture organizzative sia esponsabile del controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delie comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed intemazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere;
- Barman unico;
- Economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
- Portiere di notte;
- Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico -specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- Segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza;
- Stenodattilografa con funzioni di segreteria;
- Addetto a macchine elettrocontabili;
- Guardarobiera unica consegnataria;
- Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
- Cuoco capo partita;
- Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore;
- Seconda governante;
- Barman, barwoman;
- Capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
- Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle intemazionali, determinandone anche le tariffe;
- Capo garage;
- Capo giardiniere;
- Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Addetto fangoterapia;
- Massoterapista;
- Estetista;
- Istruttore di nuoto con brevetto;
- Istruttore di ginnastica correttiva;
- Conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti dalla Legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
- Centralinista;
- Telescriventista;
- Magazziniere comune con funzioni operaie;
- Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);
- Addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine;
- Cassiere bar ristorante;
- Dattilografo;
- Conduttore con lingue;
- Autista;
- Giardiniere;
- Lavatore a secco;
- Lavandaio unico;
- Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
- Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
- Facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
- Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- Conducente automezzi Leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi Leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 Kg;
- Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
- Cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fomite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
- Operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fomite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti , alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- Addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'intemo di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'Azienda;
- Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
- Addetto alle operazioni di trasporto del fango;
- Addetto alle inalazioni;
- Assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori dipendenti qualificati che svolgono lavori di media complessità;
- I lavoratori dipendenti che svolgono attività impiegatizia di natura esecutiva;
- Addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- Addetto self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
- Addetto portineria;
- Lavandaio;
- Centralinista;
- Conduttore;
- Garagista;
- Rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- Cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- Cameriera villaggi turistici;
- Addetto mensa personale;
- Venturiere;
- Aiuto reparto cure sanitarie;)
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori dipendenti che praticano mansioni di base per lo svolgimento delle quali è necessaria una minima pratica;
- I lavoratori dipendenti che svolgono mansioni manuali;
Per quanto concerne i servizi di pulizia e facchinaggio, le previsioni contenute nel presente articolato valgono solo nel caso in cui nel CCNL di settore non vengano specificamente disciplinate.
In ogni caso i lavoratori dipendenti dopo i primi due anni di assunzione nel settore passano automaticamente al VI livello.
TITOLO VIII - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Pluriservizio
Per effetto dell'art. 2103 c.c. cosi come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo attuativo della Legge delega n. 183 del 2014, i lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità per almeno nove mesi, a mansioni relative a qualifiche superiori, ha diritto al solo trattamento economico corrispondente all'attività svolta.
L'assegnazione a mansioni superiori per un periodo eccedente i nove mesi, comporterà anche l'inquadramento del Lavoratore nella qualifica di categoria superiore quando le sostituzioni o supplenze rilevino per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parzia