CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)
Categoria Retributiva: P. Esercizi - Stab. Balneari - Alberghi Diurni - Impr. di viaggio (Confsal_Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027
Ultimo aggiornamento
03 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Pubblici esercizi - Ristorazione collettiva e commerciale - Rifugi alpini - Stabilimenti balneari - Alberghi diurni - Imprese di viaggio e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggio e turismo
Parti Stipulanti
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QA | 2397,20 € | 2397,20 € |
| QB | 2212,45 € | 2212,45 € |
| 1 | 2054,10 € | 2054,10 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Turismo (Confsal - Conflavoro): ccnl 18/06/2024
In data 18/06/2024 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, alberghi siglato da Confsa...
P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro): Aggiornamento minimi contrattuali
TURISMO (CONFSAL - CONFLAVORO) P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro) Minimi in vigore dal 01/06/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somm...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.
Per gli Stabilimenti Balneari l'orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata normale del lavoro effettivo è fissata in 44 ore settimanali per il personale non impiegatizio ed in 40 ore settimanali per gli impiegati.
Per i dipendenti delle Imprese di viaggio e turismo l'orario di lavoro settimanale è distribuito in cinque giornate e la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo" in base all'articolazione dell'orario.
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto.
Tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
a. lavoro straordinario diurno 30%
b. lavoro straordinario notturno 60%
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima e di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio ed il periodo feriale.
In quest'ultimo caso la quattordicesima sarà corrisposta con la retribuzione del mese dì luglio e sarà pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno.
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