CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)
Categoria Retributiva: P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027
Ultimo aggiornamento
03 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori
Parti Stipulanti
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QA | 2392,00 € | 2392,00 € |
| QB | 2207,60 € | 2207,60 € |
| 1 | 2049,25 € | 2049,25 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Turismo (Confsal - Conflavoro): ccnl 18/06/2024
In data 18/06/2024 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, alberghi siglato da Confsa...
P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro): Aggiornamento minimi contrattuali
TURISMO (CONFSAL - CONFLAVORO) P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro) Minimi in vigore dal 01/06/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Somm...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.
Per gli Stabilimenti Balneari l'orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata normale del lavoro effettivo è fissata in 44 ore settimanali per il personale non impiegatizio ed in 40 ore settimanali per gli impiegati.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione maggiorata delle percentuali sotto indicate:
a. lavoro straordinario diurno 20%
b. lavoro straordinario notturno 48%
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario dì lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la normale retribuzione mensile.
In caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni il periodo di ferie annuali non può essere minore di 30 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima.
Quattordicesima: In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) ed i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima.
Inizia a consultare il CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis