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CCNL Turismo (Confsal - Conflavoro)

Categoria Retributiva: P. Esercizi minori - Stab. Balneari minori (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 giugno 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/06/2024 - Scadenza: 31/05/2027

Ultimo aggiornamento

03 luglio 2024

Panoramica del Contratto

Pubblici esercizi e Stabilimenti balneari minori

Parti Stipulanti

Confsal Fisals

Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/06/2025
LivelloPaga BaseTotale
QA2392,00 €2392,00 €
QB2207,60 €2207,60 €
12049,25 €2049,25 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza.

Per gli Stabilimenti Balneari l'orario di lavoro settimanale è distribuito in sei giornate e la durata normale del lavoro effettivo è fissata in 44 ore settimanali per il personale non impiegatizio ed in 40 ore settimanali per gli impiegati.

 

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario.

Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione maggiorata delle percentuali sotto indicate:

a. lavoro straordinario diurno 20%

b. lavoro straordinario notturno 48%

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario dì lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la normale retribuzione mensile.

In caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni il periodo di ferie annuali non può essere minore di 30 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima.

Quattordicesima: In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto.

Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio)  ed i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima.

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