CCNL Turismo (Cisal - Anpit Confazienda)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/05/2022 - Decorrenza: 01/05/2022 - Scadenza: 30/04/2025
Ultimo aggiornamento
12 giugno 2026
Panoramica del Contratto
Aziende dei settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi
Parti Stipulanti
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Aifes
Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Ateca
Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Unica
Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio
Servizi e Artigianato
Confedir
Confederazione Autonoma dei Dirigenti
Quadri e Direttivi
Cidec
Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
Aiav
Associazione Italiana Agenti di Viaggio
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| B1 | 1899,96 € | 1899,96 € |
| B2 | 1721,85 € | 1721,85 € |
| C1 | 1548,91 € | 1548,91 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esse sono normalmente distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Lavoro straordinario (Personale direttivo)
Quadro, Impiegato A1 e Impiegato A2 (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica, commerciale o amministrativa): non vi sarà specifica retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l'Azienda, all'atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.
Ferie
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a:
- 160 ore di ferie annuali,
- 28 giornate di calendario
- 4 settimane di calendario.
Turnisti "6+1+1" (con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.
Idennità sostitutiva per ferie: a domanda del Lavoratore e con accordo dell'Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati, con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il terzo anno solare precedente.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l'Indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
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