CCNL Turismo (Cisal - Anpit Confazienda)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 24/05/2022 - Decorrenza: 01/05/2022 - Scadenza: 30/04/2025
Ultimo aggiornamento
24 marzo 2026
Panoramica del Contratto
Aziende dei settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi
Parti Stipulanti
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Aifes
Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Ateca
Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Unica
Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio
Servizi e Artigianato
Confedir
Confederazione Autonoma dei Dirigenti
Quadri e Direttivi
Cidec
Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
Aiav
Associazione Italiana Agenti di Viaggio
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| B1 | 1899,96 € | 1899,96 € |
| B2 | 1721,85 € | 1721,85 € |
| C1 | 1548,91 € | 1548,91 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Turismo (Cisal - Anpit Confazienda): Accordo di rinnovo 10/03/2026
Il giorno 10 marzo 2026 tra ANPIT, UNICA, ATECA, AIFES e CISAL Terziario è stato siglato il rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” scaduto il 30/04/2025...
Turismo (Cisal - Anpit Confazienda): Welfare contrattuale
> A partire dal 2023, il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/12 > di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati: > > Livello > > Dal 2023 > ...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esse sono normalmente distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a Tempo pieno.
Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:
Straordinario | Maggiorazione oraria | |
Se "in prolungato"* | Se "in spezzato"* | |
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali | 14% | 17% |
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali | 17% | 20% |
In regime diurno in giorno di riposo | - | 25% |
In regime diurno in giorno festivo | - | 30% |
In regime notturno in giorno feriale | 25% | 28% |
In regime notturno in giorno di riposo | - | 30% |
In regime notturno in giorno festivo | - | 35% |
Straordinario | Maggiorazione oraria | |
Se "in prolungato" * | Se "in spezzato" * | |
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale | 3% | 6% |
Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale | 6% | 9% |
In regime diurno in giorno di riposo | - | 14% |
In regime diurno in giorno festivo | - | 19% |
In regime notturno in giorno feriale | 14% | 17% |
In regime notturno in giorno di riposo | - | 19% |
In regime notturno in giorno festivo | - | 24% |
In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore, in alternativa al godimento del permesso (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario) | Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15% | |
Straordinario | Maggiorazione oraria | |
Se "in prolungato" * | Se "spezzato" * | |
Entro le 8 ore settimanali di straordinario | 14% | 20% |
Oltre le 8 ore settimanali di straordinario | 17% | 23% |
In regime diurno in giorno di riposo | - | 23% |
In regime diurno in giorno festivo | - | 25% |
In regime notturno in giorno feriale | 22% | 25% |
In regime notturno in giorno di riposo | - | 28% |
In regime notturno in giorno festivo | - | 30% |
* "prolungato": anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
* "spezzato": prestazione lavorativa richiesta in modo non adiacente all'inizio o alla fine dell'orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti
Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:
Quadro, Impiegato A1 e Impiegato A2 (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica, commerciale o amministrativa): non vi sarà specifica retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l'Azienda, all'atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.
I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull'orario di lavoro ogniqualvolta gestiscano e coordinino altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione.
Nei casi di forfettizzazione "fissa" e continuativa dello straordinario, cioè non soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa non avrà valore indennitario, ma dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e, in tal caso, sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.
Forfetizzazione "temporanea e variabile": Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario, ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R.
La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.
Ferie
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a:
- 160 ore di ferie annuali,
- 28 giornate di calendario
- 4 settimane di calendario.
Turnisti "6+1+1" (con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.
Idennità sostitutiva per ferie: a domanda del Lavoratore e con accordo dell'Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati, con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il terzo anno solare precedente.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per l'Indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
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