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CCNL Trasporto a fune

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 16/05/2025 - Decorrenza: 01/05/2025 - Scadenza: 30/04/2028

Ultimo aggiornamento

03 novembre 2025

Panoramica del Contratto

Imprese od enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone ed altre attività agli stessi direttamente connesse.

Parti Stipulanti

Anef

Associazione nazionale esercenti funiviari

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Savt

Syndacat autonome Valdotain des travailleurs

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
12023,71 €2550,38 €
1 S2179,27 €2707,94 €
21826,76 €2349,60 €

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Orario di lavoro

La durata normale contrattuale dell' orario di lavoro è stabilita in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.

Lavoro straordinario

Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie. 

Il lavoro straordinario verrà compensato con la retribuzione ordinaria maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno: 20% 
- lavoro straordinario notturno: 50% 
- lavoro straordinario festivo: 50% 
- lavoro straordinario notturno festivo: 50%

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l'azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a 4 settimane.

Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l'azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio.

Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro nella settimana.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: l' azienda corrisponde, entro il 20 dicembre, al lavoratore che abbia prestato servizio per l' intero anno, una tredicesima mensilità pari alla ordinaria retribuzione mensile ultima raggiunta. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell' anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia o 13a mensilità quanti sono stati i mesi di servizio prestati presso l' azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni di calendario viene considerata come mese intero.

Quattordicesima: in coincidenza con il pagamento della retribuzione di giugno al lavoratore viene corrisposto un premio annuo o 14a mensilità pari alla retribuzione mensile ordinaria ultima raggiunta. Detta erogazione è riferita ad anno solare ed è frazionabile per mesi interi di servizio in caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.

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