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CCNL Terziario (Ugl - Confimea)

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 22/02/2021 - Decorrenza: 01/01/2021 - Scadenza: 31/12/2023

Ultimo aggiornamento

14 marzo 2025

Panoramica del Contratto

Micro, piccole e medie aziende operanti nel settore del terziario, del commercio e dei servizi e per i lavoratori dipendenti da Aziende del Settore Automotive.

Parti Stipulanti

Federazione Commercio servizi Confimea

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Federmobilità

Federazione del Settore Automotive di Confimea

Confimea

Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
Quadri2624,26 €2624,26 €
12414,31 €2414,31 €
22160,72 €2160,72 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.

La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 12 mesi. 

 

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende quello eccedento l'orario normale di lavoro

Viene retribuito con la quota oraria della retribuzione di fatto, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione.

Maggiorazioni: (non cumulabili tra loro)

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41 a alla 48a ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

- 30% per le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi

- 50% per le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte (dalle ore 24.00 alle 6.00) sempre che non si tratti di turni regolari di servizio

Ferie

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedi al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale di Legge e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e, pertanto, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le giornate di riposo settimanale di Legge e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Quattordicesima mensilità: sarà corrisposto, il 1o luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

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