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CCNL Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 settembre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 27/07/2023 - Decorrenza: 01/09/2023 - Scadenza: 31/08/2026

Ultimo aggiornamento

23 ottobre 2025

Panoramica del Contratto

Personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido

Parti Stipulanti

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Ugl Scuola

Unione Generale del Lavoro

Federterziario Scuola

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2023
LivelloPaga BaseTotale
11240,00 €1240,00 €
21270,00 €1270,00 €
31340,00 €1340,00 €

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Orario di lavoro

40 ore (estendibili a 48 ore) per:

-  personale non docente Area I (livelli I - II - III)

- personale non docente Area III Dirigenza (livelli VII - VIII dirigenza),

- personale Area Formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze

 

40 ore per:

- educatrici Asili Nido

- docenti scuola infanzia

- addetti al pre e post scuola degli asili nido

- assistenti di Colonie e Convitti

- addetti al Tempo Libero

- guide e Addetti alle Attività Integrative

- istruttori in Attività Parascolastiche

- tutor di sede corsi di formazione

- puericultori, logopedisti, fisioterapisti

- psicologi e psicoterapeuti

 

38 ore (estendibili a 40 ore) comprensive delle attività connesse alla funzione per:

- assistenti asili nido

- assistenti scuola dell'infanzia

- educatrici micro nido

 

36 ore (estendibili a 38 ore) per:

- docenti scuola dell'infanzia

- insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia

- modelli viventi

 

32 ore (estendibili a 35 ore) per:

 - personale docente scuole primarie;

 

32 ore (estendibili a 40 ore) per:

- docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni

- docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico

- docenti in Corsi di Preparazione agli Esami

- docenti in Corsi liberi d'Arte e di Cultura varia

- docenti in Corsi di Istruzione Professionale

- docenti in Corsi di Lingue

- docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni

- docenti delle Accademie

- docenti in Corsi di Formazione Insegnanti

- docenti delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori

- docenti dei Corsi di Specializzazione Post-diploma

- docenti in Scuole e Corsi Post - secondari

- docenti in Istituti ParaUniversitari

 - docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione

 

29 ore (estendibili a 35 ore) per:

- personale docente scuole secondarie

La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario viene corrisposta la seguente maggiorazione:

- Feriale diurno con una maggiorazione del 25%

- Feriale notturno con una maggiorazione del 45%

- Festivo diurno con una maggiorazione del 50%

- Festivo notturno con una maggiorazione del 65%

Per il personale non docente area I, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.

La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22,00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

È riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite pari a 32 giorni che possono essere godute anche in modo frazionato.

Mensilità Aggiuntive

Al personale dipendente viene corrisposta, entro il 16 dicembre di ogni anno, una tredicesima mensilità determinata pari alla retribuzione in atto nello stesso mese, esclusi gli assegni familiari ed eventuali anticipazioni ed incentivi. Su richiesta del lavoratore è possibile, in alternativa al computo a fine anno, distribuire la tredicesima in quote mensili.

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