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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario)

Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario)

CODICE CNEL: T244

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 27/07/2023

SCUOLE NON STATALI E FORMAZIONE (Ugl / Federterziario)

 

Testo consolidato del CCNL 27/07/2023

Per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido

Decorrenza: 01/09/2023

Scadenza: 31/08/2026

CCNL 27/07/2023 come modificato da:
- Errata corrige 12/02/2024 (Decorrenza 01/09/2023)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 luglio 2023 presso la sede di Federterziario, via Cesare Beccaria, 16 Roma,

tra

FEDERTERZIARIO Scuola - Federterziario Scuola rappresentata dal Presidente, assistito dal Segretario;

FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, assistiti dall'Avv.;

e

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA rappresentata dal Segretario Nazionale con l'intervento della Confederazione UGL in persona dei Segretario Confederale

e

con l'assistenza tecnica di:

ANCL- Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale,

hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da valere per gli anni 2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

 

 

RINNOVI

Errata corrige 12/02/2024 (Decorrenza 01/09/2023)

Verbale di stipula

 

Il giorno 12 febbraio in Roma si sono riunite:

Federterziario Scuola rappresentata dal Presidente ù, assistito dal Segretario;

FEDERTERZIARIO - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale;

e

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA rappresentata dal Segretario Nazionale con l'intervento delia Confederazione UGL in persona del Segretario Confederale

e

con l'assistenza tecnica di:

ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale,

 

PREMESSO CHE

- Le parti hanno sottoscritto, in data 27 luglio 2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli anni 2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

- Il contratto è stato depositato presso il Ministero del Lavoro e presso il CNEL, come previsto della normativa vigente.

Le parti prendono atto di aver depositato un testo differente rispetto a quello concordato in sede di concertazione e, pertanto, segnalano i seguenti errori materiali negli articoli 49 - Preavviso e 50 - Trattamento di fine rapporto

 

[___]

 

PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Il Testo sottoscritto erroneamente il 27 Luglio 2023 è da considerarsi inefficace;

Il testo effettivamente contrattato, e dunque vigente, è quello allegato al presente accordo pur conservando le date di cui al precedente accordo (sottoscrizione 27 luglio 2023/decorrenza 1º settembre 2023 - 31 agosto 2026);

Il nuovo testo verrà depositato nelle sedi competenti in sostituzione del precedente.

 

 

PARTE PRIMA

I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

A) RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali

 

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l'efficienza ed efficacia del servizi erogati alla collettività.

Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo, quale obiettivo fondante a ricercare processi per la reale attuazione dell'art. 46 della Costituzione Italiana.

Le parti convengono altresì di attuare sistemi per la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l'osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti, l'attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Si conviene che il presente modello di contrattazione collettiva intende fattivamente perseguire il superamento delle asimmetrie 3G (geografia/generazione/genere) con una strategia inclusiva e meritocratica fondata sull'apprendimento permanente e sulla formazione continua, in quanto strumenti essenziali per la qualificazione/riqualificazione dei lavoratori, in funzione della domanda di lavoro, e per l'effetto per la maggiore competitività delle aziende.

 

 

Art. 2 - Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

 

Il presente contratto ha validità dall'1/09/2023 al 31/08/2026.

Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il rinnovo del CCNL.

Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. La violazione del periodo di raffreddamento comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuali.

 

 

Art. 3 - Contrattazione di 2º livello

 

Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dagli accordi Interconfederali nonché dal presente CCNL.

La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

La contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A., d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. UGL SCUOLA firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.

In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Le Parti ritengono inoltre fondamentale elevare e ricercare, attraverso la contrattazione di II livello, la cultura ed il rispetto normativo sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in tutte le sue forme, attraverso l'implementazione, sia quantitativa che qualitativa, della formazione, anche al fine di adeguare le conoscenze dei lavoratori ai cambiamenti tecnologi e per accrescere le competenze degli stessi in modo da gestire la transazione digitale in atto.

 

 

Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale

 

Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.).

FormaSicuro Scuola è attualmente la sigla per indicare il Comitato di Gestione all'Interno dell'Ente Bilaterale Formasicuro Nazionale con i compiti di sorveglianza, indirizzo, gestione delle prestazioni e di quanto previsto dalle Parti Sociali firmatarie del Presente CCNL con il Regolamento Costitutivo. Il comitato di gestione è formato da 4 componenti, designati, pariteticamente, da Federterziario Scuola e UGL Scuola. FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.). FormaSicuro Scuola utilizza per i suoi scopi il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, l'organismo nazionale digestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL. FormaSicuro costituisce inoltre l'Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l'accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10-07-2008. FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-04-2008 n. 81 e la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19-11-1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.

Nel termine di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2023 Federterziario Scuola e UGL Scuola, istituiranno, nell'ambito dell'Ente Bilaterale FORMASICURO NAZIONALE, un loro diretto organismo nazionale paritetico (Ente Bilaterale), con la finalità di valorizzare la gestione del sistema delle aziende aderenti al presente CCNL e ai lavoratori a cui viene applicato il CCNL Federterziario Scuola - UGL Scuola. Nello suddetto termine, di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2023, in alternativa a Formasicuro Nazionale Scuola, Federterziario Scuola e UGL Scuola potranno costituire un Ente Bilaterale ex novo a cui si applicheranno pari condizioni e obblighi previsti dal presente CCNL.

 

 

Art. 5 - Assistenza Sanitaria Complementare

 

Le parti sociali aderiscono al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa PreviLavoro Italia.

Al fine dell'iscrizione di dipendenti subordinati a tempo indeterminato a tempo pieno o con part time, il datore di lavoro verserà una quota annuale di euro 129 al Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, in 12 rate mensili ciascuna di euro 10,75.

L'adesione alla Fondo Sanitario PreviLavoro Italia è parte sostanziale del presente CCNL e la quota di contribuzione costituisce elemento della retribuzione globale lorda e può sostituire un eventuale superminimo assorbibile. Gli Enti che applicano il presente CCNL che non iscrivono i propri dipendenti ai Fondo Sanitario PreviLavoro devono provvedere all'iscrizione ad altro Fondo Sanitario che garantisca gli stessi livelli di copertura assicurativa, ovvero sono tenute loro stesse a fornire le medesime prestazioni previste dal Fondo Sanitario PreviLavoro Italia.

La quota di contribuzione al Fondo Sanitario PreviLavoro sostituisce il super minimo assorbibile, se presente, nelle retribuzioni dei dipendenti alla sottoscrizione del presente CCNL.

La copertura sanitaria potrà essere estesa, con contratto aziendale alle stesse condizioni economiche ai collaboratori coordinati ed ai lavoratori a tempo determinato con contratti di durata superiore ai 3 mesi.

In fase di prima applicazione, ovvero nelle more dell'ottenimento, da parte del Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, del proprio codice di riscossione INPS, la quota sarà versata all'Ente Bilaterale FormaSicuro attraverso il codice di riscossione INPS denominato FOSI.

 

 

Art. 6 - Formazione continua

 

Le parti convengono che ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le aziende potranno fare riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua FONDITALIA. Le attività formative potranno essere finanziate dal Fondo interprofessionale FONDITALIA a cui ogni azienda verserà il contributo previsto dalla Legge 388/2000 e s.m.i. pari allo 0,30% della retribuzione del lavoratore. L'adesione si esprime utilizzando una delle denunce contribuite mensili, ovvero selezionando nell'UNIEMES il codice "FEMI" dall'apposita sezione destinata ai fondi interprofessionali e seguito dal numero dei dipendenti.

 

 

Art. 7 - Assistenza Contrattuale

 

Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale, le aziende che applicano il presente CCNL dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del contratto, una quota fissa di 5 euro al mese per 12 mensilità per l'assistenza contrattuale che saranno riscossi attraverso l'INPS ai sensi della L. 311/73. Il pagamento avverrà utilizzando il codice INPS W462.

 

 

Art. 8 - Welfare

 

Le parti sociali incentivano la regolamentazione di sistemi di welfare con contratti aziendali.

In particolare, saranno interessati i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 31º dicembre di ciascun anno o siano successivamente assunti entro il 30 settembre e abbiano sottoscritto:

- un contratto a tempo indeterminato;

- un contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1º settembre - 31 agosto di ciascun anno.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali.

In sede di accordo aziendale le imprese si confronteranno con la RSA/RSU, ove presente, o secondo le modalità di Legge, per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il piano welfare aziendale non può sostituire l'iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro.

 

 

Art. 9 - Commissione di certificazione dei contratti

 

Con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro è richiesta la certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa al fine del corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti secondo le norme introdotte dai titolo VIII, artt. 75 e seguenti, D.Lgs. 276/2003 e del D.Lgs. 81/2015.

Sarà possibile, sulla base della specificità dell'Azienda, richiedere la certificazione dei contratti subordinati contenenti clausole elastiche.

Il Comitato di Gestione dell'Ente Paritetico Formasicuro Scuola designa i componenti della Commissione Nazionale di Certificazione Formasicuro Scuola.

Gli Enti che applicano il presente CCNL potranno certificare i contratti anche presso le Commissioni istituite presso gli Ordini dei Consulenti del lavoro, l'Ufficio Territoriale del lavoro e le Università Convenzionate.

 

 

B) DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Rappresentanza sindacale

 

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto/Ente nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 Legge 300/1970.

 

 

Art. 10.1 - Assemblea

 

1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, per le assemblee svolte all'interno dell'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue, pro-capite per lavoratore, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto o attraverso bacheche elettroniche o digitali.

4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.

5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.

6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.

7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. e necessario specificare il luogo, la data e l'ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.

La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, Legge 20-5-70 n. 300,

 

 

Art. 10.2 - Permessi

 

I permessi possono essere retribuiti o non retribuiti.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 23 Legge 300/1970, hanno diritto ai permessi almeno;

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente, il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 8 giorni all'anno.

Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione almeno tre giorni prima dell'evento.

 

 

Art. 10.3 - Affissioni

 

Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

Art. 10.4 - Delega sindacale

 

Le aziende che applicano il presente CCNL opereranno la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà sottoscriverne una nuova.

Con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno l'azienda potrà provvedere ad inserire nella trasmissione del cedolino paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per l'adesione al sindacato.