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CCNL Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario)

Categoria Retributiva: Enti formativi e per il lavoro (Ugl - Federterziario)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 27/07/2023 - Decorrenza: 01/09/2023 - Scadenza: 31/08/2026

Ultimo aggiornamento

23 ottobre 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti del Settore degli Organismi o Enti Certificatori, di Formazione Professionale e/o che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro, ITS Academy, Agenzie per il Lavoro accreditate.

Parti Stipulanti

Federterziario Formazione

Ancl

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Ugl Scuola

Unione Generale del Lavoro

Federterziario Scuola

Assoafop

Associazione degli Organismi Formativi Accreditati per la Formazione Professionale

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
11709,24 €1709,24 €
21795,74 €1795,74 €
31911,65 €1911,65 €

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Orario di lavoro (Enti formativi e per il lavoro)

Per tutto il personale l'orario di lavoro ordinario a tempo pieno è di 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Il tempo pieno annuo si calcola moltiplicando l'orario effettivo settimanale per 52 settimane, con un orario di lavoro effettivo convenzionale annuo di 1720 ore di lavoro.
Per il personale impiegato in attività di docenza potrà essere impegnato in attività di formazione diretta (intendendo, a titolo esemplificativo, le attività svolte con l'utenza in aula/laboratorio, in azienda, durante visite guidate o viaggi studio, verifiche dell'apprendimento, esami, ecc. ecc.) fino ad un massimo di 1.032 ore annue per un massimo di 43 settimane. Le restanti ore saranno utilizzate per l'espletamento di attività connesse alla formazione diretta (intendendo, a titolo esemplificativo, le attività svolte per preparazione delle lezioni/esercitazioni, project work e materiali didattici, per la partecipazione a seminari, organi collegiali, riunioni, team work, elaborazione di report, attività di formazione/aggiornamento, ecc.) o per altre attività e funzioni connesse all'organizzazione del lavoro aziendale.

Lavoro straordinario (Enti formativi e per il lavoro)

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 D. Lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 200 ore annuali.

È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto nei limiti stabiliti dalla presente Parte Speciale del CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato.

Il lavoro straordinario deve essere computato come segue:

a. Feriale diurno con una maggiorazione del 15%;

b. Feriale notturno con una maggiorazione del 30%.

c. Festivo diurno con una maggiorazione del 30%

d. Festivo notturno con una maggiorazione del 50%.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Ferie (Enti formativi e per il lavoro)

Il dipendente ha diritto ad un periodo annuale retribuito di ferie pari a 32 giorni lavorativi che possono essere godute anche in modo frazionato.

 

Mensilità Aggiuntive (Enti formativi e per il lavoro)

Al personale dipendente viene corrisposta, entro il 23 dicembre di ogni anno, una tredicesima mensilità determinata pari alla retribuzione in atto nello stesso mese, esclusi eventuali anticipazioni ed incentivi. Su richiesta del lavoratore, e previo accordo tra le parti, è possibile, in alternativa al computo a fine anno, distribuire la tredicesima in quote mensili.

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