CCNL Multiservizi - Servizi di pulizia
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 08/06/2021 - Decorrenza: 08/06/2021 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
08 agosto 2025
Panoramica del Contratto
Personale dipendente da imprese esercenti servizi di di pulizia e servizi integrati/multiservizi
Parti Stipulanti
Unionservizi Confapi
Agci Servizi
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Confcooperative Federlavoro e Servizi
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Legacoop Produzione e Servizi
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Fise Confindustria
Federazione Imprese di Servizi
Anip
Confindustria
Confcooperative
Lavoro e Servizi
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 - ex 6 | 751,57 € | 1274,61 € |
| 2 - ex 5 | 819,21 € | 1343,50 € |
| 3 - ex 4 | 886,85 € | 1412,60 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Multiservizi - Servizi di pulizia: Accordo integrativo 06.08.2025
Il giorno 6 agosto 2025 Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, e Filcams, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscrit...
Multiservizi - Servizi di pulizia: aggiornamento minimi contrattuali
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Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo; potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario, e dà luogo ad un compenso quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro
Base di computo: Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie della retribuzione globale mensile al momento della liquidazione di esse; le percentuali di maggiorazione verranno calcolate sulla retribuzione tabellare base al momento della liquidazione di esse.
Maggiorazioni: le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore:
|
Lavoro straordinario |
Percentuale |
|
diurno feriale |
25% |
|
notturno |
50% |
|
festivo |
65% |
|
notturno festivo |
75% |
Ferie
Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate:
- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su cinque giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su sei giornate.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.
Quattordicesima: L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari ad una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1o luglio al 30 giugno.
Norme comuni. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione fino a quindici giorni.
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