CCNL Multiservizi - Servizi integrati
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 19/12/2007 - Decorrenza: 01/01/2008 - Scadenza: 31/12/2011
Panoramica del Contratto
dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi
Parti Stipulanti
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Fnip
Confcommercio
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 1572,70 € | 2115,09 € |
| 1 | 714,87 € | 1237,91 € |
| 2 | 779,21 € | 1303,50 € |
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Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:
- lavoro straordinario diurno feriale 25%;
- lavoro straordinario notturno 50%;
- lavoro straordinario festivo 65%;
- lavoro straordinario notturno festivo 75%.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il lavoratore che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate:
- pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni nell’ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso per le ferie stesse.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese di servizio prestato.
In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: l’impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.
Quattordicesima mensilità: L’impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14° mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda nel periodo di riferimento.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
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