CCNL Odontotecnici
Categoria Retributiva: Odontotecnica
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 26/07/1993
Ultimo aggiornamento
19 febbraio 2025
Panoramica del Contratto
Aziende artigiane operanti nel settore odontotecnico.
Parti Stipulanti
Fim Cisl
Federazione italiana metalmeccanici
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Benessere e Sanità
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Orafi
Confartigianato Fe.Na.Od.I. Odontotecnici
Confartigianato Metalmeccanica di Produzione
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Cna Installazione e Impianti
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Cna Servizi alla comunità
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Impianti
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Uilm Uil
Unione italiana lavoratori metalmeccanici
Fiom Cgil
Federazione impiegati operai metallurgici
Cna Artistico e tradizionale
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Confartigianato Autoriparazione
Confartigianato Restauro
Confartigianato Meccanica
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1964,73 € | 1964,73 € |
| 1 S | 2172,40 € | 2172,40 € |
| 2 | 1861,07 € | 1861,07 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Meccanici, Orafi, Odontotecnici - Artigianato: Accordo integrativo 17.02.2025
In data 17 febbraio 2025, le Parti firmatarie del rinnovo CCNL "Meccanici, Orafi, Odontotecnici - Artigianato", hanno sottoscritto un verbale integrativo d’accordo per meglio defin...
Metalmeccanica - Artigianato: Aggiornamento minimi contrattuali
MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI - ARTIGIANATO Metalmeccanica - Artigianato Minimi in vigore dal 01/03/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 2080,91 € 0 € 0...
Orario di lavoro
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite previsto per l'orario di lavoro ordinario.
Per lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro straordinario festivo (oltre 8 ore): 45%;
- lavoro straordinario notturno (oltre 8 ore): 55%.
E' ammesso il lavoro straordinario nella giornata del sabato; il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con la maggiorazione del 25% per le prime 3 ore e nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore, tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.
Ferie
Operai: Il Lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuite, pari a 4 settimane.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto.
Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad 8 ore e la retribuzione relativa sarà possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al lavoratore un congruo acconto.
Impiegati: L'impiegato ha il diritto ogni anno a un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio pari a:
- per anzianità da 1 a 18 anni compiuti: 4 settimane retribuite;
- per anzianità oltre i 18 anni: 4 settimane più 5 giorni retribuiti.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.
All'impiegato che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora una anzianità di almeno 1 anno di servizio continuativo presso l'azienda, spetterà per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale di cui il 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni all'impiegato spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
L'indennità dovuta all'impiegato per giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione globale di fatto.
Agli effetti delle ferie non godute i calcoli dell'indennità si effettuano con la seguente formula: Mensilità x ore lavorate/173
Mensilità Aggiuntive
Operai:
L’impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica pari a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio ad integrazione delle quote erogate dagli istituti.
Ai fini della maturazione del rateo di gratifica natalizia sarà considerata utile la frazione di mese superiore ai 15 gg.
Impiegati:
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'impiegato in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità d'importo ragguagliato all'intera retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
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