S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 20/05/2024
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANFFAS
Testo consolidato del CCNL 20/05/2024
Per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative aderenti alla rete Anffas
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2025
Addì 20 maggio 2024
tra
Consorzio degli enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale "La Rosa Blu" - soc. coop;
e
le Organizzazioni Sindacali
FP CGIL;
CISL FP;
UIL FPL
Anffas, come appresso identificata, nella sua Unitaria Struttura Associativa:
- Anffas Nazionale;
- le Associazioni locali socie;
- gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale;
- gli Enti aderenti a marchio Anffas e loro Consorzi;
- la Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi";
- il Consorzio degli enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale "La Rosa Blu";
opera, quale Rete Associativa di Terzo Settore, nelle sue diverse articolazioni, come sopra identificate senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità di interesse generale, nonché di solidarietà e di promozione sociale.
A titolo indicativo e non esaustivo, i principali campi di attività in cui Anffas opera sono: della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, promozione della ricerca scientifica e sociale, formazione, tempo libero, promozione della fruizione del patrimonio culturale, durante e dopo di noi, prioritariamente in favore di persone con disabilità, intellettive e disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare e delle loro famiglie, nonché in condizione di svantaggio sociale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
Anffas tutta si ispira al modello basato sui diritti umani e alla Qualità di Vita, con riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità. Nel rispetto dei propri statuti gli aderenti alla Rete Anffas perseguono, tra l'altro, i propri fini attraverso lo sviluppo di attività atte a:
- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi a livello nazionale, regionale e locale nonché Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, della solidarietà sociale e rientranti più in generale nell'ambito del Terzo Settore;
- promuovere e partecipare a iniziative in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario;
- promuovere ricerca, prevenzione, cura, abilitazione e riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo, proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale e operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- promuovere il principio dell'inclusione sociale, a partire da quella scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro;
- promuovere formazione, qualificazione e aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado da impiegare anche direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti alla Rete Anffas;
- promuovere lo sviluppo di strutture e gestire servizi: abilitativi, riabilitativi, socio-assistenziali, educativi, formativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto;
- promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la diffusione d'informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;
- assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, dei cittadini agendo per contrastare ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità;
- promuovere l'autodeterminazione e l'autorappresentanza, nella massima misura possibile, delle persone con disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo;
- assimilare, attuare, promuovere e diffondere i paradigmi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con la Legge n.18/09;
- promuovere la formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola anche attraverso l'accreditamento di Anffas Nazionale presso il MIUR;
- promuovere la Formazione Continua in Medicina (ECM) anche tramite il Consorzio Nazionale La Rosa Blu accreditato, a tal fine, quale provider;
- promuovere la formazione degli assistenti sociali, ciò in forza dell'accreditamento del medesimo Consorzio con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.
Ciascun Ente aderente alla Rete Anffas può essere costituito da una o più unità produttive. Per unità produttiva, ai fini delle procedure di trasferimento, si intende l'entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati nel territorio del medesimo Comune, si caratterizza per condizioni di indipendenza tecnica, amministrativa tali che in essa si esaurisce per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Tutto ciò premesso, il Consorzio degli enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale "La Rosa Blu", titolare del presente contratto, e le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, confermano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto conforme a quanto previsto dall'art.16 del D. Lgs n.117/17 concorre, anche, a qualificare il rapporto tra soggetto pubblico ed Enti del Terzo Settore in tema di gestione dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività che le Strutture Associative Anffas espletano nel rispetto dei fini statutari.
Le parti sottolineano, inoltre, la necessità di attivare l'evoluzione di un modello contrattuale che garantisca tutele e diritti, qualità delle prestazioni e omogeneità salariale tra i diversi contratti del comparto, anche attraverso l'avvio di un processo di omogeneizzazione dei contratti stessi e di un progressivo avvicinamento delle condizioni normative ed economiche, del riconoscimento della valorizzazione del capitale umano, ivi compresa la formazione, nella definizione di un sistema di riconoscimento del valore del lavoro ai fini della produttività. In tale contesto si inquadra il percorso di raccordo con gli altri CCNL del settore, volto a rendere coerenti i profili, le declaratorie, i salari e l'inquadramento di base. Le parti convengono, altresì, che tale percorso deve essere accompagnato da un sistema di verifica e controllo da parte delle Regioni che permetta di superare logiche di dumping contrattuale e raggiungere il rispetto di elevati standard di qualità dei servizi per i cittadini con disabilità. In conseguenza di quanto sopra, le parti si impegnano a promuovere, ognuno per quanto di propria competenza, un coinvolgimento partecipativo per definire un percorso comune che sappia Leggere la realtà del settore, individuare pregi e criticità, elencare le richieste di intervento più importanti e condivise tra le parti per portarle ad un confronto con le Istituzioni Nazionali e Regionali.
In coerenza con ciò, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diviene per le parti anche uno strumento per il confronto con le pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato e/o accreditato. Tale confronto potrà coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle reciproche autonomie. Le parti ritengono, infatti, necessario consentire la gestione dei servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di offrire qualificanti caratteristiche, tra le quali anche quelle garantite dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.
In tale contesto va inquadrata la scelta di Anffas di dotarsi di un Codice di Qualità e, Manuale di Autocontrollo contenente i livelli minimi di qualità, nonché il codice etico.
Pertanto le parti si sentono impegnate nei confronti degli Enti preposti, a fronte della critica situazione generale di evoluzione del sistema dei servizi alla persona, nella sua complessa articolazione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, socio-educative, etc., a richiedere di concertare meccanismi e regole nella programmazione e nella organizzazione dei servizi territoriali, che offrano certezza nella erogazione delle prestazioni e, al tempo stesso, qualità ed appropriatezza dei servizi e garanzia dei livelli occupazionali.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, infatti, offre uno strumento omogeneo alle pubbliche amministrazioni per la definizione delle tariffe e degli accreditamenti e introduce strumenti di interventi paritetici per monitorare il settore, seguirne lo sviluppo ed assumere le iniziative formative e di riqualificazione, utili a sostenere il livello qualitativo delle prestazioni stesse.
La realizzazione di questo risultato implica un auspicato confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali del settore che coinvolgano le associazioni e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare l'obiettivo di disporre di una normativa omogenea per tutti i servizi alla persona.
In tale contesto e con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti, nel regolare le relazioni di lavoro dell'intera comunità associativa, assumono, come prioritario, l'impegno di collegare il complesso e articolato universo dei servizi alla persona a regole e comportamenti capaci di affermare tanto la progettualità aziendale, quanto la valorizzazione e la responsabilizzazione delle esperienze professionali.
TITOLO I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dei singoli Enti aderenti alla Rete Anffas, come identificati in premessa ed operanti nel campo dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività e servizio che tali Enti espletano nel rispetto dei fini statutari.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Il presente contratto è applicabile anche da enti non facenti parte della Rete Anffas, qualora gli stessi dichiarino espressamente di accettarne integralmente la disciplina e limitatamente ad enti del Terzo Settore iscritti al Registro nazionale.
Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti, emanate dalle Strutture Anffas, purché non siano in contrasto con il presente CCNL e/o con le norme di Legge.
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso sia per gli effetti giuridici che economici, relativamente al periodo 2023-2025. Lo stesso regolamenta sia la parte normativa che economica. Almeno tre mesi prima dal 31/12/2025 (scadenza del vigente contratto), se da una delle parti non venga data disdetta con lettera raccomandata a.r. e/o PEC o altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche, il contratto si intenderà rinnovato automaticamente per un anno e così di anno in anno.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da successivo contratto collettivo.
La piattaforma per il rinnovo contrattuale potrà essere presentata dalla parte interessata tre mesi prima della scadenza per consentire l'apertura delle trattative. Entro 30 giorni dal ricevimento della piattaforma dovranno essere avviate le trattative per il rinnovo del contratto.
Tre mesi prima e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali né promuoveranno azioni conflittuali.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni o ad iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce l'unico contratto in vigore tra le parti e per tutti i soggetti destinatari di cui all'art. 1.
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Sono conservate, ad esaurimento, le condizioni di miglior favore in atto per le lavoratrici ed i lavoratori in forza alla data di prima decorrenza del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANFFAS.
Come tali sono da intendersi quelle risultanti, rispettivamente nell'ambito del trattamento normativo ed in quello del trattamento economico, dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANFFAS stipulato in data 2 giugno 1995 e successivi accordi da esso derivati.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando a livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.
In particolare, le parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.
Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.
Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle Direttive Europee in tema di informazione e consultazione.
Le parti convengono, inoltre, circa la necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) LIVELLO NAZIONALE
Annualmente, su richiesta di una delle parti ed in apposita sessione le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- promuovere iniziative, anche volte alla Pubblica Amministrazione, finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più efficace utilizzazione delle risorse disponibili.
B) LIVELLO REGIONALE
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; verificare i programmi ed i progetti di sviluppo; verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative Regionali;
assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, compresa l'ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della destinazione di eventuali risorse.
C) LIVELLO AZIENDALE
Le singole Strutture Anffas garantiranno, ai titolari della contrattazione di secondo livello di cui all'art. 7, informazione, consultazione e confronto sulle seguenti materie:
- organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamento con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo;
- trasferimento di azienda. Nel caso di processi di esternalizza-zione e terziarizzazione di servizi, o parti di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU e alle OOSS territoriali firmatarie del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale;
- avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di mobilità;
- regolamenti aziendali, che in ogni caso non possono contenere norme in contrasto con quanto previsto dal CCNL;
- programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM,
- criteri e modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse di cui all'art.58 del presente CCNL;
- i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario;
- quant'altro espressamente demandato dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto dei rispettivi ruoli, con l'obiettivo di contemperare le condizioni di lavoro, la crescita professionale e l'esigenza delle strutture associative di mantenere ed elevare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, articola la contrattazione su due livelli.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
- contrattazione collettiva a livello nazionale,
- contrattazione decentrata integrativa che si svolge a livello regionale e di singolo Ente sulle materie indicate dal presente contratto.
Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo aziendale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.
Sono titolari della contrattazione di primo livello (nazionale) le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. (relativamente al livello aziendale) congiuntamente ai rappresentanti territoriali dei sindacati che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, per la parte datoriale, le rispettive Strutture Associative per le materie di propria competenza dall'altra.
In caso di mancata costituzione delle R.S.U. sono titolari della contrattazione le R.S.A. congiuntamente alle Organizzazioni sindacali territoriali.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed in particolare:
- validità, rinnovo ed ambito di applicazione del contratto,
- relazioni sindacali,
- diritti sindacali,
- definizione del regolamento per la garanzia dei livelli minimi essenziali in caso di sciopero,
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro,
- norme comportamentali e disciplinari,
- ordinamento professionale,
- orario di lavoro,
- permessi, aspettative e congedi,
- trattamento economico tabellare.
Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente demandato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché ogni intesa che abbia come obiettivo il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro.
Rientrano pertanto in questo ambito eventuali piani relativi ad innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi, finalizzati al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal secondo livello di contrattazione sarà strettamente correlata alla realizzazione di tali progetti ed al raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati.
L'elemento retributivo di cui al precedente capoverso:
- avrà quindi le caratteristiche di determinabilità in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, dei criteri e delle modalità per la distribuzione preventivamente concordati;
- sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di esecuzione dei progetti.
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie,
a livello regionale:
- confronto in relazione all'impatto dei modelli dei Welfare a livello regionale;
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro a livello regionale;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- monitoraggio del livello di applicazione del CCNL a livello regionale;
- andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
a livello aziendale:
- modalità e criteri per i passaggi all'interno di ciascuna categoria in applicazione dell'art. 46;
- elaborazione piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
- interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché per il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato;
- criteri disciplinanti le attività di soggiorni climatici;
- modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;
- criteri per l'accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio, nonché le modalità di fruizione degli stessi;
- definizione di criteri, principi, parametri e valori economici del premio di risultato, legato al raggiungimento di migliori risultati di redditività, produttività, qualità ed efficienza organizzativa che permettano l'applicabilità di agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa;
- modalità dell'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio;
- criteri di definizione dei contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- criteri per attuazione di progetti obiettivi;
- criteri per l'espletamento dell'attività di volontariato;
- definizione di criteri, limiti e percentuali come espressamente demandati dall'art.22 del presente CCNL sui rapporti di lavoro a tempo parziale;
- regolamento della banca delle ore,
- criteri per l'espletamento del servizio di pronta disponibilità e reperibilità esterna di cui all'art.60 del presente CCNL,
- individuazione dei servizi e delle figure professionali tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura di cui all'art.61 del presente CCNL,
- in base all'accordo quadro definito a livello nazionale, l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, ad eccezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori,
- le modalità e le clausole relative all'eventuale deroga dalle 11 ore di riposo giornaliero di cui all'art. 56 del presente CCNL, nonché le eventuali misure compensative,
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 8 - Garanzia Del Funzionamento Dei Servizi Minimi Essenziali
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000, le parti riconoscono che le strutture Anffas rientrano nella sfera di applicazione della stessa quali erogatrici di servizi essenziali indispensabili alla comunità.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, si fa espresso riferimento al regolamento per la definizione dei servizi minimi in caso di sciopero e nel rispetto della procedura di cui agli artt.2 e 2 bis della Legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni che, sottoscritto in data 23 febbraio 2005, viene allegato al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per farne parte integrante e sostanziale.
Le parti si impegnano a ridefinire il nuovo regolamento entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del decreto legislativo 198 del 2006 e della Legge 183 del 2010 e loro successive modifiche, è data facoltà alle parti di costituire a livello nazionale il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Lo stesso è composto da una/un componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione. I componenti durano in carica quattro anni.
Il CUG sostituisce il comitato per le pari opportunità, ai sensi del Decreto Legislativo 183 del 2010 (collegato al lavoro), unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed il mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla Legge, o da altre disposizioni.
Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici ed i lavoratori.
Inoltre, potranno essere istituiti CUG presso ogni realtà associativa regionale e strutture associative aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti.
La Struttura Associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.
Le risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente attraverso finanziamenti di cui all'art. 44 del D.L. vo 198/2006 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in vigore.
Art. 10 - Tutela lavoratrici e lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Alle lavoratrici ed ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da dipendenza ed a titolo esemplificativo e non esaustivo da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo di norma non superiore a tre anni. L'assenza per il trattamento terapeutico riabilitativo è considerata ai fini normativi, economici e previdenziali come aspettativa senza assegno e regolata analogamente a quanto previsto all'art.66 del presente CCNL punto b - congedi non retribuiti per gravi motivi familiari.
A sostituire il lavoratore assente potrà essere chiamato altro lavoratore con contratto a tempo determinato.
Si conviene altresì che, durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative, non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.
Art. 11 - Tutela della popolazione lavorativa anziana
Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa, anche per effetto dell'attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e politiche di gestione del personale, finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento delle proprie attività professionali e le conseguenti ricadute sull'organizzazione dei servizi.
In questo ambito, previo confronto Aziendale/territoriale fra le parti, saranno esaminate le diverse cause che concorrono all'insorgenza delle problematiche fisiche a carico del lavoratore al fine di individuare e concordare modalità di gestione dei servizi finalizzate alla rimozione delle stesse e alla prevenzione delle inidoneità lavorative. A titolo di esempio si propone lo sviluppo di progetti che prevedano un'organizzazione del lavoro con il sistema "job rotation", per consentire un'acquisizione di competenze trasversali e meno settoriali, permettendo una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane e la previsione di strategie utili a far lavorare assieme gruppi multi generazionali, oltre che attività di sensibilizzazione finalizzate ad aumentare la consapevolezza dell'importanza di una sana alimentazione, promuovendo la filosofia "dello star bene" attraverso l'acquisizione di comportamenti salutari.
A livello di struttura, possono essere individuate, con accordo tra le parti, forme e modalità di agevolazioni, oltre a misure specifiche di prevenzione.
TITOLO III - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze Sindacali
La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente (si veda allegato 2).
In caso di non costituzione delle RSU, la rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Nel rispetto degli artt. 23 e 24 della Legge n. 300/70 ai dirigenti delle RSA, ove non costituita la RSU, spetta il diritto di usufruire di permessi retribuiti per compiere attività sindacale di tutela e rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori a livello aziendale e permessi non retribuiti in misura di otto giorni all'anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
I permessi retribuiti sono riconosciuti nei limiti di un monte ore annuo computato in ragione di 2 ore annue per dipendente a livello di singola Struttura Associativa; tale monte ore non potr&agr