S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 20/01/2020
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - UNEBA
Testo consolidato del CCNL 20/01/2020
Per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 20/01/2020 come modificato da:
- Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
- Accordo 28/12/2021
- Accordo assistenza sanitaria integrativa 27/06/2022
- Comunicato 11/03/2023
- Accordo assistenza sanitaria integrativa 30/11/2023
- Accordo di rinnovo 24/01/2025 (Decorrenza 01/01/2023)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In data 20 gennaio 2020
tra
Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA)
e
La Confederazione Generale Italiana Lavoratori Funzione Pubblica - F.P.-CGIL
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL
La Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Funzione Pubblica- F.P.CISL
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTucs)
La Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali Funzione Pubblica - UIL FPL
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali
si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Copia del presente Contratto, nei termini di Legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
Verbale di stipula
Il giorno 25 marzo 2020 in Roma e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge in ordine all'emergenza COVID-19 si sono incontrati:
- l'UNEBA
e
- CGIL FP
- CISL FP
- UIL FPL
- FISASCAT
- UILTUCS
In considerazione
a) della situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dal corona virus (COVID-19) non imputabile agli Enti/Associazioni/Fondazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Uneba 2017-2019, né ai lavoratori
b) delle oggettive difficoltà che gli enti associati Uneba si possono trovare a fronteggiare delle mancate prestazioni da parte dei loro dipendenti, oggettivamente non dovute a volontà degli stessi, bensì a disposizioni di carattere generale emanate dalle Autorità competenti
c) della sospensione o riduzione dell'attività per effetto di disposizione normative e della situazione emergenziale non prevedibile, l'Ente a seguito del presente accordo è tenuto a comunicare preventivamente con riferimento all'art. 19 c. 2 del d. lgs 18/2020 alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dati relativi ai lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali
d) una volta espletato quanto di cui al punto c) utilizzando gli allegati al presente accordo si autorizza l'Ente a comunicare all'organo competente la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero e la tipologia dei/delle lavoratori/trici interessati
e) trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività degli Enti secondo le indicazioni dei provvedimenti noti alle parti
le Parti sopradescritte
concordano quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
In data 28/12/2021 alle ore 18,00 - in modalità videoconferenza - si sono incontrate:
UNEBA
FP CGIL
FISASCAT CISL
FP CISL
UILTUCS UIL
UIL FPL
PREMESSO CHE
- la pandemia COVID-19 iniziata poche settimane dopo la firma dell'ultimo rinnovo contrattuale del 14-02-2020, ha creato forti disagi al personale ed alle realtà operanti nei settori disciplinati dal CCNL UNEBA (2017-2019);
- le parti ritengono fondamentale che, nell'ambito di un sempre maggior sviluppo delle relazioni sindacali, vengano attivati, a livello territoriale, incontri d'informazione e confronto sugli argomenti e tematiche previste dall'articolato del CCNL UNEBA;
- alcuni elementi economici presenti nel CCNL UNEBA risultano erogabili a seguito di contrattazione di secondo livello la quale, per sua natura, è in grado di cogliere le esigenze specifiche del territorio;
VISTA
- la situazione di difficoltà riscontrata in alcune Regioni al completamento entro il 31-12-2021 di quanto previsto dall'articolo 43 del CCNL UNEBA rispetto al cd. "Elemento di Garanzia";
- la necessità di concordare a livello territoriale anche quanto previsto dall'art. 28 CCNL UNEBA sulla tematica legata alla cosiddetta "vestizione";
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
le parti convengono che:
[___]
Accordo assistenza sanitaria integrativa 27/06/2022
Verbale di stipula
Addì, 27 giugno 2022
Tra:
- la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A., con sede in Via Larga 8 - 40138 Bologna;
e
- UNEBA
- FP - CGIL,
- FISASCAT - CISL,
- FP-CISL,
- UILTUCS
- UIL FPL
Premesso che:
Nel corso dell'anno 2015 è stato sottoscritto fra le parti un accordo quadro per regolare l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti intendono proseguire nell'assistenza sanitaria così come voluta nell'accordo del 2015.
Si sono svolti una serie di incontri tra le parti volti a definire le nuove condizioni di polizza, venendo a scadenza al prossino 31/12/2022 l'attuale.
[___]
Accordo assistenza sanitaria integrativa 30/11/2023
Verbale di stipula
30 Novembre 2023
Tra:
- la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A., con sede In Via Larga 8 - 40138 Bologna;
e
- UNEBA
- FP - CGIL
- FISASCAT - CISL
- CISL FP
- UILTUCS
- UIL FPL
Premesso che:
Nel corso dell'anno 2015 è stato sottoscritto fra le parti un accordo quadro per regolare l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti intendono proseguire nell'assistenza sanitaria così come voluta nell'accordo del 2015.
Si sono svolti una serie di incontri tra le parti volti a definire le nuove condizioni di polizza, venendo a scadenza al prossimo 31/12/2023 l'attuale.
SI CONVIENE:
[___]
Accordo di rinnovo 24/01/2025 (Decorrenza 01/01/2023)
Roma, 24 gennaio 2025
Per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori ai cui si applica il contratto collettivo Uneba in data 24-01-2025 in Roma si sono incontrati le delegazioni rappresentate come di seguito riportato.
Per parte sindacale:
- Cgil FP Nazionale;
- Cisl FP Nazionale;
- Fisascat Cisl Nazionale;
- UilTucs Nazionale;
- Uil FPL Nazionale,
per parte Uneba da una delegazione guidata dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale.
[___]
A seguito dell'ipotesi di accordo firmata in data 20-12-2024, dopo che da parte delle OO.SS. è stata sottoposta alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori e l'Uneba - parte datoriale - ha consultato i propri organi di rappresentanza, viene sciolta da ambo le parti la riserva e si definisce, il seguente testo definitivo comprendente gli articoli sotto elencati che costituiscono parte integrante del presente accordo e riguardano leseguenti Materie:
Art.2 Decorrenza e Durata
Art.8 bis Contrasto alle violenze e alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art.8 ter Congedi per le donne vittime di violenza di genere
Art 18 Assunzione a tempo determinato
Art 28 Divise e indumenti di servizio
Art 37 Classificazione del personale
Art 43 Minimo retributivo mensile conglobato
Art 43 bis Gradualità
Art 46 Quattordicesima mensilità
Art 48 Scatti di anzianità
Art 50 Orario di lavoro
Art 62 Tutela della paternità e maternità ( allegato 7)
Art 78 Assistenza sanitaria integrativa
Art 80 Abrogazione trattamento economico progressivo
Art 81 Commissione tecnica nazionale
Allegato "Regolamento contributo servizio contrattuale"
Le parti, previa verifica con i propri organismi, provvederanno alla correzione di eventuali refusi od errori materiali presenti nel testo in sede di stesura del testo coordinato.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficienza aderenti all'UNEBA, alle ex IPAB.
Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell'area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. 1.C, e successive modificazioni integrazioni.
Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono i seguenti soggetti:
- Enti e Congregazioni Religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
- Cooperative, Privati;
- Federazioni o Consorzi tra i soggetti sopra descritti ivi compresi gli enti del terzo settore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza. Centri di assistenza, ecc.):
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali. Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per persone con disabilità comunque denominati (istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati. Assistenza domiciliare integrata, ecc.);
- consultori familiari
- servizi per la cronicità;
- servizi per la ludopatia;
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell'ambito di Istituzioni terze rispetto all'Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti il presente contratto ai sensi della L. 3 maggio 1956 n. 392 e dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1987 n. 536 convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1988 n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono per le realtà aderenti all'UNEBA il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Inscindibilità del contratto.
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate e inscindibili tra di loro. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce l'unico contratto in vigore tra le parti e per tutti i soggetti destinatari di cui al presente articolo, nonché per quelle ulteriori realtà che intendono applicarlo.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non e ancora operante, verranno concordati specifici accordi regionali e aziendali, in assenza dei quali verrà applicato l'accordo nazionale di cui all'art. 5 del presente CCNL.
Detti accordi individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di applicazione del presente CCNL.
In materia di decorrenza e durata le parti concordano quanto segue:
a) il presente contratto, fatte salve le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti, decorre dall'1-01-2017 e scade il 31-12-2019.
b) La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata sei mesi prima della scadenza contrattuale di cui sopra, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile al raggiungimento dell'obbiettivo di concludere il negoziato prima della scadenza del CCNL. A tal fine le parti si attiveranno per avviare, entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma, il confronto per il rinnovo, in sede di stipula del nuovo CCNL si provvederà a garantire che gli effetti delle nuove condizioni contrattuali definite decorrano dal primo giorno successivo alla scadenza del precedente CCNL, fatte salve le eventuali diverse decorrenze concordate per singoli istituti. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
c) Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
d) In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
e) Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno sia per la parte retributiva che normativa, e così di anno in anno.
Ai soli fini del rinnovo del CCNL con vigenza 2017-2019 i termini di cui al presente articolo lettera b. decorrono a partire dal mese di dicembre 2019.
Le parti concordano che con la presente intesa hanno compiutamente assolto alla copertura economico-normativa per quanto dovuto a tutto il 31-12-2019.
Accordo di rinnovo 24/01/2025 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Resta inteso che, fatte salve le decorrenze particolari previste dai singoli istituti, le modifiche normative ed economiche apportate al CCNL decorreranno dalla data odierna.
La vigenza del presente CCNL è dal 01-01-2023 al 31-12-2025.
Art. 2 - Decorrenza e durata
In materia di decorrenza e durata le parti concordano quanto segue:
a) il presente contratto, fatte salve le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti, decorre dall'1-01-2023 e scade il 31-12-2025.
b) La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata sei mesi prima della scadenza contrattuale di cui sopra, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile al raggiungimento dell'obbiettivo di concludere il negoziato prima della scadenza del CCNL A tal fine le parti si attiveranno per avviare, entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma, il confronto per il rinnovo. In sede di stipula del nuovo CCNL si provvederà a garantire che gli effetti delle nuove condizioni contrattuali definite decorrano dal primo giorno successivo alla scadenza del precedente CCNL, fatte salve le eventuali diverse decorrenze concordate per singoli istituti. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
c) Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
d) In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
e) Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno sia per la parte retributiva che normativa, e così di anno in anno.
Ai soli fini del rinnovo del CCNL con vigenza 2023-2025 i termini di cui al presente articolo lettera b. decorrono a partire dal 31-12-2025.
Le parti concordano che con la presente intesa hanno compiutamente assolto alla copertura economico-normativa per quanto dovuto a tutto il 31-12-2025.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Per le Istituzioni che applicano il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi accordi di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle istituzioni ed enti interessate, nelle strutture con oltre 15 dipendenti annualmente sarà fornita alle RSU o RSA e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, l'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui livelli e con le modalità di seguito indicate:
- Primo livello - Nazionale: Su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti firmatarie il presente CCNL.
- Secondo livello - Regionale:
a) Su tutti gli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, nonché da norme di Legge che prevedano o non escludano espressamente il rinvio alla contrattazione di secondo livello.
b) Su quanto di seguito indicato:
1. Sulle erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico:
2. Sulla determinazione dei servizi di reperibilità cosi come previsto dall'art. 56;
3. Sul regolamento di applicazione ex art. 1;
4. Sull'inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, e applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
5. Su interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro
6. Su individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all'art. 6, a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
7. Sull'individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 20 per l'utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
8. Sul confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34;
9. Su ulteriori diverse flessibilità e/o deroghe relative all'orario di lavoro;
10. Sull'attuazione di norme regionali riguardanti l'ambito di applicazione del presente CCNL;
11. Sulle forme di flessibilità contrattuale che consentano il superamento di squilibri organizzativi e/o per far fronte ad attività non continuative e non preventivamente pianificabili;
12. Sul welfare di settore;
13. Sull'attuazione organizzativa dell'Assistenza Domiciliare di cui all'art. 23
14. Sull'attuazione organizzativa dei tempi di vestizione di cui all'art. 28.
Norma di rinvio.
Nel caso in cui sussistano particolari necessità e o situazioni locali, su preventiva richiesta del secondo livello - Regionale e autorizzazione del primo livello - Nazionale, detto secondo livello potrà contrattare su qualsiasi argomento e/o materia di cui al presente CCNL
Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l'Uneba e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le piattaforme per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza dell'accordo in atto. A tal fine l'UNEBA procederà alla convocazione delle OO.SS. entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
L'accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, l'accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
- Sede di Istituzione
In sede di Istituzione, avranno luogo fasi di informazione e consultazione nonché fasi di contrattazione.
a) Informazione e consultazione
Negli Enti con organico superiore a 15 dipendenti, l'informazione e la consultazione riguarderanno:
- L'andamento recente e quello previsto dell'attività dell'Ente;
- La situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- Le decisioni dell'Ente che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro;
- Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall'art. 75;
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50 secondo comma;
La consultazione avverrà secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo:
- Tra livelli pertinenti di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
- Sulla base delle informazioni, di cui ai punti precedenti, fomite dall'Ente e del parere che i rappresentanti dei lavoratori avranno diritto di formulare;
- In modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere da loro espresso.
b) Contrattazione
Sulle seguenti materie:
- Applicazione del contratto Uneba nelle Istituzioni che applicano altri CCNL
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro
- Criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 35 e 36;
- Eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie cosi come: previsto dall'art. 49.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 49.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 33.
- Modalità e attuazione per l'utilizzo delle divise ed indumenti di lavoro.
Sono titolari le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto indicato dai Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL.
Accordo per l'applicazione del presente CCNL nelle Istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL.
Con riferimento all'art. 1 del presente CCNL commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all'UNEBA, la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario ed educativo, le parti convengono che, nel caso di introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2º livello di contrattazione dovranno essere avviate negoziazioni, qualora non già esperite, al fine di verificare la possibilità di stipulare accordi.
L'applicazione di detti accordi di secondo livello nelle singole istituzioni, fatti salvi gli accordi in essere, avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di CGIL - CISL - UIL e le rappresentanze aziendali.
Decorso il termine di sei mesi dall'effettivo avvio del confronto di cui sopra, in assenza di detti accordi di 2º livello si applicherà quanto di seguito stabilito che potrà essere seguito anche da quegli enti che intendano superare l'eventuale compresenza, protrattasi negli anni, di più CCNL nell'ambito della stessa organizzazione.
Inquadramento
La trasformazione dell'inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 37 del presente CCNL avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto del possesso di titoli professionali specificamente previsti da leggi nazionali e/o regionali vigenti. L'accordo aziendale conterrà la conversione dell'inquadramento dei profili esistenti nei nuovi livelli.
Trattamento economico
La retribuzione tabellare in essere, scatti di anzianità, eventuali superminimi o assegni ad personam già in godimento alla data del passaggio saranno garantiti nel passaggio al CCNL Uneba, Opportunamente riparametrati rispetto alle mensilità corrisposte. La parte eccedente la retribuzione, rispetto a quanto previsto dal CCNL Uneba per l'inquadramento corrispondente, sarà attribuita, in via prioritaria, con una corrispondente quota di scatti di anzianità, calcolati con i regimi Uneba per i periodi precedentemente lavorati. Per la parte che dovesse ulteriormente residuare, una volta attribuiti gli eventuali scatti di anzianità, si procederà all'attribuzione di un superminimo che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo.
Non sono considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al livello regionale ai sensi dell'art.5 del CCNL Uneba, né qualsiasi altra erogazione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, le quali andranno pertanto attribuite successivamente alla riconversione contrattuale.
Saranno, invece, da considerarsi quegli importi, pur trattati al secondo livello, che derivano da istituti e quantificazioni identificati in sede nazionale.
Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:
a) Il trattamento complessivo annuo Uneba è superiore a quello in atto.
In questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo.
b) Il trattamento complessivo annuo Uneba è inferiore a quello in atto.
In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili a titolo di superminimo che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo.
Scatti di anzianità
I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell'accordo applicativo sono quelli previsti dal CCNL Uneba.
Orario di lavoro
L'orario di lavoro sarà di 38 ore settimanali anche laddove il contratto di provenienza preveda un orario settimanale diverso. In caso di orario inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto, per le ore in eccedenza, verrà corrisposto un valore orario applicando il tabellare previsto dal CCNL Uneba per il rispettivo livello di inquadramento, a titolo di ad personam che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo. Viceversa, nel caso di orario di provenienza superiore alle 38 ore, verrà effettuata una trattenuta con le stesse modalità di cui sopra, non potendo a parità di condizioni applicare tabellari Uneba diversi. Nel calcolo del differenziale orario settimanale, l'Ente potrà, inoltre, avvalersi di quanto previsto dal CCNL Uneba in tema di riduzione dell'orario di lavoro (ROL).
Il numero di giorni di ferie attribuito sarà pari a quanto previsto dal CCNL, ovvero a 26 giornate, a cui si aggiungono gli ulteriori giorni di riduzione dell'orario di lavoro previsti dal contratto UNEBA. Le eventuali eccedenze, in tema di ferie e ROL, derivanti dal confronto tra i due contratti confluiranno nella Banca Etica Solidale di cui all'art. 67.
Altri istituti contrattuali
Al personale interessato dal presente regolamento non si applica l'art. 80.
Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL Uneba, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti è condotta a livello complessivo. In materia di maternità e permessi continueranno ad applicarsi i contratti di provenienza al momento di sottoscrizione laddove più favorevoli rispetto al CCNL Uneba.
Alla commissione tecnica Nazionale è demandato il monitoraggio circa l'applicazione di suddetto articolo.
Accordo di rinnovo 24/01/2025 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 43 - Minimo retributivo mensile conglobato
[___]
Contrattazione regionale - addendum articolo 5 -
Le parti ribadiscono l'importanza che al contratto nazionale si accompagnino delle interlocuzioni a livello regionale per integrare quanto previsto dal CCNL per tenere meglio in conto le specificità dei singoli territori, attraverso la messa a punto di contratti integrativi regionali.
Al fine di raggiungere quanto sopra le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano fin da ora, per il raggiungimento di questo comune obiettivo, ad attivare confronti ed azioni anche congiunte nei confronti delle istituzioni territoriali interessate, affinché sia debitamente valorizzato il contributo del settore in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, in linea con i principi costituzionalmente sanciti della sussidiarietà.
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
a) prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
b) confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture applicanti il presente CCNL secondo i contenuti e le modalità previste dalla L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche o integrazioni. Nell'ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L'Ente Bilaterale Nazionale è formato da 12 componenti dei quali 6 designati dall'UNEBA e 6 designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'UNEBA, ivi comprese le ex-IPAB. in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.
Nota a verbale.
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica mista avente il compito, di definire entro il 30-06-2021 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da sei rappresentanti dell'Uneba e sei rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini della piena e puntuale applicazione del d.lgs 198/2006, l. 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'UNEBA.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento nonché appositi finanziamenti, che faranno parte di specifici accordi, a sostegno delle loro: attività.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Rappresentanze sindacali Unitarie
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente CCNL (All. 2), di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della L, 20 maggio 1970 n. 300.
Nelle Istituzioni ove siano occupati ptu di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata coincidenti, di norma, con l'inizio o la fine degli orari lavorativi giornalieri.
In ogni caso, in occasione di assemblee, saranno garantiti i medesimi servizi minimi essenziali previsti dal precedente art. 6. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
[___]
2. Assemblee sui luoghi di lavoro (art. 10 CCNL): verranno effettuate solo in locali idonei e tali da consentire adeguati spazi individuati di sicurezza. In casi eccezionali, laddove detti locali non fossero disponibili, si dovrà procedere al rinvio dell'assemblea a tempi più compatibili;
[___]
Art. 11 - Permessi per cariche Sindacali
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o i Comitati Direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.
I dirigenti sindacali di cui al 1º comma hanno inoltre diritto, nel termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.
Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO.SS.
Art. 12 - Trattenute associative
L'Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nei confronti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nella misura dell'1% dello stipendio base mensile e per 14 mensilità alle dipendenti ed ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento.
La periodicità del versamento sarà concordata a livello di Istituzione con le singole OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, tenendo conto delle dimensioni di ogni singolo Ente.
La delega avrà Validità dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'Istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta avrà valore dal mese successivo a quello di ricevimento.
Art. 13 - Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Il licenziamento e il trasferimento dall'unità produttiva all'altra delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di cui all'art. 9 sarà soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 22 della L. 20-5-70 n. 300 e successive modifiche o integrazioni.
Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle dipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 14 - Affissioni sindacali
Sarà consentito alle OO.SS stipulanti, alle RSU o, in mancanza, alle loro RSA di affiggere su appositi spazi, che le Direzioni avranno l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituzione, pubblicazioni, testi e comunicati esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell'Istituzione e Ente.
Art. 15 - Locali per attività sindacale
Nelle Istituzioni e Enti con almeno 200 dipendenti gli Enti sarà permanentemente messo a disposizione delle RSU o, in mancanza, delle R.SA. per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nelle Istituzioni e Enti con un numero inferiore di dipendenti le RSU o, in mancanza, le R.S.A. potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato.
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Unico 2016 n. 679 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni e dalla L. 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l'impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell'Ente (ad es,: Soggiorni; escursioni, uscite, ecc.):
a) fascicolo sanitario se già lavoratore dipendente o salvaguardia per la visita di idoneità ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche o integrazioni in busta sigillata destinata al medico competente;
b) codice fiscale;
c) carta d'identità o documento equipollente;
d) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di abilitazione - patenti - attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;
e) regolare permesso di soggiorno, ove necessario;
f) certificato di stato di famiglia;
g) certificato di residenza anagrafica;
h) libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
i) eventuale certificato di pensione;
j) casellario giudiziario laddove previsto dalle norme;
k) ogni altra documentazione richiesta dalle norme applicabili in funzione dell'inquadramento;
La documentazione di cui ai punti b), f), i) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i.
Il rinnovo dei suddetti documenti è a carico del lavoratore o della lavoratrice, che dovranno comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati fomiti all'atto dell'assunzione, di norma entro 30 giorni dalla suddetta variazione.
La lavoratrice e il lavoratore, all'atto della assunzione, rilasceranno autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Unico 2016 n. 679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni.
In relazione alle caratteristiche dell'Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni o integrazioni.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta, convengono che le seguenti qualifiche professionali: quadro, medico specialista, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, fìsiochinesiterapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore, non costituiscono figure di natura tecnico esecutiva e pertanto non saranno incluse nel computo dell'organico dell'Ente ai fini della applicazione della L. 12 marzo 1999 n. 68.
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri | 120 giorni di effettivo servizio |
1º livello | 120 giorni di effettivo servizio |
2º livello |