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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Vigilanza Antincendio - Cooperative

Guardie ai Fuochi

CODICE CNEL: IA01

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 25/07/2024

VIGILANZA ANTINCENDIO - COOPERATIVE 

 

Testo consolidato del CCNL 25/07/2024*

per i dipendenti ed i soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio

 * Stesura definitiva del 18/10/2024

Decorrenza: 01/01/2024

Scadenza: 31/12/2026

 

Verbale di stipula

 

In Roma, addì 18 ottobre 2024

Fra

l'ANGAF - Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi rappresentata dal Presidente ed i Vice Presidenti

e

la FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti rappresentata dal Segretario Generale, dal Coordinatore Nazionale e dalla delegazione;

la FIT CISL - Federazione Italiana Trasporti rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, dal Dirigente Nazionale e da una delegazione;

la Uiltrasporti rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale e dalla delegazione;

 

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio che sostituisce a tutti gli effetti il precedente CCNL del 28 febbraio 2022 e il verbale di accordo siglato il 25 luglio 2024.

 

 

PREMESSA

 

Allo scopo di perseguire l'obiettivo del riconoscimento ed ampliamento del ruolo della ANGAF e del servizio di prevenzione antincendio nei porti, così come alla Legge n. 850/73 art. 20, fuori dall'ambito portuale e ovunque la propria azione sia richiesta, le parti convengono di istituire a livello centrale un organismo paritetico, Ente Bilaterale, composto da n° 3 rappresentanti ANGAF e n° 3 rappresentanti OO. SS. stipulanti il presente CCNL (FILT - CGIL, FIT - CISL e UILTRASPORTI) in qualità di soci fondatori.

A far data dal 1º gennaio 2020, la contribuzione a favore dell'Ente Bilaterale è di euro 3,00 per 14 mensilità per lavoratore a carico dell'azienda e di un contributo da parte dei lavoratori di euro 0,50 per 14 mensilità.

 

 

SEZIONE PRIMA - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente contratto si applica:

a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed ovunque la propria azione sia richiesta.

b) ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza) sia terrestre che marittima.

Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Guardie ai Fuochi (operatori antincendio), stipulato tra le parti il giorno 13 febbraio 2020 è superato e sostituito dal presente contratto.

Il presente Contratto Collettivo è da intendersi quale unico contratto nazionale dei lavoratori delle Guardie ai Fuochi vigente.

Le disposizioni del presente CCNL nell'ambito di ogni istituto sono correlate, inscindibili tra loro e non modificabili.

 

 

Art. 2 - Informazione in sede nazionale

 

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e della normativa vigente, ferme restando le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.

L'ANGAF fornirà annualmente, generalmente entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali stipulanti il presente contratto (FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI) informazioni globali riferite al settore riguardanti:

a) aspetti generali di ordine strutturale istituzionale;

b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi, a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;

c) iniziative di aggiornamento della professionalità.

 

 

Art. 3 - Informazione in sede aziendale

 

Le aziende interessate forniranno semestralmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente contratto, nei limiti di opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.

Le stesse verranno inoltre informate sulla consistenza degli organici, sulle varie tipologie dei servizi resi e, fermo restando l'autonomia decisionale delle aziende, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Saranno inoltre oggetto di esame congiunto a livello aziendale ogni sei mesi le seguenti materie:

- ricorso ai contratti a termine e tipologia di attività per le quali tali contratti vengono stipulati;

- consistenza degli organici e stabilizzazione dei livelli occupazionali.

 

 

Art. 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello

 

Gli accordi aziendali di secondo livello hanno durata triennale dal momento del loro rinnovo e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale sono valutate con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della qualità del lavoro, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:

a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari e rotazione del personale tra i vari tipi del servizio;

b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, D.lgs. 81/2008, D.lgs. 271/1999, D.lgs. 272/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

c) dispositivi di protezione individuale (DPI);

d) varie indennità speciali (es. mancata mensa);

e) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente;

f) verifica inquadramento personale;

g) fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza dell'azienda, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale.

La contrattazione aziendale di secondo livello potrà essere esplicata una sola volta nel corso della vigenza del presente CCNL e, ove fosse già avvenuta, alla loro naturale scadenza.

Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità, fatto salvo le materie espressamente demandate dal presente articolo.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.

Dal 1º gennaio 2010, nelle aziende ove non si procedesse alla definizione di accordi collettivi di II livello entro i primi sei mesi dello stesso