CCNL Gomma e Plastica - Piccola Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 05/03/2008 - Decorrenza: 01/01/2008 - Scadenza: 31/12/2011
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore Plastica - Gomma e settori accorpati
Parti Stipulanti
Unionchimica Confapi
Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica
Conciaria
Materie Plastiche
Gomma
Vetro
Ceramica e Prodotti Affini
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 3° | 1883,74 € | 1883,74 € |
| 4° | 1969,52 € | 1969,52 € |
| 5° | 2087,64 € | 2087,64 € |
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Orario di lavoro
La durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è fissata in 39 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedì al venerdì).
Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l'orario di 39 ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale aziendale effettuato come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge ovvero, ai fini dell'applicazione della relativa maggiorazione, quello prestato dopo l'ottava ora settimanale eccedente l'orario normale aziendale conseguente alla flessibilità.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni eccedenti e straordinarie sono le seguenti:
- lavoro eccedente (fino alla 48ma ora): 18%;
- lavoro straordinario diurno (feriale oltre la 48ma ora):
a) per la 1ª ora: 25%;
b) per le ore successive: 35%;
- lavoro straordinario festivo o domenicale (oltre la 48ma ora): 70%;
- lavoro straordinario notturno oltre la 48ma ora (compreso e non compreso in turni avvicendati):
a) per la 1ª ora: 60%;
b) per le ore successive: 75%.
Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie di paga mensile o stipendio, e indennità di contingenza.
Ferie
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12; pertanto, i periodi di ferie saranno i seguenti:
Impiegati e Intermedi
assunti precedentemente al 4 aprile 1996:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni;
- 5 settimane e 2,5 giorni (pari a 27,5 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni;
assunti a decorrere dal 4 aprile 1996:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 11 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 11 anni.
Operai:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 19 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 19 anni.
Ferie tramutate in ORE con le seguenti modalità:
- la settimana è pari a 39 ore;
- la giornata è pari a 7 ore e 48 minuti (ovvero 1/5 dell'orario medio settimanale).
Per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, il periodo di ferie è stabilito in 30 giorni di calendario.
Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione di tale mensilità deve avvenire prima di Natale, salvo conguaglio per gli eventuali elementi mobili.
Per i lavoratori che, all'atto della corresponsione della 13ª mensilità, risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno un mese, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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