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CCNL Chimica Gomma Plastica e Vetro - Piccola Industria

Categoria Retributiva: Chimica - Piccola Industria

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 25/07/2013 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015

Ultimo aggiornamento

24 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nel settore della Chimica.

Parti Stipulanti

Unionchimica Confapi

Unione Nazionale Piccola e Media Industria Chimica

Conciaria

Materie Plastiche

Gomma

Vetro

Ceramica e Prodotti Affini

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A1690,69 €1690,69 €
B1830,43 €1830,43 €
C2033,35 €2033,35 €

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Orario di lavoro

Lavoratori giornalieri e turnisti 2 x 5 e 2 x 6: la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali.

Lavoratori addetti ai turni 3 x 5 e 3 x 6: la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.

Turni 6 x 6: Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente distribuiti (con utilizzo degli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali), l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell'orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite.

Lavoratori addetti ai turni 2 x 7: l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231,5 giornate lavorative; la collocazione dei 29,5 giorni di riposo - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli per ex festività, sia quelli per riduzione d'orario, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.

Lavoratori addetti ai turni 3 x 7: l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231 giornate lavorative; la collocazione dei 30 giorni di riposo - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli per ex festività, sia quelli per riduzione d'orario, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:

- da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali a 48 ore settimanali 10%

(tale percentuale decorre solo dopo il raggiungimento dell'orario medio settimanale, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali, secondo quando previsto per i periodi in cui operano orari diversi dalle 37,5 ore settimanali.)

- oltre 48 settimanali: 30%

- lavoro straordinario festivo oltre la 48ª ora: 70%

- lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) oltre la 48ª ora:

  • prima ora: 60%;
  • ore successive: 75%

Tutte le percentuali di cui sopra vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi (nuovo minimo tabellare, scatti di anzianità, eventuali aumenti di merito) e comprendono l'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Ferie

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:

  • lavoratori con anzianità di servizio fino a 10 anni: 4 settimane;
  • lavoratori con anzianità di servizio da oltre 10 a 18 anni:
    • Operai: 4 settimane + 3 giorni;
    • Impiegati ed intermedi: 5 settimane;
  • oltre i 18 anni:
    • Operai: 5 settimane;
    • Quadri, Impiegati ed intermedi: 5 settimane (*).

(*) Per i quadri, impiegati e intermedi assunti fino al 31 luglio 1990 il periodo annuale di ferie, oltre il 18º anno di servizio, è di 5 settimane e 2 giorni.

Passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica: l'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

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