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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario)

Enti formativi e per il lavoro (Ugl - Federterziario)

CODICE CNEL: T244

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 27/07/2023

SCUOLE NON STATALI E FORMAZIONE (Ugl / Federterziario)

 

Testo consolidato del CCNL 27/07/2023

Per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido

Decorrenza: 01/09/2023

Scadenza: 31/08/2026

CCNL 27/07/2023 come modificato da:
- Errata corrige 12/02/2024 (Decorrenza 01/09/2023)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 luglio 2023 presso la sede di Federterziario, via Cesare Beccaria, 16 Roma,

tra

FEDERTERZIARIO Scuola - Federterziario Scuola rappresentata dal Presidente, assistito dal Segretario;

FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, assistiti dall'Avv.;

e

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA rappresentata dal Segretario Nazionale con l'intervento della Confederazione UGL in persona dei Segretario Confederale

e

con l'assistenza tecnica di:

ANCL- Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale,

hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da valere per gli anni 2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

 

 

RINNOVI

Errata corrige 12/02/2024 (Decorrenza 01/09/2023)

Verbale di stipula

 

Il giorno 12 febbraio in Roma si sono riunite:

Federterziario Scuola rappresentata dal Presidente ù, assistito dal Segretario;

FEDERTERZIARIO - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale;

e

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SCUOLA rappresentata dal Segretario Nazionale con l'intervento delia Confederazione UGL in persona del Segretario Confederale

e

con l'assistenza tecnica di:

ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale,

 

PREMESSO CHE

- Le parti hanno sottoscritto, in data 27 luglio 2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli anni 2023 - 2026 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

- Il contratto è stato depositato presso il Ministero del Lavoro e presso il CNEL, come previsto della normativa vigente.

Le parti prendono atto di aver depositato un testo differente rispetto a quello concordato in sede di concertazione e, pertanto, segnalano i seguenti errori materiali negli articoli 49 - Preavviso e 50 - Trattamento di fine rapporto

 

[___]

 

PER TUTTO QUANTO SIN QUI PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Il Testo sottoscritto erroneamente il 27 Luglio 2023 è da considerarsi inefficace;

Il testo effettivamente contrattato, e dunque vigente, è quello allegato al presente accordo pur conservando le date di cui al precedente accordo (sottoscrizione 27 luglio 2023/decorrenza 1º settembre 2023 - 31 agosto 2026);

Il nuovo testo verrà depositato nelle sedi competenti in sostituzione del precedente.

 

 

PARTE PRIMA

I - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

A) RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali

 

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, e per garantire l'efficienza ed efficacia del servizi erogati alla collettività.

Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo, quale obiettivo fondante a ricercare processi per la reale attuazione dell'art. 46 della Costituzione Italiana.

Le parti convengono altresì di attuare sistemi per la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l'osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti, l'attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Si conviene che il presente modello di contrattazione collettiva intende fattivamente perseguire il superamento delle asimmetrie 3G (geografia/generazione/genere) con una strategia inclusiva e meritocratica fondata sull'apprendimento permanente e sulla formazione continua, in quanto strumenti essenziali per la qualificazione/riqualificazione dei lavoratori, in funzione della domanda di lavoro, e per l'effetto per la maggiore competitività delle aziende.

 

 

Art. 2 - Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

 

Il presente contratto ha validità dall'1/09/2023 al 31/08/2026.

Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il rinnovo del CCNL.

Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% della inflazione programmata. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. La violazione del periodo di raffreddamento comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuali.

 

 

Art. 3 - Contrattazione di 2º livello

 

Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dagli accordi Interconfederali nonché dal presente CCNL.

La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

La contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A., d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. UGL SCUOLA firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.

In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Le Parti ritengono inoltre fondamentale elevare e ricercare, attraverso la contrattazione di II livello, la cultura ed il rispetto normativo sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in tutte le sue forme, attraverso l'implementazione, sia quantitativa che qualitativa, della formazione, anche al fine di adeguare le conoscenze dei lavoratori ai cambiamenti tecnologi e per accrescere le competenze degli stessi in modo da gestire la transazione digitale in atto.

 

 

Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale

 

Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.).

FormaSicuro Scuola è attualmente la sigla per indicare il Comitato di Gestione all'Interno dell'Ente Bilaterale Formasicuro Nazionale con i compiti di sorveglianza, indirizzo, gestione delle prestazioni e di quanto previsto dalle Parti Sociali firmatarie del Presente CCNL con il Regolamento Costitutivo. Il comitato di gestione è formato da 4 componenti, designati, pariteticamente, da Federterziario Scuola e UGL Scuola. FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.). FormaSicuro Scuola utilizza per i suoi scopi il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, l'organismo nazionale digestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL. FormaSicuro costituisce inoltre l'Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l'accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10-07-2008. FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9-04-2008 n. 81 e la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19-11-1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.

Nel termine di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2023 Federterziario Scuola e UGL Scuola, istituiranno, nell'ambito dell'Ente Bilaterale FORMASICURO NAZIONALE, un loro diretto organismo nazionale paritetico (Ente Bilaterale), con la finalità di valorizzare la gestione del sistema delle aziende aderenti al presente CCNL e ai lavoratori a cui viene applicato il CCNL Federterziario Scuola - UGL Scuola. Nello suddetto termine, di 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2023, in alternativa a Formasicuro Nazionale Scuola, Federterziario Scuola e UGL Scuola potranno costituire un Ente Bilaterale ex novo a cui si applicheranno pari condizioni e obblighi previsti dal presente CCNL.

 

 

Art. 5 - Assistenza Sanitaria Complementare

 

Le parti sociali aderiscono al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa PreviLavoro Italia.

Al fine dell'iscrizione di dipendenti subordinati a tempo indeterminato a tempo pieno o con part time, il datore di lavoro verserà una quota annuale di euro 129 al Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, in 12 rate mensili ciascuna di euro 10,75.

L'adesione alla Fondo Sanitario PreviLavoro Italia è parte sostanziale del presente CCNL e la quota di contribuzione costituisce elemento della retribuzione globale lorda e può sostituire un eventuale superminimo assorbibile. Gli Enti che applicano il presente CCNL che non iscrivono i propri dipendenti ai Fondo Sanitario PreviLavoro devono provvedere all'iscrizione ad altro Fondo Sanitario che garantisca gli stessi livelli di copertura assicurativa, ovvero sono tenute loro stesse a fornire le medesime prestazioni previste dal Fondo Sanitario PreviLavoro Italia.

La quota di contribuzione al Fondo Sanitario PreviLavoro sostituisce il super minimo assorbibile, se presente, nelle retribuzioni dei dipendenti alla sottoscrizione del presente CCNL.

La copertura sanitaria potrà essere estesa, con contratto aziendale alle stesse condizioni economiche ai collaboratori coordinati ed ai lavoratori a tempo determinato con contratti di durata superiore ai 3 mesi.

In fase di prima applicazione, ovvero nelle more dell'ottenimento, da parte del Fondo Sanitario PreviLavoro Italia, del proprio codice di riscossione INPS, la quota sarà versata all'Ente Bilaterale FormaSicuro attraverso il codice di riscossione INPS denominato FOSI.

 

 

Art. 6 - Formazione continua

 

Le parti convengono che ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le aziende potranno fare riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua FONDITALIA. Le attività formative potranno essere finanziate dal Fondo interprofessionale FONDITALIA a cui ogni azienda verserà il contributo previsto dalla Legge 388/2000 e s.m.i. pari allo 0,30% della retribuzione del lavoratore. L'adesione si esprime utilizzando una delle denunce contribuite mensili, ovvero selezionando nell'UNIEMES il codice "FEMI" dall'apposita sezione destinata ai fondi interprofessionali e seguito dal numero dei dipendenti.

 

 

Art. 7 - Assistenza Contrattuale

 

Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale, le aziende che applicano il presente CCNL dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del contratto, una quota fissa di 5 euro al mese per 12 mensilità per l'assistenza contrattuale che saranno riscossi attraverso l'INPS ai sensi della L. 311/73. Il pagamento avverrà utilizzando il codice INPS W462.

 

 

Art. 8 - Welfare

 

Le parti sociali incentivano la regolamentazione di sistemi di welfare con contratti aziendali.

In particolare, saranno interessati i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano in forza al 31º dicembre di ciascun anno o siano successivamente assunti entro il 30 settembre e abbiano sottoscritto:

- un contratto a tempo indeterminato;

- un contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01 settembre - 31 agosto).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1º settembre - 31 agosto di ciascun anno.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi aziendali.

In sede di accordo aziendale le imprese si confronteranno con la RSA/RSU, ove presente, o secondo le modalità di Legge, per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il piano welfare aziendale non può sostituire l'iscrizione dei lavoratori al Fondo PreviLavoro.

 

 

Art. 9 - Commissione di certificazione dei contratti

 

Con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro è richiesta la certificazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa al fine del corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti secondo le norme introdotte dai titolo VIII, artt. 75 e seguenti, D.Lgs. 276/2003 e del D.Lgs. 81/2015.

Sarà possibile, sulla base della specificità dell'Azienda, richiedere la certificazione dei contratti subordinati contenenti clausole elastiche.

Il Comitato di Gestione dell'Ente Paritetico Formasicuro Scuola designa i componenti della Commissione Nazionale di Certificazione Formasicuro Scuola.

Gli Enti che applicano il presente CCNL potranno certificare i contratti anche presso le Commissioni istituite presso gli Ordini dei Consulenti del lavoro, l'Ufficio Territoriale del lavoro e le Università Convenzionate.

 

 

B) DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Rappresentanza sindacale

 

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto/Ente nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 Legge 300/1970.

 

 

Art. 10.1 - Assemblea

 

1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, per le assemblee svolte all'interno dell'orario di lavoro, nel limite di 10 ore annue, pro-capite per lavoratore, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto o attraverso bacheche elettroniche o digitali.

4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.

5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.

6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.

7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. e necessario specificare il luogo, la data e l'ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.

La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, Legge 20-5-70 n. 300,

 

 

Art. 10.2 - Permessi

 

I permessi possono essere retribuiti o non retribuiti.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato. Secondo le disposizioni contenute nell'art. 23 Legge 300/1970, hanno diritto ai permessi almeno;

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente, il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 8 giorni all'anno.

Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione almeno tre giorni prima dell'evento.

 

 

Art. 10.3 - Affissioni

 

Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

Art. 10.4 - Delega sindacale

 

Le aziende che applicano il presente CCNL opereranno la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà sottoscriverne una nuova.

Con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno l'azienda potrà provvedere ad inserire nella trasmissione del cedolino paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per l'adesione al sindacato.

 

 

Art. 10.5 - Norma conclusiva sui diritti sindacali

 

Condizioni di miglior favore, a livello decentrato, possono essere riconosciute alle OO.SS.

 

 

Art. 11 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 

La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss..

All'interno dell'orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un numero di ore retribuite che dedica all'attività, di almeno 40 ore in un anno.

Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all'esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all'Ente Ente Bilaterale FormaSicuro che procederà alla nomina.

 

 

Art. 11.1 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

 

Le attribuzioni assegnate dalla norma ai sensi dell'art. 50 del Dlgs. 81 del 2008 e successive modificazioni, sono:

1) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla Legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

2) La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

3) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni prevista dalla Legge e dà diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa. Per informazioni, inerenti all'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

4) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni.

Il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza.

La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'Istituto.

Della riunione viene redatto relativo verbale.

 

 

Art. 11.2 - Modalità corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate dal presente CCNL, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.

Ogni 5 anni gli RLS eletti o designati devono effettuare un aggiornamento sulle materie del corso di 4 ore.

Il corso di formazione è organizzato da Formasicuro Scuola senza oneri per i datori di lavoro che sono ad esso regolarmente iscritti ed in regola con i contributi negli ultimi 6 mesi.

Per le imprese che non aderiscono a Formasicuro Scuola, il costo, è totalmente a carico dei datori di lavoro, il corso potrà avvenire anche attraverso formazione a distanza sincrono o asincrona.

La durata minima del corso è di 32 ore.

I contenuti minimi in materia di formazione del rappresentante dei lavorati per la sicurezza, nel rispetto di quanto all'Art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, le parti firmatarie del presente CCNL indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione:

1. Aspetti applicativi della nuova normativa;

2. Aspetti giuridici generali

2.1.1 principi costituzionali e civilisti

2.2. I soggetti destinatari delle normative - datore di lavoro - lavoratore - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - dirigente - responsabile del servizio di prevenzione e protezione - preposto - medico competente

2.3. I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali - Le misure di prevenzione in generale

2.4. I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc.

2.5. Le funzioni di vigilanza

3. Le norme di igiene e sicurezza del lavoro

3.1. Le normative previgenti al D.Lgs. 81/08; L. 123/07; D.Lgs. 626/94; DPR 547/55, DPR 303/56 ecc „ in generale, Direttive comunitarie

3.2. Il D.Lgs. 81/08

3.3. la L, 123/07

3.4. definizione ed individuazione dei fattori di rischio

3.5. la valutazione del rischio; significato e procedure

3.6. individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)

4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

4.1. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lgs. 81/08

4.2. Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo

4.3. Il ruolo del rappresentante dei lavoratoti per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali

4.4. L'accordo di compatto e la sua applicazione

5. Nozioni di tecniche delle comunicazioni

Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso Formasicuro Scuola.

 

 

II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Art. 12 - I livelli di contrattazione

 

Le parti prevedono e disciplinano:

- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.

La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente CCNL, si basa sulla valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali, di sicurezza del lavoro, e delle condizioni di lavoro.

 

 

Art. 13 - Secondo livello di contrattazione

 

Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che troverà applicazione, a livello decentrato tra le parti firmatarie del presente CCNL.

Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.

La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

 

 

Art. 14 - Materie delegate

 

Alla contrattazione di secondo livello sono demandate, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:

a) Azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e territoriale;

b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

c) La definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta, superiori rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza; la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo;

d) Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;

e) Intervallo per la consumazione dei pasti;

f) Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

g) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;

h) Diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;

i) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;

j) Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;

k) Qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;

l) Premio di risultato e welfare aziendale;

m) L'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;

n) Ogni altra materia e istituto stabiliti da disposizioni legislative e/o accordi interconfederali.

Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a tre anni.

 

 

III - I RAPPORTI DI LAVORO

Art. 15 - Tipologia e durata del rapporto di lavoro

 

Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie:

a) a tempo indeterminato;

b) a tempo determinato;

c) lavoro ad orario ridotto e flessibile

d) collaborazione coordinata continuativa;

e) lavoro intermittente;

f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.

 

 

Art. 15.1 - Tipologia a tempo indeterminato

 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia sia applica nella sua interezza il presente CCNL.

 

 

Art. 15.2 - Collocamento obbligatorio di lavoratori con disabilità

 

Ai fini dell'applicazione della L. G8/1999 e delle successive norme attuative le parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare MIUR n. 3 del 18-3-2003, per gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fini di lucro, la quota riservata per l'assunzione dei lavoratori con disabilità, si calcola esclusivamente sul personale tecnico - esecutivo e che svolge funzioni amministrative. Le norme di tale articolo si applicano a tutti gli Enti di Istruzione e Formazione che applicano il presente CCNL.

Sono esclusi dal computo per la quota di riserva i lavoratori con contratti di apprendistato, di sostituzione lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto.

Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

L'assunzione part - time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo "unità lavorativa" ex L. 68/1999 a prescindere dall'orario concordato.

 

 

Art. 15.3 - Tipologia a tempo determinato

 

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore al 24 mesi ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/15 e successive modifiche.

 

 

Art. 15.3.1 - Apposizione del termine e durata massima

 

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

A causa delle peculiarità del settore della formazione ed istruzione, caratterizzato da prestazioni discontinue, da periodi di fermo o di intensificazione dell'attività, il contratto può avere una durata superiore, solo in presenza delle causali espressamente previste per Legge, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 così come modificato da ultimo dalla L. 85/2023, ma comunque non eccedente i 36 mesi.

Il contratto può essere stipulato solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

a) Progetti specifici

b) Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi caratteri di temporaneità;

c) Sospensione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

- infermità per malattia;

- infortunio per malattia;

- infortunio sul lavoro;

- aspettativa;

- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla Legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;

d) Intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno (campi scuola, colonie, ecc.);

e) punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;

f) Esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;

g) Assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 81/2015, comma 1, lett, b), resta inteso che le parti del rapporto potranno concordare una durata superiore ai dodici mesi individuando specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Oltre alle ipotesi previste dai D.Lgs, 81/2015 art. 19 ai sensi della successiva lett. b bis) vengono individuate le seguenti specifiche esigenze di professionalità e specializzazioni, non presenti tra quelle disponibili nell'organico dell'Istituto, che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

a. assistenza ai bambini diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni).

b. sostegno agli alunni con disabilita certificata, nel caso in cui non siano disponibili docenti specializzati

c. svolgimento di mansioni educative e/o didattiche, nel caso in cui il personale assunto sia privo di abilitazione o dei titoli di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 65/2017, (lavoratori inquadrati nell'Area seconda, livello III del presente CCNL, nei termini di cui all'art. 4 della Parte Seconda dello stesso).

d. Personale docente non abilitato. Ai sensi della Lettera Circolare MIUR prot. 2668 del 29 ottobre 2011 "in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie possono conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto dalle scuole Statali".

Ai sensi dell'art. 19 comma 1, le parti concordano che il contratto a tempo determinato possa avere durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche per le seguenti specifiche condizioni, volte ad impattare positivamente anche sul tessuto sodale in un'ottica di impresa socialmente responsabile:

- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;

- assunzione di cassintegrati o percettori del reddito di cittadinanza; assunzione di disoccupati o inoccupati da almeno 8 mesi;

- assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche tn cui tasso di occupatone femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile;

- proroga dei termini di appalto.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare complessivamente i 36 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, mediante affissione nella bacheca degli avvisi ai lavoratori.

 

 

Art. 15.3.2 - Divieti della stipula di contratti a termine

 

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, al licenziamento collettivo a norma degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

 

 

Art. 15.3.3 - Disciplina della proroga e del rinnovo

 

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

In tutti questi casi di assegnazione di incarichi nell'Area II Formazione ed Istruzione, caratterizzati dall'incertezza del proseguimento del corso oltre il termine previsto dal CCNL per le tipiche caratteristiche del settore formazione ed istruzioni che non garantisce una certezza di continuità negli anni dovuti al ricambio costante dell'utenza, i contratti a tempo determinato potranno essere prorogati per fino a 36 mesi.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività docenza in tutti gli enti del presente contratto ove la successione dei corsi rende necessario l'utilizzo di termini più brevi: 2 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi, 4 giorni per contratti di durata superiori all'anno.

 

 

Art. 15.3.4 - Scadenza del termine

 

Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.

 

 

Art. 15.3.5 - Numero complessivo di contratti a tempo determinato

 

Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati quando i lavoratori a tempo determinato sono docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo di Federterziario Scuola ed UGL firmatari del contratto.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione,

Nel compunto dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato, comunque senza mai superare l'80% della forza lavoro a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;

b) per sostituzione di lavoratori assenti;

c) con lavoratori di età superiore a 50 anni,

d) per i lavori svolti durante il servizio estivo come: centri estivi, colonie, ludoteche ecc.

e) per l'assistenza a studenti diversamente abili;

f) lavoratori addetti a specifici corsi di formazione aventi una durata inferiore a sei mesi.

I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di Importo pari:

- al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

- al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

La trasformazio