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CCNL Dirigenti - Concessionari Riscossione Tributi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2019

Riferimento CCNL

CCNL del 12/07/2021 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018

Ultimo aggiornamento

30 luglio 2021

Panoramica del Contratto

Dirigenti dell'Ente Agenzia dell'Entrate – Riscossione, dirigenti di Equitalia Giustizia SpA.

Parti Stipulanti

Unisin

Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub-Snalec-Confsal

Uilca Uil

Unione italiana lavoratori Credito

Esattorie e Assicurazioni

Fisac Cgil

Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Agenzia delle Entrate Riscossione

Equitalia Giustizia SpA

Fabi

Federazione Autonoma Bancari Italiani

First Cisl

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2019
LivelloPaga BaseTotale
Dirigenti5289,05 €5289,05 €

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Ferie

Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.

Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante il sabato.

Ai dirigenti assunti direttamente dall'azienda con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di due giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.

Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al dirigente che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidato il trattamento economico corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. 

Mensilità Aggiuntive

Ai dirigenti viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per 13 mensilità.

 

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto di trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.

Ai fini di cui sopra, nei confronti del dirigente già destinatario delle disposizioni particolari per le Casse di Risparmio di cui al c.c.n.l. 17 luglio 1995, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.

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