CCNL Dirigenti - Assicurazioni
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 luglio 2018
Riferimento CCNL
CCNL del 02/07/2018 - Decorrenza: 02/07/2018 - Scadenza: 30/06/2022
Ultimo aggiornamento
08 novembre 2018
Panoramica del Contratto
Dirigenti dipendenti da Imprese di assicurazione rappresentate dall'ANIA.
Parti Stipulanti
Ania
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Fidia
Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigente | 5000,00 € | 5000,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Dirigenti Assicurazioni: CCNL 02/07/2018
In data 2 luglio 2018 presso gli uffici Ania di Milano, tra La Delegazione di Trattativa dell'Ania e F.I.D.I.A, - Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici si è convenut...
Dirigenti - Assicurazioni: Indennità supplementare per licenziamento ingiustificato
Ove il Collegio, con proprio lodo, riconosca non giustificati i motivi addotti dall'impresa in caso di licenziamento ovvero riconosca sussistente la giusta causa in caso di dimissi...
Ferie
Nel corso di ogni anno solare, al dirigente spetta un periodo di ferie della seguente durata:
a) con orario di lavoro su 5 giorni settimanali: giorni lavorativi 25.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali;
b) con orario di lavoro su 6 giorni settimanali: giorni lavorativi 30.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali.
Per la frazione di anno corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, al dirigente spetta un periodo di ferie pari a due giorni per ogni mese di servizio, col massimo di 20 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dirigente usufruirà di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l' anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell' anno stesso, oppure nella corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse.
Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.
Tale riduzione non si applica in caso di malattia, infortunio o congedo di maternità.
Mensilità Aggiuntive
La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità.
Le due mensilità aggiuntive spettano, l'una il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) il 15 di dicembre.
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.
In caso di assunzione o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell' anno stesso.
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