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CCNL Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari

Categoria Retributiva: Autostrade e Trafori

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
  • Livelli, scatti e indennità
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 18/07/2023 - Decorrenza: 18/07/2023 - Scadenza: 30/06/2025

Ultimo aggiornamento

27 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori.

Parti Stipulanti

Ugl Viabilità e Logistica

Unione Generale del Lavoro

Sla Cisal

Sindacato Lavoratori Autostrade

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Fise Acap

Associazione delle Società Concessionarie Autostrade Private

Federreti

Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilit

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
A3033,88 €3584,03 €
A12711,14 €3255,19 €
B2388,35 €2928,08 €

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Orario di lavoro

Giornalieri: la durata normale del lavoro per tutto il personale è fissata in 40 ore settimanali. Se l'orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.

Turnisti su 7 gg: nei settori operativi collegati all'esercizio (es: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti) le cui attività si svolgano su 7 giorni anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati, l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere, rapportate a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo.

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro.

Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali sotto riportate:

- diurno feriale 30%
- notturno feriale 50%
- diurno festivo 65%
- notturno festivo 85%

Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro straordinario si divide la retribuzione mensile aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo - determinati sui valori in vigore al momento dell'effettuazione dello straordinario - per 167 o 170.

Per le Società aderenti a FISE-ACAP e AUSITRA: Ai fini del calcolo della retribuzione oraria per il lavoro straordinario non si terrà conto dei dodicesimi della tredicesima mensilità e del premio annuo.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito pari a:

- 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni;
- 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 15 anni;
- 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.

Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto, esclusi dal computo i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi.

In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale al lavoratore compete un rimborso giornaliero pari a 100 € lordi più il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.

Personale a tempo determinato di esazione

Poiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione non consentono l’effettivo godimento delle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto per ogni mese di servizio.

Personale a tempo parziale

Il personale a tempo parziale ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo retribuito di ferie pari a 1/12 della sua prestazione minima annua per anzianità di servizio fino a 8 anni. Tale periodo viene aumentato del 25% della prestazione minima annua per anzianità di servizio di oltre 8 anni e fino a 15 anni e del 50% della stessa per anzianità di servizio oltre i 15 anni. Qualora la prestazione media mensile, pari a 1/12 delle ore effettivamente lavorate nell’anno, sia superiore alla prestazione minima, ai soli fini retributivi sarà riconosciuta la relativa differenza che verrà liquidata nel mese di febbraio dell’anno successivo.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori in servizio, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto da:

- stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità),

- indennità di contingenza,

- Elemento Distinto dalla Retribuzione (EDR 31/07/1992)

- Elemento differenziato dalla retribuzione

- Importo Distinto dalla retribuzione - I.D.R. 2021

- quota forfetizzata per lavoro notturno prevista per i turnisti (turni continui e avvicendati; turnisti su 7 gg; turnisti part time)

 Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.

Il periodo di riferimento è 1o gennaio - 31 dicembre.

Premio annuo: la Società corrisponde, unitamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto da:

- stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità),

- indennità di contingenza,

- Elemento differenziato dalla retribuzione

- Importo Distinto dalla retribuzione - I.D.R. 2021

- quota forfetizzata per lavoro notturno prevista per i turnisti (turni continui e avvicendati; turnisti su 7 gg; turnisti part time)

Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.

Norme comuni: Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo e della 13a quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

La 13a e il premio annuo vanno computati nel trattamento di fine rapporto.

Al personale a tempo parziale, la13a e il premio annuo sono corrisposti sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto rispettivamente con il successivo mese di gennaio e di agosto.

Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad una 13a e un premio annuo il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.

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