CCNL Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari
Categoria Retributiva: Autostrade - Supporto tecnico ingegneristico
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 18/07/2023 - Decorrenza: 18/07/2023 - Scadenza: 30/06/2025
Ultimo aggiornamento
27 gennaio 2026
Panoramica del Contratto
Attività di supporto tecnico e ingegneristico
Parti Stipulanti
Ugl Viabilità e Logistica
Unione Generale del Lavoro
Sla Cisal
Sindacato Lavoratori Autostrade
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Fise Acap
Associazione delle Società Concessionarie Autostrade Private
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2080,41 € | 2630,53 € |
| A1 | 1872,37 € | 2416,39 € |
| B | 1560,30 € | 2100,00 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari: Accordo welfare 23/01/2026
Con verbale di accordo del 23 gennaio 2026 le Parti stipulanti il CCNL per le Autostrade convengono di destinare anche per l’anno 2026 l’importo di € 30 per dodici mensilità alle f...
Autostrade e Trafori: Welfare
Le Parti convengono di destinare anche per l’anno 2026 l’importo di € 30 per dodici mensilità alle forme di welfare già definite a livello aziendale, fatte salve eventuali intese d...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Se l'orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni la durata normale dell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.
Lavoro straordinario
Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro straordinario si divide la retribuzione mensile aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo per 167 (lavoratori giornalieri) o 170 (lavoratori turnisti).
Società aderenti ad ACAP: quanto sopra non si applica alle Società aderenti ad ACAP
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno civile, ad un periodo di ferie retribuite pari a 20 giorni in caso di prestazione distribuita su 5 giorni alla settimana, e 24 giorni in caso di prestazione distribuita su 6 giorni alla settimana.
Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi con arrotondamento all'unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,50. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.
Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto escluse le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze e il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni.
Personale a tempo parziale: spetta per ogni anno solare, ad un periodo retribuito di ferie pari a 1/12 della sua prestazione minima annua.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità), dall'indennità di contingenza e dall'E.D.R. 31 luglio 1992.
Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.
Il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre.
Premio annuo: A tutti i lavoratori in servizio la Società corrisponde, unitamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità) e dall'indennità di contingenza. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.
Il periodo di riferimento è 1o luglio - 30 giugno.
Norme comuni: Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo e della 13a. quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
La 13a e il premio annuo vanno computato nel trattamento di fine rapporto.
Personale a tempo parziale: la tredicesima mensilità ed il premio annuo sono corrisposti sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio della 13a viene corrisposto con il successivo mese di gennaio, il conguaglio del premio annuo viene corrisposto con il successivo mese di agosto. A tal fine non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore.
Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, l'ammontare della 13a e del premio annuo sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
Inizia a consultare il CCNL Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis