S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 18/07/2023
AUTOSTRADE E TRAFORI - SOCIETÀ E CONSORZI CONCESSIONARI
Testo consolidato del CCNL 18/07/2023*
Per i dipendenti da imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata
Scadenza: 30/06/2025
*Stesura del 05/07/2024
Addì, 18 luglio 2023
tra
FEDERRETI
ACAP
e
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
SLA CISAL
UGL VIABILITÀ E LOGISTICA
Le Parti, con l'Accordo del 18 luglio 2023, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 2019.
Le Parti, in data 5 luglio 2024, hanno completato la definizione del testo unico armonizzato.
Il contratto scade il 30 giugno 2025.
In applicazione di quanto convenuto nel "Campo di applicazione" di cui all'Accordo 18 luglio 2023, le Parti concordano che il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti l'attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata è così composto:
- PARTE GENERALE
Si applica a tutti i dipendenti con le modalità e nei limiti di cui al paragrafo "Campo di applicazione".
La Parte Generale, sulla base di quanto indicato alle pagine 2 e 3 dell'Accordo 18 luglio 2023, è riportata nel presente Accordo (articoli 1-62), ed è stata collazionata dalle Parti integrando le normative di cui al CCNL 16 dicembre 2019 con le modifiche, abrogazioni e sostituzioni introdotte con l'Accordo 18 luglio 2023.
Il trattamento economico e normativo di cui alla Parte Generale è integrato dai trattamenti di ciascuna Sezione Speciale.
- SEZIONI SPECIALI
Ai sensi dell'Accordo 18 luglio 2023, le Sezioni Speciali sono le seguenti:
1. Attività di gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio;
2. Attività di supporto alla persona e attività accessorie di supporto all'utenza;
3. Attività di supporto e servizio all'utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento;
4. Attività di installazione, gestione e manutenzione impianti;
5. Attività di supporto tecnico e ingegneristico.
I trattamenti economici e normativi delle Sezioni Speciali integrano quelli previsti nella Parte Generale in applicazione di quanto convenuto nel paragrafo "Campo di applicazione".
A tale proposito, le Parti convengono quanto segue.
1. Le Società applicanti il CCNL per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 18 luglio 2023, comunicheranno che verrà applicato il CCNL "per i dipendenti da imprese esercenti l'attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata" - con riferimento alla sua Parte Generale integrata con la Sezione Speciale "Attività di gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio".
2. Successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, a livello di singole aziende, tra l'Associazione Datoriale di riferimento e tutte le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, potranno essere sottoscritte specifiche intese finalizzate all'applicazione del medesimo, fermo restando quanto esplicitamente convenuto nel paragrafo "Campo di applicazione" della Parte Generale con riferimento alla sua Parte Generale e alle seguenti Sezioni Speciali:
- Attività di supporto alla persona e attività accessorie di supporto all'utenza;
- Attività di supporto e servizio alVutenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento;
- Attività di installazione, gestione e manutenzione impianti.
3. Per quanto riguarda la Sezione Speciale "Attività di supporto tecnico e ingegneristico ", data la necessità di effettuare tutti gli opportuni approfondimenti rispetto al tema del codice degli appalti, delle certificazioni e della formazione specifica, le Parti convengono di rinviare ad altra data la sottoscrizione di un suo eventuale accordo applicativo.
1. Le Parti, sulla base dei principi e delle condizioni convenute nel Protocollo sottoscritto in data 11 luglio 2022 - che si intende qui interamente riportato essendo volontà delle Parti che lo stesso sia parte costitutiva del nuovo CCNL - hanno rinnovato, integrandolo e modificandolo, il CCNL Autostrade e Trafori del 16 dicembre 2019 come di seguito indicato.
2. Il CCNL assume, conseguentemente, la nuova denominazione "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti l'attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata" (di seguito anche nuovo contratto).
3. Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, nonché delle società che alla data del 18 luglio 2023 già applicano al proprio personale il CCNL "per il personale da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori" 2019-2022, fatte salve le modalità applicative previste in accordi aziendali oggi esistenti.
4. Il presente CCNL si applica altresì, ai lavoratori delle società che operano nelle attività complementari, connesse e accessorie alle concessioni autostradali.
5. Il contratto è suddiviso in una Parte Generale quale base comune da applicare a tutto il personale e da 5 sezioni speciali, la cui normativa è integrativa della parte comune, che saranno applicate al personale in ragione dell'attività svolta dalle società. Resta ferma, salvo quanto di seguito indicato, la possibilità di applicazione da parte delle società di una sola sezione speciale, che le stesse provvederanno a comunicare ad ogni lavoratore assunto successivamente alla data di stipula del nuovo contratto o comunque confluito, dopo tale data, da altre aziende applicanti altri contratti collettivi.
6. Resta fermo l'obbligo per le società concessionarie e per tutte le società che alla data del 18 luglio 2023 applicano al personale dipendente il CCNL 2019 - 2022 di integrare la parte generale del nuovo contratto con la sezione speciale "attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio". Pertanto, con pari decorrenza, tutto il personale dipendente da queste Società verrà inquadrato nella Sezione Speciale "attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio", fermo rimanendo quanto previsto al punto 3 del presente articolo.
7. Le Parti, al fine di consentire l'implementazione anche delle attività complementari, connesse ed accessorie in una ottica di coerente applicazione e finalità del nuovo contratto, valuteranno la possibilità di applicazione di una o più sezioni speciali in capo ad una singola società derogando quanto previsto al punto 5 del presente paragrafo. Tale deroga dovrà riguardare esclusivamente i neoassunti e/o coloro che confluiranno da altre Aziende applicanti altri CCNL e/o dedicati ad attività lavorative nuove e diverse da quelle prevalenti.
Le Parti potranno valutare, altresì, eventuali deroghe afferenti le attività direttamente presidiate alla data di sottoscrizione del presente accordo, fermo restando quanto previsto al capoverso successivo.
Resta inteso che le eventuali deroghe di cui al presente comma dovranno essere oggetto di intesa tra tutte le OO.SS. Nazionali stipulanti il nuovo CCNL e la società che ne faccia richiesta assistita dall'associazione cui la richiedente è associata.
8. Le Parti convengono sulla necessità di monitoraggio degli obiettivi comuni espressi nel Protocollo 11 luglio 2022.
CAPITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalla Società in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello ed il profilo professionale cui il lavoratore viene assegnato;
c) la sede, intendendosi per tale il posto presso il quale il lavoratore è tenuto ad espletare le mansioni affidategli, ed eventualmente la zona di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) l'iscrizione obbligatoria alla previdenza complementare al superamento dell'eventuale periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato, con l'esplicita indicazione della relativa quota a carico dell'azienda;
f) la durata dell'eventuale periodo di prova
g) la Sezione Speciale del presente CCNL applicata al lavoratore ai sensi del Campo di applicazione.
3. Ad ogni lavoratore viene consegnata una copia del presente contratto, che può essere resa disponibile anche in versione elettronica.
4. Nelle assunzioni di personale la Società terrà preliminarmente conto, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti deceduti.
Nelle assunzioni di personale la Società terrà altresì conto, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per malattia.
5. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società, per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti, darà la precedenza, a parità di requisiti richiesti, ai lavoratori in servizio.
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- documento di identità legalmente valido;
- certificato degli studi compiuti:
- eventuale documento relativo alla posizione militare;
- stato di famiglia (ad uso assegni familiari per gli aventi diritto);
- eventuali certificati di lavoro;
- una fotografia formato tessera;
- codice fiscale,
nonché ogni altro documento che sia necessario ai fini amministrativi, fiscali e previdenziali.
2. In relazione alle mansioni da affidare potranno, altresì, essere richiesti i certificati penale e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore ai 3 mesi.
3. Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza ed il proprio abituale recapito notificandone alla Società ogni successivo mutamento.
Personale a tempo parziale
4. In aggiunta ai documenti di cui al comma 1 :
- dichiarazione per assegni familiari;
- dichiarazione dell'eventuale altro datore di lavoro relativo al rapporto di lavoro in essere.
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a:
a) mesi 6 per i lavoratori di livello A1, A;
b) mesi 3 per i lavoratori di livello C, B1, B;
c) mesi 1 per i lavoratori di livello D, C1.
2. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non può essere protratto né rinnovato.
3. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.
4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato da ciascuna Sezione Speciale per il livello cui il lavoratore è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
6. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società - con contratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova purché coesistano le seguenti condizioni:
a) tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere trascorsi più di due anni;
b) la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato deve risultare la medesima, anche con riferimento alla Sezione Speciale in cui il lavoratore è inquadrato, di quella svolta con contratto a tempo determinato.
Art. 4 - Classificazione del personale
1. Tutto il personale - quadri, impiegati e operai - viene inquadrato su 7 livelli.
2. I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese come espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze e conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità dei problemi.
Fatto salvo quanto già previsto nella Sezione Speciale 1 (art. 73), per le altre 4 sezioni speciali i profili professionali e le esemplificazioni verranno individuati, in fase di prima applicazione, a livello aziendale fermo restando il coinvolgimento di tutte le Parti stipulanti il presente CCNL
3. Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo di cui all'articolo 51, Relazioni a livello aziendale, comma 2), comportanti riflessi sull'assetto dell'inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove posizioni di lavoro, l'Azienda per il tramite della propria Associazione, ne darà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, precisando le conseguenti modifiche in materia di inquadramento con l'indicazione del relativo livello e l'indicazione del profilo corredato in modo sommario dalle attività lavorative.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per l'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato.
4. In occasione degli incontri di cui all'articolo 51, comma 4) - Relazioni a livello di unità produttiva, lettera A), sub f), le aziende informeranno preventivamente le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'introduzione di nuove posizioni di lavoro e del relativo livello di inquadramento e/o di quelle che, in un'ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento dell'apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché delle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e/o di mansione.
5. La distinzione in atto tra gli operai e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte le norme che prevedono il trattamento differenziato e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
DECLARATORIE
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici richiedenti una professionalità a contenuto tecnico manuale elementare.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di specifiche prescrizioni, compiti esecutivi standardizzati, anche attraverso l'uso di attrezzature e dispositivi. Tali compiti richiedono conoscenze acquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza. L'esecuzione di tali compiti si esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante interventi formativi.
Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza.
Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità Organizzativa di appartenenza.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima.
Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico-specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività di rilevante importanza per l'Azienda, con una responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
Tali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito del livello A svolgono con carattere di continuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici o entità organizzative essenziali dell'Azienda o di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale.
I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità.
Nei confronti di tali lavoratori, ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:
- Informazione
Sul piano informativo, le Aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle Aziende, con particolare riferimento a modifiche strutturali della configurazione organizzativa aziendale ed al mutamento degli assetti tecnologici.
- Formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire rarricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a migliorare ed ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare attenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali.
- Orario di lavoro
Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di quadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, le limitazioni in materia di orario di lavoro.
- Responsabilità civile e/o penale
Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
- Brevetti
Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
- Indennità di funzione
A decorrere dalla data di assunzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13ª mensilità e del premio annuo.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla Legge 13 maggio 1985, n. 190.
1. Il lavoratore che passa al livello superiore percepisce la retribuzione prevista per il nuovo livello di assegnazione conservando gli aumenti di anzianità già maturati secondo quanto disposto in materia di aumenti di anzianità in ciascuna Sezione Speciale.
2. Gli eventuali superminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono assorbiti fino a concorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.
Art. 6 - Mutamento di mansioni
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al livello di appartenenza purché tale mutamento non comporti una menomazione morale o un peggioramento economico.
2. Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti ad un livello superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni al trattamento corrispondente alla attività svolta. Gli eventuali superminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono assorbiti fino a concorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.
3. Trascorso un periodo di sei mesi consecutivi o ad intervalli per un periodo di 180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi in mansioni di livello superiore avviene il passaggio definitivo in detto livello, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nell'ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia svolto le mansioni di livello superiore per sei mesi.
5. Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli viene assegnato al livello superiore.
CAPITOLO II - TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia, fatte salve le specificità disciplinate in ciascuna Sezione Speciale.
Art. 8 - Assunzione a tempo parziale
1. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo 12 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno.
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
2. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 3.
In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà nella lettera di assunzione le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo comma 3.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano sia la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 2 sia variazioni strutturali e temporalmente definite in aumento della durata della prestazione stessa.
4. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi del comma che precede richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della R.S.U. o R.S.A. aderente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
La variazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dalla Società con il preavviso previsto dalla Legge.
In caso di aumento della prestazione, questo andrà comunicato, ogni qual volta la società intenda utilizzarlo, con il preavviso previsto dalla Legge.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte della Società, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi) compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria di cui all'art. 35 della retribuzione globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al comma 1 dell'art. 32, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione.
Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può chiederne modifica o darne disdetta dando alla Società un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
c) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche ovvero dal medico competente di cui al D. Lgs. 9-4-2008, n. 81;
d) frequenza di corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
5. È facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
- necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività produttiva;
- sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione minima concordata, sono retribuite come ore ordinarie e possono essere effettuate:
- oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;
- nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, ancorché ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, al di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei commi 1, 2 e, in caso di attivazione di clausola elastica, del comma 3 del presente articolo.
6. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la normativa specifica di ciascuna Sezione Speciale.
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine.
7. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime stabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione.
8. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salvo le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione, chiarendo le Parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
9. Ogni qualvolta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione o per mansioni equivalenti, l'azienda darà precedenza al lavoratore che abbia antecedentemente trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
La precedenza viene stabilita in funzione dell'anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di destinazione.
A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico), la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano.
Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno è subordinato all'espressa richiesta del dipendente, al quale, pertanto, è esclusivamente riservata l'iniziativa di porre la propria candidatura.
10. In assenza di richieste avanzate ai sensi di quanto previsto al comma precedente, l'Azienda, sempre nell'ambito della stessa unità produttiva, darà precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale, nell'ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L'eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma, secondo e terzo capoverso.
11. Ogni qual volta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo parziale per la stessa mansione o per mansioni equivalenti l'azienda darà la precedenza ai lavoratori a tempo pieno che ne facciano espressa richiesta scritta, utilizzando in caso di pluralità di richieste, gli stessi criteri di cui al comma 9, secondo e terzo capo verso.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
12. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La società si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
13. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché quelli affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa hanno diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché a trasformare nuovamente il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a richiesta dei lavoratori stessi.
14. L'Azienda porrà particolare attenzione e adotterà tutte le iniziative necessarie per favorire la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, presentate dal lavoratore nei casi di comprovate necessità familiari di cui al successivo capoverso. Qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;
b) presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) patologie gravi così come classificate dal Decreto Ministeriale n. 278/2000 riguardante il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore e della lavoratrice;
d) rientro dal periodo di astensione obbligatoria.
A parità di condizioni si darà precedenza all'anzianità di servizio.
Nei casi in cui, ricorrendo le specifiche condizioni di cui alle lettere predette, l'Azienda conceda la trasformazione temporanea da tempo pieno a tempo parziale, il rapporto di lavoro verrà automaticamente ripristinato a tempo pieno, ferma rimanendo la sede di lavoro, decorso il periodo definito d'intesa con il lavoratore.
I periodi minimi e massimi sono stabiliti, salvo casi particolari, in 6 e 24 mesi.
Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
15. In casi di particolare necessità del lavoratore, l'azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 12 e non superiore a 36 mesi.
16. Nel corso degli incontri di cui all'art. 51 del presente CCNL, le Aziende forniranno informazioni circa l'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a quanto previsto sub e) ed i) lettera A del punto 4) -Relazioni a livello di Unità Produttiva.
Nota a verbale
Le singole sezioni speciali disciplinano in maniera articolata l'istituto.
Art. 9 - Somministrazione di lavoro
Si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia, fatte salve le specificità disciplinate in ciascuna Sezione Speciale.
Art. 10 - Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal d. lgs. n. 81/2015, dall'Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente articolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
2. Le assunzioni di apprendisti non sono consentite in caso siano stati effettuati licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 18 mesi.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi di Legge, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista in quanto è articolato contemporaneamente in un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei servizi dell'Azienda, e in un periodo di formazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali.
5. Il contratto di apprendistato viene stipulato, ai fini della prova, in forma scritta tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la disciplina prevista dal CCNL la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione ai fini contrattuali che potrà essere acquisita ai termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del periodo di apprendistato, il livello di inquadramento, il trattamento economico, il piano formativo individuale articolato sulla base del modulo allegato nonché il nome del tutor/referente aziendale nonché il periodo di prova che ha una durata secondo quanto previsto dal CCNL e in ogni caso non superiore ai due mesi.
6. Ai fini della durata, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
7. Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi, per tutti i profili formativi allegati al presente articolo.
8. Per quanto concerne la retribuzione, come definita all'art. 32, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
- 80% per i primi 12 mesi;
- 85% per i secondi 12 mesi;
- 95% per i successivi mesi.
Agli apprendisti, oltre l'indicato trattamento economico, spetta ogni altro istituto economico — normativo, previsto da ciascuna Sezione Speciale dal presente CCNL per i lavoratori a tempo indeterminato.
9. Con riferimento agli accordi di secondo livello l'attribuzione ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante dei relativi effetti economici avviene nella misura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.
10. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dei riflessi dell'anzianità di servizio su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
11. In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di durata superiore a 30 giorni calendariali, per malattia, infortunio sul lavoro o altra causa, l'azienda potrà, previa comunicazione all'interessato, prolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.
12. Le aziende non potranno dar corso all'assunzione di nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per superamento del periodo di comporto, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
13. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
14. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
15. L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
16. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario e retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8.
17. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di Legge.
18. Qualora, al termine del periodo di apprendistato, la Società intenda recedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione scritta al lavoratore interessato ed al pagamento di una indennità di mancato preavviso pari al trattamento economico e normativo disciplinato nel presente articolo per un periodo di 15 giorni.
19. Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi per l'apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale di cui a ciascuna Sezione Speciale.
20. La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei profili formativi, saranno definiti dalle Parti stipulanti, per le Sezioni Speciali nn. 2, 3, 4 e 5 di cui alla Premessa del presente CCNL entro il 31 dicembre 2024.
21. La formazione è articolata in formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e in formazione professionalizzante.
22. La formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali è svolta per un monte ore complessivo non inferiore a 120 ore medie nel triennio, è di responsabilità e competenza dell'offerta formativa pubblica e può svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.
In mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dall'azienda.
23. La formazione professionalizzante è finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore medie annue - ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico, di cui all'accordo Stato-Regioni 21-12-2011 - e può essere svolta anche "on the job" e in affiancamento.
È integrativa dell'offerta formativa pubblica, ove esistente.
24. In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22 e 23 può essere articolata secondo il seguente programma:
a) tematiche di base e trasversali (33% del monte ore annuo):
- salute e sicurezza del lavoro;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
b) tematiche tecnico-professionali specificatamente aziendali (30% del monte ore annuo):
- conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
- conoscenza dell'organizzazione del lavoro dell'impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto,
c) formazione "on the job" e in affiancamento (37% del monte ore annuo).
25. Nel primo anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della formazione è dedicata all'organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro e alla normativa inerente il rapporto di lavoro.
26. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all'interno l'azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito specificato.
27. La capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
28. La capacità formativa interna dell'azienda è espressa - oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor/referente aziendale - dalla capacità dell'azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizz