S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 16/12/2019
AUTOSTRADE E TRAFORI - SOCIETÀ E CONSORZI CONCESSIONARI
Testo consolidato del CCNL 16/12/2019
Per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori
Decorrenza: 01/07/2019
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 16/12/2019 come modificato da:
- Accordo 25/11/2020
- Accordo 18/04/2023
- Accordo di rinnovo 18/07/2023
- Accordo integrativo 02/08/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 16 dicembre 2019,
FEDERRETI, rappresentata dal Presidente e dal Direttore ed in rappresentanza delle Aziende associate,
FISE-ACAP, rappresentata dal Presidente e dalla delegazione di aziende costituita dai VicePresidenti, dal Segretario FISE-ACAP, dal Direttore FISE,
e
FILT CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dalla Segretaria Nazionale e del Dipartimento Nazionale Viabilità. Sono presenti le OO.SS. Regionali/Territoriali di Filt Cgil. Sono altresì presenti le RSA di Filt Cgil.
FIT CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, e dai Segretari Generali Regionali e dalla delegazione trattante,
UILTRASPORTI - Settore Ausiliari al Traffico, aderente dalla UIL, - Segretario Generale, - Segretario Nazionale, con la partecipazione dei Segretari Regionali, e con la partecipazione dei Dirigenti Sindacali,
SLA CISAL, rappresentato dal Segretario Nazionale; dal Vice Segretario Nazionale; dai componenti del Direttivo Nazionale; dai Segretari Territoriali; dai dirigenti sindacali,
FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, rappresentata dal Segretario Nazionale, dal Coordinatore Nazionale Aspi, e dalla delegazione,
hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori 29 luglio 2016, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2022.
Verbale di stipula
Addì, 25 novembre 2020,
tra
FEDERRETI,
FISE-ACAP
e
FILT-CGIL,
FIT-CISL,
UILTRASPORTI-UIL,
SLA-CISAL,
UGL - VIABILITÀ' E LOGISTICA,
PREMESSO
- che il 9 luglio 2020 il Consiglio Direttivo di EBiNAT ha messo a disposizione un importo fino a 7 milioni di euro da destinare alla integrazione del reddito per tutti i lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali con motivazione COVID-19 nelle prime 14 settimane periodo marzo, aprile e maggio del 2020 e, comunque, fino alla data di sottoscrizione del presente verbale;
- che lo stesso Consiglio ha affidato alle Fonti Istitutive il compito di individuare le modalità per dar corso a quanto stabilito;
[___]
Verbale di stipula
Roma, 18 aprile 2023
Il giorno 18 aprile 2023 si sono incontrate:
la Direzione di Autostrade per l'Italia, anche in nome e per conto del Gruppo
e
le OO.SS. Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, SLA CISAL E UGL VL, unitamente alle rispettive Segreterie regionali/territoriali e RSA,
per valutare l'andamento degli indicatori e misurare la loro incidenza, al fine di stabilire l'importo del Premio di Produttività per l'anno 2023 (anno di erogazione), relativo ai risultati dell'anno 2022, così come stabilito dal verbale di accordo del 15 aprile 2021.
[___]
Verbale di stipula
Addì, 18 luglio 2023
tra
Federreti
ACAP
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
SLA CISAL
FEDERAZIONE UGL VIABILITÀ' E LOGISTICA
Le Parti, con il presente accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro dicembre 2019, apportando le seguenti modifiche e/o integrazioni economiche e normative.
Tenuto conto dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica e organizzativa che caratterizzano attualmente il settore autostradale, le parti condividono l'esigenza strategica delle aziende di qualificare sempre più le proprie attività, anche rispetto all'ambiente, diversificandone la gamma e potenziando nel complesso i servizi offerti, in un'ottica di valorizzazione degli asset aziendali. Tale processo, fondamentale per accompagnare positivamente le innovazioni tecnologiche ed organizzative, deve costituire, anche attraverso elementi di maggiore elasticità collegati alla prestazione lavorativa, il percorso con il quale individuare forme adeguate di presidio dei complessivi livelli occupazionali in una ottica di crescita del sistema.
In tale contesto le parti confermano la validità di un sistema di relazioni sindacali che, ferme restando le distinte autonomie e responsabilità, sia ispirato ad un modello che possa realizzare gli obiettivi di evoluzione del sistema verso assetti che assicurino più elevati livelli di efficacia ed efficienza.
Nel sottolineare i positivi effetti derivanti da comportamenti improntati a criteri collaborativi e propositivi, assume particolare significato la previsione di momenti partecipativi che tengano conto sia delle situazioni ed esigenze particolari che contraddistinguono l'organizzazione del settore sia della necessità di un diretto coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane interessate, anche attraverso adeguati momenti di formazione.
In coerenza con gli intendimenti espressi e con le finalità indicate, le parti esprimono la comune condivisione dell'obiettivo di favorire l'ottimizzazione dei processi produttivi, attraverso una organizzazione del lavoro più adeguata ai flussi di attività e alle esigenze operative, con positive conseguenze sulla qualità e sull'efficacia del servizio, ovviando alle rigidità determinate da un sistema articolato essenzialmente su turni continui e avvicendati.
Le parti convengono altresì sulla attivazione di un processo che favorisca una migliore combinazione tra l'utilizzo delle previste tipologie di rapporto di lavoro, anche nella prospettiva di favorire nuove opportunità occupazionali per il personale utilizzato con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in una diversa modalità di impiego in coerenza con le esigenze di flessibilità del sistema e di dimensionamento delle risorse necessarie.
29 luglio 2016
PREMESSA
Fermo rimanendo l'elenco di norme contrattuali (come di seguito riportato, che avrà una diversa sistematizzazione e modulazione in relazione all'ampliamento dell'ambito contrattuale) relative alla nuova Parte Generale del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti l'attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata le Parti definiranno, entro il 31-12-2023, la collazione integrale del testo contrattuale, costituito dal CCNL 16-12-2019 come modificato e integrato dal presente Accordo di rinnovo, e le normative integrative afferenti ciascuna Sezione Speciale, in relazione alle specificità delle attività.
Le Parti, in attesa della definizione di quanto sopra, intendono rinnovata compiutamente la parte relativa alla Sezione Speciale "Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio", e sospendono l'applicazione delle altre Sezioni Speciali fino al completo esaurimento degli approfondimenti tecnici necessari alla loro attuazione.
Le Parti si daranno atto della completa definizione delle Sezioni Speciali con la sottoscrizione di un apposito verbale.
INDICE PARTE GENERALE
CAMPO DI APPLICAZIONE
ASSUNZIONE
ASSUNZIONE A TERMINE (stagionalità - individuazione periodi, causali di assunzione e norme specifiche nelle Parti speciali: tale definizione, per la Sezione "Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio", sarà convenuta entro il 30/9/2023)
ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (minimi orari garantiti, limiti percentuali di assunzione, limiti in materia di lavoro supplementare e maturazione scatti nelle Parti Speciali)
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (specificità in ciascuna Parte Speciale)
LAVORO AGILE
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (formazione specifica nelle Parti Speciali)
DOCUMENTI
PERIODO DI PROVA
ORARIO DI LAVORO (Principi generali - Norme specifiche nella Parte Speciale)
RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE
GIORNI FESTIVI
ASSENZE
RICHIAMO ALLE ARMI
ASPETTATIVA
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (declaratorie generali)
PASSAGGIO DI LIVELLO
MUTAMENTO DI MANSIONI
FERIE (trattamento minimo)
TRASFERTE (trattamenti generali)
TRASFERIMENTI (trattamenti generali)
TRATTAMENTO DI MALATTIA
INFORTUNI SUL LAVORO
TUTELA DELLA MATERNITÀ/PATERNITÀ E CONGEDI
DOVERI DEL LAVORATORE
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
SOSPENSIONE CAUTELATIVA
PREAVVISO
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ
RIMBORSO SPESE MEZZI DI LOCOMOZIONE PER RAGIONI DI SERVIZIO
ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
VESTIARIO - Disposizioni generali - Specificità da definire in Sezioni speciali
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
DIRITTI SINDACALI
APPALTI
POLITICHE DI GENERE E INCLUSIONE
VIOLENZA DI GENERE
MOLESTIE E VIOLENZA SUI LUOGHI DI LAVORO-DIGNITÀ' DELLA PERSONA
PERMESSI SOLIDALI
TUTELE TOSSICODIPENDENTI, AFFETTI DA AIDS, ETILISMO, LUDOPATIA
ENTE BILATERALE (copertura minima da definire)
IGIENE, SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE DI LAVORO
DIRITTO ALLO STUDIO - LAVORATORI STUDENTI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (copertura minima da definire)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (copertura minima da definire)
CESSIONE TRASFORMAZIONE E SUBENTRO DELLA SOCIETÀ
UNITÀ PRODUTTIVA
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
DECORRENZA E DURATA
ALLEGATI AL CCNL 16-12-2019 - Parte Speciale Autostrade
Dichiarazione comune delle parti sul mercato del lavoro
Nel quadro di una particolare attenzione alle problematiche dell'occupazione e del mercato del lavoro le parti confermano che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro - come previsto nell'Accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18 marzo 1999 - e ritengono che gli istituti che disciplinano gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro debbano integrare tale forma rispondendo contestualmente ad obiettivi di funzionalità di sviluppo e crescita delle aziende e di appropriata tutela dei lavoratori interessati.
Le parti convengono che a partire dal 2016 l'insieme dei lavoratori regolati da un rapporto di lavoro diverso da quello del "contratto a tempo indeterminato" non possa superare in ciascun mese il 20% (35% per le Società fino a 200 dipendenti) del personale a tempo indeterminato in organico in Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Nella suddetta percentuale non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi della lettera g) del punto 2 dell'art. 2.
Per quanto attiene il "Lavoro Accessorio" come disciplinato dal decreto-Legge n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, il "Lavoro intermittente" e la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti le Parti si riservano di effettuare una fase di approfondimento e di monitoraggio entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito dell'osservatorio nazionale, con riferimento anche alle soluzioni di altri comparti ai fini di una valutazione correlata alle peculiarità dell'attività svolta e dell'individuazione di soluzioni condivise. In attesa della definizione di quanto precede, troveranno applicazione nel settore esclusivamente gli istituti normati dal presente contratto.
29 luglio 2016
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalla Società in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
2. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello ed il profilo professionale cui il lavoratore viene assegnato;
c) la sede ed eventualmente la zona di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
3. Ad ogni lavoratore viene consegnata una copia del presente contratto, che può essere resa disponibile anche in versione elettronica.
4. Nelle assunzioni di personale la Società terrà preliminarmente conto, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti deceduti.
Nelle assunzioni di personale la Società terrà altresì conto, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità o per malattia.
5. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società, per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti, darà la precedenza, a parità di requisiti richiesti, ai lavoratori in servizio.
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente contratto.
2. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Un ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo di cui al precedente capoverso può essere stipulato fra gli stessi soggetti, presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, per una sola volta e per una durata non superiore a 12 mesi.
3. Gli accordi aziendali di cui all'art. 46 lettera "B" stipulati successivamente alla definizione del contratto del 15-07-2005 verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in proporzione al periodo prestato.
4. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi ai fini della sicurezza del lavoro e con riguardo alle modalità di svolgimento del processo lavorativo di competenza.
5. Le assunzioni con contratto a termine per le attività stagionali non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di calendario.
6. Con riferimento al numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, nelle aziende fino a 200 dipendenti la quota di assunzioni con contratto a termine non potrà superare mediamente nell'anno il 10%, e nelle aziende oltre 200 dipendenti detta quota non potrà superare mediamente nell'anno il 5%.
Nelle suddette percentuali non rientrano le sostituzioni di personale ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera e) del d. lgs. n. 81/2015 nonché i contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui al comma 7 del presente articolo.
ATTIVITÀ STAGIONALI
7. I contratti stipulati in relazione ad attività stagionali sono quelli di cui al presente comma, all'interno dei periodi temporali ivi indicati.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali, ai sensi di Legge, possono essere stipulati per il personale addetto alle attività di esazione, all'interno del periodo aprile/settembre e nel periodo 7 dicembre/7 gennaio.
Le competenti parti, a livello di unità produttiva, potranno stipulare intese finalizzate alla definizione di una diversa collocazione temporale dei periodi di stagionalità, ferma restando la loro durata complessiva.
Le stesse parti potranno concordare l'eventuale estensione della normativa in materia di contratti a termine per attività stagionali a situazioni o settori che abbiano le identiche caratteristiche di quanto rappresentato per l'esazione.
8. Ai contratti a tempo determinato stipulati per le attività stagionali di cui sopra non si applica il limite di durata massima di cui al comma 2 del presente articolo. I predetti contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 81/2015.
Agli stessi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 del d. lgs. n. 81/2015.
9. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
DIRITTI DI PRECEDENZA E PRIORITÀ PER IL PERSONALE DI ESAZIONE
10. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, e che abbia superato il periodo di prova, anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine, presso la stessa unità produttiva, per la medesima mansione, per la sola causale sostitutiva e purché la sommatoria dei contratti non determini il superamento del limite di cui al comma 2 del presente articolo.
La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che saranno individuati tra le parti a livello di unità produttiva. In caso di mancato accordo sui criteri di definizione di quanto sopra verranno attivate le procedure di composizione delle controversie di cui all'art. 48.
11. Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, e che abbia superato il periodo di prova anche attraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per la medesima mansione. La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata in forma scritta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità secondo i criteri che dovranno essere definiti a livello di singola azienda.
12. In caso di assunzioni a tempo indeterminato in comparti lavorativi diversi dall'esazione e comunque per professionalità ricomprese fino al livello C, le Società terranno prioritariamente conto delle domande avanzate dal personale che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, anche per attività stagionali, come esattore, sempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la mansione e dopo aver valutato l'idoneità anche fisica dei candidati a ricoprire tali posizioni e avuto riguardo alla graduatoria in essere.
DIRITTI DI PRECEDENZA
13. Fermo rimanendo quanto previsto al comma 11, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, anche per attività stagionali, presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi sei mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro i sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
14. Il diritto di precedenza di cui ai commi 10, 11 e 13 si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto. Si estingue altresì in caso di rifiuto dell'interessato ad accettare la proposta di lavoro. Qualora l'interessato per motivi non dipendenti dalla sua volontà non sia utilizzato nel corso di un anno solare con un rapporto di lavoro a tempo determinato, lo stesso potrà manifestare la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza in forma scritta entro il mese di giugno di ciascun anno, fino al terzo anno dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
15. I diritti di precedenza di cui al presente articolo non sono esercitabili dai lavoratori che abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale.
16. Le Società informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza. Le informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Nota a verbale
In applicazione dell'accordo 14-11-2019, sono fatti salvi i contratti a tempo determinato per attività stagionali in corso alla data di stipula del CCNL, fino al 31-1-2020 o comunque fino alla diversa data eventualmente stabilita in applicazione di accordi aziendali.
* * *
DISCIPLINE SPECIFICHE PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO (Art. 3, comma 7 e Art. 11, comma 15)
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori con contratto a termine assunti a tempo parziale. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
Il limite massimo di lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a termine viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di durata del contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di cui ai commi 16 e 17 dell'art. 11.
CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 15, comma 2)
I lavoratori con contratto a tempo determinato hanno diritto a 8 giorni consecutivi di congedo matrimoniale con corresponsione della retribuzione dedotto quanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto di durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti di durata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del lavoratore al trattamento INPS.
FERIE - PERSONALE DI ESAZIONE (Art. 29, comma 15)
Qualora, in considerazione della brevità della durata e la particolarità della prestazione del personale a tempo determinato di esazione, non sia possibile l'effettivo godimento delle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine rapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale di fatto prevista dall'articolo 29, comma 7, per ogni mese di servizio.
TRATTAMENTO DI MALATTIA (Art. 32, comma 12)
I periodi a retribuzione intera ed a retribuzione ridotta vengono fissati - proporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del contratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7 giorni a retribuzione intera ed a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Art. 59, comma 2)
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno civile (1º gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro almeno pari a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.
Art. 3 - Assunzione a tempo parziale
1. La Società può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'art. 9 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno.
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
2. Il personale a tempo parziale, impiegato in ogni unità produttiva, non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente nelle Società con più di mille dipendenti e il 30% nelle altre.
I lavoratori di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo assunti in sostituzione di personale a tempo pieno per svolgerne l'intera prestazione in turni continui e avvicendati non vengono conteggiati ai fini della percentuale di cui al comma che precede. Di tali assunzioni verrà data informazione alla R.S.U. o R.S.A..
3. La Società fissa, all'atto dell'assunzione, la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a:
a) 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
b) 880 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso.
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che tale personale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
4. Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5.
In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà nella lettera di assunzione le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del comma 4 dell'art. 9, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo comma 5.
5. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano sia la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 4 sia variazioni strutturali e temporalmente definite in aumento della durata della prestazione stessa.
Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e 192 ore nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi del comma che precedono richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della R.S.U. o R.S.A. aderente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore.
L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
La variazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dalla Società con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.
In caso di aumento della prestazione, questo andrà comunicato, ogni qual volta la società intenda utilizzarlo, con un preavviso di venti giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte della Società, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi) compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria di cui all'art. 24 della retribuzione globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al comma 1 dell'art. 22, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione.
Decorsi cinque mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può chiederne modifica o darne disdetta dando alla Società un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta attività lavorativa, subordinata o autonoma;
b) esigenze di carattere familiare;
c) esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche ovvero dal medico competente di cui al D. Lgs. 9-4-2008, n. 81;
d) frequenza di corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
6. È facoltà dell'Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
- necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività produttiva;
- sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa.
Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione minima concordata, sono retribuite come ore ordinarie e possono essere effettuate:
- oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;
- nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, ancorché ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, al di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei punti 1, 4 e, in caso di attivazione di clausola elastica, del comma 5 del presente articolo.
Le prestazioni di lavoro supplementare non potranno superare, nell'arco di ciascun quadrimestre, il limite massimo di 136 ore.
Per i lavoratori di cui alla lettera b) del precedente comma 3 il limite è annuale e fissato in 408 ore.
Per il personale a tempo parziale in forza al 16 febbraio 2000 la cui distribuzione dell'orario è fissata sulla base mensile di 104 ore il limite massimo bimestrale è pari a 68 ore.
Fermo restando quanto previsto dal presente comma, la prestazione di lavoro complessiva - determinata dalla sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e di quelle di lavoro supplementare - non potrà superare il limite massimo mensile di 160 ore.
Eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai precedenti capoversi del presente comma daranno luogo - in sostituzione del relativo pagamento - alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta ferma la sola corresponsione della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al comma 1 dell'art. 22, aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione. I riposi compensativi di cui sopra confluiscono nella Banca Ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell'ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
Il trattamento di cui al capoverso precedente si applica anche alle eventuali prestazioni di lavoro effettuate dai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale oltre il massimo orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare.
7. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la normativa di cui all'art. 11 del presente contratto.
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata del contratto.
8. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime stabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione.
9. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salvo le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione, chiarendo le Parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
10. Ogni qualvolta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione o per mansioni equivalenti, l'azienda darà precedenza al lavoratore che abbia in precedenza trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
La precedenza viene stabilita in funzione dell'anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di destinazione.
A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle persone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia fiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico), la precedenza è riconosciuta al lavoratore più anziano.
Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno è subordinato all'espressa richiesta del dipendente, al quale, pertanto, è esclusivamente riservata l'iniziativa di porre la propria candidatura.
In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai soli fini della maturazione degli aumenti per anzianità di cui all'articolo 26 del presente CCNL, i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%.
Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al precedente comma 3 risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene computata come mese intero.
11. In assenza di richieste avanzate ai sensi di quanto previsto al comma 10, l'Azienda, sempre nell'ambito della stessa unità produttiva, darà precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno ed indeterminato, ai lavoratori già in servizio a tempo parziale, nell'ambito della stessa attività lavorativa, che ne facciano espressa richiesta scritta. L'eventuale precedenza tra più richieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente comma, secondo e terzo capoverso.
12. Ogni qual volta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità produttiva, personale a tempo parziale per la stessa mansione o per mansioni equivalenti l'azienda darà la precedenza ai lavoratori a tempo pieno che ne facciano espressa richiesta scritta, utilizzando in caso di pluralità di richieste, gli stessi criteri di cui al comma 10, secondo e terzo capoverso.
Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
13. Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo pieno. La società si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
14. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché quelli affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa hanno diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché a trasformare nuovamente il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno a richiesta dei lavoratori stessi.
15. L'Azienda porrà particolare attenzione e adotterà tutte le iniziative necessarie per favorire la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, presentate dal lavoratore nei casi di comprovate necessità familiari di cui al successivo capoverso. Qualora il numero delle richieste risulti superiore alle disponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a) patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;
b) presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) patologie gravi così come classificate dal Decreto Ministeriale n. 278/2000 riguardante il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore e della lavoratrice;
d) rientro dal periodo di astensione obbligatoria.
A parità di condizioni si darà precedenza all'anzianità di servizio.
Nei casi in cui, ricorrendo le specifiche condizioni di cui alle lettere predette, l'Azienda conceda la trasformazione temporanea da tempo pieno a tempo parziale, il rapporto di lavoro verrà automaticamente ripristinato a tempo pieno, ferma rimanendo la sede di lavoro, decorso il periodo definito d'intesa con il lavoratore.
Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
I periodi minimi e massimi sono stabiliti, salvo casi particolari, in 6 e 24 mesi.
Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.
16. In casi di particolare necessità del lavoratore, l'azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, di durata non inferiore a 12 e non superiore a 36 mesi.
17. Nel corso degli incontri di cui all'art. 48 del presente CCNL, le Aziende forniranno informazioni circa l'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a quanto previsto sub e) ed i) lettera A del punto 4) - Relazioni a livello di Unità Produttiva.
18. L'individuazione di ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle clausole elastiche nonché l'individuazione di un ampliamento di quanto previsto come limite per il lavoro supplementare, potrà formare oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello ai fini di una sua definizione congiunta.
Norma transitoria
Nell'ambito del periodo di vigenza del CCNL 16-12-2019, ai soli lavoratori con contratto a tempo parziale e indeterminato di durata pari a 880 ore annue, in forza al 16-12-2019, è data facoltà di richiedere all'azienda di elevare stabilmente a 960 ore la predetta durata minima contrattuale annua della prestazione lavorativa, secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.
Le richieste dei lavoratori interessati potranno essere presentate in una delle seguenti "finestre temporali":
- tra il 1º febbraio e il 15 febbraio 2020 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall'1-3-2020;
- tra i1 1º ottobre e il 30 novembre 2020 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall'1-1-2021;
- tra il 1º ottobre e il 30 novembre 2021 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dall'1-1-2022.
La prestazione, comprensiva di tale incremento, dovrà essere distribuita su dodici mesi con un minimo di due prestazioni in ciascun mese e su almeno due diverse settimane.
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali di miglior favore vigenti in materia.
Nota a verbale
In relazione agli adempimenti conseguenti al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e a quanto stabilito nel presente articolo, per il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni in servizio al 16 febbraio 2000 si conviene:
a) nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo misto la prestazione mensile di tali lavoratori sarà articolata in prestazioni giornaliere a tempo pieno della durata di 8 ore e in 4 prestazioni ad orario giornaliero ridotto. Il numero di prestazioni ad orario giornaliero ridotto saranno elevate fino ad un massimo di 6 qualora nell'arco del mese la sequenza dei giorni di prestazione previsti comporti il superamento dell'orario minimo garantito mensile. L'Azienda accorderà ai lavoratori che ne facciano richiesta che le prestazioni ad orario ridotto previste per ciascun mese, con un minimo di due, vengano accorpate in prestazioni sostitutive di 8 ore che il lavoratore dovrà effettuare nello stesso mese, nei giorni e con l'orario che l'Azienda provvederà a comunicare a inizio mese nel turno mensile. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
In caso di assenza per ferie, malattia o infortunio determinatasi precedentemente all'affissione del turno mensile non si procederà all'accorpamento delle corrispondenti prestazioni a orario ridotto coincidenti con tali eventi;
b) i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese; tale giornata sarà stabilita dall'Azienda e comunicata nel turno mensile; i lavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione sostitutiva, nell'ambito dello stesso mese, nel giorno e con l'orario che l'Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dell'affissione del turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica.
Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non configurano fattispecie di clausole elastiche.
Art. 3 - Assunzione a tempo parziale
A far data dall'1/1/2024 la lettera "b" della Nota a verbale in calce all'articolo 3 del CCNL 16-12-2019 è così sostituita:
"b) Al compimento del tredicesimo anno di anzianità, i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese; tale giornata sarà stabilita dall'Azienda e comunicata nel turno mensile; i lavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione sostitutiva, nell'ambito dello stesso mese, nel giorno e con l'orario che l'Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo.
Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dell'affissione del turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica.
Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non configurano fattispecie di clausole elastiche
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere"
Art. 4 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente contratto.
2. La stipula dei contratti di somministrazione di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità all'assunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di esazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato.
3. La somministrazione a tempo determinato non è applicabile alle attività stagionali di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente CCNL
4. La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa stessa, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.
5. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari dell'informativa e della formazione di cui all'art. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento all'esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.
6. La Società utilizzatrice fornisce l'informazione/formazione dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici connessi all'espletamento delle mansioni, come individuati dal documento aziendale di valutazione dei rischi.
7. In ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente articolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le disposizioni del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli accordi aziendali di cui all'art. 46 lett. B) stipulati successivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti anche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro in proporzione al periodo prestato.
8. La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla R.S.U. o R.S.A il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, la Società utilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 5 - Lavoro agile e telelavoro
A) LAVORO AGILE PREMESSA
Il lavoro agile è una modalità di lavoro "da remoto" consistente nella possibilità di eseguire, su base volontaria previo accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro.
Le parti identificano nel lavoro agile, di cui alla Legge 22-5-2017, n. 81, un'ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
In tale presupposto, le parti intendono avviare una fase di sperimentazione del lavoro agile, secondo quanto di seguito disciplinato.
Tale opportunità sarà utilizzabile, previo accordo individuale, a partire dalla stipula dell'accordo di rinnovo del vigente CCNL.
Le parti si riservano di valutarne gli esiti, in occasione delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale.
Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di Legge, dalle norme del presente contratto nonché da eventuali accordi aziendali.
1. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Spetta all'azienda, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, individuare gli ambiti organizzativi le cui attività siano da essa ritenute compatibili con l'esecuzione del lavoro agile.
Il numero massimo di prestazioni da svolgere in modalità agile è fissato in 8 giorni/ mese.
Con apposite comunicazioni di servizio, l'azienda, entro il mese di novembre di ogni anno, informerà i dipendenti e le rappresentanze sindacali aziendali circa:
- gli ambiti organizzativi disponibili nell'anno civile seguente;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande individuali per accedervi.
2. LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Nelle prestabilite giornate in modalità agile, l'attività lavorativa potrà essere svolta presso:
a) la residenza e/o il domicilio del dipendente;
b) altro luogo privato di pertinenza del dipendente;
c) altri locali o altra sede dell'azienda.
Il dipendente dovrà indicare, per tempo, il luogo della prestazione da lui scelto.
Qualora debba spostarsi dal luogo già indicato, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al diretto Responsabile, via email.
3. REQUISITI E PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL LAVORO AGILE
Fermi restando gli ambiti organizzativi individuati, possono presentare domanda per accedere al lavoro agile tutti i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato pieno o parziale.
Ciò premesso, ai sensi di Legge sarà riconosciuta progressiva priorità alle richieste formulate:
- dalle dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (art. 16, D.lgs. n. 151/2001)
- da dipendenti con parenti entro il primo grado e/o figli in condizioni di disabilità grave, tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992);
- da dipendenti con parenti in situazioni di gravità, quali individuate dall'art. 34, lettere B), C), E) del vigente CCNL;
- da dipendenti residenti o domiciliati a distanza significativa dalla sede aziendale.
In tale premessa, saranno altresì privilegiate le richieste presentate:
- dai dipendenti con particolari situazioni personali e/o familiari a titolo esemplificativo e non esaustivo quali: disabilità, stato di gravidanza (escluso il periodo obbligatorio), presenza di figli fino a 6 anni, familiari in condizioni di grave disabilità, figli minori con disagi comportamentali o bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell'apprendimento, anziani conviventi con problemi di salute debitamente certificati.
4. ACCORDO INDIVIDUALE
Ai fini dell'attivazione del lavoro agile, l'azienda e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale, della durata minima di 6 mesi, salva diversa intesa tra le parti.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSA/RSU a cui ha conferito mandato.
L'accordo è rinnovabile automaticamente, fatta salva la facoltà di ognuna delle parti di disdettarlo con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza.
In qualsiasi momento, l'azienda può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di cinque giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze di natura organizzativa o tecnico-produttiva.
L'accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere.
L'accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile; in particolare:
- il numero di giornate lavorative nel mese in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile;
- la distribuzione, anche in modo non continuativo, dell'orario di lavoro nell'arco delle giornate, della settimana o del mese, tenuto conto anche dei tempi di riposo;
- i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2);
- la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore da tale strumentazione, nel corso e al termine della giornata lavorativa.
5. POSIZIONE E SEDE DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - TUTELE SINDACALI
Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal CCNL e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali.
Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l'indennità di mensa di cui all'art. 43 del presente CCNL ovvero in caso di prestazioni in altra sede aziendale la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti.
È confermato il godimento dei diritti sindacali previsti dalla Legge e dal CCNL.
6. RECESSO
Il recesso dall'accordo individuale di lavoro agile azionato dall'una o dall'altra parte determina il ripristino delle precedenti modalità di lavoro.
Il recesso è comunicato per iscritto dall'una all'altra parte interessata senza obbligo di alcuna motivazione, tranne per la fattispecie di cui all'ultimo capoverso.
In qualsiasi momento, sia l'Azienda che il dipendente possono recedere dall'accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso da parte dell'azienda nei confronti di un dipendente riconosciuto disabile, il termine di preavviso è di almeno 90 giorni.
In presenza di un sopravvenuto giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.
7. SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
Secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 81/2017, il dipendente è assicurato contro i rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro connessi alla prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali.
In relazione a tale circostanza, il dipendente riceve adeguata informazione/ formazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
Egli è altresì tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi predetti e ad assicurare la conformità del luogo della prestazione da lui scelto ai sensi delle lettere a) e b) del punto 2) alla normativa sulla sicurezza del lavoro.
Qualora subisca un infortunio durante le giornate in lavoro agile, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al suo Responsabile diretto.
8. FORMAZIONE
Prima dell'inizio del lavoro agile, l'azienda promuove un'iniziativa informativo/formativa, a favore dei dipendenti e dei Responsabili interessati, sulle caratteristiche/modalità tecniche di svolgimento della prestazione, anche con specifico riferimento alle disposizioni della Legge n. 81/2017.
Durante la vigenza dell'accordo individuale, i dipendenti interessati continuano a essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti.
9. DOTAZIONE E CURA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E TELEFONICI
L'azienda doterà il dipendente in