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CCNL Autostrade e Trafori - Società e Consorzi Concessionari

Categoria Retributiva: Autostrade - Attività accessorie

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 18/07/2023 - Decorrenza: 18/07/2023 - Scadenza: 30/06/2025

Ultimo aggiornamento

27 gennaio 2026

Panoramica del Contratto

Attività di supporto alla persona e attività accessorie di supporto all'utenza

Parti Stipulanti

Ugl Viabilità e Logistica

Unione Generale del Lavoro

Sla Cisal

Sindacato Lavoratori Autostrade

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Fise Acap

Associazione delle Società Concessionarie Autostrade Private

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
A1593,10 €2143,22 €
A11455,52 €1999,54 €
B1259,99 €1799,69 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. Se l'orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni la durata normale dell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.

Lavoro straordinario

Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro straordinario si divide la retribuzione mensile aumentata di 1/12 di tredicesima e di 1/12 di premio annuo per 167 (lavoratori giornalieri) o 170 (lavoratori turnisti).

Società aderenti ad ACAP: quanto sopra non si applica alle Società aderenti ad ACAP 

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno civile, ad un periodo di ferie retribuite pari a 20 giorni in caso di prestazione distribuita su 5 giorni alla settimana, e 24 giorni in caso di prestazione distribuita su 6 giorni alla settimana.

Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi con arrotondamento all'unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,50. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.

Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la retribuzione globale di fatto  escluse le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze e il compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni.

Personale a tempo parziale: spetta per ogni anno solare, ad un periodo retribuito di ferie pari a 1/12 della sua prestazione minima annua.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità), dall'indennità di contingenza e dall'E.D.R. 31 luglio 1992.

Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.

Il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre.

Premio annuo: A tutti i lavoratori in servizio la Società corrisponde, unitamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio  (minimo tabellare, eventuale superminimo e "ad personam", aumenti di anzianità) e dall'indennità di contingenza. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.

Il periodo di riferimento è 1o luglio - 30 giugno.

Norme comuni: Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo e della 13a. quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

La 13a e il premio annuo vanno computato nel trattamento di fine rapporto.

Personale a tempo parziale: la tredicesima mensilità ed il premio annuo sono corrisposti sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio della 13a viene corrisposto con il successivo mese di gennaio, il conguaglio del premio annuo viene corrisposto con il successivo mese di agosto. A tal fine non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore.

Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, l'ammontare della 13a e del premio annuo sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.

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