CCNL Assicurazioni - INA-Assitalia - Agenzie P. e M.
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 10/07/2024 - Decorrenza: 10/07/2024 - Scadenza: 31/03/2025
Ultimo aggiornamento
17 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Personale amministrativo dipendente delle Agenzie Generali di Generali Italia (già Ina Assitalia)
Parti Stipulanti
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Fna
Federazione Nazionale Assicuratori
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Anagina
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1238,29 € | 1248,62 € |
| 2 | 1302,00 € | 1312,33 € |
| 3 | 1399,36 € | 1409,69 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Assicurazioni - INA-Assitalia - Agenzie P. e M.: CCNL 10/07/2024
Siglato in data 10 luglio 2024 da ANAGINA con FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA e UILCA, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti amministrativi delle Agenzie gen...
Assicurazioni - Ina-Assitalia - Agenzie P. e M.: II tranche Una Tantum
Per il periodo dal 5 luglio 2018 al 30 giugno 2024, a ciascun impiegato amministrativo a tempo indeterminato, in servizio alla data di stipula del presente contratto ed alla stessa...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.
Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.
1° livello: l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni:
- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo, semifestivo e notturno (effettuato dopo le ore 21 fino alle ore 6).
Il lavoro straordinario compiuto di Domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
Ferie
Il lavoratore ha diritto, nel corso di ogni anno, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, di:
a) giorni 24 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 30 lavorativi dal 6° anno in poi.
Per le Agenzie Generali, nelle quali si è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, il suddetto periodo sarà il seguente:
a) giorni 20 lavorativi per il personale con anzianità di servizio fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 25 lavorativi dal 6° anno iniziato in poi.
Durante l'anno di assunzione e durante l'anno della risoluzione del rapporto di lavoro spetteranno tanti dodicesimi delle ferie quanti sono, rispettivamente, i mesi dalla data di assunzione al 31 dicembre dello stesso anno e quanti sono i mesi dal 1° gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
Le frazioni non inferiori a 15 giorni saranno computate per mesi interi.
Mensilità Aggiuntive
La retribuzione annua, che è da corrispondersi in 14 quote di uguale importo (escluso E.D.R. che è per 13 mensilità).
Tredicesima mensilità o gratifica natalizia: da corrispondersi entro il 15 dicembre.
Quattordicesima: da corrispondersi nel mese di giugno .
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