S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 10/07/2024
ASSICURAZIONI - INA-ASSITALIA - AGENZIE P. e M.
Testo consolidato del CCNL 10/07/2024
impiegati amministrativi Agenzie generali di Generali Italia S.p.a.
Decorrenza: 10/07/2024
Scadenza: 31/03/2025
Il giorno 10 luglio 2024, in Roma
tra
- l'ANAGINA, in rappresentanza degli Agenti Generali delle Agenzie Generali di Generali Italia Spa
e
- La FIRST CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
- La FISAC CGIL - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni e Credito
- La FNA
- La UILCA - Credito Assicurazioni ed Esattorie
Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra gli Agenti Generali ed il personale amministrativo dipendente delle Agenzie Generali di Generali Italia (già Ina Assitalia).
Art. 2 - INFORMAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
L'ANAGINA fornirà annualmente, su richiesta delle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto ed in un apposito incontro da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno, informazioni:
- sul numero complessivo dei dipendenti delle Agenzie Generali distinti per sesso, livello e fasce d'età e all'interno di ciascun livello divisi per sesso, per classi di anzianità e fasce di età;
- sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente corrisposte ai dipendenti delle Agenzie Generali, ai conseguenti oneri sociali, nonché agli accantonamenti del T.F.R.;
- sul tipo e sul numero delle assunzioni distinti per livello e per sesso;
- sulle ristrutturazioni o innovazioni tecnologiche, destinate ad incidere concretamente sul livello occupazionale ovvero che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.
L'ANAGINA comunicherà inoltre alle OO.SS. le iniziative volte a favorire e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale.
Ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, formeranno altresì oggetto di esame, in occasione di incontri da tenersi con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di giugno, su iniziativa di una delle parti, i seguenti argomenti:
- l'andamento dell'occupazione nel settore assicurativo in relazione alle scelte di politica commerciale ed organizzativa;
- le nuove tecnologie e i loro effetti sull'organizzazione di lavoro anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali;
- l'andamento e forme nell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile anche in rapporto alle disposizioni di Legge in materia di parità uomo-donna nonché ad eventuali raccomandazioni comunitarie in materia;
Art. 3 - INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE
Fermo quanto previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 per le Agenzie che occupano almeno 50 dipendenti, le Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati amministrativi forniranno annualmente alle rispettive RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali, nel corso di un apposito incontro, informazioni riguardo a:
- programmi relativi ad eventuali assunzioni con qualsiasi tipologia di contratto;
- prestazioni di lavoro straordinario.
Forniranno, altresì, informazioni di ordine generale sulla rete distributiva.
Le stesse Agenzie Generali, inoltre, forniranno alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali notizie preventive in ordine a rilevanti ristrutturazioni aziendali o innovazioni tecnologiche che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.
Al riguardo e su richiesta delle RSA o, in mancanza, delle Organizzazioni Sindacali territoriali, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia Generale e, comunque, prima della fase di realizzazione dei provvedimenti deliberati, si terrà un incontro finalizzato ad una possibile intesa che tenga conto delle esigenze tanto dei lavoratori interessati quanto delle Agenzie Generali.
La procedura si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro.
L'Agenzia Generale potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nota a verbale
Resta fermo quanto previsto dall'allegato 3 "Protocollo sull'occupazione" in merito alla procedura di consultazione sindacale preventiva in caso di difficoltà occupazionali.
Art. 4 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
È costituita una Commissione Nazionale paritetica per l'interpretazione del Contratto di cui fanno parte una rappresentanza dell'ANAGINA e una rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Detta Commissione ha come scopo il tentativo di comporre eventuali questioni di carattere generale che dovessero sorgere in sede di applicazione del presente Contratto nonché il compito di apportare le integrazioni ed i chiarimenti che si rendessero necessari, anche in considerazione dell'eventuale evoluzione della normativa di Legge.
La Commissione Paritetica Nazionale si occuperà, altresì, delle vertenze che dovessero sorgere ai sensi dell'art. 9, 6º comma.
Art. 5 - ASSUNZIONE ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Per l'assunzione del personale saranno osservate le norme di Legge.
L'assunzione del personale è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla Legge e dall'allegato n. 10 del presente contratto.
Nota a verbale
L'Agente Generale, in caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto un inquadramento contrattuale in Area B (1ª e 2ª Pos. Org.) o in Area C (2ª Pos. Org.), esaminerà in via preventiva le eventuali richieste del personale già in servizio e le accoglierà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e tenuto conto delle attitudini e requisiti del lavoratore interessato.
L'Agente Generale, sempre in relazione alle attitudini ed ai requisiti richiesti, esaminerà, altresì, le domande di assunzione dei figli di ex dipendenti, deceduti in servizio o pensionati, nonché le domande di assunzione del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in forza presso l'Agenzia Generale, sempre che abbiano i predetti requisiti.
Art. 6 - DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE
Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:
- certificati di nascita e cittadinanza;
- consenso di chi esercita la patria potestà in caso di assunzione di minori;
- fotocopia del codice fiscale;
- certificato dello stato di famiglia;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo le vigenti norme di Legge.
Potranno, inoltre, essere richiesti i seguenti documenti:
- certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 90 giorni;
- certificato degli studi compiuti;
- certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende.
All'atto dell'assunzione l'Agente Generale comunicherà per iscritto al lavoratore interessato:
- la data di inizio del rapporto;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- l'area professionale ed il livello al quale il lavoratore viene assegnato;
- il trattamento economico;
- la sede e l'orario di lavoro;
- la facoltà di aderire al Fondo pensione, consegnando la relativa scheda di adesione unitamente alla Nota Informativa del Fondo Pensione.
Fornirà, altresì, informazioni circa le scelte disponibili in materia di Trattamento di Fine Rapporto.
Nota a verbale
All'atto dell'assunzione l'Agente Generale consegnerà al lavoratore una copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali contratti aziendali in vigore.
L'Agente Generale provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro nonché il codice di disciplina aziendale di cui al successivo art. 12.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o territoriali hanno diritto di affiggere, in uno spazio dedicato, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
La durata massima del periodo di prova è fissata in 60 (sessanta) giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova è corrisposta la normale retribuzione riferita al trattamento economico del livello nel quale il lavoratore viene assunto.
Durante il periodo di prova è diritto delle parti risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
Art. 9 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
La classificazione del personale risulta dall'art. 10.
L'inserimento nelle Aree Professionali di cui all'art. 10 è determinato in base alle mansioni svolte dal lavoratore.
La qualifica Quadri è regolamentata nell'allegato n. 1E
Salvo quanto di seguito disposto in tema di fungibilità delle mansioni, in caso di mansioni promiscue, si farà riferimento al criterio della prevalenza, da valutarsi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo delle mansioni stesse.
Qualora in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 e dell'allegato n. 1E, dovessero sorgere vertenze in relazione alle disposizioni stesse, dette vertenze verranno risolte in sede aziendale dall'Agente Generale con le rappresentanze sindacali.
Nel caso in cui le vertenze non dovessero trovare composizione in sede aziendale, le stesse verranno trattate tra le Parti firmatarie del presente contratto, secondo le disposizioni dell'art. 4.
Ferme le declaratorie ed i profili di seguito delineati e quindi la loro corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, le Parti convengono di assumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, devono intendersi ricomprese in un'unica Area Professionale omogenea tutte le mansioni di concetto relative alle attività generalmente svolte nell'ambito delle Agenzie Generali e proprie delle stesse nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.
Le Parti convengono, dunque, che il personale ricompreso nelle posizioni organizzative 1ª, 2ª e 3ª dell'Area Professionale B potrà essere adibito, in via promiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale predetta.
Le Parti convengono, altresì, che il personale ricompreso nelle posizioni organizzative 1ª e 2ª dell'Area Professionale C potrà essere adibito, in via promiscua, a tutte le mansioni rientranti nell'area professionale predetta.
In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore, al dipendente interessato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente alla posizione organizzativa superiore per tutta la durata di svolgimento di dette mansioni.
Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il dipendente avrà diritto all'attribuzione del livello superiore corrispondente alla posizione organizzativa superiore.
L'adibizione del dipendente a mansioni superiori è ammessa anche per sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, maternità e aspettativa sino al rientro del lavoratore sostituito. Al dipendente interessato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente alla posizione organizzativa superiore per tutta la durata di svolgimento di dette mansioni.
Il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni inferiori nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 2103 del codice civile.
Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 2103 del codice civile.
In caso di affidamento a mansioni inerenti posizioni organizzative diverse, il criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni contigue.
Le Parti convengono, che i possibili effetti sull'organizzazione, sulle professionalità del lavoro e sui livelli occupazionali dovranno essere affrontati e risolti non solo con l'individuazione di nuovi profili professionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una formazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze specifiche.
In armonia con tali considerazioni sarà effettuata, annualmente, con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, una comune ed attenta valutazione dell'idoneità dei percorsi formativi e, allo stesso tempo, sarà fornita alle stesse un'informazione idonea a verificare i processi e le dinamiche professionali nell'ambito delle Agenzie Generali.
Il personale viene inquadrato come segue:
Posizione organizzativa 1ª - 6º livello retributivo
Appartengono a quest'area professionale quei lavoratori ai quali l'Agente Generale, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, delega compiti che comportano autonome decisioni e responsabilità in merito alla pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell'Agenzia Generale e/o sovrintendono all'attività di due o più uffici a ciascuno dei quali sia preposto un capo ufficio.
Il personale così come definito dalla declaratoria della presente area professionale e quello munito di procura generale, con pieni poteri per tutti gli affari che concernono l'attività propria dell'Agente Generale, assumerà la qualifica di Funzionario.
Appartengono a quest'area professionale i lavoratori che svolgono mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico professionali.
I processi operativi e decisionali si svolgono nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori.
I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate.
In particolare, per dare efficacia al criterio della multifunzionalità e della ricomposizione delle mansioni, anche per i rinnovati processi informatici, i profili professionali inclusi nell'area - ad eccezione del 4º e 5º livello dell'Area Professionale B - esplicano, di norma, i seguenti compiti:
- accolgono la clientela, effettuano l'analisi e diagnosi della loro situazione assicurativa, assicurando informazioni e proponendo, sulla base dei verificati bisogni assicurativi, i prodotti più congrui del ramo vita e/o del ramo danni;
- emettono polizze ed appendici, espletandone la relativa corrispondenza e provvedendo, quando richiesto, all'incasso delle stesse;
- forniscono assistenza e consulenza ai canali di vendita ed clientela relativamente alle operazioni di liquidazione, prestito, riscatti, apertura sinistri, operazioni di portafoglio vita e danni, cambiamenti nelle modalità di pagamento ecc. e sui servizi dell'Agenzia Generale.
Nei livelli retributivi più alti rientranti in quest'area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed i relativi risultati.
In taluni casi, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse umane.
Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni organizzative.
Posizione organizzativa 3ª - 5º livello retributivo
Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:
Lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili del coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B
e/o
lavoratori/trici che, in autonomia ed in via continuativa, svolgono compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale ed una capacità d'uso intensivo degli strumenti informatici e/o sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili:
a. Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della descrizione della posizione organizzativa.
b. Specialisti di marketing. Elaborano i piani commerciali tramite analisi di mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza e ne curano l'attuazione. Sistematizzano piani di intervento, iniziative commerciali e piani incentivanti utili a sviluppare le vendite e ne curano l'attuazione.
c. Specialisti di formazione. Elaborano progetti di formazione, analizzando i bisogni del personale amministrativo, direttamente o appoggiandosi a soggetti specializzati. Organizzano, tramite docenti interni o esterni, interventi formativi con l'uso di appropriate tecniche didattiche e verificano i risultati ottenuti.
d. Specialisti di bilancio e amministrazione. Con approfondita conoscenza delle normative fiscali elaborano il bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia gestendone le problematiche, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Collaborano direttamente con i consulenti fiscali e/o, con approfondita conoscenza delle normative di contabilità e di quelle bancarie, amministrano i flussi finanziari dell'intera Agenzia Generale. Decidono la destinazione delle risorse finanziarie sulle varie voci di spesa e/ o di ricavo.
Posizione organizzativa 2ª - 4º livello retributivo
Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:
- lavoratori che siano preposti, in via continuativa, quali responsabili di attività di coordinamento e controllo di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nella posizione organizzativa 1ª o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il Capo Ufficio nei suoi compiti
e/o
- lavoratori che, autonomamente e in via continuativa, avendo acquisito una specifica competenza e una capacità d'uso regolare di strumenti informatici, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico, specialistico e/o forniscono assistenza e consulenza per problemi complessi.
Profili:
a. Vice Capi Ufficio di unità comunque denominate, identificati dalla prima parte della descrizione della posizione organizzativa;
b. Coordinatori di unità commerciali periferiche. Hanno la responsabilità dell'attività amministrativa e/o commerciale di un'unità commerciale periferica. I compiti affidati, oltre alle conoscenze e competenze indicate in declaratoria, presuppongono la conoscenza teorico/pratica delle procedure amministrativo/contabili, della modulistica e degli stampati.
c. Operatori di front office assuntori di prodotti speciali. Sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, elaborano progetti di polizza di particolare complessità relativi a bisogni specifici, non standardizzabili, che comportano una competenza esclusiva, un'approfondita conoscenza del cliente, dei prodotti (sul piano tecnico, legislativo) attinenti il ramo vita e/o il ramo danni, che richiedono altresì capacità di relazione, d'integrazione e negoziazione con i tecnici preposti dalla Direzione Generale. Predispongono inoltre la documentazione necessaria in caso di partecipazione a gare.
d. Analisti, analisti-programmatori. Sviluppano e gestiscono progetti di automazione. Intervistano gli utenti, disegnano gli archivi, definiscono i flussi ed i programmi necessari. Verificano l'impatto sul sistema delle procedure realizzate. Assicurano la manutenzione di quelli esistenti. Forniscono inoltre la necessaria assistenza e formazione agli utenti.
Posizione organizzativa 1ª - 3º livello retributivo
Declaratoria - Appartengono a questa posizione organizzativa:
lavoratori che svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale.
Appartengono a quest'area professionale lavoratori che, sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite, svolgono, in via continuativa, attività impiegatizie d'ordine, che implicano una semplice diligenza di esecuzione e lavoratori che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali e/o che svolgono attività manuali semplici.
Posizione organizzativa 2ª - 2º livello retributivo
Profili - A titolo esemplificativo, fra le attività riconducibili al presente livello retributivo, oltre a quelle impiegatizie d'ordine, rientrano gli archivisti, i centralinisti, gli addetti all'economato ed alla posta.
Posizione organizzativa 1ª - 1º livello retributivo
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questo livello retributivo gli autisti, i commessi, i fattorini ed il personale di fatica.
Quadro sinottico dell'inquadramento
Livello Retributivo | Nuova Area Professionale | Posizione Organiz.va |
|
6º | Area A | 1a | a. Funzionari |
5º | Area B Impiegati di concetto | 3a | a. Capi Ufficio b. Specialisti di marketing c. Specialisti di formazione d. Specialisti in amministrazione e bilancio |
4º | 2a | a. Vice Capi Ufficio b. Coordinatore di unità commerciali periferiche c. Operatori di front office, assuntori di prodotti speciali d. Analisti, analisti-programmatori | |
3º | 1a | ||
2º | Area C | 2a | a. Addetti all'archivio b. Centralinisti c. Addetti all'economato d. Addetti alla posta |
1º | 2a | a. Autisti b. Commessi / fattorini c. Personale di fatica |
Art. 11 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il personale ha il dovere di rispettare e di dare all'Agenzia una collaborazione attiva, secondo le direttive dei suoi organi responsabili. Gli è fatto l'obbligo in particolare di conservare il segreto d'ufficio, di rispettare l'orario di lavoro e di non svolgere attività in concorrenza con gli interessi dell'Agenzia Generale.
Art. 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) la censura per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 7 con comunicazione scritta all'interessato della motivazione;
d) il licenziamento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non potranno essere adottati senza previa contestazione scritta.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra diventeranno esecutivi all'esito delle giustificazioni del lavoratore e, comunque, non prima che siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione dell'addebito.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) e b) dovranno essere applicati in ordine successivo, intendendosi sanati dopo un periodo di un anno.
I provvedimenti disciplinari di cui ai punti c) e d) verranno ap