CCNL Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera
Categoria Retributiva: Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera (dal 01.01.01)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 13/01/2025 - Decorrenza: 13/01/2025 - Scadenza: 30/06/2026
Ultimo aggiornamento
29 aprile 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera
Parti Stipulanti
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Anapa
Associazione Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Area A/1 - liv.6 | 1992,31 € | 1992,31 € |
| Area B/3 - liv.5 | 1738,73 € | 1738,73 € |
| Area B /2 - liv.4 | 1607,62 € | 1607,62 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera (Confsal - Sna): CCNL 05/03/2025
Il 5 marzo 2025 il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS hanno rinnovato il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in ...
Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera (dal 01.01.01): II tranche Una tantum
A tutto il personale in forza alla data del 31.05.2024 verrà erogato un importo "una tantum" nella misura di € 950,00: - 50% sarà erogato con la mensilità di febbraio 2025; - 50% c...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
Lavoro straordinario
Le prestazioni per lavoro straordinario saranno compensate con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
- 25% per lavoro straordinario diurno feriale;
- 50% per lavoro straordinario domenicale, festivo e/o di giornata non lavorativa, sabato, semifestivo e notturno
(si intende per notturno il lavoro effettuato dopo le ore 21 e fino alle ore 6).
Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
Ferie
Nel corso di ogni anno civile (1° gennaio/31 dicembre) il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni civili successivi all'assunzione;
b) giorni 26 lavorativi in ciascuno degli anni civili successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali, rimanendo computate come mezza giornata di ferie le giornate semifestive;
Tale determinazione è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.
Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore un periodo di ferie pari ad un dodicesimo per ogni mese di servizio, computandosi come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti saranno stati i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora egli non possa usufruire delle ferie stesse.
Il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie, nei casi in cui è ammessa la corresponsione di tale indennità, avrà luogo dividendo la retribuzione annuale per 250 per ogni giornata.
Mensilità Aggiuntive
La tredicesima mensilità sarà pari all'importo di una mensilità normale e sarà corrisposta entro il 15 dicembre.
La 14ª mensilità di importo uguale alle altre 12 mensilità, sarà corrisposta entro il 15 giugno.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, saranno detratti tanti dodicesimi quanti sono i periodi in cui non sia dovuta al lavoratore la retribuzione per una delle cause previste dalla legge o dal presente contratto,
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