CCNL Assicurazioni - Personale dipendente
Categoria Retributiva: Assicurazioni - Addetti ai Call Center
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 22/02/2017 - Decorrenza: 22/02/2017 - Scadenza: 31/12/2019
Ultimo aggiornamento
30 novembre 2022
Panoramica del Contratto
Lavoratori addetti ai call-center, dipendenti da imprese di assicurazione.
Parti Stipulanti
Snfia
Sindacato Nazionale Funzzionari Imprese Assicuratrici
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Fna
Federazione Nazionale Assicuratori
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Ania
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Sezione prima - 1° classe | 1815,87 € | 1815,87 € |
| Sezione seconda - 1° classe | 1146,86 € | 1146,86 € |
| Sezione prima - 2° classe | 1872,34 € | 1872,34 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Assicurazioni - Personale dipendente: Ipotesi di accordo 16/11/2022
In data 16 novembre 2022 Ania e First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno sottoscritto l'ipotesi di intesa per il rinnovo del contratto recante la disciplina dei rapporti tr...
Assicurazioni - Addetti alla Produzione: Aggiornamento minimi contrattuali
ASSICURAZIONI - PERSONALE DIPENDENTE Assicurazioni - Addetti alla Produzione Minimi in vigore dal 01/12/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 - 1° classe € ...
Orario di lavoro (Addetti Contact Center)
La durata settimanale dell'orario di lavoro è di 37 ore, diversamente distribuite in funzione dell'esigenza di garantire con prestazioni ordinarie il funzionamento dei servizi nel maggior numero di ore nell'arco della giornata e di giorni nell'arco della settimana, nonchè di adattare la prestazione lavorativa al flusso incostante dell'attività.
A livello aziendale, l'orario di lavoro può essere distribuito, dal lunedì al sabato, anche su 5 giorni. L'impresa può distribuire l'orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 21 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 14 al sabato. In sede aziendale può essere prevista l'estensione dell'orario alla fascia dalle ore 21 alle ore 8 dal lunedì al venerdì, alla fascia dalle ore 14 alle ore 24 al sabato, alle domeniche ed alle restanti giornate festive.
Lavoro straordinario (Addetti Contact Center)
Il lavoro straordinario deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata delle seguenti percentuali:
- Straordinario feriale: 25%.
- Straordinario notturno, cioè dalle ore 22 alle ore 6: 45%.
-Straordinario festivo: 30%.
Ferie
Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
- 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
- 25 giorni lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
La retribuzione del periodo feriale è composta dal trattamento economico complessivo nonchè, per ogni giornata di ferie, da un importo pari a tanti 280mi dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale viene corrisposta il mese successivo a quello di fruizione delle ferie.
Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Mensilità Aggiuntive (Addetti Contact Center)
Gratifica natalizia: va corrisposta entro il 15 dicembre, in misura pari ad una mensilità di retribuzione. La gratifica è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.
All'importo della gratifica natalizia viene aggiunta una quota pari a 1/12 dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1º ottobre - 30 settembre precedente.
Quattordicesima mensilità: va corrisposta entro il 15 giugno, in misura pari ad una mensilità di retribuzione, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.
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