S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 12/12/2001 si rinvia ai seguenti CCNL:
- "Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera SNA" - Settore "Credito ed Assicurazioni ".
- "Assicurazioni - Agenzie in Gestione Libera UNAPASS" - Settore "Credito ed Assicurazioni ".
Testo Consolidato CCNL del 13/01/2025
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA
Testo consolidato del CCNL 13/01/2025
Per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera
Decorrenza: 13/01/2025
Scadenza: 30/06/2026
Il 13 gennaio 2025, in Milano, tra
- l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia (ANAPA);
di seguito Associazione Datoriale
- la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (F.I.R.S.T./C.I.S.L.);
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.);
- la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.);
- l'UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA);
di seguito OO. SS.
si è sottoscritto il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 30/06/2020.
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale: Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all'Ente Bilaterale gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti sociali delle eventuali soluzioni da apportare.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 2 - Informazione a livello territoriale.
1. L'Associazione datoriale e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello regionale e/o provinciale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell'Ente Bilaterale.
3. L'Associazione datoriale conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull'andamento del settore, l'Associazione datoriale e le OO.SS. concordano sull'opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all'acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell'impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva.
Il confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l'incidenza dei processi di cui sopra sia sull'organizzazione dell'attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all'interno delle agenzie interessate e sull'efficienza dei servizi che l'impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l'insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.
5. Nel caso di intervento, durante la vigenza del presente contratto, di nuove disposizioni di Legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione e di concordare le variazioni del caso.
Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto ad aderire all'Ente bilaterale, di cui al successivo art.4 e a versare obbligatoriamente un contributo di assistenza contrattuale, secondo quanto ivi previsto:
2. Il datore di lavoro che applica il presente CCNL ed il lavoratore a cui viene applicato sono obbligati ad aderire all'Ente Bilaterale di cui al successivo art.4 versando i seguenti contributi complessivi:
A. € 2,00 a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato all'Ente Bilaterale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria;
B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato all'Ente Bilaterale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria;
C. Lo 0,55%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso pelle assenze da malattia dei lavoratori agenziali di cui all'art. 51
D. Lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4, al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8, lettera b ), al finanziamento del R.L.S.T. di cui all'Allegato 3 del presente CCNL.
E. In alternativa al contributo indicato al precedente punto C, lo 0,80% a carico dei datori di lavoro non iscritti ad ANAPA, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori compresi gli apprendisti, destinato a sostituire il contributo di cui al precedente punto C. Il pagamento di detto contributo integrativo avrà inizio a partire dal secondo mese successivo alla sottoscrizione deh presente CCNL. A tal fine ANAPA comunicherà ad ENBASS l'elenco degli attuali iscritti con aggiornamento trimestrale.
Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena l'Associazione datoriale firmataria avrà diramato l'apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, le Parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell'Ente.
3. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.
4. L'importo complessivo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l'INPS dall'Ente bilaterale; la sua destinazione e l'utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.
5. Le parti si danno atto che, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente CCNL, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al comma 2.
1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti delle Agenzie di assicurazione in gestione libera che verrà regolato da appositi Statuto e Regolamenti, che faranno parte integrante del presente CCNL.
L'ente è Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997, iscritto con decreto direttoriale n. 24 del 17 marzo 2023, al numero 6 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'll ottobre 2022 n. 171.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall'Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n 3, inerente all'Individuazione dei R.L.S.T. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare, a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
h) L'Ente bilaterale promuove, attiva e sostiene programmi e iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività delle parti nel segmento delle agenzie in appalto. Inoltre, l'Ente, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del punto 7 dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, tratta i dati personali dei datori di lavoro e dei lavoratori che si avvalgono del presente contratto per le finalità attribuitegli dal contratto stesso, nel rispetto della normativa sulla privacy. Per la diffusione, conoscenza e promozione degli scopi istitutivi dei singoli soggetti costituenti E.N.B.Ass., l'elenco delle ragioni sociali delle Agenzie di assicurazione e i rispettivi dati di contatto possono essere forniti ai soggetti costituenti l'Ente, i quali li tratteranno in qualità di Titolari autonomi, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5,
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. Erogare assistenza contrattuale sanitaria in virtù di quanto previsto all'art. 3 lett. a, b, mediante la predisposizione di regolamenti;
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplinano prestazioni assistenziali, anche complementari, che possono essere sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro.
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
a) dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze a seguito di malattia dei dipendenti, come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c);
b) delle cedole orarie di cui all'art. 72 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
c) i costi dell'Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti dell'Associazione datoriale che ha stipulato il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:
a) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
b) esaminare le istanze delie parti per l'eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti a livello nazionale.
Art. 5 bis- Commissione per l'interpretazione contrattuale
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL si impegnano ad attivarsi per favorire l'integrale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale in tutte le agenzie assicurative in gestione libera, costituendo una "Commissione per l'interpretazione contrattuale" con le modalità prevista dal comma 2 del presente articolo.
2. Anche a tal fine, ognuna delle Parti firmatarie del presente CCNL può richiedere incontri, da tenersi tra le Parti stesse a livello nazionale entro 30 giorni dalla richiesta, per esaminare situazioni applicative che derivino da fatti interpretativi del contratto stesso, con finalità di individuare possibili soluzioni.
Art. 6 - Commissioni Paritetiche territoriali e/o Regionali.
1. Presso la sede di alcuna dell'Associazione datoriale e/o OO.SS. firmatarie del CCNL è costituita una Commissione paritetica territoriale e/o regionale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, e di ugual numero complessivo di rappresentanti dell'Associazione datoriale.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'art. 36.
3. La Commissione stessa, inoltre, promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
Art. 7 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell'Agenzia, assistiti dall'Associazione datoriale, e le Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante dell'Associazione datoriale, cui il datore di lavoro sia iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale delle OO.SS., cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede dell'Associazione datoriale o delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, sarà istituita la segreteria tecnica dell'attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione salvo proroghe concordate fra le parti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere presso la Direzione provinciale del Lavoro;
c) la presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modificati dal D.Lgs. 80/98, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione di cui al precedente articolo 5-bis.
Art. 9 - Formazione professionale
1. Viene stabilita l'adesione ad un Fondo concordato fra le Parti. A tal fine le Aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure stabilite dall'INPS.
2. I lavoratori parteciperanno ad eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento previsti obbligatoriamente da norme di Legge, o richiesti dal datore di lavoro per motivi e/o materie inerenti l'attività lavorativa. La partecipazione ai corsi di cui sopra avverrà nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro ovvero, in caso di necessità, anche al di fuori dell'orario ordinario, in regime di lavoro straordinario, anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti all'art. 30, I° comma.
3. Eventuali spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui al comma precedente saranno a carico del datore di lavoro e da questi rimborsate al lavoratore, qualora sostenute da quest'ultimo, previa autorizzazione. Le spese in questione saranno concordate fra le parti e regolarmente documentate, ritenendosi congrue e pertinenti le spese di sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle e fino ad un massimo di € 50 per il rimborso di due pasti giornalieri.
4. Le spese necessarie per l'iscrizione dei lavoratori in Albi e/o Registri richiesti dalla Legge o dal datore di lavoro saranno ugualmente a carico di quest'ultimo.
TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 10 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge.
2. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Leggi vigenti e dal presente CCNL.
1. L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto a termine da parte del lavoratore, per fattispecie diverse da quelle costituenti giusta causa, il risarcimento del danno a carico del lavoratore stesso è convenzionalmente determinato in 15 giorni della retribuzione che sarebbe spettata fino al termine inizialmente previsto.
3. Le assunzioni a termine saranno consentite, nei termini previsti dalle norme vigenti, ai datori di lavoro che non abbiano licenziato, per riduzione di personale, lavoratori o lavoratrici nei sei mesi precedenti e/o ove non siano in corso ammortizzatori sociali.
Art. 12 - Contratto di assunzione
1. L'assunzione del personale risulterà da atto scritto nel quale saranno specificati:
a) la data di assunzione;
b) la tipologia contrattuale;
c) la posizione organizzativa ed il livello retributivo ai quali il dipendente viene assegnato per mansioni in base all'art. 18 del presente contratto;
d) la misura della retribuzione;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova;
f) l'eventuale apposizione del termine.
1. L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL.
2. Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere nella bacheca aziendale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14 - Documentazione per l'assunzione
1. All'atto dell'assunzione potranno essere richiesti i seguenti documenti:
a) documento d'identità valido;
b) certificato generale del casellario giudiziario;
c) stato di famiglia;
d) titolo di studio conseguito;
e) scheda professionale, se rilasciata dall'Agenzia dell'impiego, nonché attestato di disoccupazione per eventuali assunzioni agevolate;
f) per i rapporti di apprendistato, dichiarazione circa eventuali precedenti rapporti di lavoro, sia di apprendistato che non;
g) documenti e dichiarazioni per l'applicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.
2. I documenti indicati alle lettere b), c), f), e g) potranno essere sostituiti da una autocertificazione da rilasciare nelle forme previste dalla Legge.
3. Il personale è altresì tenuto a comunicare per iscritto ed entro 5 giorni lavorativi le variazioni di residenza e/o domicilio.
Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
1. I datori di lavoro provvederanno a comunicare all'Ente bilaterale le assunzioni con apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.
1. L'eventuale periodo di prova non può superare:
1.1 i sei mesi di effettivo servizio per i dipendenti di livello Quadro e per i Capi Ufficio di livello Quinto
1.2 i tre mesi di effettivo servizio per i restanti livelli
In ogni caso il periodo di prova non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al T.F.R.
2. Durante l'eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermale le basi dell'inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.
TITOLO IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 17 - Fungibilità delle mansioni
1. Ferme le declaratorie ed i profili delineati al successivo art. 18, e quindi la loro corrispondenza ai rispettivi livelli retributivi, si conviene di assumere il principio della fungibilità delle mansioni, in ragione del quale, eccezion fatta per le specifiche funzioni, responsabilità e mansioni riguardanti i profili di Capo ufficio e Vice capo ufficio, devono intendersi comprese in un'unica Area Professionale di concetto tutte le mansioni comprese nei profili del 3º, 4º e 5º livello, relative alle attività svolte nell'ambito delle agenzie e proprie delle stesse, nonché ogni altra attività ad esse direttamente correlata e funzionale al loro svolgimento.
2. I lavoratori compresi nelle posizioni organizzative 1º, 2º e 3º dell'Area professionale B potranno pertanto essere adibiti in via promiscua a tutte le mansioni rientranti nella singola posizione organizzativa (esclusi il Capo Ufficio ed il Vice Capo Ufficio).
3. In caso di assegnazione a mansioni proprie di una posizione organizzativa superiore, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposto il trattamento economico corrispondente a tale posizione organizzativa superiore, per tutta la durata di svolgimento di dette mansioni.
4. Ove tale assegnazione si protragga per oltre tre mesi, il lavoratore avrà diritto all'attribuzione del livello superiore, corrispondente alla posizione organizzativa superiore. È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 4, relativamente alle fattispecie sostitutive ivi elencate.
5. In caso di affidamento, con ordine di servizio scritto, a mansioni inerenti posizioni organizzative inferiori, il criterio della fungibilità delle mansioni sarà operante solo fra posizioni contigue dell'area professionale di concetto e per un periodo non superiore a mesi 3. Resta in ogni caso salva l'esecuzione di attività ricomprese nell'area professionale d'ordine, esclusivamente qualora ciò sia strumentale per le mansioni proprie del livello di appartenenza.
6. Possibili effetti derivanti dalla classificazione sull'organizzazione, sulle professionalità dei lavoratori e sui livelli occupazionali dovranno essere affrontati e risolti non solo con l'individuazione di nuovi profili professionali ma anche attraverso la riconversione del personale con una formazione orientata a favorire la maturazione di coerenti competenze specifiche.
Art. 18 - Classificazione dei lavoratori
Il personale viene inquadrato come segue:
1. Appartengono a quest'area professionale quei lavoratori/trici ai quali l'agente, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, delega compiti che comportano autonome decisioni e responsabilità gestionali in merito alla pianificazione, gestione e controllo del personale e delle risorse dell'agenzia
e/o
sovrintendono all'attività di due o più uffici, facenti capo ad una stessa agenzia, a ciascuno dei quali sia preposto un Capo ufficio.
Posizione organizzativa 1ª- 6º livello retributivo
Quadri
Lavoratori che, muniti di procura generale, sono stati forniti di pieni poteri per tutti gli affari che concernono l'attività propria dell'agente.
AREA PROFESSIONALE B - IMPIEGATI DI CONCETTO
2. Appartengono a quest'area professionale i lavoratori/trici che svolgono mansioni che richiedono competenze tecnico professionali rilevanti per i livelli più elevati, nell'ambito di un'autonomia delimitata dalle prassi operative del settore assicurativo ovvero definita da direttive superiori.
3. I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate, anche dal personale da essi eventualmente gerarchicamente dipendente.
4. Nei livelli retributivi più alti in quest'area professionale sono inseriti lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo ed ottimizzare i relativi risultati.
5. Alcuni profili professionali, in particolare, pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse.
6. Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre posizioni organizzative.
Posizione organizzativa 3ª- 5º livello retributivo
Declaratoria - appartengono a questa posizione organizzativa:
Lavoratori/trici che siano preposti in via continuativa, quali responsabili del coordinamento, pianificazione e controllo, nell'ambito dell'Agenzia e/o di sedi secondarie ed uffici distaccati, di un gruppo o di una unità operativa di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B
e/o
lavoratori/trici che in autonomia ed in via continuativa svolgono compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commarciale, una capacità d'uso intensivo e di alto livello degli strumenti informatici e/o sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili:
Capi Ufficio o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria.
Specialisti commarciali. Elaborano i piani commarciali tramite analisi di mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza. Sistematizzano piani di intervento, iniziative commarciali e piani incentivanti utili a sviluppare le vendite.
Specialisti di amministrazione e bilancio. Con approfondit