S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 22/02/2017
ASSICURAZIONI - PERSONALE DIPENDENTE
Testo consolidato del CCNL 22/02/2017
Per il personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione
Decorrenza: 22/02/2017
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 22/02/2017 come modificato da:
- Verbale di intesa 21/02/2018
- Accordo 21/02/2018
- Accordo 14/06/2019
- Accordo 24/03/2020
- Accordo 29/04/2020
- Accordo 24/02/2021
- Accordo 26/04/2021
- Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 22 febbraio 2017 in Roma
tra
la delegazione di Trattativa dell'ANIA
e
la FIRST-CISL
la FISAC-CGIL
la FNA
lo SNFIA
la UILCA
si è convenuto di stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo dei CCNL 17 settembre 2007 e 7 marzo 2012 contenenti la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.
Salvo diverse indicazioni espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a tale data nonché a quello assunto successivamente; esso scadrà, sia per la parte normativa che per la parte economica, il 31 dicembre 2019.
Qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni, sia per la parte normativa che per la parte economica, il 31 dicembre 2019.
Qualora non venga disdettato per iscritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, sia per la parte normativa che per la parte economica.
La redazione del Testo Coordinato del presente contratto è stata completata il 15 dicembre 2017. In tale data lo SNFIA era rappresentato da ___
Premesso:
- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione;
- che la costante evoluzione del mercato del lavoro, derivante dal mutato contesto normativo di riferimento e dai rapidi mutamenti tecnologici riguardanti anche le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ha richiesto un attento riesame della contrattazione collettiva nazionale del comparto assicurativo, con conseguente revisione dell'impostazione afferente a taluni importanti istituti contrattuali;
- che in ogni caso, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e di quello addetto al contact center, continuano comunque ad essere previste, con riferimento ai diversi istituti contrattuali, specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico;
- che la sopra richiamata evoluzione del mercato, caratterizzando l'attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, crea l'opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;
- che in tal senso, le parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;
- che al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l'elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;
- che tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l'implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;
- che inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;
- che in tale contesto e alla luce dell'evoluzione del sistema industriale 4.0, è probabile che i connessi effetti sul piano produttivo e lavorativo produrranno impatti anche sull'organizzazione e gestione del lavoro, nonché sulle modalità di svolgimento delle varie attività richieste anche agli addetti del comparto assicurativo;
- che per tale ragione le Parti concordano sull'opportunità di avviare, a partire dal 2018, incontri di studio finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali in materia di inquadramento che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo;
sulla base di tali premesse, le parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.
Verbale di stipula
Il giorno 21 febbraio 2018,
tra:
- la Delegazione di Trattativa ANIA
e
le Segreterie Sindacali Nazionali di
- First-Cisl,
- Fisac-Cgil,
- Fna,
- Snfia,
- Uilca.
Dichiarazione delle parti 21/02/2018
21 febbraio 2018,
Delegazione di Trattativa ANIA
Segreterie Sindacali Nazionali di
- First-Cisl,
- Fisac-Cgil,
- Fna,
- Snfia,
- Uilca.
A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali - in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA - hanno stabilito di stipulare in sede ANIA il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale delle suddette società.
Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo.
Verbale di stipula
Il 14 giugno 2019, in Milano,
tra
ANIA
e
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
FNA
SNFIA
UILCA.
Verbale di stipula
Addì, 24 marzo 2020
tra
L'ANIA
e
FIRST-CISL,
FISAC-CGIL,
F.N.A.,
SNFIA
e UILCA
[___]
Verbale di stipula
Addì, 29 aprile 2020
tra
L'ANIA
e
FIRST-CISL,
FISAC-CGIL,
F.N.A.,
SNFIA
e UILCA
[___]
Verbale di stipula
ANIA
e
FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA E UILCA
Verbale di stipula
Addì 26 aprile 2021
L'ANIA
e
FIRST-CISL,
FISAC-CGIL,
F.N.A.,
SNFIA
e UILCA
[___]
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Verbale di stipula
Milano, 16 novembre 2022
tra ANIA
e
FIRST/CISL
FISAC/CGIL
FNA
SNFIA
UILCA
si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019.
L'efficacia della presente Ipotesi è condizionata all'approvazione degli Organi consiliari dell'ANIA nonché delle Assemblee dei lavoratori delle imprese assicuratrici.
I. PARTE NORMATIVA
Premesso
- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione;
- che la costante evoluzione del mercato del lavoro, derivante dal mutato contesto normativo di riferimento e dai rapidi mutamenti tecnologici riguardanti anche le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ha richiesto un attento riesame della contrattazione collettiva nazionale del comparto assicurativo, con conseguente revisione dell'impostazione afferente a taluni importanti istituti contrattuali;
- che, in ogni caso, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e di quello addetto al contact center, continuano comunque ad essere previste, con riferimento ai diversi istituti contrattuali, specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico;
- che la sopra richiamata evoluzione del mercato, caratterizzando l'attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, crea l'opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;
- che in tal senso, le Parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;
- che in tale ambito ANIA conferma il ruolo di agenti negoziali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ai fini della rappresentanza dei diritti dei lavoratori del settore, ivi compresi i casi previsti dall'alt. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2015.
- che il suddetto CCNL ANIA rappresenta il contratto di riferimento anche per le diverse regolamentazioni riguardanti lavoratori addetti ad attività coilegate a quella assicurativa, ancorché non rientranti nell'area contrattuale;
- che al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l'elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;
- che tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l'implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;
- che inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;
- che in tale contesto e alla luce dell'evoluzione del sistema industriale 4.0, è probabile che i connessi effetti sul piano produttivo e lavorativo produrranno impatti anche sull'organizzazione e gestione del lavoro, nonché sulle modalità di svolgimento delle varie attività richieste anche agli addetti del comparto assicurativo;
- che per tale ragione le Parti concordano sull'opportunità di avviare, a partire dal 2018, incontri di studio finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali in materia di inquadramento che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo;sulla base di tali premesse, le Parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.
Le attività svolte da società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'IVASS.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b), le parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.
Nel caso in cui gli Organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'azienda.
Nota a verbale 1
Dovrà essere costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.
Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale 2
Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'impresa.
Nota a verbale 3
Sul presupposto che la specifica disciplina contrattuale prevista per le attività dei "contact center" offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di "outsourcing" in tale ambito, le parti confermano di far rientrare nell'area contrattuale (art. 1, lett. a) le attività dei "contact center" di cui al CCNL
Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'impresa determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'impresa stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Norma transitoria
Per quanto riguarda i "contact center" istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali "contact center" della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del "contact center" medesimo.
Dichiarazione delle parti
Le parti convengono di verificare congiuntamente con AISA le condizioni per avviare un processo di possibile inclusione del CCNL AISA nel CCNL ANIA.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 1
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite
Le attività svolte da società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'IVASS.
Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a).
Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;
b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.
Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'azienda.
Nota a verbale n. 1 - Dovrà essere costituita, entro il 31-12-2022, una Commissione mista paritetica per
esaminare se potranno essere individuate-ulteriorivalutare le ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b),dache possono considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.Al termine dei lavori, entro il 31-12-2023, la Commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.
Nota a verbale n. 2 - Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'Impresa.
Nota a verbale n. 3 -
Sul presupposto che la specifica disciplina contrattuale prevista per le attività dei contact center offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di outsourcing in tale ambito,le Parti ritengono checonfermano di far rientrare nell'area contrattuale (Art. 1 lett. a)le attività dei contact center di cui al presente CCNL rientrino nell'area contrattuale di cui all'Art. 1, lett. a), a condizione che le attività medesime offrano livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di outsourcing; ciò attraverso l'applicazione delle più ampie forme di flessibilità nello svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori interessati - da concordare in sede aziendale - quali, a titolo indicativo e non esaustivo, estensione della copertura del servizio, fissazione dei turni di lavoro, ecc.Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'impresa determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'impresa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.
Nota a verbale n. 4- Le parti convengono che i profondi cambiamenti del contesto competitivo, con l'ingresso di nuovi operatori, determina il proliferare di accordi collettivi incoerenti con il contratto assicurativo e complessivamente inferiori anche in misura sostanziale, creando le condizioni per un concreto dumping contrattuale, che altera in maniera significativa il mercato limitando di fatto lo sviluppo di quelle imprese che, correttamente, applicano i contratti di settore.
Le Parti, pertanto, si rivolgeranno alle competenti Istituzioni nazionali ed europee per evidenziare questa situazione, auspicando e, nel contempo, richiedendo un forte intervento regolatore a vantaggio di imprese e lavoratori del settore cui si applicano eque condizioni contrattuali in virtù di CCNL effettivamente rappresentativi del comparto.
Norma transitoria - Per quanto riguarda i contact center istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali contact center della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del contact center medesimo.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti convengono di verificare congiuntamente
con AISAle condizioni per avviare un processo dipossibileintegrazioneinclusionedell'ex CCNL AISA nel CCNL ANIA.
Le parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell'area contrattuale contenuta nell'art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell'attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle imprese.
Su tale presupposto le parti convengono che a livello aziendale e/o di gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1º comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle imprese.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 1 BIS
Le Parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell'area contrattuale contenuta nell'art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell'attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle imprese.
Su tale presupposto le Parti convengono che a livello aziendale e/o di Gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1º comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle imprese.
Datori di lavoro destinatari del contratto
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) dell'art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'ANIA che non abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto ANIA;
- le società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, sempreché siano controllate da una o più imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell'art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l'attività di cui alla lett. a) dell'art. 1;
- le società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la società, o l'ente, sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore della impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3º alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le società ed enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3º alinea al 3 marzo 1991.
Nota a verbale
Quanto previsto al comma 1, secondo alinea, del presente articolo, vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 1.
* * *
Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle società di cui al primo alinea dell'art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 2 - DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRATTO
Sono tenuti ad applicare il presente contratto:
- con riferimento al punto a) dell'Art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'ANIA che non abbiano invocato l'Art. 2 dello Statuto ANIA;
- le società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato Art. 1, sempreché siano controllate da una o più imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell'Art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l'attività di cui alla lett. a) dell'Art. 1 ;
- le società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato Art. 1, sempre che la società, o l'ente, sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell'impresa o delle imprese controllanti.
Con riferimento a quanto stabilito al 3º alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le società od enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3º alinea al 3-3-1991.
Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei consorzi di imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1.
Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle società di cui al primo alinea dell'art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.
Relativamente alle Compagnie dirette di vendita, alla luce dei crescenti squilibri competitivi presenti nel mercato, le Parti convengono che, nell'ambito del confronto in sede aziendale si potranno ricercare soluzioni organizzative che prevedano il ricorso alle forme di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa individuate nella Nota a verbale n. 3 dell'Art. l, anche utilizzando a tal fine le procedure di raffreddamento di cui all'Art. 15, comma 4, del presente CCNL.
L'ANIA riconosce che le OO.SS. firmatarie del presente Contratto rivestono un ruolo di primario riferimento quali agenti negoziali anche nell'ambito della contrattazione collettiva riguardante il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che abbiano invocato l'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione medesima.
Lavoratori/trici destinatari del contratto
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 92 o dall'art. 146 o dell'art. 165 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.
Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'Allegato 1.
* * *
Dichiarazione delle parti
In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla società Alleanza Assicurazioni, le parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale aziendale di Lavoro di detta azienda - contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l'intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL ANIA.
Dichiarazione delle Parti riguardante le Società di assistenza/assicurazione
A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le Parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali – in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA – hanno stabilito di stipulare in sede ANIA il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale delle suddette società.
Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 3 - LAVORARORI/TRICI DESTINATARI DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente Art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art.
8088 o dell'Art.138137 o dell'art.157156 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.
Il contratto non si applica:
a) ai dirigenti;
b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;
c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'Allegato 1.
Dichiarazione delle Parti
In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla società Alleanza Assicurazioni, le Parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale aziendale di Lavoro di detta azienda - Contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l'intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL ANIA.
Dichiarazione delle Parti riguardante le Società di assistenza/assicurazione
A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le Parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali - in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA - hanno stabilito di stipulare in sede ANIA il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale delie suddette società.
Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo.
Col presente articolo le Parti hanno inteso ridefinire i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, nonché i tempi per l'avvio e lo svolgimento dei negoziati.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dovranno essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto.
L'ANIA, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte di cui sopra, fisserà un incontro con le OO.SS. interessate per consentirne un'ampia illustrazione. Entro i trenta giorni successivi alla suddetta illustrazione, l'Associazione convocherà un incontro con le OO.SS. per comunicare loro le proprie osservazioni e la data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.
Durante i due mesi antecedenti la scadenza del contratto collettivo e per tutti i periodi di cui al comma precedente, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Con questa consapevolezza le parti concordano nell'attribuire importanza all'informazione e consultazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse secondo le modalità di seguito indicate.
Nelle more dell'emanazione di un provvedimento legislativo o di un accordo sindacale nazionale in materia di rappresentanza sindacale, le parti convengono che l'accordo sulle tutele sindacali di cui all'Allegato 12 del presente CCNL, nonché tutte le disposizioni del medesimo contratto collettivo che prevedono, direttamente o indirettamente, la presenza o partecipazione delle Organizzazioni sindacali, di qualsiasi livello, in Fondi settoriali ed intersettoriali, Enti bilaterali, Commissioni paritetiche o in altri Organismi comunque denominati, si applicano esclusivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del Fondo intersettoriale di solidarietà ANIA/AISA.
Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007 e ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori/trici, le parti concordano quanto indicato ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, le parti si incontreranno per determinare la composizione, il funzionamento e le modalità di costituzione della Commissione di conciliazione di cui al medesimo art. 5.
Informazione a livello nazionale
L'ANIA fornirà annualmente, prima dell'assemblea annuale dell'Associazione e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e dell'Unione europea.
Nel corso dell'incontro l'ANIA informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e distinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratori con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;
- sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti i lavoratori a part-time, suddivisi per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato.
L'ANIA fornirà biennalmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, i dati aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le imprese sono tenute a predisporre ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 sulla situazione del personkale maschile e femminile.
Nota a verbale
L'ANIA si attiverà presso le imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle OO.SS. con cadenza annuale.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'ANIA per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore anche sul piano organizzativo e/o strutturale.
A seguito dell'entrata in vigore delle nuove normative di Legge relative all'indennizzo diretto del danno e del plurimandato, le parti attiveranno un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare il servizio liquidativo con particolare riferimento alla qualità del servizio, al ruolo ed alla professionalità dei liquidatori e all'attività dei periti esterni di supporto ai liquidatori.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 9 bis - OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Le Parti, sul presupposto che le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione, anche alla luce degli eventi eccezionali di questi ultimi anni, hanno velocizzato il processo di modifica delle procedure di lavoro e dei modelli organizzativi e hanno posto le basi per un nuovo assetto strutturale delle modalità e delle condizioni di lavoro che dischiudono un ventaglio di opportunità anche in relazione al tema dell'orario di lavoro atte a favorire il work life balance.
Le Parti, quindi, costituiscono, sul modello della contrattazione d'anticipo, uno specifico Osservatorio, denominato "Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e innovazione tecnologica", senza compiti negoziali, che avrà l'obiettivo di monitorare ed esaminare tempestivamente i cambiamenti nel settore assicurativo determinati dall'introduzione di nuove tecnologie e più in generale dalla digitalizzazione, anche con riferimento alla diffusione del lavoro agite e alla necessità di promuovere la formazione continua per migliorare costantemente le competenze del personale interessato secondo i principi, i criteri e le modalità di attuazione contenuti nell'Art. 64 del presente CCNL.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio ed eventuali proposte dello stesso saranno sottoposti alle Parti firmatarie del CCNL, per le opportune valutazioni congiunte.
L'Osservatorio è costituito da 5 rappresentanti designati dall'Ania e da 5 rappresentanti designati dalle OO.SS. e avrà una durata pari alla vigenza contrattuale.
Informazione a livello aziendale
Ogni anno le imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'impresa:
1) consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione, alle riserve ed all'andamento tecnico dei sinistri;
- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di gruppo;
- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;
2) informerà sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;
3) informerà altresì:
- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa. L'azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e supplementare e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nell'area professionale B, l'impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce all'art. 95;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 67, 92, 93, 129 e 130;
- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti Sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;
- sull'organigramma aziendale di riferimento;
- sul numero dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento;
- sul numero dei distacchi in essere;
4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 64 del CCNL, fornirà informazioni su:
- previsioni circa i programmi dei corsi per l'anno successivo, le finalità formative, le famiglie/profili professionali coinvolti indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 92, 93 e 140, i contenuti e le finalità degli stessi;
- profili professionali interessati dagli interventi formativi espletati nel corso dell'anno precedente indicando il numero dei partecipanti ai corsi, il numero globale delle movimentazioni verificatesi e la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi, suddiviso per sesso e per livello;
- tipologia degli interventi formativi attuati anche con riferimento al sistema nazionale della formazione continua;
- risorswe/investimenti/costi della formazione continua finanziata da FBA;
5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale nonché sulle modalità relative all'adempimento di quanto previsto all'art. 143. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.
Le imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell'ambito dell'area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5 potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Le imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale 1
In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'impresa informerà tempestivamente gli Organismi sindacali aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale 2
Relativamente alle imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 10 - INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE
Ogni anno le imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli organismi sindacali aziendali.
Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'impresa:
1) - consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi Allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione, alle riserve ed all'andamento tecnico dei sinistri;
- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di Gruppo;
- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;
2) - informerà sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;
- informerà sulle innovazioni tecnologiche che hanno impatto sull'organizzazione del lavoro, prima che siano rese operative;
3) - informerà altresì:
- sui livelli occupazionali:
fornendo rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso; indicando, altresì, il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato (anche in regime di somministrazione) e delle trasformazioni a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa. L'azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);
- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e supplementare e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nell'Area Professionale B, l'impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;
- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla Nota a Verbale in calce all'art. 95;
- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;
- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 67, 92, 93, 129 e 130;
- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;
- sull'organigramma aziendale di riferimento;
- sul numero dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento;
- sul numero dei distacchi in essere;
4) - per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 64 del CCNL, fornirà informazioni su:
- previsioni circa i programmi dei corsi per l'anno successivo, le finalità formative, le famiglie/profili professionali coinvolti indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 92, 93 e 140, i contenuti e le finalità degli stessi;
- profili professionali interessati dagli interventi formativi espletati nel corso dell'anno precedente indicando il numero dei partecipanti ai corsi, il numero globale delle movimentazioni verificatesi e la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi, suddiviso per sesso e per livello;
- tipologia degli interventi formativi attuati anche con riferimento al sistema nazionale della Formazione Continua;
- risorse/investimenti/costi della Formazione Continua finanziata da FBA;
5) - per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:
- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale, nonché sulle modalità relative all'adempimento di quanto previsto all'Art. 143. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;
- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;
- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.
Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.
Le imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell'ambito dell'Area professionale B.
Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.
Le imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'Art. 46 del d. Igs. n. 198/2006 e s.m.i., relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.
Nota a verbale n. 1 - In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'impresa informerà tempestivamente degli Organismi sindacali aziendali.
Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.
Nota a verbale n. 2 - Relativamente alle imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le Parti potranno concordare incontri informativi di sede, relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.
Informazione a livello di gruppo
Ogni anno la capogruppo provvederà, di norma entro il mese di giugno, a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni relativamente al gruppo assicurativo proprio (l'insieme delle imprese assicurative o società che applicano il presente CCNL), sulle seguenti materie:
- individuazione delle imprese che compongono il gruppo assicurativo;
- andamento economico generale del gruppo;
- ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative, alle reti di vendita ed agli assetti commerciali;
- prevedibile evoluzione dell'attività del gruppo;
- illustrazione dei piani industriali ove esistenti e a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza.
Inoltre l'informativa fornita dalla capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all'art. 10 che precede. In tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.
La delegazione delle OO.SS. di cui al 1º comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per O.S. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.
Nota a verbale
Per i gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell'UE, le parti daranno applicazione alla direttiva 2009/38/CE sui C.A.E., così come recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.
Ogni anno le imprese quotate nei mercati regolamentati, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della relazione semestrale predisposta per la CONSOB, consegneranno agli Organismi sindacali aziendali la relazione stessa fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche in relazione all'andamento di singoli rami.
Alla scadenza del primo semestre dell'anno, le imprese non quotate nei mercati regolamentati forniranno agli Organismi sindacali aziendali informazioni sull'andamento del semestre stesso.
Soppresso.
In caso di sciopero, le Organizzazioni sindacali informeranno l'azienda il più tempestivamente possibile.
Procedure di confronto sindacale
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nel caso in cui quanto previsto dal 1º comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative, società o consorzi di imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 15 - PROCEDURE DI CONFRONTO SINDACALE
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all'applicazione della normativa in tema di parità uomodonna (d. Igs. n. 198/2006).
In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.
Sempre nell'ambito di detto confronto, ciascuna delle Parti (Impresa e/o RSA), in caso di difficoltà nel ricercare soluzioni condivise, potrà richiedere, a sostegno, l'intervento delle strutture sindacali sovraordinate, quali coordinamenti di Gruppo, strutture territoriali e nazionali privilegiando, in caso di eccedenze, soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso il mutamento di mansioni e, qualora fosse raggiunto un accordo sindacale, si intenderà esaurita la procedura prevista dalla presente disposizione. Diversamente, e cioè in caso di mancato accordo, le Parti convengono che la durata del confronto tra l'impresa e le OO.SS. sarà computata ai fini del calcolo dei periodi temporali previsti dal medesimo Art. 15.
Il confronto in sede aziendale
tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative, società o consorzi di imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alle società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.
L'impresa, nel caso in cui si sia verificata un'eccedenza di personale, prima di prendere ogni altra iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono.
In un apposito incontro con le R.S.A., l'impresa informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti ed alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente.
Nel corso del confronto, le parti esamineranno l'attuabilità di misure quali ad es., forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d'orario, part-time, distacchi anche temporalmente definiti presso società di gruppo, incentivazioni all'esodo anticipato volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell'eventuale riconversione professionale, finanziamenti agevolati per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, incentivazione alla ricollocazione presso altre aziende, eventuale ricorso allo strumento previsto all'Allegato 10 del CCNL, ecc.
L'impresa fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile o non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure.
Nel caso si tratti di impresa assicurativa controllata da altra impresa assicurativa, il confronto sindacale di cui al presente articolo avverrà con il coinvolgimento della società controllante.
Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa.
Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti, verrà attivata una ulteriore fase di verifica con le parti firmatarie del presente contratto.
Tale fase dovrà esaurirsi nel termine di 30 giorni.
Trascorso tale periodo, o periodo diverso eventualmente concordato tra le parti, senza che si sia pervenuti ad un accordo, l'impresa sarà libera di assumere le iniziative del caso.
Nel caso in cui quanto previsto dal 1º comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative o società, facenti parte dello stesso gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.
DISCIPLINA GENERALE
Parte seconda - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla disciplina legale e contrattuale vigente in ordine alle altre tipologie contrattuali in coerenza con quanto stabilito dall'Allegato 18.
Raccomandazioni dell'ANIA alle imprese
In relazione alla richiesta riguardante la preferenza nell'assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio, pensionati o cessati a causa di malattia o infortunio, l'ANIA raccomanda alle imprese di considerare, nella eventualità di nuove assunzioni di personale, le richieste di occupazione dei figli, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.
L'ANIA raccomanda altresì alle imprese di tenere presenti - nell'eventualità di nuove assunzioni - le richieste che dovessero essere presentate dai dipendenti addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione che aspirassero a passare nei ruoli amministrativi.
Nota a verbale 1
In relazione alla peculiarità dell'attività svolta dal personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, le imprese che intendano procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori/trici da avviare all'attività di vendita e da inquadrare nel 1º livello di cui all'art. 138 si adopereranno per promuovere, direttamente o tramite l'IRSA, appositi corsi - della durata massima di 3 mesi - aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle imprese.
Le successive assunzioni, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, saranno preferibilmente effettuate nell'ambito di coloro che abbiano positivamente partecipato a detti corsi dimostrando di possedere le necessarie attitudini. Dello svolgimento degli accennati corsi, del numero di coloro che vi hanno partecipato e delle conseguenti assunzioni verrà data tempestiva comunicazione agli Organismi sindacali aziendali.
Passaggi di personale "infragruppo"
Con riferimento alle mobilità infragruppo riguardanti i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 e, dalla data di assunzione, continuativamente in forza nelle società del Gruppo, per i medesimi non troverà applicazione il D.Lgs. n. 23/2015.
Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:
1) certificati di nascita e cittadinanza;
2) certificati di studi compiuti;
3) eventuale copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
4) certificato generale del Casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;
5) certificati/attestazioni di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
6) il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per Legge ne hanno la patria potestà;
7) stato di famiglia;
8) copia del codice fiscale del lavoratore/trice.
Eventuali rapporti di parentela o di affinità che esistano all'atto della assunzione o che sorgano durante il rapporto di lavoro con appartenenti al personale dell'impresa, devono essere portati a conoscenza dell'impresa stessa.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà all'interessato, per iscritto:
1) la data di assunzione in servizio e la sede di lavoro;
2) la durata dell'eventuale periodo di prova;
3) l'area professionale, la posizione organizzativa e la classe di assegnazione, qualifica o mansione che siano previsti dal presente contratto;
4) il trattamento economico.
La comunicazione dovrà contenere altresì il richiamo all'applicabilità del CCNL in vigore, con indicazione della normativa specifica di cui alla Disciplina speciale - Parte prima, o Parte seconda, o Parte terza, applicabile nel caso.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'impresa comunicherà inoltre:
1) il territorio di competenza;
2) i rami nei quali il lavoratore/trice deve svolgere la sua attività;
3) la misura dei "compensi provvigionali" e cioè: delle provvigioni e/o sopraprovvigioni e/o interessenze e/o partecipazioni e/o premi di produzione e/o rappels e/o eventuali altri compensi variabili;
4) il trattamento del rimborso spese determinato ai sensi dell'art. 82.
Per quanto riguarda infine il personale di cui alla Disciplina speciale - Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) in aggiunta a quanto previsto dal 1º e 2º comma, verrà altresì comunicato per iscritto il trattamento provvigionale spettante.
Nota a verbale
All'atto dell'assunzione l'impresa consegnerà una copia del presente contratto e dell'eventuale contratto aziendale, al lavoratore/trice, che ne rilascerà ricevuta.
L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'impresa.
Il periodo di prova non può superare tre mesi.
Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del presente contratto ed il periodo stesso andrà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso ad iniziativa di una delle parti.
Nota a verbale
Nel periodo di prova, spetta al lavoratore/trice il trattamento economico contrattuale in vigore.
Le parti si danno atto che sono esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro derivanti da contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato.
Sono altresì esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato derivanti da contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai nove mesi.
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.
In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il lavoratore/trice deve darne immediato avviso all'impresa, salvo giustificato motivo di impedimento.
In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso all'Ufficio del personale.
Il personale deve avere, normalmente, residenza nella località o zona ove presta servizio.
Il personale ha l'obbligo di denunciare il proprio indirizzo di abitazione ed ogni eventuale variazione dello stesso.
Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
In tema di molestie sessuali, le parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della raccomandazione CEE 92/131 e del codice di condotta ivi allegato e con l'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.
I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.
In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
Le parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.
Controllo a distanza e tutela della privacy
Premesso che la diffusione dei mezzi tecnologici caratterizza sempre più l'organizzazione del lavoro, le parti convengono che l'utilizzo di tali mezzi per esigenze produttive e/o organizzative nelle loro molteplici forme, non può essere finalizzato al controllo a distanza del singolo lavoratore/trice, e dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni.
Con riferimento ai provvedimenti deliberati in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le imprese adotteranno le misure necessarie a garantire la tutela della privacy del lavoratore/trice nelle comunicazioni verso interlocutori interni ed esterni.
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. In questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità, l'impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di Legge eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore/trice stesso per il deliberato periodo di sospensione; il 40% della retribuzione non spettante al lavoratore/trice per il caso di sospensione verrà devoluto ai fondi assistenziali aziendali, in difetto al dopolavoro aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, ad enti od istituzioni aventi finalità umanitarie.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lett. c) è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lett. c) è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa, in attesa di deliberare l'eventuale provvedimento disciplinare, può disporre, dalla data di comunicazione della contestazione e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della eventuale risposta del lavoratore/trice di cui all'articolo successivo, la sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Sezione seconda della Parte terza della Disciplina speciale, per emolumenti di cui al 1º comma si intende la retribuzione calcolata con i criteri rispettivamente indicati al quartulltimo, terzultimo e ultimo comma dell'art. 44 per il caso di assenza per malattia che duri più di due giorni.
Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti b) e c) del precedente art. 26, l'impresa contesta per iscritto la mancanza all'interessato il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Qualora decida di adottare un provvedimento, l'impresa lo comunicherà all'interessato entro i successivi 15 giorni oppure entro 15 giorni dal ricevimento delle eventuali difese scritte presentate dal lavoratore.
Per esigenze derivanti da difficoltà nella fase di valutazione delle difese scritte del lavoratore, il termine di cui al comma precedente sarà prorogato di 15 giorni purché l'impresa ne dia comunicazione scritta al lavoratore stesso.
Il provvedimento di cui al punto c) dell'art. 26 deve essere segnalato dall'impresa all'Organizzazione sindacale cui aderisce l'interessato.
Il lavoratore/trice, sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, deve darne immediata notizia all'impresa, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderisce.
Il lavoratore/trice che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazione della libertà personale, è senz'altro sospeso dal servizio ed è altresì sospeso, a decorrere dal 31º giorno successivo, dal trattamento economico e ciò fino a che tale limitazione permanga.
Qualora, ferma restando la limitazione della libertà personale, non si tratti di reato contro l'impresa, a decorrere dal 31º giorno, al lavoratore/trice sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale retribuzione mensile.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'assegno percepito ai sensi del comma precedente dovrà essere restituito e sarà recuperabile sulle competenze ed altri trattamenti a qualunque titolo dovuti.
Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l'impresa determina se il lavoratore/trice debba o meno essere sospeso dal servizio.
Il periodo di sospensione sarà computabile ai fini della anzianità.
Le disposizioni che precedono non modificano in alcun modo le facoltà spettanti all'impresa in base al successivo art. 68 punti b), d) ed e).
Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
- Capodanno: 1º gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Venerdì santo
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del lavoro: 1º maggio
- Festa della Repubblica: 2 giugno
- Assunzione della B.V. Maria: 15 agosto
- Giorno successivo alla Assunzione della B.V.: 16 agosto
- Ognissanti: 1º novembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Natività di N.S.: 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre
- Patrono della città.
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
- Vigilia della Assunzione della B.V.: 14 agosto
- Commemorazione dei defunti: 2 novembre
- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno: 31 dicembre.
È considerato permesso retribuito straordinario il seguente giorno, già semifestivo:
- Vigilia della Assunz. della B.V. Maria: 14 agosto.
Nota a verbale 1
Per i lavoratori/trici dipendenti della Società cattolica di assicurazione di Verona, in deroga alle disposizioni di carattere generale, è inoltre considerato giorno semifestivo il 12 dicembre.
Nota a verbale 2
Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato giorno festivo il 21 novembre.
Nota a verbale 3
In tema di festività abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni di cui all'Allegato 7.
Al personale di cittadinanza italiana assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare di cui agli Allegati 2/A, 2/B, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B e 4/C, l'anzianità convenzionale di un anno ai mutilati e/o invalidi del lavoro o per servizio e agli invalidi vittime di atti di terrorismo.
Al suddetto personale che abbia diritto all'anzianità convenzionale per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.
L'anzianità convenzionale di cui al presente articolo non verrà riconosciuta se l'interessato non presenterà la relativa documentazione entro e non oltre un mese dalla data di assunzione. Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.
Al compimento del 25º e del 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa o imprese/società dello stesso gruppo assicurativo, anche con soluzione di continuità, purché non intervallato da servizio prestato presso società esterna al gruppo, sarà corrisposto al lavoratore/trice un premio di anzianità dell'importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al lavoratore/trice con le competenze del mese di maturazione.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa o imprese/società dello stesso gruppo assicurativo e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dipendente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa o imprese/società dello stesso gruppo assicurativo, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.
Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari di Legge, le diarie e i rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sovraprovvigioni e le interessenze.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché dalla quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B nonché dai compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente.
Nota a verbale 1
Per i lavoratori/trici che abbiano praticato l'orario a tempo parziale per una parte del rapporto di lavoro, i premi di anzianità di cui al presente articolo spettanti al compimento del 25º e del 35º anno di servizio effettivo verranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.
In particolare detti premi, indipendentemente dal tipo di orario praticato al momento della maturazione del diritto, saranno pari a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione piena quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo pieno e a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione ridotta quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo parziale.
Delle eventuali frazioni di anno del periodo a tempo pieno e del periodo a tempo parziale verrà considerato anno intero, ai suddetti effetti, quella di durata maggiore in termini di giorni.
Nota a verbale 2
Agli effetti dell'applicazione del 2º comma del presente articolo, le parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:
a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
Dopo il 20º | 6,40% della retribuzione in atto |
Dopo il 21º | 6,72% della retribuzione in atto |
Dopo il 22º | 7,04% della retribuzione in atto |
Dopo il 23º | 7,36% della retribuzione in atto |
Dopo il 24º | 7,68% della retribuzione in atto |
b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo:
Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro | Misura del premio di anzianità |
Dopo il 30º | 13,71% della retribuzione in atto |
Dopo il 31º | 14,17% della retribuzione in atto |
Dopo il 32º | 14,63% della retribuzione in atto |
Dopo il 33º | 15,09% della retribuzione in atto |
Dopo il 34º | 15,54% della retribuzione in atto |
Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:
A. Personale amministrativo
1) che osserva l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali:
- lavoratori/trici dell'area professionale quadri e lavoratori/trici dell'area professionale B, posizione organizzativa 3 - livello retributivo 6º e posizione organizzativa 2 - livello retributivo 5º: 25 gg lavorativi in ciascun anno solare;
- restante personale:
a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 25 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30;
2) che osserva l'orario di lavoro su 6 giorni settimanali:
- lavoratori/trici dell'area professionale quadri e lavoratori/trici dell'area professionale B, posizione organizzativa 3 - livello retributivo 6º e posizione organizzativa 2 - livello retributivo 5º: 30 gg lavorativi in ciascun anno solare;
- restante personale:
a) giorni 24 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
b) giorni 30 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30.
B. Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:
1) giorni 20 lavorativi per ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
2) giorni 25 lavorativi per ciascuno degli anni solari successivi.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30.
C. Personale di cui alla Disciplina speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza:
- 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;
- 25 giorni lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.
La previsione di cui alla lett. C è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.
Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30, qualora non rientranti fra le giornate ordinariamente lavorative, oltre che tutti i giorni non rientranti nello schema di distribuzione dell'orario del singolo addetto.
Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore/trice, che abbia superato il periodo di prova, un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di quello di pertinenza di cui ai punti A, B e C, per ogni mese intero di servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore/trice avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso (a tal fine si c onsidera mese intero il periodo di almeno 15 giorni di servizio), oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. In tal caso i giorni lavorativi di ferie verranno computati in proporzione, arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore alla mezza giornata.
Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.
Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:
- l'impresa, qualora il lavoratore/trice non indichi entro il 31 maggio il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore/trice sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie;
- la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché, per ogni giornata di ferie, da un importo pari ad 1/360.mo della quota retributiva, di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;
- nell'anno di assunzione, l'importo relativo alla quota retributiva dei compensi provvigionali sarà determinata a fine anno in tanti 360.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - della quota retributiva, di cui alla lett. b) dell'art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione Terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la determinazione della retribuzione dovuta per le giornate di ferie e dell'indennità sostitutiva per mancato godimento delle stesse, quando dovuta, avverrà con i seguenti criteri:
- la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi - quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della fruizione delle ferie;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;
- nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
Dichiarazione delle parti
Fermo restando quanto pevisto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 in tema di "cessione volontaria delle ferie", le parti concordano che le relative misure, condizioni e modalità potranno essere stabilite in sede di contrattazione aziendale.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 33 - FERIE
Dichiarazione delle Parti
Fermo restando quanto previsto dall'Art. 24- del d.lgs. n. 151/2015 in tema di "cessione volontaria delle ferie", le Parti concordano che le relative misure, condizioni e modalità potranno essere-stabilite in-sede di contrattazione aziendale.
Banca del Tempo (inserire come ultimo comma)
Ai sensi dell'Art. 24 del d.lgs. n. 151/2015 e secondo condizioni e modalità da stabilire in sede di contrattazione aziendale, viene previsto che ciascun lavoratore/trice potrà cedere a titolo gratuito i giorni di ferie eccedenti il periodo annuale minimo di 4 settimane a un lavoratore/trice della stessa impresa che abbia esaurito tutte le ferie anche di competenza dell'anno in corso, al fine di consentire a quest'ultimo di assistere il coniuge e i familiari entro il primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti appositamente documentate. Ulteriori dotazioni possono essere a carico delle aziende sulla base di quanto definito negli accordi aziendali e/o di Gruppo.
L'impresa, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza ai mutilati ed invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia.
L'impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1 della lett. A e di cui alla lett. C del precedente art. 33, a giorni 24 lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2 della lett. A) dello stesso art. 33, e a 20 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B) del citato art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente:
- a 15 gg lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1 della lett. A) e di cui alla lett. C) del precedente art. 33;
- a 18 gg lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2, lett. A) del precedente art. 33;
- a 15 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B) del precedente art. 33.
L'impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore/trice di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.
Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore/trice, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.
Nei casi di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia o infortunio.
I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore/trice denunci immediatamente all'impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'impresa possa richiedere gli accertamenti di Legge.
Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un'unica soluzione ovvero con frazionamento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario.
Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva.
L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.
Il termine di 5 anni decorrerà dall'inizio dell'aspettativa o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio del primo periodo della stessa.
È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.
Nel caso che l'aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1º comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni.
Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche).
Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto.
Possono essere accordate aspettative per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che le giustificano. Tali aspettative non possono superare la durata di un anno; il periodo eccedente i quattro mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.
È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.
Nota a verbale 1
I primi quattro mesi di aspettativa vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120, cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Al dipendente che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda e che ne faccia richiesta con preavviso di almeno 90 giorni, può essere accordato un congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell'art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53 per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzarsi in modo continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Ai lavoratori, con esclusione dei funzionari, sono riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, fruibili ad ore o a mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione a orario ridotto e in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno). Per il personale di 6º liv. quadro, l'utilizzo delle ore di cui sopra potrà avvenire anche a giornate intere.
Per l'utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile con le esigenze organizzative dell'impresa, il lavoratore darà all'impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative.
Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti.
In caso di decesso o di documentata grave infermità come da art. 1, D.M. n. 278/2000 del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore/trice ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.
Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso conviventi con il lavoratore/trice.
Come previsto dall'art. 14 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Qualora i permessi di cui al comma che precede fossero già regolamentati a livello aziendale, la relativa disciplina sarà assorbita sino a concorrenza.
Raccomandazione dell'ANIA alle imprese
L'ANIA raccomanda alle imprese di estendere, come norma di miglior favore, anche alle malattie del bambino sino al compimento del 10º anno di età, quanto previsto dall'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui stabilisce che il numero di giorni di assenza consentito al genitore è corrispondente ai giorni di malattia del figlio.
Norma transitoria
Nei casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti discipline in materia di permessi retribuiti e/o con recupero, in tale sede verrà effettuato il coordinamento fra quanto previsto dal presente contratto e le citate discipline.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del venerdì santo da semifestivo a festivo (art. 30) e la concessione di 8 ore annue di permesso retribuito (art. 39), entrambe attuate col CCNL del 18 dicembre 1999, verranno riassorbite fino a concorrenza.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Al fine dell'espletamento di attività di volontariato, vengono riconosciute, ai lavoratori/trici che facciano parte di Organizzazioni iscritte nei registri generali delle regioni e delle province autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
In occasione di matrimonio, il lavoratore/trice fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di Legge in proposito.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Fermo quanto stabilito dal 1º comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno.
Devono essere giustificate con certificato medico da presentare non oltre il giorno del rientro dall'assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentare autocertificazione nel caso di giorno 1 di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa.
In caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata.
Dichiarazione delle parti
In considerazione delle nuove procedure di rilascio delle attestazioni di malattia mediante il sistema Sac, delle disposizioni contenute nelle circolari emanate dall'INPS in materia di certificazioni mediche e tenuto anche conto delle recenti pronunce della Corte di cassazione che indicano con chiarezza obblighi e responsabilità di comunicazione della malattia in capo al singolo lavoratore, in assenza delle quali il lavoratore stesso sarebbe esposto a contestazioni disciplinari, le parti convengono di definire, nell'ambito del disposto dell'articolo 43 del CCNL, diverse e più aderenti modalità operative da seguire in ordine alla trasmissione all'azienda di quanto necessario alla giustificazione della malattia.
Pertanto le parti convengono di attivarsi e attenersi alle indicazioni normative e regolamentari di cui sopra a far data dal 1º gennaio 2018 e, fatta salva l'ipotesi in cui sussista in capo al lavoratore un effettivo impedimento oggettivo, lo stesso si impegna, con riferimento alla certificazione, esclusivamente alla trasmissione all'azienda - nei termini menzionati dalle sopra richiamate disposizioni - del numero di protocollo identificativo della certificazione medica attribuito dall'INPS, al momento della trasmissione in via telematica.
Premesso che:
- in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017 (e relativi allegati) applicabile al personale dipendente non dirigente del settore assicurativo le parti firmatarie - in considerazione delle nuove procedure di rilascio dell'attestazione di malattia mediante il sistema SAC, delle disposizioni contenute nelle circolari al riguardo emanate dall'INPS e tenuto anche conto delle recenti pronunce della Corte di cassazione in materia - avevano convenuto di definire, nell'ambito del disposto dell'art. 43 del predetto CCNL, termini e modalità operative più aderenti alle suddette disposizioni, da seguirsi da parte dei lavoratori in ordine alla trasmissione all'azienda della prevista certificazione medica;
- sulla base delle disposizioni a tal motivo recate dalla "Dichiarazione delle parti" (inserita in calce al predetto art. 43 del CCNL) sono tuttavia emerse - in particolare per quanto attiene al corretto allineamento delle previgenti disposizioni contrattuali alle predette indicazioni dell'INPS - interpretazioni diverse tra le parti sottoscrittrici del CCNL medesimo, che sono state illustrate alle imprese ed ai lavoratori con rispettive comunicazioni da parte dell'ANIA e delle OO.SS.;
- permangono intendimenti diversi attribuiti dalle parti alla "Dichiarazione" in parola e che a tal motivo le OO.SS., sul presupposto di pervenire comunque ad un chiarimento definitivo della questione, hanno prospettato all'Associazione l'opportunità di individuare una soluzione che eviti l'insorgere di contenziosi nelle sedi aziendali;
- l'ANIA, in un'ottica costruttiva ed in via temporanea, ha espresso la propria disponibilità in tal senso, al fine anche di evitare, a fronte di diversità di interpretazioni, criticità sul piano attuativo;
Tutto ciò premesso e con riferimento al combinato disposto dell'art. 43 del CCNL 22 febbraio 2017 e della relativa "Dichiarazione delle parti", si è stabilito quanto segue:
1. in via temporanea e fino alla scadenza del vigente CCNL del 22 febbraio 2017, il lavoratore sarà tenuto a trasmettere (con le nuove modalità telematiche) la relativa certificazione medica entro il 2º giorno di malattia, laddove detta assenza abbia una durata superiore a due giorni;
2. le parti si impegnano a pervenire, entro la suddetta scadenza contrattuale, ad una esaustiva definizione della materia, con un chiaro coordinamento tra le richiamate regolamentazioni recate dall'INPS e le citate disposizioni contrattuali;
3. in mancanza di accordo, a decorrere dalla data di scadenza del CCNL 22 febbraio 2017, la materia della certificazione medica, anche con riferimento agli obblighi di trasmissione a carico del lavoratore, sarà regolamentata dalla menzionata "Dichiarazione delle parti" in calce al predetto art. 43 del CCNL, ferme le rispettive posizioni delle parti;
4. ove intervenissero nel frattempo ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS, nuove disposizioni di Legge in materia o ulteriori problematiche in sede di attuazione delle norme in parola, le parti ne faranno oggetto di esame in un apposito incontro al fine di valutarne gli impatti sulla regolamentazione stabilita con la presente intesa.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
MALATTIE - INFORTUNI
Art. 43
Fermo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il primo giorno, deve essere giustificata non oltre il secondo giorno con attestato di malattia decorrente dal primo giorno, sulla base della normativa tempo per tempo vigente.
Fermo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno.Devono essere giustificate con certificato medico da presentare nel giorno del rientro dall'assenza, anche le assenze di durata
uguale oinferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie.L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicat
oa all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all'azienda entro ilterzosecondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentare autocertificazione nel caso di giorno 1 di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativaIn caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata.
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b), esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed AIDS conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'impresa potrà considerare altre gravissime patologie.
È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
Sono escluse dal computo dei periodi di cui al 1º comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.
Trascorso il periodo durante il quale l'impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.
A tale riguardo, l'impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché - ove l'assenza duri più di due giorni - da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello dell'assenza per malattia.
Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
Nota a verbale
I trattamenti economici previsti dall'art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla Legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.
Raccomandazione dell'ANIA alle imprese
Con riferimento al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda alle imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 44
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;
b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Impresa potrà considerare altre gravissime patologie.
È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.
Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.
Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.
Trascorso il suddetto periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.
A tale riguardo, l'Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'Art. 153, nonché - ove l'assenza duri più di due giorni - da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato Art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all'allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della assenza per malattia.
Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.
Nota a verbale n. 1 - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.
Nota a verbale n. 2 - I trattamenti economici previsti dall'Art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle Imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla Legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.
Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese - Con riferimento al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda alle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.
Fermo quanto contenuto nel precedente art. 44, per i dipendenti affetti da Tbc e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale valgono le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86, e all'art. 9 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e successive modifiche.
Nel caso in cui il periodo di conservazione del posto ecceda il limite massimo di comporto che compete a ciascun lavoratore/trice interessato in base ai punti a) e b) del precedente art. 44, spetta, per detto periodo eccedente, una indennità mensile pari al 50% dell'ultima retribuzione percepita.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti della determinazione dell'indennità di cui al 2º comma è quella indicata rispettivamente al quartultimo, terzultimo e ultimo comma del precedente art. 44.
Ai fini della conservazione del posto prevista dagli artt. 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.
In caso di intervallo inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavoratore/trice avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla Legge sull'impiego privato.
Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell'art. 36, nel 6º comma dell'art. 44 e nel 2º comma dell'art. 45.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 46
Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.
In caso di intervalle inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavorotore/trice avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla Legge sull'impiego privato.Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell'art. 36, nel sesto comma dell'art, 44 e nel secondo comma dell'art. 45.
Nota a verbale - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.
L'impresa ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore/trice assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilità" indicate dalla normativa vigente.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore/trice dovrà documentare nonché le esenzioni dalla reperibilità, previste dalla vigente normativa.
Nel caso che il lavoratore/trice non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile, ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata.
Nota a verbale
Alla data di stipula del presente contratto - ai sensi della Legge 11 novembre 1983, n. 638 e successivi, decreto ministeriale 25 febbraio 1984, decreto interministeriale 8 gennaio 1985 e decreto ministeriale 15 luglio 1986 - le fasce di reperibilità di cui al 2º comma del presente articolo sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dall'impresa, per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito dagli artt. 16 e 17, Testo unico, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, un'integrazione dell'indennità prevista dall'art. 22, 1º comma della citata Legge, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità di cui trattasi.
Per le lavoratrici dei contact center addette alla vendita, il 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità comprende la media provvigionale, calcolata come da artt. 33 e 44.
Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di Legge.
Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e adozione di cui alle leggi in vigore.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al lavoratore nei casi previsti dall'art. 28 e segg., Testo unico, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.
Gli arretrati spettanti ai lavoratori/trici per il rinnovo del CCNL, devono essere corrisposti in ogni caso di gravidanza o puerperio, compresa l'aspettativa facoltativa.
Nota a verbale
Il periodo di assenza di cui . 32 del suddetto Testo unico, e s.m.i. verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 48 BIS - CONGEDI DI PATERNITÀ' E PARENTALI
Le Parti valutano positivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale sono state introdotte una serie di novità dirette, tra l'altro, a migliorare gli istituti dei congedi di paternità e parentali. Pertanto, le Parti medesime - in considerazione dell'importanza della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, al fine di conseguire la parità di genere e la condivisione delle responsabilità di cura in ambito lavorativo e familiare - raccomandano alle aziende di favorire la fruizione dei suddetti congedi.
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le parti auspicano pertanto che da parte delle imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale.
Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di Legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.
Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi cc.cc.nn.l., le parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.
I compiti della Commissione mista nazionale sono i seguenti:
- analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delle azioni positive;
- stimolare nel settore la cultura in tema di pari opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;
- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;
- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni aziendali per le pari opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.
Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'ANIA per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Le parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni aziendali per le pari opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.
Premesso che:
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), vieta le discriminazioni di genere e promuove azioni in favore delle pari opportunità, ed in particolare all'art. 26, fornisce una definizione di molestie e di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, considerandole discriminatorie;
- l'Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007, con l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza sui luoghi di lavoro, ha individuato un quadro di azioni concrete per prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), obbliga gli Stati Membri ad adottare misure adeguate per la prevenzione e la lotta alla violenza, alle molestie e alle discriminazioni contro le donne;
- l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 80/2015 prevede, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, un congedo di tre mesi;
- il decreto legislativo n. 254/2016, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte delle aziende di grandi dimensioni, all'art. 3, comma 2, lettere d) ed e), dispone che le dichiarazioni di carattere non finanziario debbano contenere informazioni riguardanti, tra le altre, aspetti sociali attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenire le violazioni nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti comunque discriminatori;
- l'art. 25 e l'art. 49 del CCNL 22 febbraio 2017 applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici, richiamano rispettivamente la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare rispetto al tema delle molestie sessuali, nonché la promozione e la valorizzazione della cultura in tema di parità di genere, della presenza femminile nelle imprese assicuratrici e, nell'ambito dei compiti della Commissione Mista Nazionale delle Pari Opportunità, lo studio della diffusione e delle caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, nonché delle misure per prevenirne la diffusione;
considerato che
ANIA richiama la diffusione di codici etici adottati dalle imprese che - rivolgendosi sia alle persone che vi lavorano, sia all'insieme delle persone con cui l'impresa entra in relazione nell'esercizio dell'attività - dedicano particolare attenzione anche al fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;
le Parti condividono che:
- per "molestie di genere" si intendono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- per "molestie sessuali" si intendono quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; sono inclusi in tali definizioni anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato comportamenti di "molestia di genere" o di "molestia sessuale" o di esservisi sottomessi;
- per'"violenza di genere" si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa potenzialmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;
- per "luogo di lavoro" si intende fare riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione dell'attività lavorativa nel cui ambilo possono aver luogo i citati comportamenti;
e convengono che
- il rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie, e di diffondere una cultura del rispetto di genere, favorendo relazioni interpersonali, basate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;
- ogni atto o comportamento, sia di natura fisica che psicologica, che si configuri come molestia o violenza di genere nei luoghi di lavoro è inaccettabile. È importante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere (sia esso a carattere episodico o sistematico) sia prevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente;
- le aziende si impegnano a creare, nei luoghi di lavoro, un ambiente lavorativo che tenga conto delle diversità del singolo e che agevoli il coinvolgimento di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori nel rispetto della dignità delle persone, nonché a fornire la necessaria assistenza e sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati e accertati - ai fini dell'immediata e definitiva cessazione dei medesimi - valutando in tali ipotesi specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche al reinserimento professionale, evitando altresì l'isolamento della persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro;
- al fine di garantire l'opportuna riservatezza di tutte le persone coinvolte e in particolare dell'interessata/o e tutelandola/o naturalmente da qualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, le Parti ritengono che eventuali segnalazioni siano gestite dalla funzione Risorse Umane o dalla diversa funzione centrale individuata dall'azienda;
- alla luce di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 11 aprile n. 198, è in ogni caso contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate;
- le Parti si impegnalo a porre particolare e viva attenzione al tema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo di una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché a prevenire a contrastare ogni comportamento contrario a quanto qui condiviso.
- ai fini sopra citati la Commissione Mista Nazionale delle Pari Opportunità, all'interno dei suoi compiti di analisi e di sviluppo di iniziative atte a prevenire il fenomeno, potrà proporre, anche attraverso le Commissioni aziendali (laddove costituite) opportuni approfondimenti e attività di monitoraggio/prevenzione, tra cui momenti e percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale, avvalendosi, ove possibile, anche della formazione finanziata tramite il fondo FBA;
- il congedo di cui all'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 80/2015, previsto per un massimo di tre mesi, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, è elevato a 4 mesi.
*****
Le Parti concordano e si impegnano nel dare massima diffusione alla presente dichiarazione congiunta e a sensibilizzare le Aziende sul contenuto della Dichiarazione stessa, raccomandando l'applicazione dei principi e delle tutele qui elencati anche alle lavoratrici e ai lavoratori delle attività e delle lavorazioni date in appalto (ivi comprese le agenzie) e all'insieme delle persone (fornitori, clienti ecc.) con cui l'impresa entra in relazione nelle aziende medesime.
Le Parti concordano che la presente Dichiarazione congiunta sarà parte integrante del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 49 - PARI OPPORTUNITÀ
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti si sono negli anni adoperate affinché si rafforzassero
convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormonto rafforzatele condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematicho in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere set ruolo dello stesse nell'organizzazione aziendale.Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e
comunitariaeuropea in materia, le Parti - anche sul presupposto che molte aziende del settore stanno integrando le attività relative alla parità di genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla diversità ed inclusione in tutte le sue declinazioni e al wellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell'organizzazione del lavoro nel medio e lungo termine - riconoscono che la piena attuazione delle pari opportunità, nella sua accezione più ampia del termine, significa rimuovere ogni sorta di ostacolo discriminatorio alla partecipazione degli individui alla vita sociale, economica, politica e al mondo del lavoro.Si tratta, quindi, di una condizione di parità ed uguaglianza sostanziale che deve garantire a tutte le person il medesimo trattamento e prevenire forme di discriminazione sulla base di determinati aspetti quali il genere, l'età, l'etnia, la disabilità, l'orientamento sessuale, religioso e politico,
concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di Legge sulle azioni per la-pari opportunità, per definirecome armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi CCNL, le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, favorendo anche
al fine di favorirespecifiche iniziative nelle aziende.Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, i compiti della Commissione mista nazionale vengono così ridisegnati
sono i seguenti:- analizzare l'intera problematica relativa alle pari opportunità, alla diversità e all'Inclusione, con particolare attenzione alla parità di genere e alla gender diversity,
alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delleivi comprese le azioni positive;- analizzare eventuali azioni di supporto che permettono un migliore e adeguato inserimento delle persone con disabilità nella posizione lavorativa, assicurando un monitoraggio costante del fenomeno della disabilità in ambito lavorativo;
- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;
- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione e dalle trasformazioni ed evoluzioni avvenute nel settore, come promuovere e valorizzare nelle Imprese assicuratrici i principi delle pari opportunità, della diversità e dell'inclusione, con particolare riguardo alla parità di genere;
presenza femminile nelle Imprese assiouratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;- sviluppare momenti di raccordo
ed azionie di monitoraggio delle iniziative in materia di pari opportunità, diversità e inclusione, con particolare attenzionerelativamente all'evoluzione dellealle azioni volte a valorizzare tutte le professionalitàdelle lavoratricinel settore;- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;
- alla luce della Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 14 giugno 2019, monitorare
studiarela diffusione e le caratteristiche del fenomenodelle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità idonee iniziative per prevenirne la diffusione.Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all'utilizzo di consuienze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:
- integrare le attività relative alla parità di genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla diversità ed inclusione in tutte te sue declinazioni e al wellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell'organizzazione del lavoro nel medio e lungo termine;
- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti di tutti i soggetti interessati dalle politiche relative alle pari opportunità,
del personale femminile, indagando come questi si presentanocon quale tipologia e consistenzaecomesidelineanoconcretizzano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate -alle-donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;- impostare correttamente, a livello aziendale, gli interventi sui
questitemi sopra indicati alivello aziendale.
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della Legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, concordano che il Rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l'elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, con l'accordo 18 aprile 1995 (come successivamente implementato), di cui all'Allegato 14 al presente contratto.
[___]
Premesso che
- L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale, nonché i provvedimenti normativi recanti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-2019", classificata dall'OMS come pandemia, impongono un impegno comune alle Parti Sociali, anche per la funzione che il settore assicurativo riveste nel tessuto economico nazionale, nei territori, tra i cittadini e le famiglie italiane, al fine di garantire la sicurezza, la salute, la tenuta economica delle lavoratrici e dei lavoratori.
- tali provvedimenti (e nello specifico il DPCM 11 marzo 2020) prevedono, tra l'altro, l'osservanza di misure restrittive su tutto il territorio nazionale e, in relazione ai luoghi di lavoro, si raccomanda alle imprese:
- di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- di incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- di limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte alproprio domicilio o in modalità a distanza;
- di incentivare le ferie i congedi retribuiti, per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di sottoscrivere - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- inoltre, il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- il DPCM 22 marzo 2020 ha successivamente stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, tra cui rientrano espressamente le attività assicurative.
Considerato che
- L'ANIA, le Compagnie di assicurazione e le Società di assicurazione/assistenza hanno, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, fin dal primo momento dell'affacciarsi dell'emergenza, operato nella direzione auspicata dagli organi istituzionali, attenendosi alle prescrizioni e indicazioni contenute nei suddetti provvedimenti, adottando le seguenti misure precauzionali di distanziamento sociale:
- favorire al massimo, in tutti casi possibili, lo svolgimento in modalità smart working, o da remoto, della propria attività lavorativa;
- far fronte al problema della chiusura delle scuole dando anche permessi retribuiti ai propri dipendenti;
- mettere in campo sistemi di flessibilità di accesso sui luoghi di lavoro estremamente favorevoli all'organizzazione familiare, fortemente modificata dall'emergenza;
- facilitare l'utilizzo del proprio mezzo per evitare assembramenti sui mezzi pubblici;
- fare investimenti per cercare di rendere da remoto attività lavorative complesse, legate a sistemi informatici centrali;
- sensibilizzare con ogni mezzo i propri lavoratori sull'importanza di adottare comportamenti responsabili, fornendo costantemente informazioni sulle misure igienico-sanitarie da adottare ai fini della prevenzione del contagio.
- L'ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale emergenza sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle Imprese.
Obiettivo
L'obiettivo delle Parti col presente Protocollo è quello di dare indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 fornite dal legislatore e dall'Autorità sanitaria alle imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza.
L'ANIA informa che sta provvedendo con apposite "Linee Guida relative allo svolgimento della prestazione dei servizi assicurativi da parte della rete agenziale nel corso dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19", a invitare le Imprese a raccomandare puntualmente alla rete agenziale l'adozione di modalità di comportamento utili alla prevenzione e al contrasto dell'epidemia.
1 - Informazione
- L'impresa informa tutti i lavoratori, a chiunque entri in azienda e alla clientela circa le disposizioni delle Autorità anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale a personale dipendente.
- In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5º) o altri sintomi influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, o in alternativa presidi di protezione individuale previsti da provvedimenti emanati, che l'azienda si attiva per reperire sul mercato.
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, compilare il modello di autodichiarazione necessario per gli spostamenti e rinvenibile al seguente link (https:// www.interno.gov. it/it/notizie/nuovo-modello-autodichiarazioni), mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- le misure contenute nel decalogo predisposto dal Ministero della Salute (http: //www. salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf).
2 - Modalità di ingresso in azienda
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5º, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- il datore di lavoro informa preventivamente (con le modalità di cui sub 1) il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o si trovi in ogni altra situazione indicata sub 1);
- per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
- in assenza delle misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, l'azienda deve fornire le dotazioni di protezione individuale (DPI) conformi alle previsioni dettate dall'autorità sanitaria.
3 - Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: per quanto possibile deve essere vietato l'accesso agli uffici; qualora ciò non fosse possibile i trasportatori dovranno indossare i propri DPI e dovranno essere adottate procedute atte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza di un metro dal personale della società. Analogamente per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza di un metro dal personale aziendale;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare, ove possibile, servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.
4 - Pulizia e sanificazione in azienda
- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, della relativa strumentazione, pc, touch screen, tastiere e stampanti nonché delle superfici verticali (porte, finestre, corrimano, ecc.) e delle aree comuni e di svago opportunamente contingentate;
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
- L'azienda garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici.
5 - Precauzioni igieniche sanitarie
- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandata la frequente pulizia con idonei prodotti forniti dalle imprese;
- l'azienda mette a disposizione altri idonei detergenti per le mani (gel disinfettanti a base alcolica), oltre all'acqua e al sapone.
6 - Dispositivi di protezione individuale
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, resta fermo l'impegno dell'azienda ad attivarsi sul mercato per rinvenire e fornire i medesimi DPI. Per questi motivi:
a) la principale misura di contenimento, come previsto dalla normativa introdotta è il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone nello svolgimento di ogni attività, anche nei casi di uffici caratterizzati da layout "open space";
b) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS;
c) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia non corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
d) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https: //www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf;);
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- l'azienda provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori, che li utilizzano per necessità lavorative, luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico-sanitarie;
- l'azienda garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8 - Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno - avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL per i dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza e favorendo, così, le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- predisporre all'interno dell'impresa, nei soli casi in cui è necessario assicurare la continuità del servizio assicurativo, un piano di turnazione dei dipendenti ad esso dedicati con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- favorire il più possibile la prestazione mediante il ricorso al lavoro agile, o comunque a distanza al fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti nelle sedi;
- ricorrere a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Aziendali quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l'istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso;
- ricorrere alle misure in favore dei lavoratori introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ivi compreso il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà Ania secondo le modalità semplificate previste dal Decreto medesimo;
- ricorrere inoltre alle medesime prestazioni per tutte le tipologie di lavoratori (ad esempio venditori e/o produttori dipendenti) che stanno subendo un nocumento economico immediato;
- fornire informazioni utili agli interessati in merito alla possibilità di richiedere l'indennità attualmente prevista di € 600 per quelle tipologie di lavoratori autonomi di cui agli artt. 27 e 28 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che si trovano nelle condizioni di esserne destinatari e che stanno affrontando una contrazione dell'attività derivante dalla contingente situazione di emergenza sanitaria;
- sospendere e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
9 - Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
- dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
10 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia dei locali;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/ funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità), con l'impegno a riprendere l'attività formativa/aggiornamento non appena possibile.
11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e/o al servizio di Prevenzione e Protezione; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
12 - Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo), compatibilmente con la fruizione dell'istituto dello smart working, le limitazioni degli spostamenti e in ogni caso in base alle indicazioni del Medico Competente aziendale finalizzate alla minimizzazione dei rischi di diffusione del virus;
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
13 - Osservatorio per l'emergenza Covid-19
Le Parti - nel riconoscere che a livello aziendale è già in atto un sistema di comunicazione e informazione sulle iniziative intraprese e/o da intraprendere, che coinvolge rappresentanze sindacali aziendali e RLS, anche attraverso la possibilità di costituire uno specifico osservatorio aziendale - a fronte del perdurare della situazione di emergenza si incontreranno nuovamente, nel quadro di un percorso di confronto più ampio, per verificare l'andamento dell'applicazione del Protocollo, tenendolo aggiornato sulla base dell'evoluzione della situazione di emergenza anche nel contesto del mercato assicurativo e dei provvedimenti - anche in materia di ammortizzatori sociali - tempo per tempo emanati.
[___]
Premesso che
- le Parti seguono costantemente l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19 e collaborano con prioritaria attenzione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con responsabilità per adottare in modo immediato le misure idonee per dare concreta attuazione ai provvedimenti volta per volta assunti dal Governo e dalle altre Autorità;
- la diffusione dell'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale ha prodotto importanti mutamenti anche nell'organizzazione del lavoro delle Compagnie di assicurazione;
- in data 24 marzo u.s. l'ANIA e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il "Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", con il quale hanno concordato un insieme di indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 fornite dal legislatore e dall'Autorità sanitaria alle Imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza, misure che hanno come obiettivo la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici/lavoratori e la clientela;
- in particolare per quanto attiene al punto 8 del suddetto Protocollo, relativo alla "Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze)" le Parti hanno condiviso di predisporre misure utili, da un lato, ad assicurare la continuità del servizio assicurativo e, dall'altro, a salvaguardare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il ricorso al lavoro agile, a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Aziendali quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l'istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso; a ricorrere, altresì, alle misure in favore dei lavoratori introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge il 24 aprile 2020, ivi compreso il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA secondo le modalità semplificate previste dal Decreto medesimo anche per tutte le tipologie di lavoratori (a esempio venditori e/o produttori dipendenti) che stanno subendo un nocumento economico immediato;
- la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di accesso all'assegno ordinario e in particolare alla necessità, comunque, di sottoscrivere l'accordo sindacale, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali in via telematica, anche se successivamente alla domanda presentata al Fondo per il tramite di INPS;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Protocollo medesimo, a fronte del perdurare della situazione di emergenza, le Parti si sono incontrate in data 17 aprile 2020, nel quadro di un percorso di confronto più ampio, per verificare l'andamento dell'applicazione del Protocollo, sulla base dell'evoluzione della situazione di emergenza anche nel contesto del mercato assicurativo e dei provvedimenti - anche in materia di ammortizzatori sociali - tempo per tempo emanati;
- nel corso dell'incontro le Parti hanno confermato che le indicazioni operative contenute nel Protocollo impegnano tutte le Imprese del settore assicurativo alla loro attuazione;
- per quanto attiene, in particolare, all'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, le Parti, nell'ottica di proseguire un percorso includente e condiviso - che da sempre contraddistingue le relazioni sindacali del settore, salvaguardandone le specifiche peculiarità - hanno condiviso di integrare il Protocollo del 24 marzo u.s., con linee guida che rappresentino un punto di riferimento univoco per le Imprese e le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
1. la domanda di assegno ordinario presentata dall'Impresa sarà preceduta da un'informativa, confronto ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali aziendali che potranno essere svolti anche in via telematica e si concluderanno entro tre giorni dall'informativa medesima con l'obiettivo di addivenire a un accordo (si veda format di riferimento in allegato) che potrà prevedere l'utilizzo dell'istituto "per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020";
2. la domanda dovrà essere inviata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
3. il ricorso all'assegno ordinario con causale "Covid-19 nazionale", ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020 avverrà fermo restando quanto stabilito dal punto 8 del Protocollo del 24 marzo 2020;
4. ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, traducendo, a livello aziendale, gli elementi integrabili e ricercando soluzioni condivise idonee a salvaguardare la retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori;
5. le Parti condividono che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.);
6. come consentito dalla normativa vigente, l'Impresa secondo le modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio sul flusso Uniemens (anticipazione da parte dell'Impresa e successivo recupero sulla contribuzione previdenziale del mese successivo) provvederà all'anticipazione dell'assegno ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori;
7. Le Parti convengono di incontrarsi nuovamente, sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Protocollo medesimo, per proseguire nel percorso fin qui concordato e al fine di condividere aggiornamenti e analisi dei futuri provvedimenti legislativi in ordine all'evoluzione dell'emergenza (si veda DPCM del 26 aprile u.s.), all'andamento del ricorso all'assegno ordinario del Fondo e alla preparazione della cosiddetta "fase due".
L.c.s.
ANIA
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
F.N.A.
SNFIA
UILCA
Allegato - Format di riferimento per la redazione del verbale di accordo per l'accesso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA - causale "COVID-19-Nazionale"
Data _____________
Azienda (o Capogruppo)
e
RSA (o delegazione sindacale aziendale)
Le Parti si sono incontrate in data_____, (specificare se in via telematica), ai fini di quanto previsto dall'art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge il 24 aprile 2020, richiamato nell'"Appendice al Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 marzo 2020 sottoscritto da ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA" firmata il 29 aprile 2020, al fine di presentare la domanda di assegno ordinario al Fondo Intersettoriale di Solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014.
Detta istanza è presentata per il periodo dal________al___________per un numero di giornate pari a_____ nel rispetto del limite massimo previsto dalle norme vigenti. La domanda di assegno ordinario riguarda n°__dipendenti (in forza alla data del 17 marzo 2020).
Ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe stata percepita dalla lavoratrice/lavoratore in assenza della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa (inserire eventuali specificità a livello aziendale).
I periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati per gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).
Con l'accordo le Parti si danno atto di aver dato attuazione a quanto previsto nel Protocollo ANIA -OO.SS. del 24 marzo 2020 e nell'Appendice al Protocollo del 29 aprile 2020.
L.c.s.
Azienda (o Capogruppo) e RSA (o delegazione sindacale aziendale)
[___]
Premesso che
- Il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale, nonché i provvedimenti normativi recanti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-2019", classificata dall'OMS come pandemia, hanno imposto un impegno comune alle Parti Sociali, anche per la funzione che il settore assicurativo riveste nel tessuto economico nazionale, nei territori, tra i cittadini e le famiglie italiane, al fine di garantire la sicurezza, la salute, la tenuta economica delle lavoratrici e dei lavoratori;
- tali provvedimenti (e nello specifico il DPCM 11 marzo 2020) hanno previsto, tra l'altro, l'osservanza di misure restrittive su tutto il territorio nazionale e, in relazione ai luoghi di lavoro, talune raccomandazioni alle imprese;
- inoltre, il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- il DPCM 22 marzo 2020 ha successivamente stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (del decreto medesimo), tra cui rientrano espressamente le attività assicurative;
- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo assicurando adeguati livelli di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori;
- sono stati nel frattempo emanati altri provvedimenti di natura emergenziale da parte del Governo (da ultimo il DPCM 2 marzo 2021) e alcune indicazioni sono state fornite dal Ministero della Salute, anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL;
- in particolare, il DPCM 2 marzo 2021 prevede, in continuità con i precedenti provvedimenti:
a) il massimo utilizzo - ove possibile - della modalità di lavoro agile o da remoto, l'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
b) l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
c) l'incentivazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
d) la limitazione al massimo degli spostamenti all'interno delle sedi aziendali e il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
e) il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, garantendo altresì che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree;
f) di favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto, in sede governativa, un Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV 2/COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Alla luce di quanto premesso, si rende necessario procedere a un aggiornamento del Protocollo di settore sottoscritto il 24 marzo 2020.
Considerato che
- l'ANIA, le Compagnie di assicurazione e le Società di assicurazione/assistenza hanno, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, continuato ad operare nella direzione auspicata dagli organi istituzionali, attenendosi alle prescrizioni e indicazioni contenute nei suddetti provvedimenti, anche adottando le seguenti misure precauzionali di distanziamento sociale:
- favorire al massimo, in tutti casi possibili, lo svolgimento in modalità agile o da remoto, della propria attività lavorativa;
- far fronte al problema della chiusura delle scuole concedendo permessi retribuiti ai propri dipendenti, nonché fornendo una costante informazione delle misure di sostegno alla genitorialità previste dai provvedimenti di Legge via via succedutisi;
- mettere in campo sistemi di flessibilità di accesso sui luoghi di lavoro estremamente favorevoli all'organizzazione familiare, fortemente condizionata dall'emergenza;
- facilitare l'utilizzo del proprio mezzo per evitare assembramenti sui mezzi pubblici;
- fare investimenti per cercare di rendere da remoto attività lavorative complesse, legate a sistemi informatici centrali;
- sensibilizzare con ogni mezzo le proprie lavoratrici e lavoratori sull'importanza di adottare comportamenti responsabili, fornendo costantemente informazioni sulle misure igienico-sanitarie da adottare ai fini della prevenzione del contagio;
- in data 6 aprile 2021 tutte le Parti Sociali - al fine di realizzare l'impegno delle aziende alla vaccinazione diretta delle lavoratrici/lavoratori che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore dell'azienda - hanno sottoscritto il ""Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro" promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, che qui si intende integralmente richiamato; l'ANIA, al riguardo, si attiverà presso la struttura del Commissario Straordinario al fine di verificare l'estendibilità della campagna vaccinale in azienda anche alle lavoratrici e ai lavoratori della rete agenziale;
- l'ANIA, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale emergenza sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle imprese;
- l'obiettivo delle Parti col presente Protocollo è quello di fornire alle imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l'epidemia da Covid-19.
L'ANIA ha provveduto di tempo in tempo all'aggiornamento delle "Linee Guida relative allo svolgimento della prestazione dei servizi assicurativi da parte della rete agenziale nel corso dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19", con cui si invitano le Imprese a raccomandare puntualmente alla rete agenziale l'adozione di modalità di comportamento utili alla prevenzione e al contrasto dell'epidemia.
Condividono quanto segue
1 - Informazione
- L'impresa informa tutte le lavoratrici/lavoratori, chiunque entri in azienda e la clientela, circa le disposizioni delle Autorità, anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale.
- In particolare, le informazioni riguardano:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5º) o altri sintomi influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro o, in alternativa, presidi di protezione individuale previsti da provvedimenti emanati, che l'azienda si attiva per reperire sul mercato;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
2 - Modalità di ingresso in azienda
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea 1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5º, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente (con le modalità di cui sub 1) il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2 o si trovi in ogni altra situazione indicata sub 1).
- Per questi casi si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente (richiamata in nota3) e alle successive ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia.
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/Covid-19 avverrà secondo le regole differenziate e le modalità previste dalla normativa vigente (Circolari del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e del 12 aprile 2021). In particolare, ai fini del rientro in azienda, le lavoratrici e i lavoratori positivi oltre il 21º giorno, saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale. Qualora non fosse possibile effettuare i test sopra citati presso le competenti strutture sanitarie locali, l'azienda si impegna a sostenere i successivi esami fino al risultato negativo dei medesimi necessario per il rientro in azienda.
- Con specifico riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che versano in condizione di "fragilità", i periodi di assenza dal servizio prescritti dalle competenti autorità sanitarie sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto per malattia.
______________
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-COV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica potrà essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del DPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
3 artt. 14, comma 1, e 26, del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35);
art. 1 del decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74); art. 1-bis del decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124).
3 - Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Per l'accesso di fornitori esterni vanno definite procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: in ogni caso è a loro vietato l'accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza di un metro dal personale aziendale.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati, servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo un'adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno inoltre sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio del contagio (distanziamento, uso della mascherina, ecc.).
- In caso di lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché le lavoratrici/lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4 - Pulizia e sanificazione in azienda
- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, della relativa strumentazione, pc, touch screen, tastiere e stampanti nonché delle superfici verticali (porte, finestre, corrimano, ecc.) e delle aree comuni e di svago, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute (Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020).
- Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
- L'azienda garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
- L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia.
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle imprese in cui si siano registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario, in occasione della riapertura, attenersi a quanto previsto dalla sopra menzionata Circolare n. 5443/2020.
5 - Precauzioni igienico sanitarie
- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandata la frequente pulizia con idonei prodotti forniti dalle imprese.
- L'azienda mette a disposizione altri idonei detergenti per le mani (gel disinfettanti a base alcolica), oltre all'acqua e al sapone, dotazioni che devono essere accessibili a tutte le lavoratrici e lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
6 - Dispositivi di protezione individuale
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, visto il perdurare della situazione di emergenza, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale secondo la disciplina vigente. L'azienda a tal fine fornirà le dotazioni di protezione individuale (DPI) conformi alle previsioni dettate dall'autorità sanitaria.
- In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale4 di livello superiore; tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
- Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività aziendali, si adotteranno DPI idonei.
_______________
4 Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-Legge.
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
- L'azienda provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori, che li utilizzano per necessità lavorative, luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico-sanitarie;
- L'azienda garantisce, con appositi detergenti, la pulizia giornaliera dei locali mensa, delle tastiere, dei distributori di bevande e snack.
8 - Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, assenze)
In riferimento al DPCM 2 marzo 2021 e avuto particolare riguardo agli artt. 4 e 30, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL per i dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza e favorendo, così, le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- predisporre all'interno dell'impresa, nei soli casi in cui è necessario assicurare la continuità del servizio assicurativo, un piano di turnazione dei dipendenti ad esso dedicati con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- ridefinire, ove possibile, coerentemente con il CCNL e/o gli accordi integrativi aziendali, l'articolazione dell'attività lavorativa con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari;
- garantire il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che non necessitino di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potranno, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratrici e lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ecc.);
- favorire il più possibile la prestazione mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto, al fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti nelle sedi;
- ricorrere a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Aziendali quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l'istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso;
- ricorrere alle misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori introdotte dai provvedimenti di natura emergenziale via via succedutisi (da ultimo i decreti-Legge nn. 30 e 41 del 2021), ivi compreso il ricorso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA, secondo le modalità semplificate e le procedure previste dall'Appendice al Protocollo del 24 marzo 2020, sottoscritta in data 29 aprile 2020;
- fornire informazioni utili agli interessati in merito alla possibilità di richiedere le indennità economiche previste per quelle tipologie di lavoratrici e lavoratori autonomi, che si trovano nelle condizioni di esserne destinatari e che stanno affrontando una contrazione dell'attività derivante dalla contingente situazione di emergenza sanitaria.
In merito alle trasferte nazionali e internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e con il RSPP, nella gestione delle autorizzazioni tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche con riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
In relazione a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, relativamente alla garanzia delle attività assicurative, le trasferte del personale delle reti commerciali, del personale che svolge attività ispettiva e più in generale del personale che svolge "funzioni esterne", sono previste nella misura in cui non costituiscono attività complementari alle attività core dell'azienda, in quanto strutturalmente funzionali e necessarie alla natura della prestazione ed allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoratore.
9 - Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
10 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per le lavoratrici e i lavoratori in lavoro agile o da remoto.
- Sono consentiti in presenza: la formazione in azienda, esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori della azienda stessa, in materia di salute e sicurezza e protezione civile, i corsi di formazione individuali nonché l'attività in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini e stage in coerenza con i limiti normativi vigenti a condizione che siano adottate le misure del contenimento del rischio di cui al " "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzionè'" pubblicato dall'INAIL.
11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5º C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e/o al servizio di Prevenzione e Protezione; si dovrà procedere, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria, al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. L'azienda procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti ai numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19, anche con il coinvolgimento del medico competente. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
12 - Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo), compatibilmente con la fruizione dell'istituto del lavoro agile o da remoto.
- La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire alle lavoratrici e ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale ripristino delle visite previste a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del Medico Competente, che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
- In considerazione di quanto sopra, il medico competente, ove presente:
a) collabora con il datore di lavoro, il RSPP e i RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, anche suggerendo l'adozione di strategie di testing/screening nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;
b) attua la sorveglianza sanitaria eccezionale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e fragili;
c) collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore/lavoratrice riscontrato positivo al tampone Covid-19, al fine di permettere all'Autorità medesima di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti" così come definiti dalla circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 è
opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda ai fini del contenimento del rischio SARS-CoV-2/Covid 19;
d) relativamente al reintegro progressivo delle lavoratrici e dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, effettua la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione — anche per valutare i profili specifici di rischiosità — indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13 - Osservatorio per l'emergenza Covid-19
Nel riconoscere che a livello aziendale è già in atto un sistema di comunicazione e informazione sulle iniziative intraprese e/o da intraprendere, che coinvolge rappresentanze sindacali aziendali e RLS, anche attraverso la possibilità di costituire uno specifico Osservatorio Aziendale, le Parti, a fronte del perdurare della situazione di emergenza, si incontreranno nuovamente, nel quadro di un percorso di confronto più ampio, per verificare l'andamento dell'applicazione del Protocollo, tenendolo aggiornato sulla base dell'evoluzione della situazione di emergenza anche nel contesto del mercato assicurativo e dei provvedimenti - anche in materia di ammortizzatori sociali - tempo per tempo emanati.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 50
Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.
In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'Art. 9 della Legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:
a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;
b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro,
Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l'elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal d.lgs.
-19 settembre 1994, n. 6269 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni con l'accordo 18 aprile 1995 (come successivamente implementato) di cui all'Allegato 14 al presente contratto.
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Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 50 BIS
Le Parti riconoscono che le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro determinano l'esigenza di porre in essere azioni volte a mantenere una adeguata qualità delle condizioni lavorative e dei livelli di tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
A tal fine, le Parti - anche in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - concordano sull'importanza che gli ambienti di lavoro salvaguardino l'integrità psicofisica dei lavoratori/trici e che, pertanto, anche a livello aziendale, sia necessario proseguire, nel rispetto delle previsioni di Legge, con l'analisi delle condizioni di lavoro, anche con riferimento al fenomeno dello stress lavoro-correlato.
Osservatorio nazionale sul "mobbing"
Le parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo le parti si danno atto della necessità di perseguire iniziative atte a prevenire l'insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità del lavoratore/trici.
In tale ottica le parti concordano nel costituire un "Osservatorio nazionale paritetico sul mobbing" - composto da 5 rappresentanti indicati dall'ANIA e da 5 rappresentanti designati dalle OO.SS., con rotazione nella Presidenza - cui affidare i seguenti compiti:
- ricercare ed analizzare dati e risultanze scientifiche/giuridiche al fine di pervenire ad una comprensione del fenomeno "mobbing" nella sua complessa articolazione e definizione;
- monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni;
- analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni sussumibili all'interno del concetto di "mobbing";
- programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di criticità;
- formulare proposte per la definizione di codici di condotta;
- formulare pareri consultivi a richiesta delle parti.
Su tali basi le parti redigeranno il regolamento operativo dell'Osservatorio.
Nel caso in cui l'Osservatorio intenda ricorrere all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'ANIA per l'espletamento dei compiti di cui sopra.
Ferme le disposizioni di cui al all'art. 50 e seguenti del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Per i lavoratori/trici dei contact center addetti al front-office, in aggiunta a quanto già previsto dal 1º comma, le imprese si attiveranno, sempre nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, per l'introduzione di controlli sanitari audiometrici ed ORL.
Tutte le suddette visite saranno a carico dell'impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 52 - VISITE MEDICHE
Ferme le disposizioni di cui all'Art. 50 e seguenti del d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica.
Per i lavoratori/trici dei call center addetti al front office, in aggiunta a quanto già previsto dal 1º comma, le imprese si attiveranno, sempre nell'ambito di applicazione d.lgs. n.
626/199481/2008 e successive modifiche e integrazioni, per l'introduzione di controlli sanitari audiometrici ed ORL.Tutte le suddette visite saranno a carico dell'impresa.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente
Per i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva, pur in assenza dei presupposti di cui ai commi precedenti, è parimenti prevista su richiesta una specifica visita oculistica una volta l'anno.
Tutela delle situazioni di handicap
Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della Legge n. 104/1992, e successive integrazioni e modifiche.
Ai lavoratori/trici che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33, Legge n. 104/1992, e successive integrazioni e modifiche.
I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell'INPS.
In ottemperanza del 5º e 6º comma dell'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'art. 4, Legge n. 104/1992.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 53 - TUTELA DELLE SITUAZIONI DI HANDICAP DISABILITÀ
Ai lavoratori/trici portatori di disabilità
handicapin situazione di gravità verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'Art. 33 della l. n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.Ai lavoratori/trici che abbiano familiari a carico o siano affidatari di soggetti portatori di disabilità
handicapin situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i permessi e le agevolazioni previste dall'Art. 33 della l. n. 104/1992 e successive integrazioni e modifiche.I permessi di cui sopra potranno essere usufruiti ad ore su richiesta del lavoratore, previa autorizzazione dell'INPS.
In ottemperanza del 5º e 6º comma dell'Art. 33 della l. n 104/1992 e successive integrazioni e modifiche, nei confronti dei lavoratori/trici portatori di disabilità handicap e dei lavoratori/trici di cui al comma precedente, non può essere disposto il trasferimento di sede senza il loro consenso.
L'accertamento della disabilità
handicapnonché della situazione di gravità che dia diritto ai permessi di cui sopra, dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche, in conformità all'Art. 4 della l. n. 104/1992
Raccomandazioni alle imprese
Le Parti raccomandano alle aziende di valutare la concessione di ulteriori permessi rispetto a quanto gi previsto dall'Art. 33 della L n. 104/1992, prestando particolare attenzione al lavoratore/trice definito dalla Legge (art 1, comma 1 della l. n. 205/2017) come caregiver familiare.
Inoltre, nel caso in cui il caregiver familiare sia genitore di figlio fino al dodicesimo anno di età, le Parti invitano le aziende a valutare la concessione di forme di flessibilità (es. lavoro agile, lavoro a tempo parziale ecc.) al fine di garantire un pieno equilibrio tra attività professionale e vita familiare.
Le Parti raccomandano, infine, alle aziende di valutare altresì la concessione delle medesime forme di flessibilità sopra indicate a favore del personale con disabilità o che abbia familiari a carico o sia affidatario di soggetti con disabilità, al quale non sia stata riconosciuta, ai sensi della l. n. 104/1992, la situazione di gravità.
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Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 53 BIS - AGGIUNGERE
In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 6 della l. n. 170/2010, le Parti raccomandano alle aziende di favorire la fruizione di orari flessibili a favore dei familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'Istruzione con DSA e/o con BES, che siano impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche.
In occasione di costruzione o di ristrutturazioni di sedi od uffici aziendali, l'impresa attuerà quegli interventi tecnici idonei al superamento delle barriere architettoniche che ostacolano l'accesso ai luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
Ai lavoratori/trici assunti a tempo indeterminato che siano in condizione di tossicodipendenza, accertata ai sensi di Legge e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, viene riconosciuto, ai sensi del D.P.R. n. 309/1990 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza maturazione dell'anzianità di servizio salvo quanto previsto al 3º comma, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Ai sensi della predetta Legge, il diritto alla conservazione del posto spetta, nei medesimi termini, anche ai lavoratori/trici familiari di tossicodipendente, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
I primi quattro mesi di assenza dal lavoro vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche ai casi di alcolismo conclamato mediante presentazione di opportuna certificazione medica rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2110 e 2111 del codice civile, il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Nota a verbale 1
Il periodo di assenza per la prestazione del servizio militare di leva, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Nota a verbale 2
Per il personale che abbia prestato il servizio militare di leva anteriormente al 1º luglio 1978, se trattasi di personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, ed al 1º luglio 1980, se trattasi di personale amministrativo, il periodo di assenza per la prestazione del servizio stesso verrà computato ai soli effetti dei premi di anzianità e dell'indennità di anzianità, e/o del trattamento di fine rapporto, ma solo nel caso in cui il suddetto servizio sia stato prestato successivamente alla data del 1º gennaio 1948 e sempreché l'interessato, al momento della chiamata alle armi, fosse alle dipendenze dell'impresa stessa.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di Legge, con l'aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al punto a) dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 10 giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata non superiore a un mese; entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; entro 20 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi ma non a un anno; entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a un anno; in caso contrario, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Per gli stranieri non appartenenti agli Stati membri della UE la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il rapporto di lavoro.
In caso di richiamo alle armi lo straniero di cui al 1º comma viene considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali si risolve il rapporto di lavoro.
A seguito della risoluzione di cui ai precedenti commi, si corrisponderà il solo trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale
Le parti convengono che al lavoratore straniero il cui Stato di origine riconosca ai lavoratori italiani ivi operanti un trattamento equivalente a quello di cui agli artt. 58 del CCNL 18 luglio 2003 (1) e 57 del presente contratto, si applicheranno le disposizioni dei predetti art. 58 (1) e 57 anziché quelle del presente art. 58.
(1) Art. 58 del CCNL 18 luglio 2003:
"La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
Il periodo di assenza per la prestazione del servizio di leva viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro un mese dal giorno del congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa del congedo; in caso contrario sarà considerato dimissionario.
Dal momento in cui il lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva sia trattenuto in servizio militare oltre il termine stabilito, si applicano le disposizioni del 1º e del 3º comma del successivo art. 59.
Nota a verbale 1
Il periodo di assenza per la prestazione del servizio militare di leva, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Nota a verbale 2
Per il personale che abbia prestato il servizio militare di leva anteriormente al 1º luglio 1978, se trattasi di personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, ed al 1º luglio 1980, se trattasi di personale amministrativo, il periodo di assenza per la prestazione del servizio stesso verrà computato ai soli effetti dei premi di anzianità e dell'indennità di anzianità, e/o del trattamento di fine rapporto, ma solo nel caso in cui il suddetto servizio sia stato prestato successivamente alla data del 1º gennaio 1948 e sempreché l'interessato, al momento della chiamata alle armi, fosse alle dipendenze dell'impresa stessa.".
L'impresa può inviare il lavoratore/trice in missione temporanea fuori residenza o zona, con un preavviso di norma di 48 ore.
Se la missione è superiore a due mesi, l'impresa motiverà per iscritto al lavoratore/trice le ragioni tecniche, organizzative e produttive che comportano la durata della missione stessa.
Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dall'art. 94.
Al lavoratore/trice, inviato in missione per un periodo non inferiore a 3 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana.
Salvo il consenso dell'interessato, ciascuna missione non potrà superare i 6 mesi e, nell'arco dell'anno, le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che al dipendente in missione verranno comunque assegnate mansioni equivalenti.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 59 - MISSIONI
L'impresa può inviare il lavoratore/trice in missione temporanea fuori residenza o zona, con un preavviso di norma di 48 ore.
Se la missione è superiore a due mesi, l'impresa motiverà per iscritto al lavoratore/trice le ragioni tecniche, organizzative e produttive che comportano la durata della missione stessa.
Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dall'Art. 94.
Al lavoratore/trice inviato in missione per un periodo non inferiore a 3 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana.
Salvo il consenso dell'interessato, ciascuna missione non potrà superare i 6 mesi e, nell'arco dell'anno, le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.
Nota a verbale - Le Parti si danno atto che al dipendente in missione verranno comunque assegnate mansioni equivalenti.
Raccomandazione alle imprese - Le Parti, anche al fine di garantire un pieno equilibrio tra attività professionale e vita familiare, raccomandano alle imprese di prestare particolare attenzione alle esigenze di cura legate alla condizione di caregiver familiare.
Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio, in prima classe, seguendo la via più breve;
b) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'impresa;
d) il trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per i giorni di viaggio e di permanenza, da stabilirsi a norma dell'art. 82, lett. f).
Il trattamento relativo alle missioni all'estero verrà preventivamente concordato di volta in volta.
L'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre con apposita lettera il cambiamento della sede di lavoro del dipendente.
Nei confronti del lavoratore/trice che abbia compiuto i 50 anni di età e abbia maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, o 10 se trattasi di lavoratore/trice proveniente da liquidazione coatta amministrativa, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/trice.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento di personale con grado preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate.
Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 per il personale con familiari conviventi, ivi incluso il convivente "more uxorio". La convivenza "more uxorio" va comprovata da documentazione ufficiale.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma che precede, il dipendente viene considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini.
L'impresa terrà conto di situazioni oggettive di particolare gravità del lavoratore/trice.
Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'impresa, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore/trice, dà luogo al pagamento di quanto segue:
a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, seguendo la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi, ivi inclusi il convivente "more uxorio";
b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi;
d) il rimborso, per un periodo non superiore ad un anno, della maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine. Nel caso in cui quest'ultimo fosse di proprietà del lavoratore, l'eventuale maggior spesa nella sede di destinazione verrà calcolata con riferimento al canone di locazione medio di mercato applicabile all'abitazione di provenienza;
e) una indennità "una tantum", a copertura di tutte le altre spese, pari a due mensilità di stipendio, elevata a tre per chi abbia familiari conviventi, ivi inclusi il convivente "more uxorio".
In caso di acquisto di una nuova abitazione, verrà riconosciuta priorità al dipendente trasferito che ne faccia richiesta nell'ottenimento dei prestiti e/o delle agevolazioni eventualmente previste dal CIA in tema di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, anche qualora sia già stata raggiunta la capienza massima ivi prevista. Qualora non vi siano previsioni contrattuali al riguardo, l'impresa si attiverà presso un istituto bancario di sua fiducia, per far ottenere al dipendente la concessione di un mutuo a tasso agevolato.
Nel caso di morte del dipendente che si verifichi entro cinque anni dal trasferimento, l'impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
L'impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore/trice.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione dell'indennità di cui al punto e) è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché dalla quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Agli effetti del presente articolo la convivenza "more uxorio" va comprovata da documentazione ufficiale.
Corsi professionali e di riqualificazione
In relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti leggi ed ai mutamenti intervenuti in tema di organizzazione del lavoro, l'ANIA e le OO.SS. condividono l'obiettivo di individuare nella formazione continua, un ruolo rilevante per il raggiungimento di obiettivi comuni anche attraverso forme di condivisione bilaterale e di sviluppare ulteriori processi di miglioramento della qualità ed efficienza del servizio assicurativo in Italia con l'obiettivo di realizzare un più elevato standard di soddisfacimento dell'utenza ed una maggiore competitività sui prodotti e sui servizi. In tal senso le parti sottolineano l'esigenza di effettuare iniziative di formazione in tutto l'arco della vita lavorativa, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze e l'incremento di professionalità.
Le parti dichiarano di ritenere lo sviluppo della qualificazione professionale e la valorizzazione delle risorse umane fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. A tal riguardo, secondo modalità da stabilirsi a livello aziendale, potranno essere previsti momenti di incontro e di approfondimento in materia di formazione aziendale che consentano alle parti di formulare considerazioni ed eventuali proposte.
In particolare, nell'ambito della formazione continua finanziata da FBA, le parti concorderanno in sede aziendale i piani formativi anche finalizzati ad ipotesi di riqualificazione dei lavoratori.
Nelle evoluzioni strutturali e nello sviluppo tecnologico sarà cura delle aziende aggiornare professionalmente il personale garantendo lo svolgimento delle mansioni con adeguata competenza.
In particolare le parti, nella prospettiva di garantire l'occupabilità di tutti i lavoratori e la competitività delle imprese e con il comune obiettivo di innalzamento delle conoscenze e delle competenze e delle professionalità delle persone, nel rispetto delle proprie reciproche sfere di autonomia, riconoscono l'importanza di FBA. quale strumento primario per l'aggiornamento e la qualificazione professionale, rivolto in particolare a:
- fasce di lavoratori più direttamente coinvolti in dinamiche riorganizzative;
- lavoratori interessati a processi di riconversione in caso di intervento di innovazioni tecnologiche;
- lavoratori da tempo non destinatari di interventi formativi finalizzati alla crescita professionale, alla riqualificazione e/o riconversione ed eventualmente all'adeguamento/sviluppo delle competenze e di carriera, nonché alla promozione di azioni positive rispetto alle pari opportunità.
Specifiche iniziative dovranno riguardare i funzionari.
Le parti, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 140 ed in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggior qualificazione dello stesso in relazione alle mansioni svolte, nonché ad una maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso un loro diverso utilizzo.
Le parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da Organismi esterni, in particolare l'IRSA.
Pertanto, con riferimento alla formazione bilaterale finanziata da FBA ed in linea con quanto previsto dall'art. 118 della Legge n. 388/2000, in sede aziendale le parti si confronteranno in tema di:
- criteri d'accesso alla formazione;
- risorse/investimenti/costi della formazione continua;
- valutazione della qualità e dei risultati.
In sede di contrattazione aziendale, le parti concorderanno, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore complessivo almeno pari a due ore annue per dipendente (ovvero un'aliquota di personale) da destinare a corsi di formazione. All'interno di detto monte ore (ovvero aliquota di personale) ne verrà identificata una parte da destinarsi a corsi di formazione per il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 91, 92, 93 e 140.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali. Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e produttivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale o dall'attività amministrativa a quella produttiva e viceversa; inoltre, per quanto concerne i lavoratori/trici di cui agli artt. 92, 93 e 140, saranno previsti - fermo quanto precede - corsi a carattere informativo finalizzati a fornire una cultura assicurativa di base.
L'azienda, nell'individuare i lavoratori/trici da inviare ai corsi, terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori/trici, nonché dell'eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'azienda.
I corsi potranno essere tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dall'azienda saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Ai lavoratori/trici part-time verrà dato un congruo preavviso nel caso di corsi tenuti fuori dall'orario di lavoro. Qualora comunque vi fosse l'impossibilità da parte del dipendente a partecipare per ragioni di particolare gravità, l'impresa valuterà soluzioni alternative.
Verrà erogata la media provvigionale, calcolata come da artt. 33 e 44, per le ore di formazione sostenute durante l'orario di lavoro da lavoratori addetti ai contact center alla vendita di cui all'art. 157 del presente CCNL
Poiché la qualificazione professionale realizza un interesse reciproco dell'azienda e del lavoratore/trice, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nota a verbale
Le imprese rilasceranno ai dipendenti, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e su espressa richiesta, idonea documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 64 - CORSI PROFESSIONALI E DI RIQUALIFICAZIONE
In relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti leggi ed ai mutamenti intervenuti in tema di innovazione tecnologica, digitalizzazione e organizzazione del lavoro, l'ANIA e le OO.SS. condividono l'obiettivo di individuare nella Formazione Continua e permanente, intesa come prerogativa individuale e soggettiva di ciascun lavoratore, un ruolo rilevante per il raggiungimento di obiettivi comuni anche attraverso forme di condivisione bilaterale e di sviluppare ulteriori processi di miglioramento della qualità ed efficienza del servizio assicurativo in Italia con l'obiettivo di realizzare un più elevato standard di soddisfacimento dell'utenza ed una maggiore competitività sui prodotti e sui servizi. In tal senso le Parti sottolineano l'esigenza di effettuare iniziative di formazione in tutto l'arco della vita lavorativa, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze e l'incremento di professionalità, avuto particolare riguardo ai lavoratori/trici interessati da processi di innovazione tecnologica.
Le Parti dichiarano di ritenere lo sviluppo della qualificazione professionale e la valorizzazione delle risorse umane fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati. A tal riguardo, secondo modalità da stabilirsi a livello aziendale, potranno essere previsti momenti di incontro e di approfondimento in materia di formazione aziendale che consentano alle Parti di formulare considerazioni ed eventuali proposte.
In particolare, nell'ambito della Formazione Continua finanziata da FBA, le Parti concorderanno in sede aziendale i piani formativi anche finalizzati ad ipotesi di riqualificazione dei lavoratori.
Nelle evoluzioni strutturali e nello sviluppo tecnologico sarà cura delle aziende aggiornare professionalmente il personale, anche attraverso procedure di certificazione delle competenze, garantendo lo svolgimento delle mansioni con adeguata
competenzapreparazione.In particolare, le Parti, nella prospettiva di garantire l'occupabilità di tutti i lavoratori e la competitività delle imprese e con il comune obiettivo di innalzamento delle conoscenze e delle competenze e delle professionalità delle persone, nel rispetto delle proprie reciproche sfere di autonomia, riconoscono l'importanza di FBA quale strumento primario per l'aggiornamento e la qualificazione professionale, rivolto in particolare a:
- fasce di lavoratori più direttamente coinvolti in dinamiche riorganizzative connesse anche alla digitalizzazione delle procedure di lavoro;
- lavoratori interessati a processi di riconversione in caso di intervento di innovazioni tecnologiche;
- lavoratori da tempo non destinatari di interventi formativi finalizzati alla crescita professionale, alla riqualificazione e/o riconversione ed eventualmente all'adeguamento/sviluppo delle competenze e di carriera, nonché alla promozione di azioni positive rispetto alle pari opportunità.
Specifiche iniziative dovranno riguardare i funzionari.
Le Parti, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 140 ed in relazione al comune obiettivo di addivenire ad un miglioramento del servizio all'utenza e di ottenere più adeguati livelli di produttività, sia qualitativi che quantitativi, concordano sulla rilevanza dell'istruzione ed aggiornamento professionale e della formazione del personale quali strumenti per giungere ad una sempre maggior qualificazione dello stesso in relazione alle mansioni svolte, nonché ad una maggiore valorizzazione delle reali capacità individuali dei dipendenti anche attraverso un loro diverso utilizzo.
Le Parti concordano conseguentemente sull'opportunità di una politica aziendale tendente a favorire la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti direttamente dall'azienda o da organismi esterni, in particolare l'
IRSAANIA Safe.Pertanto, con riferimento alla formazione bilaterale finanziata da FBA ed in linea con quanto previsto dall'Art. 118 della Legge n. 388 del 2000, in sede aziendale le Parti si confronteranno in tema di:
- Criteri d'accesso alla formazione;
- Risorse/investimenti/costi della Formazione Continua;
- Valutazione della qualità e dei risultati.
In sede di contrattazione aziendale, le Parti concorderanno, in aggiunta ad altre modalità di attuazione, un monte ore complessivo almeno pari a due ore annue per dipendente (ovvero un'aliquota di personale) da destinare a corsi di formazione. All'interno di detto monte ore (ovvero aliquota di personale) ne verrà identificata una parte da destinarsi a corsi di formazione per il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 91, 92, 93 e 140.
I corsi in questione, per i quali si farà ricorso anche a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzato arricchimento professionale per il sempre miglior espletamento delle mansioni in essere ed in particolare per il personale femminile si inseriranno in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità nell'accesso alle varie posizioni professionali. Verificandosene la necessità da un punto di vista tecnico, organizzativo e produttivo, saranno anche riferiti a processi di mobilità orizzontale e verticale o dall'attività amministrativa a quella produttiva e viceversa; inoltre, per quanto concerne i lavoratori/trici di cui agli artt. 92, 93 e 140, saranno previsti - fermo quanto precede - corsi a carattere informativo finalizzati a fornire una cultura assicurativa di base.
L'azienda, nell'individuare i lavoratori/trici da inviare ai corsi, terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei lavoratori/trici, nonché dell'eventuale richiesta degli stessi garantendo comunque un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto del d.lgs. n. 198/2006.
I costi per la partecipazione ai corsi saranno a carico dell'azienda.
I corsi potranno essere tenuti di norma durante l'orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, quelli organizzati dall'azienda saranno tenuti fuori dall'orario di lavoro per non più del 50% del tempo.
Ai lavoratori/trici part-time verrà dato un congruo preavviso nel caso di corsi tenuti fuori dall'orario di lavoro. Qualora comunque vi fosse l'impossibilità da parte del dipendente a partecipare per ragioni di particolare gravità, l'impresa valuterà soluzioni alternative.
Verrà erogata la media provvigionale, calcolata come da artt. 33 e 44, per le ore di formazione sostenute durante l'orario di lavoro da lavoratori addetti ai contact center alla vendita di cui all'Art. 157 del presente CCNL.
Poiché la qualificazione professionale realizza un interesse reciproco dell'azienda e del lavoratore/trice, le eventuali ore dedicate ai corsi al di fuori del normale orario di lavoro non potranno essere considerate ore di lavoro.
Nota a verbale - Le imprese nasceranno ai dipendenti, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e su espressa richiesta, idonea documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione.
Nel caso di assenze dal servizio per periodi superiori a tre mesi continuativi, qualora nel contempo si siano verificati significativi cambiamenti organizzativi o procedurali, le imprese favoriranno il reinserimento del personale in parola, anche mediante l'utilizzo di adeguati strumenti formativi in relazione alle conoscenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
Le imprese promuoveranno per i lavoratori/trici della posizione organizzativa F1 - 4º liv. dell'area professionale B, i quali abbiano maturato o vengano a maturare nel periodo di validità del presente contratto 17 anni di permanenza in tale posizione organizzativa, sessioni di valutazione al termine delle quali verrà accertata l'idoneità all'eventuale svolgimento di mansioni previste per la posizione organizzativa superiore.
In caso di disponibilità di posizioni lavorative nella posizione organizzativa 2 - 5º liv. dell'area professionale B, l'idoneità conseguita durante le predette sessioni costituirà uno dei parametri cui affidarsi per la decisione su chi andrà a ricoprire tale posizione.
Le modalità ed i tempi di effettuazione delle sessioni, saranno comunicati agli Organismi sindacali aziendali in un apposito incontro.
Agli Organismi sindacali aziendali, verrà, inoltre, comunicato il numero dei lavoratori/trici che saranno risultati idonei nel corso dell'ultima sessione nonché i nominativi dei lavoratori/trici risultati idonei ai quali siano state effettivamente assegnate mansioni superiori.
Con riferimento a tutte le iniziative di riqualificazione ed addestramento professionale previste dal presente contratto riguardanti i lavoratori/trici, di cui all'art. 89, inquadrati nella posizione organizzativa 1 - 4º liv. dell'area professionale B ed il personale di cui all'art. 138 inquadrato sino al 3º livello, l'azienda darà informazione preventiva alle R.S.A. dei relativi corsi indicandone i contenuti e le finalità nonché i criteri di partecipazione, che terranno conto della presenza percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
Su richiesta delle R.S.A., l'azienda darà luogo ad un concreto confronto su tali materie. Detto confronto sarà finalizzato al perseguimento della maggior convergenza possibile delle rispettive posizioni.
Il confronto potrà avvenire in occasione dell'informativa o, su richiesta delle OO.SS., in un apposito incontro da tenersi entro i 15 giorni successivi l'informativa stessa.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La risoluzione del rapporto di lavoro ha luogo:
a) per dimissioni;
b) per recesso da parte dell'impresa a norma dell'art. 2118 cod. civ. nei limiti consentiti dalla Legge;
c) per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il periodo contrattuale di conservazione del posto ai sensi dei precedenti artt. 44 e 45;
d) per recesso per giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ. e della L. n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni;
e) per recesso per giustificato motivo a norma della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni e nell'ambito dell'applicazione della stessa;
f) per morte.
Per tutti i lavoratori/trici, con esclusione dei funzionari, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai punti b), c) ed e) del precedente art. 68, i termini di preavviso sono così fissati*:
1) per i lavoratori/trici che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 6;
2) per i lavoratori/trici che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 9.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsto al punto a) del precedente art. 68 il preavviso è di un mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/trice adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.
* Per risoluzione del rapporto dovuta a causa di morte, vedi successivo art. 76.
Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, è in facoltà dell'impresa rinunciare totalmente o parzialmente all'osservanza del termine di preavviso con diritto per il lavoratore/trice di percepire, oltre al trattamento di fine rapporto, la retribuzione relativa al periodo di lavoro effettivamente prestato.
Al personale che risolve il rapporto di lavoro nel periodo di gravidanza o fino al compimento di un anno di età del bambino, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso da parte dell'impresa.
La gravidanza o l'esistenza in vita del bambino dovranno essere documentate con opportuni certificati.
Nota a verbale
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, le dimissioni dal rapporto di lavoro - in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 151/2015 - potranno essere formalizzate anche dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione prevista dal presente CCNL
Risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'impresa ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi del punto b) del precedente art. 68, compete al lavoratore/trice, oltre al trattamento di fine rapporto, il preavviso di cui al precedente art. 69.
Risoluzione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del punto c) del precedente art. 68 comporta l'obbligo della corresponsione, oltre al trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Il diritto di recesso per giusta causa di cui al punto d) del precedente art. 68 potrà essere esercitato quando si verifichi una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Il datore di lavoro che recede dal rapporto per giusta causa non deve al prestatore di lavoro il preavviso né la corrispondente indennità, ma solo il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore/trice che recede per giusta causa spettano, invece, il trattamento di fine rapporto e un importo equivalente all'ammontare della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stabilito nel caso di recesso a norma del punto b) dell'art. 68.
Il recesso ha effetto dal momento dell'intimazione per iscritto all'interessato; qualora questa non sia avvenuta con consegna della relativa lettera all'interessato, il recesso ha effetto dalla data risultante dalla ricevuta della lettera raccomandata A.R. diretta al domicilio della parte interessata.
L'esercizio del diritto di recesso per giusta causa lascia impregiudicate le eventuali azioni di danno spettanti a norma di Legge.
Risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Il giustificato motivo di licenziamento di cui alla lett. e) del precedente art. 68 sussiste nei casi previsti dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di licenziamento per giustificato motivo, sono dovuti il preavviso di cui al precedente art. 69 e il trattamento di fine rapporto.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, a norma dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa è tenuta a contestare per iscritto la mancanza all'interessato, il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte.
Alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui al 1º comma sono estese le procedure previste per i provvedimenti disciplinari dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per morte devesi corrispondere al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso stabilite nel caso di recesso a norma del punto b) dell'art. 68.
La ripartizione, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel 1º comma, le somme spettanti sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
A norma di quanto stabilito dall'art. 2122 c.c., ultimo comma, è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
Le basi retributive per la determinazione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso sono calcolate secondo le disposizioni degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., come modificati dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297; le diarie forfetizzate verranno incluse nella misura del 40%.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, ai soli ed esclusivi effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, i compensi provvigionali verranno eccezionalmente conteggiati in misura superiore alla quota parte costituente retribuzione a norma dell'art. 145, lett. b) e precisamente nella misura convenzionale del 100%.
Tale eccezionale computo non modifica la quota di detti compensi provvigionali costituente rimborso spese.
Per i lavoratori dei contact center addetti alla vendita, la media provvigionale verrà calcolata come da artt. 33 e 44.
Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere comunicato per iscritto.
Il recesso ha effetto dal momento indicato nella comunicazione ma, comunque, non prima che questa sia pervenuta alla controparte; i termini di preavviso, peraltro, non possono decorrere se non dal 1º o dal 16 del mese immediatamente successivi alla data di effetto del recesso.
Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Le somme dovute in caso di cessazione del rapporto devono essere versate all'in - teressato - salvo diverse intese tra azienda e lavoratore - all'atto della cessazione dal servizio.
In caso di contestazione sull'ammontare delle spettanze, l'impresa dovrà corrispondere all'interessato la somma non contestata, senza pretendere la ricevuta liberatoria.
Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la parte delle spettanze determinate sulla base dei compensi provvigionali di cui rispettivamente alla lettera b) dell'art. 145 e al 3º comma dell'art. 166 sarà corrisposta entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione dal servizio.
Certificato di prestato servizio
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'impresa rilascerà all'interessato, all'atto della cessazione dal servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione, del grado, dell'area professionale e della posizione organizzativa e della mansione nonché, a richiesta dell'interessato, del servizio o ufficio al quale era addetto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
I contratti integrativi aziendali o di gruppo assicurativo avranno, di norma, durata quadriennale e la relativa scadenza non dovrà coincidere con quella del CCNL, onde evitare la sovrapposizione dei cicli negoziali.
La piattaforma sindacale per il rinnovo del CIA sarà presentata dalle R.S.A. e/o dai Coordinamenti sindacali aziendali (ove presenti), di norma, due mesi prima della scadenza del CIA stesso. Entro un mese dal ricevimento della piattaforma da parte aziendale, si terrà un incontro per consentire alle OO.SS. l'illustrazione delle proposte sindacali e per concordare la data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.
Durante i periodi di cui al comma precedente le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'art. 95, punto 1, lett. a), fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'art. 100;
f) trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con funzioni esterne e per il personale in missione temporanea;
g) rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;
h) forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di assistenza;
i) agevolazioni particolari per i lavoratori/trici studenti;
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
m) agevolazioni ai dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione, tenendo peraltro anche conto degli oneri già derivanti dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297;
n) agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa;
o) erogazioni aziendali di cui al successivo art. 83;
p) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37;
q) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art. 64;
r) utilizzazione in via collettiva e/o a mezze giornate dei permessi straordinari retribuiti di cui all'accordo sulle festività abolite;
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 52;
t) costituzione della Commissione aziendale pari opportunità e relative modalità di funzionamento;
u) rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 101 e 102.
Il punto o) non riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione per il quale è esclusa la possibilità di negoziare in sede aziendale tale materia.
Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione prima della Parte terza e seconda della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, le erogazioni aziendali che eventualmente venissero concordate ai sensi del precedente punto o) saranno specifiche per il personale in parola e diverse e sostitutive di quelle relative al restante personale.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 82 - CONTRATTAZIONE AZIENDALE
In conformità al nuovo assetto contrattuale, oltre che per i punti su cui esistono esplicite norme di rinvio nella normativa legale e negli articoli del presente contratto, possono essere stipulati Contratti Integrativi Aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti:
a) distribuzione dell'orario di lavoro nell'ambito delle norme stabilite nel contratto nazionale;
b) riduzione dell'intervallo giornaliero - per particolari situazioni aziendali - in deroga a quanto stabilito all'Art. 95, punto 1, lett. a), fermo restando che l'eventuale riduzione non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita;
c) part-time;
d) orario flessibile;
e) modalità di attuazione dei turni di lavoro e distribuzione dell'orario secondo quanto stabilito dall'Art. 100;
f) trattamento di trasferta (diaria o piè di lista) per il personale con funzioni esterne e per il personale in missione temporanea;
g) rimborso spese chilometrico per il personale viaggiante;
h) forme previdenziali per i casi di malattia, di invalidità permanente e di morte, da realizzarsi con polizze di assicurazione, ovvero tramite una Cassa di assistenza;
i) agevolazioni particolari per i lavoratori/trici studenti;
l) indennità speciali per i lavoratori/trici che operano in locali particolarmente disagiati;
m) agevolazioni ai dipendenti per l'acquisto della prima casa di abitazione, tenendo peraltro anche conto degli oneri già derivatiti dalla l. n. 297/1982;
n) agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'impresa;
o) erogazioni aziendali di cui al successivo Art. 83;
p) modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 37;
q) determinazione di un monte ore da destinare ai corsi di formazione professionale nonché modalità di attuazione dei corsi stessi, ai sensi dell'art 64;
r) utilizzazione in via collettiva e/o a mezze giornate dei permessi straordinari retribuiti di cui all'accordo sulle festività abolite;
s) modalità di effettuazione delle visite mediche di cui all'art. 52;
t) costituzione della Commissiohe aziendale Pari Opportunità e relative modalità di funzionamento;
u) rinvii alla sede aziendale contenuti negli artt. 101 e 102.
Il punto o) non riguarda il personale addetto all'organizzazione-produttiva ed alla produzione per il quale è esclusa la possibilità di negoziare in sede aziendale tale materia.Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza, le erogazioni aziendali che eventualmente venissero concordate ai sensi del precedente punto o) saranno specifiche per il personale in parola e diverse e sostitutive di quelle relative al restante personale.
Le erogazioni economiche di cui all'art. 82, lett. o) sono costituite dai premi aziendali di produttività e da tutte le altre erogazioni già ricondotte sotto il concetto di premio aziendale di produttività dal 1º e 2º comma della nota a verbale contenuta nell'art. 72 del CCNL 3 marzo 1991 come riportati nella nota a verbale 1 in calce al presente articolo, nonché da ogni altra erogazione economica collegata ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Le variazioni delle predette erogazioni, qualsiasi siano i sistemi aziendali concordati nel tempo, inclusi quelli collegati alla dinamica delle retribuzioni od a altri meccanismi con effetti economici automatici, da cui esse derivano, dovranno essere strettamente correlate, in base a criteri da definire a livello aziendale, ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.
Dette erogazioni contrattate a livello aziendale potranno essere dalle parti destinate anche al finanziamento del trattamento di previdenza integrativa di cui all'art. 84.
In deroga a quanto stabilito al 2º comma del precedente art. 82, erogazioni in sede aziendale - sempre necessariamente correlate ai parametri indicati al 2º comma del presente articolo - potranno essere negoziate anche per il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione se però destinate almeno in parte al finanziamento del trattamento di previdenza di cui all'art. 84.
Nota a verbale 1
Le parti, relativamente al "premio aziendale di produttività" di cui alla lett. o) dell'art. 82, si danno atto che alla data di stipula del contratto collettivo 21 luglio 1983 risultavano già sussistere erogazioni economiche in sede aziendale istituite antecedentemente e variamente denominate (gratifica di bilancio, partecipazione agli utili di bilancio, premio di assiduità, premio di partecipazione annuale alla prosperità aziendale, elemento contrattuale aziendale, elemento economico aggiuntivo, premio di operosità, premio di presenza, terzo elemento retributivo, indennità di bilancio, elemento economico integrativo aziendale, premio di produzione, ecc.) o senza alcuna denominazione.
Le parti si danno altresì atto che dette erogazioni economiche continuano a considerarsi come "premio aziendale di produttività" di cui alla lett. o) dell'art. 82 (escluse quelle che derivano da accordi o consuetudini aziendali precedenti alla data del 15 giugno 1980, non modificati e sostituiti successivamente e che quindi abbiano mantenuto la loro originaria specificità e siano tuttora vigenti, i quali conserveranno la loro autonoma disciplina).
È previsto, a favore di ciascun lavoratore/trice, un trattamento previdenziale finanziato in parte mediante contributo dell'impresa ed in parte mediante contributo del lavoratore/trice anche mediante conferimento del t.f.r.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento previdenziale sono disciplinati dall'apposito regolamento contenuto nell'Allegato 13.
Il personale potrà destinare su base volontaria, tramite dichiarazione revocabile da rendere con le modalità che aziendalmente verranno concordate, le erogazioni di cui all'art. 82, comma 1, lett. o) per le quali non si applica la decontribuzione, in tutto od in parte, alla previdenza complementare.
È previsto, a decorrere dal 1º gennaio 2000, a favore di ciascun lavoratore/trice - esclusi i funzionari, per i quali tale materia è disciplinata dall'apposito accordo nazionale Allegato 5 al CCNL - un contributo, a carico dell'impresa, di importo corrispondente allo 0,50% della retribuzione individuata dal CCNL quale base ai fini della previdenza complementare, da destinare al trattamento di assistenza sanitaria.
Le modalità di utilizzo di tale contributo saranno definite a livello aziendale, e per i casi in cui risultassero già in essere simili trattamenti il contributo in parola sarà destinato al miglioramento di questi ultimi.
Poiché tale materia è esplicitamente indicata fra quelle di pertinenza della sede aziendale (art. 82, lett. h) in futuro su di essa non verrà più effettuato alcun intervento da parte del CCNL
Dichiarazione delle parti
Le parti, condividendo la rilevanza sociale dell'assistenza sanitaria, convengono che in occasione dei prossimi rinnovi dei contratti integrativi aziendali, laddove non siano già previste per i dipendenti forme di assistenza sanitaria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, si possano concordare soluzioni, ancorché a carattere temporaneo, con riferimento alle prestazioni relative ai grandi interventi.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 85 - ASSISTENZA SANITARIA
È previsto, a decorrere dal 1º gennaio 2000, a favore di ciascun lavoratore/trice - esclusi i funzionari, per i quali tale materia è disciplinata dall'apposito accordo nazionale Allegato 5 al CCNL - un contributo a carico dell'impresa, di importo corrispondente allo 0,50% della retribuzione individuata dal CCNL quale base ai fini della previdenza complementare, da destinare al trattamento di assistenza sanitaria.
Le modalità di utilizzo di tale contributo saranno definite a livello aziendale, e per i casi in cui risultassero già in essere simili trattamenti il contributo in parola sarà destinato al miglioramento di questi ultimi.
Poiché tale materia è esplicitamente indicata fra quelle di pertinenza della sede aziendale (Art. 82, lett. h), in futuro su di essa non verrà più effettuato alcun intervento da parte del CCNL
Dichiarazione delle Parti - Le Parti, condividendo la rilevanza sociale dell'assistenza sanitaria, convengono che in occasione dei prossimi rinnovi dei Contratti Integrativi Aziendali, laddove non siano già previste per i dipendenti forme di assistenza sanitaria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, si possano concordare soluzioni, ancorché a carattere temporaneo, con riferimento alle prestazioni relative ai grandi interventi.
In considerazione dell'allungamento della vita unitamente all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, le parti hanno costituito in data 15 giugno 2005 il Fondo unico nazionale per l'assicurazione contro i rischi di non autosufficienza ("long term care") dei dipendenti del settore assicurativo di seguito denominato Fondo LTC.
Ai fini del finanziamento del suddetto Fondo LTC, le imprese versano al medesimo un contributo annuo pari allo 0,50% della retribuzione annua tabellare di ciascun dipendente.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 86 - LONG TERM CARE
In considerazione dell'allungamento della vita unitamente all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, le Parti hanno costituito in data 15 giugno 2005 il Fondo Unico Nazionale per l'assicurazione contro i rischi di non autosufficienza (Long Term Care) dei dipendenti del settore assicurativo di seguito denominato Fondo LTC.
Ai fini del finanziamento del suddetto Fondo LTC, le imprese versano al medesimo un contributo annuo pari allo 0.50% della retribuzione annua tabellare di ciascun dipendente.
La presente Disciplina speciale - Parte prima - Sezione prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo art. 89.
Premessa
Gli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del mercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese, richiedono una integrale revisione della disciplina dell'inquadramento, che garantisca un'adeguata flessibilità nell'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto delle esperienze e competenze acquisite.
Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree, secondo le modalità di seguito indicate:
- per quanto riguarda l'area professionale quadri, con la nuova declaratoria riguardante i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi all'interno delle organizzazioni aziendali e a consentire una piena fungibilità delle figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico;
- per quanto riguarda il personale del contact center con l'introduzione all'interno della Disciplina speciale, Parte prima di una Sezione terza contenente la declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza.
Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo contrattuale, le Parti hanno altresì convenuto sull'opportunità di procedere - attraverso l'esame dell'evoluzione dei profili professionali in rapporto al continuo mutamento dei contesti di mercato anche alla luce della predisposizione del Manuale di Certificazione delle qualifiche delle compagnie assicurative secondo i principi dell'European Qualifications Framework (EQF) - ad una prossima rivisitazione dell'inquadramento anche del personale amministrativo di cui alla presente Sezione prima della Disciplina speciale, Parte prima, secondo le modalità operative di cui all'Allegato 9 al presente CCNL Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi incontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo.
***
L'area professionale B riunisce in un'unica declaratoria i profili professionali esem plificativi identificati nell'art. 89 e riferiti al 6º liv. (con esclusione del 6º liv. quadro) al 5º liv. e al 4º liv., e distribuiti su tre posizioni organizzative.
Le parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti nell'area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale attraverso un suo corretto utilizzo.
Le parti convengono che nell'ambito della suddetta area professionale, il personale potrà essere adibito, in via promiscua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni organizzative in essa rientranti, fermo restando il trattamento economico e normativo acquisito.
In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione organizzativa superiore, nel periodo di affidamento spetterà al lavoratore il trattamento economico della corrispondente posizione organizzativa superiore.
Qualora al lavoratore siano affidate mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, il lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 90 giorni di adibizione alle suddette mansioni.
I passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento si limiteranno a passaggi fra posizioni organizzative contigue; in ogni caso il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento non supererà, momento per momento, il 10% degli addetti rientranti nell'Area professionale B. Ovviamente, in caso di riduzione della base di calcolo successiva all'effettuazione dei passaggi, l'eventuale "sforamento" della percentuale che dovesse derivarne non costituirà violazione di tale impegno e comporterà soltanto il blocco di nuovi passaggi fino al rientro nella percentuale stessa. Il superamento di tale limite rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 15 del CCNL
Sarà data comunicazione scritta ai singoli lavoratori interessati dal mutamento di mansioni.
Allo scopo di consentire una verifica sui processi e sulle dinamiche professionali all'interno dell'Area professionale B è previsto che l'impresa debba fornire, con cadenza semestrale, un'informativa sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento.
Le parti ritengono che, salvo i casi di cui all'art. 15 del CCNL, il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore sarà equilibrato con quello dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore. Al riguardo l'impresa fornirà un'apposita informativa annuale sui casi di mobilità avvenuti specificando il numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
DISCIPLINA SPECIALE - PARTE PRIMA - SEZIONE PRIMA
Art. 87 - SOGGETTI DESTINATARI
La presente Disciplina Speciale - Parte prima - Sezione Prima, si applica ai dipendenti amministrativi, inquadrati ai sensi del successivo Art.
8988.
Premessa
Gli attuali processi evolutivi sia per le caratteristiche competitive del mercato sia per i modelli di organizzazione del lavoro delle imprese, richiedono una integrale revisione della disciplina dell'inquadramento, che garantisca un'adeguata flessibilità nell'ordinaria gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto delle esperienze e competenze acquisite.
Tale revisione è stata già portata a definizione su due specifiche aree, secondo le modalità di seguito indicate:
- per quanto riguarda l'Area professionale Quadri, con la nuova declaratoria riguardante i Funzionari diretta a rafforzare la centralità degli stessi all'interno delle organizzazioni aziendali e a consentire una piena fungibilità delle figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico;
- per quanto riguarda il personale del contact center con l'introduzione all'interno della Disciplina Speciale, Parte Prima di una Sezione Terza contenente la declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza.
Ciò premesso, in occasione della sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo contrattuale, le Parti hanno altresì convenuto sull'opportunità di procedere - attraverso l'esame dell'evoluzione dei profili professionali in rapporto al continuo mutamento dei contesti di mercato anche alla luce della predisposizione del Manuale di Certificazione delle Qualifiche delle Compagnie Assicurative secondo i principi dell'European Qualifications Framework (EQF) - ad una prossima rivisitazione dell'inquadramento anche del personale amministrativo di cui alla presente Sezione Prima della Disciplina Speciale, Parte Prima, secondo le modalità operative di cui all'Allegato n. 9 al presente CCNL.Come indicato nelle premesse del presente CCNL, i relativi incontri di studio saranno avviati a partire dal 2018 e saranno finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo.
L'Area professionale B riunisce in un'unica declaratoria i profili professionali esemplificativi identificati nell'Art. 89 e riferiti al 6º liv. (con esclusione del 6º liv. Quadro) al 5º liv. e al 4º liv., e distribuiti su tre posizioni organizzative.
Le Parti ritengono che la conseguente fungibilità delle mansioni rientranti nell'Area professionale B favorisca lo sviluppo e la crescita professionale attraverso un suo corretto utilizzo. Le Parti convengono che nell'ambito della suddetta Area professionale, il personale potrà essere adibito, in via promiscua e non, a qualsiasi compito tra quelli previsti nelle posizioni organizzative in essa rientranti, fermo restando il trattamento economico e normativo acquisito.
In caso di affidamento temporaneo di mansioni inerenti a posizione organizzativa superiore, nel periodo di affidamento spetterà al lavoratore il trattamento economico della corrispondente posizione organizzativa superiore.
Qualora al lavoratore siano affidate mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore in via continuata e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, il lavoratore passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa superiore trascorsi 8 mesi
90 giornidi adibizione alle suddette mansioni,I passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento si limiteranno a passaggi fra posizioni organizzative contigue; in ogni caso il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella di inquadramento non supererà, momento per momento, il 10% degli addetti rientranti nell'Area professionale B. Ovviamente, in caso di riduzione della base di calcolo successiva all'effettuazione dei passaggi, l'eventuale "sforamento" della percentuale che dovesse derivarne non costituirà violazione di tale impegno e comporterà soltanto il blocco di nuovi passaggi fino al rientro nella percentuale stessa. Il superamento di tale limite rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 15 del CCNL.
Sarà data comunicazione scritta ai singoli lavoratori interessati dal mutamento di mansioni.
Allo scopo di consentire una verifica sui processi e sulle dinamiche professionali all'interno dell'Area professionale B è previsto che l'impresa debba fornire, con cadenza semestrale, un'informativa sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento.
Le Parti ritengono che, salvo i casi di cui all'Art. 15 del CCNL, il numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore sarà equilibrato con quello dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa superiore. Al riguardo l'impresa fornirà un'apposita informativa annuale sui casi di mobilità avvenuti specificando il numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra.
Le Parti convengono che le condizioni sulla fungibilità previste dalla presente disposizione non trovano applicazione nell'ambito dei livelli 5º e 6º dell'Area professionale B, sul presupposto che l'elemento distintivo degli stessi consiste nel diverso grado di preparazione, esperienza e competenza professionale, autonomia e specializzazione. Pertanto, le mansioni ricomprese nei suddetti livelli sono pienamente fungibili tra loro e quindi esigibili da parte delle imprese.
In relazione a quanto precede, le Parti concordano sulla necessità di costituire un'apposita Commissione nazionale paritetica, formata da 1 rappresentante per ciascuna Segreteria nazionale delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da altrettanti rappresentanti delle Imprese con il compito di:
1. esaminare le mutate esigenze di lavoro e l'evoluzione dei profili professionali tipici del comparto assicurativo, in relazione anche alle intervenute tecnologie e nuove modalità di prestazione dell'attività lavorativa conseguenti, tra l'altro, ai processi di digitalizzazione del lavoro;
2. predisporre, nel corso della vigenza contrattuale, almeno due proposte scritte che dovranno essere presentate nel prossimo rinnovo contrattuale.
Con la suddetta previsione le Parti ritengono superata la disposizione di cui all'Allegato n. 9 del CCNL 22-02-2017.
La classificazione del personale risulta dall'art. 89.
L'appartenenza alle aree professionali previste dall'art. 89 è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili professionali che di queste rappresentano l'esplicitazione.
L'elencazione dei profili è puramente esemplificativa.
Per ciascun profilo si sono individuati, onde realizzare la massima possibile uniformità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni possono non esaurire il contenuto del profilo stesso in relazione alla specifica situazione organizzativa delle varie imprese.
Le declaratorie consentono l'inquadramento nelle aree professionali e nelle posizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi profili derivanti dall'introduzione di innovazioni sia tecnologiche che organizzative.
Qualora dovessero sorgere controversie di applicazione nonostante il ricorso al criterio dell'analogia con i profili esemplificativi definiti, dette controversie verranno risolte in sede aziendale dalla Direzione con gli Organismi sindacali aziendali.
Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un ulteriore incontro in sede aziendale tra la Direzione e gli Organismi sindacali aziendali con la partecipazione dell'ANIA e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell'analogia non si rendesse possibile l'inquadramento di nuove eventuali mansioni, le parti firmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei lavori dell'apposita Commissione nazionale di cui all'Allegato 9, con il compito di studiare le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle disposizioni di cui all'art. 89.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
INQUADRAMENTO
Art. 88
La classificazione del personale risulta dall'Art. 89.
L'appartenenza alle Aree professionali previste dall'Art. 89 è determinata, in relazione alle mansioni affidate, dalle declaratorie generali e dai profili professionali che di queste rappresentano l'esplicitazione.
L'elencazione dei profili è puramente esemplificativa.
Per ciascun profilo si sono individuati, onde realizzare la massima possibile uniformità, i compiti e le mansioni più tipici e caratterizzanti, per cui le relative indicazioni possono non esaurire il contenuto del profilo stesso in relazione alla specifica situazione organizzativa delle varie imprese.
Le declaratorie consentono l'inquadramento nelle Aree professionali e nelle posizioni organizzative previste anche di mansioni non definite o non interamente riconducibili ai profili professionali definiti, nonché di nuovi profili derivanti dall'introduzione di innovazioni sia tecnologiche che organizzative.
Qualora dovessero sorgere controversie di applicazione nonostante il ricorso al criterio dell'analogia con i profili esemplificativi definiti, dette controversie verranno risolte in sede aziendale dalla direzione con gli organismi sindacali aziendali.
Ove dette controversie non dovessero trovare composizione si darà luogo ad un ulteriore incontro in sede aziendale tra la direzione e gli organismi sindacati aziendali con la partecipazione dell'ANIA e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Nel caso in cui nonostante il ricorso al criterio dell'analogia non si rendesse possibile l'inquadramento di nuove eventuali mansioni, le Parti firmatarie del presente contratto avranno a riferimento le risultanze dei lavori dell'apposita Commissione nazionale di cui all'Allegato 9, con il compito di studiare le soluzioni necessarie ed apportare le eventuali integrazioni alle disposizioni di cui all'art. 89.
Area professionale quadri
In relazione alle specifiche professionalità del settore e tra queste quella relativa alla tipica figura del Funzionario che ha una sua propria identità, le Parti hanno convenuto di poter individuare, tra il personale non dirigente, una particolare Area professionale (Area professionale Quadri), costituita da due livelli di inquadramento:
- Funzionario - 7º livello;
- Quadro - 6º livello.
I suddetti livelli si distinguono per la peculiarità delle funzioni rispetto al restante personale e - nel loro insieme - attuano puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190.
Funzionario - 7º livello di inquadramento
Nell'ambito della predetta Area professionale la nuova declaratoria riguardante i Funzionari è diretta, da un lato, a riaffermare, rafforzandola, la loro centralità all'interno delle organizzazioni aziendali; dall'altro, intende consentire una piena fungibilità delle figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico.
Tale unico livello di classificazione si articola in due figure:
- Funzionario Business - Appartengono a questa figura i lavoratori/trici con elevata preparazione professionale, autonomia, alto grado di specializzazione e responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi assegnati, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza.
- Funzionario Senior - Appartengono a questa figura i Funzionari di cui al precedente alinea che, nell'ambito delle diverse aree in cui opera la società, sono in possesso di una più ampia esperienza e competenza professionale, anche polivalente, acquisite nel corso del loro excursus lavorativo.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette figure, potranno essere attribuite funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e/o alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari; oppure funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione e/o da responsabilità di progetti di particolare importanza per l'azienda, comportanti attività di studio, consulenza e ricerca.
Alla luce di quanto sopra delineato e al fine di meglio regolamentare la flessibilità delle suddette figure nell'ambito dell'unico livello di inquadramento, le Parti precisano che la fungibilità tra le suddette figure opera anche per quanto attiene la preposizione di un Funzionario Business ad un Funzionario Senior attuabile nei soli casi di effettiva modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore.
L'assunzione dei Funzionari viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge. La qualifica e la figura di Funzionario vengono attribuite dall'impresa al lavoratore con apposita lettera.
Per ciascuna figura (Senior e Business) è prevista un'indennità economica, che seguirà le dinamiche desumibili dalle rispettive tabelle di riferimento riportate nell'Allegato 2.
Norma transitoria
Per i Funzionari in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la confluenza degli stessi nelle due figure sopra descritte avverrà nei termini seguenti:
- l'ex Funzionario di 3º grado sarà collocato in quella di Funzionario Senior, con riconoscimento della relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate nell'All. 2/C e nell'All. 2/D - tabella indennità Senior (uguale alla ex tabella indennità F3);
- gli ex Funzionari di 2º grado saranno collocati nella figura di Funzionario Business. Agli stessi, in aggiunta alla relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate nell'All. 2/C e nell'All. 2/D - tabella indennità Business (uguale alla ex tabella indennità F1), sarà riconosciuto un importo sotto forma di assegno ad personam non assorbibile (e relativo excursus) riportato nell'All. 2 - tabella degli a.p. per gli ex F2. Le parti si danno atto che l'importo risultante dalla somma dell'indennità dei Funzionari Business con il suddetto assegno ad personam è uguale, per importo ed excursus, a quello di cui alla ex tabella indennità F2. In tal senso l'assegno ad personam concorrerà a tutti gli effetti contrattuali e dovrà essere tenuto presente in occasione di eventuali adeguamenti economici previsti dai rinnovi del CCNL.
- gli ex Funzionari di 1º grado saranno collocati nella figura di Funzionario Business con riconoscimento della relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate all'All. 2/C e nell'All. 2/D - tabella indennità Business (uguale alla ex tabella indennità F1).
Nota a verbale
Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2103 c.c., le imprese - con riferimento agli ex Funzionari di 3º e di 2º grado, che saranno rispettivamente collocati nella figura Senior e nella figura Business - si impegnano a non assegnare unilateralmente detto personale a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (Quadro - 6º livello).
Dichiarazione delle imprese
In relazione al nuovo impianto contrattuale riguardante il personale inquadrato nel 7º livello, le imprese si impegnano a preservare - anche con riferimento agli ex Funzionari di 1º grado - le competenze professionali acquisite e riconosciute nel tempo, astenendosi comunque da ogni eventuale iniziativa in proposito fino al 30 giugno 2018.
Quadro - 6º livello di inquadramento
Appartengono a questo livello i lavoratori/trici ai quali, per la loro elevata competenza tecnico-professionale, sia affidato lo studio di progetti significativi, anche in termini temporali, per l'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Tali lavoratori/trici possono essere preposti, per la loro capacità organizzativa, ad una unità/ufficio caratterizzati dalla competenza tecnica degli addetti. L'inserimento nel 6º livello Quadro deve risultare da apposita lettera rilasciata dall'impresa al lavoratore.
Per i lavoratori appartenenti al 6º livello Quadro è prevista un'indennità economica che seguirà le dinamiche desumibili dalla tabella di riferimento riportata nell'All. 2/F.
Area professionale B
Declaratoria
Appartengono a questa area professionale i lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico-professionali.
I processi operativi e decisionali si svolgono normalmente nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori. I lavoratori di cui alla presente area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate. Nella più alta delle posizioni organizzative rientranti in questa area professionale sono inseriti i lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali essi possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo e i risultati delle quali sono oggetto di controllo.
In taluni casi essi pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di dipendenti.
Nell'ambito della presente area professionale sono previste tre diverse posizioni organizzative, fra loro fungibili, corredate di profili esemplificativi.
Posizione organizzativa 3 - 6º livello retributivo
Appartengono a questa posizione organizzativa:
- lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2;
e/o
- lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico-professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) capi ufficio o capi di Ispettorato sinistri o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria;
b) specialisti addetti ai sistemi informativi che si dedicano allo studio, alla sperimentazione ed alla realizzazione di architetture ed infrastrutture tecnologiche, nell'ottica dell'ottimizzazione ed evoluzione del sistema informativo aziendale - sistemisti/esperti di sistemi;
c) specialisti che, in base a direttive di carattere generale e con conoscenza di fenomeni esterni ed interni dell'azienda, impiegando anche metodi quantitativi di tipo statistico e matematico, concorrono all'elaborazione del piano di settori dell'azienda, inteso come indicazione articolata di traguardi quantitativi e qualitativi e individuazione della natura delle azioni e delle risorse idonee a realizzare il raggiungimento dei traguardi stessi - esperti di pianificazione;
d) specialisti che effettuano analisi sul mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza oppure sanno interpretare le ricerche effettuate da istituti specializzati e propongono piani di intervento sulla rete di vendita utili a sviluppare le vendite su segmenti rilevanti di mercato - esperti di marketing;
e) specialisti che, effettuando studi di mercati assicurativi e riassicurativi e analisi di composizione di portafogli, formulano ipotesi di acquisizione di trattati di riassicurazione - esperti in trattati di riassicurazione;
f) specialisti che analizzano le esigenze di istruzione tecnico-professionale e di formazione del personale ed elaborano progetti di formazione del personale direttamente o appoggiandosi ad istituti specializzati, organizzano interventi addestrativi con l'uso di tecniche didattiche e di supporti specifici - esperti di formazione;
g) specialisti che, in base a direttive di carattere generale, sviluppano e definiscono studi organizzativi proponendo significative modificazioni strutturali e procedurali, concorrono all'elaborazione ed allo sviluppo dei piani del personale, provvedono alla redazione e all'analisi di particolari statistiche al fine di controllare l'evoluzione della struttura e della produttività dei vari servizi direzionali e periferici - specialisti in sviluppo organizzativo;
h) specialisti addetti ai sistemi informativi che nell'ambito delle linee generali di sviluppo di progetti di automazione, analizzando le richieste specifiche e le esigenze dell'utente, discutendo le alternative e concordando la soluzione ottimale, forniscono ai programmatori o agli analisti le indicazioni (analisi funzionale, analisi tecnica, disegno tecnico) per lo sviluppo applicativo, definiscono e seguono lo stato di avanzamento del progetto verificando la coerenza tra specifiche ed il software realizzato - analisti senior e/o coordinatori di progetto;
i) specialisti che svolgono studi matematico-attuariali di particolare complessità sul portafoglio, provvedono all'analisi dei prodotti sul mercato ed alla formulazione di prodotti concorrenziali, elaborano progetti per particolari esigenze della clientela, forniscono dati per la stesura del budget e provvedono alla specifica istruzione di altre posizioni - attuari esperti;
l) specialisti nella prevenzione rischi aziende che, operando nei rami incendio, furto, infortuni, inquinamento, R.C. aziende, trasporti e rischi tecnologici, sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, valutano i rischi delle aziende interessate, definiscono le necessarie misure di prevenzione dei rischi stessi e identificano il residuo potenziale rischio, definiscono i tassi anche sulla base di tariffari ove esistono o di casi precedenti, calcolano i premi, redigono i testi di clausole particolari e/o forniscono assistenza e consulenza nella fase assuntiva - analisti di rischi aziendali specialisti in prevenzione;
m) specialisti che svolgono attività di consulenza riferita a problematiche giuridiche di particolare complessità e/o curano il contenzioso avanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa mediante l'istruttoria sui fatti e lo studio delle problematiche di diritto delle controversie, la predisposizione della traccia delle scritture di causa e forniscono inoltre le specifiche istruzioni ai legali esterni che rappresentano la compagnia in giudizio - consulenti legali esperti;
n) specialisti che sovraintendono a cantieri edili relativi alla costruzione o alla rilevante ristrutturazione di stabili dell'impresa - sovraintendenti cantieri edili.
Posizione organizzativa 2 - 5º livello retributivo
Appartengono a questa posizione organizzativa:
- lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'area professionale B, posizione organizzativa 1 o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il C.U. nei suoi compiti;
e/o
- che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, avendo acquisito una specifica competenza, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale e/o forniscono assistenza e consulenza per problemi complessi.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) vice-capi ufficio o di Ispettorato sinistri o di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria;
b) lavoratori/trici che, operando sulla base di procedure relative ai sistemi contabili concorrono in modo significativo alla redazione o alla verifica del bilancio dell'azienda - addetti alla redazione del bilancio - addetti all'"auditing" di bilancio;
c) lavoratori/trici che - operando nei rami CAR, montaggio e guasti macchine, credito, cauzioni, trasporto merci, rischi industriali incendio, rischi dell'elettronica, rischi aerospaziali, r.c. da inquinamento, r.c.d. grandi rischi - esplicano attività ispettiva di carattere assuntivo e/o promozionale;
d) lavoratori/trici che - operando nei rami CAR, montaggio e guasti macchine, credito, cauzioni, trasporto merci, rischi industriali incendio, rischi dell'elettronica, rischi aerospaziali, r.c. da inquinamento, r.c.d. grandi rischi - sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, di tariffari ove esistano, di casi precedenti assimilabili, valutano i rischi, definiscono i tassi, calcolano i premi e redigono i testi di clausole particolari e/o forniscono consulenza ed assistenza nella fase assuntiva e/o esercitano il controllo tecnico dei rischi assunti - assuntori dei predetti rami;
e) lavoratori/trici i quali, anche per l'esperienza maturata nella posizione organizzativa inferiore, trattino con autonomia decisionale e operativa danni di rilevanza economica e tecnica a cose e/o persone effettuando la perizia e la liquidazione - liquidatori, periti/liquidatori;
f) lavoratori/trici che, avendo acquisito una specifica competenza, forniscono assistenza e consulenza alle strutture periferiche per la valutazione, trattazione e liquidazione dei danni - corrispondenti sinistri;
g) lavoratori/trici che esplicano attività ispettiva organizzativa proponendo, tra l'altro, la nomina di agenti, la dimensione dell'area territoriale delle agenzie in relazione al portafoglio delle stesse nonché alla potenzialità del mercato, verificando e controllando l'efficienza e la produttività di zone loro affidate;
h) lavoratori/trici che svolgono gli accertamenti revisionali presso le strutture aziendali e/o i punti di vendita, predisponendo in autonomia la documentazione relativa a ciascun incarico di lavoro; verificano lo sviluppo degli incarichi affidati a loro e/o ad altri lavoratori/trici ed il conseguimento degli obiettivi previsti, proponendo, sulla base delle risultanze emerse dall'attività revisionale, gli interventi necessari; concorrono altresì alla definizione delle metodologie e delle procedure di revisione - ispettori senior amministrativi e contabili;
i) lavoratori/trici che, nell'ambito delle indicazioni (analisi funzionale, analisi tecnica, disegno tecnico) ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi e procedimenti per il trattamento informatico dei dati, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro, anche traducendo in applicazioni informatiche (programmi) i problemi tecnici e/o amministrativi affrontati attraverso l'utilizzo degli opportuni linguaggi di programmazione - analisti, analisti/programmatori;
j) lavoratori/trici che provvedono in modo autonomo alla manutenzione ordinaria di stabili di proprietà dell'impresa effettuando sopralluoghi, sorvegliando gli operai delle ditte appaltatrici, eseguendo controlli di merito sulle fatture ed autorizzandone il pagamento - controllo cantieri edili;
k) lavoratori/trici che esplicano attività di studio o di ricerca con mansioni che comportano una particolare incidenza sulle procedure interne o sull'immagine aziendale ovvero che comportano elaborazioni tecniche complesse di carattere matematico-attuariale in materia assicurativa e/o finanziaria (p. es.: analisti senior di organizzazione, consulenti legali, attuari);
k-bis) lavoratori/trici addetti ai sistemi informativi che, nell'ambito delle direttive ricevute da parte degli specialisti, contribuiscono allo studio, alla sperimentazione ed alla realizzazione di architetture ed infrastrutture tecnologiche, ovvero si dedicano all'esercizio ed al presidio di queste ultime nell'ottica della migliore efficienza e funzionalità del sistema informativo aziendale - addetti ai sistemi;
l) lavoratori/trici che normalmente trattano in autonomia pratiche in lingue estere - corrispondenti di concetto in lingua estera;
m) lavoratori/trici che, anche per l'esperienza maturata nella posizione organizzativa inferiore, curano in autonomia la ricerca e la selezione del personale. A tal fine rilevano le caratteristiche della posizione da ricoprire e quelle tipo dei candidati da ricercare, contattano eventualmente istituti specializzati, concorrono alla definizione di supporti metodologici atti alla selezione, espletano in autonomia le diverse fasi dell'iter di selezione - tecnici di ricerca e selezione del personale;
n) lavoratori/trici iscritti agli albi professionali con compiti di particolare contenuto tecnico-professionale, per i quali l'azienda richiede tale iscrizione.
Posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo
Appartengono a questa posizione organizzativa i lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significative attività impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale impartite dal diretto superiore gerarchico.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) lavoratori/trici che, sulla base di procedure relative ai sistemi contabili ed amministrativi in uso nell'azienda rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi; elaborano situazioni riepilogative, computi, rendiconti ed effettuano imputazioni di conto di centri di spesa e di profitto; provvedono ad aggiornare situazioni di conto corrente, redigono tabelle statistiche, di raffronto e simili (es.: addetto alla contabilità agenzie, addetto alla contabilità fornitori, addetto alla contabilità banche, addetto alla contabilità generale, addetto all'amministrazione del personale, addetto alla contabilità industriale od analitica, addetto alla cassa, addetto alla contabilità bilancio, addetto agli uffici arretrati);
b) lavoratori/trici che, operando nei rami diversi da quelli indicati al precedente profilo c) della posizione organizzativa 2, sulla base della documentazione ricevuta e di tariffari, valutano i rischi, definiscono i tassi, calcolano i premi, redigono le clausole particolari ed esercitano il controllo dei rischi assunti rispetto alle tariffe ed alle norme interne - assuntori;
c) lavoratori/trici che trattano danni a cose e/o persone di non particolare rilevanza economica e tecnica effettuando la perizia e/o la liquidazione ovvero forniscono assistenza alle strutture periferiche per la trattazione dei danni - periti, periti/liquidatori, liquidatori, corrispondenti sinistri;
d) lavoratori/trici che, operando nei rami diversi da quelli indicati al precedente profilo c) della posizione organizzativa 2, esplicano attività ispettiva di carattere assuntivo e/o promozionale;
e) lavoratori/trici che, in applicazione dei sistemi e delle metodologie di revisione previste in azienda, svolgono gli accertamenti revisionali presso le strutture aziendali e/o i punti di vendita al fine di verificare la corretta applicazione delle norme e procedure aziendali in materia e di accertare l'efficacia del sistema di controllo interno, segnalando le eventuali carenze - ispettori amministrativi e contabili;
f) lavoratori/trici che esplicano attività di studio o di ricerca in supporto ad altri addetti (addetti agli studi economici e statistici, addetti ai calcoli attuariali, addetti alla consulenza legale o finanziaria, analisti di organizzazione, addetti alle evidenze presso le Conservatorie dei registri immobiliari e gli Uffici catastali);
g) lavoratori/trici che nei centri elaborazione dati predispongono le macchine all'esecuzione dei lavori, ne verificano il funzionamento e preparano i supporti necessari in funzione della pianificazione dei lavori e/o gestiscono l'operatività del sistema attraverso dispositivi di consolle scriventi o video - controllori di sistema; operatori; operatori consollisti, consollisti;
h) lavoratori/trici che, attraverso l'utilizzo degli opportuni linguaggi di programmazione, traducono in applicazioni informatiche (programmi) i problemi tecnici e/o amministrativi componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed effettuando i necessari interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva - programmatori;
i) lavoratori/trici che nei centri elaborazione dati definiscono caratteristiche, tempi e modalità di esecuzione dei lavori da eseguire e le risorse necessarie a tal fine - schedulatori;
j) lavoratori/trici che, sulla base delle procedure relative al sistema contabile in uso nell'azienda, provvedono alle operazioni di entrata e di uscita di cassa con maneggio di denaro, titoli, effetti, ecc., ed ai quali sia accollato il relativo rischio - cassieri;
k) traduttori in lingua estera e/o stenodattilografi in lingua estera;
l) lavoratori/trici che, svolgendo compiti per i quali è contrattualmente previsto un inquadramento nell'area professionale C - 3º livello retributivo, sono anche preposti in via permanente al coordinamento di lavoratori/trici che svolgono anch'essi compiti per i quali è previsto un inquadramento contrattuale nell'area professionale C - 3º livello retributivo - capi reparto;
m) lavoratori/trici che svolgono compiti di segretario/assistente effettuando la rassegna stampa, selezionando la posta in arrivo, eseguendo compiti amministrativi di carattere riservato, organizzando riunioni - segretari di Direzione, segretari unici di dirigente;
n) lavoratori/trici che, avvalendosi di strumenti tecnici e procedure esistenti, provvedono a tradurre e a gestire mediante programmi, con linguaggio accessibile ai sistemi, soluzioni grafiche per un corretto adeguamento della modulistica alle esigenze operative - addetti alla modulistica elettronica;
o) lavoratori/trici che svolgono compiti di ricerca e di prima selezione del personale, anche avvalendosi di supporti metodologici già in uso (tests, schemi di interviste, prove, ecc.) - addetti alla ricerca e selezione del personale.
Nota a verbale
Le parti concordano nel valutare che lo svolgimento delle attività di perito/liquidatore, liquidatore e corrispondente sinistri di cui al profilo c) della posizione organizzativa 1 determini una progressiva acquisizione di competenze professionali tali da permettere di trattare, liquidare e gestire con autonomia decisionale danni di rilevanza economica e tecnica.
Di conseguenza, dopo 3 anni di permanenza nella mansione di cui sopra, sarà attuato, di norma, il passaggio alla posizione organizzativa 2. Nel caso di personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, il passaggio alla posizione organizzativa 2 sarà attuato, di norma, alla scadenza del periodo previsto dal contratto di apprendistato.
Nei casi in cui ciò non dovesse avvenire, l'azienda ne esporrà le ragioni al lavoratore/trice interessato, che potrà farsi assistere dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Agli effetti di cui sopra, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL, si terrà conto del periodo di permanenza nelle mansioni predette già maturato a tale data.
Area professionale C - 3º livello
Declaratoria
Appartengono a quest'area professionale:
- lavoratori/trici che, sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite, svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significative attività impiegatizie d'ordine di natura tecnica e/o amministrativa ovvero svolgono in modo promiscuo attività impiegatizie esecutive congiunte ad attività, anche manuali, ausiliarie al funzionamento degli uffici;
- lavoratori/trici che svolgono attività manuali complesse che richiedono specializzazione o comportano l'uso, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di particolare complessità o valore.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in quest'area professionale:
a) lavoratori/trici che, sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite e/o seguendo istruzioni dettagliate, svolgono compiti esecutivi per la classificazione, il confronto, la verifica, la correzione, la trascrizione e la totalizzazione di dati, la codifica, la spunta di tabulati, compilando a mano o a macchina distinte, moduli, prospetti, lettere pre-stampate (es.: contabili d'ordine, codificatori, protocollatori);
b) lavoratori/trici che, anche avvalendosi di supporti elettronici, svolgono semplici compiti di riscontro su polizze ed appendici, effettuando, in caso di errore, i conseguenti rilievi - addetti alla verifica polizze ed appendici;
c) lavoratori/trici che svolgono compiti di stenografia e/o dattilografia, provvedendo secondo procedure stabilite alla redazione, su indicazione dei contenuti, di corrispondenza e/o promemoria, prospetti, tabelle statistiche, situazioni riepilogative, alla registrazione, classificazione ed archiviazione delle pratiche relative - stenodattilografi, stenografi, dattilografi, dattilografi in lingua estera, segretari;
d) lavoratori/trici che eseguono in base a criteri prestabiliti attività di registrazione/immissione a sistema di dati numerici e/o alfabetici rilevati da documenti, nonché di verifica circa l'esattezza delle registrazioni già effettuate provvedendo alle relative correzioni - addetti al "data entry";
e) lavoratori/trici che operano su apparecchiature utilizzate nell'ambito dei c.d. sistemi in "tempo reale" od altre apparecchiature con mansioni comportanti la registrazione od impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
f) lavoratori/trici che svolgono compiti di preparazione, verifica, catalogazione, selezione e conservazione di documenti ed incarti in genere, anche effettuando le operazioni previste dai sistemi di microfilmatura - archivisti;
g) lavoratori/trici che operano al centralino telefonico e/o alle apparecchiature telescriventi per la registrazione e la trasmissione delle telecomunicazioni - centralinisti, telescriventisti;
h) lavoratori/trici che, sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite, svolgono compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, materiali vari di economato, attrezzature, dotazioni ed arredi di ufficio, delle relative registrazioni, delle compilazioni, a mano od a macchina, di ordini e/o richieste - addetti al magazzino;
i) lavoratori/trici addetti al ricevimento e smistamento della posta in arrivo, confezionamento, affrancatura e spedizione della posta in partenza - addetti all'ufficio posta;
j) lavoratori/trici che svolgono autonomamente le mansioni assegnate con un intervento particolare su attrezzi, macchine ed impianti che consenta la conduzione, la manutenzione e la riparazione ai fini del regolare funzionamento e la riattivazione di apparecchiature guaste e/o la riparazione o la costruzione di carattere artigianale di attrezzi e beni - operai specializzati, addetti al funzionamento delle macchine del centro stampa;
k) i capi commessi nelle imprese con più di 50 dipendenti.
Area professionale D (2º livello retributivo)
)
Declaratoria
Appartengono a quest'area professionale i lavoratori/trici che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali e/o per le quali è richiesto un certo periodo di pratica.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in quest'area professionale:
a) lavoratori/trici che siano addetti ad attività di portierato e/o di custodia sia diurne che notturne - portieri o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della compagnia, guardiani diurni o notturni;
b) lavoratori/trici che svolgono compiti semplici di manutenzione di macchinari o di impianti e/o collaborano con gli operai specializzati, coadiuvandoli nel lavoro - operai qualificati;
c) lavoratori/trici addetti alla guida di mezzi di locomozione anche quando eseguono la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mezzi loro affidati - autisti;
d) lavoratori/trici che accompagnano ospiti, trasferiscono e/o recapitano pratiche e/o plichi, eseguono fotocopiature e riordino di documenti e svolgono attività simili - commessi, fattorini.
Area professionale E (1º livello retributivo)
Declaratoria
Appartengono a quest'area professionale i lavoratori/trici che svolgono attività manuali semplici.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in quest'area professionale:
a) personale di fatica;
b) personale di pulizia.
Nota a verbale 1
Qualora le mansioni elencate al presente articolo dovessero essere attribuite o modificate nel corso del rapporto di lavoro, l'impresa provvederà a darne comunicazione per iscritto all'interessato.
Nota a verbale 2
Poiché l'evoluzione tecnologica ha ormai portato ad un generalizzato utilizzo dei terminali video come normale supporto tecnico per lo svolgimento delle proprie mansioni, l'utilizzo del terminale di per sé - fatta eccezione per i lavoratori/trici di cui al profilo e) dell'area professionale C - 3º livello retributivo - non è caratterizzante di una specifica mansione e rappresenta un fatto irrilevante agli effetti dell'inquadramento.
Con riferimento ai lavoratori/trici di cui al profilo e) dell'area professionale C - 3º livello retributivo, le imprese procureranno di evitare, comunque, che gli stessi operino in modo esclusivo ai terminali video. L'uso prevalente dello stesso è comunque escluso per i lavoratori/trici inquadrati nella posizione organizzativa 1 dell'area professionale B.
Dichiarazione in calce alla nota a verbale 2
Le parti si danno atto che il concetto di prevalenza di cui all'ultima frase del 2º comma, della "nota a verbale" 2, del presente articolo, se rigidamente riferito al mero tempo di utilizzazione del terminale video e non al modo di utilizzazione dello stesso, potrebbe essere in contraddizione con l'evoluzione delle specifiche organizzazioni del lavoro nelle imprese.
Pertanto, fermo restando che:
- dovranno essere salvaguardate le esigenze ergonomiche e di tutela della salute;
- per i lavoratori/trici di concetto, il rapporto con il terminale video deve restare orientato ad un suo utilizzo strumentale alle mansioni affidate, rispetto alle quali l'attività di "data entry" non potrà che essere non prevalente e, quindi, accessoria.
Incontri di verifica sulla corretta applicazione di quanto sopra saranno effettuati su richiesta delle R.S.A.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 89
AREA PROFESSIONALE QUADRI
In relazione alle specifiche professionalità del settore e tra queste quella relativa alla tipica figura del Funzionario che ha una sua propria identità, le Parti
hanno convenutoconfermano dipoterindividuare, tra il personale non dirigente, una particolare Area professionale (Area professionale Quadri), costituita da due livelli di inquadramento:- Funzionario
- Quadro
I suddetti livelli si distinguono per la peculiarità delle funzioni rispetto al restante personale e - nel loro insieme - attuano puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190.
Funzionario - 7º livello di inquadramento
Nell'ambito della predetta Area professionale la nuova declaratoria riguardante i Funzionari è diretta, da un lato, a riaffermare, rafforzandola, la loro centralità all'interno delle organizzazioni aziendali; dall'altro, intende consentire una piena fungibilità delle figure e dei ruoli agli stessi attribuiti, in coerenza con contesti operativi sempre meno caratterizzati da distinzioni di tipo gerarchico.
Tale unico livello di classificazione si articola in due figure:
- Funzionario Business - Appartengono a questa figura i lavoratori/trici con elevata preparazione professionale, autonomia, alto grado di specializzazione e responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi assegnati, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza.
- Funzionario Senior - Appartengono a questa figura i Funzionari di cui al precedente alinea che, nell'ambito delle diverse aree in cui opera la società, sono in possesso di una più ampia esperienza e competenza professionale, anche polivalente, acquisite nel corso del loro excursus lavorativo.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette figure, potranno essere attribuite funzioni consistenti in attività di tipo organizzativo legate alla gestione e/o alla responsabilità di importanti strutture aziendali o di coordinamento di un gruppo di lavoratori/trici che può comprendere al loro interno anche uno o più funzionari; oppure funzioni consistenti in attività connotate da elevata specializzazione e/o da responsabilità di progetti di particolare importanza per l'azienda, comportanti attività di studio, consulenza e ricerca.
Alla luce di quanto sopra delineato e al fine di meglio regolamentare la flessibilità delle suddette figure nell'ambito dell'unico livello di inquadramento, le Parti precisano che la fungibilità tra le suddette figure opera anche per quanto attiene la preposizione di un Funzionario Business ad un Funzionario Senior attuabile nei soli casi di effettiva modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore.
L'assunzione dei Funzionari viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge.
La qualifica e la figura di Funzionario vengono attribuite dall'impresa al lavoratore con apposita lettera.
Per ciascuna figura (Senior e Business) è prevista un'indennità economica, che seguirà le dinamiche desumibili dalle rispettive tabelle di riferimento riportate nell'All. 2.
Norma transitoriaDichiarazione delle Parti
Per i Funzionari in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL del 22 febbraio 2017, - le Parti confermano che la confluenza degli stessi-nelle due figure sopra descritte è avvenuta
avverrànei termini seguenti- l'ex Funzionario di 3º grado
saràè stato collocato in quella di Funzionario Senior, con riconoscimento della relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate nell'All. 2/C e nell'All. 2/D - tabella indennità Senior (uguale alla ex tabella indennità F3);- Agli ex Funzionari di 2º grado
sarannogià collocati nella figura di Funzionario Business. Agli stessi, in aggiunta alla relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate nell'All. 2/C e nell'All. 2/D - tabella indennità Business (uguale alla ex tabella indennità F1),saràcontinuerà ad essere riconosciuto un importo sotto forma di assegno ad personam non assorbibile (e relativo excursus) riportato nell'All. 2 - tabella degli a.p. per gli ex F2. Le Partisi danno attoconfermano che l'importo risultante dalla somma dell'indennità dei Funzionari Business con il suddetto assegno ad personamècontinuerà ad essere uguale, per importo ed excursus, a quello di cui alla ex tabella indennità F2. In tal senso l'assegno ad personam continuerà a concorrereconcorreràa tutti gli effetti contrattuati e dovrà essere tenuto presente in occasione di eventuali adeguamenti economici previsti dai rinnovi del CCNL.- gli ex Funzionari di 1º grado sono stati
sarannocollocati nella figura di Funzionario Business con riconoscimento della relativa indennità economica (e relativo excursus) di cui alle tabelle di riferimento riportate all'All. 2/C e nell'All. 2/D - tabella indennità Business (uguale alla ex tabella indennità F1).Nota a verbale - Fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'Art. 2103 c.c., le imprese - con riferimento agli ex Funzionari di 3º e di 2º grado, che saranno rispettivamente collocati nella figura Senior e nella figura Business - si impegnano a non assegnare unilateralmente detto personale a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (Quadro - 6º livello).
Dichiarazione deile imprese
In relazione al nuovo impianto contrattuale riguardante il personale inquadrato nel 7º livello le imprese si impegnano a preservare - anche con riferimento agli ex Funzionari di 1º grado - le competenze professionali acquisite e riconoseiute nel tempo, astenendosi comunque da ogni eventuale iniziativa in proposito fino al 30 giugno 2018.
Quadro - 6º livello di inquadramento
Appartengono a questo livello i lavoratori/trici ai quali, per la loro elevata competenza tecnico-professionale, sia affidato lo studio di progetti significativi, anche in termini temporali, per l'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Tali lavoratori/trici possono essere preposti, per la loro capacità organizzativa, ad una unità/ufficio caratterizzati dalla competenza tecnica degli addetti. L'inserimento nel 6º livello Quadro deve risultare da apposita lettera rilasciata dall'impresa al lavoratore.
Per i lavoratori appartenenti al 6º livello Quadro è prevista un'indennità economica che seguirà le dinamiche desumibili dalla tabella di riferimento riportata nell'All. 2/F.
AREA PROFESSIONALE B
Declaratoria - Appartengono a questa Area professionale i lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico-professionali.
I processi operativi e decisionali si svolgono normalmente nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori. I lavoratori di cui alla presente Area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate. Nella più alta delle posizioni organizzative rientranti in questa Area professionale sono inseriti i lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali essi possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo e i risultati delle quali sono oggetto di controllo.
In taluni casi essi pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di dipendenti.
Nell'ambito della presente Area professionale sono previste tre diverse Posizioni organizzative, fra loro fungibili, corredate di profili esemplificativi.
Posizione organizzativa 3 - 6º livello retributivo
Appartengono a questa posizione organizzativa:
lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2
e/o
lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico - professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) capi ufficio, e capi di ispettorato sinistri, o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria;
b) specialisti addetti ai sistemi informativi che si dedicano allo studio, alla sperimentazione ed alla realizzazione di architetture ed infrastrutture tecnologiche, nell'ottica dell'ottimizzazione ed evoluzione del sistema informativo aziendale - sistemisti/esperti di sistemi,
c) specialisti che, in base a direttive di carattere generale e con conoscenza di fenomeni esterni ed interni dell'azienda, impiegando anche metodi quantitativi di tipo statistico e matematico, concorrono all'elaborazione del piano di settori dell'azienda, inteso come indicazione articolata di traguardi quantitativi e qualitativi e individuazione della natura delle azioni e delle risorse idonee a realizzare il raggiungimento dei traguardi stessi - esperti di pianificazione;
d) specialisti che effettuano analisi sul mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza oppure sanno interpretare le ricerche effettuate da istituti specializzati e propongono piani di intervento sulla rete di vendita utili a sviluppare le vendite su segmenti rilevanti di mercato - esperti di marketing;
e) specialisti che effettuando studi di mercati assicurativi e riassicurativi e analisi di composizione di portafogli, formulano ipotesi di acquisizione di trattati di riassicurazione - esperti in trattati di riassicurazione;
f) specialisti che analizzano le esigenze di istruzione tecnico - professionale e di formazione del personale ed elaborano progetti di formazione del personale direttamente od appoggiandosi ad istituti specializzati, organizzano interventi addestrativi con l'uso di tecniche didattiche e di supporti specifici - esperti di formazione;
g) specialisti che, in base a direttive di carattere generale, sviluppano e definiscono studi organizzativi proponendo significative modificazioni strutturali e procedurali, concorrono all'elaborazione ed allo sviluppo dei piani del personale, provvedono alla redazione e all'analisi di particolari statstiche al fine di controllare l'evoluzione della struttura e della produttività dei vari Servizi direzionali e periferici - specialisti in sviluppo organizzativo;
h) specialisti addetti ai sistemi informativi che nell'ambito delle linee generali di sviluppo di progetti di automazione, analizzando le richieste specifiche e le esigenze dell'utente, discutendo le alternative e concordando la soluzione ottimale, forniscono ai programmatori o agli analisti le indicazioni (analisi funzionale, analisi tecnica, disegno tecnico) per lo sviluppo applicativo, definiscono e seguono lo stato di avanzamento del progetto verificando la coerenza tra specifiche ed il software realizzato - analisti senior e/o coordinatori di progetto;
i) specialisti che svolgono studi matematico - attuariali di particolare complessità sul portafoglio, provvedono all'analisi dei prodotti sui mercato ed alla formulazione di prodotti concorrenziali, elaborano progetti per particolari esigenze della clientela, forniscono dati per la stesura del budget e provvedono alla specifica istruzione di altre posizioni - attuari esperti;
l) specialisti nella prevenzione rischi aziende che, operando nei rami incendio, furto, infortuni, inquinamento, R.C. aziende, trasporti e rischi tecnologici, sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, valutano i rischi delle aziende interessate, definiscono le necessarie misure di prevenzione dei rischi stessi e identificano il residuo potenziale rischio, definiscono i tassi anche sulla base di tariffari ove esistono o di casi precedenti, calcolano i premi, redigono i testi di clausole particolari e/o forniscono assistenza e consulenza nella fase assuntiva - analisti di rischi aziendali specialisti in prevenzione;
m) specialisti che svolgono attività di consulenza riferita a problematiche giuridiche di particolare complessità e/o curano il contenzioso avanti all'Autorità giudiziaria ed amministrativa mediante l'istruttoria sui fatti e lo studio delle problematiche di diritto delle controversie, la predisposizione della traccia delle scritture di causa e forniscono inoltre le specifiche istruzioni ai legali esterni che rappresentano la Compagnia in giudizio - consulenti legali esperti;
n) specialisti che sovrintendono a cantieri edili relativi alla costruzione o alla rilevante ristrutturazione di stabili dell'impresa - sovrintendenti cantieri edili.
Posizione Organizzativa 2 - 5º livello
Appartengono a questa posizione organizzativa:
lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori/trici parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizione organizzativa 1 o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il C.U. nei suoi compiti
e/o
che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, avendo acquisito una specifica competenza, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico - professionale e/o forniscono assistenza e consulenza per problemi complessi
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) vice capi ufficio o di ispettorato sinistri o di altre unità comunque denominate, identificati dalla prima parte della declaratoria;
b) lavoratori/trici che, operando sulla base di procedure relative ai sistemi contabili concorrono in modo significativo alla redazione o alla verifica del bilancio dell'azienda - addetti alla redazione del bilancio - addetti all'auditing di bilancio;
c) lavoratori/trici che - operando nei rami CAR, montaggio e guasti macchine, credito, cauzioni, trasporto merci, rischi industriali incendio, rischi dell'elettronica, rischi aerospaziali, r.c. da inquinamento, r.c.d. grandi rischi - esplicano attività ispettiva di carattere assuntivo e/o promozionale;
d) lavoratori/trici che - operando nei rami CAR, montaggio e guasti macchine, credito, cauzioni, trasporto merci, rischi industriali incendio, rischi dell'elettronica, rischi aerospaziali, r.c. da inquinamento, r.c.d. grandi rischi - sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, di tariffari ove esistano, di casi precedenti assimilabili, valutano i rischi, definiscono i tassi, calcolano i premi e redigono i testi di clausole particolari e/o forniscono consulenza ed assistenza nella fase assuntiva e/o esercitano il controllo tecnico dei rischi assunti - assuntori dei predetti rami;
e) lavoratori/trici i quali, anche per l'esperienza maturata nella posizione organizzativa inferiore, trattino con autonomia decisionale e operativa danni di rilevanza economica e tecnica a cose e/o persone effettuando la perizia e la liquidazione - liquidatori, periti/liquidatori;
f) lavoratori/trici che, avendo acquisito una specifica competenza, forniscono assistenza e consulenza alle strutture periferiche per la valutazione, trattazione e liquidazione dei danni - corrispondenti sinistri;
g) lavoratori/trici che esplicano attività ispettiva organizzativa proponendo, tra l'altro, la nomina di agenti, la dimensione dell'area territoriale delle agenzie in relazione al portafoglio delle stesse nonché alla potenzialità del mercato, verificando e controllando l'efficienza e la produttività di zone loro affidate;
h) lavoratori/trici che svolgono gli accertamenti revisionali presso le strutture aziendali e/o i punti di vendita, predisponendo in autonomia la documentazione relativa a ciascun incarico di lavoro; verificano lo sviluppo degli incarichi affidati a loro e/o ad altri lavoratori/trici ed il conseguimento degli obiettivi previsti, proponendo, sulla base delle risultanze emerse dall'attività revisionale, gli interventi necessari; concorrono altresì alla definizione delle metodologie e delle procedure di revisione - ispettori senior amministrativi e contabili;
i) lavoratori/trici che, nell'ambito delle indicazioni (analisi funzionale, analisi tecnica, disegno tecnico) ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi e procedimenti per il trattamento informatico dei dati, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro, anche traducendo in applicazioni informatiche (programmi) i problemi tecnici e/o amministrativi affrontati attraverso l'utilizzo degli opportuni linguaggi di programmazione - analisti, analisti/programmatori;
j) lavoratori/trici che provvedono in modo autonomo alla manutenzione ordinaria distabili di proprietà dell'Impresa effettuando sopralluoghi, sorvegliando gli operai delle ditte appaltatrici, eseguendo controlli di merito sulle fatture ed autorizzandone il pagamento - controllo cantieri edili;
k) lavoratori/trici che esplicano attività di studio o di ricerca con mansioni che comportano una particolare incidenza sulle procedure interne o sull'immagine aziendale ovvero che comportano elaborazioni tecniche complesse di carattere matematico - attuariale in materia assicurativa e/o finanziaria (p.es.: analisti senior di organizzazione, consulenti legali, attuari);
k bis) lavoratori/trici addetti ai sistemi informativi che, nell'ambito delle direttive ricevute da parte degli specialisti, contribuiscono allo studio, alla sperimentazione ed alla realizzazione di architetture ed infrastrutture tecnologiche, ovvero si dedicano all'esercizio ed al presidio di queste ultime nell'ottica della migliore efficienza e funzionalità del sistema informativo aziendale - addetti ai sistemi;
l) lavoratori/trici che normalmente trattano in autonomia pratiche in lingue estere - corrispondenti di concetto in lingua estera;
m) lavoratori/trici che, anche per l'esperienza maturata nella posizione organizzativa inferiore, curano in autonomia la ricerca e la selezione del personale. A tal fine rilevano le caratteristiche della posizione da ricoprire e quelle tipo dei candidati da ricercare, contattano eventualmente istituti specializzati, concorrono alla definizione di supporti metodologici atti alla selezione, espletano in autonomia le diverse fasi dell'iter di selezione - tecnici di ricerca e selezione del personale;
n) lavoratori/trici iscritti agli albi professionali con compiti di particolare contenuto tecnico- professionale, per i quali l'azienda richiede tale iscrizione.
Posizione Organizzativa 1 - 4º livello
Appartengono a questa posizione organizzativa i lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa attività impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale impartite dal diretto superiore gerarchico.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) lavoratori/trici che sulla base di procedure relative ai sistemi contabili ed amministrativi in uso nell'azienda rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi; elaborano situazioni riepilogative, computi, rendiconti ed effettuano imputazioni di conto di centri di spesa e di profitto; provvedono ad aggiornare situazioni di conto corrente, redigono tabelle statistiche, di raffronto e simili (es.: addetto alla contabilità agenzie, addetto alla contabilità fornitori, addetto alla contabilità banche, addetto alla contabilità generale, addetto all'amministrazione del personale, addetto alla contabilità industriale od analitica, addetto alla cassa, addetto alla contabilità bilancio, addetto agli uffici arretrati);
b) lavoratori/trici che, operando nei rami diversi da quelli indicati al precedente profilo c) della posizione organizzativa 2, sulla base della documentazione ricevuta e di tariffari, valutano i rischi, definiscono i tassi, calcolano i premi, redigono le clausole particolari ed esercitano il controllo dei rischi assunti rispetto alle tariffe ed alle norme interne - assuntori;
c) lavoratori/trici che trattano danni a cose e/o persone di non particolare rilevanza economica e tecnica effettuando la perizia e/o la liquidazione ovvero forniscono assistenza alle strutture periferiche per la trattazione dei danni - periti, periti/liquidatori, liquidatori, corrispondenti sinistri;
d) lavoratori/trici che, operando nei rami diversi da quelli indicati al precedente profilo c) della posizione organizzativa 2, esplicano attività ispettiva di carattere assuntivo e/o promozionale;
e) lavoratori/trici che in applicazione dei sistemi e delle metodologie di revisione previste in azienda, svolgono gli accertamenti revisionali presso le strutture aziendali e/o i punti di vendita al fine di verificare la corretta applicazione delle norme e procedure aziendali in materia e di accertare l'efficacia del sistema di controllo interno, segnalando le eventuali carenze -- ispettori amministrativi e contabili;
f) lavoratori/trici che esplicano attività di studio o di ricerca in supporto ad altri addetti (addetti agli studi economici e statistici, addetti ai calcoli attuariali, addetti alla consulenza legale o finanziaria, analisti di organizzazione, addetti alle evidenze presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e gli Uffici Catastali);
g) lavoratori/trici che nei centri elaborazione dati predispongono le macchine all'esecuzione dei lavori, ne verificano il funzionamento e preparano i supporti necessari in funzione della pianificazione dei lavori e/o gestiscono l'operatività del sistema attraverso dispositivi di consolle scriventi o video - controllori di sistema; operatori; operatori consollisti, consollisti;
h) lavoratori/trici che, attraverso l'utilizzo degli opportuni linguaggi di programmazione, traducono in applicazioni informatiche (programmi) i problemi tecnici e/o amministrativi componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed effettuando i necessari interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva -programmatori;
i) lavoratori/trici che nei centri elaborazione dati definiscono caratteristiche, tempi e modalità di esecuzione dei lavori da eseguire e le risorse necessarie a tal fine - schedulatori;
j) lavoratori/trici che sulla base delle procedure relative al sistema contabile in uso nell'azienda, provvedono alle operazioni di entrata e di uscita di cassa con maneggio di denaro, titoli, effetti, ecc., ed ai quali sia accollato il relativo rischio - cassieri;
k) traduttori in lingua estera e/o stenodattilografi in lingua estera;
l) lavoratori/trici che, svolgendo compiti per i quali è contrattualmente previsto un inquadramento nell'Area professionale C - 3º livello retributivo, sono anche preposti in via permanente al coordinamento di lavoratori/trici che svolgono anch'essi compiti per i quali è previsto un inquadramento contrattuale nell'Area professionale C - 3º livello retributivo - capi reparto;
m) lavoratori/trici che svolgono compiti di segretario/assistente effettuando la rassegna stampa, selezionando la posta in arrivo, eseguendo compiti amministrativi di carattere riservato, organizzando riunioni - segretari di direzione, segretari unici di dirigente;
n) lavoratori/trici che avvalendosi di strumenti tecnici e procedure esistenti, provvedono a tradurre e a gestire mediante programmi, con linguaggio accessibile ai sistemi, soluzioni grafiche per un corretto adeguamento della modulistica alle esigenze operative - addetti alla modulistica elettronica;
o) lavoratori/trici che svolgono compiti di ricerca e di prima selezione del personale, anche avvalendosi di supporti metodologici già in uso (tests, schemi di interviste, prove, ecc.) - addetti alla ricerca e selezione del personale.
Nota a verbale - Le Parti concordano nel valutare che lo svolgimento delle attività di perito/liquidatore, liquidatore e corrispondente sinistri di cui al profilo c) della posizione organizzativa 1 determini una progressiva acquisizione di competenze professionali tali da permettere di trattare, liquidare e gestire con autonomia decisionale danni di rilevanza economica e tecnica.
Di conseguenza, dopo 3 anni di permanenza nella mansione di cui sopra, sarà attuato, di norma, il passaggio al posizione organizzativa 2. Nel caso di personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, il passaggio alla posizione organizzativa 2 sarà attuato, di norma, alla scadenza del periodo previsto dal contratto di apprendistato.
Nei casi in cui ciò non dovesse avvenire, l'azienda ne esporrà le ragioni al lavoratore/trice interessato, che potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Agli effetti di cui sopra, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL, si terrà conto del periodo di permanenza nelle mansioni predette già maturato a tale data.
AREA PROFESSIONALE C
3º livello
Declaratoria - Appartengono a quest'Area professionale:
- lavoratori/trici che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa attività impiegatizie d'ordine di natura tecnica e/o amministrativa ovvero svolgono in modo promiscuo attività impiegatizie esecutive congiunte ad attività, anche manuali, ausiliarie al funzionamento degli uffici;
- lavoratori/trici che svolgono attività manuali complesse che richiedono specializzazione o comportano l'uso, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di particolare complessità o valore.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in quest'Area professionale:
a) lavoratori/trici che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite e/o seguendo istruzioni dettagliate, svolgono compiti esecutivi per la classificazione, il confronto, la verifica, la correzione, la trascrizione e la totalizzazione di dati, la codifica, la spunta di tabulati, compilando a mano o a macchina distinte, moduli, prospetti, lettere prestampate (es.: contabili d'ordine, codificatori, protocollatori);
b) lavoratori/trici che, anche avvalendosi di supporti elettronici, svolgono semplici compiti di riscontro su polizze ed appendici, effettuando, in caso di errore, i conseguenti rilievi - addetti alla verifica polizze ed appendici;
c) lavoratori/trici che svolgono compiti di stenografia e/o dattilografia, provvedendo secondo procedure stabilite alla redazione, su indicazione dei contenuti, di corrispondenza e/o promemoria, prospetti, tabelle statistiche, situazioni riepilogative, alla registrazione, classificazione ed archiviazione delle pratiche relative - stenodattilografi, stenografi, dattilografi, dattilografi in lingua estera, segretari;
d) lavoratori/trici che eseguono in base a criteri prestabiliti attività di registrazione/immissione a sistema di dati numerici e/o alfabetici rilevati da documenti, nonché di verifica circa l'esattezza delle registrazioni già effettuate provvedendo alle relative correzioni - addetti al data entry;
e) lavoratori/trici che operano su apparecchiature utilizzate nell'ambito dei c d. sistemi in "tempo reale" od altre apparecchiature con mansioni comportanti la registrazione od impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
f) lavoratori/trici che svolgono compiti di preparazione, verifica, catalogazione, selezione e conservazione di documenti ed incarti in genere, anche effettuando le operazioni previste dai sistemi di microfilmatura archivisti;
g) lavoratori/trici che operano al centralino telefonico e/o alle apparecchiature telescriventi per la registrazione e la trasmissione delle telecomunicazioni - centralinisti, telescriventisti;
h) lavoratori/trici che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite svolgono compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, materiali vari di economato, attrezzature, dotazioni ed arredi di ufficio, delle relative registrazioni, delle compilazioni, a mano od a macchina, di ordini e/o richieste -addetti al magazzino;
i) lavoratori/trici addetti al ricevimento e smistamento della posta in arrivo, confezionamento, affrancatura e spedizione della posta in partenza - addetti all'ufficio posta;
j) lavoratori/trici che svolgono autonomamente le mansioni assegnate con un intervento particolare su attrezzi, macchine ed impianti che consenta la conduzione, la manutenzione e la riparazione ai fini del regolare funzionamento e la riattivazione di apparecchiature guaste e/o la riparazione o la costruzione di carattere artigianale di attrezzi e beni - operai specializzati, addetti al funzionamento delle macchine del centro stampa;
k) i capi commessi nelle imprese con più di 50 dipendenti.
AREA PROFESSIONALE D
(2º livello retributivo)
Declaratoria - Appartengono a quest'Area professionale i lavoratori/trici che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici, per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali e/o per le quali è richiesto un certo periodo di pratica.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in quest'Area professionale:
a) lavoratori/trici che siano addetti ad attività di portierato e/o di custodia sia diurne che notturne - portieri o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia, guardiani diurni o notturni;
b) lavoratori/trici che svolgono compiti semplici di manutenzione di macchinari o di impianti e/o collaborano con gli operai specializzati, coadiuvandoli nel lavoro - operai qualificati;
c) lavoratori/trici addetti alla guida di mezzi di locomozione anche quando eseguono la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mezzi loro affidati - autisti;
d) lavoratori/trici che accompagnano ospiti, trasferiscono e/o recapitano pratiche e/o plichi, eseguono fotocopiature e riordino di documenti e svolgono attività simili - commessi, fattorini.
AREA PROFESSIONALE E
(1º livello retributivo)
Declaratoria - Appartengono a quest'Area professionale i lavoratori/trici che svolgono attività manuali semplici.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in quest'Area professionale:
a) personale di fatica;
b) personale di pulizia.
Nota a verbale n. 1 - Qualora le mansioni elencate al presente articolo dovessero essere attribuite o modificate nel corso del rapporto di lavoro, l'impresa provvederà a darne comunicazione per iscritto all'interessato.
Nota a verbale n. 2 - Poiché l'evoluzione tecnologica ha ormai portato ad un generalizzato utilizzo dei terminali video come normale supporto tecnico per lo svolgimento delle proprie mansioni, l'utilizzo del terminale di per sé - fatta eccezione per i lavoratori/trici di cui al profilo e) dell'Area professionale C - 3º livello retributivo non è caratterizzante di una specifica mansione e rappresenta un fatto irrilevante agli effetti dell'inquadramento.
Con riferimento ai lavoratori/trici di cui al profilo e) dell'Area professionale C - 3º livello retributivo, le imprese procureranno di evitare, comunque, che gli stessi operino in modo esclusivo ai terminali video. L'uso prevalente dello stesso è comunque escluso per i lavoratori/trici inquadrati nella posizione organizzativa 1 dell'Area professionale B.
Dichiarazione in calce alla nota a verbale n. 2 - Le Parti si danno atto che il concetto di prevalenza di cui all'ultima frase del 2º comma della "nota a verbale" n. 2 del presente articolo, se rigidamente riferito al mero tempo di utilizzazione del terminale video e non al modo di utilizzazione dello stesso, potrebbe essere in contraddizione con l'evoluzione delle specifiche organizzazioni del lavoro nelle imprese.
Pertanto, fermo restando che:
- dovranno essere salvaguardate le esigenze ergonomiche e di tutela della salute;
- per i lavoratori/trici di concetto, il rapporto con il terminale video deve restare orientato ad un suo utilizzo strumentale alle mansioni affidate, rispetto alle quali l'attività di data entry non potrà che essere non prevalente e, quindi, accessoria.
Incontri di verifica sulla corretta applicazione di quanto sopra saranno effettuati su richiesta delle RSA.
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori/trici che, nell'esercizio delle proprie funzioni, rappresentano l'impresa, è a carico dell'impresa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del lavoratore/trice per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall'impresa e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l'impresa. In caso di privazione della libertà personale, il lavoratore/trice avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.
Il rinvio a giudizio del lavoratore/trice per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del lavoratore/trice accertati con sentenza passata in giudicato.
Con riferimento tanto alle richieste espresse dalle OO.SS. per la valorizzazione delle risorse umane quanto alle esigenze delle imprese di una migliore programmazione delle proprie necessità organizzative, le parti concordano sull'opportunità di favorire la mobilità professionale, sia orizzontale che verticale.
In tale ottica, fermo restando che la gestione del personale rientra esclusivamente nella sfera di autonomia e discrezionalità del datore di lavoro, le imprese socie forniranno alle R.S.A. informazioni sui principi generali utilizzati per gestire tali processi di mobilità, con particolare riferimento all'utilizzo della formazione professionale, nonché per determinare gli eventuali avanzamenti professionali, con un criterio oggettivo di partecipazione il più corrispondente possibile alla presenza percentuale di lavoratori/trici, in ottemperanza al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Concorrono a formare il giudizio professionale complessivo anche ai fini degli avanzamenti di carriera:
- la valutazione dei precedenti professionali;
- la valutazione del ruolo professionale, delle attitudini, delle competenze e delle responsabilità;
- la partecipazione ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.
Gli impiegati inquadrati nell'area professionale B, posizione organizzativa 1 e nell'area professionale C, anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere, dopo 5 anni di adibizione alle medesime mansioni, di essere utilizzati in altre mansioni nell'ambito dell'area professionale e nella posizione organizzativa di appartenenza.
L'impresa esaminerà le richieste di cui sopra compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e le attitudini del lavoratore/trice richiedente, utilizzando eventualmente l'interessato anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparti, uffici, servizi, dipendenze, ecc.).
I lavoratori/trici dell'area professionale C adibiti a mansioni comportanti un rapporto macchina continuativo avranno diritto, dopo otto anni di adibizione alle medesime mansioni, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza.
L'impresa accoglierà le richieste di cui al comma precedente - potendo destinare anche solo in parte il richiedente ad altre mansioni - in ordine di presentazione, entro un limite di rotazione, nel corso di ogni anno, del 10% del personale impiegatizio, svolgente le stesse mansioni, del nucleo operativo, comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con le attitudini del medesimo e con la possibilità di utilizzare altro dipendente inquadrato nella medesima area professionale nelle mansioni del richiedente.
In caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto, in base all'art. 89, un inquadramento contrattuale nelle aree professionali B, posizioni organizzative 1 e 2, C e D, l'impresa esaminerà in via preventiva, oltre alle richieste di cui al precedente art. 92, anche le eventuali richieste di quei lavoratori/trici inquadrati nell'area professionale, o nella posizione organizzativa, immediatamente inferiore a quella contrattualmente prevista per le mansioni di cui alla nuova assunzione i quali, ritenendo di avere le attitudini necessarie, intendano essere adibiti alle mansioni superiori per le quali si dovrebbe procedere alla nuova assunzione, dando precedenza - tra queste - alle richieste dei lavoratori/trici che avranno accresciuto le proprie capacità professionali attraverso il conseguimento di un adeguato e specifico titolo di studio o attraverso la frequenza di appositi corsi professionali attinenti il settore assicurativo - promossi o dall'impresa o da Organismi esterni, in particolare l'IRSA - regolati dall'art. 64.
L'impresa accoglierà le richieste compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e con le attitudini e le capacità del lavoratore/trice interessato.
Il personale ha il dovere di dare all'impresa una fattiva collaborazione, secondo le direttive impartite dagli Organi responsabili e le norme del presente contratto e di osservare il segreto di ufficio.
Esso deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina.
Gli è fatto divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, nonché di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri di ufficio.
L'orario di lavoro è regolato come segue:
1) per tutto il personale della presente Disciplina speciale - Parte prima - Sezione prima e Sezione seconda (impiegati e funzionari) con le specifiche di cui al punto 2):
- Numero di ore di lavoro settimanali: 37.
- Distribuzione:
a) Salvo quanto disposto alla successiva lettera b) le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì: dal lunedì al giovedì verranno effettuate otto ore giornaliere, con un intervallo di un'ora ed il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti ore con termine, in ogni caso, non oltre le ore quattordici.
b) Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987, operante presso le Direzioni del Centro-Sud, si praticherà l'orario unico dal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali.
Lo stesso orario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 operante presso le gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napoli, Palermo e Roma. Tuttavia, nel periodo dal 1º ottobre al 31 marzo, sarà garantito nelle ore pomeridiane il funzionamento dei servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del recupero previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali; oppure, sempre ovviamente nel limite delle ore contrattuali di lavoro settimanale, si effettuerà il ritorno del 20% del personale (dal lunedì al venerdì).
c) La Società Alleanza Assicurazioni, per quanto attiene alla distribuzione dell'orario di lavoro delle loro gestioni in economia, succursali, ispettorati, ecc., siti anche nelle altre piazze del Centro-Sud, applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 le norme di cui alla precedente lettera b), ovvero altri orari derivanti da accordi aziendali.
2) Per il seguente personale amministrativo di cui alla presente Disciplina speciale, Parte prima - Sezione prima, l'orario di lavoro è il seguente:
- commessi: 37,30 ore settimanali;
- autisti: 43 ore settimanali;
- guardiani diurni e notturni: 44,30;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45.
Per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro valgono le stesse disposizioni indicate alle lettere da a) a c) del punto 1), tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.
Articolazione dell'orario di lavoro
Relativamente al personale di cui ai precedenti punti 1) e 2), l'impresa, a fronte di esigenze aziendali che determinino la necessità di garantire una più ampia flessibilità ed articolazione dell'orario di lavoro settimanale comprendente anche il venerdì pomeriggio, avvierà con le R.S.A. un confronto, cui le parti attribuiscono prioritaria importanza e nel corso del quale saranno fornite le informazioni utili alla migliore comprensione delle suddette esigenze. Nel corso di tale confronto potranno concordarsi con le R.S.A. varie tipologie di soluzioni (ad esempio, diversa distribuzione dell'orario di lavoro, estensione della flessibilità in entrata/uscita, previsione di funzionamento di determinati servizi aziendali con recuperi di orario, ricorso allo smart working, turnistica ecc.), stabilendosi le relative modalità attuative che tengano anche conto dell'esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Il confronto sindacale, finalizzato ad un possibile accordo, si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Durante i predetti 30 giorni, le Organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta. Allo scadere di tale termine, senza che si sia pervenuti ad un'intesa, la Società potrà adottare i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento degli uffici anche nel pomeriggio del venerdì, coinvolgendo, anche con meccanismi di rotazione del personale, i lavoratori in forza (al 30 dicembre dell'anno precedente), secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale che comprenda anche il venerdì pomeriggio, detto orario sarà ripartito in ugual misura dal lunedì al venerdì, con ingresso alle ore 8, con un intervallo per la pausa pranzo di 45 minuti e ferme restanti le fasce e/o le misure di flessibilità oraria stabilite in sede aziendale: tale modalità non potrà interessare più dei due terzi del numero dei lavoratori in servizio nelle aree/settori/funzioni indicati dall'impresa in sede di confronto sindacale. Il lavoro straordinario svolto nelle giornate dal lunedì al venerdì seguirà la disciplina stabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamentazioni/accordi aziendali;
b) nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale che non comprenda anche il venerdì pomeriggio, il personale che dovrà prestare l'attività in detta giornata fino alle ore 17,00 avrà diritto di recuperare le maggiori ore lavorate programmando con l'impresa dette modalità di recupero in una o più giornate. Nel caso in cui tale recupero non potesse avvenire entro la fine di ciascun quadrimestre, spetterà al lavoratore la monetizzazione dei recuperi non fruiti con la paga oraria di cui al 2º comma dell'art. 104, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della corresponsione; qualora la medesima attività del venerdì pomeriggio debba proseguire oltre le ore 17.00, a partire da tale ora al personale coinvolto verrà applicata la disciplina sul lavoro straordinario stabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamentazioni/accordi aziendali. Tale modalità potrà applicarsi a tutte le aree/settori/funzioni dell'impresa e non potrà impegnare ciascun lavoratore dell'azienda per più di 23 venerdì lavorativi su base annua;
c) in entrambe le suddette ipotesi, al personale chiamato a svolgere l'attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, spetterà il buono pasto, alle condizioni e nelle misure di cui all'art. 96;
d) in ogni caso, le imprese - compatibilmente con le proprie esigenze operative e nell'ambito dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) - avranno cura di coinvolgere prioritariamente i lavoratori che presteranno il proprio consenso e terranno conto di particolari, gravi e comprovate situazioni che riguardano i dipendenti medesimi.
Dichiarazione delle parti
Le parti concordano che in entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, al termine del primo anno di svolgimento dell'attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, si terrà, nelle sedi aziendali interessate, un confronto con le OO.SS. per una fase di monitoraggio della situazione e per valutare se si siano determinate nel frattempo le condizioni per pervenire ad un possibile accordo in materia.
Orario multiperiodale
In sede aziendale potrà, inoltre, concordarsi con gli Organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione dell'orario che sia espressione di una media settimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cd. orario multiperiodale).
***
Nota a verbale per il personale con funzioni esterne
Le parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne viene data ampia libertà di azione nell'espletamento dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo-interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di lavoro) e l'orario contrattuale.
Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le R.S.A. possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.
Ai lavoratori/trici il cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dall'art. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un "buono pasto" giorna liero di euro 3,80 per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell'orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95.
I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.).
Dichiarazione a verbale
Gli aumenti del valore del buono pasto previsti dal presente CCNL non sono assorbibili a livello aziendale.
Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, sarà concessa un'interruzione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale.
Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12.00, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15.
I portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della compagnia, termineranno alle ore 12.30.
In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l'orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
L'inizio e il termine dell'orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendale, ai sensi del punto a) dell'art. 82, vengono stabiliti dall'impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoli.
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi e fermo restando quanto stabilito dall'art. 101 in materia di "articolazione dell'orario di lavoro", potranno essere previsti turni di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori/trici:
- impiegati addetti alla segreteria di Presidenza o di Direzione;
- commessi addetti alla Presidenza o alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici e alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e gli analisti, potranno essere stabiliti tre turni di lavoro giornalieri.
In sede aziendale verranno concordate le modalità di attuazione dei turni o di una diversa distribuzione di orario di cui ai precedenti commi.
In sede aziendale potranno essere individuate ulteriori categorie di lavoratori soggetti ai turni di lavoro o a diversa distribuzione dell'orario nonché le rispettive modalità di attuazione attuazione e a tal fine l'impresa avvierà un confronto sindacale volto ad illustrare le esigenze aziendali che richiedono l'introduzione di turni, con l'obiettivo di addivenire ad eventuali intese.
Per quanto riguarda il personale operante presso sala macchine dei CED, l'impresa potrà stabilire tre turni di lavoro giornalieri.
Per il personale operante presso la sala macchine dei CED si potrà adottare un quarto turno giornaliero a fronte di comprovate esigenze tecniche ed organizzative, con copertura fino alle 24 ore giornaliere.
A tal fine l'impresa aprirà, con le R.S.A., un confronto per definire la materia.
Il confronto dovrà esaurirsi entro i 20 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro, al fine di ricercare possibili soluzioni.
Nel caso in cui il confronto a livello aziendale non abbia esito positivo, entro 3 giorni dal termine della procedura aziendale le parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Fatti salvi gli accordi in materia di turnazione esistenti, in sede aziendale verranno concordate eventuali esclusioni del personale femminile, le modalità di attuazione dei turni di lavoro, l'eventuale rotazione dei lavoratori interessati, la distribuzione e la durata dell'orario settimanale, nonché la relativa indennità.
Per il personale operante presso la funzione Sistemi informatici/CED l'impresa ha la facoltà di chiedere la reperibilità secondo le modalità di seguito descritte.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si rende disponibile per assicurare, secondo un programma predisposto dall'impresa, la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti.
Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità.
Al personale in reperibilità strutturale od occasionale spettano trattamenti economici da concordarsi a livello aziendale.
La reperibilità strutturale riguarda il personale operante presso la funzione Sistemi informatici/CED, esclusi i programmatori e gli analisti, salvo diverso accordo aziendale.
Per il personale in reperibilità strutturale:
- l'impresa provvederà a predisporre opportuni avvicendamenti, dando la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso;
- il numero dei giorni di reperibilità, consentito nell'ambito della relativa programmazione (mese/anno) sarà definito aziendalmente e comunque non potrà superare un massimo di 80 giorni annui, elevabile fino a 140 con il consenso del lavoratore;
- l'introduzione e le modifiche alla programmazione delle giornate di reperibilità saranno oggetto di verifica con l'interessato con un preavviso di norma di 15 giorni, salvo cause di forza maggiore con preavviso di 48 ore. Quanto precede sarà comunicato all'interessato con idonei mezzi aziendali.
Per il personale, diverso da quello sopra indicato, interessato alla reperibilità occasionale - cioè quella richiesta per specifici interventi legati a particolari esigenze contenute nel tempo - l'impresa darà la precedenza, ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso; il numero dei giorni di reperibilità occasionale non potrà superare i 40 giorni annui elevabili fino a 70 con il consenso del lavoratore interessato.
L'impresa comunicherà preventivamente alle R.S.A. le figure professionali interessate alla reperibilità. Il personale interessato all'istituto della reperibilità dovrà garantire la reperibilità stessa e la tempestività degli eventuali interventi ad essa collegati secondo modalità che verranno individuate a livello aziendale.
L'istituto della reperibilità non potrà riguardare l'assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/tori madri e padri che utilizzano la Legge sui congedi parentali, i lavoratori con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali.
A livello aziendale verranno individuati i riposi compensativi e gli strumenti tecnici più adeguati per la pratica realizzazione dell'istituto della reperibilità.
Il presente articolo si applica dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, presso le imprese per le quali non sono operative forme di reperibilità.
Per le altre imprese, diverse da quelle di cui sopra, le parti si danno atto di reciproca volontà a definire un accordo in materia finalizzato a rendere compatibili le situazioni in atto con la normativa di cui al presente articolo, fermi restando gli accordi aziendali in atto.
Nel frattempo e per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le situazioni in essere presso ciascuna impresa interessata.
Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo nel caso in cui il confronto aziendale non abbia esito positivo, le parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che in sede aziendale potrà essere concordata l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori interessati all'istituto della reperibilità.
Al fine tanto di soddisfare le esigenze di efficienza aziendale quanto di contenere l'utilizzazione del lavoro straordinario, le parti hanno convenuto la seguente disciplina dello stesso.
Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l'orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore/trice di 90 ore.
L'impresa ha, inoltre, un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario, da utilizzare in deroga ai limiti individuali sopra indicati, calcolato all'inizio di ciascun anno moltiplicando per 15 ore il numero dei dipendenti, in servizio a tale data, ai quali sia applicabile la normativa sul lavoro straordinario.
Il monte ore aggiuntivo previsto al comma precedente opera separatamente per ciascuna sede dell'impresa, sulla base del numero dei dipendenti operanti presso la medesima.
Le unità produttive autonome che occupino meno di 100 dipendenti verranno aggregate ad altre sedi nell'ambito della stessa regione, considerandole nell'insieme come un'unica sede sia agli effetti del calcolo del monte ore aggiuntivo che della sua utilizzazione. Qualora, peraltro, la somma dei lavoratori/trici di tali unità produttive operanti nella regione considerata sia inferiore a 100, agli effetti di cui sopra si prenderanno in considerazione unità produttive dislocate in regioni diverse.
Le limitazioni di cui ai commi precedenti avranno effetto subordinatamente alla stipulazione dell'accordo aziendale relativo all'istituzione dei turni previsti dal precedente art. 100. Il lavoratore/trice non sarà tenuto alla prestazione del lavoro straordinario quando sussistano obiettive ragioni personali.
Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'impresa e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'impresa.
Di norma il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore.
Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore/trice interessato.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, fatti salvi periodi di riferimento diversi previsti in sede aziendale.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 17, 5º comma del D.Lgs. n. 66/2003 e punto 2 dell'art. 3 del regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 in tema di esclusione dalla presente disciplina di alcune tipologie di lavoratori.
L'impresa, ogni quattro mesi, fornirà agli Organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori/trici che hanno effettuato lavoro straordinario nel quadrimestre stesso, con specificazione del numero di ore da ciascuno effettuate e con impegno da parte dei suddetti Organismi al rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
L'impresa, nei casi in cui dovesse utilizzare quantità significative del monte ore di cui al 3º comma, da esaminarsi in sede aziendale, ne informerà in via preventiva le OO.SS. confrontandosi al riguardo con le stesse anche per l'esame di eventuali soluzioni alternative possibili.
Nota a verbale
Con riferimento al terzultimo comma del presente articolo e in correlazione alle modifiche apportate alle norme sull'inquadramento con il CCNL 18 dicembre 1999, le parti chiariscono che, con pari decorrenza, la disciplina sul lavoro straordinario si estende al personale dell'area professionale B - della posizione organizzativa 3 - 6º livello retributivo.
Il lavoro straordinario compiuto in un giorno feriale deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 25%, salvo quanto disposto dall'art. 109.
La paga oraria viene calcolata dividendo un dodicesimo della retribuzione annua contrattuale per i seguenti divisori:
a) personale con orario di lavoro di 37,00 ore settimanali: 160;
b) personale con orario di lavoro di 37,30 ore settimanali: 162;
c) personale con orario di lavoro di 43,00 ore settimanali: 186;
d) personale con orario di lavoro di 44,30 ore settimanali: 193;
e) personale con orario di lavoro di 45,00 ore settimanali: 195.
Qualora per necessità urgenti e improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno, cioè dalle ore 22.00 alle ore 6.00, l'aumento percentuale di cui al 1º comma viene elevato al 45%.
Il lavoro compiuto in giorno festivo, non destinato a riposo settimanale, deve essere retribuito con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come indicato nel precedente articolo, aumentata del 30%.
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come indicato nell'art. 104 nonché al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Restano ferme le più elevate percentuali di maggiorazione del compenso del lavoro straordinario che siano contrattualmente in atto presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Le ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale saranno compensate come segue:
- le prime 50 ore annue di cui al 1º comma dell'art. 104 saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L'utilizzo di tali permessi sarà concordato fra impresa ed interessato.
Modalità applicative diverse potranno essere concordate tra 1e parti in sede aziendale.
Qualora tale utilizzo non avvenga entro 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, esso avverrà:
- per recuperi orari, a scelta del lavoratore che ne darà preavviso all'impresa, di almeno 2 giorni lavorativi;
- per recuperi pari a una o più giornate, secondo le norme valide per la fruizione delle ferie.
Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria di cui al 2º comma dell'art. 104, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione.
La compensazione tramite permessi potrà avvenire, d'accordo fra impresa e lavoratore, anche anticipatamente rispetto all'effettiva prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale.
Nel caso in cui siano stati concordati programmi di orario multiperiodale, nelle settimane effettivamente interessate da tali programmi non sarà utilizzata, in relazione ai lavoratori in essi coinvolti, la banca ore:
- le ore ulteriori saranno retribuite come previsto dal 1º comma dell'art. 104.
Nota a verbale sul riproporzionamento per i contratti a tempo parziale
Le parti si danno atto che - con riferimento al personale con contratto di lavoro a tempo parziale - sia il limite massimo di lavoro di cui al 2º e 3º comma dell'art. 103 del presente CCNL (lavoro straordinario), sia le ore di cui al primo alinea del 1º comma del presente articolo, dovranno essere riproporzionate in relazione all'orario a tempo parziale effettuato.
Al personale spetta il trattamento economico di cui all'Allegato 2.
Il trattamento economico in vigore è al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di Legge o contrattuali.
Spettano, inoltre, gli assegni familiari di Legge nei casi dalla stessa previsti.
Al personale delle aree professionali D (esclusi commessi) ed E, assunto con orario di lavoro inferiore a quello normale stabilito dall'art. 95, spetta una retribuzione in misura proporzionale alle ore settimanali che è tenuto a prestare.
Nota a verbale
Le nuove tabelle stipendiali omnicomprensive (a partire dal 2001) risultano dal conglobamento degli importi in precedenza corrisposti a titolo di tabella stipendiale, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione.
Ciò ha esclusive finalità di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle parti. In particolare, laddove istituti, sia del CCNL (ad eccezione di quanto disposto dal punto 7 del regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza complementare) che dei contratti integrativi aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del CCNL 18 dicembre 1999, facessero riferimento quale base di calcolo ad uno o più dei tre elementi sopra indicati, continuerà a farsi convenzionalmente riferimento ad essi.
Ai lavoratori/trici di cui al profilo j) della posizione organizzativa 1 dell'area professionale B spetta l'indennità annua di rischio prevista all'Allegato 2/E.
A detti lavoratori/trici l'impresa ha diritto di chiedere una cauzione. Il deposito cauzionale è fruttifero di interesse a favore del depositante.
L'indennità di cui sopra, stante la sua particolare natura, sarà collegata allo svolgimento della mansione di cassiere, indipendentemente dall'area professionale e dalla posizione organizzativa di inquadramento attribuito.
Nota a verbale
Il personale che svolga le mansioni di cui al profilo j) della posizione organizzativa 1 dell'area professionale B non risponderà di eventuali biglietti falsi di taglio di euro 500,00, euro 200,00, euro 100,00 ed euro 50,00 la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature delle quali l'interessato non disponga e se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia.
Il personale medesimo risponderà di eventuali biglietti esteri falsi qualora la contraffazione sia accertabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Lo stipendio tabellare e le indennità contrattualmente stabilite di cui all'Allegato 2 sono corrisposte in 14 mensilità, di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e di dicembre (gratifica natalizia).
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari e maturano nel medesimo anno solare incui vengono corrisposte.
Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico o con trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste ai precedenti art. 26, punto c), ed art. 29, le mensilità aggiuntive competono in proporzione.
Al personale assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute o scadenti nel periodo di prova sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
La suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente ad esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle parti. In particolare, laddove istituti, sia del CCNL che dei contratti integrativi aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del CCNL 18 dicembre 1999 facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare al 15 dicembre (gratifica natalizia), per il loro calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal 2º e 3º comma dell'art. 109 del CCNL 6 dicembre 1994.
Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle contrattualmente in atto (Allegato 2/A per il personale già alle dipendenze dell'impresa alla data di stipula del CCNL 18 dicembre 1999, Allegato 2/B per il personale assunto successivamente a tale data) ed hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
Il computo dell'anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal 1º del mese immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta l'assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 ed il termine del mese; dal 1º del mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1º ed il 15 del mese.
Norma transitoria
La norma di cui al 2º comma del presente articolo non si applica al personale assunto antecedentemente al 15 giugno 1980.
Per detto personale, ai fini dell'anzianità di scatto, restano ferme le scadenze in essere.
Passaggi di area professionale / Posizione organizzativa
Il passaggio al livello retributivo superiore, conseguente al passaggio sia di area professionale che di posizione organizzativa, a qualsiasi causa dovuti, avverrà con inserimento nella medesima classe stipendiale del livello retributivo di provenienza.
Il passaggio ad un livello retributivo diverso da quello immediatamente superiore, conseguente al passaggio sia di area professionale che di posizione organizzativa, avverrà previo passaggio alla tabella del livello retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al 1º comma e con successivo inserimento nella classe della tabella del livello retributivo di destinazione il cui stipendio risulti immediatamente superiore.
Unicamente agli effetti del prossimo scatto di tabella sarà riconosciuta l'anzianità già maturata nella classe in cui si trovava inserito il lavoratore/trice precedentemente al passaggio di area professionale o posizione organizzativa, con il limite massimo di due anni per gli appartenenti all'ultima classe.
Il personale inquadrato nelle aree professionali C, D, ed E dopo 19 anni di permanenza nella medesima area professionale, ha diritto, ferme le mansioni in atto, al trattamento economico previsto nell'area professionale superiore per la medesima classe stipendiale dell'area professionale di appartenenza con conservazione dell'anzianità di scatto già maturata, con il limite massimo di due anni per gli appartenenti all'ultima classe. Il personale dell'area professionale C passerà alla posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo dell'area professionale B.
L'impresa potrà prescrivere che durante il servizio il personale di cui in appresso, indossi i seguenti indumenti di lavoro forniti a spese dell'impresa stessa:
- commessi, autisti, guardiani e portieri: un abito di foggia uniforme e di taglio civile recante ai risvolti la sigla o altri segni distintivi dell'impresa.
Per i commessi e gli autisti l'uso della divisa potrà essere richiesto per servizio di rappresentanza anche fuori dei locali dell'impresa.
Disposizioni specifiche per i funzionari
La presente Sezione seconda contiene le disposizioni specifiche per i funzionari.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà all'interessato per iscritto:
1) la data di assunzione in servizio e la sede di lavoro;
2) la durata dell'eventuale periodo di prova;
3) la qualifica/figura attribuita (Funzionario Business o Senior) e le relative funzioni;
4) il trattamento economico;
5) l'oggetto e l'ampiezza dell'eventuale procura.
In caso di nomina a funzionario l'impresa comunicherà parimenti per iscritto i dati di cui ai punti 3, 4 e 5.
Nota a verbale
All'atto dell'assunzione l'impresa consegnerà una copia del presente contratto e dell'eventuale contratto aziendale al Funzionario che ne rilascerà ricevuta.
Per quanto riguarda la tabella stipendiale, l'inserimento avviene nella classe stipendiale di importo uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello percepito all'atto dell'inserimento, previa maggiorazione di quest'ultimo di un importo corrispondente a quello dello scatto successivo. L'anzianità di scatto viene conservata, salvo il caso in cui il vantaggio risulti superiore a due scatti.
Nel caso di passaggio da una classe triennale ad una classe biennale vengono conservati due terzi dell'anzianità di scatto.
Nel caso di passaggio da una classe triennale ad una classe quadriennale vengono considerati quattro terzi dell'anzianità di scatto maturata.
Per quanto attiene l'ex indennità di carica (Allegato 2/C per il personale già alle dipendenze dell'impresa alla data di stipula del CCNL 18 dicembre 1999, Allegato 2/D per il personale assunto successivamente a tale data), l'inserimento avviene nella prima classe.
Passaggio da funzionario business a funzionario senior
In caso di passaggio da Funzionario Business a Funzionario Senior, il passaggio dall'indennità economica di provenienza alla nuova indennità economica avverrà con inserimento nella prima classe, conservando l'anzianità di scatto maturata.
Norma transitoria
Per i Funzionari in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, il passaggio da Funzionario Business a Funzionario Senior avverrà nei termini seguenti:
- all'ex Funzionario di 1º grado verrà riconosciuta l'indennità economica spettante al Funzionario Senior, con inserimento nella prima classe di anzianità e conservazione dell'anzianità di scatto maturata;
- all'ex Funzionario di 2º grado verrà riconosciuta l'indennità economica spettante al Funzionario Senior, con inserimento nella medesima classe di anzianità e conservazione dell'anzianità di scatto maturata. In tale ipotesi sarà di conseguenza contestualmente soppresso l'assegno "ad personam" non assorbibile di cui all'All. 2 - tabella degli a.p. per gli ex F2, fino ad allora percepito.
L'impresa potrà concedere ai funzionari, a proprio giudizio, anticipi negli scatti di trattamento economico tabellare.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al 2º comma dell'art. 113.
Per l'orario di lavoro, i funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dall'impresa, in quanto a loro applicabili.
Il funzionario può, per ragioni di servizio, entrare e trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale.
Fermo quanto disposto dall'art. 27, per quanto riguarda i funzionari iscritti ad una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o che comunque abbiano conferito specifico mandato alla stessa, in caso di contestazione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, l'interessato potrà richiedere la costituzione di un'apposita Commissione paritetica perché esprima il proprio parere in proposito.
La richiesta dovrà essere presentata entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione dei fatti.
La Commissione sarà composta da rappresentanti dell'azienda in numero non superiore a 2, e da altrettanti Rappresentanti sindacali aziendali dell'Organizzazione sindacale prescelta o, in mancanza, da funzionari dell'azienda designati dalla stessa Organizzazione sindacale.
In mancanza anche di questi ultimi, l'Organizzazione sindacale designerà dei rappresentanti territoriali.
La Commissione si riunirà entro 5 giorni dalla richiesta di costituzione ed esprimerà il proprio parere entro i successivi 5 giorni.
Ricevuto il parere della Commissione, l'impresa, qualora decidesse di adottare il provvedimento disciplinare, lo comunicherà all'interessato.
Assistenza integrativa malattia
L'assistenza integrativa malattia per i funzionari è disciplinata dalle norme contenute nell'apposito accordo di cui all'Allegato 5.
L'impresa può inviare il funzionario in missione temporanea fuori residenza o zona.
Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dall'art. 100.
Al funzionario, inviato in missione per un periodo non inferiore a 2 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni 7 gg in coincidenza col fine settimana.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che al funzionario in missione verranno comunque assegnate funzioni equivalenti.
Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'impresa, che determini il cambiamento di residenza del funzionario, dà luogo al pagamento di quanto segue:
a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, seguendo la via più breve, per il funzionario ed i familiari conviventi, ivi compreso il convivente "more uxorio";
b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi;
d) il rimborso, per un periodo non superiore ad un anno, della maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine. Nel caso in cui quest'ultimo fosse di proprietà del lavoratore, l'eventuale maggior spesa nella sede di destinazione verrà calcolata con riferimento al canone di locazione medio di mercato applicabile all'abitazione di provenienza;
e) una indennità "una tantum", a copertura di tutte le altre spese, pari a due mensilità di stipendio, elevate a tre per chi abbia familiari conviventi, ivi compreso il convivente "more uxorio";
f) il rimborso della somma eventualmente corrisposta dal funzionario ad un'agenzia immobiliare per la ricerca di un alloggio in locazione, sempre che l'agenzia sia scelta di comune accordo.
In caso di acquisto di una nuova abitazione, verrà riconosciuta priorità al dipendente trasferito che ne faccia richiesta nell'ottenimento dei prestiti e/o delle agevolazioni eventualmente previste dal CIA in tema di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, anche qualora sia già stata raggiunta la capienza massima ivi prevista. Qualora non vi siano previsioni contrattuali al riguardo, l'impresa si attiverà presso un istituto bancario di sua fiducia, per far ottenere al dipendente la concessione di un mutuo a tasso agevolato.
Nel caso di morte del funzionario che si verifichi entro cinque anni dal trasferimento, l'impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
L'impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del funzionario.
Agli effetti del presente articolo la convivenza "more uxorio" va comprovata da documentazione ufficiale.
L'impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i funzionari di cui al punto 1, lett. A) del precedente art. 33, a giorni 24 lavorativi per i funzionari di cui al punto 2, lett. A) dello stesso art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente:
- a 18 gg lavorativi, nel primo caso;
- a 21 gg lavorativi, nel secondo caso.
L'impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del funzionario di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.
Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del funzionario, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.
Formazione e aggiornamento professionale
Ferme le disposizioni di cui all'art. 64, in quanto riferibili ai funzionari, l'impresa, in relazione alle esigenze aziendali, curerà in modo particolare l'aggiornamento professionale dei funzionari in relazione alle responsabilità loro affidate, al fine di:
1) contemperare le esigenze:
a) dell'impresa, relativamente a ciò che questa ritiene che in via immediata i funzionari debbano assorbire ed acquisire in aderenza agli obiettivi aziendali del momento;
b) dei funzionari, relativamente ai temi di più ampio respiro che possano a questi interessare, in una visione prospettica legata alla loro utilizzazione in ruoli più elevati, anche nell'ambito dei mutamenti della realtà sociale, economica e politica influenti sull'attività assicurativa;
2) favorire l'accesso dei funzionari alle nuove strutture emergenti dall'apertura dell'impresa verso nuovi interessi.
L'impresa valuterà ed agevolerà progetti individuali formativi indirizzati all'ampliamento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali individuali collegate al ruolo.
Con riferimento alla formazione professionale del personale impiegatizio - ivi compreso quello assunto mediante contratto di apprendistato - l'impresa, in sede di analisi dei bisogni formativi e di definizione dei piani di formazione, solleciterà eventuali suggerimenti da parte dei funzionari responsabili delle aree interessate ai progetti di formazione in funzioni propositive.
Inoltre, in sede di realizzazione dei predetti progetti di formazione, compatibilmente con le scelte effettuate in tema di docenti (esterni o interni), l'impresa coinvolgerà di norma nello svolgimento dei corsi quei funzionari che, per le specifiche conoscenze maturate, siano in grado di fornire un significativo apporto di competenza e conoscenze tecniche.
Con riferimento al ruolo svolto dai funzionari in relazione allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi dell'impresa, le parti concordano sull'opportunità di utilizzare appositi strumenti informativi idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento dei compiti affidati.
Pertanto, una volta all'anno le imprese terranno un incontro con i propri funzionari nel corso del quale verranno fornite, fra le informazioni indicate all'art. 7, quelle che riconducono al ruolo ed alla professionalità propri di tali collaboratori, arricchite da eventuali altre informazioni, sempre funzionalmente legate al ruolo e alla professionalità dei funzionari.
In occasione di tale incontro, inoltre, le imprese forniranno informazioni relative ai principi generali utilizzati per determinare gli avanzamenti professionali, al fine anche di promuovere il contributo dei funzionari sulle problematiche in oggetto.
L'impresa favorirà la possibilità di incontri periodici tra funzionari - anche coordinati da rappresentanti dell'impresa stessa - nel corso dei quali, nell'intento di favorire il collegamento fra i vari settori e la razionalizzazione del lavoro, i funzionari stessi potranno esporre ai colleghi i problemi e le esigenze dei rispettivi settori di appartenenza.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai punti b), c), e) ed f) del precedente art. 68 i termini di preavviso sono così fissati:
1) per i funzionari che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 7;
2) per i funzionari che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 10.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsto al punto a) del precedente art. 68 il preavviso è di un mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'impresa è tenuta ad accordare al funzionario adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.
Trasferimento all'organizzazione produttiva
Al funzionario inquadrato fra il personale amministrativo ed addetto successivamente all'organizzazione produttiva e/o alla produzione saranno applicate le norme del presente contratto integrate da quelle del contratto che disciplina i rapporti con il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, in quanto applicabili.
Il trasferimento all'organizzazione produttiva o alla produzione del funzionario, non potrà avvenire se non per accordo tra l'impresa ed il funzionario medesimo.
***
Gli importi degli assegni annui "ad personam" di cui all'art. 136, n. 3, del CCNL 6 dicembre 1994, dovuti al personale che già percepisse gli assegni medesimi alla data del 18 luglio 2003, sono i seguenti:
- assegno sostitutivo della indennità di cui all'Allegato 2/E del CCNL 3 marzo 1991:
- € 811,33 con decorrenza 1º gennaio 2015 (valore mensile - 1/14 - pari a € 57,95);
- € 815,39 con decorrenza 1º gennaio 2016 (valore mensile - 1/14 - pari a € 58,24);
- € 823,54 con decorrenza 1º gennaio 2017 (valore mensile - 1/14 - pari a € 58,82);
- € 833,42 con decorrenza 1º gennaio 2018 (valore mensile - 1/14 - pari a € 59,53);
- € 844,61 con decorrenza 1º luglio 2019 (valore mensile - 1/14 - pari a € 60,33);
- assegno sostitutivo dell'indennità di cui all'Allegato 2/F del CCNL 3 marzo 1991:
- € 1.098,49 con decorrenza 1º gennaio 2015 (valore mensile - 1/14 - pari a € 78,46);
- € 1.103,98 con decorrenza 1º gennaio 2016 (valore mensile - 1/14 - pari a € 78,86);
- € 1.115,02 con decorrenza 1º gennaio 2017 (valore mensile - 1/14 - pari a € 79,64);
- € 1.128,40 con decorrenza 1º gennaio 2018 (valore mensile - 1/14 - pari a € 80,60);
- € 1.143,55 con decorrenza 1º luglio 2019 (valore mensile - 1/14 - pari a € 81,68);
- assegno sostitutivo della indennità di cui all'Allegato 2/G del CCNL 3 marzo 1991:
- € 1.182,83 con decorrenza 1º gennaio 2015 (valore mensile - 1/14 - pari a € 84,49);
- € 1.188,74 con decorrenza 1º gennaio 2016 (valore mensile - 1/14 - pari a € 84,91);
- € 1.200,63 con decorrenza 1º gennaio 2017 (valore mensile - 1/14 - pari a € 85,76);
- € 1.215,04 con decorrenza 1º gennaio 2018 (valore mensile - 1/14 - pari a € 86,79);
- € 1.231,36 con decorrenza 1º luglio 2019 (valore mensile - 1/14 - pari a € 87,95);
- assegno sostitutivo della indennità di cui all'Allegato 2/H del CCNL 3 marzo 1991:
- € 1.352,21 con decorrenza 1º gennaio 2015 (valore mensile - 1/14 - pari a € 96,59);
- € 1.358,97 con decorrenza 1º gennaio 2016 (valore mensile - 1/14 - pari a € 97,07);
- € 1.372,56 con decorrenza 1º gennaio 2017 (valore mensile - 1/14 - pari a € 98,04);
- € 1.389,03 con decorrenza 1º gennaio 2018 (valore mensile - 1/14 - pari a € 99,22);
- € 1.407,68 con decorrenza 1º luglio 2019 (valore mensile - 1/14 - pari a € 100,55).
Gli assegni di cui sopra potranno essere assorbiti unicamente in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore, conseguente a passaggio sia di area professionale che di posizione organizzativa. Peraltro, essi non saranno assorbiti nel caso di passaggio a livello retributivo superiore che comporti l'affidamento di mansioni che avrebbero dato diritto ad un'altra delle indennità soppresse con l'art. 136, n. 1, del CCNL 6 dicembre 1994. Gli assegni in parola verranno periodicamente rivalutati, in occasione dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, della medesima percentuale di aumento delle retribuzioni.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 5 - Disposizione transitoria art. 134, CCNL 22 febbraio 2017
Assegni sostitutivi di cui al comma 3) dell'art. 136, CCNL 6 dicembre 1994
Assegno sostitutivo dell'indennità di cui all'Allegato 2/E, CCNL 3 marzo 1991
Importo annuo in euro
Importo mensile in euro (1/14)
Valore dell'assegno
dal 1-1-2023
883,54
63,11
Valore dell'assegno
dal 1-1-2024
902,81
64,49
Valore dell'assegno
dal 1-12-2024
922,08
65,86
Assegno sostitutivo dell'indennità di cui all'Allegato 2/F, CCNL 3 marzo 1991
Importo annuo in euro
Importo mensile in euro (1/14)
Valore dell'assegno
dal 1-1-2023
1.196,25
85,45
Valore dell'assegno
dal 1-1-2024
1.222,35
87,31
Valore dell'assegno
dal 1-12-2024
1.248,45
89,18
Assegno sostitutivo dell'indennità di cui all'Allegato 2/G, CCNL 3 marzo 1991
Importo annuo in euro
Importo mensile in euro (1/14)
Valore dell'assegno
dal 1-1-2023
1.288,11
92,01
Valore dell'assegno
dal 1-1-2024
1.316,21
94,02
Valore dell'assegno
dal 1-12-2024
1.344,31
96,02
Assegno sostitutivo dell'indennità di cui all'Allegato 2/H, CCNL 3 marzo 1991
Importo annuo in euro
Importo mensile in euro (1/14)
Valore dell'assegno
dal 1-1-2023
1.472,55
105,18
Valore dell'assegno
dal 1-1-2024
1.504,67
107,48
Valore dell'assegno
dal 1-12-2024
1.536,79
109,77
In relazione all'avvenuta soppressione degli articoli applicabili ai soli dipendenti dell'INA e dell'ASSITALIA, già contenuti nell'Allegato 14 al CCNL 3 marzo 1991, resta confermato quanto segue.
Festività:
- al personale amministrativo dell'INA e dell'ASSITALIA in servizio alla data del 1º luglio 1980 viene riconosciuta dal 1981, in sostituzione delle semifestività abolite con il CCNL 15 giugno 1980, una giornata di permesso retribuito all'anno.
Premi di anzianità:
- al personale amministrativo dell'INA e in servizio alla data del 1º luglio 1980 che si trovi nelle posizioni indicate nella nota a verbale 2 all'art. 38-INA del CCNL 1º luglio 1975 e per il personale dell'ASSITALIA in servizio alla data del 1º luglio 1980 che si trovi nelle posizioni indicate nell'art. 38/1 Coll. del CCNL 1º luglio 1975, sono fatti salvi i diritti derivanti dalle predette norme agli effetti della corresponsione dei premi di anzianità previsti dall'art. 32 del presente contratto;
- al personale amministrativo dell'INA e in servizio alla data del 21 luglio 1983 proveniente dagli enti edilizi disciolti, trasferito all'INA nel 1975, l'anzianità riconosciuta ai fini dell'indennità di anzianità all'atto del trasferimento verrà computata anche ai fini della determinazione della data di maturazione dei premi di anzianità di cui all'art. 32. A tale data il premio sarà corrisposto in misura proporzionale all'effettivo servizio prestato presso l'INA dal 1º giugno 1975.
I Capitoli "Anzianità convenzionali", "Assegni personali ex CCNL 15 giugno 1980" e "Integrazioni per i funzionari ex CCNL 21 luglio 1983" rimangono in vigore per il personale al quale siano ancora applicabili.
Disposizioni per gli addetti al contact center operations e contact center vendita
La presente Sezione terza contiene la declaratoria del personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza.
Tali lavoratori sono quelli che operano attraverso centrali specializzate (call center) con l'utilizzo di piattaforme tecnologiche in ambito telefonico e/o telematico (contact center) seguendo metodologie definite e procedure altamente standardizzate proposte dal sistema operativo aziendale, avendo anche contatti con il pubblico.
Nell'ambito dei predetti contact center, lo svolgimento delle suddette attività riguarda la gestione dei sinistri, la vendita di prodotti assicurativi, l'assistenza alla clientela ed il back office e, come tali, funzionali, ausiliarie e connesse al ciclo di vita della polizza. Tali attività, che possono essere svolte congiuntamente secondo le modalità ed i criteri riportati nella Disciplina speciale - Parte terza del presente CCNL, rientrano nello specifico ciclo organizzativo e funzionale dei servizi resi dai contact center assicurativi, e come tali, si distinguono dalle mansioni e dalle attività svolte dagli impiegati amministrativi di cui alla Disciplina Speciale, Parte prima, Sezione prima del medesimo CCNL
Premesso quanto sopra, le parti convengono che le particolarità operative che contrassegnano le sopra descritte attività svolte dagli addetti ai contact center, configurano professionalità di tipo impiegatizio caratterizzate specificamente: dall'impiego di centrali specializzate nell'utilizzo di canali telefonici e/o telematici; dallo svolgimento delle attività secondo procedure altamente predefinite; dalla standardizzazione delle attività dei call center sinistri e dei call center vendita; dalle attività di contatto ed assistenza alla clientela e da quelle di back office; dalla peculiarità del ciclo organizzativo dell'attività.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella suddetta declaratoria e che concerne, tra l'altro, gli specifici profili e le modalità di svolgimento delle attività proprie dei contact center, le peculiari caratteristiche del loro ciclo organizzativo, gli orari di lavoro, il trattamento economico, ecc., valgono le disposizioni al riguardo stabilite e contenute nella menzionata Disciplina speciale - Parte terza (artt. 157 e ss.).
In relazione a quanto precede, ai suddetti lavoratori continueranno altresì ad applicarsi le specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico eventualmente stabilite per gli addetti al call/contact center nei contratti integrativi aziendali e accordi aziendali.
Dichiarazione delle parti: in relazione all'introduzione nel presente CCNL della nuova Sezione terza, della Disciplina speciale, Parte prima, le parti stabiliscono, in via sperimentale, quanto segue:
- alla luce di quanto sopra convenuto ed in relazione all'evolversi dei processi operativi del settore, le parti concordano che - fermo restante quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo circa la peculiarità delle mansioni svolte dagli addetti ai contact center e lo specifico trattamento economico normativo per gli stessi stabiliti dal presente contratto - le mansioni di cui alla presente Sezione terza, potranno essere riconducibili - ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2103 c.c. - a quelle del 3º livello di inquadramento amministrativo di cui alla Disciplina speciale, Parte prima, Sezione prima;
- in tali ipotesi, la mobilità orizzontale tra le mansioni di cui alla presente Sezione terza e le altre riconducibili al 3º livello di inquadramento amministrativo sarà limitata ai casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- agli addetti al contact center che dovessero essere adibiti ad attività amministrative rientranti nel 3º livello di inquadramento, sarà riconosciuto il trattamento retributivo e normativo corrispondente a tali mansioni.
Norme transitorie
Alla luce di quanto precede e dato il carattere sperimentale della presente nuova impostazione contrattuale, le imprese si impegnano comunque - per l'intera durata del presente CCNL - a non adibire gli impiegati di 3º livello amministrativo ad attività di contact center. Le parti si danno atto che la suddetta tematica potrà tuttavia formare - mediante procedure di confronto sindacale - oggetto di esame in sede aziendale laddove si dovessero presentare importanti situazioni che determinano ricadute sui livelli occupazionali.
Al termine della fase di applicazione sperimentale della suddetta impostazione contrattuale, coincidente con il periodo di validità del presente CCNL, le parti firmatarie - in considerazione dell'intrapreso percorso contrattuale riguardante il personale addetto al contact center - si incontreranno al fine di una ricognizione degli effetti della predetta riconducibilità normativa, onde valutare congiuntamente l'eventuale evoluzione delle mansioni degli addetti con conseguenti implementazioni riguardanti anche il trattamento retributivo dei lavoratori interessati.
La presente Disciplina speciale - Parte seconda si applica al personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, inquadrato ai sensi del successivo art. 138.
Il personale dipendente addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione viene inquadrato come segue:
4º livello:
- lavoratori/trici incaricati di programmare e/o coordinare e promuovere la produzione in un determinato territorio o per determinate fasce di rischio o di settore o di utenza, sovrintendendo ed assistendo l'organizzazione produttiva (Ispettori di organizzazione produttiva);
- lavoratori/trici incaricati in via permanente ed esclusiva, per l'elevata capacità tecnico-professionale acquisita con un'adeguata permanenza nel 3º livello, della produzione per affari di notevole complessità e/o per fasce di clientela o settore di utenza particolarmente qualificati (esperti di vendita).
3º livello:
- lavoratori/trici con incårico di produzione, di organizzazione e di sovrintendenza sull'attività di uno o più gruppi di venditori di livelli inferiori e/o con mansioni di analisi e valutazione dei singoli rischi e delle caratteristiche della domanda (organizzatori - venditori).
2º livello:
- lavoratori/trici con incarico di produzione (venditori senior).
1º livello:
- lavoratori/trici da preparare professionalmente - con incarico di produzione (venditori).
Detti lavoratori/trici, dopo 5 anni dall'assunzione passeranno, previo loro consenso, al 2º livello.
Il produttore potrà svolgere anche attività di promotore finanziario a favore di impresa del gruppo assicurativo presso cui svolge la propria attività previa autorizzazione dell'impresa di appartenenza.
Ad iniziativa dell'impresa e sempreché ne sussistano ad esclusivo giudizio della stessa i presupposti organizzativi, al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione inquadrato nel 3º e 2º livello, può anche essere affidato, come incarico accessorio, in singoli e specifici casi e con il consenso dell'interessato, rispettivamente:
- l'organizzazione del servizio di incasso e/o di conservazione della produzione;
- il servizio di incasso e/o di conservazione della produzione.
L'impresa ed il lavoratore/trice interessato possono, rispettivamente, revocare l'incarico di cui sopra e recedere dallo stesso. Sia la revoca che il recesso devono essere comunicati all'altra parte con un preavviso di almeno 3 mesi.
In caso di nuove assunzioni per le quali sia previsto, in base al precedente art. 138, l'inquadramento contrattuale nel 3º livello, l'impresa esaminerà in via preventiva le eventuali richieste di quei lavoratori/trici inquadrati al 2º livello i quali, ritenendo di avere le attitudini necessarie, intendano essere adibiti alle mansioni superiori.
L'impresa accoglierà le richieste compatibilmente con le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive e con le attitudini e le capacità del lavoratore/trice interessato.
L'impresa curerà l'aggiornamento professionale di quei lavoratori/trici, fra quelli di cui all'art. 146, ai quali intenda affidare compiti di carattere tecnico-commerciale.
A tal fine l'impresa terrà anche conto di eventuali richieste in merito compatibilmente con le attitudini e le capacità del lavoratore/trice interessato.
In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore/trice viene inserito nella classe stipendiale il cui importo risulti immediatamente superiore a quello percepito all'atto del passaggio, garantendosi comunque un vantaggio economico pari al valore di due scatti del livello di provenienza.
Unicamente agli effetti del prossimo scatto di tabella sarà riconosciuta l'anzianità già maturata nella classe in cui si trovava inserito il lavoratore/trice precedentemente al passaggio di livello, con il limite massimo di due anni per gli appartenenti all'ultima classe.
Nota a verbale
Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 cui spetti il terzo elemento di cui all'Allegato 3/B, lo stesso verrà computato agli effetti di cui al 1º comma.
Il personale deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di diligenza, disciplina e correttezza professionale.
Esso ha il dovere di dare all'impresa una fattiva collaborazione per l'acquisizione di affari e/o per l'organizzazione e/o per la sovrintendenza a tale attività secondo i programmi indicati e le direttive impartite dagli Organi responsabili, relazionando i propri preposti sull'attività giornaliera con le modalità stabilite dall'impresa.
Deve operare esclusivamente a favore dell'impresa o delle imprese facenti parte dello stesso gruppo finanziario eventualmente indicate nella lettera di nomina; pertanto gli è fatto divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, nonché di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 143-bis - RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori/trici che, nell'esercizio delle proprie funzioni rappresentano l'impresa, è a carico dell'impresa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del lavoratore/trice per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall'impresa e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l'impresa. In caso di privazione della libertà personale, il lavoratore/trice avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.
Il rinvio a giudizio del lavoratore/trice per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del lavoratore/trice accertati con sentenza passata in giudicato.
L'attività del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.
Il trattamento economico è stabilito per accordo diretto tra l'impresa e il dipendente, con l'osservanza delle norme seguenti:
a) la retribuzione complessiva annua - esclusa la totalità degli importi corrisposti in base alle voci di cui alla successiva lett. b) - è quella di cui all'Allegato 3;
b) i compensi provvigionali di cui al punto 3 del 3º comma dell'art. 20 saranno considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà attribuita a titolo di rimborso spese e ciò pure nel caso in cui al dipendente vengano corrisposte altre somme a titolo di rimborso e/o concorso spese.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 145 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è stabilito per accordo diretto tra l'impresa e il dipendente, con l'osservanza delle norme seguenti:
a) la retribuzione complessiva annua - esclusa la totalità degli importi corrisposti in base alle voci di cui alla successiva lettera b) - è quella di cui all'All. 3;
b) i compensi provvigionali di cui al punto 3) del 3º comma dell'Art. 20 saranno considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà attribuita a titolo di rimborso spese e ciò pure nel caso in cui al dipendente vengano corrisposte altre somme a titolo di rimborso e/o concorso spese.
Nota a verbale - Con riferimento ai compensi provvigionali le Parti convengono che verrà erogata la media provvigionale per le giornate di effettiva formazione, con riserva di definizione delle modalità applicative a livello aziendale.
Ogni anno o in caso di modifiche del sistema provvigionale (provvigioni, sopraprovvigioni, interessenze, partecipazioni, rappels o eventuali altri compensi variabili) l'impresa ne informerà preventivamente le Rappresentanze sindacali aziendali.
Al personale cui si applica la normativa di cui alla presente Disciplina speciale, verranno rimborsate a piè di lista le spese incontrate per gli spostamenti necessari allo svolgimento della sua attività entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite nei contratti aziendali, ai sensi dell'art. 82.
La retribuzione annua di cui agli Allegati 3/A e 3/B verrà corrisposta in 14 mensilità di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e dicembre (gratifica natalizia).
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari e maturano nel medesimo anno solare in cui vengono corrisposte.
Alla mensilità aggiuntiva da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia) sarà aggiunto un dodicesimo della quota retributiva - come stabilita dall'art. 145, lett. b) - dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1º ottobre/30 settembre precedente.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, le mensilità aggiuntive competono in proporzione.
Al personale assunto nel corso dell'anno le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute, o scadenti nel periodo di prova, sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
Nota a verbale
La suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente ad esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle parti. In particolare, laddove istituti, sia del CCNL che dei contratti integrativi aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del CCNL del 18 dicembre 1999 facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare al 15 dicembre (gratifica natalizia), per il loro calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal 2º e 3º comma dell'art. 153 del CCNL 6 dicembre 1994 (vedi Appendice).
Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle di trattamento economico contrattualmente in atto (Allegato 3/A) ed hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
Il computo dell'anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal 1º del mese immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta l'assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 ed il termine del mese; dal 1º del mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1º ed il 15 del mese.
Norma transitoria
La norma di cui al 2º comma del presente articolo non si applica al personale assunto antecedentemente al 1º agosto 1983.
Per detto personale, ai fini dell'anzianità di scatto, restano ferme le scadenze in essere.
Nota a verbale
Gli assegni personali - anche se dichiarati assorbibili - in godimento all'atto della stipulazione del presente contratto, non saranno soggetti a compensazione in occasione dei futuri scatti di anzianità.
I lavoratori/trici di 3º e 2º livello, dopo 19 anni di permanenza nel medesimo livello, hanno diritto, ferme le mansioni in atto, al trattamento economico del livello superiore.
A tale effetto la retribuzione di cui agli Allegati 3/A, 3/B sarà pari a quella della classe del livello superiore il cui importo sia immediatamente superiore a quello della classe del livello di appartenenza, garantendosi comunque un vantaggio economico pari al valore di tre scatti di quest'ultimo livello.
Personale trasferito alla produzione
Il personale amministrativo che, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, fosse stato trasferito alla organizzazione produttiva od alla produzione il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto al momento del trasferimento, ha il trattamento normativo stabilito per il personale amministrativo integrato dalle norme specifiche per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione in quanto applicabili.
Per detto personale le competenze annue globali fisse e variabili, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, non potranno essere inferiori a quelle che esso conseguirebbe nel livello di appartenenza per effetto degli scatti tabellari e delle variazioni contrattualmente stabilite.
A detto personale sarà, alla fine di ogni esercizio, comunicato il complesso delle competenze ad esso corrisposte durante l'anno e sarà precisato l'ammontare della parte fissa della retribuzione precisata come sopra.
L'eventuale produzione raccolta dal personale dipendente non addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, nonché quella eventualmente procurata dai dipendenti di cui al precedente art. 138 in rami diversi da quelli indicati nella loro lettera di nomina deve essere a tutti gli effetti considerata produzione libera ed i relativi compensi provvigionali riconosciuti agli interessati non possono in alcun caso essere confusi con le retribuzioni agli stessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro subordinato.
Al personale di produzione in servizio alla data di stipula del presente CCNL inquadrato nel 1º, 2º, 3º e 4º livello verranno riconosciuti - a titolo di provvigione aggiuntiva da erogarsi in un'unica soluzione - importi da determinarsi come in appresso:
- per il 2015: una quota percentuale dei "compensi provvigionali" percepiti da ciascun interessato nel 2014. La misura della percentuale - che verrà individuata in sede aziendale sulla base dell'importo medio dei "compensi provvigionali" liquidati nel 2014 al personale inquadrato nello stesso livello (ricavato dividendo l'ammontare dei "compensi provvigionali" complessivi liquidati per il numero dei percettori degli stessi) dovrà essere tale da determinare mediamente un importo:
- di € 398,26 per il 1º livello;
- di 556,88 per il 2º livello;
- di 731,97 per il 3º livello;
- di 979,19 per il 4º livello;
- per il 2016: una quota percentuale dei "compensi provvigionali" percepiti da ciascun interessato nel 2015, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo:
- di € 400,25 per il 1º livello;
- di 559,66 per il 2º livello;
- di 735,63 per il 3º livello;
- di 984,09 per il 4º livello.
- per il 2017: una quota percentuale dei "compensi provvigionali" percepiti da ciascun interessato nel 2016, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo:
- di € 404,25 per il 1º livello;
- di 565,26 per il 2º livello;
- di 742,99 per il 3º livello;
- di 993,93 per il 4º livello.
- per il 2018: una quota percentuale dei "compensi provvigionali" percepiti da ciascun interessato nel 2017, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo:
- di € 409,10 per il 1º livello;
- di 572,04 per il 2º livello;
- di 751,91 per il 3º livello;
- di 1.005,86 per il 4º livello.
- per il 2019: una quota percentuale dei "compensi provvigionali" percepiti da ciascun interessato nel 2018, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo:
- di € 414,59 per il 1º livello;
- di 579,72 per il 2º livello;
- di 762,01 per il 3º livello;
- di 1.019,37 per il 4º livello.
Sarà comunque garantito un importo minimo pari al 50% degli importi sopra indicati.
Nota a verbale 1
Gli anzidetti importi spetteranno "pro-rata" per l'anno di assunzione e saranno corrisposti nell'anno successivo; per l'anno di cessazione spetterà l'importo relativo all'anno precedente se prestato in servizio, nonché tanti dodicesimi di quello spettante per l'anno in corso quanti sono i mesi di servizio prestati in detto anno di cessazione.
Nota a verbale 2
Per i lavoratori/trici di 4º livello che non svolgessero attività di produzione personale si farà riferimento alle interessenze e comunque a meccanismi tali da garantire soluzioni corrispondenti alle cifre indicate.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 6 - Art. 153, CCNL 22 febbraio 2017
Provvigione aggiuntiva di cui all'art. 158, CCNL 18 dicembre 1999
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
Provvigione aggiuntiva
per il 2023
1.066,35
797,13
606,44
433,70
Provvigione aggiuntiva
per il 2024
1.101,24
823,22
626,29
447,89
Agli ispettori di organizzazione produttiva in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL 29 ottobre 1987, l'impresa potrà affidare l'incarico di produzione di cui alla Parte seconda della definizione del 4º livello, con il consenso dell'interessato.
Ai produttori di 3º gruppo ancora in attività continuano ad applicarsi le disposizioni previste nel verbale aggiuntivo al CCNL 1º luglio 1975 (v. Appendice).
Per quanto concerne il personale di produzione in servizio alla data del 29 ottobre 1987 continuano ad applicarsi, anche se non più riportate nel presente testo, le seguenti disposizioni di cui al CCNL 29 ottobre 1987 e riportate in Appendice:
- nota a verbale in calce all'art. 21;
- art. 144 (terzo elemento);
- punti 2 e 3 dell'Allegato 7.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art____ - POLITICHE COMMERCIALI (da inserire DOPO L'Art. 156)
Le Parti riconoscono il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per uno sviluppo sostenibile di politiche commerciali responsabili, coerenti con i valori etici e di integrità che favoriscano obbiettivi di produttività/redditività nell'interesse comune di imprese, lavoratori e clientela.
L'attenzione al cliente necessita sempre più di una adeguata consulenza complessiva e specialistica a supporto della vendita e determina un nuovo profilo di op, così come delineato anche nell'accordo del 20-12-2020 di Generali Italia (in particolare al punto 4 e al punto 7), che si intende allegato al presente CCNL.
In tale contesto e con l'obiettivo di riaffermare e rafforzare quanto sopra condiviso, le Parti si impegnano a proseguire a livello aziendale il tavolo di confronto al fine di valutare, sia in termini di impatti commerciali sia di organizzazione del lavoro, le evoluzioni del canale distributivo, anche attraverso l'eventuale definizione di uno specifico accordo/protocollo.
Parte terza - Normativa specifica per gli addetti al contact center operations e contact center vendita
La presente disciplina regolamenta gli specifici profili e le modalità di svolgimento delle attività proprie del contact center, le peculiari caratteristiche del loro ciclo organizzativo nonché gli orari di lavoro, il trattamento economico e le peculiari disposizioni applicabili al personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza.
Attività del personale addetto al contact center operations
- sinistri: gestione del sinistro di tutti i rami assicurativi dall'apertura alla liquidazione dello stesso, operando senza le tradizionali tecniche di liquidazione (trattativa sull'an e/o sul quantum);
- assistenza: attività di contatto ed assistenza alla clientela (a titolo esemplificativo, raccolta e comunicazione di informazioni sulle polizze e sui sinistri);
- back office: attività ausiliarie strettamente conseguenti, funzionali e connesse a quelle degli addetti al front office, necessarie all'operatività delle iniziative assunte da questi e al completamento del ciclo organizzativo del call center e/o contact center.
Agli addetti operanti nel contact center operations potranno essere affidate mansioni composte dalle diverse attività descritte in tutti i precedenti alinea. L'attività telefonica non potrà comunque superare il 90% del tempo di lavoro, con riferimento di norma alla durata giornaliera dello stesso. L'azienda individuerà le modalità operative che consentano di non superare detta percentuale e ne darà informazione alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Attività del personale addetto al contact center vendita
Vendita - attraverso procedure e modalità predefinite - di prodotti assicurativi standardizzati, sia inbound sia outbound, attraverso qualsiasi modalità e strumentazione, ivi comprese le attività ausiliarie e funzionali alla vendita stessa, necessarie all'operatività.
In relazione al mutato assetto contrattuale introdotto dal presente CCNL in tema di contact center, con riferimento agli addetti al contact center vendita già in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, allorché agli stessi vengano assegnate (in tutto o in parte) le attività di vendita outbound in un momento successivo a quello di svolgimento della vendita inbound, ed ove tale variazione determini una retribuzione inferiore rispetto a quella precedentemente percepita con lo svolgimento di attività inbound, l'azienda riconoscerà - per quattro mesi - la suddetta maggiore retribuzione, a parità di orario di lavoro.
A tal riguardo, le parti concordano che nelle sedi aziendali si terranno momenti di confronto per chiarire - al fine di risolvere - eventuali aspetti tecnico-operativi connessi allo svolgimento delle suddette attività in forma "mista".
Attività "mista" del personale addetto al contact center
I dipendenti addetti al contact center di cui alla Disciplina speciale, Parte prima, Sezione terza potranno - a fronte di esigenze aziendali dovute all'organizzazione del lavoro e/o all'andamento delle attività - essere contestualmente adibiti (in tutto o in parte) ad attività di vendita, ad attività sinistri, back office ed assistenza, precedentemente descritte. Durante i periodi di assegnazione alla suddetta attività mista, al personale coinvolto sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente, in misura proporzionale, alle tipologie di attività di volta in volta espletate.
Dichiarazione delle parti 1
In relazione al mutato assetto contrattuale introdotto dal presente CCNL in tema di contact center, con riferimento al personale già in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, in caso di svolgimento di attività mista, ed ove ciò determini una retribuzione inferiore rispetto a quella derivante dalla prestazione precedentemente svolta, l'azienda riconoscerà per il periodo di svolgimento dell'attività mista la retribuzione in precedenza percepita dal lavoratore a parità di orario di lavoro, secondo il seguente criterio:
- in caso di adibizione dell'addetto contact center operations ad attività rientranti nella vendita, dovrà essere riconosciuta una retribuzione che, comprensiva delle provvigioni, non sia inferiore a quella tabellare di cui all'All. 4/A al CCNL, fino ad allora percepita;
- nell'ipotesi di adibizione dell'addetto vendita ad attività del contact center operations dovrà essere comunque riconosciuto per un periodo di quattro mesi il trattamento economico complessivo costituito dal minimo tabellare più la media provvigionale calcolata come da art. 33, ultimo comma, e art. 44, terz'ultimo e ultimo comma, se detto trattamento risulti superiore al trattamento tabellare relativo al contact center operations di cui all'All. 4/A.
A tal riguardo, le parti concordano che nelle sedi aziendali si terranno momenti di confronto per chiarire - al fine di risolvere - eventuali aspetti tecnico-operativi connessi allo svolgimento delle suddette attività in forma "mista", ed agli istituti correlati.
In sede aziendale sarà definita l'eventuale figura del coordinatore di team; il relativo trattamento è previsto dall'art. 166.
Nota a verbale 1
Caratteristica fondamentale delle attività dei contact center, oltre evidentemente all'impiego di centrali specializzate nell'utilizzo di piattaforme tecnologiche in ambito telefonico e/o telematico, è quella di essere svolta secondo procedure standardizzate.
Per procedure standardizzate si intendono quelle procedure in cui l'autonomia decisionale dell'operatore, in possesso di adeguate competenze professionali, è minimale, dovendosi necessariamente seguire percorsi prefissati dal sistema operativo.
Per quanto attiene ai contact center di vendita tali procedure standardizzate consentono la distribuzione (in inbound e outbound) di prodotti assicurativi anch'essi standardizzati; l'operatore costituisce il tramite tra il sistema e l'utente, acquisendo dal potenziale cliente tutte le informazioni richieste dal sistema stesso, che lo guida in tutto il processo di vendita.
Anche nei contact center operations l'operatore costituisce il tramite tra il sistema e l'utente; egli, infatti, acquisisce (in inbound e outbound) dal cliente/danneggiato le informazioni richieste dal sistema che indica via via le possibili alternative e soluzioni operative inerenti tutte le fasi del processo che parte dalla denuncia e arriva alla liquidazione del sinistro, in un'ottica di costante miglioramento del servizio reso all'utenza.
Alla evidenziata standardizzazione delle procedure del front office corrisponde una analoga standardizzazione delle attività degli addetti al back office che, operando in inbound o outbound nella stessa struttura, sono impiegati in attività ausiliarie strettamente conseguenti, funzionali e connesse a quelle degli addetti al front office, necessarie all'operatività delle iniziative assunte da questi ultimi e al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal contact center.
È soltanto agli addetti delle tipologie di cui sopra che è destinata la disciplina specifica recata dalla presente Parte terza della Disciplina speciale del CCNL
È peraltro possibile che nell'ambito della struttura del contact center debba operare secondo modalità "tradizionali" personale con specifiche competenze tecnico-assicurative.
Ad esempio, infatti, attraverso il canale telefonico o telematico potrebbero essere offerti prodotti di maggiore complessità rendendo necessario l'intervento di personale che operi secondo tradizionali tecniche assuntive.
Oppure, nel caso dei contact center operations, l'applicazione di procedure standardizzate potrebbe non essere sufficiente al completamento del processo di liquidazione rendendo, quindi, necessario l'intervento di personale che operi secondo le tradizionali competenze professionali e tecniche liquidative (trattativa sull'"an" e/o sul "quantum").
A tale personale viene applicata la Disciplina speciale, Parte prima, Sezione prima del CCNL Data, peraltro, l'unitarietà della struttura del contact center, permane la necessità di un coordinamento della relativa normativa contrattuale - da effettuarsi in sede aziendale - con riferimento, tra l'altro, alle norme in tema di orario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 95 e ss.
Nota a verbale 2
Gli addetti al back office dei contact center di vendita (personale che, operando nell'ambito di contact center, svolge compiti ausiliari strettamente conseguenti, funzionali e connessi a quelli degli addetti del front office, necessarie all'operatività delle iniziative assunte da questi ed al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center) sono equiparati agli addetti al back office sinistri.
Nota a verbale 3
Le parti si danno reciprocamente atto che la stipulazione sia di contratti di lavoro a tempo parziale, tanto orizzontale quanto verticale, sia di contratti a tempo determinato, è utile in relazione alle caratteristiche delle attività di cui alla presente Parte terza della Disciplina speciale.
Riguardo ai contratti a tempo parziale, considerata la specificità delle attività in oggetto, le parti riconoscono che a tali contratti non sono automaticamente applicabili le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale già presenti nei contratti integrativi aziendali.
Sulla base delle esigenze aziendali i lavoratori part-time potranno effettuare lavoro supplementare rispetto a quello concordato.
Le Imprese si attiveranno affinché, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente CCNL, almeno il 75% del totale degli addetti di cui alla Parte terza - Disciplina speciale, sia a tempo indeterminato.
Nota a verbale 4
Nei contact center costituiti nelle imprese per il solo contatto e assistenza alla clientela mediante attività che non richiedono un apporto di competenze assicurative (raccolta e comunicazione di informazioni sulle polizze e sui sinistri, esclusa quindi la trattazione in genere delle pratiche), le imprese applicheranno la normativa di cui agli articoli da 189 a 169, con riferimento agli addetti del contact center operations.
Nota a verbale 5
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima, Sezione prima, le imprese terranno conto prioritariamente del personale addetto al contact center.
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima, da inquadrare nell'area professionale Impiegati, fino al 4º livello di inquadramento, da assegnare ai servizi liquidativi o assuntivi presso la società in cui opera il contact center o presso società del Gruppo di appartenenza, le imprese ricorreranno nella misura del 15% al personale addetto al contact center.
Nel caso di necessità di assunzione di personale a tempo indeterminato cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima, da inquadrare nell'area professionale Impiegati, fino al 4º livello di inquadramento, da assegnare ai servizi amministrativi presso la società in cui opera il contact center o presso società del Gruppo di appartenenza, le imprese ricorreranno nella misura del 5% al personale addetto al contact center.
Resta inteso che le suddette percentuali si considereranno rispettate anche quando detto personale venga inserito in posizioni diverse da quelle del 2º e del 3º comma.
Le imprese, compatibilmente con le proprie esigenze assunzione di personale, accoglieranno le richieste tenendo conto dell'esperienza maturata e dell'anzianità e purché i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti, favorendo, laddove necessario, iniziative di formazione e addestramento professionale.
In linea con i presupposti di flessibilità che caratterizzano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, l'impresa, al ricorrere di particolari e/o straordinarie esigenze operative, avvierà con le R.S.A. una fase di confronto per definire la materia; il confronto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi alla data di fissazione dell'incontro, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Nel caso in cui la procedura a livello aziendale non abbia esito positivo, le parti potranno attivare un ulteriore confronto a livello nazionale, che dovrà esaurirsi entro i 7 giorni successivi.
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dai lavoratori/trici che, nell'esercizio delle proprie funzioni, rappresentano l'impresa, è a carico dell'impresa.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del lavoratore/trice per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall'impresa e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l'impresa. In caso di privazione della libertà personale, il lavoratore/trice avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.
Il rinvio a giudizio del lavoratore/trice per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del lavoratore/trice accertati con sentenza passata in giudicato.
Il personale ha il dovere di dare all'impresa una fattiva collaborazione, secondo le direttive impartite dagli organi responsabili e le norme del presente contratto e di osservare il segreto d'ufficio.
Esso deve tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di disciplina.
Gli è fatto divieto di assumere occupazioni con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, nonché di svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio.
La durata settimanale del lavoro è pari a 37 ore; la sua distribuzione terrà conto dell'esigenza di garantire con prestazioni ordinarie il funzionamento dei servizi nel maggior numero di ore nell'arco della giornata e di giorni nell'arco della settimana, e di adattare il livello di copertura al flusso, anche mutevole, dell'attività.
In tale contesto, a livello aziendale saranno individuate soluzioni che prevedano la distribuzione, dal lunedì al sabato, dell'orario di lavoro anche su cinque giorni. Laddove la distribuzione su cinque giorni non fosse ancora esistente, sarà introdotta entro la vigenza contrattuale.
In tale ottica:
- l'impresa potrà distribuire l'orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 21 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8 alle ore 14 al sabato;
- mediante accordo in sede aziendale potrà essere prevista l'estensione dell'orario alla fascia dalle ore 21 alle ore 8 dal lunedì al venerdì, alla fascia dalle ore 14 alle ore 24 al sabato, alle domeniche e alle restanti giornate festive;
- per ottenere il livello di copertura dei servizi più adeguato alle scelte aziendali, potranno essere utilizzati anche sistemi di turni a rotazione, che per quanto riguarda la fascia dalle ore 20 alle ore 8, le domeniche e le restanti giornate festive saranno concordati a livello aziendale;
- a fronte di necessità gestionali ed organizzative, l'impresa potrà effettuare variazioni in ordine all'assegnazione delle risorse alle varie fasce/turni di lavoro, dando un preavviso agli interessati di almeno 30 giorni. In tale circostanza si terrà conto, ove possibile, anche di specifiche e comprovate esigenze individuali - nonché di eventuali richieste di variazione dell'orario degli operatori interessati;
- per quanto riguarda i lavoratori a part-time i cambi di fascia/turno potranno effettuarsi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, con accordo aziendale o, in mancanza, con il consenso del lavoratore.
In ogni caso, le prestazioni di lavoro rese:
- fra le ore 8 e le ore 20 saranno retribuite senza alcuna maggiorazione;
- fra le ore 20 e le ore 21 saranno retribuite con una maggiorazione del 9%;
- nelle restanti fasce orarie, nelle giornate di domenica e nelle altre giornate festive retribuite con la maggiorazione concordata a livello aziendale.
Nota a verbale 1
Con riferimento ai lavoratori part-time addetti al contact center vendita, l'impresa, con modalità stabilite a livello aziendale, e previa informazione alle R.S.A., prevederà l'introduzione anche di una durata della prestazione lavorativa fino a 30 ore settimanali, agevolandone l'accesso compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali e tenendo conto anche dell'anzianità di servizio.
Nota a verbale 2
Restano ferme le previsioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di lavoro notturno.
Al personale di cui alla presente Parte terza viene corrisposto un "buono pasto" giornaliero di euro 3,80 per ogni giornata effettiva di lavoro con prestazioni, anche su turno, con intervallo.
I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per quals1asi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.).
Dichiarazione a verbale
Gli aumenti del valore del buono pasto previsti dal presente CCNL non sono assorbibili a livello aziendale.
Al personale che svolga turni di lavoro pari ad almeno tre ore consecutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale sarà concesso un intervallo di quindici minuti dopo centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Per la disciplina del lavoro straordinario del personale di cui alla presente Disciplina speciale, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 103, 104, 1º comma, 107, 108.
Gli art. 104, ultimo comma, 105 e 106 trovano applicazione soltanto nel caso in cui il lavoro notturno o compiuto di domenica o in altri giorni festivi sia da considerarsi straordinario e non rientri in turni di lavoro ordinario.
Ai fini degli artt. 161 e 164 la paga oraria viene calcolata:
- per il personale di cui al contact center operations, dividendo per 160 un dodicesimo della retribuzione annua contrattuale;
- per il personale di cui al contact center vendita, dividendo per 160 un dodicesimo della retribuzione annua prevista dalle tabelle di trattamento economico. Per la determinazione della paga oraria di detto personale viene inserita anche la media provvigionale, calcolata come da artt. 33, ultimo comma e 44, terz'ultimo e ultimo comma.
Art. 166
Al personale spetta il trattamento economico di cui all'Allegato 4/A se trattasi di personale di cui al contact center operations, all'Allegato 4/B se trattasi di personale di cui al contact center vendita e il trattamento economico corrispondente, in misura proporzionale alle tipologie di attività di volta in volta espletate, in caso di svolgimento di mansioni miste di cui all'art. 157, ferme restanti le specifiche disposizioni per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Al coordinatore di team di addetti spetta il trattamento economico di cui all'Allegato 4/C.
Al personale addetto al contact center vendita spettano, altresì, i compensi provvigionali i cui criteri di distribuzione sono concordati in sede aziendale. A tal riguardo saranno previsti a livello aziendale momenti di informazione preventiva e di verifica anche degli aspetti quantitativi, nonché della loro coerenza con i criteri di cui sopra. L'impresa, inoltre, potrà stabilire di corrispondere ulteriori elementi economici sotto forma di sovraprovvigioni.
Il trattamento economico in vigore è al lordo delle tasse, imposte, trattenute e contributi di Legge e contrattuali.
Spettano, inoltre, gli assegni familiari di Legge nei casi dalla stessa previsti.
Il trattamento economico di cui agli Allegati 4/A e 4/B è corrisposto in 14 mensilità, di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e di dicembre (gratifica natalizia).
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari e maturano nel medesimo anno solare in cui vengono corrisposte.
Alla mensilità aggiuntiva da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia) sarà aggiunto, per il personale di cui al contact center vendita, un dodicesimo dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1º ottobre/30 settembre precedente.
Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico o con trattamento ridotto per cause diverse da quelle previste ai precedenti art. 26, punto c), e art. 29, le mensilità aggiuntive competono in proporzione.
Al personale assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute o scadenti nel periodo di prova sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
Nota a verbale 1
La suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente ad esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle parti. In particolare, laddove istituti, sia del CCNL che dei contratti integrativi aziendali, già esistenti alla data di entrata in vigore del CCNL 18 dicembre 1999 facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare al 15 dicembre (gratifica natalizia), per il loro calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicato un criterio di suddivisione analogo a quello previsto dal 2º e 3º comma dell'art. 109 del CCNL 6 dicembre 1994 (v. Appendice).
Nota a verbale 2
Ai fini degli artt. 33, 44, 45, 165, 166, 167 e 169 nel caso di congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17 del Testo unico, D.Lgs. n. 151/2001 intercorsa nei periodi di riferimento, nel calcolo della media annuale dei compensi provvigionali spettanti al personale di cui al contact center vendita, non si terrà conto dei mesi relativi al suddetto congedo.
Nota a verbale 3
Ai fini degli artt. 33, 44, 45, 165, 166, 167 e 169 , a fronte delle patologie di cui all'art. 44, comma 2, le imprese troveranno soluzioni di equità per compensare effetti negativi sulla determinazione delle medie provvigionali.
Gli scatti per anzianità sono regolati dalle tabelle contrattualmente in atto ed hanno luogo alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.
Il computo dell'anzianità, ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza dal 1º del mese immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta l'assunzione, se la stessa è stata effettuata nel periodo compreso fra il 16 ed il termine del mese; dal 1º del mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1º ed il 15 del mese.
Nell'ipotesi di assenze del personale di cui alla presente Disciplina speciale, addetti al contact center vendita, per il quale vengono riconosciuti permessi retribuiti verrà computata anche la media provvigionale come calcolata nelle ipotesi di assenza per ferie o malattia.
Nel caso dei permessi di cui all'Allegato 12, verrà riconosciuta la media provvigionale annua degli addetti al contact center vendita di appartenenza calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.
DISPOSIZIONI FINALI DI CARATTERE GENERALE
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art____ - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE (da inserire prima dell'Art. 170)
Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso e dalle convivenze di fatto, le Parti si danno atto che tutte le norme del presente CCNL che fanno riferimento, direttamente o indirettamente, ai "coniugi" si considerano integralmente e, ad ogni conseguente effetto, estese alle medesime unioni civili e convivenze di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà).
In caso di controversie individuali di lavoro le parti, anziché adire la Commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. come modificati dalla Legge n. 183/2010 e s.m.i, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dai predetti articoli, di esperire il tentativo di conciliazione anche in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
La predetta Commissione è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'ANIA;
b) per i lavoratori, da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La segreteria della Commissione ha sede presso l'ANIA e le riunioni della Commissione avranno luogo presso gli uffici dell'Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici dell'azienda interessata alla controversia siti nel capoluogo della provincia ove presta la sua attività il lavoratore interessato, se in questa operano più di 200 dipendenti da imprese assicuratrici, o, in caso contrario, nel capoluogo di regione. Qualora in tali località non esistessero uffici aziendali, le parti si accorderanno su un diverso luogo dove effettuare la riunione della Commissione.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritta e/o abbia conferito mandato, o, se trattasi di imprese, anche tramite l'ANIA.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata A.R.
La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l'impresa di cui è dipendente o legale rappresentante;
b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione ad un'Organizzazione sindacale, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore; la delega all'ANIA qualora la parte ricorrente sia l'impresa;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l'oggetto della vertenza.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione comunicherà a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si formerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. e degli artt. 410 e 411, comma 3, cod. proc. civ., 412-ter cod. proc. civ., come modificati dalla L. n. 533/1973 e dalla L. n. 183/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura di una delle parti, presso la Direzione/Ispettorato del lavoro territorialmente competente, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 411 cod. proc. civ. e successive modifiche e integrazioni.
Gli allegati al presente contratto, di cui all'elenco seguente, formano parte integrante del contratto stesso:
- All. 1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto ANIA - Dichiarazione dell'ANIA;
- All. 2 - Trattamento economico del personale amministrativo;
- 2/A - Tabelle stipendiali per il personale amministrativo già in forza alla data del 18 dicembre 1999;
- 2/B - Tabelle stipendiali per il personale amministrativo assunto a partire dal 18 dicembre 1999;
- 2/C - Indennità economica per Funzionari (ex indennità di carica) - Personale già in forza alla data del 18 dicembre1999.
- 2/D - Indennità economica per Funzionari (ex indennità di carica) - Personale assunto a partire dal 18 dicembre 1999.
- 2/E - Indennità annua di cui al profilo j) della posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo - dell'area professionale B.
- 2/F - Indennità economica per il 6º livello quadro.
- All. 3 - Trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione - tabella riepilogativa delle classi di anzianità.
- 3/A - Tabelle di trattamento economico del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
- 3/B - Terzo elemento.
- 3/C - Assegno annuo ad personam contrattuale di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato 7 al CCNL 29 ottobre 1987.
All. 4 - Trattamento economico del personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza / Disciplina speciale, Parte terza.
- 4/A - Tabelle stipendiali complessive per il personale contact center operations (ex call center Sezione prima).
- 4/B - Tabelle stipendiali fisse complessive per il personale contact center vendita (ex call center Sezione seconda).
- 4/C - Tabelle stipendiali complessive per il Coordinatore di team/Contact center.
- All. 5 - Accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici;
- All. 6 - Lettere dell'ANIA alle Organizzazioni sindacali;
- All. 7 - Accordo relativo alle festività abolite;
- All. 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali;
- All. 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento;
- All. 10 - Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del Fondo intersettoriale di solidarietà ANIA/AISA.
- All. 10 bis - Decreto interministeriale n. 78459/2014 riguardante il Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle società di assistenza.
- All. 11 - Accordo sull'Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa (ENBIFA).
- All. 12 - Accordo in tema di tutele sindacali.
- All. 13 - Regolamento per la realizzazione del trattamento di previdenza previsto dall'art. 84 del presente CCNL
- All. 14 - Accordo in materia di Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- All. 15 - Commissione paritetica in tema di occupazione - Soppresso.
- All. 16 - Sistema sanzionatorio Legge n. 57/2001.
- All. 17 - Accordo per il personale già dipendente non dirigente da imprese che siano poste in liquidazione coatta .
- All. 18 - Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro (contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione e apprendistato professionalizzante).
- All. 19 - Protocollo sulla responsabilità sociale d'impresa.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto vanno considerate inscindibilmente nel loro complesso, essendo espressamente esclusa, anche per questo motivo, ogni possibilità di applicazione di norme, consuetudini, usi locali o di piazza.
I rapporti tra le imprese ed i lavoratori/trici dipendenti sono regolati, per quanto riguarda la materia del presente contratto, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute restando privi di qualsiasi effetto precedenti contratti, accordi o convenzioni, salvo che siano espressamente richiamati.
Decorrenza, durata ed efficacia
Salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dal 22 febbraio 2017 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente.
Esso scadrà il 31 dicembre 2019 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Art. 173 - DECORRENZA, DURATA ED EFFICACIA
Salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro decorre dal 16 novembre 2022 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 31/12/2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Impegno delle Parti
Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto collettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.
Art. 174 - Una tantum e arretrati
Al personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima, Parte seconda e Parte terza, in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del presente CCNL e alla data del 31 dicembre 2014 verrà corrisposto un importo a titolo di un tantum pari a € 400, per un dipendente di 4º livello, 7º classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le Tabelle riportate.
Tale importo - che sarà erogato non oltre il 30 maggio 2017 - sarà proporzionato al servizio prestato nel suddetto periodo e non sarà considerato utile ad alcun effetto contrattuale e di Legge. In via alternativa e previa opzione del personale interessato, da esercitarsi entro il 30 aprile 2017, in luogo di tale importo a titolo di una tantum, potrà essere riconosciuto un contributo straordinario pari a € 489, per un di pendente di 4º livello, 7º classe, destinato alla forma di previdenza complementare cui il lavoratore è iscritto, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità secondo le Tabelle riportate.
Gli arretrati spettanti a partire dal 1º gennaio 2015 - che saranno erogati non oltre il 30 maggio 2017 - saranno riconosciuti al personale in forza alla data di stipula del presente accordo e rapportati al servizio prestato a partire dal suddetto 1º gennaio 2015.
Le somme erogate a titolo di arretrati saranno considerate utili ai soli effetti della determinazione della quota di accantonamento del t.f.r. relativa all'anno 2017 e delle prestazioni economiche di maternità.
Personale amministrativo già in forza alla data del 18 dicembre 1999
Tabella "una tantum" stipendiale
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 457,68 | 386,68 | 362,36 | 341,88 | 313,36 | 286,28 | 271,52 |
2ª | 3-4 | 472,24 | 398,24 | 372,76 | 351,16 | 322,04 | 293,48 | 278,48 |
3ª | 5-6 | 486,76 | 409,76 | 383,20 | 360,44 | 330,72 | 300,68 | 285,40 |
4ª | 7-8 | 501,28 | 421,32 | 393,60 | 369,76 | 339,36 | 307,88 | 292,32 |
5ª | 9-10 | 515,84 | 432,88 | 404,04 | 379,04 | 348,04 | 315,12 | 299,24 |
6ª | 11-12 | 530,36 | 444,40 | 414,44 | 388,36 | 356,72 | 322,32 | 306,16 |
7ª | 13-14-15 | 546,60 | 458,80 | 427,32 | 400,00 | 367,24 | 330,92 | 313,16 |
8ª | 16-17-18 | 562,80 | 473,16 | 440,16 | 411,64 | 377,80 | 339,56 | 320,16 |
9ª | 19-20-21 | 487,52 | 453,00 | 423,32 | 388,32 | 348,16 | 327,12 | |
10ª | 22-23-24 | 501,88 | 465,84 | 434,96 | 398,84 | 356,80 | 334,12 | |
11ª | 25-26-27 | 516,24 | 478,68 | 446,64 | 409,40 | 365,40 | 341,08 | |
12ª | 28-29-30 | 530,60 | 491,52 | 458,28 | 419,92 | 374,04 | 348,08 | |
13ª | Oltre | 544,96 | 504,36 | 469,96 | 430,44 | 382,64 | 355,08 |
Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica) -
Personale già in forza alla data del 18 dicembre 1999
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2 | 105,88 | 77,96 | 47,84 |
2ª | 3-4 | 117,24 | 88,92 | 58,12 |
3ª | 5-6 | 128,56 | 99,84 | 68,40 |
4ª | 7-8-9 | 139,88 | 110,76 | 78,68 |
5ª | 10-11-12 | 151,24 | 121,68 | 88,96 |
6ª | Oltre | 162,60 | 132,60 | 99,28 |
Personale amministrativo assunto a partire dal 18 dicembre 1999
Tabella "una tantum" stipendiale
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 451,32 | 381,28 | 357,28 | 337,08 | 308,96 | 282,28 | 267,76 |
2ª | 5-6-7 | 466,12 | 393,16 | 368,40 | 347,60 | 318,60 | 291,04 | 276,08 |
3ª | 8-9-10 | 480,92 | 405,00 | 379,52 | 358,08 | 328,20 | 299,84 | 284,40 |
4ª | 11-12-13 | 495,72 | 416,84 | 390,64 | 368,56 | 337,80 | 308,60 | 292,72 |
5ª | 14-15-16 | 510,52 | 428,72 | 401,76 | 379,04 | 347,40 | 317,40 | 301,04 |
6ª | 17-18-19 | 525,32 | 440,56 | 412,84 | 389,52 | 357,04 | 326,16 | 309,36 |
7ª | 20-21-22 | 540,12 | 452,44 | 423,96 | 400,00 | 366,64 | 334,96 | 317,72 |
8ª | 23-24-25 | 554,92 | 464,28 | 435,08 | 410,48 | 376,24 | 343,72 | 326,04 |
9ª | 26-27-28 | 476,16 | 446,20 | 420,96 | 385,84 | 352,52 | 334,36 | |
10ª | 29-30-31 | 488,00 | 457,32 | 431,44 | 395,48 | 361,28 | 342,68 | |
11ª | 32-33-34 | 499,88 | 468,40 | 441,92 | 405,08 | 370,04 | 351,00 | |
12ª | Oltre | 511,72 | 479,52 | 452,40 | 414,68 | 378,84 | 359,32 |
Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica) -
Personale assunto a partire dal 18 dicembre 1999
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2-3-4 | 104,40 | 76,88 | 47,16 |
2ª | 5-6-7 | 116,72 | 88,76 | 58,32 |
3ª | 8-9-10 | 129,00 | 100,60 | 69,48 |
4ª | 11-12-13 | 141,32 | 112,44 | 80,64 |
5ª | Oltre | 153,64 | 124,32 | 91,76 |
Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione
Tabella "una tantum" stipendiale
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 267,64 | 220,36 | 133,08 | 109,16 |
2ª | 274,00 | 225,24 | 135,88 | 111,52 |
3ª | 280,40 | 230,12 | 138,68 | 113,88 |
4ª | 286,76 | 235,04 | 141,48 | 116,24 |
5ª | 293,16 | 239,96 | 144,32 | 118,60 |
6ª | 299,56 | 244,84 | 147,08 | |
7ª | 305,96 | 249,76 | 149,92 | |
8ª | 312,32 | 254,64 | 152,72 | |
9ª | 318,72 | 259,52 | ||
10ª | 325,08 | 264,44 | ||
11ª | 331,48 | |||
12ª | 337,88 | |||
13ª | 344,28 |
Tabella "una tantum" terzo elemento
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 6,00 | 4,20 | 6,44 |
2ª | 6,28 | 4,40 | 6,76 |
3ª | 6,64 | 4,64 | 7,08 |
4ª | 6,92 | 4,84 | 7,40 |
5ª | 7,20 | 5,04 | 7,72 |
6ª | 7,52 | 5,28 | 8,04 |
7ª | 7,80 | 5,48 | 8,40 |
8ª | 8,08 | 5,68 | 8,72 |
9ª | 8,44 | 5,92 | |
10ª | 8,72 | 6,12 | |
11ª | 9,00 | ||
12ª | 9,32 | ||
13ª | 9,64 |
Tabella "Una tantum" provvigione aggiuntiva
Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
13,04 | 9,76 | 7,40 | 5,32 |
CONTACT CENTER
Personale contact center operations (ex Call center Sezione prima)
Tabella "una tantum" stipendiale
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 283,20 |
2ª | 5-6-7 | 292,00 |
3ª | 8-9-10 | 300,80 |
4ª | 11-12-13 | 309,60 |
5ª | 14-15-16 | 318,40 |
6ª | 17-18-19 | 327,24 |
7ª | 20-21-22 | 336,04 |
8ª | 23-24-25 | 344,84 |
9ª | 26-27-28 | 353,64 |
10ª | 29-30-31 | 362,44 |
11ª | 32-33-34 | 371,28 |
12ª | Oltre | 380,08 |
Personale contact center vendita (ex Call center Sezione seconda)
Tabella "una tantum" stipendiale
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 181,00 |
2ª | 4-5-6 | 185,52 |
3ª | 7-8-9 | 190,08 |
4ª | 10-11-12 | 194,60 |
5ª | 13-14-15 | 199,12 |
6ª | 16-17-18 | 203,64 |
7ª | Oltre | 208,16 |
Coordinatore di team/Contact center
Tabella "una tantum" stipendiale
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 347,20 |
2ª | 5-6-7 | 358,00 |
3ª | 8-9-10 | 368,80 |
4ª | 11-12-13 | 379,60 |
5ª | 14-15-16 | 390,40 |
6ª | 17-18-19 | 401,20 |
7ª | 20-21-22 | 412,00 |
8ª | 23-24-25 | 422,80 |
9ª | 26-27-28 | 433,56 |
10ª | 29-30-31 | 444,36 |
11ª | 32-33-34 | 455,16 |
12ª | Oltre | 465,96 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 1 - Accordo del 15 novembre 2022
"UNA TANTUM" - CASH € 1.000 PER IL 4º LIVELLO, 7ª CLASSE
PERSONALE AMMINISTRATIVO GIÀ IN FORZA AL 18 DICEMBRE 1999
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2
1.144,20
966,70
905,90
854,70
783,40
715,70
678,80
cl 2 3-4
1.180,60
995,60
931,90
877,90
805,10
733,70
696,20
cl 3 5-6
1.216,90
1.024,40
958,00
901,10
826,80
751,70
713,50
cl 4 7-8
1.253,20
1.053,30
984,00
924,40
848,40
769,70
730,80
cl 5 9-10
1.289,60
1.082,20
1.010,10
947,60
870,10
787,80
748,10
cl 6 11-12
1.325,90
1.111,00
1.036,10
970,90
891,80
805,80
765,40
cl 7 13-14-15
1.366,50
1.147,00
1.068,30
1.000,00
918,10
827,30
782,90
cl 8 16-17-18
1.407,00
1.182,90
1.100,40
1.029,20
944,50
848,90
800,40
cl 9 19-20-21
-
1.218,80
1.132,50
1.058,30
970,80
870,40
817,80
cl 10 22-23-24
-
1.254,70
1.164,60
1.087,40
997,10
892,00
835,30
cl 11 25-26-27
-
1.290,60
1.196,70
1.116,60
1.023,50
913,50
852,70
cl 12 28-29-30
-
1.326,50
1.228,80
1.145,70
1.049,80
935,10
870,20
cl 13 oltre
-
1.362,40
1.260,90
1.174,90
1.076,10
956,60
887,70
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
266,00
195,90
120,70
266,00
120,70
75,20
cl 2 3-4
294,50
223,40
146,70
294,50
146,70
76,70
cl 3 5-6
323,00
250,80
172,70
323,00
172,70
78,10
cl 4 7-8-9
351,50
278,30
198,60
351,50
198,60
79,70
cl 5 10-11-12
380,00
305,70
224,60
380,00
224,60
81,10
cl 6 oltre
408,50
333,20
250,70
408,50
250,70
82,50
PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
669,10
550,90
332,70
272,90
cl 2
685,00
563,10
339,70
278,80
cl 3
701,00
575,30
346,70
284,70
cl 4
716,90
587,60
353,70
290,60
cl 5
732,90
599,90
360,80
296,50
cl 6
748,90
612,10
367,70
cl 7
764,90
624,40
374,80
cl 8
780,80
636,60
381,80
cl 9
796,80
648,80
cl 10
812,70
661,10
cl 11
828,70
cl 12
844,70
cl 13
860,70
"Una Tantum" per terzo elemento
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
15,00
10,50
16,10
cl 2
15,70
11,00
16,90
cl 3
16,60
11,60
17,70
cl 4
17,30
12,10
18,50
cl 5
18,00
12,60
19,30
cl 6
18,80
13,20
20,10
cl 7
19,50
13,70
21,00
cl 8
20,20
14,20
21,80
cl 9
21,10
14,80
cl 10
21,80
15,30
cl 11
22,50
cl 12
23,30
cl 13
24,10
"Una Tantum" per provvigione aggiuntiva
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
32,60
24,40
18,50
13,30
PERSONALE ASSUNTO DAL 18 DICEMBRE 1999
Personale AMMINISTRATIVO
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2-3-4
1.128,30
953,20
893,20
842,70
772,40
705,70
669,40
cl 2 5-6-7
1.165,30
982,90
921,00
869,00
796,50
727,60
690,20
cl 3 8-9-10
1.202,30
1.012,50
948,80
895,20
820.50
749,60
711,00
cl 4 11-12-13
1.239,30
1.042,10
976,60
921,40
844,50
771,50
731,80
cl 5 14-15-16
1.276,30
1.071,80
1.004,40
947,60
868,50
793,50
752,60
cl 6 17-18-19
1.313,30
1.101,40
1.032,10
973,80
892,60
815,40
773,40
cl 7 20-21-22
1.350,30
1.131,10
1.059,90
1.000,00
916,60
837,40
794,30
cl 8 23-24-25
1.387,30
1.160,70
1.087,70
1.026,20
940,60
859,30
815,10
cl 9 26-27-28
-
1.190,40
1.115,50
1.052,40
964,60
881,30
835,90
cl 10 29-30-31
-
1.220,00
1.143,30
1 078,60
988,70
903,20
856,70
cl 11 32-33-34
-
1.249,70
1.171,00
1.104,80
1.012,70
925,10
877,50
cl 12 oltre
-
1.279,30
1.198,80
1.131,00
1.036,70
947,10
898,30
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
262,30
193,20
119,10
262,30
119,10
74,10
cl 2 5-6-7
293,20
223,00
147,20
293,20
147,20
75,80
cl 3 8-9-10
324,10
252,70
175,40
324,10
175,40
77,30
cl 4 11-12-13
355,10
282,50
203,60
355,10
203,60
78,90
cl 5 oltre
386,00
312,30
231,70
386,00
231,70
80,60
Call Center
Personale di cui alla Sezione prima
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
733,80
cl 2 5-6-7
756,70
cl 3 8-9-10
779,50
cl 4 11-12-13
802,30
cl 5 14-15-16
825,10
cl 6 17-18-19
848,00
cl 7 20-21-22
870,80
cl 8 23-24-25
893,60
cl 9 26-27-28
916,40
cl 10 29-30-31
939,20
cl 11 32-33-34
962,10
cl 12 oltre
984,90
Personale di cui alla Sezione seconda
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3
463,50
cl 2 4-5-6
475,10
cl 3 7-8-9
486,60
cl 4 10-11-12
498,20
cl 5 13-14-15
509,80
cl 6 16-17-18
521,40
cl 7 oltre
533,00
Coordinatore di team
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
868,00
cl 2 5-6-7
895,00
cl 3 8-9-10
922,00
cl 4 11-12-13
949,00
cl 5 14-15-16
976,00
cl 6 17-18-19
1.003,00
cl 7 20-21-22
1.030,00
cl 8 23-24-25
1.057,00
cl 9 26-27-28
1.083,90
cl 10 29-30-31
1.110,90
cl 11 32-33-34
1.137,90
cl 12 oltre
1.164,90
"UNA TANTUM" - CASH € 400 PER IL 4º LIVELLO, 7ª CLASSE
Copyright S.I.A. s.r.l.
PERSONALE AMMINISTRATIVO GIÀ IN FORZA AL 18 DICEMBRE 1999
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2
457,68
386,68
362,36
341,88
313,36
286,28
271,52
cl 2 3-4
472,24
398,24
372,76
351,16
322,04
293,48
278,48
cl 3 5-6
486,76
409,76
383,20
360,44
330,72
300,68
285,40
cl 4 7-8
501,28
421,32
393,60
369,76
339,36
307,88
292,32
cl 5 9-10
515,84
432,88
404,04
379,04
348,04
315,12
299,24
cl 6 11-12
530,36
444,40
414,44
388,36
356,72
322,32
306,16
cl 7 13-14-15
546,60
458,80
427,32
400,00
367,24
330,92
313,16
cl 8 16-17-18
562,80
473,16
440,16
411,68
377,80
339,56
320,16
cl 9 19-20-21
487,52
453,00
423,32
388,32
348,16
327,12
cl 10 22-23-24
501,88
465,84
434,96
398,84
356,80
334,12
cl 11 25-26-27
516,24
478,68
446,64
409,40
365,40
341,08
cl 12 28-29-30
530,60
491,52
458,28
419,92
374,04
348,08
cl 13 oltre
544,96
504,36
469,96
430,44
382,64
355,08
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
106,40
78,36
48,28
106,40
48,28
30,08
cl 2 3-4
117,80
89,36
58,68
117,80
58,68
30,68
cl 3 5-6
129,20
100,32
69,08
129,20
69,08
31,24
cl 4 7-8-9
140,60
111,32
79,44
140,60
79,44
31,88
cl 5 10-11-12
152,00
122,28
89,84
152,00
89,84
32,44
cl 6 oltre
163,40
133,28
100,28
163,40
100,28
33,00
PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
267,64
220,36
133,08
109,16
cl 2
274,00
225,24
135,88
111,52
cl 3
280,40
230,12
138,68
113,88
cl 4
286,76
235,04
141,48
116,24
cl 5
293,16
239,96
144,32
118,60
cl 6
299,56
244,84
147,08
cl 7
305,96
249,76
149,92
cl 8
312,32
254,64
152,72
cl 9
318,72
259,52
cl 10
325,08
264,44
cl 11
331,48
cl 12
337,88
cl 13
344,28
"Una Tantum" per terzo elemento
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
6,00
4,20
6,44
cl 2
6,28
4,40
6,76
cl 3
6,64
4,64
7,08
cl 4
6,92
4,84
7,40
cl 5
7,20
5,04
7,72
cl 6
7,52
5,28
8,04
cl 7
7,80
5,48
8,40
cl 8
8,08
5,68
8,72
cl 9
8,44
5,92
cl 10
8,72
6,12
cl 11
9,00
cl 12
9,32
cl 13
9,64
"Una Tantum" per provvigione aggiuntiva
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
13,04
9,76
7,40
5,32
PERSONALE ASSUNTO DAL 18 DICEMBRE 1999
Personale AMMINISTRATIVO
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2-3-4
451,32
381,28
357,28
337,08
308,96
282,28
267,76
cl 2 5-6-7
466,12
393,16
368,40
347,60
318,60
291,04
276,08
cl 3 8-9-10
480,92
405,00
379,52
358,08
328,20
299,84
284,40
cl 4 11-12-13
495,72
416,84
390,64
368,56
337,80
308,60
292,72
cl 5 14-15-16
510,52
428,72
401,76
379,04
347,40
317,40
301,04
cl 6 17-18-19
525,32
440,56
412,84
389,52
357,04
326,16
309,36
cl 7 20-21-22
540,12
452,44
423,96
400,00
366,64
334,96
317,72
cl 8 23-24-25
554,92
464,28
435,08
410,48
376,24
343,72
326,04
cl 9 26-27-28
-
476,16
446,20
420,96
385,84
352,52
334,36
cl 10 29-30-31
-
488,00
457,32
431,44
395,48
361,28
342,68
cl 11 32-33-34
-
499,88
468,40
441,92
405,08
370,04
351,00
cl 12 oltre
-
511,72
479,52
452,40
414,68
378,84
359,32
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
104,92
77,28
47,64
104,92
47,64
29,64
cl 2 5-6-7
117,28
89,20
58,88
117,28
58,88
30,32
cl 3 8-9-10
129,64
101,08
70,16
129,64
70,16
30,92
cl 4 11-12-13
142,04
113,00
81,44
142,04
81,44
31,56
cl 5 oltre
154,40
124,92
92,68
154,40
92,68
32,24
Call center
Personale di cui alla Sezione prima
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
293,52
cl 2 5-6-7
302,68
cl 3 8-9-10
311,80
cl 4 11-12-13
320,92
cl 5 14-15-16
330,04
cl 6 17-18-19
339,20
cl 7 20-21-22
348,32
cl 8 23-24-25
357,44
cl 9 26-27-28
366,56
cl 10 29-30-31
375,68
cl 11 32-33-34
384,84
cl 12 oltre
393,96
Personale di cui alla Sezione seconda
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3
185,40
cl 2 4-5-6
190,04
cl 3 7-8-9
194,64
cl 4 10-11-12
199,28
cl 5 13-14-15
203,92
cl 6 16-17-18
208,56
cl 7 oltre
213,20
Coordinatore di team
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
347,20
cl 2 5-6-7
358,00
cl 3 8-9-10
368,80
cl 4 11-12-13
379,60
cl 5 14-15-16
390,40
cl 6 17-18-19
401,20
cl 7 20-21-22
412,00
cl 8 23-24-25
422,80
cl 9 26-27-28
433,56
cl 10 29-30-31
444,36
cl 11 32-33-34
455,16
cl 12 oltre
465,96
"UNA TANTUM" IN WELFARE € 600 PER IL 4º LIVELLO - 7ª CLASSE
PERSONALE AMMINISTRATIVO GIÀ IN FORZA AL 18 DICEMBRE 1999
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2
686,52
580,02
543,54
512,82
470,04
429,42
407,28
cl 2 3-4
708,36
597,36
559,14
526,74
483,06
440,22
417,72
cl 3 5-6
730,14
614,64
574,80
540,66
496,08
451,02
428,10
cl 4 7-8
751,92
631,98
590,40
554,64
509,04
461,82
438,48
cl 5 9-10
773.76
649,32
606,06
568,56
522,06
472,68
448,86
cl 6 11-12
795,54
666,60
621,66
582,54
535,08
483,48
459,24
cl 7 13-14-15
819,90
688,20
640,98
600,00
550,86
496,38
469,74
cl 8 16-17-18
844,20
709,74
660,24
617,52
566,70
509,34
480,24
cl 9 19-20-21
731,28
679,50
634,98
582,48
522,24
490,68
cl 10 22-23-24
752,82
698,76
652,44
598,26
535,20
501,18
cl 11 25-26-27
774,36
718,02
669,96
614,10
548,10
511,62
cl 12 28-29-30
795,90
737,28
687,42
629,88
561,06
522,12
cl 13 oltre
817,44
756,54
704,94
645,66
573,96
532,62
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
159,60
117,54
72,42
159,60
72,42
45,12
cl 2 3-4
176,70
134,04
88,02
176,70
88,02
46,02
cl 3 5-6
193,80
150,48
103,62
193,80
103,62
46,86
cl 4 7-8-9
210,90
166,98
119,16
210,90
119,16
47,82
cl 5 10-11-12
228,00
183,42
134,76
228,00
134,76
48,66
cl 6 oltre
245,10
199.92
150,42
245,10
150,42
49,50
PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
401,46
330,54
199,62
163,74
cl 2
411,00
337,86
203,82
167,28
cl 3
420,60
345,18
208,02
170,82
cl 4
430,14
352,56
212,22
174,36
cl 5
439,74
359,94
216,48
177,90
cl 6
449,34
367,26
220,62
cl 7
458,94
374,64
224,88
cl 8
468,48
381,96
229,08
cl 9
478,08
389,28
cl 10
487,62
396,66
cl 11
497,22
cl 12
506,82
cl 13
516,42
"Una Tantum" per terzo elemento
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
9,00
6,30
9,66
cl 2
9,42
6,60
10,14
cl 3
9,96
6,96
10,62
cl 4
10,38
7,26
11,10
cl 5
10,80
7,56
11,58
cl 6
11,28
7,92
12,06
cl 7
11,70
8,22
12,60
cl 8
12,12
8,52
13,08
cl 9
12,66
8,88
cl 10
13,08
9,18
cl 11
13,50
cl 12
13,98
cl 13
14,46
"Una Tantum" per provvigione aggiuntiva
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
19,56
14,64
11,10
7,98
PERSONALE ASSUNTO DAL 18 DICEMBRE 1999
Personale AMMINISTRATIVO
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2-3-4
676,98
571,92
535,92
505,62
463,44
423,42
401,64
cl 2 5-6-7
699,18
589,74
552,60
521,40
477,90
436,56
414,12
cl 3 8-9-10
721,38
607,50
569,28
537,12
492,30
449,76
426,60
cl 4 11-12-13
743,58
625.26
585,96
552,84
506,70
462 90
439,08
cl 5 14-15-16
765,78
643,08
602,64
568,56
521,10
476,10
451,56
cl 6 17-18-19
787,98
660,84
619,26
584,28
535,56
489,24
464,04
cl 7 20-21-22
810,18
678,66
635,94
600,00
549,96
502,44
476,58
cl 8 23-24-25
832,38
696,42
652,62
615,72
564,36
515,58
489,06
cl 9 26-27-28
-
714,24
669,30
631,44
578,76
528,78
501,54
cl 10 29-30-31
-
732,00
685,98
647,16
593,22
541,92
514,02
cl 11 32-33-34
-
749,82
702,60
662,88
607,62
555,06
526,50
cl 12 oltre
-
767,58
719,28
678,60
622,02
568,26
538,98
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
157,38
115,92
71,46
157,38
71,46
44,46
cl 2 5-6-7
175,92
133,80
88,32
175,92
88,32
45,48
cl 3 8-9-10
194,46
151,62
105,24
194,46
105,24
46,38
cl 4 11-12-13
213,06
169,50
122,16
213,06
122,16
47,34
cl 5 oltre
231,60
187,38
139,02
231,60
139,02
48,36
Call center
Personale di cui alla Sezione prima
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
440,28
cl 2 5-6-7
454,02
cl 3 8-9-10
467,70
cl 4 11-12-13
481,38
cl 5 14-15-16
495,06
cl 6 17-18-19
508,80
cl 7 20-21-22
522,48
cl 8 23-24-25
536,16
cl 9 26-27-28
549,84
cl 10 29-30-31
563,52
cl 11 32-33-34
577,26
cl 12 oltre
590,94
Personale di cui alla Sezione seconda
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3
278,10
cl 2 4-5-6
285,06
cl 3 7-8-9
291,96
cl 4 10-11-12
298,92
cl 5 13-14-15
305,88
cl 6 16-17-18
312,84
cl 7 oltre
319,80
Coordinatore di team
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
520,80
cl 2 5-6-7
537,00
cl 3 8-9-10
553,20
cl 4 11-12-13
569,40
cl 5 14-15-16
585,60
cl 6 17-18-19
601,80
cl 7 20-21-22
618,00
cl 8 23-24-25
634,20
cl 9 26-27-28
650,34
cl 10 29-30-31
666,54
cl 11 32-33-34
682,74
cl 12 oltre
698,94
***
UNA TANTUM DESTINATA A PREVIDENZA
Personale amministrativo già in forza al 18 dicembre 1999
Tabella "una tantum" previdenza per livelli
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 559,51 | 472,72 | 442,99 | 417,95 | 383,08 | 349,98 | 331,93 |
2ª | 3-4 | 577,31 | 486,85 | 455,70 | 429,29 | 393,69 | 358,78 | 340,44 |
3ª | 5-6 | 595,06 | 500,93 | 468,46 | 440,64 | 404,31 | 367,58 | 348,90 |
4ª | 7-8 | 612,81 | 515,06 | 481,18 | 452,03 | 414,87 | 376,38 | 357,36 |
5ª | 9-10 | 630,61 | 529,20 | 493,94 | 463,38 | 425,48 | 385,23 | 365,82 |
6ª | 11-12 | 648,37 | 543,28 | 506,65 | 474,77 | 436,09 | 394,04 | 374,28 |
7ª | 13-14-15 | 668,22 | 560,88 | 522,40 | 489,00 | 448,95 | 404,55 | 382,84 |
8ª | 16-17-18 | 688,02 | 578,44 | 538,10 | 503,23 | 461,86 | 415,11 | 391,40 |
9ª | 19-20-21 | 595,99 | 553,79 | 517,51 | 474,72 | 425,63 | 399,90 | |
10ª | 22-23-24 | 613,55 | 569,49 | 531,74 | 487,58 | 436,19 | 408,46 | |
11ª | 25-26-27 | 631,10 | 585,19 | 546,02 | 500,49 | 446,70 | 416,97 | |
12ª | 28-29-30 | 648,66 | 600,88 | 560,25 | 513,35 | 457,26 | 425,53 | |
13ª | Oltre | 666,21 | 616,58 | 574,53 | 526,21 | 467,78 | 434,09 |
Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica)
Personale già in forza alla data del 18 dicembre 1999
Tabella "una tantum" ex indennità di carica
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2 | 129,44 | 95,31 | 58,48 |
2ª | 3-4 | 143,33 | 108,70 | 71,05 |
3ª | 5-6 | 157,16 | 122,05 | 83,62 |
4ª | 7-8-9 | 171,00 | 135,40 | 96,19 |
5ª | 10-11-12 | 184,89 | 148,75 | 108,75 |
6ª | Oltre | 198,78 | 162,10 | 121,37 |
Tabella "una tantum" destinata a previdenza
Personale amministrativo assunto a partire dal 18 dicembre 1999
Tabella "una tantum" previdenza per livelli
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 551,74 | 466,11 | 436,77 | 412,08 | 377,70 | 345,09 | 327,34 |
2ª | 5-6-7 | 569,83 | 480,64 | 450,37 | 424,94 | 389,49 | 355,80 | 337,51 |
3ª | 8-9-10 | 587,92 | 495,11 | 463,96 | 437,75 | 401,22 | 366,55 | 347,68 |
4ª | 11-12-13 | 606,02 | 509,59 | 477,56 | 450,56 | 412,96 | 377,26 | 357,85 |
5ª | 14-15-16 | 624,11 | 524,11 | 491,15 | 463,38 | 424,70 | 388,02 | 368,02 |
6ª | 17-18-19 | 642,20 | 538,58 | 504,70 | 476,19 | 436,48 | 398,73 | 378,19 |
7ª | 20-21-22 | 660,30 | 553,11 | 518,29 | 489,00 | 448,22 | 409,49 | 388,41 |
8ª | 23-24-25 | 678,39 | 567,58 | 531,89 | 501,81 | 459,95 | 420,20 | 398,58 |
9ª | 26-27-28 | - | 582,11 | 545,48 | 514,62 | 471,69 | 430,96 | 408,76 |
10ª | 29-30-31 | - | 596,58 | 559,07 | 527,44 | 483,47 | 441,66 | 418,93 |
11ª | 32-33-34 | - | 611,10 | 572,62 | 540,25 | 495,21 | 452,37 | 429,10 |
12ª | Oltre | - | 625,58 | 586,21 | 553,06 | 506,95 | 463,13 | 439,27 |
Indennità economica per funzionari (ex indennità di carica)
Personale assunto dal 18 dicembre 1999
Tabella "Una tantum" ex indennità di carica
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2-3-4 | 127,63 | 93,99 | 57,65 |
2ª | 5-6-7 | 142,69 | 108,51 | 71,30 |
3ª | 8-9-10 | 157,70 | 122,98 | 84,94 |
4ª | 11-12-13 | 172,76 | 137,46 | 98,58 |
5ª | Oltre | 187,82 | 151,98 | 112,18 |
Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione
Tabella "Una tantum" previdenza per livelli
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 327,19 | 269,39 | 162,69 | 133,45 |
2ª | 334,97 | 275,36 | 166,11 | 136,33 |
3ª | 342,79 | 281,32 | 169,54 | 139,22 |
4ª | 350,56 | 287,34 | 172,96 | 142,10 |
5ª | 358,39 | 293,35 | 176,43 | 144,99 |
6ª | 366,21 | 299,32 | 179,81 | - |
7ª | 374,04 | 305,33 | 183,28 | - |
8ª | 381,81 | 311,30 | 186,70 | - |
9ª | 389,64 | 317,26 | - | - |
10ª | 397,41 | 323,28 | - | - |
11ª | 405,23 | - | - | - |
12ª | 413,06 | - | - | - |
13ª | 420,88 | - | - | - |
Tabella "Una tantum" terzo elemento
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 7,34 | 5,13 | 7,87 |
2ª | 7,68 | 5,38 | 8,26 |
3ª | 8,12 | 5,67 | 8,66 |
4ª | 8,46 | 5,92 | 9,05 |
5ª | 8,80 | 6,16 | 9,44 |
6ª | 9,19 | 6,45 | 9,83 |
7ª | 9,54 | 6,70 | 10,27 |
8ª | 9,88 | 6,94 | 10,66 |
9ª | 10,32 | 7,24 | - |
10ª | 10,66 | 7,48 | - |
11ª | 11,00 | - | - |
12ª | 11,39 | - | - |
13ª | 11,78 | - | - |
Tabella "Una tantum" provvigione aggiuntiva
Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
15,94 | 11,93 | 9,05 | 6,50 |
Contact center
Personale contact center operations (ex Call center Sezione prima)
Tabella "Una tantum" per previdenza
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 346,21 |
2ª | 5-6-7 | 356,97 |
3ª | 8-9-10 | 367,73 |
4ª | 11-12-13 | 378,49 |
5ª | 14-15-16 | 389,24 |
6ª | 17-18-19 | 400,05 |
7ª | 20-21-22 | 410,81 |
8ª | 23-24-25 | 421,57 |
9ª | 26-27-28 | 432,32 |
10ª | 29-30-31 | 443,08 |
11ª | 32-33-34 | 453,89 |
12ª | Oltre | 464,65 |
Personale contact center vendita (ex Call center Sezione seconda)
Tabella "Una tantum" per previdenza
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 221,27 |
2ª | 4-5-6 | 226,80 |
3ª | 7-8-9 | 232,37 |
4ª | 10-11-12 | 237,90 |
5ª | 13-14-15 | 243,42 |
6ª | 16-17-18 | 248,95 |
7ª | Oltre | 254,48 |
Coordinatore di team/Contact center
Tabella "Una tantum" per previdenza
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 424,45 |
2ª | 5-6-7 | 437,66 |
3ª | 8-9-10 | 450,86 |
4ª | 11-12-13 | 464,06 |
5ª | 14-15-16 | 477,26 |
6ª | 17-18-19 | 490,47 |
7ª | 20-21-22 | 503,67 |
8ª | 23-24-25 | 516,87 |
9ª | 26-27-28 | 530,03 |
10ª | 29-30-31 | 543,23 |
11ª | 32-33-34 | 556,43 |
12ª | Oltre | 569,64 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
"UNA TANTUM" IN PREVIDENZA
PERSONALE AMMINISTRATIVO GIÀ IN FORZA AL 18 DICEMBRE 1999
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2
559,51
472,72
442,99
417,95
383,08
349,98
331,93
cl 2 3-4
577,31
486,85
455,70
429,29
393,69
358,78
340,44
cl 3 5-6
595,06
500,93
468,46
440,64
404,31
367,58
348,90
cl 4 7-8
612,81
515,06
481,18
452,03
414,87
376,38
357,36
cl 5 9-10
630,61
529,20
493,94
463,38
425,48
385,23
365,82
cl 6 11-12
648,37
543,28
506,65
474,77
436,09
394,04
374,28
cl 7 13-14-15
668,22
560,88
522,40
489,00
448,95
404,55
382,84
cl 8 16-17-18
688,02
578,44
538,10
503,28
461,86
415,11
391,40
cl 9 19-20-21
595,99
553,79
517,51
474,72
425,63
399,90
cl 10 22-23-24
613,55
569,49
531,74
487,58
436,19
408,46
cl 11 25-26-27
631,10
585,19
546,02
500,49
446,70
416,97
cl 12 28-29-30
648,66
600,88
560,25
513,35
457,26
425,53
cl 13 oltre
666,21
616,58
574,53
526,21
467,78
434,09
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
130,07
95,80
59,02
130,07
59,02
36,78
cl 2 3-4
144,01
109,24
71,74
144,01
71,74
37,50
cl 3 5-6
157,95
122,64
84,45
157,95
84,45
38,19
cl 4 7-8-9
171,88
136,09
97,12
171,88
97,12
38,97
cl 5 10-11-12
185,82
149,49
109,83
185,82
109,83
39,66
cl 6 oltre
199,76
162,93
122,59
199,76
122,59
40,34
PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
327,19
269,39
162,69
133,45
cl 2
334,97
275,36
166,11
136,33
cl 3
342,79
281,32
169,54
139,22
cl 4
350,56
287,34
172,96
142,10
cl 5
358,39
293,35
176,43
144,99
cl 6
366,21
299,32
179,81
cl 7
374,04
305,33
183,28
cl 8
381,81
311,30
186,70
cl 9
389,64
317,26
cl 10
397,41
323,28
cl 11
405,23
cl 12
413,06
cl 13
420,88
"Una Tantum" per terzo elemento
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
7,34
5,13
7,87
cl 2
7,68
5,38
8,26
cl 3
8,12
5,67
8,66
cl 4
8,46
5,92
9,05
cl 5
8,80
6,16
9,44
cl 6
9,19
6,45
9,83
cl 7
9,54
6,70
10,27
cl 8
9,88
6,94
10,66
cl 9
10,32
7,24
cl 10
10,66
7,48
cl 11
11,00
cl 12
11,39
cl 13
11,78
"Una Tantum" per provvigione aggiuntiva
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
15,94
11,93
9,05
6,50
PERSONALE ASSUNTO DAL 18 DICEMBRE 1999
Personale AMMINISTRATIVO
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1 1-2-3-4
551,74
466,11
436,77
412,08
377,70
345,09
327,34
cl 2 5-6-7
569,83
480,64
450,37
424,94
389,49
355,80
337,51
cl 3 8-9-10
587,92
495,11
463,96
437,75
401,22
366,55
347,68
cl 4 11-12-13
606,02
509,59
477,56
450,56
412,96
377,26
357,85
cl 5 14-15-16
624,11
524,11
491,15
463,38
424,70
388,02
368,02
cl 6 17-18-19
642,20
538,58
504,70
476,19
436,48
398,73
378,19
cl 7 20-21-22
660,30
553,11
518,29
489,00
448,22
409,49
388,41
cl 8 23-24-25
678,39
567,58
531,89
501,81
459,95
420,20
398,58
cl 9 26-27-28
582,11
545,48
514,62
471,69
430,96
408,76
cl 10 29-30-31
596,58
559,07
527,44
483,47
441,66
418,93
cl 11 32-33-34
611,10
572,62
540,25
495,21
452,37
429,10
cl 12 oltre
625,58
586,21
553,06
506,95
463,13
439,27
Indennità di carica dei funzionari
"Una Tantum" per indennità di carica
CLASSE
3º GRADO
2º GRADO
1º GRADO
Funzionario senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
128,26
94,47
58,24
128,26
58,24
36,23
cl 2 5-6-7
143,37
109,05
71,98
143,37
71,98
37,07
cl 3 8-9-10
158,48
123,57
85,77
158,48
85,77
37,80
cl 4 11-12-13
173,64
138,14
99,56
173,64
99,56
38,58
cl 5 oltre
188,75
152,71
113,30
188,75
113,30
39,41
Call center
Personale di cui alla Sezione prima
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
358,83
cl 2 5-6-7
370,03
cl 3 8-9-10
381,18
cl 4 11-12-13
392,32
cl 5 14-15-16
403,47
cl 6 17-18-19
414,67
cl 7 20-21-22
425,82
cl 8 23-24-25
436,97
cl 9 26-27-28
448,12
cl 10 29-30-31
459,27
cl 11 32-33-34
470,47
cl 12 oltre
481,62
Personale di cui alla Sezione seconda
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3
226,65
cl 2 4-5-6
232,32
cl 3 7-8-9
237,95
cl 4 10-11-12
243,62
cl 5 13-14-15
249,29
cl 6 16-17-18
254,96
cl 7 oltre
260,64
Coordinatore di team
"Una Tantum" per tabella stipendiale
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
424,45
cl 2 5-6-7
437,66
cl 3 8-9-10
450,86
cl 4 11-12-13
464,06
cl 5 14-15-16
477,26
cl 6 17-18-19
490,47
cl 7 20-21-22
503,67
cl 8 23-24-25
516,87
cl 9 26-27-28
530,03
cl 10 29-30-31
543,23
cl 11 32-33-34
556,43
cl 12 oltre
569,64
Allegato 1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto ANIA
L'ANIA comunicherà, in sede di avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL, l'elenco delle imprese che hanno invocato il suddetto art. 2.
Allegato 2 - Trattamento economico del personale amministrativo
Tabella omnicomprensiva
(comprensiva di: ex tabella stipendiale, ex indennità di contingenza, ex E.d.r.)
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 34.391,47 | 29.055,27 | 27.227,37 | 25.688,10 | 23.545,39 | 21.510,19 | 20.402,99 |
2ª | 3-4 | 35.483,45 | 29.922,92 | 28.010,39 | 26.386,47 | 24.197,17 | 22.051,95 | 20.923,58 |
3ª | 5-6 | 36.575,43 | 30.790,59 | 28.793,36 | 27.084,83 | 24.848,98 | 22.593,73 | 21.444,17 |
4ª | 7-8 | 37.667,41 | 31.658,24 | 29.576,36 | 27.783,16 | 25.500,75 | 23.135,46 | 21.964,74 |
5ª | 9-10 | 38.759,37 | 32.525,89 | 30.359,37 | 28.481,51 | 26.152,56 | 23.677,24 | 22.485,38 |
6ª | 11-12 | 39.851,35 | 33.393,57 | 31.142,37 | 29.179,89 | 26.804,39 | 24.218,96 | 23.005,94 |
7ª | 13-14-15 | 41.070,29 | 34.472,83 | 32.107,39 | 30.055,99 | 27.595,84 | 24.866,53 | 23.530,77 |
8ª | 16-17-18 | 42.289,23 | 35.552,09 | 33.072,39 | 30.932,12 | 28.387,32 | 25.514,10 | 24.055,58 |
9ª | 19-20-21 | 36.631,39 | 34.037,40 | 31.808,22 | 29.178,76 | 26.161,68 | 24.580,42 | |
10ª | 22-23-24 | 37.710,65 | 35.002,38 | 32.684,31 | 29.970,23 | 26.809,25 | 25.105,25 | |
11ª | 25-26-27 | 38.789,93 | 35.967,37 | 33.560,49 | 30.761,71 | 27.456,81 | 25.630,07 | |
12ª | 28-29-30 | 39.869,19 | 36.932,37 | 34.436,58 | 31.553,17 | 28.104,37 | 26.154,90 | |
13ª | Oltre | 40.948,48 | 37.897,38 | 35.312,70 | 32.344,62 | 28.751,94 | 26.679,73 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 2.456,53 | 2.075,38 | 1.944,81 | 1.834,86 | 1.681,81 | 1.536,44 | 1.457,36 |
2ª | 3-4 | 2.534,53 | 2.137,35 | 2.000,74 | 1.884,75 | 1.728,37 | 1.575,14 | 1.494,54 |
3ª | 5-6 | 2.612,53 | 2.199,33 | 2.056,67 | 1.934,63 | 1.774,93 | 1.613,84 | 1.531,73 |
4ª | 7-8 | 2.690,53 | 2.261,30 | 2.112,60 | 1.984,51 | 1.821,48 | 1.652,53 | 1.568,91 |
5ª | 9-10 | 2.768,53 | 2.323,28 | 2.168,53 | 2.034,39 | 1.868,04 | 1.691,23 | 1.606,10 |
6ª | 11-12 | 2.846,53 | 2.385,26 | 2.224,46 | 2.084,28 | 1.914,60 | 1.729,93 | 1.643,28 |
7ª | 13-14-15 | 2.933,59 | 2.462,35 | 2.293,39 | 2.146,86 | 1.971,13 | 1.776,18 | 1.680,77 |
8ª | 16-17-18 | 3.020,66 | 2.539,44 | 2.362,31 | 2.209,44 | 2.027,67 | 1.822,44 | 1.718,26 |
9ª | 19-20-21 | 2.616,53 | 2.431,24 | 2.272,02 | 2.084,20 | 1.868,69 | 1.755,74 | |
10ª | 22-23-24 | 2.693,62 | 2.500,17 | 2.334,59 | 2.140,73 | 1.914,95 | 1.793,23 | |
11ª | 25-26-27 | 2.770,71 | 2.569,10 | 2.397,18 | 2.197,27 | 1.961,20 | 1.830,72 | |
12ª | 28-29-30 | 2.847,80 | 2.638,03 | 2.459,76 | 2.253,80 | 2.007,46 | 1.868,21 | |
13ª | Oltre | 2.924,89 | 2.706,96 | 2.522,34 | 2.310,33 | 2.053,71 | 1.905,70 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 34.563,43 | 29.200,55 | 27.363,51 | 25.816,54 | 23.663,12 | 21.617,74 | 20.505,00 |
2ª | 3-4 | 35.660,87 | 30.072,53 | 28.150,44 | 26.518,40 | 24.318,16 | 22.162,21 | 21.028,20 |
3ª | 5-6 | 36.758,31 | 30.944,54 | 28.937,33 | 27.220,25 | 24.973,22 | 22.706,70 | 21.551,39 |
4ª | 7-8 | 37.855,75 | 31.816,53 | 29.724,24 | 27.922,08 | 25.628,25 | 23.251,14 | 22.074,56 |
5ª | 9-10 | 38.953,17 | 32.688,52 | 30.511,17 | 28.623,92 | 26.283,32 | 23.795,63 | 22.597,81 |
6ª | 11-12 | 40.050,61 | 33.560,54 | 31.298,08 | 29.325,79 | 26.938,41 | 24.340,05 | 23.120,97 |
7ª | 13-14-15 | 41.275,64 | 34.645,19 | 32.267,93 | 30.206,27 | 27.733,82 | 24.990,86 | 23.648,42 |
8ª | 16-17-18 | 42.500,68 | 35.729,85 | 33.237,75 | 31.086,78 | 28.529,26 | 25.641,67 | 24.175,86 |
9ª | 19-20-21 | 36.814,55 | 34.207,59 | 31.967,26 | 29.324,65 | 26.292,49 | 24.703,32 | |
10ª | 22-23-24 | 37.899,20 | 35.177,39 | 32.847,73 | 30.120,08 | 26.943,30 | 25.230,78 | |
11ª | 25-26-27 | 38.983,88 | 36.147,21 | 33.728,29 | 30.915,52 | 27.594,09 | 25.758,22 | |
12ª | 28-29-30 | 40.068,54 | 37.117,03 | 34.608,76 | 31.710,94 | 28.244,89 | 26.285,67 | |
13ª | Oltre | 41.153,22 | 38.086,87 | 35.489,26 | 32.506,34 | 28.895,70 | 26.813,13 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 2.468,82 | 2.085,75 | 1.954,54 | 1.844,04 | 1.690,22 | 1.544,12 | 1.464,64 |
2ª | 3-4 | 2.547,21 | 2.148,04 | 2.010,75 | 1.894,17 | 1.737,01 | 1.583,02 | 1.502,01 |
3ª | 5-6 | 2.625,59 | 2.210,32 | 2.066,95 | 1.944,30 | 1.783,80 | 1.621,91 | 1.539,39 |
4ª | 7-8 | 2.703,98 | 2.272,61 | 2.123,16 | 1.994,43 | 1.830,59 | 1.660,80 | 1.576,75 |
5ª | 9-10 | 2.782,37 | 2.334,89 | 2.179,37 | 2.044,57 | 1.877,38 | 1.699,69 | 1.614,13 |
6ª | 11-12 | 2.860,76 | 2.397,18 | 2.235,58 | 2.094,70 | 1.924,17 | 1.738,58 | 1.651,50 |
7ª | 13-14-15 | 2.948,26 | 2.474,66 | 2.304,85 | 2.157,59 | 1.980,99 | 1.785,06 | 1.689,17 |
8ª | 16-17-18 | 3.035,76 | 2.552,13 | 2.374,13 | 2.220,48 | 2.037,80 | 1.831,55 | 1.726,85 |
9ª | 19-20-21 | 2.629,61 | 2.443,40 | 2.283,38 | 2.094,62 | 1.878,04 | 1.764,52 | |
10ª | 22-23-24 | 2.707,09 | 2.512,67 | 2.346,27 | 2.151,43 | 1.924,52 | 1.802,20 | |
11ª | 25-26-27 | 2.784,56 | 2.581,94 | 2.409,16 | 2.208,25 | 1.971,01 | 1.839,87 | |
12ª | 28-29-30 | 2.862,04 | 2.651,22 | 2.472,05 | 2.265,07 | 2.017,49 | 1.877,55 | |
13ª | Oltre | 2.939,52 | 2.720,49 | 2.534,95 | 2.321,88 | 2.063,98 | 1.915,22 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 34.909,06 | 29.492,56 | 27.637,15 | 26.074,71 | 23.899,75 | 21.833,92 | 20.710,05 |
2ª | 3-4 | 36.017,48 | 30.373,26 | 28.431,94 | 26.783,58 | 24.561,34 | 22.383,83 | 21.238,48 |
3ª | 5-6 | 37.125,89 | 31.253,99 | 29.226,70 | 27.492,45 | 25.222,95 | 22.933,77 | 21.766,90 |
4ª | 7-8 | 38.234,31 | 32.134,70 | 30.021,48 | 28.201,30 | 25.884,53 | 23.483,65 | 22.295,31 |
5ª | 9-10 | 39.342,70 | 33.015,41 | 30.816,28 | 28.910,16 | 26.546,15 | 24.033,59 | 22.823,79 |
6ª | 11-12 | 40.451,12 | 33.896,15 | 31.611,06 | 29.619,05 | 27.207,79 | 24.583,45 | 23.352,18 |
7ª | 13-14-15 | 41.688,40 | 34.991,64 | 32.590,61 | 30.508,33 | 28.011,16 | 25.240,77 | 23.884,90 |
8ª | 16-17-18 | 42.925,69 | 36.087,15 | 33.570,13 | 31.397,65 | 28.814,55 | 25.898,09 | 24.417,62 |
9ª | 19-20-21 | 37.182,70 | 34.549,67 | 32.286,93 | 29.617,90 | 26.555,41 | 24.950,35 | |
10ª | 22-23-24 | 38.278,19 | 35.529,16 | 33.176,21 | 30.421,28 | 27.212,73 | 25.483,09 | |
11ª | 25-26-27 | 39.373,72 | 36.508,68 | 34.065,57 | 31.224,68 | 27.870,03 | 26.015,80 | |
12ª | 28-29-30 | 40.469,23 | 37.488,20 | 34.954,85 | 32.028,05 | 28.527,34 | 26.548,53 | |
13ª | Oltre | 41.564,75 | 38.467,74 | 35.844,15 | 32.831,40 | 29.184,66 | 27.081,26 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 2.493,50 | 2.106,61 | 1.974,08 | 1.862,48 | 1.707,13 | 1.559,57 | 1.479,29 |
2ª | 3-4 | 2.572,68 | 2.169,52 | 2.030,85 | 1.913,11 | 1.754,38 | 1.598,85 | 1.517,03 |
3ª | 5-6 | 2.651,85 | 2.232,43 | 2.087,62 | 1.963,75 | 1.801,64 | 1.638,13 | 1.554,78 |
4ª | 7-8 | 2.731,02 | 2.295,34 | 2.144,39 | 2.014,38 | 1.848,90 | 1.677,40 | 1.592,52 |
5ª | 9-10 | 2.810,19 | 2.358,24 | 2.201,16 | 2.065,01 | 1.896,15 | 1.716,69 | 1.630,27 |
6ª | 11-12 | 2.889,37 | 2.421,15 | 2.257,93 | 2.115,65 | 1.943,41 | 1.755,96 | 1.668,01 |
7ª | 13-14-15 | 2.977,74 | 2.499,40 | 2.327,90 | 2.179,17 | 2.000,80 | 1.802,91 | 1.706,06 |
8ª | 16-17-18 | 3.066,12 | 2.577,65 | 2.397,87 | 2.242,69 | 2.058,18 | 1.849,86 | 1.744,12 |
9ª | 19-20-21 | 2.655,91 | 2.467,83 | 2.306,21 | 2.115,56 | 1.896,82 | 1.782,17 | |
10ª | 22-23-24 | 2.734,16 | 2.537,80 | 2.369,73 | 2.172,95 | 1.943,77 | 1.820,22 | |
11ª | 25-26-27 | 2.812,41 | 2.607,76 | 2.433,26 | 2.230,33 | 1.990,72 | 1.858,27 | |
12ª | 28-29-30 | 2.890,66 | 2.677,73 | 2.496,78 | 2.287,72 | 2.037,67 | 1.896,32 | |
13ª | Oltre | 2.968,91 | 2.747,70 | 2.560,30 | 2.345,10 | 2.084,62 | 1.934,38 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe |
| Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1-2 | 35.327,97 | 29.846,47 | 27.968,80 | 26.387,61 | 24.186,55 | 22.095,93 | 20.958,57 |
2ª | 3-4 | 36.449,69 | 30.737,74 | 28.773,12 | 27.104,98 | 24.856,08 | 22.652,44 | 21.493,34 |
3ª | 5-6 | 37.571,40 | 31.629,04 | 29.577,42 | 27.822,36 | 25.525,63 | 23.208,98 | 22.028,10 |
4ª | 7-8 | 38.693,12 | 32.520,32 | 30.381,74 | 28.539,72 | 26.195,14 | 23.765,45 | 22.562,85 |
5ª | 9-10 | 39.814,81 | 33.411,59 | 31.186,08 | 29.257,08 | 26.864,70 | 24.321,99 | 23.097,68 |
6ª | 11-12 | 40.936,53 | 34.302,90 | 31.990,39 | 29.974,48 | 27.534,28 | 24.878,45 | 23.632,41 |
7ª | 13-14-15 | 42.188,66 | 35.411,54 | 32.981,70 | 30.874,43 | 28.347,29 | 25.543,66 | 24.171,52 |
8ª | 16-17-18 | 43.440,80 | 36.520,20 | 33.972,97 | 31.774,42 | 29.160,32 | 26.208,87 | 24.710,63 |
9ª | 19-20-21 | 37.628,89 | 34.964,27 | 32.674,37 | 29.973,31 | 26.874,07 | 25.249,75 | |
10ª | 22-23-24 | 38.737,53 | 35.955,51 | 33.574,32 | 30.786,34 | 27.539,28 | 25.788,89 | |
11ª | 25-26-27 | 39.846,20 | 36.946,78 | 34.474,36 | 31.599,38 | 28.204,47 | 26.327,99 | |
12ª | 28-29-30 | 40.954,86 | 37.938,06 | 35.374,31 | 32.412,39 | 28.869,67 | 26.867,11 | |
13ª | Oltre | 42.063,53 | 38.929,35 | 36.274,28 | 33.225,38 | 29.534,88 | 27.406,24 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 2.523,43 | 2.131,89 | 1.997,77 | 1.884,83 | 1.727,61 | 1.578,28 | 1.497,04 |
2ª | 3-4 | 2.603,55 | 2.195,55 | 2.055,22 | 1.936,07 | 1.775,43 | 1.618,03 | 1.535,24 |
3ª | 5-6 | 2.683,67 | 2.259,22 | 2.112,67 | 1.987,31 | 1.823,26 | 1.657,78 | 1.573,44 |
4ª | 7-8 | 2.763,79 | 2.322,88 | 2.170,12 | 2.038,55 | 1.871,08 | 1.697,53 | 1.611,63 |
5ª | 9-10 | 2.843,92 | 2.386,54 | 2.227,58 | 2.089,79 | 1.918,91 | 1.737,29 | 1.649,83 |
6ª | 11-12 | 2.924,04 | 2.450,21 | 2.285,03 | 2.141,03 | 1.966,73 | 1.777,03 | 1.688,03 |
7ª | 13-14-15 | 3.013,48 | 2.529,40 | 2.355,84 | 2.205,32 | 2.024,81 | 1.824,55 | 1.726,54 |
8ª | 16-17-18 | 3.102,91 | 2.608,59 | 2.426,64 | 2.269,60 | 2.082,88 | 1.872,06 | 1.765,05 |
9ª | 19-20-21 | 2.687,78 | 2.497,45 | 2.333,88 | 2.140,95 | 1.919,58 | 1.803,55 | |
10ª | 22-23-24 | 2.766,97 | 2.568,25 | 2.398,17 | 2.199,02 | 1.967,09 | 1.842,06 | |
11ª | 25-26-27 | 2.846,16 | 2.639,06 | 2.462,45 | 2.257,10 | 2.014,61 | 1.880,57 | |
12ª | 28-29-30 | 2.925,35 | 2.709,86 | 2.526,74 | 2.315,17 | 2.062,12 | 1.919,08 | |
13ª | Oltre | 3.004,54 | 2.780,67 | 2.591,02 | 2.373,24 | 2.109,63 | 1.957,59 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 35.802,42 | 30.247,31 | 28.344,42 | 26.742,00 | 24.511,38 | 22.392,68 | 21.240,04 |
2ª | 3-4 | 36.939,21 | 31.150,55 | 29.159,54 | 27.469,00 | 25.189,90 | 22.956,66 | 21.782,00 |
3ª | 5-6 | 38.075,98 | 32.053,82 | 29.974,64 | 28.196,01 | 25.868,44 | 23.520,68 | 22.323,94 |
4ª | 7-8 | 39.212,77 | 32.957,07 | 30.789,77 | 28.923,01 | 26.546,94 | 24.084,62 | 22.865,87 |
5ª | 9-10 | 40.349,52 | 33.860,31 | 31.604,91 | 29.650,00 | 27.225,49 | 24.648,63 | 23.407,88 |
6ª | 11-12 | 41.486,31 | 34.763,59 | 32.420,02 | 30.377,04 | 27.904,07 | 25.212,57 | 23.949,79 |
7ª | 13-14-15 | 42.755,25 | 35.887,12 | 33.424,64 | 31.289,07 | 28.727,99 | 25.886,71 | 24.496,14 |
8ª | 16-17-18 | 44.024,21 | 37.010,67 | 34.429,23 | 32.201,15 | 29.551,94 | 26.560,86 | 25.042,49 |
9ª | 19-20-21 | 38.134,25 | 35.433,84 | 33.113,19 | 30.375,85 | 27.234,99 | 25.588,85 | |
10ª | 22-23-24 | 39.257,78 | 36.438,39 | 34.025,22 | 31.199,80 | 27.909,13 | 26.135,23 | |
11ª | 25-26-27 | 40.381,33 | 37.442,98 | 34.937,35 | 32.023,76 | 28.583,26 | 26.681,57 | |
12ª | 28-29-30 | 41.504,88 | 38.447,57 | 35.849,39 | 32.847,69 | 29.257,39 | 27.227,94 | |
13ª | Oltre | 42.628,44 | 39.452,17 | 36.761,44 | 33.671,60 | 29.931,53 | 27.774,31 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2 | 2.557,32 | 2.160,52 | 2.024,60 | 1.910,14 | 1.750,81 | 1.599,48 | 1.517,15 |
2ª | 3-4 | 2.638,52 | 2.225,04 | 2.082,82 | 1.962,07 | 1.799,28 | 1.639,76 | 1.555,86 |
3ª | 5-6 | 2.719,71 | 2.289,56 | 2.141,05 | 2.014,00 | 1.847,75 | 1.680,05 | 1.594,57 |
4ª | 7-8 | 2.800,91 | 2.354,08 | 2.199,27 | 2.065,93 | 1.896,21 | 1.720,33 | 1.633,28 |
5ª | 9-10 | 2.882,11 | 2.418,59 | 2.257,49 | 2.117,86 | 1.944,68 | 1.760,62 | 1.671,99 |
6ª | 11-12 | 2.963,31 | 2.483,11 | 2.315,72 | 2.169,79 | 1.993,15 | 1.800,90 | 1.710,70 |
7ª | 13-14-15 | 3.053,95 | 2.563,37 | 2.387,47 | 2.234,93 | 2.052,00 | 1.849,05 | 1.749,72 |
8ª | 16-17-18 | 3.144,59 | 2.643,62 | 2.459,23 | 2.300,08 | 2.110,85 | 1.897,20 | 1.788,75 |
9ª | 19-20-21 | 2.723,88 | 2.530,99 | 2.365,23 | 2.169,70 | 1.945,36 | 1.827,78 | |
10ª | 22-23-24 | 2.804,13 | 2.602,74 | 2.430,37 | 2.228,56 | 1.993,51 | 1.866,80 | |
11ª | 25-26-27 | 2.884,38 | 2.674,50 | 2.495,53 | 2.287,41 | 2.041,66 | 1.905,83 | |
12ª | 28-29-30 | 2.964,63 | 2.746,26 | 2.560,67 | 2.346,26 | 2.089,81 | 1.944,85 | |
13ª | Oltre | 3.044,89 | 2.818,01 | 2.625,82 | 2.405,11 | 2.137,97 | 1.983,88 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 2/A - TABELLE STIPENDIALI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO GIÀ IN FORZA ALLA DATA DEL 18 DICEMBRE 1999
Tabella omnicomprensiva
(comprensiva di: ex tabella stipendiale, ex indennità di contingenza, ex EDR)
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2
37.452,42
31.641,30
29.650,71
27.974,44
25.641,02
23.424,68
22.218,92
cl 2
3-4
38.641,61
32.586,17
30.503,40
28.734,95
26.350,81
24.014,65
22.785,85
cl 3
5-6
39.830,76
33.531,07
31.356,06
29.495,46
27.060,62
24.604,66
23.352,77
cl 4
7-8
41.019,95
34.475,94
32.208,76
30.255,97
27.770,39
25.194,59
23.919,68
cl 5
9-10
42.209,08
35.420,81
33.061,47
31.016,46
28.480,21
25.784,60
24.486,66
cl 6
11-12
43.398,26
36.365,72
33.914,14
31.777,01
29.190,07
26.374,53
25.053,55
cl 7
13-14-15
44.725,69
37.541,03
34.965,06
32.731,07
30.051,96
27.079,74
25.625,08
cl 8
16-17-18
46.053,13
38.716,36
36.015,95
33.685,19
30.913,88
27.784,95
26.196,61
cl 9
19-20-21
39.891,72
37.066,86
34.639,26
31.775,76
28.490,15
26.768,15
cl 10
22-23-24
41.067,03
38.117,70
35.593,32
32.637,69
29.195,36
27.339,71
cl 11
25-20-27
42.242,36
39.168,59
36.547,49
33.499,62
29.900,56
27.911,23
cl 12
28-29-30
43.417,89
40.219,48
37.501,56
34.361,52
30.605,76
28.482,78
cl 13
Oltre
44.593,03
41.270,38
38.455,64
35.223,40
31.310,97
29.054,33
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2
2.675,17
2.260,09
2.117,91
1.998,17
1.831,50
1.673,19
1.587,07
cl 2
3-4
2.760,12
2.327,58
2.178,81
2.052,50
1.882,20
1.715,33
1.627,56
cl 3
5-6
2.845,05
2.395,08
2.239,72
2.106,82
1.932,90
1.757,48
1.668,06
cl 4
7-8
2.930,00
2.462,57
2.300,63
2.161,14
1.983,60
1.799,61
1.708,55
cl 5
9-10
3.014,93
2.530,06
2.361,53
2.215,46
2.034,30
1.841,76
1.749,05
cl 6
11-12
3.099,88
2.597,55
2.422,44
2.269,79
2.085,01
1.883,90
1.789,54
cl 7
13-14-15
3.194,69
2.681,50
2.497,50
2.337,93
2.146,57
1.934,27
1.830,36
cl 8
16-17-18
3.289,51
2.765,45
2.572,57
2.406,09
2.208,13
1.984,64
1.871,19
cl 9
19-20-21
2.849,41
2.647,63
2.474,23
2.269,70
2.035,01
1.912,01
cl 10
22-23-24
2.933,36
2.722,69
2.542,38
2.331,26
2.085,38
1.952,84
cl 11
25-26-27
3.017,31
2.797,76
2.610,54
2.392,83
2.135,75
1.993,66
cl 12
28-29-30
3.101,28
2.872,82
2.678,68
2.454,39
2.186,13
2.034,48
cl 13
Oltre
3.185,22
2.947,88
2.746,83
2.515,96
2.236,50
2.075,31
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2
38.269,41
32.331,53
30.297,51
28.584,68
26.200,36
23.935,67
22.703,61
cl 2
3-4
39.484,54
33.297,01
31.168,80
29.361,78
26.925,83
24.538,51
23.282,90
cl 3
5-6
40.699,63
34.262,52
32.040,06
30.138,88
27.650,92
25.141,39
23.862,19
cl 4
7-8
41.914,76
35.228,00
32.911,37
30.915,98
28.376,18
25.744,19
24.441,47
cl 5
9-10
43.129,83
36.193,48
33.782,68
31.693,06
29.101,48
26.347,07
25.020,81
cl 6
11-12
44.344,95
37.159,01
34.653,95
32.470,20
29.826,83
26.949,87
25.600,07
cl 7
13-14-15
45.701,34
38.359,95
35.727,79
33.445,07
30.707,52
27.670,46
26.184,07
cl 8
16-17-18
47.057,74
39.560,92
36.801,61
34.420,00
31.588,24
28.391,05
26.768,07
cl 9
19-20-21
40.761,92
37.875,44
35.394,88
32.468,92
29.111,64
27.352,07
cl 10
22-23-24
41.962,87
38.949,20
36.369,76
33.349,85
29.832,23
27.936,10
cl 11
25-26-27
43.163,84
40.023,02
37.344,74
34.230,38
30.552,81
28.520,09
cl 12
28-29-30
44.364,81
41.096,83
38.319,62
35.111,09
31.273,40
29.104,11
cl 13
Oltre
45.565,79
42.170,66
39.294,52
35.991,77
31.993,99
29.688,12
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2
2.733,53
2.309,40
2.164,11
2.041,76
1.871,45
1.709,69
1.621,69
cl 2
3-4
2.820,32
2.378,36
2.226,34
2.097,27
1.923,26
1.752,75
1.663,06
cl 3
5-6
2.907,12
2.447,32
2.288,58
2.152,78
1.975,07
1.795,81
1.704,44
cl 4
7-8
2.993,91
2.516,29
2.350,81
2.208,28
2.026,87
1.838,87
1.745,82
cl 5
9- 10
3.080,70
2.585,25
2.413,05
2.263,79
2.078,68
1.881,93
1.787,20
cl 6
11-12
3.167,50
2.654,22
2.475,28
2.319,30
2.130,49
1.924,99
1.828,58
cl 7
13-14-15
3.264,38
2.740,00
2.551,99
2.388,93
2.193,39
1.976,46
1.870,29
cl 8
16-17-18
3.361,27
2.825,78
2.628,69
2.458,57
2.256,30
2.027,93
1.912,01
cl 9
19-20-21
2.911,57
2.705,39
2.528,21
2.319,21
2.079,40
1.953,72
cl 10
22-23-24
2.997,35
2.782,09
2.597,84
2.382,12
2.130,87
1.995,44
cl 11
25-26-27
3.083,13
2.858,79
2.667,48
2.445,03
2.182,34
2.037,15
cl 12
28-29-30
3.168,92
2.935,49
2.737,12
2.507,94
2.233,81
2.078,87
cl 13
Oltre
3.254,70
3.012,19
2.806,75
2.570,84
2.285,29
2.120,58
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2
39.086,40
33.021,76
30.944,31
29.194,92
26.759,70
24.446,66
23.188,30
cl 2
3-4
40.327,47
34.007,85
31.834,20
29.988,61
27.500,45
25.062,37
23.779,95
cl 3
5-6
41.568,50
34.993,97
32.724,06
30.782,30
28.241,22
25.678,12
24.371,61
cl 4
7-8
42.809,57
35.980,06
33.613,98
31.575,99
28.981,97
26.293,79
24.963,26
cl 5
9-10
44.050,58
36.966,15
34.503,89
32.369,66
29.722,75
26.909,54
25.554,96
cl 6
11-12
45.291,64
37.952,30
35.393,76
33.163,39
30.463,59
27.525,21
26.146,59
cl 7
13-14-15
46.676,99
39.178,87
36.490,52
34.159,07
31.363,08
28.261,18
26.743,06
cl 8
16-17-18
48.062,35
40.405,48
37.587,27
35.154,81
32.262,60
28.997,15
27.339,53
cl 9
19-20-21
41.632,12
38.684,02
36.150,50
33.162,08
29.733,13
27.935,99
cl 10
22-23-24
42.858,71
39.780,70
37.146,20
34.061,61
30.469,10
28.532,49
cl 11
25-26-27
44.085,32
40.877,45
38.141,99
34.961,14
31.205,06
29.128,95
cl 12
28-29-30
45.311,93
41.974,10
39.137,68
35.860,66
31.941,04
29.725,44
cl 13
Oltre
46.538,55
43.070,94
40.133,40
36.760,14
32.677,01
30.321,91
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2
2.791,89
2.358,70
2.210,31
2.085,35
1.911,41
1.746,19
1.656,31
cl 2
3-4
2.880,53
2.429,13
2.273,87
2.142,04
1.964,32
1.790,17
1.698,57
cl 3
5-6
2.969,18
2.499,57
2.337,43
2.198,74
2.017,23
1.834,15
1.740,83
cl 4
7-8
3.057,83
2.570,00
2.401,00
2.255,43
2.070,14
1.878,13
1.783,09
cl 5
9-10
3.146,47
2.640,44
2.464,56
2.312,12
2.123,05
1.922,11
1.825,35
cl 6
11-12
3.235,12
2.710,88
2.528,13
2.368,81
2.175,97
1.966,09
1.867,61
cl 7
13-14-15
3.334,07
2.798,49
2.606,47
2.439,93
2.240,22
2.018,66
1.910,22
cl 8
16-17-18
3.433,03
2.886,11
2.684,81
2.511,06
2.304,47
2.071,23
1.952,82
cl 9
19-20-21
2.973,72
2.763,14
2.582,18
2.368,72
2.123,80
1.995,43
cl 10
22-23-24
3.061,34
2.841,48
2.653,30
2.432,97
2.176,36
2.038,04
cl 11
25-26-27
3.148,95
2.919,82
2.724,43
2.497,22
2.228,93
2.080,64
cl 12
28-29-30
3.236,57
2.998,16
2.795,55
2.561,48
2.281,50
2.123,25
cl 13
Oltre
3.324,18
3.076,50
2.866,67
2.625,72
2.334,07
2.165,85
Tabella stipendiale omnicomprensiva
(comprensiva di: ex tabella stipendiale, ex indennità di contingenza, ex E.d.r.)
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 34.391,47 | 29.055,27 | 27.227,37 | 25.688,10 | 23.545,39 | 21.510,19 | 20.402,99 |
2ª | 5-6-7 | 35.519,50 | 29.958,89 | 28.074,15 | 26.487,00 | 24.277,64 | 22.179,18 | 21.037,53 |
3ª | 8-9-10 | 36.647,58 | 30.862,54 | 28.920,90 | 27.285,88 | 25.009,91 | 22.848,14 | 21.672,08 |
4ª | 11-12-13 | 37.775,61 | 31.766,16 | 29.767,70 | 28.084,82 | 25.742,15 | 23.517,13 | 22.306,63 |
5ª | 14-15-16 | 38.903,64 | 32.669,77 | 30.614,42 | 28.883,72 | 26.474,43 | 24.186,09 | 22.941,13 |
6ª | 17-18-19 | 40.031,68 | 33.573,39 | 31.461,21 | 29.682,59 | 27.206,68 | 24.855,06 | 23.575,66 |
7ª | 20-21-22 | 41.159,74 | 34.476,99 | 32.307,97 | 30.481,51 | 27.938,96 | 25.524,02 | 24.210,18 |
8ª | 23-24-25 | 42.287,78 | 35.380,63 | 33.154,76 | 31.280,41 | 28.671,22 | 26.192,98 | 24.844,72 |
9ª | 26-27-28 | 36.284,23 | 34.001,52 | 32.079,29 | 29.403,48 | 26.861,95 | 25.479,29 | |
10ª | 29-30-31 | 37.187,87 | 34.848,31 | 32.878,20 | 30.135,72 | 27.530,92 | 26.113,80 | |
11ª | 32-33-34 | 38.091,47 | 35.695,08 | 33.677,09 | 30.867,99 | 28.199,89 | 26.748,31 | |
12ª | oltre | 38.995,10 | 36.541,84 | 34.476,00 | 31.600,25 | 28.868,82 | 27.382,85 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 2.456,53 | 2.075,38 | 1.944,81 | 1.834,86 | 1.681,81 | 1.536,44 | 1.457,36 |
2ª | 5-6-7 | 2.537,11 | 2.139,92 | 2.005,30 | 1.891,93 | 1.734,12 | 1.584,23 | 1.502,68 |
3ª | 8-9-10 | 2.617,68 | 2.204,47 | 2.065,78 | 1.948,99 | 1.786,42 | 1.632,01 | 1.548,01 |
4ª | 11-12-13 | 2.698,26 | 2.269,01 | 2.126,26 | 2.006,06 | 1.838,73 | 1.679,80 | 1.593,33 |
5ª | 14-15-16 | 2.778,83 | 2.333,56 | 2.186,74 | 2.063,12 | 1.891,03 | 1.727,58 | 1.638,65 |
6ª | 17-18-19 | 2.859,41 | 2.398,10 | 2.247,23 | 2.120,19 | 1.943,33 | 1.775,36 | 1.683,98 |
7ª | 20-21-22 | 2.939,98 | 2.462,64 | 2.307,71 | 2.177,25 | 1.995,64 | 1.823,14 | 1.729,30 |
8ª | 23-24-25 | 3.020,56 | 2.527,19 | 2.368,20 | 2.234,32 | 2.047,94 | 1.870,93 | 1.774,62 |
9ª | 26-27-28 | 2.591,73 | 2.428,68 | 2.291,38 | 2.100,25 | 1.918,71 | 1.819,95 | |
10ª | 29-30-31 | 2.656,28 | 2.489,17 | 2.348,44 | 2.152,55 | 1.966,49 | 1.865,27 | |
11ª | 32-33-34 | 2.720,82 | 2.549,65 | 2.405,51 | 2.204,86 | 2.014,28 | 1.910,59 | |
12ª | oltre | 2.785,36 | 2.610,13 | 2.462,57 | 2.257,16 | 2.062,06 | 1.955,92 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 34.563,43 | 29.200,55 | 27.363,51 | 25.816,54 | 23.663,12 | 21.617,74 | 20.505,00 |
2ª | 5-6-7 | 35.697,10 | 30.108,68 | 28.214,52 | 26.619,44 | 24.399,03 | 22.290,08 | 21.142,72 |
3ª | 8-9-10 | 36.830,82 | 31.016,85 | 29.065,50 | 27.422,31 | 25.134,96 | 22.962,38 | 21.780,44 |
4ª | 11-12-13 | 37.964,49 | 31.924,99 | 29.916,54 | 28.225,24 | 25.870,86 | 23.634,72 | 22.418,16 |
5ª | 14-15-16 | 39.098,16 | 32.833,12 | 30.767,49 | 29.028,14 | 26.606,80 | 24.307,02 | 23.055,84 |
6ª | 17-18-19 | 40.231,84 | 33.741,26 | 31.618,52 | 29.831,00 | 27.342,71 | 24.979,34 | 23.693,54 |
7ª | 20-21-22 | 41.365,54 | 34.649,37 | 32.469,51 | 30.633,92 | 28.078,65 | 25.651,64 | 24.331,23 |
8ª | 23-24-25 | 42.499,22 | 35.557,53 | 33.320,53 | 31.436,81 | 28.814,58 | 26.323,94 | 24.968,94 |
9ª | 26-27-28 | 36.465,65 | 34.171,53 | 32.239,69 | 29.550,50 | 26.996,26 | 25.606,69 | |
10ª | 29-30-31 | 37.373,81 | 35.022,55 | 33.042,59 | 30.286,40 | 27.668,57 | 26.244,37 | |
11ª | 32-33-34 | 38.281,93 | 35.873,56 | 33.845,48 | 31.022,33 | 28.340,89 | 26.882,05 | |
12ª | oltre | 39.190,08 | 36.724,55 | 34.648,38 | 31.758,25 | 29.013,16 | 27.519,76 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 2.468,82 | 2.085,75 | 1.954,54 | 1.844,04 | 1.690,22 | 1.544,12 | 1.464,64 |
2ª | 5-6-7 | 2.549,79 | 2.150,62 | 2.015,32 | 1.901,39 | 1.742,79 | 1.592,15 | 1.510,19 |
3ª | 8-9-10 | 2.630,77 | 2.215,49 | 2.076,11 | 1.958,74 | 1.795,35 | 1.640,17 | 1.555,75 |
4ª | 11-12-13 | 2.711,75 | 2.280,36 | 2.136,90 | 2.016,09 | 1.847,92 | 1.688,19 | 1.601,30 |
5ª | 14-15-16 | 2.792,73 | 2.345,22 | 2.197,68 | 2.073,44 | 1.900,49 | 1.736,22 | 1.646,85 |
6ª | 17-18-19 | 2.873,70 | 2.410,09 | 2.258,47 | 2.130,79 | 1.953,05 | 1.784,24 | 1.692,40 |
7ª | 20-21-22 | 2.954,68 | 2.474,96 | 2.319,25 | 2.188,14 | 2.005,62 | 1.832,26 | 1.737,95 |
8ª | 23--24-25 | 3.035,66 | 2.539,82 | 2.380,04 | 2.245,49 | 2.058,18 | 1.880,28 | 1.783,50 |
9ª | 26-27-28 | 2.604,69 | 2.440,82 | 2.302,84 | 2.110,75 | 1.928,30 | 1.829,05 | |
10ª | 29-30-31 | 2.669,56 | 2.501,61 | 2.360,19 | 2.163,31 | 1.976,33 | 1.874,60 | |
11ª | 32-33-34 | 2.734,42 | 2.562,40 | 2.417,53 | 2.215,88 | 2.024,35 | 1.920,15 | |
12ª | oltre | 2.799,29 | 2.623,18 | 2.474,88 | 2.268,45 | 2.072,37 | 1.965,70 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 34.909,06 | 29.492,56 | 27.637,15 | 26.074,71 | 23.899,75 | 21.833,92 | 20.710,05 |
2ª | 5-6-7 | 36.054,07 | 30.409,77 | 28.496,67 | 26.885,63 | 24.643,02 | 22.512,98 | 21.354,15 |
3ª | 8-9-10 | 37.199,13 | 31.327,02 | 29.356,16 | 27.696,53 | 25.386,31 | 23.192,00 | 21.998,24 |
4ª | 11-12-13 | 38.344,13 | 32.244,24 | 30.215,71 | 28.507,49 | 26.129,57 | 23.871,07 | 22.642,34 |
5ª | 14-15-16 | 39.489,14 | 33.161,45 | 31.075,16 | 29.318,42 | 26.872,87 | 24.550,09 | 23.286,40 |
6ª | 17-18-19 | 40.634,16 | 34.078,67 | 31.934,71 | 30.129,31 | 27.616,14 | 25.229,13 | 23.930,48 |
7ª | 20-21-22 | 41.779,20 | 34.995,86 | 32.794,21 | 30.940,26 | 28.359,44 | 25.908,16 | 24.574,54 |
8ª | 23-24-25 | 42.924,21 | 35.913,11 | 33.653,74 | 31.751,18 | 29.102,73 | 26.587,18 | 25.218,63 |
9ª | 26-27-28 | 36.830,31 | 34.513,25 | 32.562,09 | 29.846,01 | 27.266,22 | 25.862,76 | |
10ª | 29-30-31 | 37.747,55 | 35.372,78 | 33.373,02 | 30.589,26 | 27.945,26 | 26.506,81 | |
11ª | 32-33-34 | 38.664,75 | 36.232,30 | 34.183,93 | 31.332,55 | 28.624,30 | 27.150,87 | |
12ª | oltre | 39.581,98 | 37.091,80 | 34.994,86 | 32.075,83 | 29.303,29 | 27.794,96 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 2.493,50 | 2.106,61 | 1.974,08 | 1.862,48 | 1.707,13 | 1.559,57 | 1.479,29 |
2ª | 5-6-7 | 2.575,29 | 2.172,13 | 2.035,48 | 1.920,40 | 1.760,22 | 1.608,07 | 1.525,30 |
3ª | 8-9-10 | 2.657,08 | 2.237,64 | 2.096,87 | 1.978,32 | 1.813,31 | 1.656,57 | 1.571,30 |
4ª | 11-12-13 | 2.738,87 | 2.303,16 | 2.158,27 | 2.036,25 | 1.866,40 | 1.705,08 | 1.617,31 |
5ª | 14-15-16 | 2.820,65 | 2.368,68 | 2.219,65 | 2.094,17 | 1.919,49 | 1.753,58 | 1.663,31 |
6ª | 17-18-19 | 2.902,44 | 2.434,19 | 2.281,05 | 2.152,09 | 1.972,58 | 1.802,08 | 1.709,32 |
7ª | 20-21-22 | 2.984,23 | 2.499,70 | 2.342,44 | 2.210,02 | 2.025,67 | 1.850,58 | 1.755,32 |
8ª | 23-24-25 | 3.066,02 | 2.565,22 | 2.403,84 | 2.267,94 | 2.078,77 | 1.899,08 | 1.801,33 |
9ª | 26-27-28 | 2.630,74 | 2.465,23 | 2.325,86 | 2.131,86 | 1.947,59 | 1.847,34 | |
10ª | 29-30-31 | 2.696,25 | 2.526,63 | 2.383,79 | 2.184,95 | 1.996,09 | 1.893,34 | |
11ª | 32-33-34 | 2.761,77 | 2.588,02 | 2.441,71 | 2.238,04 | 2.044,59 | 1.939,35 | |
12ª | oltre | 2.827,28 | 2.649,41 | 2.499,63 | 2.291,13 | 2.093,09 | 1.985,35 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 35.327,97 | 29.846,47 | 27.968,80 | 26.387,61 | 24.186,55 | 22.095,93 | 20.958,57 |
2ª | 5-6-7 | 36.486,72 | 30.774,69 | 28.838,63 | 27.208,26 | 24.938,74 | 22.783,14 | 21.610,40 |
3ª | 8-9-10 | 37.645,52 | 31.702,94 | 29.708,43 | 28.028,89 | 25.690,95 | 23.470,30 | 22.262,22 |
4ª | 11-12-13 | 38.804,26 | 32.631,17 | 30.578,30 | 28.849,58 | 26.443,12 | 24.157,52 | 22.914,05 |
5ª | 14-15-16 | 39.963,01 | 33.559,39 | 31.448,06 | 29.670,24 | 27.195,34 | 24.844,69 | 23.565,84 |
6ª | 17-18-19 | 41.121,77 | 34.487,61 | 32.317,93 | 30.490,86 | 27.947,53 | 25.531,88 | 24.217,65 |
7ª | 20-21-22 | 42.280,55 | 35.415,81 | 33.187,74 | 31.311,54 | 28.699,75 | 26.219,06 | 24.869,43 |
8ª | 23-24-25 | 43.439,30 | 36.344,07 | 34.057,58 | 32.132,19 | 29.451,96 | 26.906,23 | 25.521,25 |
9ª | 26-27-28 | 37.272,27 | 34.927,41 | 32.952,84 | 30.204,16 | 27.593,41 | 26.173,11 | |
10ª | 29-30-31 | 38.200,52 | 35.797,25 | 33.773,50 | 30.956,33 | 28.280,60 | 26.824,89 | |
11ª | 32-33-34 | 39.128,73 | 36.667,09 | 34.594,14 | 31.708,54 | 28.967,79 | 27.476,68 | |
12ª | oltre | 40.056,96 | 37.536,90 | 35.414,80 | 32.460,74 | 29.654,93 | 28.128,50 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 2.523,43 | 2.131,89 | 1.997,77 | 1.884,83 | 1.727,61 | 1.578,28 | 1.497,04 |
2ª | 5-6-7 | 2.606,19 | 2.198,19 | 2.059,90 | 1.943,45 | 1.781,34 | 1.627,37 | 1.543,60 |
3ª | 8-9-10 | 2.688,97 | 2.264,50 | 2.122,03 | 2.002,06 | 1.835,07 | 1.676,45 | 1.590,16 |
4ª | 11-12-13 | 2.771,73 | 2.330,80 | 2.184,16 | 2.060,68 | 1.888,79 | 1.725,54 | 1.636,72 |
5ª | 14-15-16 | 2.854,50 | 2.397,10 | 2.246,29 | 2.119,30 | 1.942,52 | 1.774,62 | 1.683,27 |
6ª | 17-18-19 | 2.937,27 | 2.463,40 | 2.308,42 | 2.177,92 | 1.996,25 | 1.823,71 | 1.729,83 |
7ª | 20-21-22 | 3.020,04 | 2.529,70 | 2.370,55 | 2.236,54 | 2.049,98 | 1.872,79 | 1.776,39 |
8ª | 23-24-25 | 3.102,81 | 2.596,01 | 2.432,68 | 2.295,16 | 2.103,71 | 1.921,87 | 1.822,95 |
9ª | 26-27-28 | 2.662,31 | 2.494,82 | 2.353,77 | 2.157,44 | 1.970,96 | 1.869,51 | |
10ª | 29-30-31 | 2.728,61 | 2.556,95 | 2.412,39 | 2.211,17 | 2.020,04 | 1.916,06 | |
11ª | 32-33-34 | 2.794,91 | 2.619,08 | 2.471,01 | 2.264,90 | 2.069,13 | 1.962,62 | |
12ª | oltre | 2.861,21 | 2.681,21 | 2.529,63 | 2.318,62 | 2.118,21 | 2.009,18 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 35.802,42 | 30.247,31 | 28.344,42 | 26.742,00 | 24.511,38 | 22.392,68 | 21.240,04 |
2ª | 5-6-7 | 36.976,74 | 31.187,99 | 29.225,93 | 27.573,67 | 25.273,67 | 23.089,12 | 21.900,63 |
3ª | 8-9-10 | 38.151,10 | 32.128,71 | 30.107,41 | 28.405,32 | 26.035,98 | 23.785,51 | 22.561,20 |
4ª | 11-12-13 | 39.325,40 | 33.069,41 | 30.988,97 | 29.237,03 | 26.798,25 | 24.481,96 | 23.221,79 |
5ª | 14-15-16 | 40.499,71 | 34.010,09 | 31.870,41 | 30.068,71 | 27.560,57 | 25.178,35 | 23.882,33 |
6ª | 17-18-19 | 41.674,04 | 34.950,78 | 32.751,96 | 30.900,35 | 28.322,87 | 25.874,77 | 24.542,89 |
7ª | 20-21-22 | 42.848,38 | 35.891,44 | 33.633,45 | 31.732,05 | 29.085,19 | 26.571,18 | 25.203,43 |
8ª | 23-24-25 | 44.022,69 | 36.832,17 | 34.514,97 | 32.563,73 | 29.847,50 | 27.267,58 | 25.864,00 |
9ª | 26-27-28 | 37.772,84 | 35.396,49 | 33.395,40 | 30.609,80 | 27.963,99 | 26.524,61 | |
10ª | 29-30-31 | 38.713,55 | 36.278,01 | 34.227,08 | 31.372,07 | 28.660,41 | 27.185,15 | |
11ª | 32-33-34 | 39.654,23 | 37.159,53 | 35.058,74 | 32.134,39 | 29.356,83 | 27.845,69 | |
12ª | oltre | 40.594,92 | 38.041,02 | 35.890,42 | 32.896,69 | 30.053,20 | 28.506,27 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 7º | Liv. 6º | Liv. 5º | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º | |
1ª | 1-2-3-4 | 2.557,32 | 2.160,52 | 2.024,60 | 1.910,14 | 1.750,81 | 1.599,48 | 1.517,15 |
2ª | 5-6-7 | 2.641,20 | 2.227,71 | 2.087,57 | 1.969,55 | 1.805,26 | 1.649,22 | 1.564,33 |
3ª | 8-9-10 | 2.725,08 | 2.294,91 | 2.150,53 | 2.028,95 | 1.859,71 | 1.698,97 | 1.611,51 |
4ª | 11-12-13 | 2.808,96 | 2.362,10 | 2.213,50 | 2.088,36 | 1.914,16 | 1.748,71 | 1.658,70 |
5ª | 14-15-16 | 2.892,84 | 2.429,29 | 2.276,46 | 2.147,77 | 1.968,61 | 1.798,45 | 1.705,88 |
6ª | 17-18-19 | 2.976,72 | 2.496,48 | 2.339,43 | 2.207,17 | 2.023,06 | 1.848,20 | 1.753,06 |
7ª | 20-21-22 | 3.060,60 | 2.563,67 | 2.402,39 | 2.266,58 | 2.077,51 | 1.897,94 | 1.800,25 |
8ª | 23-24-25 | 3.144,48 | 2.630,87 | 2.465,36 | 2.325,98 | 2.131,96 | 1.947,68 | 1.847,43 |
9ª | 26-27-28 | 2.698,06 | 2.528,32 | 2.385,39 | 2.186,41 | 1.997,43 | 1.894,62 | |
10ª | 29-30-31 | 2.765,25 | 2.591,29 | 2.444,79 | 2.240,86 | 2.047,17 | 1.941,80 | |
11ª | 32-33-34 | 2.832,45 | 2.654,25 | 2.504,20 | 2.295,31 | 2.096,92 | 1.988,98 | |
12ª | oltre | 2.899,64 | 2.717,22 | 2.563,60 | 2.349,76 | 2.146,66 | 2.036,16 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 2/B - TABELLE STIPENDIALI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ASSUNTO A PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 1999
Tabella omnicomprensiva
(comprensiva di: ex tabella stipendiate, ex indennità di contingenza, ex EDR)
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2-3-4
37.452,41
31.641,29
29.650,70
27.974,43
25.641,01
23.424,67
22.218,91
cl 2
5-6-7
38.680,85
32.625,32
30.572,84
28.844,43
26.438,43
24.153,21
22.909,94
cl 3
8-9-10
39.909,33
33.609,39
31.494,94
29.714,41
27.235,87
24.881,69
23.600,96
cl 4
11-12-13
41.137,75
34.593,45
32.417,13
30.584,45
28.033,27
25.610,24
24.291,99
cl 5
14-15-16
42.366,18
35.577,48
33.339,19
31.454,46
28.830,73
26.338,72
24.982,97
cl 6
17-18-19
43.594,63
36.561,52
34.261,37
32.324,42
29.628,16
27.067,23
25.673,97
cl 7
20-21-22
44.823,09
37.545,53
35.183,48
33.194,45
30.425,61
27.795,74
26.364,96
cl 8
23-24-25
46.051,52
38.529,62
36.105,63
34.064,46
31.223,05
28.524,23
27.055,97
cl 9
26-27-28
39.513,64
37.027,77
34.934,46
32.020,48
29.252,74
27.747,02
cl 10
29-30-31
40.497,70
37.949,92
35.804,47
32.817,88
29.981,25
28.438,00
cl 11
32-33-34
41.481,73
38.872,06
36.674,46
33.615,34
30.709,77
29.128,99
cl 12
Oltre
42.465,78
39.794,18
37.544,47
34.412,77
31.438,23
29.820,01
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2-3-4
2.675,17
2.260,09
2.117,91
1.998,17
1.831,50
1.673,19
1.587,07
cl 2
5-6-7
2.762,92
2.330,38
2.183,77
2.060,32
1.888,46
1.725,23
1.636,42
cl 3
8-9-10
2.850,67
2.400,67
2.249,64
2.122,46
1.945,42
1.777,26
1.685,78
cl 4
11-12-13
2.938,41
2.470,96
2.315,51
2.184,60
2.002,38
1.829,30
1.735,14
cl 5
14-15-16
3.026,16
2.541,25
2.381,37
2.246,75
2.059,34
1.881,34
1.784,50
cl 6
17-18-19
3.113,90
2.611,54
2.447,24
2.308,89
2.116,30
1.933,37
1.833,86
cl 7
20-21-22
3.201,65
2.681,82
2.513,11
2.371,03
2.173,26
1.985,41
1.883,21
cl 8
23-24-25
3.289,39
2.752,12
2.578,97
2.433,18
2.230,22
2.037,45
1.932,57
cl 9
26-27-26
2.822,40
2.644,84
2.495,32
2.287,18
2.089,48
1.981,93
cl 10
29-30-31
2.892,69
2.710,71
2.557,46
2.344,13
2.141,52
2.031,29
cl 11
32-33-34
2.962,98
2.776,58
2.619,60
2.401,10
2.193,56
2.080,64
cl 12
Oltre
3.033,27
2.842,44
2.681,75
2.458,06
2.245,59
2.130,00
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2-3-4
38.269,40
32.331,51
30.297,50
28.584,66
26.200,34
23.935,66
22.703,59
cl 2
5-6-7
39.524,63
33.337,01
31.239,76
29.473,64
27.015,16
24.680,09
23.409,70
cl 3
8-9-10
40.779,91
34.342,55
32.181,97
30.362,60
27.829,99
25.424,46
24.115,79
cl 4
11-12-13
42.035,13
35.348,07
33.124,28
31.251,62
28.644,79
26.168,90
24.821,90
cl 5
14-15-16
43.290,36
36.353,57
34.066,45
32.140,61
29.459,64
26.913,27
25.527,95
cl 6
17-18-19
44.545,80
37.359,07
35.008,75
33.029,54
30.274,47
27.657,67
26.234,02
cl 7
20-21-22
45.800,86
38.364,55
35.950,97
33.918,55
31.089,31
28.402,08
26.940,09
cl 8
23-24-25
47.056,09
39.370,11
36.893,24
34.807,54
31.904,15
29.146,46
27.646,17
cl 9
26-27-28
40.375,59
37.835,49
35.696,52
32.718,97
29.890,86
28.352,29
cl 10
29-30-31
41.381,12
38.777,76
36.585,51
33.533,77
30.635,26
29.058,35
cl 11
32-33-34
42.386,61
39.720,02
37.474,48
34.348,63
31.379,67
29.764,41
cl 12
Oltre
43.392,13
40.662,25
38.363,47
35.163,45
32.124,02
30.470,50
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2-3-4
2.733,53
2.309,39
2.164,11
2.041,76
1.871,45
1.709,69
1.621,69
cl 2
5-6-7
2.823,19
2.381,22
2.231,41
2.105,26
1.929,65
1.762,86
1.672,12
cl 3
8-9-10
2.912,85
2.453,04
2.298,71
2.168,76
1.987,86
1.816,03
1.722,56
cl 4
11-12-13
3.002,51
2.524,86
2.366,02
2.232,26
2.046,06
1.869,21
1.772,99
cl 5
14-15-16
3.092,17
2.596,68
2.433,32
2.295,76
2.104,26
1.922,38
1.823,43
cl 6
17-18-19
3.181,83
2.668,51
2.500,63
2.359,25
2.162,46
1.975,55
1.873,86
cl 7
20-21-22
3.271,49
2.740,33
2.567,93
2.422,75
2.220,67
2.028,72
1.924,29
cl 8
23-24-25
3.361,15
2.812,15
2.635,23
2.486,25
2.278,87
2.081,89
1.974,73
cl 9
26-27-28
2.883,97
2.702,54
2.549,75
2.337,07
2.135,06
2.025,16
cl 10
29-30-31
2.955,79
2.769,84
2.613,25
2.395,27
2.188,23
2.075,60
cl 11
32-33-34
3.027,62
2.837,14
2.676,75
2.453,47
2.241,41
2.126,03
cl 12
Oltre
3.099,44
2.904,45
2.740,25
2.511,68
2.294,57
2.176,46
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2-3-4
39.086,38
33.021,72
30.944,29
29.194,90
26.759,66
24.446,64
23.188,27
cl 2
5-6-7
40.368,40
34.048,69
31.906,67
30.102,84
27.591,88
25.206,96
23.909,45
cl 3
8-9-10
41.650,48
35.075,69
32.868,99
31.010,79
28.424,10
25.967,22
24.630,61
cl 4
11-12-13
42.932,50
36.102,68
33.831,42
31.918,78
29.256,30
26.727,55
25.351,80
cl 5
14-15-16
44.214,52
37.129,65
34.793,70
32.826,75
30.088,54
27.487,81
26.072,92
cl 6
17-18-19
45.496,56
38.156,61
35.756,12
33.734,65
30.920,77
28.248,11
26.794,06
cl 7
20-21-22
46.778,62
39.183,56
36.718,45
34.642,64
31.753,00
29.008,41
27.515,21
cl 8
23-24-25
48.060,64
40.210,58
37.680,84
35.550,61
32.585,24
29.768,68
28.236,36
cl 9
26-27-28
41.237,53
38.643,20
36.458,57
33.417,45
30.528,97
28.957,55
cl 10
29-30-31
42.264,52
39.605,59
37.366,54
34.249,65
31.289,26
29.678,69
cl 11
32-33-34
43.291,48
40.567,96
38.274,49
35.081,90
32.049,56
30.399,82
cl 12
Oltre
44.318,47
41.530,31
39.182,45
35.914,12
32.809,80
31.120,98
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 7
LIV. 6
LIV. 5
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1-2-3-4
2.791,88
2.358,69
2.210,31
2.085,35
1.911,40
1.746,19
1.656,31
cl 2
5-6-7
2.883,46
2.432,05
2.279,05
2.150,20
1.970,85
1.800,50
1.707,82
cl 3
8-9-10
2.975,03
2.505,41
2.347,79
2.215,06
2.030,29
1.854,80
1.759,33
cl 4
11-12-13
3.066,61
2.578,76
2.416,53
2.279,91
2.089,74
1.909,11
1.810,84
cl 5
14-15-16
3.158,18
2.652,12
2.485,26
2.344,77
2.149,18
1.963,42
1.862,35
cl 6
17-18-19
3.249,75
2.725,47
2.554,01
2.409,62
2.208,63
2.017,72
1.913,86
cl 7
20-21-22
3.341,33
2.798,83
2.622,75
2.474,47
2.268,07
2.072,03
1.965,37
cl 8
23-24-25
3.432,90
2.872,18
2.691,49
2.539,33
2.327,52
2.126,33
2.016,88
cl 9
26-27-28
2.945,54
2.760,23
2.604,18
2.386,96
2.180,64
2.068,40
cl 10
29-30-31
3.018,89
2.828,97
2.669,04
2.446,40
2.234,95
2.119,91
cl 11
32-33-34
3.092,25
2.897,71
2.733,89
2.505,85
2.289,25
2.171,42
cl 12
Oltre
3.165,61
2.966,45
2.798,75
2.565,29
2.343,56
2.222,93
Allegato 2/C - Indennità economica per funzionari
(ex indennità di carica) - personale già in forza alla data del 18 dicembre 1999
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2 | 7.995,65 | 5.888,48 | 3.629,03 |
2ª | 3-4 | 8.852,29 | 6.713,70 | 4.409,56 |
3ª | 5-6 | 9.708,96 | 7.538,84 | 5.190,08 |
4ª | 7-8-9 | 10.563,89 | 8.363,16 | 5.970,58 |
5ª | 10-11-12 | 11.420,55 | 9.188,35 | 6.751,12 |
6ª | Oltre | 12.277,21 | 10.013,52 | 7.534,21 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2 | 571,12 | 420,61 | 259,22 |
2ª | 3-4 | 632,31 | 479,55 | 314,97 |
3ª | 5-6 | 693,50 | 538,49 | 370,72 |
4ª | 7-8-9 | 754,56 | 597,37 | 426,47 |
5ª | 10-11-12 | 815,75 | 656,31 | 482,22 |
6ª | Oltre | 876,94 | 715,25 | 538,16 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2 | 8.035,63 | 5.917,92 | 3.647,18 |
2ª | 3-4 | 8.896,55 | 6.747,27 | 4.431,61 |
3ª | 5-6 | 9.757,50 | 7.576,53 | 5.216,03 |
4ª | 7-8-9 | 10.616,71 | 8.404,98 | 6.000,43 |
5ª | 10-11-12 | 11.477,65 | 9.234,29 | 6.784,88 |
6ª | Oltre | 12.338,60 | 10.063,59 | 7.571,88 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2 | 573,97 | 422,71 | 260,51 |
2ª | 3-4 | 635,47 | 481,95 | 316,54 |
3ª | 5-6 | 696,96 | 541,18 | 372,57 |
4ª | 7-8-9 | 758,34 | 600,36 | 428,60 |
5ª | 10-11-12 | 819,83 | 659,59 | 484,63 |
6ª | Oltre | 881,33 | 718,83 | 540,85 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2 | 8.115,99 | 5.977,10 | 3.683,65 | 8.115,99 | 3.683,65 | 2.293,45 |
2ª | 3-4 | 8.985,52 | 6.814,74 | 4.475,93 | 8.985,52 | 4.475,93 | 2.338,81 |
3ª | 5-6 | 9.855,08 | 7.652,30 | 5.268,19 | 9.855,08 | 5.268,19 | 2.384,11 |
4ª | 7-8-9 | 10.722,88 | 8.489,03 | 6.060,43 | 10.722,88 | 6.060,43 | 2.428,60 |
5ª | 10-11-12 | 11.592,43 | 9.326,63 | 6.852,73 | 11.592,43 | 6.852,73 | 2.473,90 |
6ª | Oltre | 12.461,99 | 10.164,23 | 7.647,60 | 12.461,99 | 7.647,60 | 2.516,63 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2 | 579,71 | 426,94 | 263,12 | 579,71 | 263,12 | 163,82 |
2ª | 3-4 | 641,82 | 486,77 | 319,71 | 641,82 | 319,71 | 167,06 |
3ª | 5-6 | 703,93 | 546,59 | 376,30 | 703,93 | 376,30 | 170,29 |
4ª | 7-8-9 | 765,92 | 606,36 | 432,89 | 765,92 | 432,89 | 173,47 |
5ª | 10-11-12 | 828,03 | 666,19 | 489,48 | 828,03 | 489,48 | 176,71 |
6ª | Oltre | 890,14 | 726,02 | 546,26 | 890,14 | 546,26 | 179,76 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2 | 8.213,38 | 6.048,83 | 3.727,85 | 8.213,38 | 3.727,85 | 2.320,98 |
2ª | 3-4 | 9.093,35 | 6.896,52 | 4.529,64 | 9.093,35 | 4.529,64 | 2.366,88 |
3ª | 5-6 | 9.973,34 | 7.744,13 | 5.331,41 | 9.973,34 | 5.331,41 | 2.412,72 |
4ª | 7-8-9 | 10.851,55 | 8.590,90 | 6.133,16 | 10.851,55 | 6.133,16 | 2.457,74 |
5ª | 10-11-12 | 11.731,54 | 9.438,55 | 6.934,96 | 11.731,54 | 6.934,96 | 2.503,59 |
6ª | Oltre | 12.611,53 | 10.286,20 | 7.739,37 | 12.611,53 | 7.739,37 | 2.546,83 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2 | 586,67 | 432,06 | 266,28 | 586,67 | 266,28 | 165,78 |
2ª | 3-4 | 649,53 | 492,61 | 323,55 | 649,53 | 323,55 | 169,06 |
3ª | 5-6 | 712,38 | 553,15 | 380,82 | 712,38 | 380,82 | 172,34 |
4ª | 7-8-9 | 775,11 | 613,64 | 438,08 | 775,11 | 438,08 | 175,55 |
5ª | 10-11-12 | 837,97 | 674,18 | 495,35 | 837,97 | 495,35 | 178,83 |
6ª | Oltre | 900,82 | 734,73 | 552,81 | 900,82 | 552,81 | 181,92 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2 | 8.323,69 | 6.130,07 | 3.777,92 | 8.323,69 | 3.777,92 | 2.352,15 |
2ª | 3-4 | 9.215,47 | 6.989,14 | 4.590,47 | 9.215,47 | 4.590,47 | 2.398,67 |
3ª | 5-6 | 10.107,28 | 7.848,13 | 5.403,01 | 10.107,28 | 5.403,01 | 2.445,12 |
4ª | 7-8-9 | 10.997,29 | 8.706,28 | 6.215,53 | 10.997,29 | 6.215,53 | 2.490,75 |
5ª | 10-11-12 | 11.889,09 | 9.565,31 | 7.028,10 | 11.889,09 | 7.028,10 | 2.537,21 |
6ª | Oltre | 12.780,90 | 10.424,34 | 7.843,31 | 12.780,90 | 7.843,31 | 2.581,03 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2 | 594,55 | 437,86 | 269,85 | 594,55 | 269,85 | 168,01 |
2ª | 3-4 | 658,25 | 499,22 | 327,89 | 658,25 | 327,89 | 171,33 |
3ª | 5-6 | 721,95 | 560,58 | 385,93 | 721,95 | 385,93 | 174,65 |
4ª | 7-8-9 | 785,52 | 621,88 | 443,97 | 785,52 | 443,97 | 177,91 |
5ª | 10-11-12 | 849,22 | 683,24 | 502,01 | 849,22 | 502,01 | 181,23 |
6ª | Oltre | 912,92 | 744,60 | 560,24 | 912,92 | 560,24 | 184,36 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 2/C - INDENNITÀ ECONOMICA PER FUNZIONARI (EX INDENNITÀ DI CARICA) - PERSONALE GIÀ IN FORZA ALLA DATA DEL 18 DICEMBRE 1999
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo annuo in euro
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1-2
8.707,30
6.412,58
3.952,03
8.707,30
3.952,03
2.460,55
cl 3-4
9.640,18
7.311,24
4.802,03
9.640,18
4.802,03
2.509,21
cl 3 5-6
10.573,09
8.209,82
5.652,02
10.573,09
5.652,02
2.557,80
cl 4 7-8-9
11.504,12
9.107,52
6.501,98
11.504,12
6.501,93
2.605,54
cl 5 10-11-12
12.437,02
10.006,14
7.352,00
12.437,02
7.352,00
2.654,14
cl 6 oltre
13.389,93
10.904,76
8.204,78
13.369,93
8.204,78
2.699,98
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
621,95
458,04
282,29
621,95
282,29
175,75
cl 2 3-4
688,58
522,23
343,00
688,58
343,00
179,23
cl 3 5-6
755,22
586,42
403,72
755,22
403,72
182,70
cl 4 7-8-9
821,72
650,54
464,43
821,72
464,43
186,11
cl 5 10-11-12
888,36
714,72
525,14
888,36
525,14
189,58
cl 6 oltre
955,00
778,91
586,06
955,00
586,06
192,86
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
8.897,24
6.552,46
4.038,24
8.897,24
4.038,24
2.514,22
cl 2 3-4
9.850,47
7.470,73
4.906,77
9.850,47
4.906,78
2.563,95
cl 3 5-6
10.803,73
8.388,91
5.775,31
10.803,73
5.775,31
2.613,60
cl 4 7-8-9
11.755,07
9.306,19
6.643,81
11.755,07
6.643,81
2.662,38
cl 5 10-11-12
12.708,32
10.224,41
7.512,38
12.708,32
7.512,38
2.712,03
cl 6 oltre
13.661,58
11.142,64
8.383,76
13.661,58
8.383,76
2.758,88
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
635,52
468,03
288,45
635,52
288,45
179,59
cl 2 3-4
703,61
533,62
350,48
703,61
350,48
183,14
cl 3 5-6
771,70
599,21
412,52
771,70
412,52
186,69
cl 4 7-8-9
839,65
664,73
474,56
839,65
474,56
190,17
cl 5 10-11-12
907,74
730,32
536,60
907,74
536,60
193,72
cl 6 oltre
975,83
795,90
598,84
975,83
598,84
197,06
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
9.087,18
6.692,34
4.124,45
9.087,18
4.124,45
2.567,89
cl 2 3-4
10.060,76
7.630,22
5.011,53
10.060,76
5.011,53
2.618,69
cl 3 5-6
11.034,37
8.568,00
5.898,60
11.034,37
5.898,60
2.669,40
cl 4 7-8-9
12.006,02
9.504,86
6.785,64
12.006,02
6.785,64
2.719,22
cl 5 10-11-12
12.979,62
10.442,68
7.672,76
12.979,62
7.672,76
2.769,92
cl 6 oltre
13.953,23
11.380,52
8.562,74
13.953,23
8.562,74
2.817,78
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2
649,08
478,02
294,60
649,08
294,60
183,42
cl 2 3-4
718,63
545,02
357,97
718,63
357,97
187,05
cl 3 5-6
788,17
612,00
421,33
788,17
421,33
190,67
cl 4 7-8-9
857,57
678,92
484,69
857,57
484,69
194,23
cl 5 10-11-12
927,12
745,91
548,05
927,12
548,05
197,85
cl 6 oltre
996,66
812,89
611,62
996,66
611,62
201,27
Allegato 2/D - Indennità economica per funzionari
(ex indennità di carica) - personale assunto a partire dal 18 dicembre 1999
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2-3-4 | 7.995,65 | 5.888,48 | 3.629,03 |
2ª | 5-6-7 | 8.937,96 | 6.796,19 | 4.487,60 |
3ª | 8-9-10 | 9.880,27 | 7.703,88 | 5.346,18 |
4ª | 11-12-13 | 10.822,60 | 8.611,58 | 6.204,73 |
5ª | Oltre | 11.764,91 | 9.519,27 | 7.063,31 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2-3-4 | 571,12 | 420,61 | 259,22 |
2ª | 5-6-7 | 638,43 | 485,44 | 320,54 |
3ª | 8-9-10 | 705,73 | 550,28 | 381,87 |
4ª | 11-12-13 | 773,04 | 615,11 | 443,20 |
5ª | Oltre | 840,35 | 679,95 | 504,52 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2-3-4 | 8.035,63 | 5.917,92 | 3.647,18 |
2ª | 5-6-7 | 8.982,65 | 6.830,17 | 4.510,04 |
3ª | 8-9-10 | 9.929,67 | 7.742,40 | 5.372,91 |
4ª | 11-12-13 | 10.876,71 | 8.654,64 | 6.235,75 |
5ª | Oltre | 11.823,73 | 9.566,87 | 7.098,63 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | |
1ª | 1-2-3-4 | 573,97 | 422,71 | 260,51 |
2ª | 5-6-7 | 641,62 | 487,87 | 322,15 |
3ª | 8-9-10 | 709,26 | 553,03 | 383,78 |
4ª | 11-12-13 | 776,91 | 618,19 | 445,41 |
5ª | Oltre | 844,55 | 683,35 | 507,05 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2-3-4 | 8.115,99 | 5.977,10 | 3.683,65 | 8.115,99 | 3.683,65 | 2.293,45 |
2ª | 5-6-7 | 9.072,48 | 6.898,47 | 4.555,14 | 9.072,48 | 4.555,14 | 2.343,33 |
3ª | 8-9-10 | 10.028,97 | 7.819,82 | 5.426,64 | 10.028,97 | 5.426,64 | 2.393,18 |
4ª | 11-12-13 | 10.985,48 | 8.741,19 | 6.298,11 | 10.985,48 | 6.298,11 | 2.443,08 |
5ª | Oltre | 11.941,97 | 9.662,54 | 7.169,62 | 11.941,97 | 7.169,62 | 2.492,92 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2-3-4 | 579,71 | 426,94 | 263,12 | 579,71 | 263,12 | 163,82 |
2ª | 5-6-7 | 648,03 | 492,75 | 325,37 | 648,03 | 325,37 | 167,38 |
3ª | 8-9-10 | 716,36 | 558,56 | 387,62 | 716,36 | 387,62 | 170,94 |
4ª | 11-12-13 | 784,68 | 624,37 | 449,87 | 784,68 | 449,87 | 174,51 |
5ª | Oltre | 853,00 | 690,18 | 512,12 | 853,00 | 512,12 | 178,07 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2-3-4 | 8.213,38 | 6.048,83 | 3.727,85 | 8.213,38 | 3.727,85 | 2.320,98 |
2ª | 5-6-7 | 9.181,35 | 6.981,25 | 4.609,80 | 9.181,35 | 4.609,80 | 2.371,45 |
3ª | 8-9-10 | 10.149,32 | 7.913,66 | 5.491,76 | 10.149,32 | 5.491,76 | 2.421,90 |
4ª | 11-12-13 | 11.117,31 | 8.846,08 | 6.373,69 | 11.117,31 | 6.373,69 | 2.472,39 |
5ª | Oltre | 12.085,27 | 9.778,49 | 7.255,66 | 12.085,27 | 7.255,66 | 2.522,83 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2-3-4 | 586,67 | 432,06 | 266,28 | 586,67 | 266,28 | 165,78 |
2ª | 5-6-7 | 655,81 | 498,66 | 329,27 | 655,81 | 329,27 | 169,39 |
3ª | 8-9-10 | 724,95 | 565,26 | 392,27 | 724,95 | 392,27 | 172,99 |
4ª | 11-12-13 | 794,09 | 631,86 | 455,26 | 794,09 | 455,26 | 176,60 |
5ª | Oltre | 863,23 | 698,46 | 518,26 | 863,23 | 518,26 | 180,20 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | ex 3º grado | ex 2º grado | ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2-3-4 | 8.323,69 | 6.130,07 | 3.777,92 | 8.323,69 | 3.777,92 | 2.352,15 |
2ª | 5-6-7 | 9.304,66 | 7.075,01 | 4.671,71 | 9.304,66 | 4.671,71 | 2.403,30 |
3ª | 8-9-10 | 10.285,63 | 8.019,94 | 5.565,51 | 10.285,63 | 5.565,51 | 2.454,43 |
4ª | 11-12-13 | 11.266,62 | 8.964,88 | 6.459,29 | 11.266,62 | 6.459,29 | 2.505,59 |
5ª | Oltre | 12.247,58 | 9.909,82 | 7.353,10 | 12.247,58 | 7.353,10 | 2.556,72 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | Ex 3º grado | Ex 2º grado | Ex 1º grado | Funzionario Senior | Funzionariobusiness | Assegno "ad personam" per ex F2 | |
1ª | 1-2-3-4 | 594,55 | 437,86 | 269,85 | 594,55 | 269,85 | 168,01 |
2ª | 5-6-7 | 664,62 | 505,36 | 333,69 | 664,62 | 333,69 | 171,66 |
3ª | 8-9-10 | 734,69 | 572,85 | 397,54 | 734,69 | 397,54 | 175,32 |
4ª | 11-12-13 | 804,76 | 640,35 | 461,38 | 804,76 | 461,38 | 178,97 |
5ª | Oltre | 874,83 | 707,84 | 525,22 | 874,83 | 525,22 | 182,62 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 2/D - INDENNITÀ ECONOMICA PER FUNZIONARI (EX INDENNITÀ DI CARICA) - PERSONALE ASSUNTO A PERTIRE DAL 18 DICEMBRE 1999
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo annuo in euro
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
8.707,30
6.412,58
3.952,03
8.707,30
3.952,03
2.460,55
cl 2 5-6-7
9.733,47
7.401,07
4.887,01
9.733,47
4.887,01
2.514,06
cl 3 8-9-10
10.759,65
8.389,55
5.822,00
10.759,65
5.822,00
2.567,55
cl 4 11-12-13
11.785,85
9.378,04
6.756,97
11.785,85
6.756,97
2.621,07
cl 5 oltre
12.812,02
10.366,52
7.691,97
12.812,02
7.691,97
2.674,55
Decorrenza dal 1-1-2023
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
621,95
458,04
282,29
621,95
282,29
175,75
cl 2 5-6-7
695,25
528,65
349,07
695,25
349,07
179,58
cl 3 8-9-10
768,55
599,25
415,86
768,55
415,86
183,40
cl 4 11-12-13
841,85
669,86
482,64
841,85
482,64
187,22
cl 5 oltre
915,14
740,47
549,43
915,14
549,43
191,04
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
8.897,24
6.552,46
4.038,24
8.897,24
4.038,24
2.514,22
cl 2 5-6-7
9.945,80
7.562,52
4.993,62
9.945,80
4.993,62
2.568,90
cl 3 8-9-10
10.994,36
8.572,58
5.949,00
10.994,36
5.949,00
2.623,56
cl 4 11-12-13
12.042,95
9.582,61
6.904,37
12.042,95
6.904,37
2.678,24
cl 5 oltre
13.091,50
10.592,66
7.859,76
13.091,50
7.859,76
2.732,90
Decorrenza dal 1-1-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
635,52
468,03
288,45
635,52
288,45
179,59
cl 2 5-6-7
710,41
540,18
356,69
710,41
356,69
183,49
cl 3 8-9-10
785,31
612,33
424,93
785,31
424,93
187,40
cl 4 11-12-13
860,21
684,47
493,17
860,21
493,17
191,30
cl 5 oltre
935,11
756,62
561,41
935,11
561,41
195,21
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
9.087,18
6.692,34
4.124,45
9.087,18
4.124,45
2.567,89
cl 2 5-6-7
10.158,12
7.723,96
5.100,22
10.158,12
5.100,22
2.623,74
cl 3 8-9-10
11.229,07
8.755,57
6.076,00
11.229,07
6.076,00
2.679,57
cl 4 11-12-13
12.300,04
9.787,18
7.051,76
12.300,04
7.051,76
2.735,42
cl 5 oltre
13.370,98
10.818,79
8.027,55
13.370,98
8.027,55
2.791,24
Decorrenza dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
EX 3º GRADO
EX 2º GRADO
EX 1º GRADO
Funzionario Senior
Funzionario Business
Assegno "ad personam" per ex F2
cl 1 1-2-3-4
649,08
478,02
294,60
649,08
294,60
183,42
cl 2 5-6-7
725,58
551,71
364,30
725,58
364,30
187,41
cl 3 8-9-10
802,08
625,40
434,00
802,08
434,00
191,40
cl 4 11-12-13
878,57
699,08
503,70
878,57
503,70
195,39
cl 5 oltre
955,07
772,77
573,40
955,07
573,40
199,37
Allegato 2/E - Indennità annua di cui al profilo j) della posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo dell'area professionale B
Anno | Mese (1/14) | |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2015 | 677,57 | 48,40 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2016 | 680,96 | 48,64 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2017 | 687,77 | 49,13 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2018 | 696,02 | 49,72 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-7-2019 | 705,37 | 50,38 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 2/E - INDENNITÀ DI CUI AL PROFILO J) DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1-4º LIVELLO RETRIBUTIVO - DELL'AREA PROFESSIONALE B
Importo annuo
Anno
Mese (1/14)
Valore dell'indennità in euro
dal 1º gennaio 2023
737,88
52,71
Valore dell'indennità in euro
dal 1º gennaio 2024
753,98
53,86
Valore dell'indennità in euro
dal 1º dicembre 2024
770,08
55,01
Allegato 2/F - Indennità economica per il 6º livello quadro
Importo annuo | Anno | Mese (1/14) |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2015 | 876,74 | 62,62 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2016 | 881,12 | 62,94 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2017 | 889,93 | 63,57 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-1-2018 | 900,61 | 64,33 |
Valore dell'indennità con decorrenza dal 1-7-2019 | 912,71 | 65,19 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 2/F - INDENNITÀ ECONOMICA PER IL 6º LIVELLO QUADRO
Importo annuo
Anno
Mese (1/14)
Valore dell'indennità in euro
dal 1º gennaio 2023
954,77
68,20
Valore dell'indennità in euro
dal 1º gennaio 2024
975,60
69,69
Valore dell'indennità in euro
dal 1º dicembre 2024
996,43
71,17
Anni di permanenza corrispondenti alle classi di anzianità
Tabella riepilogativa per ciascun livello di inquadramento valida per gli Allegati 3/A e 3/B
Anni di permanenza
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
2ª | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
3ª | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
4ª | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
5ª | 9-10 | 9-10-11 | 9-10-11 | oltre |
6ª | 11-12 | 12-13-14 | 12-13-14 | |
7ª | 13-14-15 | 15-16-17 | 15-16-17 | |
8ª | 16-17-18 | 18-19-20 | oltre | |
9ª | 19-20-21 | 21-22-23 | ||
10ª | 22-23-24 | oltre | ||
11ª | 25-26-27 | |||
12ª | 28-29-30 | |||
13ª | oltre |
Tabella di trattamento economico fisso omnicomprensiva
(comprensiva di: ex tabella stipendiale, ex indennità di contingenza, ex E.d.r.)
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 20.109,41 | 16.556,56 | 9.999,71 | 8.202,57 |
2ª | 20.589,81 | 16.925,15 | 10.210,66 | 8.379,99 |
3ª | 21.069,33 | 17.292,60 | 10.420,76 | 8.557,26 |
4ª | 21.548,44 | 17.661,05 | 10.632,13 | 8.734,67 |
5ª | 22.028,83 | 18.029,63 | 10.842,82 | 8.911,93 |
6ª | 22.508,37 | 18.397,06 | 11.052,91 | - |
7ª | 22.988,76 | 18.765,53 | 11.264,31 | - |
8ª | 23.469,14 | 19.134,12 | 11.475,23 | - |
9ª | 23.947,41 | 19.501,55 | - | - |
10ª | 24.427,81 | 19.870,76 | - | - |
11ª | 24.908,18 | - | - | - |
12ª | 25.387,70 | - | - | - |
13ª | 25.868,09 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1.436,39 | 1.182,61 | 714,27 | 585,90 |
2ª | 1.470,70 | 1.208,94 | 729,33 | 598,57 |
3ª | 1.504,95 | 1.235,19 | 744,34 | 611,23 |
4ª | 1.539,17 | 1.261,50 | 759,44 | 623,91 |
5ª | 1.573,49 | 1.287,83 | 774,49 | 636,57 |
6ª | 1.607,74 | 1.314,08 | 789,49 | - |
7ª | 1.642,05 | 1.340,40 | 804,59 | - |
8ª | 1.676,37 | 1.366,72 | 819,66 | - |
9ª | 1.710,53 | 1.392,97 | - | - |
10ª | 1.744,84 | 1.419,34 | - | - |
11ª | 1.779,16 | - | - | - |
12ª | 1.813,41 | - | - | - |
13ª | 1.847,72 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 20.209,96 | 16.639,34 | 10.049,71 | 8.243,58 |
2ª | 20.692,76 | 17.009,78 | 10.261,71 | 8.421,89 |
3ª | 21.174,68 | 17.379,06 | 10.472,86 | 8.600,05 |
4ª | 21.656,18 | 17.749,36 | 10.685,29 | 8.778,34 |
5ª | 22.138,97 | 18.119,78 | 10.897,03 | 8.956,49 |
6ª | 22.620,91 | 18.489,05 | 11.108,17 | - |
7ª | 23.103,70 | 18.859,36 | 11.320,63 | - |
8ª | 23.586,49 | 19.229,79 | 11.532,61 | - |
9ª | 24.067,15 | 19.599,06 | - | - |
10ª | 24.549,95 | 19.970,11 | - | - |
11ª | 25.032,72 | - | - | - |
12ª | 25.514,64 | - | - | - |
13ª | 25.997,43 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1.443,57 | 1.188,52 | 717,84 | 588,83 |
2ª | 1.478,05 | 1.214,98 | 732,98 | 601,56 |
3ª | 1.512,48 | 1.241,36 | 748,06 | 614,29 |
4ª | 1.546,87 | 1.267,81 | 763,24 | 627,02 |
5ª | 1.581,36 | 1.294,27 | 778,36 | 639,75 |
6ª | 1.615,78 | 1.320,65 | 793,44 | - |
7ª | 1.650,26 | 1.347,10 | 808,62 | - |
8ª | 1.684,75 | 1.373,56 | 823,76 | - |
9ª | 1.719,08 | 1.399,93 | - | - |
10ª | 1.753,57 | 1.426,44 | - | - |
11ª | 1.788,05 | - | - | - |
12ª | 1.822,47 | - | - | - |
13ª | 1.856,96 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 20.412,06 | 16.805,73 | 10.150,21 | 8.326,02 |
2ª | 20.899,69 | 17.179,88 | 10.364,33 | 8.506, 11 |
3ª | 21.386,43 | 17.552,85 | 10.577,59 | 8.686,05 |
4ª | 21.872,74 | 17.926,85 | 10.792,14 | 8.866,12 |
5ª | 22.360,36 | 18.300,98 | 11.006,00 | 9.046,05 |
6ª | 22.847,12 | 18.673,94 | 11.219,25 | - |
7ª | 23.334,74 | 19.047,95 | 11.433,84 | - |
8ª | 23.822,35 | 19.422,09 | 11.647,94 | - |
9ª | 24.307,82 | 19.795,05 | - | - |
10ª | 24.795,45 | 20.169,81 | - | - |
11ª | 25.283,05 | - | - | - |
12ª | 25.769,79 | - | - | - |
13ª | 26.257,40 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1.458,00 | 1.200,41 | 725,02 | 594,72 |
2ª | 1.492,84 | 1.227,13 | 740,31 | 607,58 |
3ª | 1.527,60 | 1.253,78 | 755,54 | 620,43 |
4ª | 1.562,34 | 1.280,49 | 770,87 | 633,29 |
5ª | 1.597,17 | 1.307,21 | 786,14 | 646,15 |
6ª | 1.631,94 | 1.333,85 | 801,38 | - |
7ª | 1.666,77 | 1.360,57 | 816,70 | - |
8ª | 1.701,60 | 1.387,29 | 832,00 | - |
9ª | 1.736,27 | 1.413,93 | - | - |
10ª | 1.771,10 | 1.440,70 | - | - |
11ª | 1.805,93 | - | - | - |
12ª | 1.840,70 | - | - | - |
13ª | 1.875,53 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 20.657,00 | 17.007,40 | 10.272,01 | 8.425,93 |
2ª | 21.150,49 | 17.386,04 | 10.488,70 | 8.608,18 |
3ª | 21.643,07 | 17.763,48 | 10.704,52 | 8.790,28 |
4ª | 22.135,21 | 18.141,97 | 10.921,65 | 8.972,51 |
5ª | 22.628,68 | 18.520,59 | 11.138,07 | 9.154,60 |
6ª | 23.121,29 | 18.898,03 | 11.353,88 | - |
7ª | 23.614,76 | 19.276,53 | 11.571,05 | - |
8ª | 24.108,22 | 19.655,16 | 11.787,72 | - |
9ª | 24.599,51 | 20.032,59 | - | - |
10ª | 25.093,00 | 20.411,85 | - | - |
11ª | 25.586,45 | - | - | - |
12ª | 26.079,03 | - | - | - |
13ª | 26.572,49 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1.475,50 | 1.214,81 | 733,72 | 601,85 |
2ª | 1.510,75 | 1.241,86 | 749,19 | 614,87 |
3ª | 1.545,93 | 1.268,82 | 764,61 | 627,88 |
4ª | 1.581,09 | 1.295,86 | 780,12 | 640,89 |
5ª | 1.616,33 | 1.322,90 | 795,58 | 653,90 |
6ª | 1.651,52 | 1.349,86 | 810,99 | - |
7ª | 1.686,77 | 1.376,90 | 826,50 | - |
8ª | 1.722,02 | 1.403,94 | 841,98 | - |
9ª | 1.757,11 | 1.430,90 | - | - |
10ª | 1.792,36 | 1.457,99 | - | - |
11ª | 1.827,60 | - | - | - |
12ª | 1.862,79 | - | - | - |
13ª | 1.898,04 | - | - | - |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 20.934,42 | 17.235,81 | 10.409,96 | 8.539,09 |
2ª | 21.434,54 | 17.619,53 | 10.629,56 | 8.723,79 |
3ª | 21.933,74 | 18.002,04 | 10.848,28 | 8.908,33 |
4ª | 22.432,49 | 18.385,62 | 11.068,33 | 9.093,01 |
5ª | 22.932,58 | 18.769,32 | 11.287,65 | 9.277,55 |
6ª | 23.431,81 | 19.151,83 | 11.506,36 | |
7ª | 23.931,91 | 19.535,41 | 11.726,45 | |
8ª | 24.431,99 | 19.919,13 | 11.946,03 | |
9ª | 24.929,88 | 20.301,63 | ||
10ª | 25.430,00 | 20.685,98 | ||
11ª | 25.930,08 | |||
12ª | 26.429,27 | |||
13ª | 26.929,36 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º | Liv. 1º |
1ª | 1.495,32 | 1.231,13 | 743,57 | 609,94 |
2ª | 1.531,04 | 1.258,54 | 759,25 | 623,13 |
3ª | 1.566,70 | 1.285,86 | 774,88 | 636,31 |
4ª | 1.602,32 | 1.313,26 | 790,60 | 649,50 |
5ª | 1.638,04 | 1.340,67 | 806,26 | 662,68 |
6ª | 1.673,70 | 1.367,99 | 821,88 | |
7ª | 1.709,42 | 1.395,39 | 837,60 | |
8ª | 1.745,14 | 1.422,80 | 853,29 | |
9ª | 1.780,71 | 1.450,12 | ||
10ª | 1.816,43 | 1.477,57 | ||
11ª | 1.852,15 | |||
12ª | 1.887,81 | |||
13ª | 1.923,53 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 3/A - TABELLE DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
Tabella di trattamento economico fisso omnicomprensiva (comprensiva di: ex tabella stipendiale, ex indennità di contingenza, ex E.d.r.)
Decorrenza
Dal 1-1-2023
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
21.899,21
18.030,15
10.889,72
8.932,83
cl 2
22.422,38
18.431,55
11.119,44
9.125,84
cl 3
22.944,54
18.831,69
11.348,24
9.318,88
cl 4
23.466,32
19.232,95
11.578,43
9.512,07
cl 5
23.989,46
19.634,33
11.807,86
9.705,12
cl 6
24.511,70
20.034,47
12.036,65
cl 7
25.034,85
20.435,73
12.266,88
cl 8
25.557,97
20.837,13
12.496,58
cl 9
26.078,61
21.237,25
cl 10
26.601,96
21.639,32
cl 11
27.125,19
cl 12
27.647,37
cl 13
28.170,44
Decorrenza
Dal 1-1-2023
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1.564,23
1.287,87
777,84
638,05
cl 2
1.601,60
1.316,54
794,25
651,85
cl 3
1.638,90
1.345,12
810,59
665,63
cl 4
1.676,17
1.373,78
827,03
679,43
cl 5
1.713,53
1.402,45
843,42
693,22
cl 6
1.750,84
1.431,03
859,76
cl 7
1.788,20
1.459,70
876,21
cl 8
1.825,57
1.488,37
892,61
cl 9
1.862,77
1.516,95
cl 10
1.900,14
1.545,67
cl 11
1.937,51
cl 12
1.974,81
cl 13
2.012,17
Decorrenza
Dal 1-1-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
22.376,97
18.423,46
11.127,27
9.127,49
cl 2
22.911,50
18.833,62
11.362,00
9.324,91
cl 3
23.445,11
19.242,49
11.595,79
9.522,16
cl 4
23.978,22
19.652,50
11.831,00
9.719,57
cl 5
24.512,77
20.062,64
12.065,44
9.916,83
cl 6
25.046,40
20.471,50
12.299,22
cl 7
25.580,90
20.881,52
12.534,47
cl 8
26.115,49
21.291,67
12.769,18
cl 9
26.647,70
21.700,53
cl 10
27.182,28
22.111,36
cl 11
27.716,81
cl 12
28.250,40
cl 13
28.784,95
Decorrenza
Dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1.598,35
1.315,96
794,81
651,96
cl 2
1.636,54
1.345,26
811,57
666,07
cl 3
1.674,65
1.374,46
828,27
680,15
cl 4
1.712,73
1.403,75
845,07
694,26
cl 5
1.750,91
1.433,05
861,82
708,35
cl 6
1.789,03
1.462,25
878,52
-
cl 7
1.827,21
1.491,54
895,32
cl 8
1.865,39
1.520,83
912,08
cl 9
1.903,41
1.550,04
cl 10
1.941,59
1.579,38
cl 11
1.979,77
cl 12
2.017,89
cl 13
2.056,07
Decorrenza
Dal 1-12-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
22.854,63
18.816,77
11.364,82
9.322,35
cl 2
23.400,62
19.235,69
11.604,56
9.523,98
cl 3
23.945,63
19.653,29
11.843,34
9.725,44
cl 4
24.490,12
20.072,05
12.083,57
9.927,07
cl 5
25.036,08
20.490,95
12.323,02
10.128,54
cl 6
25.581,10
20.908,53
12.561,79
cl 7
26.127,07
21.327,31
12.802,06
cl 8
26.673,01
21.746,21
13.041,78
cl 9
27.216,59
22.163,80
cl 10
27.762,58
22.583,40
cl 11
28.308,52
cl 12
28.853,50
cl 13
29.399,46
Decorrenza
Dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
LIV. 1
cl 1
1.632,47
1.344,06
811,77
665,88
cl 2
1.671,47
1.373,98
828,90
680,28
cl 3
1.710,40
1.403,81
845,95
694,67
cl 4
1.749,29
1.433,72
863,11
709,08
cl 5
1.788,29
1.463,64
880,22
723,47
cl 6
1.827,22
1.493,47
897,27
cl 7
1.866,22
1.523,38
914,43
cl 8
1.905,22
1.553,30
931,56
cl 9
1.944,04
1.583,13
cl 10
1.983,04
1.613,10
cl 11
2.022,04
cl 12
2.060,96
cl 13
2.099,96
Allegato 3/B - Terzo elemento per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 452,03 | 316,40 | 482,45 |
2ª | 473,22 | 331,66 | 507,43 |
3ª | 498,62 | 349,41 | 531,32 |
4ª | 519,76 | 363,81 | 556,69 |
5ª | 540,92 | 379,03 | 581,40 |
6ª | 566,32 | 396,83 | 605,53 |
7ª | 587,47 | 411,21 | 630,68 |
8ª | 608,62 | 426,42 | 655,66 |
9ª | 634,03 | 444,23 | - |
10ª | 655,21 | 458,62 | - |
11ª | 676,35 | - | - |
12ª | 701,75 | - | - |
13ª | 722,91 | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 32,29 | 22,60 | 34,46 |
2ª | 33,80 | 23,69 | 36,25 |
3ª | 35,62 | 24,96 | 37,95 |
4ª | 37,13 | 25,99 | 39,76 |
5ª | 38,64 | 27,07 | 41,53 |
6ª | 40,45 | 28,35 | 43,25 |
7ª | 41,96 | 29,37 | 45,05 |
8ª | 43,47 | 30,46 | 46,83 |
9ª | 45,29 | 31,73 | - |
10ª | 46,80 | 32,76 | - |
11ª | 48,31 | - | - |
12ª | 50,13 | - | - |
13ª | 51,64 | - | - |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 454,29 | 317,98 | 484,86 |
2ª | 475,59 | 333,32 | 509,97 |
3ª | 501,11 | 351,16 | 533,98 |
4ª | 522,36 | 365,63 | 559,47 |
5ª | 543,62 | 380,93 | 584,31 |
6ª | 569,15 | 398,81 | 608,56 |
7ª | 590,41 | 413,27 | 633,83 |
8ª | 611,66 | 428,55 | 658,94 |
9ª | 637,20 | 446,45 | |
10ª | 658,49 | 460,91 | |
11ª | 679,73 | ||
12ª | 705,26 | ||
13ª | 726,52 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 32,45 | 22,71 | 34,63 |
2ª | 33,97 | 23,81 | 36,43 |
3ª | 35,79 | 25,08 | 38,14 |
4ª | 37,31 | 26,12 | 39,96 |
5ª | 38,83 | 27,21 | 41,74 |
6ª | 40,65 | 28,49 | 43,47 |
7ª | 42,17 | 29,52 | 45,27 |
8ª | 43,69 | 30,61 | 47,07 |
9ª | 45,51 | 31,89 | |
10ª | 47,04 | 32,92 | |
11ª | 48,55 | ||
12ª | 50,38 | ||
13ª | 51,89 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 458,83 | 321,16 | 489,71 |
2ª | 480,35 | 336,65 | 515,07 |
3ª | 506,12 | 354,67 | 539,32 |
4ª | 527,58 | 369,29 | 565,06 |
5ª | 549,06 | 384,74 | 590,15 |
6ª | 574,84 | 402,80 | 614,65 |
7ª | 596,31 | 417,40 | 640,17 |
8ª | 617,78 | 432,84 | 665,53 |
9ª | 643,57 | 450,91 | |
10ª | 665,07 | 465,52 | |
11ª | 686,53 | ||
12ª | 712,31 | ||
13ª | 733,79 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 32,77 | 22,94 | 34,98 |
2ª | 34,31 | 24,05 | 36,79 |
3ª | 36,15 | 25,33 | 38,52 |
4ª | 37,68 | 26,38 | 40,36 |
5ª | 39,22 | 27,48 | 42,15 |
6ª | 41,06 | 28,77 | 43,90 |
7ª | 42,59 | 29,81 | 45,73 |
8ª | 44,13 | 30,92 | 47,54 |
9ª | 45,97 | 32,21 | |
10ª | 47,51 | 33,25 | |
11ª | 49,04 | ||
12ª | 50,88 | ||
13ª | 52,41 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 464,34 | 325,01 | 495,59 |
2ª | 486,11 | 340,69 | 521,25 |
3ª | 512,19 | 358,93 | 545,79 |
4ª | 533,91 | 373,72 | 571,84 |
5ª | 555,65 | 389,36 | 597,23 |
6ª | 581,74 | 407,63 | 622,03 |
7ª | 603,47 | 422,41 | 647,85 |
8ª | 625,19 | 438,03 | 673,52 |
9ª | 651,29 | 456,32 | |
10ª | 673,05 | 471,11 | |
11ª | 694,77 | ||
12ª | 720,86 | ||
13ª | 742,60 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 33,17 | 23,22 | 35,40 |
2ª | 34,72 | 24,34 | 37,23 |
3ª | 36,59 | 25,64 | 38,99 |
4ª | 38,14 | 26,69 | 40,85 |
5ª | 39,69 | 27,81 | 42,66 |
6ª | 41,55 | 29,12 | 44,43 |
7ª | 43,11 | 30,17 | 46,28 |
8ª | 44,66 | 31,29 | 48,11 |
9ª | 46,52 | 32,59 | |
10ª | 48,08 | 33,65 | |
11ª | 49,63 | ||
12ª | 51,49 | ||
13ª | 53,04 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 470,58 | 329,37 | 502,25 |
2ª | 492,64 | 345,27 | 528,25 |
3ª | 519,07 | 363,75 | 553,12 |
4ª | 541,08 | 378,74 | 579,52 |
5ª | 563,11 | 394,59 | 605,25 |
6ª | 589,55 | 413,10 | 630,38 |
7ª | 611,57 | 428,08 | 656,55 |
8ª | 633,59 | 443,91 | 682,57 |
9ª | 660,04 | 462,45 | |
10ª | 682,09 | 477,44 | |
11ª | 704,10 | ||
12ª | 730,54 | ||
13ª | 752,57 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | Liv. 4º | Liv. 3º | Liv. 2º |
1ª | 33,61 | 23,53 | 35,88 |
2ª | 35,19 | 24,66 | 37,73 |
3ª | 37,08 | 25,98 | 39,51 |
4ª | 38,65 | 27,05 | 41,39 |
5ª | 40,22 | 28,19 | 43,23 |
6ª | 42,11 | 29,51 | 45,03 |
7ª | 43,68 | 30,58 | 46,90 |
8ª | 45,26 | 31,71 | 48,76 |
9ª | 47,15 | 33,03 | |
10ª | 48,72 | 34,10 | |
11ª | 50,29 | ||
12ª | 52,18 | ||
13ª | 53,76 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 3/B - TERZO ELEMENTO per il solo personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987
Decorrenza
Dal 1-1-2023
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
492,27
344,55
525,40
cl 2
515,34
361,18
552,60
cl 3
542,99
380,51
578,61
cl 4
566,02
396,19
606,23
cl 5
589,06
412,78
633,14
cl 6
616,72
432,14
659,43
cl 7
639,76
447,81
686,81
cl 8
662,79
464,37
714,03
cl 9
690,46
483,76
cl 10
713,53
499,44
cl 11
736,55
cl 12
764,21
cl 13
787,25
Decorrenza
Dal 1-1-2023
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
35,16
24,61
37,53
cl 2
36,81
25,80
39,47
cl 3
38,79
27,18
41,33
cl 4
40,43
28,30
43,30
cl 5
42,08
29,48
45,22
cl 6
44,05
30,87
47,10
cl 7
45,70
31,99
49,06
cl 8
47,34
33,17
51,00
cl 9
49,32
34,55
cl 10
50,97
35,67
cl 11
52,61
cl 12
54,59
cl 13
56,23
Decorrenza
Dal 1-1-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
503,01
352,07
536,88
cl 2
526,56
369,06
564,65
cl 3
554,83
388,81
591,23
cl 4
578,37
404,83
619,45
cl 5
601,91
421,76
646,95
cl 6
630,17
441,57
673,81
cl 7
653,72
457,58
701,79
cl 8
677,25
474,50
729,61
cl 9
705,52
494,31
cl 10
729,10
510,33
cl 11
752,62
cl 12
780,86
cl 13
804,42
Decorrenza
Dal 1-1-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
35,93
25,15
38,35
cl 2
37,61
26,36
40,33
cl 3
39,63
27,77
42,23
cl 4
41,31
28,92
44,25
cl 5
42,99
30,13
46,21
cl 6
45,01
31,54
48,13
cl 7
46,69
32,68
50,13
cl 8
48,38
33,89
52,12
cl 9
50,39
35,31
cl 10
52,08
36,45
cl 11
53,76
cl 12
55,78
cl 13
57,46
Decorrenza
Dal 1-12-2024
Importo annuo in euro
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
513,75
359,59
548,32
cl 2
537,82
376,94
576,70
cl 3
566,67
397,11
603,85
cl 4
590,72
413,47
632,67
cl 5
614,76
430,78
660,76
cl 6
643,62
451,00
688,19
cl 7
667,68
467,35
716,77
cl 8
691,71
484,63
745,19
cl 9
720,58
504,86
cl 10
744,67
521,22
cl 11
768,69
cl 12
797,55
cl 13
821,59
Decorrenza
Dal 1-12-2024
Importo mensile in euro (1/14)
CLASSE
LIV. 4
LIV. 3
LIV. 2
cl 1
36,70
25,69
39,17
cl 2
38,42
26,92
41,19
cl 3
40,48
28,37
43,13
cl 4
42,19
29,53
45,19
cl 5
43,91
30,77
47,20
cl 6
45,97
32,21
49,16
cl 7
47,69
33,38
51,20
cl 8
49,41
34,62
53,23
cl 9
51,47
36,06
cl 10
53,19
37,23
cl 11
54,91
cl 12
56,97
cl 13
58,69
Allegato 3/C - Assegno annuo "ad personam" contrattuale di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato 7 al CCNL 29 ottobre 1987
Anno | Mese (1/14) | |
Valore dell'assegno dal 1-1-2015 | 4.763,99 | 340,29 |
Valore dell'assegno dal 1-1-2016 | 4.787,81 | 341,99 |
Valore dell'assegno dal 1-1-2017 | 4.835,69 | 345,41 |
Valore dell'assegno dal 1-1-2018 | 4.893,72 | 349,55 |
Valore dell'assegno dal 1-7-2019 | 4.959,44 | 354,25 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 3/C - Assegno annuo "ad personam" contrattuale di cui ai punti 2 - 3 dell'Allegato 7 al CCNL 29 ottobre 1987
Importo annuo
Anno
Mese (1/14)
Valore dell'assegno in euro
dal 1-1-2023
5.188,00
370,57
Valore dell'assegno
dal 1-1-2024
5.301,17
378,66
Valore dell'assegno
dal 1-12-2024
5.414,34
386,74
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 21.580,21 |
2ª | 5-6-7 | 22.251,35 |
3ª | 8-9-10 | 22.922,52 |
4ª | 11-12-13 | 23.593,67 |
5ª | 14-15-16 | 24.264,80 |
6ª | 17-18-19 | 24.935,24 |
7ª | 20-21-22 | 25.607,08 |
8ª | 23-24-25 | 26.278,23 |
9ª | 26-27-28 | 26.949,40 |
10ª | 29-30-31 | 27.620,51 |
11ª | 32-33-34 | 28.291,63 |
12ª | Oltre | 28.962,80 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.541,44 |
2ª | 5-6-7 | 1.589,38 |
3ª | 8-9-10 | 1.637,32 |
4ª | 11-12-13 | 1.685,26 |
5ª | 14-15-16 | 1.733,20 |
6ª | 17-18-19 | 1.781,14 |
7ª | 20-21-22 | 1.829,08 |
8ª | 23-24-25 | 1.877,02 |
9ª | 26-27-28 | 1.924,96 |
10ª | 29-30-31 | 1.972,89 |
11ª | 32-33-34 | 2.020,83 |
12ª | Oltre | 2.068,77 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 21.688,11 |
2ª | 5-6-7 | 22.362,61 |
3ª | 8-9-10 | 23.037,13 |
4ª | 11-12-13 | 23.711,64 |
5ª | 14-15-16 | 24.386,12 |
6ª | 17-18-19 | 25.060,62 |
7ª | 20-21-22 | 25.735,12 |
8ª | 23-24-25 | 26.409,62 |
9ª | 26-27-28 | 27.084,15 |
10ª | 29-30-31 | 27.758,61 |
11ª | 32-33-34 | 28.433,09 |
12ª | Oltre | 29.107,61 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.549,15 |
2ª | 5-6-7 | 1.597,33 |
3ª | 8-9-10 | 1.645,51 |
4ª | 11-12-13 | 1.693,69 |
5ª | 14-15-16 | 1.741,87 |
6ª | 17-18-19 | 1.790,04 |
7ª | 20-21-22 | 1.838,22 |
8ª | 23-24-25 | 1.886,40 |
9ª | 26-27-28 | 1.934,58 |
10ª | 29-30-31 | 1.982,76 |
11ª | 32-33-34 | 2.030,94 |
12ª | Oltre | 2.079,12 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 21.904,99 |
2ª | 5-6-7 | 22.586,24 |
3ª | 8-9-10 | 23.267,50 |
4ª | 11-12-13 | 23.948,76 |
5ª | 14-15-16 | 24.629,98 |
6ª | 17-18-19 | 25.311,23 |
7ª | 20-21-22 | 25.992,47 |
8ª | 23-24-25 | 26.673,72 |
9ª | 26-27-28 | 27.354,99 |
10ª | 29-30-31 | 28.036,20 |
11ª | 32-33-34 | 28.717,42 |
12ª | Oltre | 29.398,69 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.564,64 |
2ª | 5-6-7 | 1.613,30 |
3ª | 8-9-10 | 1.661,96 |
4ª | 11-12-13 | 1.710,63 |
5ª | 14-15-16 | 1.759,28 |
6ª | 17-18-19 | 1.807,95 |
7ª | 20-21-22 | 1.856,61 |
8ª | 23-24-25 | 1.905,27 |
9ª | 26-27-28 | 1.953,93 |
10ª | 29-30-31 | 2.002,59 |
11ª | 32-33-34 | 2.051,24 |
12ª | Oltre | 2.099,91 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 22.167,85 |
2ª | 5-6-7 | 22.857,27 |
3ª | 8-9-10 | 23.546,71 |
4ª | 11-12-13 | 24.236,15 |
5ª | 14-15-16 | 24.925,54 |
6ª | 17-18-19 | 25.614,96 |
7ª | 20-21-22 | 26.304,38 |
8ª | 23-24-25 | 26.993,80 |
9ª | 26-27-28 | 27.683,25 |
10ª | 29-30-31 | 28.372,63 |
11ª | 32-33-34 | 29.062,03 |
12ª | Oltre | 29.751,47 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.583,42 |
2ª | 5-6-7 | 1.632,66 |
3ª | 8-9-10 | 1.681,91 |
4ª | 11-12-13 | 1.731,15 |
5ª | 14-15-16 | 1.780,40 |
6ª | 17-18-19 | 1.829,64 |
7ª | 20-21-22 | 1.878,88 |
8ª | 23-24-25 | 1.928,13 |
9ª | 26-27-28 | 1.977,38 |
10ª | 29-30-31 | 2.026,62 |
11ª | 32-33-34 | 2.075,86 |
12ª | Oltre | 2.125,11 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2019 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 22.977,64 |
2ª | 5-6-7 | 23.692,25 |
3ª | 8-9-10 | 24.406,87 |
4ª | 11-12-13 | 25.121,50 |
5ª | 14-15-16 | 25.836,07 |
6ª | 17-18-19 | 26.550,67 |
7ª | 20-21-22 | 27.265,28 |
8ª | 23-24-25 | 27.979,88 |
9ª | 26-27-28 | 28.694,52 |
10ª | 29-30-31 | 29.409,08 |
11ª | 32-33-34 | 30.123,67 |
12ª | Oltre | 30.838,29 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.641,26 |
2ª | 5-6-7 | 1.692,30 |
3ª | 8-9-10 | 1.743,35 |
4ª | 11-12-13 | 1.794,39 |
5ª | 14-15-16 | 1.845,43 |
6ª | 17-18-19 | 1.896,48 |
7ª | 20-21-22 | 1.947,52 |
8ª | 23-24-25 | 1.998,56 |
9ª | 26-27-28 | 2.049,61 |
10ª | 29-30-31 | 2.100,65 |
11ª | 32-33-34 | 2.151,69 |
12ª | Oltre | 2.202,74 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 23.286,23 |
2ª | 5-6-7 | 24.010,44 |
3ª | 8-9-10 | 24.734,65 |
4ª | 11-12-13 | 25.458,88 |
5ª | 14-15-16 | 26.183,05 |
6ª | 17-18-19 | 26.907,25 |
7ª | 20-21-22 | 27.631,45 |
8ª | 23-24-25 | 28.355,65 |
9ª | 26-27-28 | 29.079,89 |
10ª | 29-30-31 | 29.804,04 |
11ª | 32-33-34 | 30.528,23 |
12ª | Oltre | 31.252,45 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.663,30 |
2ª | 5-6-7 | 1.715,03 |
3ª | 8-9-10 | 1.766,76 |
4ª | 11-12-13 | 1.818,49 |
5ª | 14-15-16 | 1.870,22 |
6ª | 17-18-19 | 1.921,95 |
7ª | 20-21-22 | 1.973,68 |
8ª | 23-24-25 | 2.025,40 |
9ª | 26-27-28 | 2.077,14 |
10ª | 29-30-31 | 2.128,86 |
11ª | 32-33-34 | 2.180,59 |
12ª | Oltre | 2.232,32 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato - 4/A Tabelle stipendiali complessive per il personale Contact center operations (ex call center Sezione prima)
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-1-2023
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
24.359,40
cl 2 5-6-7
25.116,99
cl 3 8-9-10
25.874,57
cl 4 11-12-13
26.632,18
cl 5 14-15-16
27.389,72
cl 6 17-18-19
28.147,30
cl 7 20-21-22
28.904,87
cl 8 23-24-25
29.662,45
cl 9 26-27-28
30.420,07
cl 10 29-30-31
31.177,59
cl 11 32-33-34
31.935,15
cl 12 oltre
32.692,75
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-1-2023
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
1.739,96
cl 2 5-6-7
1.794,07
cl 3 8-9-10
1.848,18
cl 4 11-12-13
1.902,30
cl 5 14-15-16
1.956,41
cl 6 17-18-19
2.010,52
cl 7 20-21-22
2.064,63
cl 8 23-24-25
2.118,75
cl 9 26-27-28
2.172,86
cl 10 29-30-31
2.226,97
cl 11 32-33-34
2.281,08
cl 12 oltre
2.335,20
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-1-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
24.890,78
cl 2 5-6-7
25.664,89
cl 3 8-9-10
26.439,00
cl 4 11-12-13
27.213,13
cl 5 14-15-16
27.987,20
cl 6 17-18-19
28.761,31
cl 7 20-21-22
29.535,40
cl 8 23-24-25
30.309,51
cl 9 26-27-28
31.083,65
cl 10 29-30-31
31.857,70
cl 11 32-33-34
32.631,78
cl 12 oltre
33.405,91
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-1-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
1.777,91
cl 2 5-6-7
1.833,21
cl 3 8-9-10
1.888,50
cl 4 11-12-13
1.943,80
cl 5 14-15-16
1.999,09
cl 6 17-18-19
2.054,38
cl 7 20-21-22
2.109,67
cl 8 23-24-25
2.164,97
cl 9 26-27-28
2.220,26
cl 10 29-30-31
2.275,55
cl 11 32-33-34
2.330,84
cl 12 oltre
2.386,14
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-12-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
25.422,15
cl 2 5-6-7
26.212,78
cl 3 8-9-10
27.003,42
cl 4 11-12-13
27.794,08
cl 5 14-15-16
28.584,67
cl 6 17-18-19
29.375,31
cl 7 20-21-22
30.165,92
cl 8 23-24-25
30.956,56
cl 9 26-27-28
31.747,22
cl 10 29-30-31
32.537,80
cl 11 32-33-34
33.328,40
cl 12 oltre
34.119,06
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-12-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
1.815,87
cl 2 5-6-7
1.872,34
cl 3 8-9-10
1.928,82
cl 4 11-12-13
1.985,29
cl 5 14-15-16
2.041,76
cl 6 17-18-19
2.098,24
cl 7 20-21-22
2.154,71
cl 8 23-24-25
2.211,18
cl 9 26-27-28
2.267,66
cl 10 29-30-31
2.324,13
cl 11 32-33-34
2.380,60
cl 12 oltre
2.437,08
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 13.793,86 |
2ª | 4-5-6 | 14.138,72 |
3ª | 7-8-9 | 14.483,55 |
4ª | 10-11-12 | 14.828,40 |
5ª | 13-14-15 | 15.173,25 |
6ª | 16-17-18 | 15.518,07 |
7ª | Oltre | 15.862,92 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 985,28 |
2ª | 4-5-6 | 1.009,91 |
3ª | 7-8-9 | 1.034,54 |
4ª | 10-11-12 | 1.059,17 |
5ª | 13-14-15 | 1.083,80 |
6ª | 16-17-18 | 1.108,43 |
7ª | Oltre | 1.133,07 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 13.862,83 |
2ª | 4-5-6 | 14.209,41 |
3ª | 7-8-9 | 14.555,97 |
4ª | 10-11-12 | 14.902,54 |
5ª | 13-14-15 | 15.249,12 |
6ª | 16-17-18 | 15.595,66 |
7ª | Oltre | 15.942,23 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 990,20 |
2ª | 4-5-6 | 1.014,96 |
3ª | 7-8-9 | 1.039,71 |
4ª | 10-11-12 | 1.064,47 |
5ª | 13-14-15 | 1.089,22 |
6ª | 16-17-18 | 1.113,98 |
7ª | Oltre | 1.138,73 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 14.001,46 |
2ª | 4-5-6 | 14.351,50 |
3ª | 7-8-9 | 14.701,53 |
4ª | 10-11-12 | 15.051,57 |
5ª | 13-14-15 | 15.401,61 |
6ª | 16-17-18 | 15.751,62 |
7ª | Oltre | 16.101,65 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 1.000,10 |
2ª | 4-5-6 | 1.025,11 |
3ª | 7-8-9 | 1.050,11 |
4ª | 10-11-12 | 1.075,11 |
5ª | 13-14-15 | 1.100,12 |
6ª | 16-17-18 | 1.125,12 |
7ª | Oltre | 1.150,12 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 14.169,48 |
2ª | 4-5-6 | 14.523,72 |
3ª | 7-8-9 | 14.877,95 |
4ª | 10-11-12 | 15.232,19 |
5ª | 13-14-15 | 15.586,43 |
6ª | 16-17-18 | 15.940,64 |
7ª | Oltre | 16.294,87 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 1.012,11 |
2ª | 4-5-6 | 1.037,41 |
3ª | 7-8-9 | 1.062,71 |
4ª | 10-11-12 | 1.088,01 |
5ª | 13-14-15 | 1.113,32 |
6ª | 16-17-18 | 1.138,62 |
7ª | Oltre | 1.163,92 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2019 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 14.512,13 |
2ª | 4-5-6 | 14.874,93 |
3ª | 7-8-9 | 15.237,73 |
4ª | 10-11-12 | 15.600,53 |
5ª | 13-14-15 | 15.963,34 |
6ª | 16-17-18 | 16.326,12 |
7ª | Oltre | 16.688,91 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 1.036,58 |
2ª | 4-5-6 | 1.062,50 |
3ª | 7-8-9 | 1.088,41 |
4ª | 10-11-12 | 1.114,32 |
5ª | 13-14-15 | 1.140,24 |
6ª | 16-17-18 | 1.166,15 |
7ª | Oltre | 1.192,07 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 14.707,03 |
2ª | 4-5-6 | 15.074,70 |
3ª | 7-8-9 | 15.442,37 |
4ª | 10-11-12 | 15.810,05 |
5ª | 13-14-15 | 16.177,73 |
6ª | 16-17-18 | 16.545,38 |
7ª | Oltre | 16.913,04 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3 | 1.050,50 |
2ª | 4-5-6 | 1.076,76 |
3ª | 7-8-9 | 1.103,03 |
4ª | 10-11-12 | 1.129,29 |
5ª | 13-14-15 | 1.155,55 |
6ª | 16-17-18 | 1.181,81 |
7ª | Oltre | 1.208,07 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 4/B - Tabelle stipendiali fisse complessive per il personale Contact center vendita (ex call center Sezione seconda)
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-1-2023
CLASSE
cl 1 1-2-3
15.384,82
cl 2 4-5-6
15.769,43
cl 3 7-8-9-
16.154,05
cl 4 10-11-12
16.538,67
cl 5 13-14-15
16.923,30
cl 6 16-17-18
17.307,89
cl 7 oltre
17.692,49
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-1-2023
CLASSE
cl 1 1-2-3
1.098,92
cl 2 4-5-6
1.126,39
cl 3 7-8-9-
1.153,86
cl 4 10-11-12
1.181,33
cl 5 13-14-15
1.208,81
cl 6 16-17-18
1.236,28
cl 7 oltre
1.263,75
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-1-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3
15.720,42
cl 2 4-5-6
16.113,42
cl 3 7-8-9-
16.506,43
cl 4 10-11-12
16.899,44
cl 5 13-14-15
17.292,46
cl 6 16-17-18
17.685,44
cl 7 oltre
18.078,43
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-1-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3
1.122,89
cl 2 4-5-6
1.150,96
cl 3 7-8-9-
1.179,03
cl 4 10-11-12
1.207,10
cl 5 13-14-15
1.235,18
cl 6 16-17-18
1.263,25
cl 7 oltre
1.291,32
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-12-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3
16.056,02
cl 2 4-5-6
16.457,41
cl 3 7-8-9-
16.858,81
cl 4 10-11-12
17.260,21
cl 5 13-14-15
17.661,62
cl 6 16-17-18
18.062,99
cl 7 oltre
18.464,37
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-12-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3
1.146,86
cl 2 4-5-6
1.175,53
cl 3 7-8-9-
1.204,20
cl 4 10-11-12
1.232,87
cl 5 13-14-15
1.261,54
cl 6 16-17-18
1.290,21
cl 7 oltre
1.318,88
Allegato 4/C - Tabelle stipendiali complessive per il coordinatore di team/contact center
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 26.457,74 |
2ª | 5-6-7 | 27.280,58 |
3ª | 8-9-10 | 28.103,40 |
4ª | 11-12-13 | 28.926,26 |
5ª | 14-15-16 | 29.749,08 |
6ª | 17-18-19 | 30.571,91 |
7ª | 20-21-22 | 31.394,76 |
8ª | 23-24-25 | 32.217,59 |
9ª | 26-27-28 | 33.040,42 |
10ª | 29-30-31 | 33.863,24 |
11ª | 32-33-34 | 34.686,10 |
12ª | Oltre | 35.508,93 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2015 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.889,84 |
2ª | 5-6-7 | 1.948,61 |
3ª | 8-9-10 | 2.007,39 |
4ª | 11-12-13 | 2.066,16 |
5ª | 14-15-16 | 2.124,93 |
6ª | 17-18-19 | 2.183,71 |
7ª | 20-21-22 | 2.242,48 |
8ª | 23-24-25 | 2.301,26 |
9ª | 26-27-28 | 2.360,03 |
10ª | 29-30-31 | 2.418,80 |
11ª | 32-33-34 | 2.477,58 |
12ª | Oltre | 2.536,35 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 26.590,03 |
2ª | 5-6-7 | 27.416,98 |
3ª | 8-9-10 | 28.243,92 |
4ª | 11-12-13 | 29.070,89 |
5ª | 14-15-16 | 29.897,83 |
6ª | 17-18-19 | 30.724,77 |
7ª | 20-21-22 | 31.551,73 |
8ª | 23-24-25 | 32.378,68 |
9ª | 26-27-28 | 33.205,62 |
10ª | 29-30-31 | 34.032,56 |
11ª | 32-33-34 | 34.859,53 |
12ª | Oltre | 35.686,47 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2016 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.899,29 |
2ª | 5-6-7 | 1.958,36 |
3ª | 8-9-10 | 2.017,42 |
4ª | 11-12-13 | 2.076,49 |
5ª | 14-15-16 | 2.135,56 |
6ª | 17-18-19 | 2.194,63 |
7ª | 20-21-22 | 2.253,70 |
8ª | 23-24-25 | 2.312,76 |
9ª | 26-27-28 | 2.371,83 |
10ª | 29-30-31 | 2.430,90 |
11ª | 32-33-34 | 2.489,97 |
12ª | Oltre | 2.549,03 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 26.855,93 |
2ª | 5-6-7 | 27.691,15 |
3ª | 8-9-10 | 28.526,36 |
4ª | 11-12-13 | 29.361,60 |
5ª | 14-15-16 | 30.196,81 |
6ª | 17-18-19 | 31.032,02 |
7ª | 20-21-22 | 31.667,25 |
8ª | 23-24-25 | 32.702,47 |
9ª | 26-27-28 | 33.537,68 |
10ª | 29-30-31 | 34.372,89 |
11ª | 32-33-34 | 35.208,13 |
12ª | Oltre | 36.043,33 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2017 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.918,28 |
2ª | 5-6-7 | 1.977,94 |
3ª | 8-9-10 | 2.037,60 |
4ª | 11-12-13 | 2.097,26 |
5ª | 14-15-16 | 2.156,92 |
6ª | 17-18-19 | 2.216,57 |
7ª | 20-21-22 | 2.276,23 |
8ª | 23-24-25 | 2.335,89 |
9ª | 26-27-28 | 2.395,55 |
10ª | 29-30-31 | 2.455,21 |
11ª | 32-33-34 | 2.514,87 |
12ª | Oltre | 2.574,52 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 27.178,20 |
2ª | 5-6-7 | 28.023,44 |
3ª | 8-9-10 | 28.868,68 |
4ª | 11-12-13 | 29.713,94 |
5ª | 14-15-16 | 30.559,17 |
6ª | 17-18-19 | 31.404,40 |
7ª | 20-21-22 | 32.249,65 |
8ª | 23-24-25 | 33.094,90 |
9ª | 26-27-28 | 33.940,13 |
10ª | 29-30-31 | 34.785,36 |
11ª | 32-33-34 | 35.630,63 |
12ª | Oltre | 36.475,85 |
Decorrenza dal 1º gennaio 2018 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.941,30 |
2ª | 5-6-7 | 2.001,67 |
3ª | 8-9-10 | 2.062,05 |
4ª | 11-12-13 | 2.122,42 |
5ª | 14-15-16 | 2.182,80 |
6ª | 17-18-19 | 2.243,17 |
7ª | 20-21-22 | 2.303,55 |
8ª | 23-24-25 | 2.363,92 |
9ª | 26-27-28 | 2.424,30 |
10ª | 29-30-31 | 2.484,67 |
11ª | 32-33-34 | 2.545,05 |
12ª | Oltre | 2.605,42 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo annuo
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 27.543,20 |
2ª | 5-6-7 | 28.399,79 |
3ª | 8-9-10 | 29.256,39 |
4ª | 11-12-13 | 30.113,00 |
5ª | 14-15-16 | 30.969,58 |
6ª | 17-18-19 | 31.826,16 |
7ª | 20-21-22 | 32.682,77 |
8ª | 23-24-25 | 33.539,36 |
9ª | 26-27-28 | 34.395,95 |
10ª | 29-30-31 | 35.252,53 |
11ª | 32-33-34 | 36.109,15 |
12ª | Oltre | 36.965,72 |
Decorrenza dal 1º luglio 2019 - Importo mensile (1/14)
Classe | ||
1ª | 1-2-3-4 | 1.967,37 |
2ª | 5-6-7 | 2.028,56 |
3ª | 8-9-10 | 2.089,74 |
4ª | 11-12-13 | 2.150,93 |
5ª | 14-15-16 | 2.212,11 |
6ª | 17-18-19 | 2.273,30 |
7ª | 20-21-22 | 2.334,48 |
8ª | 23-24-25 | 2.395,67 |
9ª | 26-27-28 | 2.456,85 |
10ª | 29-30-31 | 2.518,04 |
11ª | 32-33-34 | 2.579,23 |
12ª | Oltre | 2.640,41 |
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 4/C - Tabelle stipendiali complessive per il Coordinatore di team/Contact center
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-1-2023
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
28.812,56
cl 2 5-6-7
29.708,62
cl 3 8-9-10
30.604,70
cl 4 11-12-13
31.500,79
cl 5 14-15-16
32.396,84
cl 6 17-18-19
33.292,90
cl 7 20-21-22
34.188,99
cl 8 23-24-25
35.085,05
cl 9 26-27-28
35.981,12
cl 10 29-30-31
36.877,18
cl 11 32-33-34
37.773,28
cl 12 oltre
38.669,32
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-1-2023
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
2.058,04
cl 2 5-6-7
2.122,04
cl 3 8-9-10
2.186,05
cl 4 11-12-13
2.250,06
cl 5 14-15-16
2.314,06
cl 6 17-18-19
2.378,06
cl 7 20-21-22
2.442,07
cl 8 23-24-25
2.506,08
cl 9 26-27-28
2.570,08
cl 10 29-30-31
2.634,08
cl 11 32-33-34
2.698,09
cl 12 oltre
2.762,09
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-1-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
29.441,08
cl 2 5-6-7
30.356,68
cl 3 8-9-10
31.272,31
cl 4 11-12-13
32.187,95
cl 5 14-15-16
33.103,54
cl 6 17-18-19
34.019,15
cl 7 20-21-22
34.934,79
cl 8 23-24-25
35.850,40
cl 9 26-27-28
36.766,01
cl 10 29-30-31
37.681,62
cl 11 32-33-34
38.597,27
cl 12 oltre
39.512,85
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-1-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
2.102,93
cl 2 5-6-7
2.168,33
cl 3 8-9-10
2.233,74
cl 4 11-12-13
2.299,14
cl 5 14-15-16
2.364,54
cl 6 17-18-19
2.429,94
cl 7 20-21-22
2.495,34
cl 8 23-24-25
2.560,74
cl 9 26-27-28
2.626,14
cl 10 29-30-31
2.691,54
cl 11 32-33-34
2.756,95
cl 12 oltre
2.822,35
Decorrenza
Importo annuo in euroDal 1-12-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
30.069,59
cl 2 5-6-7
31.004,73
cl 3 8-9-10
31.939,91
cl 4 11-12-13
32.875,10
cl 5 14-15-16
33.810,23
cl 6 17-18-19
34.745,39
cl 7 20-21-22
35.680,58
cl 8 23-24-25
36.615,73
cl 9 26-27-28
37.550,89
cl 10 29-30-31
38.486,05
cl 11 32-33-34
39.421,24
cl 12 oltre
40.356,37
Decorrenza
Importo mensile in euro (1/14)Dal 1-12-2024
CLASSE
cl 1 1-2-3-4
2.147,83
cl 2 5-6-7
2.214,62
cl 3 8-9-10
2.281,42
cl 4 11-12-13
2.348,22
cl 5 14-15-16
2.415,02
cl 6 17-18-19
2.481,81
cl 7 20-21-22
2.548,61
cl 8 23-24-25
2.615,41
cl 9 26-27-28
2.682,21
cl 10 29-30-31
2.749,00
cl 11 32-33-34
2.815,80
cl 12 oltre
2.882,60
Allegato 5 - Accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici
(del 18 luglio 2003 come modificato in data 3 luglio 2017)
Tra
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)
e
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
FNA
SNFIA
UILCA
Si è convenuto quanto segue.
Art. 1
Il presente accordo si applica ai funzionari alle dipendenze delle imprese di assicurazione ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 febbraio 2017.
Art. 2
Ai funzionari di cui all'art. 1 viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria da attuarsi con una polizza assicurativa che sarà stipulata dall'impresa da cui il funzionario dipende e sarà a carico dell'impresa medesima, ovvero tramite la costituzione di una Cassa di assistenza o con altre forme atte ad ottenere uguali risultati.
Art. 3
L'assistenza sanitaria di cui al presente accordo riguarda anche i familiari a carico del funzionario - intendendosi per tali quelli per i quali il funzionario ha diritto alla detrazione per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - e il convivente "more uxorio" che non abbia un reddito complessivo superiore al limite indicato al comma 3 del predetto articolo del Testo unico delle imposte sui redditi e successive integrazioni e modificazioni.
Le sole prestazioni di cui al punto 1 della lett. A) dell'art. 4 del presente accordo, sono estese al coniuge del funzionario anche se non a carico, purché lo stesso sia convivente, o al convivente "more uxorio" che non godano di un reddito annuo lordo superiore a € 37.000,00. Inoltre le sole prestazioni di cui al punto 2 della lett. A) dell'art. 4 del presente accordo, sono estese, al coniuge del funzionario anche se non a carico, purché lo stesso sia convivente, o al convivente "more uxorio" che non godano di un reddito annuo lordo superiore a € 26.500,00. Al 1º gennaio d'ogni anno, detti importi si intendono adeguati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel mese di dicembre dell'anno precedente rispetto al dicembre dell'anno precedente ancora.
Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi si fa riferimento all'entità del reddito percepito alla data del 1º gennaio dell'anno in cui vengono effettuati i rimborsi.
Il riconoscimento dell'assistenza sanitaria al convivente "more uxorio" presuppone che non sussista, o non sussista più, vincolo matrimoniale del funzionario.
Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo, la convivenza "more uxorio" va comprovata da documentazione ufficiale; il funzionario che richiede l'assistenza per il convivente deve annualmente rilasciare all'azienda apposita dichiarazione della quale si assume tutte le responsabilità.
Art. 4
L'assistenza sanitaria di cui al presente accordo comporta il rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni, con le modalità e nei limiti in appresso indicati:
A) Ricoveri di medicina o chirurgia ed interventi chirurgici ambulatoriali
1) Ricoveri per c.d. "grandi interventi", intendendosi per tali quelli indicati all'Allegato a) del presente accordo:
- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero e/o l'intervento;
- rimborso delle spese sostenute per accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché
Con il limite massimo per anno assicurativo, per nucleo familiare, di € 240.000,00.
2) Altri ricoveri per malattia e infortunio (diversi da quelli di cui al punto 3), interventi chirurgici ambulatoriali:
- rimborso delle spese relative al ricovero e/o all'eventuale intervento chirurgico (retta di degenza, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista, spesa camera operatoria, assistenza infermieristica, medicinali, medicazioni, esami, ecc.);
- in caso di ricovero, anche giornaliero, con o senza intervento chirurgico, rimborso delle spese per accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché delle spese rese necessarie dall'intervento chirurgico - sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero - per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, incluso l'acquisto di piccoli supporti ortopedici o il noleggio di altri supporti o apparecchiature necessarie per la patologia.
Con il limite massimo giornaliero, per i casi di ricovero, di € 350,00 a persona per retta di degenza e con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni, per nucleo familiare di € 120.000,00.
3) Parto:
a) parto normale:
- rimborso delle spese di degenza nel limite massimo di € 350,00 giornaliere;
- rimborso di tutte le altre spese (onorario medico ostetrico, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc.) nel limite massimo di € 2.500,00;
b) parto cesareo e gravidanza extrauterina: rimborso delle spese sostenute nelle stesse misure e con gli stessi limiti previsti per i ricoveri di chirurgia di cui al precedente punto 2.
4) Altre prestazioni:
a) rimborso, con il limite massimo per anno assicurativo, per nucleo familiare, di € 3.650,00 all'80% delle spese extraospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie e specialistiche:
- agopuntura prestata da medico specialista, angiografia, bilancio ormonale, colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecografia (per non più di tre esami annui), ecocardiografia, elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea computerizzata, pap test, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, tomografia ad emissione di positroni, urografia nonché per acquisto/noleggio di apparecchi protesici (esclusi occhiali, lenti e protesi dentarie) e per la visita del medico specialista che abbia prescritto la prestazione sanitaria di cui sopra; i rimborsi relativi alla prestazione sanitaria ed alla visita specialistica devono essere richiesti congiuntamente;
- nell'ambito del plafond sopra indicato sub a) e con il limite massimo di € 500,00 annui, è previsto per il solo funzionario un check-up diagnostico preventivo sulla base di una prescrizione medica. Qualora a livello aziendale esistano protocolli per l'effettuazione del check-up, in tale sede dovranno essere individuati i necessari adattamenti e coordinamenti applicativi;
b) rimborso al 100% del ticket pagato per le suddette prestazioni rese dal SSN;
c) rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche (cobaltoterapia, ecc.) con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare, di € 23.000,00.
B) Prestazioni odontoiatriche
Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dall'allegata tabella (Allegato b) al presente accordo), con il limite massimo, per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari a € 1.850,00, aumentato di € 1.100,00 per i primi due carichi familiari e di € 450,00 per ciascuno dei carichi familiari successivi.
In alternativa al trattamento di cui al 1º comma, al funzionario che ne faccia esplicita richiesta all'atto della presentazione della prima notula di rimborso nell'anno, verranno rimborsate, entro i limiti massimi indicati al 1º comma, le spese effettivamente sostenute con una franchigia assoluta del 20%.
Art. 5
Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a:
- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi ricoveri nei limiti previsti dal punto 2, lett. A) dell'art. 4;
- psicoterapia non curata da medico specialista e psicoanalisi;
- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo);
- agopuntura non effettuata da medico;
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili;
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione;
- in caso di prestazioni effettuate all'estero, le spese di viaggio e quelle sostenute dall'eventuale accompagnatore.
Art. 6
Agli effetti del rimborso di cui al presente accordo gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le prestazioni di riabilitazione nonché i ricoveri od interventi chirurgici ambulatoriali debbono essere prescritti dal medico.
Art. 7
Gli aventi diritto all'assistenza di cui al presente accordo debbono regolare direttamente le prestazioni sanitarie ad essi rese e debbono, entro 180 giorni da quello di fine malattia, presentare per il rimborso la documentazione giustificativa delle spese sostenute. In caso di decesso dal funzionario la documentazione deve essere presentata dagli eredi entro 180 giorni da quello del decesso.
La richiesta di rimborso deve essere presentata dal funzionario, per il tramite della Direzione dell'impresa dalla quale dipende, alla compagnia assicuratrice presso la quale è stata stipulata la polizza di assistenza sanitaria di cui all'art. 2.
Art. 8
La documentazione delle spese deve essere intestata al funzionario o al familiare.
Art. 9
Il funzionario è tenuto a chiedere agli Organi competenti ed a riversare alla compagnia assicuratrice qualsiasi rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio sanitario nazionale.
Art. 10
Le prestazioni di cui all'art. 4, lett. A), punto 1, e punto 4, lett. c) della presente garanzia sanitaria con i massimali ed alle condizioni ivi previsti, nonché quelle di diagnostica (angiografia, endoscopia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, tomografia ad emissione di positroni) e le rilevanti terapie (dialisi e laserterapia) nel limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 3.650,00 sono estese ai funzionari cessati dal servizio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, abbiano maturato il diritto alla pensione del regime obbligatorio, ovvero qualora questo diritto maturi entro 12 mesi dalla data di cessazione, per un periodo di due anni successivi la data di cessazione.
In caso di decesso del funzionario detta disciplina decade.
La disciplina di cui al presente articolo assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti di ultrattività già esistenti in ciascuna impresa.
Art. 11
Gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
Art. 12
Il presente accordo, decorre dal 15 luglio 2017, fermo restando che gli importi di cui al precedente art. 3, comma 2, decorrono dal 1º gennaio 2017. Esso scadrà il 31 dicembre 2019, contestualmente al CCNL e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni e così successivamente di quattro in quattro in assenza di disdetta formale di una delle due Parti sei mesi prima della scadenza.
Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che gli importi recati nel presente accordo tengono conto, tra l'altro, anche dei tassi di inflazione programmati.
Allegato a) - Prestazioni per grandi interventi
Per grandi interventi s'intendono quelli per i quali la tariffa minima, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore a € 41,32.
Sono, inoltre, comprese fra le prestazioni di cui sopra anche le seguenti, per le quali l'onorario del chirurgo operatore, previsto dalla tariffa minima approvata con decreto n. 1763/1965, è inferiore a € 41,32:
- cateterismo cardiaco dx e sin;
- aortografia;
- cardioangiografia;
- pericardiotomia;
- tutta la chirurgia per la Tbc, salvo il pneumotorace, toracoscopia, l'aspirazione ed il drenaggio;
- toracotomia esplorativa;
- tumori bronchiali per via endoscopica;
- tumori maligni della sottomascellare;
- adenomi della tiroide;
- faringotomia ed esofagotomia;
- gastrotomia, gostrostomia, enterotomia;
- trapanazione cranica con puntura ventricolare;
- angiografia cerebrale;
- pneumoencefalografia;
- colostomia per Megacolon;
- amputazione grandi segmenti (ortopedia);
- prelievo per trapianto (ortopedia);
- osteosintesi grandi segmenti;
- ricostruzione tetto cotiloideo.
Per interventi non indicati nella tariffa si farà riferimento ai casi analoghi o similari per gravità di intervento.
Allegato b) - Tariffe per l'assistenza odontoiatrica per i funzionari delle imprese assicuratrici
Diagnostica | ||
Visita parere professionale in studio | € | 23 |
Visita a domicilio del paziente: | ||
- diurna | € | 40 |
- notturna | € | 51 |
Radiografia | ||
Radiografia endorale | € | 29 |
Radiografia extraorale | € | 34 |
Scialografia | € | 40 |
Arcata dentaria completa | € | 122 |
Anestesia | ||
Anestesia locale plessica | € | 23 |
Anestesia tronculare | € | 29 |
Chirurgia | ||
Alveolite - emorragia postestrattiva (per seduta) | € | 18 |
Avulsione dentaria o radice di dente semplice | € | 40 |
Avulsione dentaria indaginosa | € | 122 |
Avulsione di un dente in inclusione ossea | € | 144 |
Piccoli interventi di chirurgia orale | € | 34 |
Apicectomia (cura del canale a parte) | € | 111 |
Intervento chirurgico preprotesico (per ogni arcata) | € | 111 |
Biopsia | Da € 29 a € 45 | |
Implantologia, per ogni elemento impiantato (protesi esclusa) (*) | € | 551 |
Cure conservative | ||
Medicazione per carie superficiale | € | 51 |
Devitalizzazione monoradicolare | € | 84 |
Devitalizzazione pluriradicolare | € | 106 |
Cura della gangrena pulpare (per seduta) | € | 34 |
Otturazione in cemento, ossifosfato di cavità semplice | € | 34 |
Otturazione in cemento, ossifosfato di cavità combinata | € | 40 |
Otturazione con silicato, amalgama o composito di cavità semplice | € | 73 |
Otturazione con silicato, amalgama o composito di cavità combinata | € | 111 |
Cure elettromedicali (per seduta) | € | 23 |
Protesi fissa | ||
Corona stampata in acciaio | € | 62 |
Corona stampata in oro (metallo escluso) | € | 177 |
Corona due tempi (metallo escluso) | € | 166 |
Corona in resina | € | 172 |
Corona in porcellana | € | 254 |
Corona Dawis | € | 183 |
Corona fusa (metallo escluso) | € | 232 |
Corona Richmond (metallo escluso) | € | 287 |
Perno moncone | € | 177 |
Corona 3/4 (metallo escluso) | € | 122 |
Elemento di ponte fuso in acciaio | € | 67 |
Elemento di ponte fuso in oro (metallo escluso) | € | 155 |
Elemento di ponte fuso in acciaio e resina | € | 100 |
Elemento di ponte in oro e resina (metallo escluso) | € | 287 |
Elemento di ponte fuso in oro e porcellana (punte platino) | € | 353 |
Elemento di ponte resina | € | 177 |
Protesi di fissazione per elemento (metallo escluso) | € | 232 |
Intarsio a perno | € | 100 |
Corona estetica in oro e resina (metallo escluso) | € | 287 |
Corona estetica in oro e porcellana (metallo escluso) | € | 353 |
Corona in resina provvisoria | € | 51 |
Rimozione di protesi (per corona) | € | 34 |
Intarsi (metallo escluso) | € | 210 |
Protesi mobile | ||
Ganci filo (metallo escluso) | € | 45 |
Ganci fusi (metallo escluso) | € | 51 |
Apparecchio mobile in resina, formato da 1 elemento | € | 84 |
Apparecchio mobile in resina, formato da 2 elementi | € | 122 |
Apparecchio mobile in resina, formato da 3 elementi | € | 177 |
Apparecchio mobile in resina, formato da più di 3 elementi | € | 84 |
Completo inferiore in resina | € | 1.211 |
Completo superiore in resina | € | 1.211 |
Completo superiore e inferiore in resina | € | 2.311 |
Scheletrato (metallo a parte) superiore a 4 elementi | € | 914 |
Scheletrato (metallo a parte) di 4 o inferiore a 4 elementi | € | 683 |
Attacchi, ammortizzatori, cerniere, incastro, ecc. (metallo escluso) | € | 177 |
Ribasatura diretta | € | 122 |
Ribasatura indiretta | € | 232 |
Riparazione semplice | € | 84 |
Aggiunta di un elemento alle riparazioni (per elemento) | € | 84 |
Paradentosi | ||
Ablazione tartaro e pulitura denti | € | 100 |
Cura stomatite (per seduta) | € | 29 |
Cura chirurgica delle malattie del paradenzio (per seduta) | € | 34 |
Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) | € | 100 |
Ortodonzia infantile | ||
Esame e studio su modelli | € | 67 |
Trattamento ortodontico (compresi apparecchi fissi o rimovibili): | ||
- 1º anno di cura | € | 1.046 |
- ciascun anno successivo | € | 1.046 |
(*) Nota a verbale: nei casi di chirurgia implantologica con ricovero, sempre che l'intervento abbia richiesto anestesia totale, motivata da particolare e documentata patologia del paziente, il rimborso delle spese avverrà, nell'ambito del massimale previsto dall'art. 4, lett. A), punto 2 con il limite massimo per anno assicurativo per nucleo familiare di € 15.000,00.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
ALLEGATO n. 5 - ACCORDO PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEI FUNZIONARI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
Art. 4 lett. A) punto 4, lett. a) (Altre prestazioni)
___ rimborso, con il limite massimo per anno assicurativo, per nucleo familiare, di € 3.650,00, al 80% (100% in caso di ricorso a strutture convenzionate) delle spese extraospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie e specialistiche ____
Art. 10
Le prestazioni di cui all'art. 4, lettera A) punto 1), e punto 4) lett. c) della presente garanzia sanitaria con i massimali ed alle condizioni ivi previsti, nonché quelle di diagnostica (angiografia, endoscopia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, tac, telecuore, tomografia ad emissione di positroni) e le rilevanti terapie (dialisi e laserterapia) nel limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 3.650,00 sono estese ai Funzionari cessati dal servizio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, abbiano maturato il diritto alla pensione del regime obbligatorio, ovvero qualora questo diritto maturi entro 24 mesi dalla data di cessazione, per un periodo di
trequattro anni successivi la data di cessazione.In caso di decesso del funzionario detta disciplina decade.
La disciplina di cui al presente articolo assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti di ultrattività già esistenti in ciascuna impresa
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Tab. 1 - Accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici previsto dall'Allegato 5 del 18 luglio 2003 come modificato in data 17 luglio 2007
Articoli - Allegato 5
Tipo di prestazione
Massimale di rimborso
Art. 3
Estensione al coniuge del Funzionario delle prestazioni punto 1) lettera A, art. 4
Limite di reddito per il coniuge o convivente "more uxorio"
40.394
Estensione al coniuge del Funzionario delle prestazioni punto 2), lettera A, art. 4
Limite di reddito per il coniuge o convivente "more uxorio"
28.931
Art. 4
Grandi interventi (1)
Limite max anno
262.014
Altri ricoveri (2)
Limite "die pro-capite" per retta di degenza
382
Limite max anno
131.007
Parto normale 3ª
Limite "die" per retta di degenza
382
Altre spese max
2.729
Parto cesareo 3b
Limite "die" per retta di degenza
382
Limite max anno
131.007
Spese extraospedaliere (4)
Limite max anno
3.985
Spese extraospedallere; check up per il funzionario
Limite max anno
546
Malattie oncologiche
Limite max anno
25.110
Prestazioni odontoiatriche
Limite max anno
2.020
Primi 2 carichi
1.201
Canali successivi
491
Allegato 6 - Lettere dell'ANIA alle organizzazioni sindacali
Con riferimento alle richieste contenute nella Vostra piattaforma rivendicativa, pur contestando che la materia investa diretta potestà delle imprese e della stessa ANIA per le ragioni di ordine giuridico e tecnico che Vi abbiamo ampiamente esposto - e che qui intendiamo ribadire - Vi significhiamo quanto segue:
1) Nel caso in cui un agente non adempia agli obblighi derivanti dalla Legge e dai contratti collettivi in tema di rapporto di lavoro e/o agli obblighi in materia previdenziale, le OO.SS. ne daranno avviso all'ANIA e questa all'impresa interessata la quale svolgerà le indagini del caso e si adopererà per ottenere il rispetto delle norme anche eventualmente addivenendo alla revoca del mandato.
2) In occasione della stipulazione di nuovi contratti di agenzia, le imprese faranno obbligo all'agente di garantire il trattamento di fine rapporto ai propri collaboratori mediante stipulazione di polizza AIL, o forme analoghe da tenersi costantemente aggiornata. L'agente sarà libero nella scelta dell'impresa presso la quale accendere l'anzidetto contratto, ma avrà l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta dell'ispettore di Direzione, che avrà la facoltà di controllarne la regolarità e l'adeguatezza.
3) Sempre in occasione della stipulazione di nuovi contratti di agenzia le imprese condizioneranno il conferimento del mandato all'impegno da parte dell'agente di rilevare i rapporti di lavoro del personale già addetto agli Uffici dell'agenzia, nel rispetto delle condizioni giuridiche e normative previste dal contratto vigente nonché di quelle economiche, esclusi gli assegni personali e di procura.
Ciò sempreché il lavoratore/trice interessato abbia prestato servizio alle dipendenze dell'agente cessato per almeno un anno; non abbia maturato il diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia; non abbia comunque compiuto il 65º anno di età se uomo ed il 60º anno di età se donna, salvo quanto previsto dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, in quanto applicabile.
4) In caso di gestione interinale assunta direttamente dalla compagnia, le imprese si impegnano al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere. Resta fermo che ai dipendenti delle agenzie interessate non si applica la disciplina del CCNL dei dipendenti delle imprese di assicurazione, e che gli stessi restano assoggettati alla precedente normativa legale e contrattuale. Rimane comunque confermata la disciplina di cui all'art. 3 del CCNL 17 settembre 2007.
Quanto esposto al punto 3 non riguarda le agenzie nelle quali, al momento della cessazione dell'agente, il numero dei lavoratori/trici sia eguale o inferiore alle tre unità. Ove il numero dei lavoratori/trici sia superiore a tre, la norma vale limitatamente a 3/4 del personale fino ad 8 lavoratori/trici ed a 4/5 oltre 8.
Abbiamo, inoltre, invitato le nostre associate ad adoperarsi nel caso di scorporo di portafoglio nei confronti dell'agente a cui carico viene effettuato lo scorporo e dell'agente che riceve il portafoglio scorporato, affinché questa operazione non comporti - nel complesso delle agenzie interessate - soppressione di posti di lavoro.
Quanto dichiarato con la presente lettera non comporta assunzione di responsabilità da parte delle imprese e dell'ANIA per l'eventuale inosservanza da parte degli agenti degli obblighi sopra menzionati, restando tale responsabilità a totale carico dei singoli agenti inadempienti. Nei confronti di questi ultimi le imprese si attiveranno comunque per il rispetto di quanto sopra previsto.
Dichiarazione delle parti
A fronte di significativi piani di riorganizzazione della rete agenziale, le OO.SS. ritengono opportuno prevedere anche specifici momenti di approfondimento congiunto con imprese e rappresentanti dei gruppi agenti.
L'ANIA, nel ribadire i diversi e rispettivi ambiti di competenza e responsabilità dei soggetti coinvolti, dichiara che è demandata alla valutazione delle singole imprese l'opportunità di prevedere detti momenti di approfondimento.
Contrattazione collettiva nazionale riguardante i lavoratori delle Agenzie
Si conferma che per le ragioni di ordine tecnico-giuridico ampiamente esposte - e che si intendono qui interamente ribadite - la materia dei contratti collettivi che disciplinano i rapporti di lavoro tra gli agenti ed i propri collaboratori non investe la diretta potestà e responsabilità delle imprese del settore e della stessa ANIA.
L'Associazione riconosce alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il ruolo di agenti contrattuali per il personale dipendente non dirigente del settore assicurativo e ritiene che le medesime abbiano un ruolo di primario riferimento anche nel comparto della contrattazione collettiva riguardante i lavoratori delle Agenzie, circostanza che con la presente dichiarazione si rappresenta alle imprese del settore.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
ALLEGATO n. 6/A TER - Contrattazione Collettiva Nazionale riguardante i Lavoratori delle Agenzie
Si conferma che per le ragioni di ordine tecnico-giuridico ampiamente esposte - e che si intendono qui interamente ribadite - la materia dei contratti collettivi che disciplinano i rapporti di lavoro tra gli agenti ed i propri collaboratori non investe la diretta potestà e responsabilità delle imprese del settore e della stessa Ania.
L'Associazione nel confermare che
riconosce allele OO.SS. firmatarie del presente Contratto rivestono il ruolo di agenti contrattuali per il personale dipendente non dirigente del settore assicurativo eritienenel ritenere che le medesime abbiano un ruolo di primario riferimento anche nel comparto della contrattazione collettiva riguardante i lavoratori delle agenzie,circostanza che con la presente dichiarazione si rappresenta alle imprese dei settoresi impegna ad attivarsi presso le Compagnie affinché le stesse raccomandino fortemente alle Agenzie il riconoscimento dello stesso ruolo, favorendo, per questa via, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto,sensibilizza le Imprese nel-riconoscimente-del suddetto ruolo.
***
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
ALLEGATO n. 6/A QUATER
(Attività affidate in appalto)
All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, la Compagnia committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'impresa assicuratrice committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
La medesima impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui al primo comma.
Raccomandazione delle Parti
All'atto della stipulazione di un rinnovo di contratto di appalto con diversa società appaltatrice, le Parti potranno promuovere presso l'appaltatore subentrante l'introduzione - nel contratto di appalto - di una clausola sociale che salvaguardi l'occupazione del personale già occupato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno sei mesi.
Facciamo riferimento all'esigenza prospettata di riunioni periodiche della Direzione con i funzionari ed i responsabili di settori e/o uffici.
Al riguardo, pur rilevando che la questione attiene alla politica gestionale di competenza delle singole imprese, concordiamo nel ritenere che il consolidamento ed il miglioramento dei processi organizzativi e produttivi delle aziende passino attraverso la valorizzazione dell'apporto professionale dei livelli impiegatizi più qualificati e che l'apporto professionale di detti lavoratori/trici, proprio per il loro particolare ruolo, sia anche in correlazione al grado di informazione degli stessi sui programmi e sugli obiettivi aziendali.
Da parte nostra, comunque, non mancheremo di richiamare l'attenzione delle imprese nostre socie sull'argomento, anche se è già in atto presso le imprese stesse una politica tendente a favorire un sempre maggior scambio di informazioni di questo tipo.
Con riferimento a quanto abbiamo già avuto occasione di significarVi, Vi confermiamo che rivolgeremo alle imprese nostre socie con dipendenti tra 36 e 60, una raccomandazione affinché considerino in concreto applicabili anche alle proprie unità produttive con meno di 16 dipendenti le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108.
Allegato 7 - Accordo sulle festività abolite
(del 18 dicembre 1999 come modificato in data 22 febbraio 2017)
L'ANIA, la FIRST/CISL, la FISAC/CGIL, la FNA, lo SNFIA e la UILCA sulla base delle intervenute modifiche normative, hanno convenuto di precisare i contenuti dell'accordo 29 ottobre 1987 di cui all'Allegato n. 6 al CCNL 29 ottobre 1987.
In particolare e premesso che la L. n. 54/1977 ha dichiarato non più festivi, e quindi lavorativi, i seguenti giorni:
- San Giuseppe (19 marzo);
- SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
- Ascensione di N.S., Corpus Domini (cadenti rispettivamente il 39mo giorno ed il 60mo giorno dopo la domenica di Pasqua);
- Unità nazionale (4 novembre).
Le Parti medesime hanno convenuto che:
Art. 1
Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto Patrono della città nonché ex festività come indicato in premessa.
Art. 2
In sostituzione delle giornate già festive di cui alla premessa, i lavoratori/trici avranno diritto - per ciascun anno di durata dell'accordo - di usufruire di tante giornate di permesso straordinario retribuito quante sono le giornate ex festive previste come lavorative, a condizione che nelle giornate già festive abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa o - anche se assenti - abbiano comunque percepito per le stesse la retribuzione loro spettante.
Le giornate di permesso straordinario competono anche quando l'assenza dal lavoro è dovuta a motivi di sciopero o congedo di maternità e paternità previsto dagli artt. 16, 17, 20, 26 e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.
Art. 3
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno, il lavoratore/trice avrà diritto alle sole giornate di permesso straordinario corrispondenti ai giorni già festivi cadenti rispettivamente nel periodo antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro o nel periodo successivo alla costituzione del medesimo.
Art. 4
Le giornate di permesso straordinario retribuito debbono essere usufruite dagli interessati nel corso dell'anno. L'impresa ne autorizzerà il godimento in rapporto alle esigenze di servizio e a quelle dei lavoratori/trici interessati.
Allegato 8 - Protocollo sulle relazioni sindacali
L'ANIA e le OO.SS. convengono che l'acquisizione e lo scambio di più significativi elementi conoscitivi attinenti al fattore lavoro nel suo complesso, rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Le parti, pertanto, ferme restando le rispettive autonomie, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento proprie di ciascuna Organizzazione, concordano sull'opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche in questione.
A tale scopo l'ANIA e le OO.SS. concordano sull'opportunità di costituire un Osservatorio cui affidare l'esame dei seguenti argomenti:
- eventuali problematiche inerenti l'occupazione nel settore, l'andamento dell'occupazione nel settore, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, anche in rapporto alle disposizioni di Legge in materia di parità uomo-donna, nonché ad eventuali raccomandazioni UE in materia;
- monitoraggio delle trasformazioni del mercato occupazionale attraverso la raccolta di informazioni relative oltre che all'andamento occupazionale del settore nel suo complesso e di singole aree geografiche, anche alla tipologia delle professionalità richieste dal mercato.
Tale monitoraggio è finalizzato alla conoscenza dell'andamento/composizione dei flussi occupazionali e della possibile evoluzione del rapporto domanda/offerta del mercato del lavoro e costituisce strumento di supporto della Commissione paritetica;
- la dinamica del costo del lavoro nell'ambito del settore assicurativo in rapporto anche con il resto del mercato del lavoro italiano ed estero, tenendo anche in considerazione l'andamento dei settori interessati all'analisi;
- le nuove tecnologie ed i loro effetti sull'organizzazione del lavoro, anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali, nonché gli effetti sulla composizione della rete di vendita e sull'apertura di nuovi canali di vendita;
- le problematiche del lavoro nell'ambito del Mercato unico europeo. A tal fine le parti potranno esaminare la possibilità di promuovere iniziative esterne con la partecipazione dei Sindacati europei di categoria e della Associazione europea delle compagnie;
- l'evoluzione delle relazioni sindacali nel Paese e nell'ambito del Mercato unico;
- aree esposte al fenomeno malavitoso;
- evoluzione della formazione con particolare riferimento alla valorizzazione della professionalità femminile.
L'Osservatorio si avvarrà sia di dati acquisiti dall'ANIA attraverso le proprie rilevazioni statistiche, sia di ulteriori dati in altro modo acquisiti o elaborati da ciascuna delle parti, eventualmente utilizzando come ulteriore fonte di informazione, i risultati degli studi compiuti da Organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali.
L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo e da altrettanti rappresentanti dell'ANIA.
Esso si riunirà su richiesta delle parti ed agli incontri potranno essere chiamati ad intervenire, su invito concorde delle stesse, esperti delle materie che formano oggetto di osservazione.
Gli esperti che eventualmente le parti dovessero concordare di invitare ad intervenire verranno prescelti, compatibilmente alle tematiche in esame, preferibilmente nell'ambito IRSA e tra gli operatori del settore.
L'attività dell'Osservatorio sarà orientata a fare acquisire alle parti il maggior numero di elementi conoscitivi relativamente alle materie oggetto di studio e ad addivenire, possibilmente, a valutazioni comuni.
Dette valutazioni comuni potranno essere formalizzate in un documento che verrà trasmesso all'ANIA la quale provvederà ad inviarlo alle imprese socie perché lo stesso possa costituire uno strumento utile anche per eventuali spunti operativi.
Allegato 9 - Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento
In relazione a quanto contenuto nelle premesse del CCNL ed alle avvenute modifiche in tema di inquadramento e mansioni, le Parti concordano sull'opportunità di costituire un'apposita Commissione nazionale paritetica, formata da due rappresentanti di ciascuna organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e da altrettanti rappresentanti dell'ANIA con il compito di:
1. esaminare le mutate esigenze di lavoro e l'evoluzione dei profili professionali tipici del comparto assicurativo, in relazione anche alle intervenute tecnologie e nuove modalità di prestazione dell'attività lavorativa, conseguenti, tra l'altro, ai processi di digitalizzazione del lavoro;
2. predisporre, nel corso della vigenza contrattuale, un rapporto conclusivo sugli esiti dell'attività svolta, che possa essere prodromico ai conseguenti e necessari aggiornamenti/implementazioni degli istituti contrattuali afferenti la disciplina degli inquadramenti e dei connessi trattamenti economici.
Allegato 10 - Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013
Art. 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. - Adeguamento e modifica del Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici, approvato con D.M. n. 33/2011.
Il giorno 20 maggio 2013
tra
ANIA, AISA
e
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA
Premesso che:
- l'art. 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che, "in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive e di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema";
- il decreto n. 477 del 27 novembre 1997, emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'art. 2, comma 28 della Legge n. 662/1996;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 settembre 2007 per il personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici (da ultimo novellato dal CCNL del 7 marzo 2012), all'Allegato 10, contiene un Protocollo d'Intesa per l'istituzione di un Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici;
- con l'accordo sindacale nazionale del 9 ottobre 2009 è stata convenuta l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici;
- con il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà, la cui scadenza è fissata per il 2021;
- con raccomandata A/R del 26 novembre 2012, AISA (Associazione Italiana società di Assistenza), FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA hanno richiesto ad ANIA ed alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori delle imprese di assicurazione di aderire al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 33/2011, con la finalità di adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. e di assicurare, anche ai lavoratori delle società di assicurazione assistenza e delle aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse, le tutele previste dall'art. 3 della Legge medesima;
- l'art. 3, commi 4 e 10, della Legge n. 92/2012 e s.m.i. prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino "accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria";
- l'art. 3, comma 11, della menzionata Legge, stabilisce che i suddetti Fondi, oltre a quanto previsto al precedente alinea, "possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o del - l'Unione europea";
- l'art. 3, comma 42, della citata Legge, prevede che la disciplina dei Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della Legge n. 92/2012 e s.m.i. con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013;
- le parti firmatarie dell'accordo del 9 ottobre 2009, istitutivo del Fondo di solidarietà di cui al D.M. n. 33/2011, ritengono accoglibile, in occasione della stipula dell'accordo di adeguamento del menzionato Fondo di settore alla nuova disciplina legislativa, la richiesta di estensione del campo di applicazione del Fondo medesimo avanzata da AISA, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1 - Denominazione del nuovo Fondo intersettoriale
1. Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici", istituito presso l'INPS con decreto ministeriale n. 33/2011 assumerà la nuova denominazione di "Fondo Intersettoriale di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza" d'ora in poi "Fondo Intersettoriale di Solidarietà".
Art. 2 - Natura giuridica e obblighi di bilancio
1. Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà di cui al presente accordo sindacale non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS, godendo di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
2. Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà ha l'obbligo di presentazione di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macro-economico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore di cui all'art. 4, ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota della contribuzione.
4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato Amministratore in relazione all'attività di cui al precedente comma 3, l'aliquota contributiva può essere modificata con le modalità di cui all'art. 3, comma 30, della Legge n. 92/2012 e s.m.i.
Art. 3 - Finalità e ambito di applicazione del Fondo intersettoriale di solidarietà
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare - nei confronti dei lavoratori delle aziende cui si applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (d'ora in poi CCNL ANIA) o il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse (d'ora in poi CCNL AISA) - interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente:
a) assicurino ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) prevedano assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi cinque anni, fermo quanto anche previsto dal successivo art. 6;
c) contribuiscano al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.
2. Il Fondo può attuare i descritti interventi anche nei confronti del personale dipendente da Enti di settore o Associazioni di categoria che applicano i CCNL di cui al primo comma del presente articolo; può, altresì, attuare gli stessi interventi nei confronti del personale dipendente da imprese che, avvalendosi di quanto previsto dagli Statuti delle rispettive Associazioni di categoria, applicano i suddetti CCNL a parte del proprio personale dipendente.
Tale possibilità è subordinata ad un'espressa richiesta congiunta, di impresa e organizzazioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favorevole da parte del Comitato Amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del presente accordo.
In caso di ammissione al Fondo, il Comitato si attiverà presso l'INPS per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo (attribuzione del codice contributivo).
Art. 4 - Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un "Comitato Amministratore" composto da cinque esperti designati dall'ANIA e dall'AISA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo sindacale nazionale, nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennità o rimborso spese.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d), e) ed f) dell'art. 5 del presente accordo, per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
2. Il Presidente del Comitato è eletto - in base ad un regime di alternanza tra ANIA, AISA e Organizzazioni sindacali - dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per l'ANIA/AISA e quattro anni per le Organizzazioni Sindacali. Il primo mandato spetterà alle Organizzazioni datoriali ed avrà una durata di sei anni.
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al punto 1.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
Art. 5 - Compiti del Comitato Amministratore del Fondo
Il Comitato Amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'art. 11 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) deliberare, sentite le Parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 7, comma 4 ed in ogni caso fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
f) deliberare in ordine all'ammissione alle prestazioni del Fondo dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente accordo; p) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
i) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 12.
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all'art. 3 del presente accordo aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
b) in via straordinaria:
- all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di 60 mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia. L'assegno straordinario sarà pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
3. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario una tantum sarà pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.
4. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui all'art. 3 aderenti al Fondo.
5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1, lett. a) punto 2 e lett. b) dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
1. Per le prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale - a carico del datore di lavoro - in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2), nella misura non inferiore all'1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lett. a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 5, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario è sospeso - su deliberazione del Comitato Amministratore - ai sensi dell'art. 5, lett. d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede periodicamente e sulla base delle suddette dotazioni finanziarie, a valutare il predetto fabbisogno.
6. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della Gestione Liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal Regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, saranno devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
7. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lett. a) del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
8. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica, indipendentemente dalla scadenza del suo mandato, per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
9. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 8, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazioni degli enti disciolti. Il Comitato Amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Dipartimento. Entro tale data il Comitato Amministratore deve consegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Sono esclusi dalle prestazioni di cui all'articolo 6 i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Art. 9 - Accesso alle prestazioni
1. Relativamente ai trattamenti di cui all'art. 6:
a) l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, lett. a), punto 1), è subordinato al - l'espletamento delle procedure contrattuali rispettivamente previste dall'art. 15 del CCNL ANIA e dall'art. 7.1. del CCNL AISA;
b) l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, lett. a), punto 2), è subordinato in via generale all'espletamento delle procedure legislative, ove previste, e all'espletamento delle procedure contrattuali rispettivamente previste dall'art. 15 del CCNL ANIA e dall'art. 7.1. del CCNL AISA;
c) l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, lett. b), è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali rispettivamente previste dall'art. 16 del CCNL ANIA e dall'art. 7.3. del CCNL AISA.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 6 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale che - anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali - individui, per i casi di cui alle lett. b) e c) che precedono, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del CCNL ANIA e agli articoli 7.1. e 7.3. del CCNL AISA.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1 e 2.
Art. 10 - Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristr
L'accordo aziendale di cui al comma 2 dell'art. 9 dovrà prevedere due fasi:
a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una seconda fase - qualora al termine della prima fase permangano esuberi - che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda potrà assumere le iniziative del caso.
Art. 11 - Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 9, avviene nel rispetto dei compiti del Comitato Amministratore previsti dall'art. 5 del presente accordo, nonché secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli artt. 6 e 9, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande - fermi restando i limiti previsti dal successivo art. 12, comma 6 - non possono riguardare interventi di volta in volta superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 1), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. In caso di sospensione dell'obbligo del versamento del contributo ordinario, in luogo del trimestre precedente si farà riferimento all'ultimo trimestre precedente la suddetta sospensione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'impresa richiedente nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. In caso di sospensione dell'obbligo del versamento del contributo ordinario, in luogo del trimestre precedente si farà riferimento all'ultimo trimestre precedente la suddetta sospensione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'art. 12 risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'art. 3, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 12 - Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'Aspi, l'intervento del Fondo - ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge n. 92/2012 - sarà del 30% dell'importo dell'indennità stessa.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo di: euro 959,22 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 2.075,21; euro 1.152,90 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 2.075,21. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2013 e saranno adeguati, con effetto dal 1º gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un "massimale" pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.
6. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto 2, conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, potranno essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 104 del CCNL ANIA e degli artt. 22.6. e 43 del CCNL AISA.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di Legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di Legge sull'assegno straordinario.
10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale.
11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 6, comma 1), lett. b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40 della Legge n. 183/2010.
14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 13 - Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1., cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'art. 12 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti in tali casi dall'INPS al fine di non penalizzare il lavoratore interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.
Art. 14 - Contributi sindacali
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente accordo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'art. 12.
1. Il "Fondo intersettoriale di solidarietà", disciplinato dal presente accordo, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento del presente accordo ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 7, commi 6, 7, 8 e 9. Il predetto Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo sindacale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti stipulanti il presente accordo verificheranno, con i competenti Dicasteri, la compatibilità delle nuove disposizioni in esso contenute con il vigente quadro normativo, al fine di consentire l'emanazione del relativo decreto interministeriale contenente il Regolamento del nuovo Fondo Intersettoriale, in sostituzione del decreto n. 33 del 21 gennaio 2011.
Allegato 10-bis - Decreto n. 78459 del 17 gennaio 2014
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. (Decreto).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO l'articolo 1, comma 251, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l'articolo 1, comma 185, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTI, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTI, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in Legge 9 agosto 2013 n.99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
VISTO, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
VISTO l'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici;
VISTO l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA con cui in attuazione delle disposizioni di Legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
RITENUTO, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 33 del 21 gennaio 2011 con quanto convenuto nell'accordo citato del 20 maggio 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
DECRETA
Art. 1 - Denominazione del fondo
1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, istituito presso l'INPS con decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, assume la denominazione di Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Art. 2 - Natura giuridica e obblighi di bilancio
1. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
2. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il Comitato amministratore di cui all'articolo 4, ha facoltà di proporre modifiche in relazione
all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione da adottarsi secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.
4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all'attività di cui al precedente comma 3, l'aliquota contributiva può essere modificata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 30 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'Inps dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
Art. 3 - Finalità e ambito di applicazione del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente non dirigente delle imprese di Assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di Assicurazione Assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, gli interventi di seguito indicati, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:
a) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi cinque anni, fermo quanto previsto dal successivo articolo 6;
c) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.
2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di cui al primo comma e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.
3. Il Fondo può attuare gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente da Enti di settore o Associazioni di categoria dei settori di cui al primo comma del presente articolo.
4. La possibilità di cui al comma 3 è subordinata ad un'espressa richiesta congiunta, di impresa e organizzazioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favorevole da parte del Comitato amministratore, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 5, comma 1, lett.
e).
5. In caso di ammissione al Fondo, il Comitato si attiverà presso l'INPS per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo.
Art. 4 - Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall'ANIA e dall'AISA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennità o rimborso spese.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato.
6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell'articolo 5 del presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza dei presenti più uno. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente del Comitato è eletto, in base ad un regime di alternanza tra ANIA, AISA e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per l'ANIA/AISA e quattro anni per le organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetterà alle organizzazioni datoriali ed avrà una durata di sei anni.
8. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo.
9. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
10. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla Legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 gennaio 2011, n.33, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
Art. 5 - Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'articolo 10 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'articolo 3, commi 6 e 29 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
e) deliberare in ordine all'ammissione alle prestazioni del Fondo dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente decreto aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
b) in via straordinaria all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
3. L'assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso, l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell'opzione, dedotta la contribuzione correlata, che, pertanto, non viene versata.
5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1 lettera a) punto 2 e lettera b) dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Per le prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2 nella misura non inferiore all'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 25, della Legge 92/2012, compreso l'articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
Art. 8 - Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2) e articolo 6, comma 1, lettera b), è subordinato all'espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di procedura di confronto sindacale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, del presente articolo, per l'accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.
Art. 9 - Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 8 dovrà prevedere due fasi:
a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una seconda fase - qualora al termine della prima fase permangano esuberi - che prevede una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda potrà assumere le iniziative del caso.
Art. 10 - Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, subordinato alla sottoscrizione dell'accordo
sindacale di cui all'articolo 8, avviene nel rispetto dei compiti del Comitato amministratore previsti dall'articolo 5, nonché secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli articoli 6 e 8, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande, fermi restando i limiti previsti dal successivo articolo 11, comma 7, non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'impresa richiedente nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 11, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4 la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all'articolo 3 ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 11 - Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. La paga oraria di cui al precedente comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL applicati.
3. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai
lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
4. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'ASpI, l'intervento del Fondo - ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - è pari al 30% dell'importo dell'indennità stessa.
5. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
6. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
7. Le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) punto 2, conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.
8. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di Legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di Legge sull'assegno straordinario.
9. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale.
10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 della Legge 183 del 2010.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
15. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 12 - Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di questo ultimo.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, è sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 11 con i redditi da lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.
Art. 13 - Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'articolo 11.
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
Allegato 11 - Accordo sull'ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa - ENFIBA
(del 18 dicembre 1999 come modificato in data 22 febbraio 2017)
Tra
ANIA
e
FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UILCA
Premesso che:
- la formazione professionale è un tema di rilevante importanza, con riferimento sia alle esigenze occupazionali sia all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese, in un contesto economico di crescente internazionalizzazione e competitività;
- fermo restando la particolarità dei rispettivi ruoli, è opportuno attuare, anche nell'ottica di sostenere il dialogo sociale, una collaborazione attiva tra le parti e gli Enti e le Istituzioni competenti sulle tematiche della formazione, al fine di favorire la programmazione e realizzazione di un sistema di formazione professionale di qualità, efficiente ed efficace;
- è necessario mantenere rapporti stabili con le Istituzioni pubbliche, in modo da essere adeguatamente informati anche delle possibilità esistenti in tema di finanziamento pubblico delle attività relative alla formazione.
Ciò premesso, è stato costituito un Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa, denominato "ENBIFA", con i seguenti compiti e funzioni:
- stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni e gli enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
- promuovere e realizzare ricerche sui fabbisogni di professionalità nel settore assicurativo e studi sulle varie tematiche inerenti alla formazione;
- promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative, anche in relazione alle esigenze di riqualificazione dei lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- avviare un confronto a livello europeo con le altre Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori per verificare analoghe iniziative avviate all'estero;
- promuovere ogni iniziativa utile al reperimento dei finanziamenti pubblici necessari all'effettuazione delle attività indicate negli alinea precedenti e delle attività formative svolte dalle aziende anche in relazione alla Legge n. 125/1991. e successive modifiche e integrazioni
A tale struttura è garantito un finanziamento annuo, che - sentito il Consiglio direttivo dell'Ente medesimo, composto pariteticamente da rappresentanti designati dall'Associazione e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sarà annualmente deliberato dall'ANIA, entro un importo massimo di euro 210.000,00.
Statuto dell'Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa
Sono soci dell'Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa (ENBIFA): ANIA da una parte e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UILCA dall'altra.
I compiti dell'ENBIFA sono:
- stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
- promuovere e realizzare ricerche sui fabbisogni di professionalità nel settore assicurativo e studi sulle varie tematiche inerenti alla formazione;
- promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative, anche in relazione alle esigenze di riqualificazione dei lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- avviare un confronto a livello europeo con le altre Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori per verificare analoghe iniziative avviate all'estero;
- promuovere ogni iniziativa utile al reperimento dei finanziamenti pubblici necessari all'effettuazione delle attività indicate negli alinea precedenti e delle attività formative svolte dalle aziende anche in relazione alla Legge n. 125/1991 e successive modifiche e integrazioni.
L'ENBIFA ha sede a Roma, via San Nicola da Tolentino, n. 72 presso l'ANIA.
La durata dell'ENBIFA è stabilita fino al 31 dicembre 2019, e può essere prorogata con delibera del Consiglio direttivo, assunta con la maggioranza qualificata richiesta per le decisioni di straordinaria amministrazione.
Sono Organi dell'Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa:
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sono gratuite e hanno la durata di tre anni.
Il Consiglio direttivo è composto da 10 membri permanenti, 5 designati dall'ANIA e 5 dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, e da altrettanti membri supplenti.
Il Consiglio eLegge per i primi tre anni il Presidente tra i membri permanenti designati dall'ANIA e il Vicepresidente tra quelli permanenti designati dai Sindacati dei lavoratori, e viceversa per i restanti tre anni.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
- indirizza e coordina la gestione dell'ENBIFA;
- predispone e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- provvede agli impegni di spesa;
- assume i provvedimenti inerenti al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'ENBIFA, deliberando anche in merito ai rapporti di collaborazione e consulenza;
- delega, ove necessario, compiti particolari a singoli consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano e per ogni deliberazione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
Qualora non si raggiungesse la maggioranza, verrà redatto un documento dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni.
Per la validità delle riunioni relative a modifiche statutarie, scioglimento dell'ENBIFA ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 4/5 dei consiglieri e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata di 4/5 dei votanti.
Il Consiglio nomina ad ogni riunione un segretario.
La funzione di consigliere termina in caso di revoca da parte del socio designante, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni. In tal caso il socio che aveva effettuato la nomina provvede ad una nuova designazione.
In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito secondo quanto è stabilito all'art. 6.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ENBIFA, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto a norma dell'art. 6.
Art. 8 - Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:
- 1 effettivo con la funzione di Presidente nominato per il primo triennio dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e per il successivo triennio dall'ANIA;
- 1 effettivo e 1 supplente nominato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 1 effettivo e 1 supplente nominato dall'ANIA.
È compito del Collegio dei revisori dei conti:
- controllare l'amministrazione dell'ENBIFA e accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto.
In caso di decadenza e/o di dimissioni di un membro del Collegio, il socio dell'ENBIFA che ne aveva effettuato la nomina provvede ad una nuova designazione.
In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente del Collegio è sostituito dal revisore da lui designato o, in mancanza, dal revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal revisore più anziano di età.
In caso di impedimento di un revisore diverso dal Presidente, il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.
Il patrimonio dell'ENBIFA è costituito dai contributi versati annualmente dall'ANIA, da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati.
L'ENBIFA non ha fini di lucro e destina il patrimonio esclusivamente al conseguimento delle sue finalità, gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno utilizzati negli esercizi successivi.
L'esercizio sociale ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile.
Art. 11 - Scioglimento - Cessazione
In caso di scioglimento dell'Ente bilaterale nazionale per la formazione assicurativa o, comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'ENBIFA.
Ai sensi di quanto stabilito dall'accordo istitutivo di ENBIFA, il finanziamento per il funzionamento dell'Ente è posto a carico dell'ANIA che, sentito il Consiglio direttivo di ENBIFA e nei limiti ed alle condizioni indicati nell'accordo medesimo, vi provvederà annualmente; l'Ente potrà inoltre avvalersi di eventuali ulteriori risorse provenienti da Fondi comunitari, nazionali e/o regionali previsti dalla Legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge in materia di Associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Allegato 12 - Accordo in tema di tutele sindacali
(del 30 gennaio 2002 come modificato in data 22 febbraio 2017)
Tra
l'ANIA
e
la FIRST/CISL, la FISAC/CGIL, la UILCA, la FNA e lo SNFIA
Premesso che:
- i principi legislativi in tema di libertà e di attività sindacale nei luoghi di lavoro rinviano alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi della medesima normativa di Legge;
- nel settore assicurativo la materia dei permessi sindacali per i lavoratori che rivestono cariche sindacali extraziendali aveva ricevuto un'apposita disciplina con l'accordo 26 giugno 1981, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che in tema di libertà sindacali attribuisce particolari prerogative agli Organismi costituiti nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva;
- in passato, stante l'interconnessione tra la sfera dell'attività sindacale inerente a cariche extraziendali e quella inerente a cariche aziendali, in relazione soprattutto al fenomeno del cumulo di cariche, la materia dei permessi sindacali aziendali aveva ricevuto un'apposita disciplina con l'accordo 14 settembre 1982, organica ed inscindibile rispetto a quella prevista per le tutele sindacali per attività extraziendale;
- gli accordi sopracitati del 26 giugno 1981 e del 14 settembre 1982 erano stati confermati con modifiche dall'accordo 15 febbraio 1996;
- il Testo unico del 18 dicembre 1999, in recepimento degli accordi citati in premessa, ha prorogato di fatto sia le agibilità extraziendali sia le agibilità aziendali fino al 31 gennaio 2002;
- l'esercizio dell'attività sindacale, di cui il diritto ai permessi (retribuiti e non retribuiti) rappresenta un'esigenza imprescindibile per assicurarne l'effettività, trova rispondenza nell'interesse delle imprese a perseguire e mantenere corrette e proficue relazioni industriali;
- in tale contesto appare altresì coerente tenere conto delle diverse istanze emerse da parte delle Organizzazioni sindacali e da parte delle imprese, volte rispettivamente a rendere più efficace la comunicazione soprattutto nell'ambito dei gruppi e a razionalizzare la fruizione delle diverse tipologie di permessi sindacali attualmente esistenti.
Ciò premesso le parti concordano di procedere alla implementazione ed all'aggiornamento della vigente disciplina delle agibilità sindacali di cui all'accordo 30 gennaio 2002 secondo le linee di seguito indicate:
Tutto ciò premesso;
Si è convenuto quanto segue:
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Sezione prima - PERMESSI SINDACALI EXTRAZIENDALI
La presente Sezione prima dell'accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle imprese di assicurazione socie dell'ANIA e dalle società controllate dalle imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, il quale rivesta cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche in seno ad Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo stesso.
L'utilizzo da parte delle anzidette strutture dei permessi sindacali stabiliti dall'accordo stesso riguarda la sospensione dall'attività lavorativa del personale citato al comma precedente, comunque derivante dall'espletamento del mandato sindacale.
Al predetto personale è garantita la piena incondizionata libertà di svolgere i compiti inerenti alla carica ricoperta, entro i limiti ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.
Possono svolgere, al di fuori del monte ore previsto dai successivi artt. 5 e 6, attività sindacale inerente alla loro carica durante le ore di ufficio 5 rappresentanti di ciascuna Organizzazione, firmataria del presente accordo.
Ciascuna Organizzazione dovrà comunicare per iscritto all'ANIA, a mezzo raccomandata A.R., i nominativi di cui sopra e le disposizioni del presente articolo saranno applicabili soltanto dopo che tale comunicazione sarà pervenuta all'ANIA stessa.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a lavoratori/trici eventualmente designati a sostituire quelli il cui nominativo sia già stato comunicato, salvo che la sostituzione avvenga per impedimento di questi ultimi di durata non inferiore a 2 mesi e che la stessa sia notificata per iscritto all'ANIA con congruo preavviso.
I lavoratori/trici di cui all'art. 2, nonché i segretari provinciali, regionali o comprensoriali (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali) non possono essere trasferiti in uffici ubicati in un comune diverso o licenziati, a meno che ricorrano gli estremi della risoluzione del rapporto di lavoro in tronco, durante il periodo di carica o nei tre mesi successivi, qualora il Ministro del lavoro, se trattasi di lavoratori/trici di cui all'art. 2, o il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, se trattasi di segretari provinciali o comprensoriali, su ricorso del lavoratore/trice interessato, riconosca che il provvedimento sia stato determinato dall'attività svolta dal lavoratore/trice nell'esercizio della predetta carica sindacale. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e sospende gli effetti di questo, fino alla decisione del Ministro o del Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.
Rimane comunque ferma la facoltà delle parti interessate di ricorrere all'Autorità giudiziaria in caso di contestazione tanto per il trasferimento che per il licenziamento.
I lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche i quali non rientrino già tra quelli indicati dalle OO.SS. agli effetti della tutela di cui al precedente art. 2 - per l'espletamento di ogni attività connessa al loro mandato sia all'interno che all'esterno dell'azienda - possono astenersi dal prestare la loro attività lavorativa usufruendo di permessi retribuiti entro i limiti e secondo le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 13.
I permessi possono essere fruiti nel limite massimo complessivo annuale che si determina - per ciascuna Organizzazione e con periodicità biennale - in ragione di 4 ore e 15 minuti per ciascuno dei lavoratori/trici del settore dipendenti dalle imprese, come indicate al precedente art. 1, 1º comma, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, i quali risultino iscritti alle Organizzazioni medesime al 31 ottobre dell'anno precedente la decorrenza di ogni biennio.
Nei confronti delle Organizzazioni sindacali che alla data predetta si caratterizzino per il concorso dei seguenti requisiti:
a) abbiano una consistenza numerica, accertata ai sensi del precedente articolo, superiore a 1.300 iscritti;
b) abbiano iscritti in almeno 15 imprese socie dell'ANIA;
c) siano organizzate sulla base di Organismi territoriali in almeno 10 province o comprensori (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali);
1) nei confronti delle Organizzazioni sindacali che si caratterizzino per il concorso dei requisiti di cui alle lettera a), b) e c) dell'art. 6, le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano ad ulteriori 8 rappresentanti di ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;
2) il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui all'art. 5 va incrementato con le seguenti ulteriori misure:
- per i primi 500 iscritti: 10 ore annue per ciascun iscritto;
- oltre i 500 fino a 1.500 iscritti: 7 ore annue per ciascun iscritto oltre i 500;
- oltre i 1.500 fino a 3.000 iscritti: 5 ore annue per ciascun iscritto oltre i 1.500;
- oltre i 3.000 iscritti: 4 ore e 30 minuti annui per ciascun iscritto oltre i 3.000.
Ai fini di quanto previsto dagli artt. 5 e 6, il numero dei lavoratori/trici da considerarsi iscritti a ciascuna delle Organizzazioni firmatarie si determina esclusivamente sulla base del numero complessivo delle deleghe per la esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate a ciascuna impresa in favore dell'Organizzazione medesima alla predetta data del 31 ottobre.
Entro il 30 novembre l'ANIA comunicherà - sulla base dei dati forniti dalle imprese associate - a ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori/trici il numero complessivo delle deleghe degli iscritti alla Organizzazione sindacale medesima.
In relazione a quanto sopra, ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori/trici si riserva di effettuare eventuali riscontri dei propri iscritti direttamente presso le singole imprese sulla base delle deleghe depositate per l'esazione dei contributi.
Nota a verbale 1
A parziale deroga di quanto previsto al punto 1 del presente articolo, le OO.SS. potranno comunicare all'ANIA all'inizio di ogni anno l'eventuale trasformazione in utilizzo in cedole dei permessi spettanti ai rappresentanti di cui al punto 1 nella misura massima di uno e per quanto riguarda lo SNFIA nella misura massima di tre.
Nota a verbale 2
La previsione di cui al punto 2 del presente articolo non trova applicazione nei confronti dello SNFIA.
Peraltro, al fine di coordinare le agibilità sindacali in atto nel settore assicurativo con la previsione di cui al presente articolo, punto 2, ANIA e SNFIA si impegnano ad una verifica del meccanismo indicato entro il 31 dicembre 2008.
Tale verifica sarà inoltre finalizzata a definire nel rispetto del principio di non discriminazione tra le OO.SS., firmatarie del presente accordo, eventuali ulteriori agibilità sindacali.
I dirigenti sindacali indicati negli artt. 2 e 6 non potranno essere nominati in misura superiore ad uno per ciascuna Organizzazione sindacale nelle imprese fino a 300 dipendenti, in misura superiore a due per ciascuna Organizzazione sindacale nelle imprese con più di 300 dipendenti e fino a 1.000 dipendenti e in misura superiore a tre per ciascuna Organizzazione sindacale nelle imprese con più di 1.000 dipendenti.
Sono fatte salve sino al 31 dicembre 2009 le situazioni attualmente in essere.
Non sono computabili nel monte ore di cui agli artt. 5 e 6:
a) i permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale per la partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e agli incontri con l'ANIA di cui all'Allegato 5 al Protocollo d'intesa 15 giugno 1980, nel limite di 5 lavoratori/trici per ciascuna Organizzazione sindacale;
b) i permessi retribuiti concessi ai lavoratori/trici che rivestano cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche per la partecipazione agli incontri delle delegazioni nelle trattative per la contrattazione aziendale prevista dai contratti collettivi nazionali, nel limite di 2 lavoratori/trici per ciascuna Organizzazione sindacale.
I nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui al comma che precede devono essere, a cura delle Organizzazioni sindacali di appartenenza, notificati per iscritto all'ANIA, di norma in via preventiva, la quale provvederà a darne comunicazione alle imprese dalle quali dipendono i lavoratori/trici interessati.
Ai rappresentanti delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, viene attribuito un monte ore complessivo annuo, per ciascuna delle predette OO.SS., di 40 ore di permesso retribuito da fruire nell'ambito delle procedure di confronto sindacale relative a gruppi di imprese.
Il monte ore di permessi di cui agli artt. 5 e 6 viene ripartito annualmente (per il periodo 1º febbraio-31 gennaio) a cura di ciascuna Organizzazione sindacale fra le proprie strutture a livello nazionale e nell'ambito di ciascuna regione.
Ciascuna Organizzazione sindacale comunicherà all'ANIA entro il 31 dicembre dell'anno di pertinenza i dati relativi alla ripartizione di cui al comma precedente (da indicarsi in ore intere), dati che non potranno essere modificati per la durata dell'anno stesso.
Nella stessa occasione le OO.SS. dovranno comunicare all'ANIA i nominativi dei lavoratori/trici di cui all'art. 4, evidenziando quelli eventualmente designati a usufruire in via continuativa dei permessi retribuiti, anche qualora si tratti di assenze parziali dal servizio, nonché eventuali variazioni successive. Tali comunicazioni esplicheranno i loro effetti solo a far tempo dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell'ANIA.
Dichiarazione a verbale
Qualora sulla ripartizione come sopra determinata da ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori/trici l'ANIA sollevasse osservazioni, l'Organizzazione sindacale interessata le prenderà in esame e deciderà in merito tenendo conto di quanto prospettato dall'ANIA stessa.
Entro il 15 gennaio dell'anno successivo l'ANIA consegnerà alle Segreterie nazionali di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie un numero di cedole orarie di permesso pari al numero complessivo delle ore annualmente spettanti ai sensi degli artt. 5 e 6.
Dette cedole, le cui caratteristiche vengono separatamente definite dalle parti, sono predisposte a cura dell'ANIA in conformità ai dati risultanti dalla ripartizione del monte ore permessi effettuata ai sensi dell'art. 8.
Il lavoratore/trice che riveste una delle cariche di cui all'art. 4 e che intende fruire di permesso retribuito in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, è tenuto a comunicarlo per iscritto all'impresa da cui dipende con un preavviso di norma di almeno una giornata lavorativa e a consegnare alla stessa - contestualmente o, comunque non oltre 48 ore dal rientro - la quantità di cedole di cui al precedente art. 10 corrispondente alla durata del permesso.
I lavoratori/trici designati ad usufruire in via continuativa di permessi retribuiti di cui all'art. 9, 3º comma, devono - mese per mese - consegnare le cedole relative ai permessi usufruiti entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di pertinenza.
La durata del permesso non può essere inferiore ad un'ora; le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti.
Le cedole consegnate all'impresa debbono essere annullate a cura della stessa ed in nessun caso possono essere restituite.
Le cedole eventualmente non utilizzate nel corso dell'anno di pertinenza non possono essere utilizzate negli anni successivi, salvo quanto previsto al Protocollo aggiuntivo relativo ai congressi.
Al lavoratore/trice che riveste una delle cariche di cui all'art. 4, possono anche essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti.
La relativa richiesta va rivolta alla Direzione aziendale competente, per il tramite della segreteria delle strutture sindacali di appartenenza, con un preavviso di almeno una giornata lavorativa.
Nell'intento di realizzare un'equa ripartizione tra le imprese degli oneri dei permessi di cui agli artt. 5 e 6, le Organizzazioni sindacali procureranno di evitare la concentrazione di richieste di tali permessi in singole imprese ed in particolare in quelle con meno di 500 dipendenti, nonché nelle unità organizzative con meno di 20 addetti.
Qualora in una azienda, l'utilizzo dei permessi sindacali, complessivamente tra tutte le Organizzazioni sindacali, risultasse significativamente superiore rispetto alla situazione media di mercato, le parti, su richiesta dell'impresa interessata, si incontreranno per esaminare il caso di specie e ricercare una soluzione coerente con le indicazioni precedenti ed adeguata per incidere sull'eccedenza.
Le Organizzazioni sindacali procureranno anche di evitare la concentrazione di richieste dei permessi sindacali in uffici numericamente ristretti. Al riguardo, se trattasi di unità organizzative sino a quattro dipendenti, possono essere utilizzati permessi sindacali soltanto in via saltuaria ed in misura tale da non pregiudicare la regolarità del servizio e previo adeguato preavviso.
Qualora sorgessero dubbi in relazione all'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, le parti, su richiesta dell'impresa interessata, si incontreranno per esaminare il caso di specie e ricercare una soluzione ad essa conforme.
Le parti concordano di costituire un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di seguire l'applicazione del presente accordo con particolare riguardo alle situazioni di cui al 2º comma dell'art. 13, nonché di esaminare le problematiche che fossero evidenziate dalle parti stesse in relazione all'applicazione dell'accordo stesso.
Ai lavoratori/trici che possono - in forza del presente accordo e nei limiti in esso indicati - astenersi dal prestare la propria attività lavorativa, compete per tutto il tempo di astensione dal lavoro il normale trattamento economico.
Sezione seconda - PERMESSI SINDACALI AZIENDALI
La presente Sezione seconda dell'accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle imprese di assicurazione socie dell'ANIA e dalle società controllate dalle imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, i quali siano componenti delle R.S.A., di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, di Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Presso l'unità produttiva possono essere costituite R.S.A. ad iniziativa dei lavoratori iscritti ad una medesima Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, in base a quanto previsto dall'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I componenti delle R.S.A. costituite come sopra, con la carica di dirigente o non, per l'espletamento dei propri compiti, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, potranno astenersi dal prestare la loro attività lavorativa usufruendo di permessi retribuiti che non potranno superare globalmente, per ciascuna R.S.A.:
a) nelle unità produttive fino a 200 dipendenti un monte ore annuo pari a 1 ora per ciascuno dei dipendenti dell'unità produttiva cui si riferisce la R.S.A. per i quali la stessa R.S.A. è organizzata;
b) nelle unità produttive oltre i 200 dipendenti un monte ore annuo pari a quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, lett. b) e c), e comma 3 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 solo nel caso in cui la R.S.A. costituita ha un numero inferiore a 5 lavoratori iscritti per i quali la stessa R.S.A. è organizzata. Nel caso in cui la R.S.A. sia costituita da un numero pari o superiore ai 5 iscritti il monte ore di riferimento è quello di cui alla precedente lett. a).
Qualora nella stessa azienda siano costituite più R.S.A. nell'ambito della stessa Organizzazione sindacale e sia istituito un Organo di coordinamento delle stesse, in aggiunta al monte ore previsto al comma precedente, viene riconosciuto complessivamente per ciascuna R.S.A. un numero di ore di permessi retribuiti, da utilizzarsi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni dell'Organo di coordinamento, pari a:
- 24 ore all'anno per le imprese sino a 200 dipendenti;
- 32 ore all'anno per le imprese da 201 sino a 600 dipendenti;
- 40 ore all'anno per le imprese con oltre 600 dipendenti.
Nota a verbale
Per lo SNFIA, in deroga alla previsione di cui al comma 2, lett. b), il numero di lavoratori iscritti per i quali la stessa R.S.A. è organizzata, idoneo a garantire il monte ore di cui alla lett. a) dovrà essere non inferiore a tre.
Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti nei confronti delle R.S.A. delle Organizzazioni sindacali che si caratterizzano per il concorso dei seguenti requisiti:
1) abbiano una consistenza numerica, accertata sulla base delle deleghe rilasciate alle imprese, superiore a 1.300 iscritti;
2) abbiano iscritti in almeno 15 imprese socie dell'ANIA;
3) siano organizzate sulla base di Organismi territoriali in almeno 10 province o comprensori (per le OO.SS. organizzate su basi comprensoriali anziché provinciali);
4) siano costituite con un numero di lavoratori iscritti pari o superiore a 5, come indicato al precedente art. 2, 2º comma, lett. b);
il monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 2, 2º comma, lett. b), va incrementato con un ulteriore numero di permessi retribuiti pari a:
- nelle unità produttive che occupano da 201 fino a 600 dipendenti: 15 minuti per ogni dipendente dell'unità produttiva stessa;
- nelle unità produttive che occupano oltre 600 dipendenti: 25 minuti per ogni dipendente dell'unità produttiva stessa.
Agli effetti del presente accordo, per anno si intende il periodo 1º febbraio-31 gennaio.
I permessi retribuiti non utilizzati nel corso dell'anno di pertinenza non potranno in alcun modo essere utilizzati negli anni successivi.
Il monte ore si determina con cadenza biennale prendendo in considerazione, agli effetti di quanto disposto dagli artt. 2 e 3, i dati risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente la decorrenza di ogni biennio.
Non sono computabili nel monte ore di cui agli artt. 2 e 3 i permessi retribuiti fruiti dai componenti la delegazione sindacale aziendale, come individuata nella Sezione terza, lett. C), 1º comma, lett. a), b) e c), per la partecipazione alle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali ed agli incontri con l'ANIA previsti dall'Allegato 5 al Protocollo d'intesa 15 giugno 1980 (v. Appendice).
Non sono altresì computabili nel monte ore di cui agli artt. 2 e 3 i permessi retribuiti per la partecipazione agli incontri con la Direzione, quando detti incontri avvengano su iniziativa della Direzione stessa, nel limite di due dirigenti per ciascuna R.S.A.
Ai rappresentanti aziendali delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, viene attribuito un monte ore complessivo annuo, per ciascuna delle predette OO.SS., di 40 ore di permesso retribuito da fruire nell'ambito delle procedure di confronto sindacale relative a gruppi di imprese.
I nominativi dei lavoratori/trici designati a fruire dei permessi di cui al comma che precede devono essere, a cura delle Organizzazioni sindacali di appartenenza, notificati per iscritto alla Direzione stessa.
I nominativi dei dirigenti delle R.S.A., determinati secondo i criteri di cui all'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dei componenti delle R.S.A. nonché i nominativi dei segretari degli Organi di coordinamento e le relative variazioni dovranno essere comunicati alla Direzione competente dell'impresa mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano.
La segnalazione di cui sopra esplica i suoi effetti dalla data in cui risulta pervenuta alla Direzione competente la relativa lettera.
Le Organizzazioni sindacali procureranno di evitare la concentrazione di richieste di permessi nelle unità organizzative con meno di 20 addetti.
Per usufruire dei permessi di cui al presente accordo, i componenti delle R.S.A. nonché i componenti della delegazione sindacale aziendale che ne abbiano diritto dovranno darne preavviso all'impresa, di norma 24 ore prima, e firmare un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
I componenti delle R.S.A. cui spettano le tutele di cui al presente accordo i quali ricoprano anche cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche disciplinate dalla Sezione prima del presente accordo, in ogni caso di astensione dalla prestazione lavorativa per svolgere attività sindacale sia all'interno che all'esterno dell'azienda hanno comunque l'obbligo, nel darne preavviso secondo le forme stabilite, di specificare se l'astensione stessa debba imputarsi alla carica sindacale aziendale o a quella extraziendale.
Fermo quanto disposto dall'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori/trici operanti nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti verranno complessivamente conteggiati agli effetti della determinazione del monte ore di competenza della R.S.A. della sede dell'impresa o di altra R.S.A. eventualmente stabilita in sede aziendale in relazione a particolari realtà organizzative aziendali e potranno essere nominati tra i dirigenti o i componenti della stessa.
La presente Sezione terza dell'accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle imprese di assicurazione socie dell'ANIA e dalle società controllate dalle imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo:
A) RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
Ferma restando l'osservanza delle vigenti norme di Legge in materia di R.S.A. e della prassi di categoria e ferma restando la legittimità di quelle già costituite alla data di sottoscrizione del presente CCNL, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si attiveranno affinché le R.S.A. siano costituite, presso l'unità produttiva di riferimento, da un numero di lavoratori iscritti ad una medesima Organizzazione sindacale in numero:
- non inferiore a 2 nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- non inferiore a 3 nelle unità produttive con più di 200 dipendenti e fino a 500;
- non inferiore a 4 nelle unità produttive con più di 500 dipendenti.
Ove nell'ambito di una stessa impresa risultino costituite, ai sensi del precedente comma, più R.S.A. appartenenti ad una medesima Organizzazione sindacale, le rappresentanze stesse possono istituire l'Organo di coordinamento di cui all'art. 2, comma 3, della Sezione seconda.
Ad ogni effetto previsto dal presente accordo, l'avvenuta costituzione di una R.S.A. nonché dell'Organo di coordinamento di più rappresentanze ai sensi dei precedenti commi, deve essere comunicata, per il tramite dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, alla Direzione dell'impresa mediante lettera raccomandata a.r.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nei singoli luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi in servizio nel singolo luogo di lavoro - sono promosse singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro.
La convocazione, la sede e l'orario delle riunioni di cui al comma che precede sono comunicati da parte dell'Organismo sindacale promotore alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 24 ore. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato dandone informativa alla Direzione aziendale competente.
Gli Organismi sindacali promotori provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea ai lavoratori secondo le prassi in atto.
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle assemblee sono tenuti a curare il regolare e corretto andamento delle assemblee.
Per quanto precede restano ferme le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Alle riunioni di cui al precedente articolo possono partecipare un numero di dirigenti sindacali esterni per ciascuna OO.SS., firmataria del presente accordo, facenti parte degli Organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle medesime Organizzazioni sindacali, che abbiano propri iscritti nell'azienda, nelle misure indicate nella successiva lett. C), punti a), b) e c) della presente Sezione.
La partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria è anch'essa comunicata con 24 ore di preavviso alla Direzione aziendale competente.
Nell'ambito delle attività sindacali collettive in ambito aziendale, le OO.SS. si impegnano su quanto segue:
a) nelle aziende fino a 500 dipendenti la delegazione sindacale è costituita di regola da non più di 2 dirigenti o componenti la R.S.A. per ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;
b) nelle aziende da 501 e fino a 800 dipendenti la delegazione sindacale è costituita di regola da non più di 3 dirigenti o componenti la R.S.A. per ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo;
c) nelle aziende oltre gli 800 dipendenti la delegazione sindacale è costituita di regola da non più di 4 dirigenti o componenti la R.S.A. per ciascuna Organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo.
Le R.S.A. di ciascuna OO.SS. firmataria dei c.i.a. hanno facoltà in casi particolari di integrare la delegazione sindacale, come descritta ai precedenti punti a), b) e c), di regola con non più di un dirigente sindacale delle strutture territoriali ai vari livelli di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL vigente.
Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che:
- nell'ambito delle procedure di confronto sindacale che non interessano la totalità delle imprese, facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le OO.SS. procureranno di formare una rappresentanza sindacale composta da un numero complessivo di dirigenti sindacali non superiore a quello corrispondente a 2 dirigenti sindacali per ciascuna impresa facente parte del gruppo medesimo ed interessata dal confronto;
- nell'ambito delle procedure di confronto sindacale che interessano la totalità delle imprese, facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le OO.SS. si adopereranno, d'intesa con l'impresa capogruppo, per evitare una forte concentrazione di presenze nell'ambito degli incontri di gruppo.
D) BACHECA SINDACALE - POSTA ELETTRONICA
Le imprese metteranno a disposizione delle R.S.A. nell'ambito della intranet aziendale ove esistente, una sezione denominata "bacheca sindacale", consultabile dalle postazioni informatiche del personale dipendente dotate di accesso al portale aziendale.
La bacheca elettronica si aggiungerà a quella tradizionale prevista dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e, al pari di quest'ultima, sarà utilizzata esclusivamente per pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il periodo di conservazione del materiale pubblicato sarà oggetto di verifica da parte delle singole R.S.A. al fine di evitare problemi di ordine tecnico per la gestione ed il funzionamento delle altre applicazioni informatiche.
A livello aziendale saranno inoltre individuati, sulla base dei criteri e della policy ivi esistente, limiti e modalità di attribuzione/utilizzo della posta elettronica da parte delle R.S.A.
E) COORDINAMENTI SINDACALI NEI GRUPPI ASSICURATIVI
Qualora nell'ambito di gruppi assicurativi si siano costituiti coordinamenti sindacali delle R.S.A. delle imprese che ne fanno parte, in occasione di incontri negoziali per il rinnovo dell'eventuale contratto integrativo riguardante il gruppo, tenuti su piazza diversa da quella di appartenenza, sarà corrisposto, a favore di un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale presente, il rimborso delle spese secondo criteri e modalità stabilite all'interno del gruppo stesso.
Tale disposizione assorbe, fino a concorrenza, eventuali analoghe previsioni/prassi esistenti nell'ambito dei gruppi.
Le parti concordano inoltre che, anche per quanto attiene i suddetti incontri negoziali di gruppo, si terranno presenti le previsioni dei vigenti accordi sindacali volti ad evitare una forte concentrazione di presenze nel corso degli incontri stessi.
Disposizioni finali
Il presente accordo impegna le imprese socie dell'ANIA e le società controllate dalle imprese medesime relativamente al personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale del settore assicurativo.
Il presente accordo, sottoscritto anche con riguardo alla disciplina contenuta negli artt. 19, 20, 23 e 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, sostituisce eventuali prassi ed usi aziendali in atto, e costituisce un'organica disciplina di tutta la materia relativa alle tutele e non può comunque essere derogata dai destinatari della stessa.
La scadenza, la disdetta o l'eventuale rinnovo del presente accordo coincideranno con quelli che verranno stabiliti in sede di rinnovo del CCNL, Parte normativa, del 17 settembre 2007.
Il presente accordo costituisce allegato del CCNL
Protocollo aggiuntivo - Permessi per i delegati ai congressi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori/trici
In caso di congressi nazionali o periferici delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, i lavoratori/trici delegati a detti congressi che rivestano cariche sindacali di cui all'art. 4, Sezione prima, del citato accordo potranno avvalersi - per la partecipazione ai congressi stessi - delle cedole di permesso retribuito assegnate al sindacato di appartenenza ai sensi e per gli effetti del già citato accordo.
Qualora fossero delegati ai congressi lavoratori/trici che non ricoprono cariche di cui all'art. 4, Sezione prima, del presente accordo, le imprese, in deroga a quanto disposto dall'accordo medesimo, consentiranno anche a costoro - per la partecipazione ai congressi stessi - di avvalersi delle cedole di permesso retribuito assegnate ai sindacati di appartenenza ai sensi e per gli effetti del già citato accordo. La concessione di tali permessi avverrà su presentazione del corrispondente numero di cedole.
Eccezionalmente, in deroga a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11, Sezione prima, del presente accordo, potranno essere utilizzate - esclusivamente per la partecipazione ai congressi - cedole di competenza del biennio immediatamente precedente a quello del congresso che non siano state utilizzate. La concessione di tali permessi avverrà su presentazione del corrispondente numero di cedole.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 12 - ACCORDO IN TEMA DI TUTELE SINDACALI
(del 30 gennaio 2002 come modificato
in data 22 febbraio 2017)
Premesso
- che i principi legislativi in tema di libertà e di attività sindacale nei luoghi di lavoro rinviano alla contrattazione collettiva la definizione dei principali aspetti applicativi della medesima normativa di Legge;
- che nel settore assicurativo la materia dei permessi sindacali per i lavoratori che rivestono cariche sindacali extra-aziendali aveva ricevuto un'apposita disciplina con l'accordo 26 giugno 1981, in applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 30 della L. n. 300/1970, che in tema di libertà sindacali attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva;
- che in passato, stante l'interconnessione tra la sfera dell'attività sindacale inerente a cariche extraziendali e quella inerente a cariche aziendali, in relazione soprattutto al fenomeno del cumulo di cariche, la materia dei permessi sindacali aziendali aveva ricevuto un'apposita disciplina con l'Accordo 14 settembre 1982, organica ed inscindibile rispetto a quella prevista per le tutele sindacali per attività extra-aziendale;
- che gli Accordi sopracitati del 26 giugno 1981 e del 14 settembre 1982 erano stati confermati con modifiche dall'accordo 15 febbraio 1996;
- che il Testo Unico del 18 dicembre 1999, in recepimento degli Accordi citati in premessa, ha prorogato di fatto sia le agibilità extraziendali sia le agibilità aziendali fino al 31 gennaio 2002;
- che l'esercizio dell'attività sindacale, di cui il diritto ai permessi (retribuiti e non retribuiti) rappresenta un'esigenza imprescindibile per assicurarne l'effettività, trova rispondenza nell'interesse delle imprese a perseguire e mantenere corrette e proficue relazioni industriali;
- che in tale contesto appare altresì coerente tenere conto delle diverse istanze emerse da parte delle Organizzazioni Sindacali e da parte delle imprese, volte rispettivamente a rendere più efficace la comunicazione soprattutto nell'ambito dei Gruppi e a razionalizzare la fruizione delle diverse tipologie di permessi sindacali attualmente esistenti, anche attraverso l'introduzione di un sistema informatico di rilascio delle cedole propedeutiche alla fruizione dei permessi spettanti gli aventi diritto;
- che ciò premesso le Parti concordano di procedere alla implementazione ed all'aggiornamento della disciplina delle agibilità sindacali di cui all'Accordo del 30 gennaio 2002 secondo le linee di seguito indicate;
tutto ciò premesso,
si è convenuto quanto segue:
Le Premesse formano parte integrante del presente Accordo.
Art. 1
La presente sezione prima dell'accordo riguarda il trattamento da praticarsi dalle Imprese di assicurazione socie dell'ANIA e dalle società controllate dalle imprese medesime nei confronti del personale dipendente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore assicurativo, il quale rivesta cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture territoriali periferiche in seno ad organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo stesso.
L'utilizzo da parte delle anzidette strutture dei permessi sindacali stabiliti dall'accordo stesso riguarda la sospensione dall'attività lavorativa del personale citato al comma precedente, comunque derivante dall'aspletamento del mandato sindacale.
Al predetto personale è garantita la piena incondizionata libertà di svolgere i compiti inerenti alla carica ricoperta, entro i limiti ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 1 bis
Le Parti concordano sull'introduzione di un sistema informatico di rilascio delle cedole propedeutiche alla fruizione dei permessi spettanti agli aventi diritto, che preveda un effettivo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, Ania, Compagnie assicurative e Organizzazioni Sindacali. A tal fine viene costituita una Commissione bilaterale, composta da 5 rappresentanti di parte aziendale e 5 rappresentanti di parte sindacale, che viene espressamente delegata dalle Parti ad attuare quanto sopra entro l'arco di vigenza del presente CCNL e nel rispetto delle seguenti linee guida:
- garantire l'attuazione di tutte le norme contenute nel presente Allegato 12;
- garantire che il processo comunicativo tra le Parti coinvolte, attuato dal sistema informatico, determini una verifica costante dell'utilizzo delle cedole assegnate agli aventi diritto;
- individuare le modalità di attuazione al principio di non concentrazione di fruizione dei permessi nelle singole imprese di cui all'Art. 13 del presente Allegato.
***
Allegato 13 - Regolamento per la realizzazione del trattamento di previdenza previsto dall-art. 86 del presente CCNL
(del 18 luglio 2003 come modificato in data 22 febbraio 2017)
Tra
l'ANIA
e
la FIRST/CISL, la FISAC/CGIL, la FNA, lo SNFIA e la UILCA
Premesso che:
a) la contrattazione nazionale di lavoro del settore assicurativo prevede a favore dei lavoratori del settore stesso un trattamento pensionistico complementare, istituito con il CCNL del 1987 e confermato dai successivi contratti collettivi nazionali, compreso il presente CCNL;
b) a tale trattamento pensionistico complementare si è provveduto mediante Casse aziendali di previdenza costituite ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 del codice civile successivamente trasformate in Fondi pensione;
c) con l'accordo 31 luglio 1997 le parti avevano provveduto al necessario allineamento della disciplina del trattamento pensionistico complementare nel settore assicurativo alla normativa recata dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, modificato con il D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585, e novellato con la Legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) le modifiche apportate alla predetta normativa dalla Legge 17 maggio 1999, n. 144, avevano reso necessario un allineamento della disciplina;
e) la normativa contenuta nel D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, imponeva una ulteriore revisione del trattamento pensionistico complementare nel settore assicurativo;
f) si è reso opportuno procedere ad un aggiornamento del regolamento per la realizzazione del trattamento di previdenza, tenuto conto dell'esperienza maturata e delle modifiche della relativa normativa;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Per i lavoratori già iscritti o che potranno in futuro essere iscritti ad un fondo pensione già costituito con la denominazione di Cassa aziendale di previdenza, in applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore assicurativo, prima del 15 novembre 1992, il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 84 del presente CCNL potrà continuare ad essere attuato mediante detto Organismo, fatte salve le prerogative individuali consentite dalla Legge.
Nel caso in cui per l'insufficienza del numero dei lavoratori o per altra causa obiettiva, si manifestino difficoltà per il mantenimento in funzione di uno o più fondi pensione aziendali già costituiti, le imprese e i lavoratori interessati potranno concordare in sede aziendale di superare tale situazione o tramite l'adesione collettiva dei lavoratori ad altro fondo già esistente, anche aperto, o mediante concentrazione del fondo in altro fondo anch'esso già costituito o con la costituzione di un Fondo pensione interaziendale.
Per i lavoratori che non rientrino tra quelli di cui all'art. 1, il trattamento pensionistico complementare è attuato mediante Fondo pensione aziendale da costituirsi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. Qualora per l'insufficienza del numero dei lavoratori o per altra causa obiettiva si manifestassero difficoltà per la costituzione del Fondo pensione aziendale, con accordo collettivo in sede aziendale potrà essere prevista la facoltà di adesione a un Fondo interaziendale del settore assicurativo o ad un Fondo pensione aperto ad adesione collettiva, istituito da una impresa di assicurazione.
Per l'attuazione del trattamento pensionistico complementare valgono i criteri e le modalità di cui al regolamento allegato nonché, per quanto dallo stesso non espressamente previsto, le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 252/2005.
1) Il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 84 del presente CCNL:
- si attua mediante fondi pensione aziendali, salvo le alternative esplicitamente previste dal successivo punto 3 ovvero dagli artt. 2 e 3 dell'Allegato 13. Ove non sia in essere un Fondo pensione aziendale o interaziendale già costituito, con la denominazione di Cassa aziendale di previdenza, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore succedutisi nel tempo a partire dal 1987, si provvederà alla costituzione di un Fondo ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.
2) Possono partecipare al Fondo pensione tutti i lavoratori/trici dell'impresa. L'adesione al Fondo pensione è volontaria. L'iscrizione è disposta dall'Organo di amministrazione del Fondo pensione, su domanda scritta del lavoratore/trice, , fatte salve le modalità di adesione - anche in forma tacita - previste dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Nel caso di Fondi già costituiti con la denominazione di Casse aziendali di previdenza resta ferma l'iscrizione dei lavoratori/trici già soci.
Resta demandata agli accordi collettivi in sede aziendale l'eventuale estensione della partecipazione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori/trici dell'impresa.
3) Le imprese che fanno parte di un gruppo assicurativo possono costituire un Fondo pensione unico per tutti i lavoratori del gruppo.
4) Scopo del Fondo pensione è quello di garantire ai lavoratori/trici soci una prestazione pensionistica complementare.
5) I lavoratori/trici hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 % del montante finale accumulato, e in rendita, ad eccezione dei lavoratori/trici assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari, per i quali resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale.
Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 % del montante finale sia inferiore al 50 % dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata in capitale. Il Fondo pensione prevede che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per più di 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano consentite, su richiesta dell'aderente, con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
6) Il finanziamento del trattamento pensionistico complementare è a carico dell'impresa e dei lavoratori/trici iscritti al Fondo pensione. Con il combinato disposto dell'art. 82 del CCNL 6 dicembre 1994 e del 1º comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell'Allegato 15 allo stesso CCNL, si è regolamentata per l'ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle imprese, fissando quest'ultima, con decorrenza 1º gennaio 1997, al 2% della retribuzione di cui al successivo punto 7.
Sempre con l'art. 82 del predetto CCNL la determinazione del contributo dell'impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell'ambito e nei limiti di cui all'art. 85 dello stesso CCNL (vedi Appendice).
Il versamento del contributo dell'impresa a favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo pensione, sarà effettuato, salvo diverse determinazioni in sede aziendale, una volta all'anno al 1º gennaio.
Il concorso dei lavoratori/trici avviene nella misura minima del:
- 0,75% della retribuzione annua determinata ai sensi del successivo punto 7 per coloro che conferiscono, in misura parziale, il t.f.r. maturando al Fondo pensione aziendale e/o di gruppo;
- 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il t.f.r. maturando.
Per coloro che conferiscono l'intero t.f.r. maturando al Fondo pensione aziendale e/o di gruppo il contributo obbligatorio a carico del lavoratore/trice si intende assorbito dal conferimento del t.f.r. stesso.
Nel caso di contribuzione al Fondo pensione aziendale e/o di gruppo da parte del lavoratore/trice, lo/a stesso/a potrà attingere al t.f.r. maturato al 31 dicembre 2006 ed ancora disponibile, in misura equivalente al versamento effettuato anno per anno e fino ad esaurimento dell'importo accantonato. A livello aziendale saranno definite le modalità operative.
Il lavoratore/trice potrà proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile la contribuzione, determinando autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche così come previsto all'art. 8, punto 11 del D.Lgs. n. 252/2005. Al riguardo, verranno definite in sede aziendale le modalità di tale prosecuzione volontaria. Le modifiche apportate in materia di contribuzione del dipendente al Fondo pensione si applicheranno a partire dal 1º gennaio 2008.
7) Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo dell'impresa, va preso in considerazione esclusivamente l'importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte terza della Disciplina speciale), nonché l'ex indennità di carica per i funzionari o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito.
Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lett. b) dell'art. 145 del presente CCNL, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento.
Per il personale di cui alla Sezione seconda della Parte terza della Disciplina speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente il versamento.
Per l'anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il 1º gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al 1º gennaio stesso).
Per l'anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal 1º gennaio dell'anno verrà recuperata dall'impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).
Il contributo dell'impresa, in caso di eventuale non adesione individuale al Fondo pensione, non si convertirà in un trattamento di altro genere, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto il lavoratore a non aderire alla previdenza complementare.
8) I lavoratori/trici iscritti al Fondo pensione possono richiedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualsiasi momento una anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 %, per eventuali spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero, decorsi otto anni di iscrizione, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) del 1º comma dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sempre decorsi otto anni di iscrizione, i lavoratori/trici iscritti possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 30 %, per ulteriori esigenze.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 % del totale dei versamenti, comprese le quote di t.f.r., maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al Fondo pensione a decorrere dal primo momento di iscrizione. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dai lavoratori/trici iscritti per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
9) Le somme versate dall'impresa e dai lavoratori/trici al Fondo pensione come previsto al punto 6 saranno contabilizzate dal Fondo stesso evidenziando la posizione individuale dei lavoratori/trici iscritti.
Il Fondo utilizzerà le predette somme, a seconda del caso, in conformità alle disposizioni riportate nel Capo II. In sede aziendale potrà essere previsto che una quota dei contributi dell'impresa e dei lavoratori, come determinati al precedente punto 6, venga utilizzata per stipulare una polizza assicurativa per il caso di morte o di invalidità permanente.
La tariffa che verrà adottata sarà quella di assicurazione temporanea di gruppo a premio puro. Nel caso di dipendenti di imprese non vita, le convenzioni relative ai contratti prevederanno che i costi di gestione dei contratti medesimi rimangano a carico dell'impresa di appartenenza.
10) Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del lavoratore/trice, che intervenga prima che lo stesso abbia maturato i requisiti richiesti per avere diritto a pensione complementare ai sensi delle disposizioni che precedono, sono date al lavoratore/trice le seguenti opzioni:
a) trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione al quale il lavoratore/trice possa avere accesso in funzione della nuova attività svolta o ad una forma pensionistica individuale;
b) riscatto della posizione individuale maturata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lo Statuto del Fondo pensione stabilirà misure, modalità e termini di esercizio delle opzioni di cui sopra. Gli adempimenti conseguenti all'esercizio delle stesse saranno espletati nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
11) In caso di morte del lavoratore/trice iscritto al Fondo pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata dallo stesso è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al Fondo pensione.
12) I lavoratori/trici iscritti al Fondo pensione hanno facoltà, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Fondo medesimo, di trasferire la loro intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore/trice ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del t.f.r. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore/trice.
13) Lo Statuto del Fondo, oltre all'assemblea dei soci, deve prevedere un Organo di amministrazione ed un Organo di controllo. Detti Organi - compresa l'assemblea nel caso in cui il datore di lavoro sia associato al Fondo - debbono essere composti nel rispetto del criterio della partecipazione paritetica dei lavoratori/trici e dell'impresa ed in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative norme di attuazione.
Lo Statuto, sempre in conformità alla citata normativa, prevederà altresì la nomina del responsabile del Fondo, che potrà essere individuato anche tra i componenti dell'Organo di amministrazione e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle relative norme di attuazione.
14) Le spese di gestione interna del Fondo saranno a carico dell'impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici iscritti. È, invece, in ogni caso a carico del Fondo l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda i Fondi pensione di cui alla successiva lett. b) del Capo II, il compenso e qualsiasi altra spesa da corrispondersi all'ente con il quale è stata stipulata la convenzione per la gestione delle risorse.
a) Norme applicabili ai Fondi pensione già costituiti, con denominazione di Casse aziendali di previdenza, prima del 15 novembre 1992
15) Per la realizzazione di quanto previsto al punto 4, il Fondo pensione utilizzerà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei soci quali premi di assicurazione vita per la costituzione di un montante da convertire in una rendita vitalizia differita rivalutabile.
La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei redditi della gestione di riferimento con un'aliquota di partecipazione ai rendimenti in linea con le migliori condizioni di mercato, possibilmente non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione ed il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà prevista altresì, una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate dall'impresa, compatibilmente con la normativa vigente.
A titolo di beneficio derivante dall'ampliamento delle opzioni a scelta degli iscritti, è data facoltà al Fondo pensione di prevedere, oltre all'impiego delle somme evidenziate nelle posizioni individuali nelle gestioni attualmente di riferimento, l'inserimento di ulteriori comparti o linee di investimento ai quali i lavoratori/trici possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme.
Lo Statuto del Fondo pensione dovrà prevedere, in caso di conferimento tacito del t.f.r. maturando, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del t.f.r. stesso.
In sede di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche, e sempre che il lavoratore sia in vita, a richiesta dello stesso da effettuarsi tramite il Fondo la rendita dovuta vita natural durante sarà convertita in una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia. Resta ferma la facoltà per il Fondo pensione di prevedere ulteriori forme di rendita quali opzioni aggiuntive messe a disposizione del lavoratore/trice.
16) Il Fondo stipulerà i contratti di assicurazione con l'impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici iscritti o, se questa non esercita il ramo vita, con altra impresa che esercita questo ramo. Nel caso che l'impresa faccia parte di un gruppo nel quale vi sia un'impresa che esercita il ramo vita, la polizza sarà stipulata con quest'ultima impresa.
Per i contratti che sono stipulati con l'impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici iscritti o con impresa dello stesso gruppo, sarà adottata una tariffa a premio puro.
Per i contratti stipulati con impresa diversa da quelle indicate al precedente comma, saranno adottate condizioni tali da consentire che il costo di gestione dei contratti venga sostenuto dall'impresa di appartenenza del lavoratore/trice assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.
Con opportune disposizioni sarà consentita, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 252/2005, la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente all'età pensionabile prevista dalla normativa di Legge al momento della stipulazione del contratto).
b) Norme applicabili ai Fondi pensione che non rientrino tra quelli di cui al punto precedente
17) Il Fondo pensione gestirà le somme evidenziate nelle posizioni individuali dei soci mediante convenzione da stipularsi con un'impresa di assicurazioni in conformità alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), e comma 9 del D.Lgs. n. 252/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. A titolo di beneficio derivante dall'ampliamento delle opzioni a scelta degli iscritti, è data facoltà al Fondo pensione di prevedere, oltre all'impiego delle somme evidenziate nelle posizioni individuali nelle gestioni attualmente di riferimento, l'inserimento di ulteriori comparti o linee di investimento ai quali i lavoratori/trici possano liberamente e facoltativamente destinare, in tutto o in parte, tali somme.
Lo Statuto del Fondo pensione dovrà prevedere, in caso di conferimento tacito del t.f.r. maturando, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del t.f.r. stesso.
18) All'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo dovrà provvedere, in conformità al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 252/2005, all'atto della maturazione del diritto alla prestazione, mediante stipulazione, sulla base di apposita convenzione, di contratti di rendita vitalizia rivalutabile con l'impresa di appartenenza dei lavoratori/trici iscritti o con impresa del gruppo ovvero, qualora nel gruppo non vi sia un'impresa che eserciti il ramo vita, con altra impresa di assicurazione sulla vita.
Per i contratti che sono stipulati con l'impresa di appartenenza dei lavoratori/trici iscritti o con impresa del gruppo, sarà adottata una tariffa di rendita vitalizia a premio puro.
Per i contratti stipulati con altre imprese, saranno adottate condizioni tali da consentire che il costo dei contratti venga sostenuto dall'impresa di appartenenza del lavoratore/trice assicurato, in modo che per quest'ultimo l'assicurazione risulti a premio puro.
19) Il lavoratore può chiedere al Fondo, al momento di maturazione del diritto alla prestazione, che in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, gli venga attribuita una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi beneficiari designati dal lavoratore medesimo superstiti, oppure in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia. Resta ferma la facoltà per il Fondo pensione di prevedere ulteriori forme di rendita quali opzioni aggiuntive messe a disposizione del lavorator/trice.
La prestazione assicurata sarà rivalutabile in funzione dei rendimenti della gestione di riferimento che saranno attribuiti alle prestazioni secondo condizioni di favore rispetto a quelle praticate dall'impresa, possibilmente non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, tra la misura di rivalutazione ed il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche. Sarà altresì prevista una garanzia di tasso d'interesse in linea con le migliori condizioni di mercato praticate al momento della stipula dall'impresa, compatibilmente con la normativa vigente.
Allegato 14 - Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il giorno 22 febbraio 2017,
tra
l'ANIA
e
le OO.SS.
Premesso che:
- le parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal suo correttivo D.Lgs. n. 106/2009, così come modificati successivamente dal D.L. n. 76/2013 convertito con la L. n 99/2013 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro;
- in considerazione, peraltro, della sostanziale uniformità dell'attività svolta dalle imprese del settore assicurativo, che si caratterizza per l'assoluta prevalenza di mansioni che si svolgono in ufficio, esse ritengono di dover individuare nelle Direzioni generali delle imprese la sede più adatta per consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di svolgere la sua attività di tutela dei lavoratori con riferimento all'azienda nel suo complesso;
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
A) Disposizioni di carattere generale
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è Organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo 3º comma, ha sede presso la Direzione generale di ogni singola azienda. I componenti la Rappresentanza per la sicurezza devono essere, componenti di R.S.A. presenti in azienda. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Quest'ultimo può essere individuato per più aziende anche nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo (il rappresentante territoriale). Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. A norma dell'art. 19 della l. n. 300/1970, in caso di assenza di RSA in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
In caso di più imprese fra di loro funzionalmente integrate e con Rappresentanze sindacali aziendali convenzionalmente costituite per l'insieme del personale, in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica per tutte o parte di tali imprese.
B) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
In considerazione della specificità dell'attività svolta dalle imprese di assicurazione, che ne comporta, in alcuni casi, una presenza articolata sul territorio mediante realtà di dimensioni significative, le parti ritengono che, ferma restando la sua unicità, l'Organismo di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto al punto a) del presente accordo, vada costituito tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza rinvenibili nella Direzione generale delle imprese, sia delle specificità proprie delle citate realtà periferiche regionali. Conseguentemente della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza faranno parte sia lavoratori operanti presso la Direzione generale, sia lavoratori operanti presso tali sedi periferiche. Il numero massimo complessivo dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene così di seguito individuato:
1) imprese con un numero complessivo di dipendenti fino a 100: 1 componente;
2) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 200: 2 componenti;
3) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 201 a 600: 3 componenti;
4) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 601 a 1.000: 5 componenti;
5) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 1.001 a 3.000: 8 componenti;
6) imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 3.000: 10 componenti.
Circa l'individuazione dei lavoratori che le R.S.A. intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in rappresentanza della periferia, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare (dimensione regionale o interregionale), tali da garantire un'adeguata rappresentanza sia della Direzione generale, sia delle sedi periferiche.
C) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni
Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell'azienda. Tutte le R.S.A. presenti in azienda indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, altrimenti dipendenti comunque da loro indicati, che saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eLeggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eLeggere. Risulteranno eletti i candidati (o il candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell'azienda invieranno il loro voto per posta.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008.
L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.
D) Rinvio alla sede aziendale
Ulteriori disposizioni relative alle modalità ed ai tempi delle elezioni nonché alla effettuazione delle operazioni elettorali saranno concordate in sede aziendale, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 3, del precedente punto C).
Nella stessa sede saranno individuati gli strumenti ed i mezzi per l'espletamento delle funzioni della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in relazione alle necessità localmente esistenti, concordando le spese da porre a carico dell'azienda.
E) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 50 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 50, del D.Lgs. n. 81/2008, punti b), c), d) ed l).
In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
F) Contenuti e modalità della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, un'adeguata acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche in relazione al controllo ed alla prevenzione dei rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. n. 81/2008, verrà organizzato, a cura dell'azienda, un appropriato corso di formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato decreto legislativo. Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore lavorative, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, per le quali verrà utilizzato il monte ore previsto per la formazione nelle contrattazioni aziendali, così come stabilito dall'art. 42-bis del Protocollo d'Intesa 6 dicembre 1994 per il rinnovo del CCNL di settore. Esso riguarderà, sostanzialmente, i seguenti punti:
1) principi giuridici comunitari e nazionali;
2) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
4) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
5) valutazione dei rischi;
6) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
7) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
8) nozioni di tecnica della comunicazione.
Le conoscenze e le competenze acquisite dovranno essere aggiornate quinquennalmente con un corso della durata minima di 6 ore.
In sede aziendale le Parti, ove ne ravvisino la necessità, potranno concordare l'integrazione del programma di formazione con ulteriori punti, attinenti alle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
G) obblighi di riservatezza e segreto professionale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
H) Organismo paritetico nazionale
In considerazione dell'uniformità delle attività svolte nel settore assicurativo e della conseguente omogeneità degli specifici aspetti prevenzionali, le parti individuano nel livello nazionale, la sede più idonea per lo svolgimento delle competenze dell'Organismo paritetico, menzionato dall'art. 20, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Tale Organismo ove costituito, assumerà i seguenti compiti:
- definizione di linee-guida per la formazione in tema di prevenzione;
- promozione di iniziative formative in materia di prevenzione;
- Organo di prima istanza in caso di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. In tale sua veste, l'Organismo paritetico agisce al fine di comporre, ove possibile, le predette controversie nello spirito di realizzare la migliore sicurezza possibile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Il predetto Organismo inizierà la propria attività operativa entro 90 giorni dalla sua costituzione.
I) Disposizioni finali
Il presente accordo avrà la stessa scadenza del CCNL del 22 febbraio 2017.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
ALLEGATO n. 14 - ACCORDO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il giorno 16 novembre 2022
tra
l'ANIA
e
le OO.SS.
premesso che
- Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal d.lgs. n. 81/2008 e
dal suo correttivo d.lgs,-n. 106/2009, cosi come modificati succe66ivamente dal d.l. n, 76/2013, convertito con la I. n. 99/2013successive modifiche e integrazioni, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.- Le Parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, ivi compresi quelli diversi dalla sede aziendale nel quali si svolge la prestazione in modalità agile secondo quanto previsto dalla normativa legale e contrattuale tempo per tempo vigente, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro.
- In considerazione, peraltro, della sostanziale uniformità dell'attività svolta dalle imprese del settore assicurativo, che si caratterizza per l'assoluta prevalenza di mansioni che si svolgono in ufficio, esse ritengono di dover individuare nelle Direzioni generali delle imprese la sede più adatta per consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di svolgere la sua attività di tutela dei lavoratori con riferimento all'azienda nel suo complesso.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
A) Disposizioni di carattere generale.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo terzo comma, ha sede presso la Direzione Generale di ogni singola azienda. I componenti la Rappresentanza per la sicurezza devono essere componenti di R.S.A. presenti in azienda. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Quest'ultimo può essere individuato per più aziende anche nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo (il "rappresentante territoriale").
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. A norma dell'Art. 19 della l. n. 300/1970, in caso di assenza di R.S.A. in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
In caso di più Imprese fra di loro funzionalmente integrate e con rappresentanze sindacali aziendali convenzionalmente costituite per l'insieme del personale, in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica per tutte o parte di tali imprese.
B) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In considerazione della specificità dell'attività svolta dalle imprese di assicurazione, che ne comporta, in alcuni casi, una presenza articolata sul territorio mediante realtà di dimensioni significative, le Parti ritengono che, ferma restando la sua unicità, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto al punto a) del presente accordo, vada costituito tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza rinvenibili nella Direzione Generale delle imprese, sia delle specificità proprie delle citate realtà periferiche regionali. Conseguentemente della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza faranno parte sia lavoratori operanti presso la Direzione Generale, sia lavoratori operanti presso tali sedi periferiche. Il numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene così di seguito individuato:
1) imprese con un numero complessivo di dipendenti fino a 100 1 componente
2) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 200 2 componenti
3) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 201 a 600 3 componenti
4) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 601 a 1.000 5 componenti
5) imprese con un numero complessivo di dipendenti da 1001 a 3.000 8 componenti
6) imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 3.000 10 componenti
Circa l'individuazione dei lavoratori che le R.S.A. intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in rappresentanza della periferia, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare (dimensione regionale o interregionale), tali da garantire un'adeguata rappresentanza sia della Direzione Generale, sia delle sedi periferiche.
C) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni. Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell'azienda. Tutte le R.S.A. presenti in azienda indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, altrimenti dipendenti comunque da loro indicati, che saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eLeggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eLeggere. Risulteranno eletti i candidati (o a candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell'azienda invieranno il loro voto per posta.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008.
L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.
D) Rinvio alla sede aziendale.
Ulteriori disposizioni relative alle modalità ed ai tempi delle elezioni nonché alla effettuazione delle operazioni elettorali saranno concordate in sede aziendale, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 3 del precedente punto C).
Nella stessa sede saranno individuati gli strumenti ed i mezzi per l'espletamento delle funzioni della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in relazione alle necessità localmente esistenti, concordando le spese da porre a carico dell'Azienda.
E) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 50 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per espletamento delle
compitiattribuzioni indicate all'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, punti b), c), d), g) (NB: corsi obbligatori di durata minima 32 ore e aggiornamenti periodici di 4/8 ore) ed I).In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
F) Contenuti e modalità della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, un'adeguata acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche in relazione al controllo ed alla prevenzione dei rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza per un corretto esercizio delle
compitiattribuzioni, ivi comprese quelle relative al lavoro svolto in modalità agile, loro affidate dal d.lgs. n. 81/2008, verrà organizzato, a cura dell'Azienda, un appropriato corso di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 11,dagli artt. 19 e 22del citato decreto legislativo. Il corso avrà una durata complessiva di 32 ore lavorative, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, per le quali verrà utilizzato il monte ore previsto per la formazione nelle contrattazioni aziendali, così come stabilito dall'art. 42 bis del Protocollo d'Intesa 6/12/1994 per il rinnovo del CCNL di settore. Esso riguarderà, sostanzialmente, i seguenti punti:1) principi giuridici comunitari e nazionali;
2) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
4) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
5) valutazione dei rischi;
6) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
7) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori,
8) nozioni di tecnica della comunicazione.
Le conoscenze e le competenze acquisite dovranno essere aggiornate
quinquennalmente con un corso della durata minima di 6 oreannualmente, con corsi della durata minima di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.In sede aziendale le Parti, ove ne ravvisino la necessità, potranno concordare l'integrazione del programma di formazione con ulteriori punti, attinenti alle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori.
G) Obblighi di riservatezza e segreto professionale
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3 del d.lgs n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
H) Organismo paritetico nazionale.
In considerazione dell'uniformità delle attività svolte nel settore assicurativo e della conseguente omogeneità degli specifici aspetti prevenzionali, le Parti individuano nel livello nazionale, la sede più idonea per lo svolgimento delle competenze dell'Organismo Paritetico, menzionato dall'Art. 51 del d.lgs. 81/2008
20-del d.lgs. n. 626/1994.Tale Organismo, ove costituito, assumerà i seguenti compiti:
- definizione di linee guida per la formazione in tema di prevenzione, anche per quanto attiene al lavoro svolto in modalità agile;
- promozione di iniziative formative in materia di prevenzione;
- organo di prima istanza in caso di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. In tale sua veste, l'Organismo Paritetico agisce al fine di comporre, ove possibile, le predette controversie nello spirito di realizzare la migliore sicurezza possibile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Il predetto Organismo inizierà la propria attività operativa entro 90 giorni dalla sua costituzione.
Disposizioni finali. Il presente accordo avrà la stessa decorrenza del CCNL del 22 febbraio 2017.
***
Soppresso.
Allegato 16 - Sistema sanzionatorio Legge n. 57/2001
Lettera delle OO.SS. all'ANIA
Il 5 aprile 2001 è entrata in vigore la Legge n. 57/2001 che innova, sostituisce ed integra i riferimenti normativi precedenti in materia (Legge n. 990/1969; Legge n. 582/1976; Legge n. 39/1977; Legge n. 137/2000).
Il quadro delineato dal legislatore ha apportato sostanziali cambiamenti anche nella gestione dei sinistri, introducendo, tra l'altro, un sistema sanzionatorio di rilevante portata economica.
L'organizzazione del mercato in tema di liquidazione sinistri non può costituire ostacolo per il puntuale rispetto dei tempi e delle procedure previste dalla nuova normativa.
Nel merito della prestazione lavorativa ci corre l'obbligo di sottolinearvi, sebbene non necessario, che le responsabilità disciplinari dei dipendenti collegate agli obblighi di diligenza nell'espletamento delle proprie attività non sono state modificate in conseguenza dell'entrata in vigore della citata Legge, che ha come finalità precipua quella di diminuire la litigiosità, di favorire la rapidità nella liquidazione stragiudiziale e di contenere i costi dei sinistri.
La normativa in parola impone dunque alle imprese la necessità di adottare tutti quei provvedimenti che consentano e favoriscano un'efficiente organizzazione, una costante attenzione ai flussi procedurali ed un'equa distribuzione dei carichi dei sinistri.
Nell'attesa di un vostro riscontro, pregandovi altresì di portare a conoscenza il contenuto della presente alle imprese associate, vi porgiamo distinti saluti.
Lettera dell'ANIA alle OO.SS.
In risposta alla vostra lettera in ordine ai profili sanzionatori ed alle conseguenze di cui alla Legge n. 57/2001 nel condividere il quadro riassuntivo da voi delineato desideriamo innanzitutto precisarvi che le imprese associate hanno adottato le necessarie iniziative per adeguarsi a quanto previsto dalla richiamata normativa.
Per quanto riguarda le responsabilità disciplinari dei dipendenti collegate agli obblighi di diligenza nell'espletamento delle proprie attività vi confermiamo che esse non sono state modificate dalla summenzionata normativa.
Di ciò verrà data ulteriore diffusione presso le imprese associate.
A partire dal 1º gennaio 2017 le imprese del settore assumono l'impegno di riservare il 3% delle proprie assunzioni annue del personale dipendente non dirigente al personale licenziato dalle imprese poste in LCA a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, nonché al personale licenziato da tale data e tuttora non occupato delle società Progress, Faro e Novit. Tale personale sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della normativa vigente, di durata minima di 24 mesi. Ai fini in esame il personale licenziato dalle imprese poste in LCA verrà inserito in un'apposita lista redatta dall'ANIA e dalle OO.SS. in conformità a quanto previsto da un successivo regolamento attuativo che sarà concordato tra le parti entro 3 mesi dalla stesura del testo coordinato. L'impegno alle assunzioni avrà una durata di 24 mesi dal momento del licenziamento.
Dichiarazione delle OO.SS.
Alla luce di tutto quanto sopra convenuto, le Segreterie nazionali delle OO.SS. di settore, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, rinunciano formalmente alla causa attualmente pendente presso la Corte d'appello di Milano, R.G. n. 694/2015, promossa contro l'ANIA e la Compagnia Ergo Assicurazioni, fornendo all'ANIA, entro 10 giorni dalla data di approvazione della presente Ipotesi di intesa, formale documentazione dell'avvenuto deposito della suddetta rinuncia presso la competente Autorità giudiziaria. La presentazione all'ANIA di tale documentazione costituisce condizione sospensiva della validità ed efficacia del presente accordo.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
ALLEGATO n. 17 - ACCORDO CONTENENTE MISURE PER IL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI CHE SIANO POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
A partire
dal 1º gennaio 2017dalla data di entrata in vigore del Regolamento attuativo di cui al successivo comma 3 del presente Allegato - che continuerà, in via eccezionale, a produrre comunque i suoi effetti anche dopo la scadenza del presente CCNL e comunque fino al successivo rinnovo contrattuale - le imprese del settore assumono l'impegno di riservare il 3% delle proprie assunzioni annue del personale dipendente non dirigente al personale licenziato dalle imprese poste in LCA a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, nonché al personale licenziato dal 1º gennaio 2022tale datae tuttora non occupato dalle società Progress e Faroe Novit.In particolare, il personale licenziato dalle imprese poste in LCA a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL sarà assunto con una successione di contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di 36 mesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e del presente contratto collettivo, a condizione che risulti disoccupato, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
Il personale licenziato dalle società Progress e Faro a decorrere dal 1º gennaio 2022 sarà, invece, assunto con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo di 36 mesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e del presente contratto collettivo, a condizione che risulti disoccupato, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima,
ai-sensi delia normativa vigente, di durata minima di 24 mesi.Ai fini in esame il personale licenziato dalle imprese poste in LCA verrà inserito in un'apposita lista redatta dall'ANIA e dalle OO.SS. in conformità a quanto previsto da un successivo Regolamento attuativo che sarà concordato tra le Parti entro 3 mesi dalla stesura del testo coordinato del CCNL. L'impegno alle assunzioni avrà una durata di 24 mesi dal momento del licenziamento.
Dichiarazione delle OO.SS.:
Alla luce di tutto quanto sopra convenuto, le Segreterie nazionali delle oo.SS. di settore, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, rinunciano formalmente alla causa attualmente pondente presso la Corte d'Appello di milano, R.G. n. 694/2015, promossa contro l'Ania e la Compagnia ergo Assicurazioni, fornendo all'ANIA, ontro 10 giorni dalla data di approvazione della presente Ipotesi di Intesa, formale documentazione dell'avvenuto deposito della suddetta rinuncia presso la competente Autorità giudiziaria.
La presentazione all'ANIA di tale documentazione costituisce condizione sospensiva della validità ed efficacia del presente Accordo.
***
Allegato 17/A - REGOLAMENTO 15 dicembre 2017
Attuazione delle Misure di sostegno all'occupazione per il personale già dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici che siano poste in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 22 febbraio 2017.
Premesso che:
- le parti firmatarie dell'accordo sindacale nazionale del 22 febbraio 2017 per il rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici hanno ritenuto opportuno che il settore assicurativo riattivasse - secondo appositi criteri e modalità - misure di sostegno all'occupazione per il personale già dipendente non dirigente delle suddette imprese che siano poste in liquidazione coatta amministrativa, indipendentemente dal ramo assicurativo dalle stesse esercitato;
- con il predetto Accordo le Parti hanno in proposito previsto l'impegno delle società del settore a riservare una percentuale del 3% delle proprie assunzioni annue del personale dipendente non dirigente al personale licenziato dalle imprese poste in LCA a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL, nonché al personale licenziato da tale data e tuttora non occupato delle società Progress, Faro e Novit;
- ai fini in esame, il suddetto personale licenziato dalle imprese poste in LCA verrà inserito in un'apposita lista redatta dall'ANIA e dalle OO.SS. in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento attuativo del citato Accordo sindacale;
- nel frattempo, le Segreterie nazionali delle OO.SS. di settore hanno comunicato formalmente all'ANIA la rinuncia alla causa attualmente pendente presso la Corte d'Appello di Milano R.G. n. 694/2015, promossa contro l'Associazione medesima e la Compagnia Ergo Assicurazioni;
- alla luce di tutto quanto precede, che costituisce parte integrante della presente intesa, le Parti intendono dare attuazione a quanto stabilito in materia dal menzionato Accordo sindacale nazionale del 22 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
1. A partire dall'1/1/2017 le imprese del settore assumono l'impegno di riservare il 3% delle proprie assunzioni annue del personale dipendente non dirigente al personale licenziato dalle imprese poste in LCA a decorrere dal 22 febbraio 2017, nonché al personale licenziato da tale data, e tuttora non occupato, delle società Progress, Faro e Novit. I dipendenti eventualmente interessati, ove ne ricorrano i presupposti, saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 24 mesi. Ai fini in esame il personale licenziato dalle imprese poste in LCA verrà inserito in un'apposita lista redatta dall'ANIA e dalle OO.SS. in conformità a quanto previsto dal successivo punto 4 e l'impegno alle assunzioni avrà una durata di 24 mesi dal momento del licenziamento del personale interessato.
Ai predetti effetti, non rientrano tra le assunzioni poste in essere dalle imprese, sulle quali calcolare l'aliquota del 3%:
- le assunzioni effettuate in adempimento di obblighi di Legge e i passaggi di personale conseguenti a trasferimenti d'azienda (ad es. operazioni di incorporazione, fusione, acquisizioni di rami d'azienda) intervenuti tra imprese che non fanno parte dello stesso Gruppo assicurativo a decorrere dal 22 febbraio 2017;
- le assunzioni del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione; - le assunzioni del personale dipendente dirigente;
- i passaggi di lavoratori già dipendenti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo assicurativo, avvenuti a decorrere dal 22 febbraio 2017.
Con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto 1, resta inteso che qualora in talune aziende non si verificassero - nell'anno preso a base di calcolo - le condizioni numeriche richieste per l'adempimento dell'impegno alle assunzioni sopra richiamato, per dette società si farà eccezionalmente riferimento anche alle assunzioni effettuate nel corso degli esercizi successivi, con l'impegno ad assumere 1 dipendente entro il quinto anno.
2. Le imprese, compatibilmente con le possibilità ed esigenze aziendali, assumeranno i lavoratori aventi diritto, avendo presenti l'inquadramento precedentemente attribuito e le mansioni svolte, o altra mansione equivalente.
ove ciò non risultasse possibile e salvo i casi di ex dipendenti di imprese poste in LCA inquadrati come addetti al contact center, potranno tuttavia essere attribuite ai lavoratori interessati mansioni rientranti nel livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello da essi ricoperto presso la società di assicurazione in LCA di provenienza.
Salvo diverso accordo tra azienda e lavoratore, potranno essere inquadrati tra il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione soltanto quei lavoratori già inclusi in detto personale.
Dichiarazione delle parti
Con riferimento a quanto stabilito dal secondo comma del presente punto 2, le parti raccomandano che in tali ipotesi possa comunque essere mantenuto, sul piano del complessivo trattamento economico, il livello retributivo già riconosciuto all'ex dipendente dell'impresa posta in LCA al momento del licenziamento.
3. Le imprese si impegnano, compatibilmente con le possibilità ed esigenze aziendali, ad assumere i lavoratori aventi diritto in località prossime ai luoghi in cui gli stessi svolgevano precedentemente la propria attività lavorativa. Se ciò non fosse possibile e fermo restante il rispetto, da parte aziendale, delle previsioni di cui al precedente punto 2, il lavoratore da ricollocare avrà a disposizione 60 giorni per riscontrare la proposta di assunzione comunque pervenutagli dalla società. Trascorso tale termine ed in mancanza di espressa accettazione della stessa, la suddetta proposta si intenderà rifiutata ed il lavoratore verrà escluso dalla lista.
4. Ai fini operativi e nel caso di impresa assicuratrice posta in LCA, l'ANIA - d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente Regolamento - richiederà all'IVASS ed al Commissario liquidatore interessato, i nominativi degli ex dipendenti in forza presso le imprese in LCA licenziati dal Commissario liquidatore, che saranno inseriti in un'apposita lista predisposta dalle parti.
Detta lista dovrà indicare, per ciascun nominativo, i relativi dati anagrafici, quelli concernenti lo stato di famiglia ed eventuali familiari a carico, le pregresse esperienze lavorative, nonché il livello di inquadramento, le mansioni ed il trattamento economico da ultimo riconosciutigli presso l'impresa assicuratrice posta in LCA; la lista in questione sarà successivamente trasmessa dall'ANIA a tutte le imprese del comparto assicurativo.
Basandosi sulle predette informazioni, le imprese potranno quindi contattare direttamente i lavoratori e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla relativa assunzione, nei termini del presente Regolamento.
Una volta effettuata l'assunzione, dovrà esserne data segnalazione all'ANIA che, previa informazione alle OO.SS., provvederà conseguentemente a depennare dalla lista i nominativi del lavoratori assunti.
Le imprese dovranno parimenti segnalare all'ANIA - che ne informerà le Segreterie nazionali delle OO.SS. - anche le eventuali offerte di lavoro non accettate dagli interessati indicando, oltre ai nominativi dei lavoratori, anche l'inquadramento, le mansioni e la sede di lavoro che erano stati loro prospettati.
In tale ipotesi e per tali mansioni, l'impresa potrà procedere all'assunzione a chiamata nominativa, fermo restando il suo impegno di provvedere all'assolvimento dell'obbligo con l'assunzione successiva; anche in questo caso, l'impresa interessata dovrà darne comunicazione all'ANIA, che informerà le OO.SS. nazionali.
5. In relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, le imprese procederanno, a decorrere dal 1º gennaio 2018 e con cadenza annuale, a trasmettere all'ANIA i dati aggiornati riguardanti il numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente relative al personale dipendente non dirigente delle imprese cui si applica il CCNL di settore, utili ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1. Dette comunicazioni dovranno pervenire possibilmente entro il 31 gennaio di ciascun anno e saranno successivamente trasmesse dall'ANIA alle Organizzazioni sindacali.
6. Con riferimento a quanto precede, si terranno, su richiesta delle parti, incontri volti a monitorare le assunzioni effettuate dalle società del settore riguardanti lavoratori licenziati provenienti da imprese poste in LCA successivamente al 22 febbraio 2017.
* * *
La parti, nel darsi atto che il presente Regolamento scadrà il 31 dicembre 2019, si riservano di riesaminarne i contenuti qualora dovessero nel frattempo intervenire modifiche legislative in materia di sostegno al reddito e/o all'occupazione riguardanti il personale interessato dal Regolamento medesimo.
Allegato 18 - Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro
Il giorno 3 luglio 2017 in Roma
Tra
ANIA
e
FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA
Premesso:
- che in data 17 settembre 2007 le Parti in epigrafe avevano sottoscritto un Accordo in materia di flessibilità di accesso al lavoro;
- che le Parti intendono riconfermare i valori ed i principi sottesi alla sigla di tale accordo adeguando al contempo l'Accordo medesimo alla mutata disciplina legale;
- che con il presente Allegato le Parti intendono valorizzare quegli strumenti che consentono l'ottimizzazione delle strategie gestionali e il perseguimento di politiche attive del lavoro;
- che le Imprese valuteranno con massima attenzione la possibilità di confermare in servizio alla scadenza lavoratrici e lavoratori assunti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso
Le Parti hanno concordato di disciplinare i seguenti istituti:
1. Contratto a tempo determinato;
2. Contratto di somministrazione a tempo determinato;
3. Contratto di apprendistato professionalizzante.
Dichiarazioni delle Parti in tema di Telelavoro e di Lavoro Agile.
Capitolo 1 - REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Premesso che:
- il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 attuava la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
- tale D.Lgs., abrogando la precedente normativa di Legge e contrattuale, rinviava alla contrattazione collettiva la definizione di taluni elementi del contratto di lavoro a tempo determinato;
- che con il menzionato CCNL 17 settembre 2007 le parti avevano ridefinito la regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato applicabile alle imprese di assicurazione;
- che, in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 è stato emanato il D.Lgs. n. 81/2015 recante, tra l'altro, il riordino delle tipologie contrattuali di lavoro;
- che le parti, in relazione a quanto precede e tenuto conto sia dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella nuova normativa, sia dei chiarimenti ministeriali intervenuti in materia, hanno quindi svolto un approfondito esame al fine di giungere ad una nuova e concordata disciplina;
si conviene, quanto segue:
tutto ciò premesso
È consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a trentasei mesi. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ciò a valere anche nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Per la legittima instaurazione del rapporto è sufficiente l'apposizione di un termine senza alcuna indicazione delle ragioni giustificatrici. L'indicazione di tali ragioni è tuttavia da ritenersi opportuna qualora si tratti di contratti stipulati per ragioni sostitutive o di stagionalità.
Le Parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo determinato non possa essere utilizzato per l'assunzione di lavoratori resasi necessaria in conseguenza di riduzioni di personale a seguito della procedura di cui all'art. 16 del CCNL; tale previsione non opera se in sede di accordo le Parti hanno disposto diversamente e comunque qualora la procedura ex art. 16 si sia conclusa con accordo propedeutico all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà Intersettoriale ANIA/ AISA. Peraltro si è convenuto che, nell'impresa nella quale si sia verificata un'eccedenza di personale:CCNL, con il quale si convenga una riduzione di personale, sarà consentito l'utilizzo dei contratti a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni di Legge;
b) Laddove non si pervenga a tale accordo e/o non sia previsto l'accesso alle prestazioni del Fondo, l'utilizzo del contratto a tempo determinato da parte dell'impresa sarà escluso per 12-6 mesi (successivi alla fine del periodo di cui al penultimo comma dell'art. 16 del CCNL) con riferimento alle assunzioni:
- nelle unità produttive della medesima città e per le stesse mansioni interessate dalla suddetta riduzione, salvo le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o per quelle il cui contratto a termine abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente nei dodici mesi successivi alla fine del periodo di cui al penultimo comma dell'art. 16 del CCNL l'utilizzo del contratto a tempo determinato sarà tuttavia ammesso per l'assunzione di personale di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, seppur limitata alla sostituzione dei contratti in scadenza nel corso dei 6-12 mesi indicati.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione oggetto del contratto nonché in materia di cultura assicurativa.
Altre opportunità formative del personale a tempo determinato vengono garantite nel limite minimo di:
- otto ore, qualora la durata del contratto sia fino a nove mesi;
- sedici ore, qualora la durata del contratto sia superiore a nove mesi e inferiore a quindici;
- ventiquattro ore, qualora la durata del contratto sia superiore a quindici mesi.
Tale ulteriore formazione deve concernere l'attività lavorativa, con riferimento al livello di esperienza dei relativi lavoratori ed alla tipologia del lavoro richiesto.
Ai lavoratori che abbiano in corso presso l'azienda un contratto a tempo determinato di durata superiore a 10 mesi e fermo restante il diritto di precedenza di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015, l'azienda stessa invierà con lettera raccomandata A.R. (o con strumento equivalente) informativa circa eventuali posti vacanti, per mansioni equivalenti, che si rendessero disponibili nell'impresa; in particolare l'informativa verrà resa agli interessati nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro a termine, trascorsi almeno cinque mesi dall'inizio dei rapporti stessi e comunque per non più di tre mesi successivi alla scadenza dei medesimi.
Agli Organismi sindacali aziendali l'informativa sarà resa in occasione dell'incontro di cui all'art. 10 del presente CCNL Conseguentemente verranno fornite informazioni in ordine al numero di contratti a tempo determinato cessati, in corso ed attivati nell'anno; verranno fornite altresì informazioni sul numero dei lavoratori a tempo determinato successivamente assunti a tempo indeterminato.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 81/2015, il numero complessivo dei lavoratori utilizzabili con contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 18% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 dicembre dell'anno precedente.
Per i datori di lavoro che occupino sino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico Gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del Gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori con contratto a tempo determinato superiore alla somma delle quote, non maggiorate, spettanti alle singole Imprese sulla base dei due commi precedenti.
Nella base occupazionale vanno conteggiati i lavoratori part-time, i dirigenti e gli apprendisti.
I lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad esempio due lavoratori part time 50% sono computati come un lavoratore full-time). Le eventuali frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
Andranno invece esclusi dal suddetto computo i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva ed alla produzione, i rapporti di lavoro di natura non subordinata.
Qualora la percentuale del 18% dia luogo ad un numero decimale sarà possibile effettuare un arrotondamento all'unità superiore quando il decimale sia uguale o superiore allo 0,5.
La percentuale di cui sopra rappresenta una proporzione tra lavoratori stabili e a termine; pertanto allo scadere di un contratto a termine è possibile stipularne un altro sempreché si rispetti la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato del 18%.
Non concorrono al superamento dei suddetti limiti quantitativi le assunzioni di lavoratori disabili con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68/1999 e, naturalmente, le ipotesi espressamente previste dalla Legge.
In relazione a quanto stabilito nella Nota a verbale n. 3 dell'art. 157 del presente CCNL, le Parti concordano che in caso di utilizzo di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale addetto ai contact/call center, ai limiti di cui ai precedenti commi si aggiunge un'ulteriore quota, fruibile unicamente per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, pari al 18%.
Quando più imprese di assicurazione facciano parte di un unico Gruppo, le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso delle imprese del Gruppo.
Anche in questo caso andranno esclusi dal suddetto computo i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva ed alla produzione, i rapporti di lavoro di natura non subordinata.
Per quanto attiene alla disciplina degli intervalli temporali intercorrenti tra un contratto a termine ed uno successivo sottoscritto con il medesimo lavoratore, le Parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di Legge (che hanno fissato tale intervallo in 10 o 20 giorni a seconda dalle durata del rapporto di lavoro a tempo determinato) convengono che detto intervallo potrà non applicarsi nelle ipotesi di successione di contratti a termine con riferimento alle assunzioni degli addetti al contact/call center di cui alla Disciplina speciale, Parte terza.
Capitolo 2 - REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Premesso
- che il D.Lgs.. n. 276/2003 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- che le Parti, in occasione del rinnovo del CCNL nel 2007, avevano regolamentato anche nel settore assicurativo tale istituto contrattuale;
- che, in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 è stato emanato il D.Lgs.. n. 81/2015 recante, tra l'altro, il riordino delle tipologie contrattuali di lavoro;
- che le Parti, in relazione a quanto precede e tenuto conto sia dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella nuova normativa, sia dei chiarimenti ministeriali intervenuti in materia, hanno quindi svolto un approfondito esame al fine di giungere ad una nuova e concordata disciplina;
tutto ciò premesso, e nel rispetto della normativa suindicata, si conviene quanto segue
Il numero di lavoratori che le imprese possono utilizzare con contratto di somministrazione a tempo determinato non può essere superiore al 18% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 dicembre dell'anno precedente con esclusione del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
Nei casi in cui i rapporti percentuali diano un risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 8 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico Gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del Gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato superiore alla somma delle quote, non maggiorate, spettanti alle singole imprese sulla base dei due commi precedenti.
La determinazione percentuale dei lavoratori utilizzabili con contratto di somministrazione a tempo determinato dovrà effettuarsi in base agli stessi criteri previsti per il contratto a tempo determinato di cui al precedente Capitolo.
Dichiarazione delle parti
Relativamente alla durata dei contratti di somministrazione a termine e pur preso atto che la normativa non pone una limitazione al riguardo, le imprese su richiesta delle OO.SS. si impegnano a non porre in essere contratti di somministrazione a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi.
Le imprese utilizzatrici comunicheranno preventivamente agli organismi sindacali aziendali, o in mancanza agli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato. Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 10 del presente CCNL, le imprese informeranno gli organismi sindacali aziendali sul numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Nel caso di imprese facenti parte di Gruppi, l'informazione di cui al comma precedente comprenderà anche il numero complessivo dei contratti conclusi a livello di Gruppo.
Ferma la disciplina di cui in premessa, ai lavoratori dipendenti dalla società somministratrice verrà corrisposto il premio aziendale di produttività secondo modalità e criteri previsti dalla contrattazione integrativa aziendale dell'impresa utilizzatrice.
Capitolo 3 - REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Premesso:
- che il D.Lgs.. n. 167/2011 conteneva il Testo Unico in materia di apprendistato, rimandando alle Parti la regolamentazione di taluni aspetti;
- che le Parti, in data 14 giugno 2012, hanno sottoscritto un'intesa volta ad adeguare ed integrare la disciplina dell'apprendistato professionalizzante alle disposizioni contenute nel summenzionato Testo Unico, attuando al contempo i rinvii alla contrattazione collettiva in esso contenuti;
- che, dopo numerosi interventi legislativi in materia, è da ultimo intervenuto il D.Lgs.. n. 81/2015 il quale, nel prevedere un riordino delle tipologie di contratti di lavoro, contiene una revisione della disciplina dell'apprendistato che sostituisce integralmente, abrogandolo, il sopra menzionato Testo Unico;
- che le Parti, sulla base di quanto precede e ritenendo utile per il settore assicurativo l'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani, reputano opportuno implementare le disposizioni di cui al menzionato Accordo sindacale nazionale del 14-6-2012 per adeguarlo pienamente al suddetto nuovo quadro normativo.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento delle qualifiche/qualificazioni professionali ai fini contrattuali corrispondenti alle seguenti mansioni:
- Disciplina Speciale - Parte Prima, Area Professionale C - 3º livello retributivo;
- Disciplina Speciale - Parte Prima, Area professionale B, posizione organizzativa 1 -
4º livello retributivo e posizione organizzativa 2 - 5º livello retributivo, profilo d);
- Disciplina Speciale - Parte Seconda, personale addetto alla organizzazione produttiva
e alla produzione, 2º livello.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 47, comma 4, del D.Lgs.. n. 81/2015. Avute presenti le vigenti disposizioni di Legge, le Parti convengono che, per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti, il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha la facoltà di assumere direttamente, o occupare indirettamente mediante contratti di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 1 a 1 dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Negli altri casi, il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2.
Le Parti concordano inoltre che, a seguito della procedura di cui all'art. 16 del CCNL, nonché di quella prevista dal D. Interm. 17 gennaio 2014 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA/AISA, qualora venga stipulato un accordo con il quale si convenga una riduzione di personale, potrà essere utilizzato - a fronte di eventuali esigenze assuntive - anche il contratto di apprendistato.
In caso di mancato accordo, nei dodici mesi successivi alla fine della procedura di confronto ai sensi delle predette norme, l'eventuale utilizzo del contratto di apprendistato per l'assunzione di personale nelle unità produttive della medesima città e per le stesse mansioni interessate dalla riduzione di personale, dovrà essere espressamente concordata con le OO.SS.
Il contratto di apprendistato ha durata massima di:
- tre anni per i lavoratori assunti per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nella posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo e nella posizione organizzativa 2 - 5º livello retributivo, profilo d), dell'Area professionale B;
- due anni per i lavoratori assunti per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nell'Area professionale C - 3º livello retributivo;
- tre anni per i lavoratori assunti per il conseguimento delle mansioni comprese nel 2º livello della Disciplina Speciale - Parte Seconda; il conseguimento del 2º livello avverrà, in ogni caso, al termine del quarto anno di assunzione.
In ogni caso, la durata minima del contratto di apprendistato è di un anno.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a quarantacinque giorni.
Il rapporto di lavoro con contratto di apprendistato può essere costituito (salvo che per il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione di cui sopra) anche a tempo parziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia; in questo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, l'orario di lavoro non potrà essere inferiore a 25 ore settimanali per il personale amministrativo. L'effettuazione di un orario di lavoro part-time non comporterà alcun riproporzionamento della durata della formazione di cui al successivo art. 7.
Nelle imprese aventi almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti inseriti nelle Aree professionali B e C della Disciplina Speciale - Parte Prima, di almeno il 40% degli apprendisti addetti all'organizzazione produttiva, dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la suddetta percentuale di stabilizzazione, sarà in ogni caso consentita l'assunzione di 1 ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Con riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice assunto per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nell'Area professionale C e nella posizione organizzativa 1 e 2 dell'Area professionale B in esame è inquadrato:
- per il primo anno del periodo di apprendistato fino a due livelli di inquadramento inferiori rispetto a quello corrispondente alla qualifica/qualificazione professionale, come specificata al precedente art. 1, al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato;
- per il restante periodo di apprendistato nel livello di inquadramento immediatamente inferiore rispetto a quello corrispondente alla qualifica/qualificazione professionale, come specificata al precedente art. 1, al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato.
Relativamente al personale addetto alla all'organizzazione produttiva e alla produzione e fermo restando quanto previsto al terzo alinea dell'art. 3 in ordine al periodo necessario al conseguimento delle mansioni ricomprese nel 2º livello della Disciplina Speciale - Parte Seconda, il lavoratore sarà inquadrato, per tutto il periodo di apprendistato, nel 1º livello di inquadramento.
Fatto salvo quanto precisato al successivo comma, in caso di assenza dal servizio per malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria per maternità), congedo per gravi motivi familiari di cui all'art. 2 del d.m. n. 278/2000, aspettative/congedi previsti dalla Legge per coloro che ricoprono cariche pubbliche, elettive o altre cariche/funzioni pubbliche, per un periodo continuativo di durata superiore a 30 giorni e tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell'apprendista, l'impresa può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all'interessato.
In caso di assenza per malattia o infortuni accertati, per il lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato che abbia superato il periodo di prova, l'impresa conserva il posto per un periodo complessivo di assenza a tali titoli pari a sei mesi per i rapporti di apprendistato di tre anni, a quattro mesi per quelli di due anni e a due mesi per quelli di un anno.
Raccomandazione dell'ANIA alle imprese: l'ANIA raccomanda alle imprese di valutare con la massima attenzione la possibilità di applicare agli apprendisti affetti da patologie di particolare gravità le previsioni di cui all'art. 44 del CCNL
Con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di apprendistato le modalità per l'erogazione della formazione professionalizzante degli apprendisti sono così individuate:
- rispetto ad ogni apprendista, l'impresa è tenuta ad erogare una formazione adeguata, orientata al conseguimento della qualifica/qualificazione professionale ai fini contrattuali e quindi all'acquisizione delle competenze in funzione degli standard/profili professionali individuati negli Allegati A (personale amministrativo), B (personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione) che costituiscono parte integrante del presente Accordo;
- la formazione può essere erogata, in tutto o in parte, direttamente dall'impresa o presso altra impresa del Gruppo se trattasi di Gruppo di imprese o presso altra struttura di riferimento, anche attraverso i finanziamenti del Fondo banche Assicurazioni, come previsto dalla suddetta normativa. La presente intesa ha valore di Accordo Nazionale Quadro di riferimento per l'accesso ai suddetti finanziamenti;
- le attività formative possono essere svolte prevalentemente in aula e/o attraverso
modalità a distanza (e-learning, FAD), nonché attraverso affiancamento on the job; - il percorso formativo dell'apprendista sarà declinato nel piano formativo individuale,
che sarà definito contestualmente alla stipula del contratto di apprendistato;
- per l'erogazione della formazione degli apprendisti è richiesta la presenza di tutor/referenti aziendali adeguatamente formati e competenti.
I contenuti di tipo professionalizzante e le competenze da acquisire attraverso l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti criteri/obiettivi:
- conoscere i prodotti ed i servizi di settore ed il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; - conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
La durata minima della formazione per l'acquisizione delle suindicate competenze tecnico-professionali e specialistiche è fissata in complessive:
- 150 ore, per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nella posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo e nella posizione 2 - 5º livello retributivo, profilo d), dell'Area professionale B;
- 90 ore, per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nell'Area professionale C - 3º livello retributivo;
- 60 ore, per il conseguimento delle mansioni comprese nel 2º livello della Disciplina Speciale Parte Seconda.
L'eventuale acquisizione di conoscenze di tipo linguistico/matematico/statistico sarà sviluppata nell'ambito dei moduli di tipo professionalizzante predisposti dall'impresa.
Con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di apprendistato la formazione di tipo professionalizzante è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalla Regione la quale comunicherà all'azienda, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento della stessa, anche con riferimento alle sedi ed al calendario delle attività previste. In assenza di regolamentazioni regionali relative all'offerta formativa pubblica - l'azienda provvederà a svolgere le attività formative di base e trasversali, che dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle quattro aree di contenuto di seguito indicate:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro.
La durata della formazione per l'acquisizione delle suindicate competenze di base e trasversali è fissata in un monte ore complessivo pari a 120 ore in caso di apprendistato di durata triennale, 80 ore in caso di apprendistato di durata biennale e 40 ore in caso di apprendistato di durata annuale.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
Nell'ipotesi in cui la formazione di base e trasversale sia erogata dall'azienda, la stessa verrà effettuata con le medesime modalità di cui al presente articolo comma 1 del presente art. 7.
Il periodo di formazione dovrà in ogni caso terminare almeno trenta giorni prima alla scadenza del contratto di apprendistato.
Al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio tra le varie attività e, tenuto conto delle previsioni del CCNL in materia di mansioni, l'impresa può disporre - previa comunicazione alle RSA e nell'ambito del medesimo della medesima posizione organizzativa/livello di inquadramento - il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione e già effettuata.
La registrazione della formazione e della qualifica/qualificazione professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al d.m. 10 ottobre 2005, ossia quei contenuti che fanno riferimento alle competenze acquisite in percorsi di apprendimento oltre, evidentemente, alle informazioni identificative del lavoratore (nome e cognome, codice fiscale, ecc.).
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. citato, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di un mese decorrente dal termine del periodo di apprendistato e durante tale periodo continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In alternativa al preavviso il recedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 2118 c.c., potrà corrispondere all'altra Parte un'indennità sostitutiva del preavviso stesso, pari ad una mensilità, da erogarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle Parti abbia comunque esercitato la facoltà di recesso di cui al presente articolo il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tale periodo è computato integralmente nella maturazione dell'anzianità e degli automatismi.
Al termine del contratto di apprendistato, l'azienda rilascia al lavoratore la documentazione prevista dalla normativa di Legge tempo per tempo vigente in materia inerente alla qualifica/qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sulla base dei risultati conseguiti al termine all'interno del percorso di formazione.
Per quanto non specificatamente previsto dalla normativa legale, regionale e dalle disposizioni del presente Accordo, si renderanno applicabili le norme contenute nel CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazioni o, ove previsto, quelle contenute nei contratti integrativi aziendali delle società presso cui l'apprendista opera.
In sede aziendale potranno essere individuate dalle Imprese e dagli Organismi sindacali aziendali le disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con contratto di apprendistato, stante la natura del contratto stesso.
Con riferimento all'intesa sottoscritta in data odierna in materia di apprendistato professionalizzante, le Parti convengono che relativamente ai profili formativi riguardanti:
- la Disciplina Speciale - Parte Prima, Aree Professionali: C - 3º livello retributivo; B, posizione organizzativa 1 - 4º livello retributivo, posizione organizzativa 2 - 5º livello retributivo, profilo d) e Disciplina Speciale - Parte Seconda, personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, 2º livello, resta integralmente confermato quanto in proposito stabilito dall'Accordo sindacale nazionale di pari argomento, sottoscritto in data 14 giugno 2012 e riportato negli acclusi Allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente intesa.
Appendice al Capitolo 3 dell'Allegato 18
Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante (definiti tra le parti con verbale di accordo del 22 maggio 2008).
Verbale di riunione (Allegato A all'Intesa 14 giugno 2012)
Il giorno 22 maggio 2008, presso la sede ANIA di Milano, Piazza S. Babila 1, si riunisce la Commissione paritetica incaricata, come indicato alla Nota a verbale 1 dell'accordo sulle flessibilità di accesso al lavoro contenuto nell'Allegato 18 al CCNL 17 settembre 2007, di elaborare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e relative discipline applicative.
Viene data lettura del materiale predisposto in precedenza dalla Commissione ed allegato al presente verbale di riunione (7 profili formativi, tutor aziendale e capacità formativa interna).
Il predetto materiale, debitamente approvato e firmato contestualmente al presente verbale, formerà parte integrante, in appendice alla regolamentazione in materia di apprendistato professionalizzante di cui al Capitolo 3, del citato accordo e sarà quindi inserito nel testo a stampa del CCNL 17 settembre 2007.
Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante
All. A - Area commerciale
1. Addetto a supporto dell'area commerciale e marketing
2. Assuntori
3. Liquidatori, corrispondenti sinistri
4. Addetto ad attività amministrative e/o contabili
5. Addetto alle funzioni di staff
6. Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione
7. Addetto ai servizi generali
All. B - Area personale addetto alla produzione:
1) Descrizione della figura:
- competenze tecnico professionali generali;
- competenze tecnico professionali specifiche.
1. Addetto a supporto dell'area commerciale e marketing
Descrizione della figura
L'addetto a supporto dell'area commerciale e marketing esplica attività in materia promozionale e di sviluppo sia nel controllo di aspetti tecnici come le dimensioni del rischio, la sua ripartizione e la correttezza delle tariffe, sia nella promozione per l'adozione di prodotti assicurativi e finanziari preferiti dalla compagnia, anche offrendo assistenza alla rete commerciale (rientrante nell'area professionale B, posizione organizzativa 1, 4º livello, profilo d).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Collaborare all'esecuzione di azioni sul territorio o sulla rete di vendita utili a raggiungere gli obiettivi aziendali di sviluppo nella propria area nel rispetto delle politiche e strategie aziendali
2. Conoscere le procedure di controllo per le agenzie di competenza
3. Partecipare alla redazione di report periodici per informare il proprio responsabile di area in merito all'andamento commerciale
4. Organizzare dati attendibili sul mercato di riferimento, sulle agenzie e sulle risorse che vi operano valutando nel rispetto di esigenze e vincoli presenti
5. Conoscere ed utilizzare gli strumenti di promozione e di incentivazione della rete, le attività di affiancamento e formative, l'ampliamento della rete di vendita
6. Contribuire alla definizione degli obiettivi commerciali da trasferire alle singole agenzie e collaborare alla definizione del piano commerciale di agenzia
2. Assuntore
Descrizione della figura
L'assuntore, sulla base della documentazione ricevuta e dei tariffari, valuta i rischi, definisce i tassi, calcola i premi, redige le clausole particolari ed esercita il controllo dei rischi assunti rispetto alle tariffe ed alle norme interne (rientrante nell'area professionale B, posizione organizzativa, 1 - 4º livello, profilo b).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Conoscere ed applicare correttamente la normativa di riferimento nell'ambito delle direttive aziendali impartite
2. Conoscere le politiche assuntive, ivi compresi elementi relativi alla riassicurazione, utilizzate dall'azienda nel comparto di riferimento
3. Conoscere approfonditamente tariffe, clausole e prodotti dell'attività di riferimento
4. Elaborare i dati e le informazioni ricevute ai fini dell'emissione del contratto
5. Applicare correttamente le procedure per il controllo dei rischi assunti rispetto alle tariffe ed alle norme interne
3. Liquidatore, corrispondente sinistri
Descrizione della figura
Il liquidatore/corrispondente sinistri si occupa della gestione danni a cose e/o persone di non particolare rilevanza economica e tecnica, effettuando la perizia e/o la liquidazione ovvero fornisce assistenza alle strutture periferiche per la trattazione dei danni (rientrante nella Area professionale B, posizione organizzativa 1- 4º livello - Profilo c).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Conoscere ed applicare correttamente la normativa di riferimento nell'ambito delle direttive aziendali impartite
2. Istruire, trattare e liquidare i sinistri nell'ambito e nei limiti delle responsabilità economiche assegnate
3. Esaminare nel merito le pratiche sottoposte e, nel caso non partecipi alla fase istruttoria, verificare che le pratiche stesse pervengano nel rispetto delle procedure vigenti, al fine di poter impartire le disposizioni tecniche per l'istruttoria
4. Contribuire alla procedura per l'appostamento delle riserve
5. Capacità di rilevare e segnalare al superiore diretto le irregolarità eventualmente emerse dall'esame delle pratiche
4. Addetto ad attività amministrative e/o contabili
Descrizione della figura
L'addetto ad attività amministrative e/o contabili esplica le attività amministrative e/o contabili assegnate in base ai sistemi contabili e/o amministrativi in uso presso l'azienda contribuendo ad assicurare un adeguato livello di servizio al cliente interno (rientrante nell'area professionale B, posizione organizzativa 1 - 4º livello, profilo a), profilo e), profilo j).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Conoscere le caratteristiche fondamentali del processo di contabilità tecnica e gestionale, di tesoreria e/o di bilancio nonché di amministrazione titoli
2. Conoscere e saper applicare le normative e le procedure contabili
3. Utilizzare correttamente gli strumenti e le tecnologie caratterizzanti la propria area di attività
4. Operare sui data base elettronici e sugli archivi cartacei per le finalità assegnate
5. Addetto alle funzioni di staff
Descrizione della figura
L'addetto alle attività di supporto alle funzioni di staff contribuisce all'attività di strutture di staff dell'impresa quali ad esempio risorse umane, organizzazione, legale, ufficio studi/attuariale ecc., garantendo un adeguato livello di servizio al cliente interno (rientrante nella area professionale B, posizione organizzativa 1 - 4º livello, profilo f), profilo k), profilo m) e profilo o).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Conoscere i processi aziendali sui quali l'unità di riferimento ha il compito di incidere
2. Conoscere ed utilizzare gli strumenti e le tecnologie caratterizzanti la propria area di attività
3. Applicare correttamente le varie metodologie in coerenza con gli indirizzi aziendali dell'area di riferimento
4. Conoscere la normativa specifica della propria area di competenza
5. Elaborare dati anche trasmettendo le relative informazioni al fine di portare a compimento i processi
6. Applicare le procedure per la manutenzione e l'aggiornamento dei processi
6. Addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazione
Descrizione della figura
L'addetto alle attività informatiche e/o di telecomunicazione svolge attività connessa alla elaborazione di dati, al funzionamento, alla manutenzione ed alla assistenza degli utenti relativamente ai sistemi informativi dell'impresa, contribuendo a garantire un adeguato livello di servizio al cliente interno (rientrante nell'area professionale B, posizione organizzativa 1 - 4º livello, profilo g), profilo h), profilo i), profilo n).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Conoscere ed utilizzare gli strumenti e le tecnologie caratterizzanti la propria area di attività sia in termini di hardware che di software
2. Conoscere i processi operativi presidiati dall'unità di riferimento
3. Applicare correttamente le singole procedure
4. Gestire i processi con i linguaggi informatici appropriati
5. Utilizzare correttamente i sistemi operativi periferici in collegamento con il sistema operativo principale
6. Conoscere le principali procedure per l'assistenza telematica utenti
7. Applicare i procedimenti diagnostici di competenza
8. Utilizzare adeguatamente le tecniche esistenti in materia di sicurezza informatica
7. Addetto ai servizi generali
Descrizione della figura
L'addetto ai servizi generali svolge, sulla base di norme, procedure e prassi prestabilite, compiti di manutenzione immobili e di supporto logistico alla struttura, contribuendo a garantire un adeguato livello di servizio al cliente interno (rientrante nell'area professionale C - 3º livello, profilo f), profilo h), profilo i) e profilo j).
Competenze tecnico-professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti "in itinere" e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive
7. Preparare report periodici su tematiche specifiche
8. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa
9. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative
10. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo
11. Conoscere la normativa generale in quanto applicabile all'attività assicurativa (in particolare privacy; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.)
12. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici
13. Conoscere, ove necessario, le nozioni di base di almeno una lingua straniera
14. Conoscere le principali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Competenze tecnico-professionali specifiche
1. Conoscere la normativa, le procedure e le prassi aziendali caratterizzanti la propria area di attività
2. Applicare correttamente le singole procedure
3. Gestire l'utilizzo dei beni strumentali secondo le direttive impartite dall'impresa
4. Espletare le procedure di manutenzione ed intervento, laddove previsto, per garantire il corretto funzionamento degli apparati
Addetto alla produzione
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI
Roma, 14 giugno 2012
Descrizione della figura
L'addetto alla produzione è incaricato di acquisire nuovi affari contattando la clientela e fornisce un'adeguata assistenza in fase di vendita e post vendita, secondo i programmi indicati e le direttive impartite dall'azienda al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati.
Competenze tecnico professionali generali
1. Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa, sull'offerta di prodotti e servizi;
2. Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro;
3. Conoscere la definizione degli obiettivi commerciali principali dell'impresa;
4. Conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento in termini di tendenze principali;
5. Interpretare correttamente le singole fasi dei processi nei quali l'addetto è coinvolto;
6. Conoscere gli strumenti per monitorare il livello dei risultati raggiunti in itinere e contribuire a promuovere eventuali azioni correttive;
7. Sapersi rapportare alle varie aree organizzative dell'impresa;
8. Conoscere ed utilizzare le principali tecniche comunicative;
9. Saper collaborare con altri soggetti utilizzando metodologie e strumenti propri del lavoro di Gruppo;
10. Conoscere la normativa generale e le disposizioni aziendali, vi comprese quelle in materia di antiriciclaggio, privacy, Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
11. Utilizzare correttamente i principali strumenti informatici;
12. Conoscere le principali disposizioni/normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Competenze tecnico professionali specifiche
1. Sviluppare conoscenze tecniche approfondite in ambito vita, danni auto e danni non auto, secondo il percorso di sviluppo professionale definito;
2. Pianificare ed organizzare la propria attività commerciale mediante un'efficace gestione dell'agenda e la definizione di un piano d'azione;
3. Promuovere e gestire iniziative commerciali di sviluppo della clientela potenziale al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali assegnati secondo i programmi indicati e le direttive impartite dall'azienda;
4. Contribuire alla redazione di report periodici per relazionare il proprio responsabile in merito all'andamento commerciale;
5. Individuare ed intervenire tempestivamente su eventuali scostamenti tra quanto pianificato e quanto effettivamente realizzato;
6. Definire il profili assicurativo del cliente, attraverso una corretta analisi dei bisogni assicurativi, previdenziali e di risparmio;
7. Allineare le esigenze emerse dall'analisi proponendo un'offerta assicurativa integrata con le soluzioni più adeguate al profilo emerso;
8. Creare un'efficace approccio consulenziale sviluppando nel tempo una relazione di fiducia con il cliente.
Il tutor o referente aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa, facilitando l'apprendimento delle competenze necessarie, favorendo l'eventuale integrazione tra la formazione esterna e la formazione interna all'impresa e trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa.
Il tutor o referente esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Il tutor deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Ciascun tutor o referente può affiancare non più di cinque apprendisti.
Per la formazione impartita all'apprendista attraverso strumenti di "e-learning", anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutor potrà essere effettuata con modalità e strumenti a distanza.
Il tutor o referente aziendale, nel corso del primo anno, deve partecipare ad una specifica attività formativa destinata allo stesso, da svolgersi all'interno od all'esterno dell'impresa, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze:
- conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- conoscere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
- gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
Capacità formativa interna
Ai fini dell'erogazione della formazione agli apprendisti, l'impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria qualora, ferma restando la normativa vigente in materia, vi siano:
- risorse umane in possesso del "know how" necessario in relazione al piano formativo ed idonee a trasferire competenze;
- tutori o referenti aziendali con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento;
- locali idonei in relazione agli obiettivi formativi, come previsto dall'art. 7, primo alinea, dell'Allegato 18 al CCNL 22 febbraio 2017.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
A. DICHIARAZIONE IN TEMA DI TELELAVORO
Premesso
- che le Parti firmatarie del presente contratto collettivo si erano impegnate, in sede di stipula del CCNL 17 settembre 2007, ad aprire un confronto ai fini di una eventuale regolamentazione del telelavoro;
- che nei successivi anni e pur in assenza di una disciplina di settore, l'istituto del telelavoro è stato sperimentato in alcune sedi aziendali, con positivi ritorni sia per i lavoratori interessati che per i datori di lavoro;
- che, in data 10 febbraio 2015, le Parti Sociali del settore assicurativo a livello europeo hanno sottoscritto una Dichiarazione congiunta, nel rispetto dei principi a suo tempo stabiliti dall'Accordo Quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002, volta a promuovere l'utilizzo dell'istituto del telelavoro nell'ambito delle imprese assicuratrici dei vari Paesi membri.
Tutto ciò premesso
le Parti ritengono che la regolamentazione di carattere generale di cui al terzo alinea delle premesse possa costituire il punto di riferimento da seguire per la stipula di accordi individuali o collettivi in materia.
Dichiarazione congiunta delle parti sociali sul telelavoro dei partner sociali europei nel settore assicurativo
Ad oltre dieci anni dalla sottoscrizione, tra i Partner Sociali europei, dell'Accordo Quadro sul Telelavoro del 16 luglio 2002, il telelavoro è uno strumento che viene preso oggi ancor più in considerazione nel settore assicurativo, in quanto la tecnologia e gli strumenti di comunicazione informatica forniscono una vasta gamma di opportunità per organizzare il lavoro in maniera più mobile e flessibile. Il telelavoro offre vantaggi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.
I primi possono infatti avvalersi di lavoratori soddisfatti e più motivati, mentre per i lavoratori è possibile svolgere la propria attività con una maggiore flessibilità nell'orario di lavoro e con risparmio di tempo e di denaro, evitando anche situazioni stressanti grazie a spostamenti ridotti con vantaggi logistici per entrambe le parti. Il telelavoro - che richiede al lavoratore un elevato livello di auto-responsabilizzazione - può inoltre avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità: può contribuire a far diminuire l'inquinamento grazie ad una riduzione degli spostamenti fra casa e posto di lavoro, cosa che può giovare anche alla società nel suo insieme.
Come evidenziato dalla Dichiarazione congiunta sulla demografia, i Partner Sociali europei nel settore assicurativo riconoscono l'importanza di garantire un buon equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro. Per questa ragione incoraggiano i datori di lavoro ed i lavoratori del settore a prendere in esame l'utilizzo del telelavoro come strumento che può essere di comune interesse, poiché esso salvaguarda, da un lato, l'interesse dei lavoratori ad avere un buon equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro e, dall'altro, quello dei datori di lavoro ad avere una forza lavoro motivata e flessibile.
I Partner Sociali europei considerano questa modalità lavorativa come una delle leve chiave per una migliore qualità della vita sul luogo di lavoro e per il miglioramento delle prestazioni delle imprese.
Nella Dichiarazione congiunta, i Partner Sociali desiderano affrontare il tema del tele-lavoro ed evidenziare i fattori rilevanti da prendere in esame negli accordi individuali o collettivi di telelavoro, a livello nazionale o aziendale.
Questa Dichiarazione congiunta rientra nella categoria delle Dichiarazioni, come descritto nell'Allegato 2: Tipologia delle risultanze del dialogo sociale, della comunicazione della Commissione Europea su Partenariato per il cambiamento in un'Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sciale europeo del 12 agosto 2004 (COM (2004) 557 definitivo).
In base all'Accordo quadro del 16 luglio 2002, i Partner Sociali europei del settore assicurativo concepiscono il telelavoro come una modalità di organizzare e/o eseguire una prestazione lavorativa, utilizzando le tecnologie informatiche nel contesto di un contratto di lavoro, dove il lavoro, che è di norma svolto nei locali del datore di lavoro, viene invece svolto al di fuori dei suddetti locali su base regolare. In altri termini, il telelavoro è una modalità lavorativa flessibile in base alla quale il lavoratore - previa approvazione - svolge la propria attività in un ambiente lavorativo diverso dal luogo dove solitamente il lavoratore medesimo svolge le proprie mansioni.
La dichiarazione congiunta riguarda:
- I lavoratori interni che lavorano a distanza su base regolare.
- I produttori e i liquidatori che lavorano in Stati membri in cui le condizioni lavorative concordate tra i Partner Sociali non prevedono distinzioni tra produttori e liquidatori da un lato ed il restante personale dall'altro.
In ogni caso, le regolamentazioni nazionali applicabili vanno rispettate.
Questa Dichiarazione congiunta si basa ed è sottoscritta nel rispetto dell'Accordo Quadro sul Telelavoro, firmato dai Partner Sociali Europei il 16 luglio 2002.
I Partner Sociali europei del settore assicurativo fanno appello ai propri membri, nonché alle parti interessate del settore stesso, al fine di riconsiderare le loro prassi alla luce di quanto esposto nella seguente Dichiarazione congiunta.
SVILUPPI FUTURI E PASSI SUCCESSIVI
Promozione della Dichiarazione congiunta
I Partner Sociali europei si impegnano a diffondere, attraverso tutti i mezzi a disposizione, ai sindacati, alle associazioni e ai datori di lavoro del settore assicurativo ed oltre, la presente Dichiarazione congiunta.
Essi incoraggeranno i Partner Sociali competenti a livello nazionale a sostenere e promuovere tale diffusione, ad esempio, attraverso la convocazione di riunioni in materia, la presentazione congiunta ad esponenti delle Autorità ministeriali, o tramite lo svolgimento in modo congiunto di studi e ricerche sull'argomento.
Ove possibile, la Dichiarazione congiunta sarà anche tradotta in altre lingue ufficiali dell'Unione.
Monitoraggio della Dichiarazione congiunta
Il monitoraggio sull'applicazione della Dichiarazione congiunta potrà essere fatto, ad esempio, attraverso l'invio di questionari ai componenti dei Partner Sociali europei o ai rappresentanti di parte datoriale e sindacale del settore assicurativo.
Pubblicazione degli approcci di buone prassi
I Partner Sociali intendono dare seguito all'adozione della Dichiarazione congiunta evidenziando esempi di buone prassi sul telelavoro da parte dei settori assicurativi dei Paesi membri dell'UE, nella versione aggiornata del libretto Affrontare la sfida demografica nel settore assicurativo.
II. FATTORI RILEVANTI DEL TELELAVORO
1. Elemento della volontarietà
Il telelavoro è svolto su base volontaria, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro è può essere richiesto/previsto sia in sede di inizio dell'attività lavorativa del/della dipendente, sia in una seconda/successiva fase di attività, previo accordo tra le Parti. Alcune tipologie di attività/mansioni non consentono tuttavia il ricorso al telelavoro.
Se il telelavoro non fa parte del contratto di lavoro originale ed il datore di lavoro offre successivamente tale possibilità al lavoratore, questi può accettare o rifiutare la proposta.
Se l'iniziativa parte dal lavoratore che manifesta la volontà di optare per il telelavoro, egli dovrà fornire una giustificazione alla sua richiesta. Il datore di lavoro potrà aderire a tale richiesta o rifiutare, poiché la valutazione dell'esigenza del telelavoro e la possibilità di effettuare una specifica prestazione attraverso la modalità del telelavoro rientrano nella discrezionalità del datore di lavoro.
Le condizioni cui fare riferimento per lo svolgimento del telelavoro sono dettagliate qui di seguito.
2. Condizioni di lavoro
Il datore di lavoro deve monitorare i propri telelavoratori al fine di sostenerli in questo processo.
Tuttavia, date le peculiarità del telelavoro, i Partner Sociali invitano i loro membri a concludere, prima di avviare il telelavoro, un Accordo complementare collettivo e/o accordi individuali che affrontino le seguenti questioni a) - i):
a) Frequenza
Nell'ambito della Legge applicabile, degli accordi collettivi, delle disposizioni aziendali e degli accordi individuali, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio orario di lavoro, nei limiti e nelle condizioni stabiliti, sotto la direzione del datore di lavoro. Ciò richiede un'auto-responsabilizzazione da parte del telelavoratore che va ben oltre la media.
L'accordo scritto (individuale) contiene anche la disciplina dell'orario del telelavoro, con l'indicazione ove richiesto dei giorni in cui il telelavoro sarà espletato, dei giorni e/o delle ore di accesso ai locali del datore di lavoro e delle fasce orarie in cui i telelavoratori dovranno essere reperibili e attraverso quale mezzo.
È importante per il lavoratore non essere isolato dal resto della comunità lavorativa dell'impresa. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, dando l'opportunità al lavoratore di incontrare i colleghi su base regolare e fornendogli l'accesso alle informazioni sull'impresa.
È consigliabile prestare particolare attenzione ad argomenti quali la disponibilità del lavoratore, data l'importanza di assicurare un buon equilibrio tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Le condizioni dell'orario di lavoro devono rispettare le disposizioni aziendali, gli accordi collettivi e le leggi nazionali ed europee.
b) Salute e sicurezza
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e sicurezza occupazionali del telelavoratore in ottemperanza della direttiva 89/391 e di tutte le direttive ad essa collegate, delle leggi nazionali e degli accordi collettivi. Tuttavia, date le specifiche circostanze del telelavoro, il datore di lavoro ha bisogno della costante collaborazione del telelavoratore al fine di soddisfare queste esigenze.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche di salute e sicurezza dell'impresa, ed in particolare dei requisiti previsti per i videoterminali. Il datore di lavoro deve fornire i mezzi e le istruzioni necessari al telelavoratore, il quale dovrà applicare tali disposizioni per lavorare in sicurezza.
Gli infortuni avvenuti ed i quasi infortuni che coinvolgono il telelavoratore mentre svolge le sue mansioni, dovranno essere denunciati allo stesso modo in cui vengono denunciati gli infortuni dai lavoratori che svolgono le proprie mansioni in ufficio.
È importante per il telelavoratore avere la possibilità di richiedere aiuto in una situazione di emergenza legata al lavoro.
c) Tutela dei dati personali
Il datore di lavoro è responsabile dell'adozione di adeguati provvedimenti, in particolar modo con riferimento al software, atti a garantire la tutela dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell'espletamento dell'attività lavorativa.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore circa la legislazione afferente e le disposizioni aziendali riguardanti la tutela dei dati personali. È responsabilità del telelavoratore ottemperare a tali disposizioni.
d) Diritto di accesso al luogo di lavoro
Al fine di verificare che le disposizioni in materia di salute e sicurezza e di tutela dei dati personali siano correttamente applicate, il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori e/o le competenti Autorità devono avere hanno accesso al luogo del telelavoro entro i limiti consentiti dalla legislazione nazionale e dagli accordi collettivi. Se il telelavoratore lavora a casa, tale accesso deve essere preventivamente notificato e concordato con il telelavoratore.
e) Attrezzature
Come regola generale, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature necessarie al regolare svolgimento del telelavoro, allorquando, ad esempio, il telelavoro è svolto su base ordinaria, a meno che il telelavoratore non utilizzi le proprie attrezzature. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro non è responsabile dell'attrezzatura di proprietà del telelavoratore. Nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal datore di lavoro, il telelavoratore deve utilizzare tali attrezzature con cura e diligenza; il datore di lavoro, da parte sua, deve fornire al tele-lavoratore adeguato supporto tecnico.
Se il telelavoro è svolto su base ordinaria, il datore di lavoro indennizza o paga (ad esempio sotto forma di una tantum) gli oneri legati a tale modalità di lavoro, in special modo quelli legati ai costi per la comunicazione. Tuttavia, ciò non si applica nei casi in cui il telelavoro è introdotto su iniziativa del lavoratore.
È dunque importante che il datore di lavoro e il lavoratore trovino un accordo su tali questioni.
In conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi collettivi, il datore di lavoro è responsabile dei costi sostenuti per la perdita e i danni subiti dalle attrezzature e per i dati utilizzati dal telelavoratore.
Il telelavoratore si prende buona cura delle attrezzature fornite e non deve raccogliere o distribuire materiale illegale via internet.
f) Danneggiamenti
In caso di danneggiamento alle attrezzature o in caso di evento fortuito in conseguenza del quale il telelavoratore non possa più svolgere il proprio lavoro, lo stesso ne dovrà dare immediata comunicazione al datore di lavoro.
Se il telelavoratore non può continuare a svolgere il proprio lavoro a causa di un tale evento, sarà bene sia chiarito preventivamente (in sede di accordo individuale e/o collettivo) se e con quali modalità lo stesso dovrà continuare il proprio lavoro nei locali del datore di lavoro.
g) Reversibilità
Se il telelavoro non è parte integrante della descrizione iniziale delle mansioni lavorative, la decisione di passare al telelavoro è reversibile a mezzo di un accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità potrà comportare il ritorno al lavoro nei locali del datore di lavoro, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore. Le modalità della reversibilità sono definite tramite accordo individuale e/o collettivo.
h) Formazione
Il telelavoratore ha lo stesso diritto di accesso alla formazione e di opportunità di carriera degli altri lavoratori che prestano la propria attività nella struttura del datore di lavoro; egli è inoltre sottoposto alla stessa politica di valutazione degli altri lavoratori. I telelavoratori ricevono adeguata formazione finalizzata all'utilizzo delle attrezzature messe a loro disposizione ed allo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le caratteristiche proprie di tale strumento. Il supervisore del telelavoratore e i suoi diretti colleghi potrebbero a loro volta aver bisogno di formazione per l'instaurazione di questa modalità lavorativa e per la sua gestione.
i) Termini e condizioni
Con riferimento alle condizioni di lavoro, i telelavoratori godono degli stessi diritti garantiti dalla Legge e dagli accordi collettivi ai lavoratori con mansioni equivalenti che lavorano nei locali del datore di lavoro, e hanno gli stessi doveri.
Il carico lavorativo e gli standard di prestazione del telelavoratore sono equivalenti a quelli degli altri lavoratori comparabili che lavorano stabilmente in ufficio.
Il servizio risorse umane sarà coinvolto in questo processo al fine di monitorare i tele-lavoratori e fornire loro le stesse opportunità di carriera degli altri lavoratori.
3. Copertura assicurativa infortuni
I Partner Sociali riconoscono il rischio per i telelavoratori a non essere coperti da assicurazione infortuni in caso di incidenti sul luogo del telelavoro. I sistemi nazionali di previdenza sociale negli Stati membri europei offrono diversi livelli di tutela, ma potrebbe a volte risultare difficile per il lavoratore dimostrare di aver subito un infortunio lavorativo a casa. Per questo motivo, i Partner Sociali nel settore assicurativo raccomandano ai propri membri di valutare le opportune misure da adottare in questo ambito come, ad esempio, il prendere in considerazione o meno una ulteriore copertura assicurativa in caso di infortuni sul luogo di telelavoro, considerata anche la situazione nazionale.
4. Questioni legate ai diritti collettivi
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori in sede. Non viene posto nessun ostacolo al telelavoratore di comunicare con i rappresentanti dei lavoratori. Ad essi si applicano le stesse condizioni dei lavoratori nella sede dell'impresa per poter partecipare e candidarsi alle elezioni per gli organi di rappresentanza dei lavoratori o per costituire una rappresentanza dei lavoratori. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per la determinazione delle soglie per gli organi di rappresentanza dei lavoratori in conformità con le leggi europee e nazionali, con gli accordi collettivi o con gli usi. viene indicato dall'inizio dell'attività in telelavoro l'organismo di rappresentanza cui dovrà fare riferimento il telelavoratore nell'esercizio dei propri diritti collettivi.
Gli organi di rappresentanza dei lavoratori sono informati e consultati circa l'introduzione del telelavoro laddove ciò sia previsto dalle legislazione europea e nazionale o dagli accordi collettivi.
B. DICHIARAZIONE IN TEMA DI LAVORO AGILE
Premesso
- che in data 12 ottobre 2016 è stata sottoscritta dalle Parti del Dialogo Sociale del settore assicurativo a livello europeo la Dichiarazione Congiunta sugli effetti sociali della digitalizzazione nel settore assicurativo. Con tale iniziativa si è inteso definire una cornice di riferimento ad un possibile futuro dialogo a livello nazionale, con l'obiettivo comune di seguire il processo di trasformazione digitale in modo positivo ed in ottica di nuove opportunità per le compagnie e per i dipendenti. (Per tali ragioni le parti sottoscrittrici del presente accordo condividono l'opportunità di riportare nel testo contrattuale la suddetta dichiarazione la cui traduzione è stata condivisa);
- che con Legge 22 maggio 2017, n. 81 è stata approvata la disciplina che regolamenta il c.d. lavoro agile (o smart working), quale nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, basato su un accordo tra le parti;
- che tale regolamentazione ha tenuto conto anche di esperienze positive già presenti in molte imprese di vari settori, compreso quello delle assicurazioni presso il quale si stanno parimenti introducendo e sperimentando forme di lavoro agile.
Tutto ciò premesso
le Parti condividono che la regolamentazione generale contenuta nella Legge in tema di smart working potrà ancor più favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale dipendente, senza nocumento sul piano della efficienza e produttività aziendale.
Dichiarazione congiunta delle parti sociali europee sugli effetti sociali della digitalizzazione nel settore assicurativo - 12 ottobre 2016
Il settore assicurativo fornisce la copertura per i rischi economici, climatici, tecnologici, politici e demografici consentendo così agli individui di affrontare la vita di tutti i giorni, e alle compagnie di operare, innovare e sviluppare. Il settore assicurativo ha una lunga storia in tema di erogazione di questi benefici alla società, ma il modo in cui il settore apporta il proprio contributo sta cambiando. Il settore assicurativo conosce bene le sfide che vengono poste dalle mutazioni e dagli sviluppi digitali, così come il possibile impatto della digitalizzazione sulla società.
Gli sviluppi tecnologici e digitali stanno trasformando gradualmente il settore assicurativo. Le compagnie al momento si dotano di tecnologie come il cloud computing, i dispositivi mobili, le analisi dei dati, e i social media per andare incontro alle esigenze e alle aspettative dei clienti. Molte compagnie nel settore assicurativo hanno già apportato cambiamenti ai processi lavorativi, mentre altre stanno cominciando ora.
Il ritmo del cambiamento digitale e il suo impatto continueranno ad accelerare per i prossimi dieci anni e contemporaneamente aumenteranno le domande sia sui potenziali benefici che sulle eventuali conseguenze indesiderate. L'uso della tecnologia online sul posto di lavoro può essere uno strumento efficace ma anche una possibile sfida.
Le Parti Sociali Europee del settore assicurativo sono dunque impegnate in un dialogo costruttivo caratterizzato da rispetto e fiducia reciproci. Le parti sono riuscite a sviluppare posizioni comuni sulla complessa problematica degli effetti sociali della digitalizzazione. Tuttavia, la posizione comune delle Parti Sociali Europee non è vincolante e non può sostituire il dialogo a livello nazionale o aziendale, laddove sia presente.
La presente Dichiarazione Congiunta intende dare una cornice di riferimento ad un possibile futuro dialogo a livello nazionale e rafforzare il dibattito pubblico sugli effetti sociali della digitalizzazione.
Le parti sociali Europee del settore assicurativo sono concordi sull'obiettivo comune di tutte le organizzazioni partecipanti e dei loro affiliati/associati, ossia seguire il processo di trasformazione digitale in modo positivo, dato che la digitalizzazione può comportare nuove opportunità sia per le compagnie che per i dipendenti.
Considerando che i progressi digitali richiederanno grandi cambiamenti quanto a strumenti, abilità e competenze necessarie ai dipendenti, le compagnie e i dipendenti dovranno essere pronti a investire su aggiornamenti continui di competenze e qualifiche. La digitalizzazione porterà anche ad un maggiore bisogno di flessibilità, apertura mentale, agilità e resilienza sul posto di lavoro e ad una maggiore specializzazione.
Se da una parte la digitalizzazione rappresenta una sfida, dall'altra contribuisce anche a creare opportunità. Le parti sociali mirano a creare una situazione win-win per tutti tramite il dialogo sociale.
Le Dichiarazioni Congiunte sulla demografia e il telelavoro già contengono molti elementi da poter utilizzare in questo contesto. Questa dichiarazione mira unicamente a descrivere le specifiche create dalla digitalizzazione del mondo lavorativo.
La presente Dichiarazione Congiunta rientra fra le Dichiarazioni, come descritto dall'Allegato 2: Tipologia dei risultati del Dialogo Sociale Europeo, della Comunicazione della Commissione europea sul partenariato per il cambiamento in un'Europa allargata - Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo del 12 Agosto 2004 (COM (2004)557 definitivo).
Le parti sociali Europee nel settore assicurativo invitano i loro affiliati e tutte le parti interessate nel settore assicurativo a prendere in considerazione i punti della seguente dichiarazione nelle loro attività.
I PROSSIMI PASSI
1. Promozione della Dichiarazione congiunta
Le parti sociali si impegnano a fornire informazioni, grazie ai mezzi disponibili, ai sindacati, alle associazioni, ed ai datori di lavoro nel settore assicurativo, sulla presente dichiarazione congiunta.
Essi incoraggeranno le parti sociali interessate a livello nazionale a promuovere e orientare tale dichiarazione in modo congiunto. Per esempio, organizzando riunioni congiunte sugli argomenti, fornendo presentazioni congiunte ai governi nazionali e a altri attori di rilievo, intraprendendo studi o attività di ricerca comuni.
La dichiarazione congiunta sarà tradotta in tutte le lingue europee ufficiali possibili.
2. Monitoraggio e follow-up della dichiarazione congiunta
Il monitoraggio della dichiarazione congiunta potrebbe essere fatto, per esempio, con l'invio di questionari ai affiliati/associati delle Parti sociali europee o agli stakeholder del settore assicurativo.
Su questa base, le parti sociali proporranno delle iniziative di follow-up all'interno dell'ISSDC (Comitato del Dialogo Sociale del Settore Assicurativo) come parte del loro programma di lavoro biennale per il 2017-2018.
II. PRINCIPI PER LA GESTIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI DELLA DIGITALIZZAZIONE
1. Legge applicabile come base
Il diritto europeo e nazionale deve essere rispettato.
La legislazione europea e nazionale, i contratti collettivi, i regolamenti e le prassi, già costituiscono un quadro normativo molto dettagliato per il progetto sociale sul lavoro e sui processi di cambiamento nelle aziende. Il diritto del lavoro è flessibile e non fa riferimento ad ambienti lavorativi circoscritti. La Legge sul lavoro e la normativa sociale vigente prevedono già un elevato livello di tutela dei diritti dei lavoratori e dunque forniscono una buona base per il mondo del lavoro digitalizzato.
Dato che i cambiamenti tecnologici si susseguono molto velocemente e comportano parecchie incertezze, il dialogo sociale assume un ruolo ancora più rilevante. Fattori chiave per affrontare le nuove sfide sono informazione e consultazione tempestive, in linea con le direttive comunitarie in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. La contrattazione collettiva è anch'essa uno dei principali strumenti per affrontare i grandi cambiamenti prodotti/causati dalla digitalizzazione.
Devono essere osservate le disposizioni di Legge applicabili e, in particolare, i diritti dei rappresentanti dei lavoratori di prendere parte ai cambiamenti interni alle aziende. Consentire ai rappresentanti del personale di contribuire a tali decisioni permette ai dipendenti una maggiore comprensione dei processi e delle conseguenze, favorendo così una maggiore accettazione da parte dei dipendenti dei cambiamenti necessari.
Allo stesso modo, la digitalizzazione dei processi crea nuove sfide per quanto concerne la protezione dei dati dei dipendenti. A tal proposito la legislazione europea in tema di protezione dei dati, tra cui il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, fornisce un quadro giuridico. Inoltre, come previsto dalla dichiarazione congiunta dell'ISSDC del 2015 sul telelavoro, Il datore di lavoro assume, nei confronti del dipendente in telelavoro, gli obblighi in materia di sicurezza, soprattutto per quanto concerne il software, per garantire la tutela dei dati utilizzati e elaborati dal dipendente per scopi professionali. Il datore di lavoro informa il dipendente di tutta la legislazione vigente e delle norme aziendali relative alla protezione dei dati. È responsabilità del dipendente attenersi alle regole.
2. La formazione continua è un fattore chiave
Ogni dipendente ha il diritto di ricevere la formazione necessaria per svolgere il proprio lavoro. Le competenze dei lavoratori dovrebbero essere aggiornate in linea con i cambiamenti nel settore, e i dipendenti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a programmi di formazione e di assumersi la responsabilità della loro carriera.
La digitalizzazione richiede una serie di nuovi profili e competenze sia per i datori di lavoro che per i dipendenti che avranno bisogno di una maggiore conoscenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
È dunque essenziale per le compagnie di assicurazione mantenere un alto livello di attività di formazione continua e, se necessario, persino di intensificarlo. Tuttavia, come evidenziato dalle parti sociali nella dichiarazione congiunta sulla sfida demografica, la disponibilità dei dipendenti a intraprendere la formazione è il presupposto essenziale per il successo di ulteriore formazione. Con il sostegno del loro datore di lavoro, anche i dipendenti devono assumersi la responsabilità della propria occupabilità.
Le aziende ed i dipendenti devono essere reciprocamente impegnati a garantire una maggiore attività di formazione nel contesto della digitalizzazione nel rispetto delle esigenze aziendali e di occupabilità.
Le aziende devono fare il possibile per offrire ulteriore formazione e riqualificazione, che sia però finanziata a costi ragionevoli.
Con l'avvento della digitalizzazione, i metodi di formazione si stanno spostando verso l'e-learning. L'e-learning ha il vantaggio di fornire flessibilità in termini di tempo e di possibilità di ripetere le lezioni. Le parti sociali dovrebbero essere aperte a nuovi metodi di apprendimento, ma un buon mix di metodi è importante.
3. Orari e ambienti di lavoro
La digitalizzazione influenza in modo significativo il comportamento dei clienti. Internet è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Gli utenti si aspettano che tutte le funzioni Internet siano disponibili in ogni momento e che tutte le richieste effettuate online siano immediatamente evase. Ciò ha un impatto a livello nazionale, europeo e internazionale.
Il settore assicurativo è consapevole della sfida nel dover fornire servizi di qualità a clienti con esigenze e richieste diverse e in continua evoluzione.
Le aziende devono prendere in considerazione le aspettative del cliente. Accordi rigidi nel lavoro potrebbero tradursi in ulteriore digitalizzazione a discapito dell'occupazione. Le parti sociali devono reagire a tale rischio, tenendo conto delle aspettative dei clienti, dei dipendenti e dei datori di lavoro.
In un mondo digitalizzato, la linea di demarcazione tra lavoro e vita familiare sta diventando sempre più sottile. È quindi fondamentale che le aziende considerino attentamente le problematiche relative alla tutela della salute, soprattutto per quanto attiene alla disponibilità dei dipendenti. Nel dialogo, l'attenzione deve essere rivolta alla prevenzione di forme notoriamente controproducenti di stress lavoro-correlato, causato dalla facilità di essere reperibili grazie al digitale.
L'equilibrio fra la vita privata e il lavoro è già fra le priorità nella maggior parte delle compagnie assicurative. Quest'equilibrio potrebbe non essere altrettanto chiaramente definito nel mondo digitale. Pertanto, ci dovrebbe essere la consapevolezza del crescente fenomeno di lavoro e di servizi che vengono sempre più svolti al di fuori dell'orario lavorativo e nell'ambiente privato dei dipendenti. Questo cambiamento dovrebbe essere affrontato in modo positivo.
Come affermato nella dichiarazione congiunta del 2015 sul telelavoro ad opera delle parti sociali europee, dovrebbe essere prestata attenzione nell'affrontare i temi della disponibilità, considerando l'importanza di garantire un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, e di monitoraggio delle ore di lavoro. Le condizioni dell'orario lavorativo devono rispettare le regole aziendali, i contratti collettivi, le leggi del lavoro nazionali e europee.
4. Affrontare con un approccio sociale il cambiamento digitale strutturale
Far fronte a tali cambiamenti è l'obiettivo comune di imprese e forze lavoro per tutelare gli interessi sia dei dipendenti che dei datori di lavoro. Questo significa preservare le opportunità di lavoro, per quanto possibile all'interno del settore assicurativo, per coloro che sono già dipendenti.
Le parti sociali europee sono ben consapevoli del fatto che non tutti i dipendenti che lavorano in aree in cui ci saranno esuberi a causa della futura digitalizzazione saranno poi assorbiti da altri settori creati ad hoc, perché non hanno le qualifiche richieste per tali nuove aree, e perché tali nuove qualifiche non possono essere acquisite a breve o medio termine. Tuttavia, le aziende sono tenute a fare il massimo per evitare, ridurre e mitigare gli esuberi.
Rimangono prioritarie la salvaguardia dell'occupazione e dell'occupabilità dei lavoratori.
5. La leadership nell'era digitale
I cambiamenti digitali andranno ad alterare gradualmente, ma sostanzialmente, la struttura della cooperazione tra i dipendenti. I dipendenti non vogliono più limitarsi a eseguire le istruzioni, ma richiedono sempre più coinvolgimento, impatto e riconoscimento. La comunicazione digitale ridurrà in modo considerevole i contatti personali. L'ambiente in continua evoluzione ha bisogno di nuova leadership e nuove competenze. Le caratteristiche richieste comprendono elevate competenze sociali, l'essere adattabili e agili, essere commerciali e riconoscere l'importanza dei dati, essere aperti, curiosi e innovativi, possedere spiccate capacità di comunicazione e essere competenti nell'utilizzo dei media.
Le aziende dovrebbero prendere in considerazione questi sviluppi sia in ottica promozionale dei dipendenti che per i loro programmi manageriali.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla formazione dei manager. I manager dovranno adattarsi a lavorare in un ambiente digitale.
I rappresentanti dei lavoratori nell'era digitale
organizzare dipendenti e datori di lavoro in strutture collettive è un prerequisito essenziale per qualsiasi partnership sociale. La digitalizzazione pone nuove sfide anche ai rappresentanti del personale.
È importante che le parti sociali affrontino la problematica con un approccio openmind e che si impegnino affinché i cambiamenti rappresentino una vittoria per il settore e per i suoi dipendenti.
Deve essere assicurata una comunicazione efficace fra i rappresentanti del personale e i dipendenti.
* * *
Dichiarazione congiunta
Le Parti dichiarano la propria disponibilità ad incontrarsi al fine di modificare e/o implementare la disciplina degli istituti contrattuali contenuti nel presente Allegato 18 per adeguarla ad eventuali mutamenti normativi che dovessero intervenire in materia.
Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)
Allegato 18
CAPITOLO 1 - REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Premesso
- che il d. Igs. n. 368/2001 attuava la Direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso òall'UNICe, dal CeeP e dal CeS;
- che tale d.lgs., abrogando la precedente normativa di Legge e contrattuale, rinviava alla contrattazione collettiva la definizione di taluni-elementi del contratto di lavoro a tempo determinato;- che con il CCNL 17 settembre 2007 le Parti, in attuazione della normativa allora vigente, hanno ridefinito la regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato applicabile alle imprese di assicurazione;
- che, in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 è stato emanato il d.lgs. n. 81/2015 che reca, tra l'altro, il riordino delle tipologie contrattuali di lavoro, ivi compreso il lavoro a termine;
- che il suddetto decreto legislativo, con riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato, ha subito rilevanti modifiche da parte del d.l. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), convertito dalla l. 96/2018 e, successivamente, da parte della l. n. 106/2021;
- che le Parti confermano che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce comunque la forma principale di rapporto di lavoro;
- che le Parti medesime, fermo restando che il settore è da sempre caratterizzato da forme di lavoro stabili e a tempo indeterminato, in relazione a quanto precede e tenuto conto sia dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella nuova normativa, sia dei chiarimenti ministeriali intervenuti in materia, hanno quindi svolto un approfondita esame al fine di giungere ad una nuova e concordata disciplina,
si conviene, quanto segue
Art. 1
È consentita l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a ventiquattro
trentaseimesi. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i quarantottotrentaseimesi. Ciò a valere anche nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Per la legittima instaurazione del rapporto è sufficiente l'apposizione di un termine senza alcuna indicazione delle ragioni giustificatrici solo qualora il contratto a tempo determinato abbia una durata non superiore a dodici mesi. In caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi (proroghe comprese) e in ogni caso di rinnovo di contratto concluso con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sarà invece necessaria l'indicazione di una causale tra quelle individuate dal d.lgs. n. 81/2015. L'indicazione ditali ragioniuna ragione giustificatrice ètuttavia da ritenersiin ogni caso sempre opportuna qualora si tratti di contratti stipulati per ragioni sostitutive o di stagionalità.
Art. 1bis
Premesso che l'Art. 41 bis della l. n. 106/2021 ha previsto che per i contratti di lavoro a tempo determinato, che necessitano di una ragione giustificatrice, la stessa può essere individuata, oltre che tra quelle c.d. legali (ossia esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria) anche dai contratti collettivi, nazionali e/o aziendali, le Parti ritengono di dare attuazione alla suddetta norma, individuando le seguenti causali, specifiche per il settore assicurativo:
1. fase di avvio di nuove attività o implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico correlati all'introduzione di un prodotto assicurativo/servizio per gli assicurati. Per fase di avvio di nuove attività o implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti dal lancio del prodotto/servizio;
2. incremento dell'attività di liquidazione sinistri causato da eventi assicurati non prevedibili o eccezionali che determina un aumento dell'attività rispetto ai 12 mesi precedenti;
3. esigenze connesse a programmi di integrazione societaria quali, ad esempio, operazioni di fusione, scissione e conferimenti di aziende/rami d'azienda, che determinino incrementi significativi e temporanei dell'attività ordinaria;
4. attività di carattere straordinario correlate a rilevanti evoluzioni informatiche che richiedono temporaneamente l'utilizzo di personale in possesso delle competenze e specializzazioni necessarie;
5. esigenza di promuovere l'occupazione mediante l'assunzione a tempo determinato di giovani di età inferiore ai 36 anni e/o di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei vigenti regolamenti europei;
6. esigenza di sostenere l'occupazione femminile mediante l'assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età, provenienti da aree geografiche svantaggiate del Paese ai sensi di quanto previsto dall'Art. 4 della Legge n. 92/2012 e s.m.i..;
7. esigenza di sostenere l'occupazione mediante l'assunzione a tempo determinato - per un periodo massimo di 36 mesi - di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa nei termini e alle condizioni di cui al comma 2 dell'Allegato 17 del presente CCNL,
8. esigenza di sostenere l'occupazione mediante l'assunzione a tempo determinato - per un periodo massimo di 36 mesi - di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle società Progress e Faro nei termini e alle condizioni di cui al comma 3 dell'Allegato 17 del presente CCNL.
Tali causali, che dovranno essere ulteriormente esplicitate e specificate nei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i lavoratori, potranno essere utilizzate in tutti i casi di rinnovi degli stessi e per le proroghe oltre i 12 mesi.
Art. 2
Le Parti concordano nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo determinato non possa essere utilizzato per l'assunzione di lavoratori resasi necessaria in conseguenza di riduzioni di personale a seguito della procedura di cui all'Art. 16 del CCNL; tale previsione non opera se in sede di accordo le Parti hanno disposto diversamente e comunque qualora la procedura ex Art. 16 si sia conclusa con accordo propedeutico all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà Intersettoriale ANIA/
AISA. Peraltro, si è convenuto che, nell'impresa nella quale si sia verificata un'eccedenza di personale:a) qualora venga stipulato un accordo ai sensi dell'Art. 16 del CCNL, con il quale si convenga una riduzione di personale, sarà consentito l'utilizzo dei contratti a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni di Legge;
b) laddove non si pervenga a tale accordo e/o non sia previsto l'accesso alle prestazioni del Fondo, l'utilizzo del contratto a tempo determinato da parte dell'impresa sarà escluso per 6-12 mesi (successivi alla fine del periodo di cui al penultimo comma dell'Art. 16 del CCNL) con riferimento alle assunzioni:
- nelle unità produttive della medesima città e per le stesse mansioni interessate dalla suddetta riduzione, salvo le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o per quelle il cui contratto a termine abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
- nell'ipotesi di cui al comma precedente nei dodici mesi successivi alla fine del periodo di cui al penultimo comma dell'Art. 16 del CCNL l'utilizzo del contratto a tempo determinato sarà tuttavia ammesso per l'assunzione di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale, seppur limitata alla sostituzione dei contratti in scadenza nel corso dei 6-12 mesi indicati.
Art. 3
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione oggetto del contratto nonché in materia di cultura assicurativa, al fine di prevenire i rischi connessi all'esecuzione del lavoro.
Altre opportunità formative del personale a tempo determinato vengono garantite nel limite minimo di:
- otto ore, qualora la durata del contratto sia fino a nove mesi;
- sedici ore, qualora la durata del contratto sia superiore a nove mesi e inferiore a quindici;
- ventiquattro ore, qualora la durata del contratto sia superiore a quindici mesi.
Tale ulteriore formazione deve concernere l'attività lavorativa, con riferimento al livello di esperienza dei relativi lavoratori ed alla tipologia del lavoro richiesto.
Art. 4
Ai lavoratori che abbiano in corso presso l'azienda un contratto a tempo determinato di durata superiore a 10 mesi e fermo restante il diritto di precedenza di cui all'Art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, l'azienda stessa invierà con lettera raccomandata A.R. (o con strumento equivalente) informativa circa eventuali posti vacanti, per mansioni equivalenti di pari livello e categoria legale che si rendessero disponibili nell'impresa; in particolare l'informativa verrà resa agli interessati nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro a termine, trascorsi almeno cinque mesi dall'inizio dei rapporti stessi e comunque per non più di tre mesi successivi alla scadenza dei medesimi;
Agli organismi sindacali aziendali l'informativa sarà resa in occasione dell'incontro di cui all'Art. 10 del presente CCNL. Conseguentemente verranno fornite informazioni in ordine al numero di contratti a tempo determinato cessati, in corso ed attivati nell'anno;
verranno fornite altresì informazioni sul numero dei lavoratori a tempo determinato successivamente assunti a tempo indeterminato.
Art. 5
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 23, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 81/2015, il numero complessivo dei lavoratori utilizzabili con contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 30%
18%del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 dicembre dell'anno precedente.Per i datori di lavoro che occupino sino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico Gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del Gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori con contratto a tempo determinato superiore alla somma delle quote, non maggiorate, spettanti alle singole Imprese sulla base dei due commi precedenti.
Nella base occupazionale vanno conteggiati i lavoratori part-time, i dirigenti e gli apprendisti.
I lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno (ad esempio due lavoratori part time 50% sono computati come un lavoratore full-time). Le eventuali frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
Andranno invece esclusi dal suddetto computo i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva ed alla produzione, i rapporti di lavoro di natura non subordinata.
Qualora la percentuale del 30%
18%dia luogo ad un numero decimale sarà possibile effettuare un arrotondamento all'unità superiore quando il decimale sia uguale o superiore allo 0,5.La percentuale di cui sopra rappresenta una proporzione tra lavoratori stabili e a termine; pertanto allo scadere di un contratto a termine è possibile stipularne un altro sempreché si rispetti la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato del 30%
18%.Non concorrono al superamento dei suddetti limiti quantitativi le assunzioni di lavoratori disabili con contratto a tempo determinato ai sensi dell'Art. 11 della l. n. 68/1999 e, naturalmente, le ipotesi espressamente previste dalla Legge.
In relazione a quanto stabilito nella Nota a verbale n. 3 dell'Art. 157 del presente CCNL, le Parti concordano che in caso di utilizzo di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale addetto ai contact/call center, ai limiti di cui ai precedenti commi si aggiunge un'ulteriore quota, fruibile unicamente per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente comma, pari al 18%.
Quando più imprese di assicurazione facciano parte di un unico Gruppo, le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso delle imprese del Gruppo.
Anche in questo caso andranno esclusi dal suddetto computo i lavoratori addetti all'organizzazione produttiva ed alla produzione, i rapporti di lavoro di natura non subordinata.
Le Parti concordano che, ai fni della percentuale massima complessiva dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, si applica il limite quantitativo massimo di cui all'Art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.
Per quanto attiene alla disciplina degli intervalli temporali intercorrenti tra un contratto a termine ed uno successivo sottoscritto con il medesimo lavoratore, le Parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di Legge (che hanno fissato tale intervallo in 10 o 20 giorni a seconda dalle durata del rapporto di lavoro a tempo determinato) convengono che detto intervallo potrà non applicarsi nelle ipotesi di successione di contratti a termine con riferimento alle assunzioni degli addetti al contact/call center di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza.
CAPITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Premesso
- che il d.lgs. n. 276/2003 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- che le Parti, in occasione del rinnovo del CCNL nel 2007, avevano regolamentato anche nel settore assicurativo tale istituto contrattuale;
- che, in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 è stato emanato il d.lgs. n. 81/2015 che reca, tra l'altro, il riordino delle tipologie contrattuali di lavoro, ivi compresa la somministrazione a termine;
- che il suddetto decreto legislativo, con riferimento alla disciplina della somministrazione a tempo determinato, ha subito rilevanti modifiche da parte del d.l. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), convertito dalla l. 96/2018 e, successivamente, da parte della l. n. 106/2021;
- che le Parti, in relazione a quanto precede e tenuto conto sia dei rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nella nuova normativa, sia dei chiarimenti ministeriali intervenuti in materia, hanno quindi svolto un approfondito esame al fine di giungere ad una nuova e concordata disciplina,
si conviene quanto segue
Art. 1
Il numero di lavoratori che le imprese possono utilizzare con contratto di somministrazione a tempo determinato non può essere superiore al 18% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 dicembre dell'anno precedente con esclusione del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
Nei casi in cui i rapporti percentuali diano un risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 8 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Quando più imprese facciano parte di un unico Gruppo assicurativo, per ciascuna impresa che lo compone le percentuali sopra indicate sono maggiorate di 6 punti percentuali, fermo restando che nel complesso del Gruppo non potrà essere utilizzato un numero di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato superiore alla somma delle quote, non maggiorate, spettanti alle singole imprese sulla base dei due commi precedenti.
La determinazione percentuale dei lavoratori utilizzabili con contratto di somministrazione a tempo determinato dovrà effettuarsi in base agli stessi criteri previsti per il contratto a tempo determinato di cui al precedente Capitolo.
Le Parti concordano che, ai fini della percentuale massima complessiva dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, si applica il limite quantitativo massimo di all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.
Dichiarazione delle Parti
Relativamente alla durata dei contratti di somministrazione a termine e pur preso atto che la normativa non pone una limitazione al riguardo, le imprese su richiesta delle OO.SS. si impegnano a non porre in essere contratti di somministrazione a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi.
Art. 1bis
Premesso che
- l'Art. 41 bis della l. n. 106/2021 ha previsto che per i contratti di lavoro a tempo determinato, che necessitano di una ragione giustificatrice, la stessa può essere individuata, oltre che tra quelle c.d. legali (ossia esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria) anche dai contratti collettivi, nazionali e/o aziendali;
- al contratto di lavoro somministrazione a tempo determinato si applicano, tra le altre, le stesse regole in materia di causali previste per il contratto a tempo determinato;
le Parti ritengono di dare attuazione alla suddetta norma individuando, anche per tale tipologia contrattuale, le medesime causali, specifiche per il settore assicurativo, previste dall'art 1bis del precedente Capitolo 1 che, pertanto, qui si intende integralmente riportato,
Art. 2
Le imprese utilizzatrici comunicheranno preventivamente agli organismi sindacali aziendali, o in mancanza agli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato. Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 10 del presente CCNL, le imprese informeranno gli organismi sindacali aziendali sul numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Nel caso di imprese facenti parte di Gruppi, l'informazione di cui al comma precedente comprenderà anche il numero complessivo dei contratti conclusi a livello di Gruppo.
Art. 3
Ferma la disciplina di cui in premessa, ai lavoratori dipendenti dalla società somministratrice verrà corrisposto il premio aziendale di produttività secondo modalità e criteri previsti dalla contrattazione integrativa aziendale dell'impresa utilizzatrice.
Accordo lavoro agile 24/02/2021
Verbale di stipula
[___]
Premesso che
- Il processo globale di digitalizzazione ha creato le condizioni per un'importante trasformazione dell'organizzazione del lavoro e delle modalità di prestazione dell'attività, anche contribuendo all'individuazione di nuove professioni; in questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell'utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, favorendo, nel contempo, il contenimento delle emissioni di agenti inquinanti.
- A fronte della Legge n. 81/2017 sul Lavoro Agile, nel settore assicurativo sono state avviate dal 2014 una serie di sperimentazioni che - nell'ambito di un processo di modernizzazione dell'organizzazione del lavoro - hanno portato ad accordi sindacali aziendali di introduzione del Lavoro Agile, con la finalità di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e di accrescere la responsabilizzazione e l'orientamento agli obiettivi aziendali da parte dei lavoratori.
- La Pandemia e il conseguente lockdown, hanno fortemente accelerato il processo di diffusione del lavoro da remoto, richiedendo alle imprese, nell'ottica di garantire la tutela della salute dei lavoratori nonché la continuità produttiva, ingenti investimenti economici, rivolti sia al cambiamento organizzativo e di processo, sia a mettere a disposizione idonei strumenti tecnologici, sia a fornire specifici percorsi formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.
Considerato che
- La nozione di sede di lavoro si sta evolvendo attraverso l'accostamento alla sede aziendale, che continua ad essere il centro di aggregazione e sviluppo del senso di appartenenza, di altri luoghi di svolgimento della prestazione.
- È in ogni caso necessario - al fine di favorire anche nel nostro settore un cambiamento culturale conseguente alla digitalizzazione e alle trasformazioni tecnologiche già in atto, rese ancora più urgenti dall'attuale emergenza sanitaria - stabilire Linee guida per il settore su tali nuove modalità di Lavoro Agile, utili a indirizzare i modelli organizzativi, che costituiscano un quadro di riferimento per i futuri accordi aziendali, fermi restando gli accordi in essere. Il presente accordo diventerà un allegato del prossimo CCNL.
- Tali Linee guida si propongono altresì di favorire - compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro - l'inclusione, attraverso facilitazioni nell'accesso e nelle modalità di svolgimento, per talune categorie come i lavoratori che hanno situazioni familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili e i lavoratori aventi residenza/ domicilio molto distante dalla sede di lavoro.
Disciplina del Lavoro Agile
1) Nozione di Lavoro Agile
Il Lavoro Agile, la cui definizione e disciplina sono contenuti nella Legge n. 81 / 2017, è una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato basata sulla gestione flessibile della prestazione sia in ordine ai tempi che ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita, sulla volontarietà delle parti, sull'utilizzo di strumenti tecnologici, anche con forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi.
In tale contesto la prestazione lavorativa in modalità agile, resa all'esterno dei locali aziendali, si svolge senza una postazione fissa di lavoro, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale, derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Il Lavoro Agile svolto presso luoghi diversi dalla sede aziendale deve comunque rispondere a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.
Tale modalità di lavoro contribuisce a migliorare la qualità della vita dei lavoratori attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e favorisce, al contempo, la crescita della produttività e il raggiungimento dei risultati aziendali.
Detta modalità si aggiunge a quelle tradizionali, senza modificare:
- il profilo giuridico e contrattuale dei lavoratori;
- la sede di lavoro che resta la medesima a ogni effetto di Legge e contratto;
- l'orario di lavoro previsto dall'art. 95 del CCNL ANIA e dagli accordi aziendali.
Durante il periodo di attività svolta in tale modalità, il lavoratore gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri inerenti al suo rapporto di lavoro.
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto a quelli che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'INAIL nella circolare n. 48/2017.
2) Adesione
A fronte della proposta aziendale, l'adesione al Lavoro Agile è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. Gli accordi individuali dovranno essere coerenti con le presenti Linee guida e con gli accordi aziendali e dovranno rispettare le normative in materia di controllo a distanza e privacy.
La percentuale di Lavoro Agile potrà essere determinata in sede aziendale in base alle specificità organizzative e produttive del datore di lavoro.
Compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro, le Imprese si attiveranno per facilitare l'accesso al Lavoro Agile dei lavoratori che hanno situazioni familiari complesse, i lavoratori con figli, i lavoratori disabili, i lavoratori aventi residenza/domicilio molto distante dalla sede di lavoro, dando priorità alle eventuali richieste di Lavoro Agile da parte di:
- genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni;
- genitori con a carico figli affetti da disabilità.
Per i lavoratori in condizioni di disabilità le Imprese si attiveranno per ricercare le più idonee soluzioni.
Per i lavoratori addetti ai contact-center/centrali operative e per coloro che effettuano la prestazione lavorativa mediante turnazioni, il lavoro in modalità agile dovrà essere compatibile, anche per quanto attiene alla normativa sull'orario di lavoro, sia con le peculiarità proprie di tali attività sia con la disciplina prevista dal CCNL ANIA, dai CIA e/o accordi aziendali e/o di Gruppo tempo per tempo vigenti.
3) Modalità di svolgimento della prestazione
Al fine di continuare a favorire l'aggregazione e lo sviluppo del senso di appartenenza aziendale, le Parti convengono che il Lavoro Agile non è la modalità di lavoro esclusiva.
Il luogo di svolgimento della prestazione potrà essere la residenza, domicilio o anche altro luogo autonomamente scelto dal lavoratore, purché risponda a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza.
Al lavoratore agile saranno garantite le medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei dipendenti.
In linea con le previsioni dell'art. 96 del vigente CCNL, per i lavoratori agili è previsto il riconoscimento del buono pasto; salve eventuali diverse intese sindacali in sede aziendale.
4) Orario di lavoro e diritto alla disconnessione
Nelle giornate di Lavoro Agile la prestazione lavorativa potrà essere collocata in fasce lavorative stabilite dagli accordi aziendali, nel rispetto del work life balance, e sempre nel limite dell'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale previsto dall'art. 95 del CCNL ANIA e dalla contrattazione di secondo livello. Al di fuori dell'orario di lavoro giornaliero e nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non sarà comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.
Il suddetto diritto alla disconnessione potrà essere declinato a livello aziendale per rispondere a specifiche esigenze, nel rispetto della legislazione di riferimento.
Non è contemplato lo svolgimento di lavoro straordinario e/o supplementare, salvi casi eccezionali e con il consenso dell'interessato.
5) Dotazioni informatiche
L'Azienda garantirà al lavoratore la disponibilità della necessaria e idonea dotazione informatica.
Pertanto l'eventuale utilizzo di strumenti propri del lavoratore può avvenire solo con il consenso dell'interessato.
In sede aziendale potrà essere convenuta l'introduzione di misure di carattere economico e/o strumenti di welfare che supportino l'attività di lavoro a distanza del lavoratore.
6) Formazione
In un'ottica di garantire a tutti i fruitori del Lavoro Agile, lavoratori e responsabili deputati al coordinamento dei lavoratori in modalità agile, pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e nell'arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione dei lavoratori, saranno previsti percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti forniti in dotazione.
L'Impresa dovrà fornire tutte le informazioni adeguate al lavoratore in modalità agile sui controlli che possono essere effettuati, sul trattamento dei dati personali, sul diritto di privacy, come previsto dalla normativa vigente.
Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati.
7) Salute e sicurezza sul lavoro
Ai lavoratori agili si applica la disciplina recata dagli artt. 18, 22 e 23 della Legge n. 81 / 2017 nonché quella sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Le Imprese forniranno ai Rls, nell'ambito dell'informativa annuale di cui all'art. 35 del suddetto decreto legislativo, un'informativa relativa ai rischi generici e ai rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e saranno previsti momenti di monitoraggio paritetico con i Rls.
8) Introduzione di nuove forme di esecuzione del lavoro
Tramite il Lavoro Agile, che favorisce una maggiore autonomia, responsabilizzazione e orientamento ai risultati da parte dei lavoratori, si apre la possibilità di una differente modalità di concepire la prestazione lavorativa, in cui la tecnologia introduce nuove opportunità che spingono a ripensare gli spazi, l'organizzazione e l'acquisizione dei risultati. Si crea così uno spazio nuovo nel work life balance, dove da una parte si favorisce la produttività del lavoro e dall'altra una migliore organizzazione dei tempi di vita e lavoro.
9) Diritti sindacali
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
A livello aziendale verranno ricercate modalità compatibili e adeguate ai fini della fruizione di tali diritti quali l'esercizio da remoto dei medesimi diritti e delle libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali. Saranno messi a disposizione, nel rispetto degli artt. 14, 15 e 20 della Legge n. 300/70, idonei ambienti informatici (bacheca elettronica, appositi ambienti virtuali) che consentano:
- al lavoratore agile di interloquire con i propri rappresentanti sindacali;
- di mettere a disposizione comunicazioni aziendali per la totalità dei dipendenti;
- il diritto dei dipendenti di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro attraverso la messa a disposizione da parte dell'azienda di un apposito "ambiente virtuale", nel quale il lavoratore potrà, tra l'altro, prenotare interventi, sottoporre domande nonché effettuare votazioni in tempo reale.
10) Osservatorio Nazionale Bilaterale di monitoraggio delle Linee guida
Viene istituito un Osservatorio Nazionale Bilaterale in materia di Lavoro Agile con l'obiettivo di monitorare l'andamento delle presenti Linee guida e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.
Tale Osservatorio, che sarà composto pariteticamente da 10 rappresentanti (5 di parte aziendale e 5 di parte sindacale), si riunirà per la prima volta entro il 15 giugno 2021 e successivamente con cadenza almeno annuale.
***
Allegato 19 - Protocollo sulla responsabilità sociale d'impresa
Premesso che:
- nel settore assicurativo il sistema di relazioni sindacali si è sviluppato secondo un metodo consolidato che ha portato ad assetti contrattuali articolati nel contratto collettivo nazionale di categoria e in un secondo livello di contrattazione aziendale riguardante materie e istituti definiti dal contratto collettivo nazionale medesimo;
- nel settore assicurativo accordi aziendali e di gruppo hanno contribuito ad accompagnare i processi di trasformazione del comparto, coniugando le diverse esigenze del mercato con i valori sociali espressi a livello europeo e nazionale;
- la responsabilità sociale è un tema che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di sensibilizzazione a livello comunitario e nazionale;
- le imprese perseguono da tempo l'obiettivo di presentarsi sul mercato con particolare attenzione ai temi sociali, dei quali riconoscono l'importanza nell'ottica di uno sviluppo globale del settore;
- le parti riconoscono l'imprescindibilità dei valori etici quali i diritti umani fondamentali e i diritti del lavoro e ribadiscono la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione;
Tutto ciò premesso;
Le parti sottolineano l'importanza della condivisione di valori finalizzati ad uno sviluppo di un sistema socialmente sostenibile, che tenga conto di tutti i portatori di interessi (utenti, azionisti, dipendenti).
In tale contesto le imprese proseguiranno nell'impegno di conciliare i valori dell'etica e del business in tutti i processi aziendali nell'ambito delle strutture aziendali e di gruppo, anche se ubicate in Paesi diversi, per dare sempre maggiore rilievo al ruolo della responsabilità sociale quale valore condiviso.
Tale impegno passa attraverso:
1. l'imprescindibile salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori/trici, unita ad una costante azione volta a contrastare ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sull'orientamento politico, sull'adesione al Sindacato, ecc.;
2. il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dei lavoratori/trici quale elemento strategico e indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti e quindi per lo sviluppo e il successo dell'azienda;
3. il coinvolgimento dei lavoratori/trici, l'apertura del dialogo, lo scambio delle informazioni e delle valutazioni, la tutela del diritto di associarsi, il riconoscimento del ruolo della rappresentanza dei lavoratori, della contrattazione collettiva e della stabilità dell'occupazione, tutti fattori che possono promuovere gli obiettivi sociali della Comunità europea.
A tal riguardo le parti valutano positivamente il sistema di relazioni sindacali adottato nel settore e si impegnano a preservarne l'impostazione e a perseguire l'implementazione di un dialogo costruttivo nella prospettiva di uno sviluppo socialmente responsabile.
Le parti riconoscono altresì l'importanza della disciplina quadro relativa alla procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie, anche attraverso l'istituzione dei Comitati aziendali europei, valorizzandone il ruolo e le funzioni.
Tutto ciò nel rispetto della disciplina prevista dalle direttive europee n. 94/45 e 2002/14/CE, recepite nel nostro ordinamento rispettivamente con i decreti legislativi 2 aprile 2002, n. 74 e 6 febbraio 2007, n. 25.
Tale normativa, nel rispetto delle prerogative delle strutture sindacali aziendali e nazionali, contribuisce a rafforzare la solidarietà tra lavoratori/trici appartenenti a Paesi diversi e a garantire il rispetto dei diritti minimi fondamentali di tutti i lavoratori/trici del gruppo su base europea, nonché a sviluppare il dialogo sociale nelle sue diverse articolazioni.
Le parti riaffermano altresì la centralità dei lavoratori/trici e l'obiettivo della loro valorizzazione sottolineandone l'importanza strategica per lo sviluppo e la crescita dell'impresa.
In questo contesto le parti riaffermano l'importanza dell'obiettivo di sviluppare iniziative volte a garantire l'efficacia degli interventi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La valorizzazione dei lavoratori/trici si esplica favorendo il processo di sviluppo professionale e di formazione continua, anche attraverso il riconoscimento del ruolo e delle competenze di ENBIFA e l'utilizzo dei finanziamenti erogati da FBA e/o dalle istituzioni locali, nazionali e comunitarie. Tali fattori si sono rivelati strumenti efficaci di conoscenza sia rispetto alle esigenze occupazionali e professionali dei lavoratori/trici, sia rispetto all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese, in un contesto di crescente competitività internazionale.
Il tema della responsabilità sociale si estende alla qualificazione continua del servizio offerto alla clientela e più in generale al mercato.
Le parti condividono la definizione contenuta nel libro verde della Commissione europea del 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d'impresa consiste nella "integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate" e si impegnano pertanto a favorire la diffusione della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa, a valorizzare le buone pratiche del mercato implementando gli strumenti volontari come il bilancio sociale ed il codice etico, anche attraverso il più ampio coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sui temi e i contenuti della responsabilità sociale d'impresa le parti si adopereranno a livello aziendale e/o di gruppo per la più ampia diffusione della conoscenza degli standard di riferimento, verificandone la coerenza applicativa.
Al fine di favorire l'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte di tutti i portatori d'interesse, le parti si impegnano a dare nuovo impulso agli istituti della Commissione per le pari opportunità e dell'Osservatorio paritetico per il "mobbing", favorendone la diffusione, l'operatività e promuovendo su questi temi azioni positive.
Viene altresì istituito, a livello nazionale, un Osservatorio paritetico con finalità di monitoraggio della diffusione e applicazione dei principi sopra richiamati, nonché di scambio delle "best practices" aziendali di settore nell'ambito di temi ritenuti utili a promuovere i valori del lavoro e dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale tra cui le relazioni sindacali positive e responsabili, la valorizzazione e la crescita della professionalità dei dipendenti, le iniziative a favore dei diversamente abili, ecc.
L'Osservatorio paritetico, con sede a Roma, si riunirà almeno una volta l'anno e sarà composto da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale e da un numero pari di rappresentanti delle imprese, con rotazione nella Presidenza.