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TUTTI I CCNL

SETTORE: Credito ed Assicurazioni

CCNL: Assicurazioni - Personale dipendente

Assicurazioni - Addetti ai Call Center

CODICE CNEL: J121

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 22/02/2017

ASSICURAZIONI - PERSONALE DIPENDENTE

 

Testo consolidato del CCNL 22/02/2017

Per il personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione

Decorrenza: 22/02/2017

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 22/02/2017 come modificato da:

- Verbale di intesa 21/02/2018

- Accordo 21/02/2018

- Accordo 14/06/2019

- Accordo 24/03/2020

- Accordo 29/04/2020

- Accordo 24/02/2021

- Accordo 26/04/2021

- Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 22 febbraio 2017 in Roma

tra

la delegazione di Trattativa dell'ANIA

e

la FIRST-CISL

la FISAC-CGIL

la FNA

lo SNFIA

la UILCA

si è convenuto di stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo dei CCNL 17 settembre 2007 e 7 marzo 2012 contenenti la disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.

Salvo diverse indicazioni espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a tale data nonché a quello assunto successivamente; esso scadrà, sia per la parte normativa che per la parte economica, il 31 dicembre 2019.

Qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni, sia per la parte normativa che per la parte economica, il 31 dicembre 2019.

Qualora non venga disdettato per iscritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, sia per la parte normativa che per la parte economica.

La redazione del Testo Coordinato del presente contratto è stata completata il 15 dicembre 2017. In tale data lo SNFIA era rappresentato da ___

 

Premesso:

- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione;

- che la costante evoluzione del mercato del lavoro, derivante dal mutato contesto normativo di riferimento e dai rapidi mutamenti tecnologici riguardanti anche le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ha richiesto un attento riesame della contrattazione collettiva nazionale del comparto assicurativo, con conseguente revisione dell'impostazione afferente a taluni importanti istituti contrattuali;

- che in ogni caso, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e di quello addetto al contact center, continuano comunque ad essere previste, con riferimento ai diversi istituti contrattuali, specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico;

- che la sopra richiamata evoluzione del mercato, caratterizzando l'attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, crea l'opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;

- che in tal senso, le parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;

- che al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l'elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;

- che tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l'implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;

- che inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;

- che in tale contesto e alla luce dell'evoluzione del sistema industriale 4.0, è probabile che i connessi effetti sul piano produttivo e lavorativo produrranno impatti anche sull'organizzazione e gestione del lavoro, nonché sulle modalità di svolgimento delle varie attività richieste anche agli addetti del comparto assicurativo;

- che per tale ragione le Parti concordano sull'opportunità di avviare, a partire dal 2018, incontri di studio finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali in materia di inquadramento che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo;

sulla base di tali premesse, le parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.

 

 

RINNOVI

Verbale di intesa 22/02/2018

Verbale di stipula

 

Il giorno 21 febbraio 2018,

tra:

- la Delegazione di Trattativa ANIA

e

le Segreterie Sindacali Nazionali di

- First-Cisl,

- Fisac-Cgil,

- Fna,

- Snfia,

- Uilca.

Dichiarazione delle parti 21/02/2018

21 febbraio 2018,

Delegazione di Trattativa ANIA

Segreterie Sindacali Nazionali di

- First-Cisl,

- Fisac-Cgil,

- Fna,

- Snfia,

- Uilca.

A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali - in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA - hanno stabilito di stipulare in sede ANIA il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale delle suddette società.

Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo.

Accordo 14/06/2019

Verbale di stipula

 

Il 14 giugno 2019, in Milano,

tra

ANIA

e

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

FNA

SNFIA

UILCA.

Accordo 24/03/2020

Verbale di stipula

 

Addì, 24 marzo 2020

tra

L'ANIA

e

FIRST-CISL,

FISAC-CGIL,

F.N.A.,

SNFIA

e UILCA

[___]

Accordo 29/04/2020

Verbale di stipula

 

Addì, 29 aprile 2020

tra

L'ANIA

e

FIRST-CISL,

FISAC-CGIL,

F.N.A.,

SNFIA

e UILCA

[___]

Accordo 24/02/2021

Verbale di stipula

 

ANIA

e

FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA E UILCA

Accordo 26/04/2021

Verbale di stipula

 

Addì 26 aprile 2021

L'ANIA

e

FIRST-CISL,

FISAC-CGIL,

F.N.A.,

SNFIA

e UILCA

[___]

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Verbale di stipula

 

Milano, 16 novembre 2022

tra ANIA

e

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA

 

si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019.

L'efficacia della presente Ipotesi è condizionata all'approvazione degli Organi consiliari dell'ANIA nonché delle Assemblee dei lavoratori delle imprese assicuratrici.

 

I. PARTE NORMATIVA

 

Premesso

- che il presente contratto intende disciplinare unitariamente il rapporto di lavoro del personale non dirigente dipendente dalle imprese di assicurazione;

- che la costante evoluzione del mercato del lavoro, derivante dal mutato contesto normativo di riferimento e dai rapidi mutamenti tecnologici riguardanti anche le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ha richiesto un attento riesame della contrattazione collettiva nazionale del comparto assicurativo, con conseguente revisione dell'impostazione afferente a taluni importanti istituti contrattuali;

- che, in ogni caso, in considerazione delle caratteristiche peculiari del personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e di quello addetto al contact center, continuano comunque ad essere previste, con riferimento ai diversi istituti contrattuali, specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico;

- che la sopra richiamata evoluzione del mercato, caratterizzando l'attività delle imprese in un senso sempre più competitivo e globale, crea l'opportunità di favorire momenti di incontro e di approfondimento in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e correttezza delle relazioni sindacali del settore assicurativo;

- che in tal senso, le Parti intendono favorire lo sviluppo di un approccio relazionale improntato alla condivisione di valori sempre più indirizzati verso un sistema socialmente sostenibile in grado di rappresentare tutti i portatori di interessi;

- che in tale ambito ANIA conferma il ruolo di agenti negoziali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto ai fini della rappresentanza dei diritti dei lavoratori del settore, ivi compresi i casi previsti dall'alt. 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2015.

- che il suddetto CCNL ANIA rappresenta il contratto di riferimento anche per le diverse regolamentazioni riguardanti lavoratori addetti ad attività coilegate a quella assicurativa, ancorché non rientranti nell'area contrattuale;

- che al fine di perseguire i predetti obiettivi assume particolare rilevanza l'elemento della centralità delle risorse umane come uno dei fattori portanti dello sviluppo del settore;

- che tale centralità è alla base della condivisione di una prospettiva di valorizzazione concreta del capitale umano delle imprese attraverso l'implementazione di politiche formative finalizzate alla crescita costante e continua delle competenze professionali e dei saperi del personale dipendente;

- che inoltre, la rinnovata attenzione da parte legislativa ed istituzionale al mercato del lavoro richiede un approfondimento reciproco e condiviso delle politiche attive nonché delle modalità lavorative maggiormente influenzabili da un mercato di lavoro sempre più dinamico;

- che in tale contesto e alla luce dell'evoluzione del sistema industriale 4.0, è probabile che i connessi effetti sul piano produttivo e lavorativo produrranno impatti anche sull'organizzazione e gestione del lavoro, nonché sulle modalità di svolgimento delle varie attività richieste anche agli addetti del comparto assicurativo;

- che per tale ragione le Parti concordano sull'opportunità di avviare, a partire dal 2018, incontri di studio finalizzati alla predisposizione di opportuni adeguamenti contrattuali in materia di inquadramento che potranno costituire un'utile base di riferimento in sede di rinnovo del CCNL medesimo;

sulla base di tali premesse, le Parti concordano di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto.

 

 

Area contrattuale

Art. 1

 

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:

a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite.

Le attività svolte da società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'IVASS.

Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b), le parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a).

Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;

b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.

Nel caso in cui gli Organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'azienda.

 

Nota a verbale 1

Dovrà essere costituita una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.

Al termine dei lavori, la Commissione presenterà una relazione alle parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.

 

Nota a verbale 2

Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'impresa.

 

Nota a verbale 3

Sul presupposto che la specifica disciplina contrattuale prevista per le attività dei "contact center" offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di "outsourcing" in tale ambito, le parti confermano di far rientrare nell'area contrattuale (art. 1, lett. a) le attività dei "contact center" di cui al CCNL

Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'impresa determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'impresa stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.

 

Norma transitoria

Per quanto riguarda i "contact center" istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali "contact center" della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del "contact center" medesimo.

 

Dichiarazione delle parti

Le parti convengono di verificare congiuntamente con AISA le condizioni per avviare un processo di possibile inclusione del CCNL AISA nel CCNL ANIA.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 1

 

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:

a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite

Le attività svolte da società, comunque denominate e regolarmente costituite, considerate dalla normativa in vigore come requisiti determinanti ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell'IVASS.

Rivestendo i CED una significativa importanza nell'ambito aziendale, per quanto riguarda quelli attualmente facenti parte delle strutture delle imprese (diverse da quelle indicate al punto b)), le Parti convengono di considerarli rientranti nell'area contrattuale di cui al presente punto a).

Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico;

b) le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa, che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso, nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per imprese con modesto numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non si giustifica più un CED all'interno delle stesse.

Nel caso in cui gli organismi sindacali aziendali non ritenessero, per i CED, sussistenti i requisiti sopra indicati, potranno attivare un confronto con l'azienda.

 

Nota a verbale n. 1 - Dovrà essere costituita, entro il 31-12-2022, una Commissione mista paritetica per esaminare se potranno essere individuate-ulteriori  valutare le ulteriori attività, oltre quelle indicate sub b), da che possono considerarsi intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa.

Al termine dei lavori, entro il 31-12-2023, la Commissione presenterà una relazione alle Parti le quali si incontreranno per l'esame della stessa e le conseguenti determinazioni.

 

Nota a verbale n. 2 - Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'Impresa.

 

Nota a verbale n. 3 - Sul presupposto che la specifica disciplina contrattuale prevista per le attività dei contact center offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di outsourcing in tale ambito, le Parti ritengono che confermano di far rientrare nell'area contrattuale (Art. 1 lett. a) le attività dei contact center di cui al presente CCNL rientrino nell'area contrattuale di cui all'Art. 1, lett. a), a condizione che le attività medesime offrano livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di outsourcing; ciò attraverso l'applicazione delle più ampie forme di flessibilità nello svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori interessati - da concordare in sede aziendale - quali, a titolo indicativo e non esaustivo, estensione della copertura del servizio, fissazione dei turni di lavoro, ecc.

Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'impresa determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'impresa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico.

 

Nota a verbale n. 4- Le parti convengono che i profondi cambiamenti del contesto competitivo, con l'ingresso di nuovi operatori, determina il proliferare di accordi collettivi incoerenti con il contratto assicurativo e complessivamente inferiori anche in misura sostanziale, creando le condizioni per un concreto dumping contrattuale, che altera in maniera significativa il mercato limitando di fatto lo sviluppo di quelle imprese che, correttamente, applicano i contratti di settore.

Le Parti, pertanto, si rivolgeranno alle competenti Istituzioni nazionali ed europee per evidenziare questa situazione, auspicando e, nel contempo, richiedendo un forte intervento regolatore a vantaggio di imprese e lavoratori del settore cui si applicano eque condizioni contrattuali in virtù di CCNL effettivamente rappresentativi del comparto.

Norma transitoria - Per quanto riguarda i contact center istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del CCNL 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il CCNL del personale dipendente da imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali contact center della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del  contact center medesimo.

 

Dichiarazione delle Parti

Le Parti convengono di verificare congiuntamente con AISA le condizioni per avviare un processo di possibile integrazione inclusione dell'ex CCNL AISA nel CCNL ANIA.

 

 

Art. 1 bis

 

Le parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell'area contrattuale contenuta nell'art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell'attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle imprese.

Su tale presupposto le parti convengono che a livello aziendale e/o di gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1º comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle imprese.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 1 BIS

 

Le Parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell'area contrattuale contenuta nell'art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall'Art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell'attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle imprese.

Su tale presupposto le Parti convengono che a livello aziendale e/o di Gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1º comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle imprese.

 

 

Datori di lavoro destinatari del contratto

Art. 2

 

Sono tenuti ad applicare il presente contratto:

- con riferimento al punto a) dell'art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'ANIA che non abbiano invocato l'art. 2 dello Statuto ANIA;

- le società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato art. 1, sempreché siano controllate da una o più imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell'art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l'attività di cui alla lett. a) dell'art. 1;

- le società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato art. 1, sempre che la società, o l'ente, sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore della impresa o delle imprese controllanti.

Con riferimento a quanto stabilito al 3º alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le società ed enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3º alinea al 3 marzo 1991.

 

Nota a verbale

Quanto previsto al comma 1, secondo alinea, del presente articolo, vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 1.

* * *

Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle società di cui al primo alinea dell'art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 2 - DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRATTO

 

Sono tenuti ad applicare il presente contratto:

- con riferimento al punto a) dell'Art. 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione socie dell'ANIA che non abbiano invocato l'Art. 2 dello Statuto ANIA;

- le società che svolgano una delle attività di cui al punto a) del menzionato Art. 1, sempreché siano controllate da una o più imprese di cui al primo alinea che precede; qualora tali società non svolgano prevalentemente l'attività di cui al punto a) dell'Art. 1, il presente CCNL si applica al personale che svolga l'attività di cui alla lett. a) dell'Art. 1 ;

- le società o enti che svolgano prevalentemente una delle attività di cui al punto b) del menzionato Art. 1, sempre che la società, o l'ente, sia controllata da una o più imprese di cui al precedente alinea e sempre che operi in prevalenza a favore dell'impresa o delle imprese controllanti.

Con riferimento a quanto stabilito al 3º alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le società od enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3º alinea al 3-3-1991.

 

Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei consorzi di imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1.

Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle società di cui al primo alinea dell'art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.

Relativamente alle Compagnie dirette di vendita, alla luce dei crescenti squilibri competitivi presenti nel mercato, le Parti convengono che, nell'ambito del confronto in sede aziendale si potranno ricercare soluzioni organizzative che prevedano il ricorso alle forme di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa individuate nella Nota a verbale n. 3 dell'Art. l, anche utilizzando a tal fine le procedure di raffreddamento di cui all'Art. 15, comma 4, del presente CCNL.

L'ANIA riconosce che le OO.SS. firmatarie del presente Contratto rivestono un ruolo di primario riferimento quali agenti negoziali anche nell'ambito della contrattazione collettiva riguardante il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che abbiano invocato l'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione medesima.

 

 

 

Lavoratori/trici destinatari del contratto

Art. 3

 

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 92 o dall'art. 146 o dell'art. 165 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.

Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.

Il contratto non si applica:

a) ai dirigenti;

b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;

c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'Allegato 1.

* * *

Dichiarazione delle parti

In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla società Alleanza Assicurazioni, le parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale aziendale di Lavoro di detta azienda - contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l'intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL ANIA.

 

Dichiarazione delle Parti riguardante le Società di assistenza/assicurazione

A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le Parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali – in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA – hanno stabilito di stipulare in sede ANIA il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale delle suddette società.

Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo. 

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 3 - LAVORARORI/TRICI DESTINATARI DEL CONTRATTO

 

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente Art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 80 88 o dell'Art. 138 137 o dell'art. 157 156 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti.

Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle agenzie in gestione economica nonché delle agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione.

Il contratto non si applica:

a) ai dirigenti;

b) ai portieri nonché al personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario;

c) al personale dipendente dalle imprese di cui all'Allegato 1.

 

Dichiarazione delle Parti

In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla società Alleanza Assicurazioni, le Parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale aziendale di Lavoro di detta azienda - Contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l'intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL ANIA.

 

Dichiarazione delle Parti riguardante le Società di assistenza/assicurazione

A seguito dell'impegno assunto in materia, in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017, le Parti firmatarie hanno successivamente avviato taluni incontri al termine dei quali - in considerazione anche delle determinazioni assunte dalle società di assistenza/assicurazione socie dell'ANIA - hanno stabilito di stipulare in sede ANIA il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale delie suddette società.

Per tale obiettivo e quale condizione essenziale al suo raggiungimento, detto contratto, a conferma di quanto già stabilito dalla previgente regolamentazione contrattuale applicabile a detto personale, dovrà continuare a caratterizzarsi per le peculiarità riguardanti l'attività svolta da dette società e, in tal senso, dovranno pertanto essere mantenuti i necessari livelli di flessibilità in ambito operativo, organizzativo e gestionale, nonché le dovute compatibilità sul piano economico/retributivo.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

Parte prima

Procedura per CCNL

Art. 4

 

Col presente articolo le Parti hanno inteso ridefinire i tempi e le procedure per la presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione nazionale, nonché i tempi per l'avvio e lo svolgimento dei negoziati.

Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dovranno essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

L'ANIA, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte di cui sopra, fisserà un incontro con le OO.SS. interessate per consentirne un'ampia illustrazione. Entro i trenta giorni successivi alla suddetta illustrazione, l'Associazione convocherà un incontro con le OO.SS. per comunicare loro le proprie osservazioni e la data di apertura del negoziato, che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni.

Durante i due mesi antecedenti la scadenza del contratto collettivo e per tutti i periodi di cui al comma precedente, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si potrà esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

 

 

Relazioni sindacali

Art. 5

 

La qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo rendono necessaria, ancora più che nel passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.

Con questa consapevolezza le parti concordano nell'attribuire importanza all'informazione e consultazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e delle reciproche esigenze nonché come strumento di conoscenza funzionale ad un eventuale confronto tra le parti atto a favorire il dialogo sociale tra le stesse secondo le modalità di seguito indicate.

Nelle more dell'emanazione di un provvedimento legislativo o di un accordo sindacale nazionale in materia di rappresentanza sindacale, le parti convengono che l'accordo sulle tutele sindacali di cui all'Allegato 12 del presente CCNL, nonché tutte le disposizioni del medesimo contratto collettivo che prevedono, direttamente o indirettamente, la presenza o partecipazione delle Organizzazioni sindacali, di qualsiasi livello, in Fondi settoriali ed intersettoriali, Enti bilaterali, Commissioni paritetiche o in altri Organismi comunque denominati, si applicano esclusivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del Fondo intersettoriale di solidarietà ANIA/AISA.

 

 

Diritto all'informazione

Art. 6

 

Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007 e ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori/trici, le parti concordano quanto indicato ai successivi artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

 

Dichiarazione a verbale

In relazione a quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, le parti si incontreranno per determinare la composizione, il funzionamento e le modalità di costituzione della Commissione di conciliazione di cui al medesimo art. 5.

 

 

Informazione a livello nazionale

Art. 7

 

L'ANIA fornirà annualmente, prima dell'assemblea annuale dell'Associazione e comunque entro il 30 novembre, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e dell'Unione europea.

Nel corso dell'incontro l'ANIA informerà altresì le OO.SS.:

- sul livello occupazionale del settore fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;

- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti, distinto per sesso, per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;

- sul numero delle assunzioni suddivise per tipologia contrattuale e distinte per sesso, area professionale, posizione organizzativa e livello retributivo. Per quanto concerne i lavoratori con contratto a termine il numero dei trasformati a tempo indeterminato divisi per sesso e per inquadramento;

- sui dati numerici (entrata/uscita) concernenti i lavoratori a part-time, suddivisi per tipologia (orizzontale/verticale), e sul lavoro supplementare effettuato.

 

 

Art. 8

 

L'ANIA fornirà biennalmente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, i dati aggregati a livello di settore, di cui al rapporto che le imprese sono tenute a predisporre ex art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 sulla situazione del personkale maschile e femminile.

 

Nota a verbale

L'ANIA si attiverà presso le imprese socie per cercare di ottenere tali dati al fine di fornirli alle OO.SS. con cadenza annuale.

 

 

Art. 9

 

Su richiesta delle Organizzazioni sindacali potrà effettuarsi un incontro annuale con l'ANIA per un confronto sulle grandi problematiche di trasformazione del settore anche sul piano organizzativo e/o strutturale.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove normative di Legge relative all'indennizzo diretto del danno e del plurimandato, le parti attiveranno un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare il servizio liquidativo con particolare riferimento alla qualità del servizio, al ruolo ed alla professionalità dei liquidatori e all'attività dei periti esterni di supporto ai liquidatori.

 

 

INTEGRAZIONI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 9 bis - OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

Le Parti, sul presupposto che le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione, anche alla luce degli eventi eccezionali di questi ultimi anni, hanno velocizzato il processo di modifica delle procedure di lavoro e dei modelli organizzativi e hanno posto le basi per un nuovo assetto strutturale delle modalità e delle condizioni di lavoro che dischiudono un ventaglio di opportunità anche in relazione al tema dell'orario di lavoro atte a favorire il work life balance.

Le Parti, quindi, costituiscono, sul modello della contrattazione d'anticipo, uno specifico Osservatorio, denominato "Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e innovazione tecnologica", senza compiti negoziali, che avrà l'obiettivo di monitorare ed esaminare tempestivamente i cambiamenti nel settore assicurativo determinati dall'introduzione di nuove tecnologie e più in generale dalla digitalizzazione, anche con riferimento alla diffusione del lavoro agite e alla necessità di promuovere la formazione continua per migliorare costantemente le competenze del personale interessato secondo i principi, i criteri e le modalità di attuazione contenuti nell'Art. 64 del presente CCNL.

I risultati dei lavori dell'Osservatorio ed eventuali proposte dello stesso saranno sottoposti alle Parti firmatarie del CCNL, per le opportune valutazioni congiunte.

L'Osservatorio è costituito da 5 rappresentanti designati dall'Ania e da 5 rappresentanti designati dalle OO.SS. e avrà una durata pari alla vigenza contrattuale.

 

 

Informazione a livello aziendale

Art. 10

 

Ogni anno le imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli Organismi sindacali aziendali.

Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'impresa:

1) consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione, alle riserve ed all'andamento tecnico dei sinistri;

- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di gruppo;

- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;

2) informerà sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;

3) informerà altresì:

- sui livelli occupazionali, fornendo, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso;

- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa. L'azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;

- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);

- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Parte terza della Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza, - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e supplementare e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;

- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nell'area professionale B, l'impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;

- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla nota a verbale in calce all'art. 95;

- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;

- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 67, 92, 93, 129 e 130;

- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti Sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;

- sull'organigramma aziendale di riferimento;

- sul numero dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento;

- sul numero dei distacchi in essere;

4) per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 64 del CCNL, fornirà informazioni su:

- previsioni circa i programmi dei corsi per l'anno successivo, le finalità formative, le famiglie/profili professionali coinvolti indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 92, 93 e 140, i contenuti e le finalità degli stessi;

- profili professionali interessati dagli interventi formativi espletati nel corso dell'anno precedente indicando il numero dei partecipanti ai corsi, il numero globale delle movimentazioni verificatesi e la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi, suddiviso per sesso e per livello;

- tipologia degli interventi formativi attuati anche con riferimento al sistema nazionale della formazione continua;

- risorswe/investimenti/costi della formazione continua finanziata da FBA;

5) per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:

- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale nonché sulle modalità relative all'adempimento di quanto previsto all'art. 143. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;

- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;

- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.

Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.

Le imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell'ambito dell'area professionale B.

Le informazioni di cui al punto 5 potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.

Le imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.

 

Nota a verbale 1

In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'impresa informerà tempestivamente gli Organismi sindacali aziendali.

Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.

 

Nota a verbale 2

Relativamente alle imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le parti potranno concordare incontri informativi di sede relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 10 - INFORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE

 

Ogni anno le imprese, di norma entro il mese di giugno, in un quadro di corrette relazioni sindacali, indiranno un apposito incontro informativo con gli organismi sindacali aziendali.

Nell'incontro, che si terrà successivamente all'approvazione del bilancio da parte degli Organi societari, l'impresa:

1) - consegnerà il bilancio depositato presso la cancelleria del Tribunale ed i relativi Allegati, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti, alla riassicurazione, alle riserve ed all'andamento tecnico dei sinistri;

- consegnerà anche la relazione della società di revisione incaricata della certificazione allegata al bilancio ed all'eventuale bilancio consolidato di Gruppo;

- informerà sui nuovi prodotti immessi sul mercato, sugli assetti commerciali, sulle ipotesi di sviluppo atteso e sulla qualità del servizio;

2) - informerà sulle condizioni dell'impresa e del lavoro, sulle sue prospettive di sviluppo e sull'andamento e sulle prospettive della competitività e sulle condizioni essenziali di redditività; illustrerà il piano industriale ove esistente e le sue eventuali modifiche, a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza;

- informerà sulle innovazioni tecnologiche che hanno impatto sull'organizzazione del lavoro, prima che siano rese operative;

3) - informerà altresì:

- sui livelli occupazionali:

fornendo rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per area professionale e per posizione organizzativa - livello retributivo, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascuna area professionale e posizione organizzativa - livello retributivo, per classi di anzianità e per sesso; indicando, altresì, il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato (anche in regime di somministrazione) e delle trasformazioni a tempo indeterminato;

- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle con tipologia di contratto diverso dal tempo indeterminato, con indicazioni anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa. L'azienda fornirà il numero dei lavoratori assunti con tipologia di contratto diverso da quello a tempo indeterminato distinto per tipologia di contratto, specificando il numero dei contratti trasformati a tempo indeterminato;

- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni a part-time, suddivise per tipologia (orizzontale/verticale);

- sul costo del lavoro comunicando, rispettivamente per quanto concerne il personale amministrativo, quello addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente, nonché - per quanto riguarda il personale amministrativo e quello di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e supplementare e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;

- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di area professionale ripartiti per sesso. Per quanto riguarda i passaggi da una posizione organizzativa ad un'altra rientranti nell'Area Professionale B, l'impresa indicherà il loro numero, i servizi interessati e la tipologia dei passaggi da una mansione all'altra;

- sulle percorrenze chilometriche medie annue del personale di cui alla Nota a Verbale in calce all'art. 95;

- sulle ripartizioni del personale esterno per le singole strutture periferiche dell'area sinistri e dell'area commerciale;

- sullo stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 64, 67, 92, 93, 129 e 130;

- sulle attività eventualmente date in appalto, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici;

- sull'organigramma aziendale di riferimento;

- sul numero dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento;

- sul numero dei distacchi in essere;

4) - per quanto riguarda i corsi di formazione di cui all'art. 64 del CCNL, fornirà informazioni su:

- previsioni circa i programmi dei corsi per l'anno successivo, le finalità formative, le famiglie/profili professionali coinvolti indicando, per quanto riguarda i corsi inerenti il personale interessato ai processi di mobilità di cui agli artt. 92, 93 e 140, i contenuti e le finalità degli stessi;

- profili professionali interessati dagli interventi formativi espletati nel corso dell'anno precedente indicando il numero dei partecipanti ai corsi, il numero globale delle movimentazioni verificatesi e la percentuale del personale movimentato che ha partecipato ai corsi, suddiviso per sesso e per livello;

- tipologia degli interventi formativi attuati anche con riferimento al sistema nazionale della Formazione Continua;

- risorse/investimenti/costi della Formazione Continua finanziata da FBA;

5) - per quanto riguarda il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione:

- fornirà anche informazioni su aspetti non secondari e che riguardino la generalità di detto personale, nonché sulle modalità relative all'adempimento di quanto previsto all'Art. 143. Saranno pure fornite indicazioni sulla produttività di detto personale (intesa anche come rapporto tra costi e risultati produttivi) e sulla struttura retributiva dello stesso con particolare riferimento alla parte variabile; in detta circostanza gli Organismi sindacali aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività. Le OO.SS., inoltre, potranno in particolare fornire indicazioni e suggerimenti sulla parte variabile della retribuzione;

- informerà sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi;

- informerà sullo stato e sulle prospettive delle agenzie in gestione diretta e delle agenzie in gestione libera.

Ove la consegna del bilancio non si rendesse possibile se non dopo la fine del mese di giugno, le informazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) saranno fornite in un apposito incontro da tenersi entro la fine di settembre.

Le imprese informeranno, altresì, con cadenza semestrale, sul numero dei passaggi a mansioni inerenti una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento avvenuti nell'ambito dell'Area professionale B.

Le informazioni di cui al punto 5) potranno essere fornite in una specifica occasione, diversa dall'incontro annuale, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali.

Le imprese tenute alla redazione del rapporto di cui all'Art. 46 del d. Igs. n. 198/2006 e s.m.i., relativo alla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, indiranno, in occasione della consegna del predetto rapporto, uno specifico incontro con gli Organismi sindacali aziendali per l'illustrazione del rapporto stesso.

Nota a verbale n. 1 - In caso di acquisizione e/o cessione di partecipazioni in altre imprese assicurative, l'impresa informerà tempestivamente degli Organismi sindacali aziendali.

Verranno inoltre fornite informazioni su rilevanti modifiche della configurazione societaria eventualmente intervenute.

Nota a verbale n. 2 - Relativamente alle imprese di maggiori dimensioni, strutturate con più sedi sul territorio, a livello aziendale le Parti potranno concordare incontri informativi di sede, relativamente a quanto previsto dal presente articolo al punto 3, alinea 4, 7 e 8, al punto 4 ed agli ultimi tre capoversi.

 

 

Informazione a livello di gruppo

Art. 11

 

Ogni anno la capogruppo provvederà, di norma entro il mese di giugno, a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni relativamente al gruppo assicurativo proprio (l'insieme delle imprese assicurative o società che applicano il presente CCNL), sulle seguenti materie:

- individuazione delle imprese che compongono il gruppo assicurativo;

- andamento economico generale del gruppo;

- ipotesi di sviluppo previste, anche con riferimento alle reti liquidative, alle reti di vendita ed agli assetti commerciali;

- prevedibile evoluzione dell'attività del gruppo;

- illustrazione dei piani industriali ove esistenti e a condizione che l'illustrazione stessa non confligga con esigenze di riservatezza.

Inoltre l'informativa fornita dalla capogruppo, nella medesima occasione, potrà anche riguardare materie di cui all'art. 10 che precede. In tal caso non si darà luogo alla corrispondente informativa aziendale, salvo necessari approfondimenti in sede aziendale.

La delegazione delle OO.SS. di cui al 1º comma del presente articolo non potrà essere costituita da più di 2 dirigenti sindacali per azienda e per O.S. con il limite massimo complessivo di 35 dirigenti sindacali.

 

Nota a verbale

Per i gruppi assicurativi italiani, con sede in più Stati dell'UE, le parti daranno applicazione alla direttiva 2009/38/CE sui C.A.E., così come recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113.

 

 

Art. 12

 

Ogni anno le imprese quotate nei mercati regolamentati, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della relazione semestrale predisposta per la CONSOB, consegneranno agli Organismi sindacali aziendali la relazione stessa fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, anche in relazione all'andamento di singoli rami.

Alla scadenza del primo semestre dell'anno, le imprese non quotate nei mercati regolamentati forniranno agli Organismi sindacali aziendali informazioni sull'andamento del semestre stesso.

 

 

Art. 13

 

Soppresso.

 

 

Art. 14

 

In caso di sciopero, le Organizzazioni sindacali informeranno l'azienda il più tempestivamente possibile.

 

 

Procedure di confronto sindacale

Art. 15

 

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.

Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:

a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;

b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;

c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.

Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.

L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.

Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

Nel caso in cui quanto previsto dal 1º comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative, società o consorzi di imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.

In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 15 - PROCEDURE DI CONFRONTO SINDACALE

 

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, o distacchi collettivi, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.

Al riguardo, su richiesta degli Organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:

a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;

b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;

c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all'applicazione della normativa in tema di parità uomodonna (d. Igs. n. 198/2006).

In sede di confronto, l'impresa fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli Organismi sindacali aziendali le quali siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.

Sempre nell'ambito di detto confronto, ciascuna delle Parti (Impresa e/o RSA), in caso di difficoltà nel ricercare soluzioni condivise, potrà richiedere, a sostegno, l'intervento delle strutture sindacali sovraordinate, quali coordinamenti di Gruppo, strutture territoriali e nazionali privilegiando, in caso di eccedenze, soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso il mutamento di mansioni e, qualora fosse raggiunto un accordo sindacale, si intenderà esaurita la procedura prevista dalla presente disposizione. Diversamente, e cioè in caso di mancato accordo, le Parti convengono che la durata del confronto tra l'impresa e le OO.SS. sarà computata ai fini del calcolo dei periodi temporali previsti dal medesimo Art. 15.

Il confronto in sede aziendale tra le Parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.

L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/trici di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma, ferma l'attivazione della procedura di cui all'art. 16, ove ne ricorrano i presupposti.

Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

Nel caso in cui quanto previsto dal primo comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative, società o consorzi di imprese di assicurazione, facenti parte dello stesso Gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della Capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.

In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale di cui all'art. 1, ai lavoratori/trici che - previo loro consenso - dovessero passare alle società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento economico complessivo vigente al momento del loro passaggio.

 

 

Art. 16

 

L'impresa, nel caso in cui si sia verificata un'eccedenza di personale, prima di prendere ogni altra iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono.

In un apposito incontro con le R.S.A., l'impresa informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti ed alla collocazione aziendale ed ai profili professionali del personale eccedente.

Nel corso del confronto, le parti esamineranno l'attuabilità di misure quali ad es., forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d'orario, part-time, distacchi anche temporalmente definiti presso società di gruppo, incentivazioni all'esodo anticipato volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell'eventuale riconversione professionale, finanziamenti agevolati per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, incentivazione alla ricollocazione presso altre aziende, eventuale ricorso allo strumento previsto all'Allegato 10 del CCNL, ecc.

L'impresa fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile o non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure.

Nel caso si tratti di impresa assicurativa controllata da altra impresa assicurativa, il confronto sindacale di cui al presente articolo avverrà con il coinvolgimento della società controllante.

Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa.

Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti, verrà attivata una ulteriore fase di verifica con le parti firmatarie del presente contratto.

Tale fase dovrà esaurirsi nel termine di 30 giorni.

Trascorso tale periodo, o periodo diverso eventualmente concordato tra le parti, senza che si sia pervenuti ad un accordo, l'impresa sarà libera di assumere le iniziative del caso.

Nel caso in cui quanto previsto dal 1º comma del presente articolo riguardi due o più imprese assicurative o società, facenti parte dello stesso gruppo assicurativo, la procedura di confronto, di cui ai commi che precedono, si svolgerà a livello della capogruppo. In tale ambito la delegazione sindacale è costituita secondo le modalità di cui all'art. 11.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

Parte seconda - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Assunzione

Art. 17

 

L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di Legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla disciplina legale e contrattuale vigente in ordine alle altre tipologie contrattuali in coerenza con quanto stabilito dall'Allegato 18.

 

Raccomandazioni dell'ANIA alle imprese

In relazione alla richiesta riguardante la preferenza nell'assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio, pensionati o cessati a causa di malattia o infortunio, l'ANIA raccomanda alle imprese di considerare, nella eventualità di nuove assunzioni di personale, le richieste di occupazione dei figli, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.

L'ANIA raccomanda altresì alle imprese di tenere presenti - nell'eventualità di nuove assunzioni - le richieste che dovessero essere presentate dai dipendenti addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione che aspirassero a passare nei ruoli amministrativi.

 

Nota a verbale 1

In relazione alla peculiarità dell'attività svolta dal personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, le imprese che intendano procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori/trici da avviare all'attività di vendita e da inquadrare nel 1º livello di cui all'art. 138 si adopereranno per promuovere, direttamente o tramite l'IRSA, appositi corsi - della durata massima di 3 mesi - aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle imprese.

Le successive assunzioni, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, saranno preferibilmente effettuate nell'ambito di coloro che abbiano positivamente partecipato a detti corsi dimostrando di possedere le necessarie attitudini. Dello svolgimento degli accennati corsi, del numero di coloro che vi hanno partecipato e delle conseguenti assunzioni verrà data tempestiva comunicazione agli Organismi sindacali aziendali.

 

 

Passaggi di personale "infragruppo"

Art. 18

 

Con riferimento alle mobilità infragruppo riguardanti i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 e, dalla data di assunzione, continuativamente in forza nelle società del Gruppo, per i medesimi non troverà applicazione il D.Lgs. n. 23/2015.

 

 

Documentazione

Art. 19

 

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

1) certificati di nascita e cittadinanza;

2) certificati di studi compiuti;

3) eventuale copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

4) certificato generale del Casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;

5) certificati/attestazioni di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

6) il consenso, se trattasi di minori, delle persone che per Legge ne hanno la patria potestà;

7) stato di famiglia;

8) copia del codice fiscale del lavoratore/trice.

Eventuali rapporti di parentela o di affinità che esistano all'atto della assunzione o che sorgano durante il rapporto di lavoro con appartenenti al personale dell'impresa, devono essere portati a conoscenza dell'impresa stessa.

 

 

Art. 20

 

All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà all'interessato, per iscritto:

1) la data di assunzione in servizio e la sede di lavoro;

2) la durata dell'eventuale periodo di prova;

3) l'area professionale, la posizione organizzativa e la classe di assegnazione, qualifica o mansione che siano previsti dal presente contratto;

4) il trattamento economico.

La comunicazione dovrà contenere altresì il richiamo all'applicabilità del CCNL in vigore, con indicazione della normativa specifica di cui alla Disciplina speciale - Parte prima, o Parte seconda, o Parte terza, applicabile nel caso.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'impresa comunicherà inoltre:

1) il territorio di competenza;

2) i rami nei quali il lavoratore/trice deve svolgere la sua attività;

3) la misura dei "compensi provvigionali" e cioè: delle provvigioni e/o sopraprovvigioni e/o interessenze e/o partecipazioni e/o premi di produzione e/o rappels e/o eventuali altri compensi variabili;

4) il trattamento del rimborso spese determinato ai sensi dell'art. 82.

Per quanto riguarda infine il personale di cui alla Disciplina speciale - Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) in aggiunta a quanto previsto dal 1º e 2º comma, verrà altresì comunicato per iscritto il trattamento provvigionale spettante.

 

Nota a verbale

All'atto dell'assunzione l'impresa consegnerà una copia del presente contratto e dell'eventuale contratto aziendale, al lavoratore/trice, che ne rilascerà ricevuta.

 

 

Prova

Art. 21

 

L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova, salvo diversa determinazione dell'impresa.

Il periodo di prova non può superare tre mesi.

Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta la risoluzione del rapporto, si applicheranno integralmente le norme del presente contratto ed il periodo stesso andrà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso ad iniziativa di una delle parti.

 

Nota a verbale

Nel periodo di prova, spetta al lavoratore/trice il trattamento economico contrattuale in vigore.

Le parti si danno atto che sono esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro derivanti da contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Sono altresì esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato derivanti da contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai nove mesi.

 

 

Doveri

Art. 22

 

Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, su disposizione della Direzione oppure per autorizzazione della stessa.

 

 

Art. 23

 

In caso di assenza per malattia, infortunio o per causa di forza maggiore, il lavoratore/trice deve darne immediato avviso all'impresa, salvo giustificato motivo di impedimento.

In caso di infortunio sul lavoro, anche se di modesta entità, il lavoratore/trice infortunato deve darne immediato avviso all'Ufficio del personale.

 

 

Art. 24

 

Il personale deve avere, normalmente, residenza nella località o zona ove presta servizio.

Il personale ha l'obbligo di denunciare il proprio indirizzo di abitazione ed ogni eventuale variazione dello stesso.

 

 

Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori

Art. 25

 

In tema di molestie sessuali, le parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della raccomandazione CEE 92/131 e del codice di condotta ivi allegato e con l'art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006, nonché con l'evoluzione legislativa in tale materia.

I rapporti tra i lavoratori/trici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza.

In tale ottica, devono essere evitati, in particolare, comportamenti a connotazione sessuale offensivi della dignità della persona, i quali determinino una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale, nonché ogni discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

Le parti si impegnano a rimuovere, anche a livello aziendale, gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

 

 

Controllo a distanza e tutela della privacy

Art. 25 bis

 

Premesso che la diffusione dei mezzi tecnologici caratterizza sempre più l'organizzazione del lavoro, le parti convengono che l'utilizzo di tali mezzi per esigenze produttive e/o organizzative nelle loro molteplici forme, non può essere finalizzato al controllo a distanza del singolo lavoratore/trice, e dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento ai provvedimenti deliberati in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le imprese adotteranno le misure necessarie a garantire la tutela della privacy del lavoratore/trice nelle comunicazioni verso interlocutori interni ed esterni.

 

 

Provvedimenti disciplinari

Art. 26

 

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) il biasimo inflitto per iscritto;

c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni. In questo caso, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità, l'impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di Legge eventualmente spettanti, un contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile che sarebbe spettata al lavoratore/trice stesso per il deliberato periodo di sospensione; il 40% della retribuzione non spettante al lavoratore/trice per il caso di sospensione verrà devoluto ai fondi assistenziali aziendali, in difetto al dopolavoro aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, ad enti od istituzioni aventi finalità umanitarie.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lett. c) è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la retribuzione cui riferirsi per la determinazione del contributo alimentare indicato alla lett. c) è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B.

 

 

Art. 27

 

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa, in attesa di deliberare l'eventuale provvedimento disciplinare, può disporre, dalla data di comunicazione della contestazione e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della eventuale risposta del lavoratore/trice di cui all'articolo successivo, la sospensione temporanea dal servizio per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Sezione seconda della Parte terza della Disciplina speciale, per emolumenti di cui al 1º comma si intende la retribuzione calcolata con i criteri rispettivamente indicati al quartulltimo, terzultimo e ultimo comma dell'art. 44 per il caso di assenza per malattia che duri più di due giorni.

 

 

Art. 28

 

Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari previsti ai punti b) e c) del precedente art. 26, l'impresa contesta per iscritto la mancanza all'interessato il quale può presentare, entro 15 giorni, le proprie difese scritte, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Qualora decida di adottare un provvedimento, l'impresa lo comunicherà all'interessato entro i successivi 15 giorni oppure entro 15 giorni dal ricevimento delle eventuali difese scritte presentate dal lavoratore.

Per esigenze derivanti da difficoltà nella fase di valutazione delle difese scritte del lavoratore, il termine di cui al comma precedente sarà prorogato di 15 giorni purché l'impresa ne dia comunicazione scritta al lavoratore stesso.

Il provvedimento di cui al punto c) dell'art. 26 deve essere segnalato dall'impresa all'Organizzazione sindacale cui aderisce l'interessato.

 

 

Art. 29

 

Il lavoratore/trice, sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, deve darne immediata notizia all'impresa, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderisce.

Il lavoratore/trice che, a seguito di procedimento penale, subisca limitazione della libertà personale, è senz'altro sospeso dal servizio ed è altresì sospeso, a decorrere dal 31º giorno successivo, dal trattamento economico e ciò fino a che tale limitazione permanga.

Qualora, ferma restando la limitazione della libertà personale, non si tratti di reato contro l'impresa, a decorrere dal 31º giorno, al lavoratore/trice sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale retribuzione mensile.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'assegno percepito ai sensi del comma precedente dovrà essere restituito e sarà recuperabile sulle competenze ed altri trattamenti a qualunque titolo dovuti.

Qualora non vi sia limitazione della libertà personale o la limitazione venga a cessare, l'impresa determina se il lavoratore/trice debba o meno essere sospeso dal servizio.

Il periodo di sospensione sarà computabile ai fini della anzianità.

Le disposizioni che precedono non modificano in alcun modo le facoltà spettanti all'impresa in base al successivo art. 68 punti b), d) ed e).

 

 

Festività

Art. 30

 

Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:

- Capodanno: 1º gennaio

- Epifania: 6 gennaio

- Anniversario della Liberazione: 25 aprile

- Venerdì santo

- Lunedì dopo Pasqua

- Festa del lavoro: 1º maggio

- Festa della Repubblica: 2 giugno

- Assunzione della B.V. Maria: 15 agosto

- Giorno successivo alla Assunzione della B.V.: 16 agosto

- Ognissanti: 1º novembre

- Immacolata Concezione: 8 dicembre

- Natività di N.S.: 25 dicembre

- S. Stefano: 26 dicembre

- Patrono della città.

Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:

- Vigilia della Assunzione della B.V.: 14 agosto

- Commemorazione dei defunti: 2 novembre

- Vigilia della Natività di N.S.: 24 dicembre

- Ultimo giorno dell'anno: 31 dicembre.

È considerato permesso retribuito straordinario il seguente giorno, già semifestivo:

- Vigilia della Assunz. della B.V. Maria: 14 agosto.

 

Nota a verbale 1

Per i lavoratori/trici dipendenti della Società cattolica di assicurazione di Verona, in deroga alle disposizioni di carattere generale, è inoltre considerato giorno semifestivo il 12 dicembre.

 

Nota a verbale 2

Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato giorno festivo il 21 novembre.

 

Nota a verbale 3

In tema di festività abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni di cui all'Allegato 7.

 

 

Anzianità convenzionali

Art. 31

Al personale di cittadinanza italiana assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, saranno riconosciute, ai soli effetti del trattamento economico tabellare di cui agli Allegati 2/A, 2/B, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B e 4/C, l'anzianità convenzionale di un anno ai mutilati e/o invalidi del lavoro o per servizio e agli invalidi vittime di atti di terrorismo.

Al suddetto personale che abbia diritto all'anzianità convenzionale per un periodo inferiore ai sei mesi sarà riconosciuto un semestre di anzianità.

L'anzianità convenzionale di cui al presente articolo non verrà riconosciuta se l'interessato non presenterà la relativa documentazione entro e non oltre un mese dalla data di assunzione. Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di lavoro, il beneficio decorrerà dal momento della notifica al datore di lavoro.

 

 

Premi di anzianità

Art. 32

 

Al compimento del 25º e del 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa o imprese/società dello stesso gruppo assicurativo, anche con soluzione di continuità, purché non intervallato da servizio prestato presso società esterna al gruppo, sarà corrisposto al lavoratore/trice un premio di anzianità dell'importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al lavoratore/trice con le competenze del mese di maturazione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa o imprese/società dello stesso gruppo assicurativo e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dipendente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa o imprese/società dello stesso gruppo assicurativo, il premio di anzianità di cui al comma precedente sarà corrisposto in misura proporzionale.

Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari di Legge, le diarie e i rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sovraprovvigioni e le interessenze.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché dalla quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la retribuzione annua cui riferirsi per la determinazione del premio di anzianità, è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B nonché dai compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente.

 

Nota a verbale 1

Per i lavoratori/trici che abbiano praticato l'orario a tempo parziale per una parte del rapporto di lavoro, i premi di anzianità di cui al presente articolo spettanti al compimento del 25º e del 35º anno di servizio effettivo verranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.

In particolare detti premi, indipendentemente dal tipo di orario praticato al momento della maturazione del diritto, saranno pari a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione piena quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo pieno e a tanti venticinquesimi (o trentacinquesimi) del premio che spetterebbe sulla base della retribuzione ridotta quanti sono gli anni interi di lavoro a tempo parziale.

Delle eventuali frazioni di anno del periodo a tempo pieno e del periodo a tempo parziale verrà considerato anno intero, ai suddetti effetti, quella di durata maggiore in termini di giorni.

 

Nota a verbale 2

Agli effetti dell'applicazione del 2º comma del presente articolo, le parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:

a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo:

 

 

Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro

Misura del premio di anzianità

Dopo il 20º

6,40% della retribuzione in atto

Dopo il 21º

6,72% della retribuzione in atto

Dopo il 22º

7,04% della retribuzione in atto

Dopo il 23º

7,36% della retribuzione in atto

Dopo il 24º

7,68% della retribuzione in atto

 

 

b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo:

 

 

Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro

Misura del premio di anzianità

Dopo il 30º

13,71% della retribuzione in atto

Dopo il 31º

14,17% della retribuzione in atto

Dopo il 32º

14,63% della retribuzione in atto

Dopo il 33º

15,09% della retribuzione in atto

Dopo il 34º

15,54% della retribuzione in atto

 

 

Ferie

Art. 33

 

Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

 

A. Personale amministrativo

1) che osserva l'orario di lavoro su 5 giorni settimanali:

- lavoratori/trici dell'area professionale quadri e lavoratori/trici dell'area professionale B, posizione organizzativa 3 - livello retributivo 6º e posizione organizzativa 2 - livello retributivo 5º: 25 gg lavorativi in ciascun anno solare;

- restante personale:

a) giorni 20 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;

b) giorni 25 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30;

2) che osserva l'orario di lavoro su 6 giorni settimanali:

- lavoratori/trici dell'area professionale quadri e lavoratori/trici dell'area professionale B, posizione organizzativa 3 - livello retributivo 6º e posizione organizzativa 2 - livello retributivo 5º: 30 gg lavorativi in ciascun anno solare;

- restante personale:

a) giorni 24 lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;

b) giorni 30 lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30.

 

B. Personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:

1) giorni 20 lavorativi per ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;

2) giorni 25 lavorativi per ciascuno degli anni solari successivi.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30.

 

C. Personale di cui alla Disciplina speciale, Parte Prima - Sezione Terza/Disciplina Speciale, Parte Terza:

- 20 giorni lavorativi in ciascuno dei 5 anni solari successivi a quello di assunzione;

- 25 giorni lavorativi in ciascuno degli anni solari successivi.

La previsione di cui alla lett. C è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30, qualora non rientranti fra le giornate ordinariamente lavorative, oltre che tutti i giorni non rientranti nello schema di distribuzione dell'orario del singolo addetto.

Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore/trice, che abbia superato il periodo di prova, un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di quello di pertinenza di cui ai punti A, B e C, per ogni mese intero di servizio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore/trice avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso (a tal fine si c onsidera mese intero il periodo di almeno 15 giorni di servizio), oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. In tal caso i giorni lavorativi di ferie verranno computati in proporzione, arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore alla mezza giornata.

Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.

Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione:

- l'impresa, qualora il lavoratore/trice non indichi entro il 31 maggio il periodo preferito per le ferie, comunicherà a mezzo lettera raccomandata all'interessato la data di inizio delle medesime; da quella data il lavoratore/trice sarà considerato in ferie ad ogni effetto e non potrà, quindi, in alcun caso richiedere compensi per il mancato godimento delle ferie;

- la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché, per ogni giornata di ferie, da un importo pari ad 1/360.mo della quota retributiva, di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato;

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;

- nell'anno di assunzione, l'importo relativo alla quota retributiva dei compensi provvigionali sarà determinata a fine anno in tanti 360.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - della quota retributiva, di cui alla lett. b) dell'art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione Terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la determinazione della retribuzione dovuta per le giornate di ferie e dell'indennità sostitutiva per mancato godimento delle stesse, quando dovuta, avverrà con i seguenti criteri:

- la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi - quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della fruizione delle ferie;

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea;

- nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.

 

Dichiarazione delle parti

Fermo restando quanto pevisto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 in tema di "cessione volontaria delle ferie", le parti concordano che le relative misure, condizioni e modalità potranno essere stabilite in sede di contrattazione aziendale.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 33 - FERIE

 

Dichiarazione delle Parti

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 24- del d.lgs. n. 151/2015 in tema di "cessione volontaria delle ferie", le Parti concordano che le relative misure, condizioni e modalità potranno essere-stabilite in-sede di contrattazione aziendale.

 

Banca del Tempo (inserire come ultimo comma)

Ai sensi dell'Art. 24 del d.lgs. n. 151/2015 e secondo condizioni e modalità da stabilire in sede di contrattazione aziendale, viene previsto che ciascun lavoratore/trice potrà cedere a titolo gratuito i giorni di ferie eccedenti il periodo annuale minimo di 4 settimane a un lavoratore/trice della stessa impresa che abbia esaurito tutte le ferie anche di competenza dell'anno in corso, al fine di consentire a quest'ultimo di assistere il coniuge e i familiari entro il primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti appositamente documentate. Ulteriori dotazioni possono essere a carico delle aziende sulla base di quanto definito negli accordi aziendali e/o di Gruppo.

 

 

Art. 34

 

L'impresa, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza ai mutilati ed invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia.

 

 

Art. 35

 

L'impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1 della lett. A e di cui alla lett. C del precedente art. 33, a giorni 24 lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2 della lett. A) dello stesso art. 33, e a 20 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B) del citato art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente:

- a 15 gg lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1 della lett. A) e di cui alla lett. C) del precedente art. 33;

- a 18 gg lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2, lett. A) del precedente art. 33;

- a 15 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B) del precedente art. 33.

L'impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore/trice di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.

Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore/trice, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

 

 

Art. 36

 

Nei casi di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia o infortunio.

I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore/trice denunci immediatamente all'impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'impresa possa richiedere gli accertamenti di Legge.

 

 

Aspettative

Art. 37

Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un'unica soluzione ovvero con frazionamento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario.

Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva.

L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.

Il termine di 5 anni decorrerà dall'inizio dell'aspettativa o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio del primo periodo della stessa.

È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.

Nel caso che l'aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1º comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni.

Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche).

Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto.

 

 

Art. 38

 

Possono essere accordate aspettative per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che le giustificano. Tali aspettative non possono superare la durata di un anno; il periodo eccedente i quattro mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.

È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.

 

Nota a verbale 1

I primi quattro mesi di aspettativa vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120, cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 38 bis

 

Al dipendente che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda e che ne faccia richiesta con preavviso di almeno 90 giorni, può essere accordato un congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell'art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53 per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzarsi in modo continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

 

 

Permessi

Art. 39

 

Ai lavoratori, con esclusione dei funzionari, sono riconosciute 8 ore annue di permesso retribuito, fruibili ad ore o a mezze giornate (da ridurre in proporzione in caso di prestazione a orario ridotto e in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno). Per il personale di 6º liv. quadro, l'utilizzo delle ore di cui sopra potrà avvenire anche a giornate intere.

Per l'utilizzo dei permessi di cui sopra, che avverrà in modo compatibile con le esigenze organizzative dell'impresa, il lavoratore darà all'impresa, di norma, un preavviso di 2 giornate lavorative.

Possono, inoltre, essere accordati permessi brevi per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'impresa di corrispondere gli emolumenti.

In caso di decesso o di documentata grave infermità come da art. 1, D.M. n. 278/2000 del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, il lavoratore/trice ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni.

Tale permesso sarà concesso anche nel caso di decesso di persone diverse da quelle sopra indicate, purché le stesse risultino all'atto del decesso conviventi con il lavoratore/trice.

Come previsto dall'art. 14 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Qualora i permessi di cui al comma che precede fossero già regolamentati a livello aziendale, la relativa disciplina sarà assorbita sino a concorrenza.

 

Raccomandazione dell'ANIA alle imprese

L'ANIA raccomanda alle imprese di estendere, come norma di miglior favore, anche alle malattie del bambino sino al compimento del 10º anno di età, quanto previsto dall'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui stabilisce che il numero di giorni di assenza consentito al genitore è corrispondente ai giorni di malattia del figlio.

 

Norma transitoria

Nei casi in cui in sede aziendale fossero già esistenti discipline in materia di permessi retribuiti e/o con recupero, in tale sede verrà effettuato il coordinamento fra quanto previsto dal presente contratto e le citate discipline.

 

Nota a verbale

Le parti si danno atto che, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, la trasformazione del venerdì santo da semifestivo a festivo (art. 30) e la concessione di 8 ore annue di permesso retribuito (art. 39), entrambe attuate col CCNL del 18 dicembre 1999, verranno riassorbite fino a concorrenza.

 

 

Art. 40

 

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.

 

 

Volontariato

Art. 41

 

Al fine dell'espletamento di attività di volontariato, vengono riconosciute, ai lavoratori/trici che facciano parte di Organizzazioni iscritte nei registri generali delle regioni e delle province autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

 

Congedo matrimoniale

Art. 42

 

In occasione di matrimonio, il lavoratore/trice fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di Legge in proposito.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.

 

 

Malattie - Infortuni

Art. 43

Fermo quanto stabilito dal 1º comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno.

Devono essere giustificate con certificato medico da presentare non oltre il giorno del rientro dall'assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentare autocertificazione nel caso di giorno 1 di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa.

In caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata.

 

Dichiarazione delle parti

In considerazione delle nuove procedure di rilascio delle attestazioni di malattia mediante il sistema Sac, delle disposizioni contenute nelle circolari emanate dall'INPS in materia di certificazioni mediche e tenuto anche conto delle recenti pronunce della Corte di cassazione che indicano con chiarezza obblighi e responsabilità di comunicazione della malattia in capo al singolo lavoratore, in assenza delle quali il lavoratore stesso sarebbe esposto a contestazioni disciplinari, le parti convengono di definire, nell'ambito del disposto dell'articolo 43 del CCNL, diverse e più aderenti modalità operative da seguire in ordine alla trasmissione all'azienda di quanto necessario alla giustificazione della malattia.

Pertanto le parti convengono di attivarsi e attenersi alle indicazioni normative e regolamentari di cui sopra a far data dal 1º gennaio 2018 e, fatta salva l'ipotesi in cui sussista in capo al lavoratore un effettivo impedimento oggettivo, lo stesso si impegna, con riferimento alla certificazione, esclusivamente alla trasmissione all'azienda - nei termini menzionati dalle sopra richiamate disposizioni - del numero di protocollo identificativo della certificazione medica attribuito dall'INPS, al momento della trasmissione in via telematica.

 

 

RINNOVI

Verbale di intesa 22/02/2018

Premesso che:

- in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017 (e relativi allegati) applicabile al personale dipendente non dirigente del settore assicurativo le parti firmatarie - in considerazione delle nuove procedure di rilascio dell'attestazione di malattia mediante il sistema SAC, delle disposizioni contenute nelle circolari al riguardo emanate dall'INPS e tenuto anche conto delle recenti pronunce della Corte di cassazione in materia - avevano convenuto di definire, nell'ambito del disposto dell'art. 43 del predetto CCNL, termini e modalità operative più aderenti alle suddette disposizioni, da seguirsi da parte dei lavoratori in ordine alla trasmissione all'azienda della prevista certificazione medica;

- sulla base delle disposizioni a tal motivo recate dalla "Dichiarazione delle parti" (inserita in calce al predetto art. 43 del CCNL) sono tuttavia emerse - in particolare per quanto attiene al corretto allineamento delle previgenti disposizioni contrattuali alle predette indicazioni dell'INPS - interpretazioni diverse tra le parti sottoscrittrici del CCNL medesimo, che sono state illustrate alle imprese ed ai lavoratori con rispettive comunicazioni da parte dell'ANIA e delle OO.SS.;

- permangono intendimenti diversi attribuiti dalle parti alla "Dichiarazione" in parola e che a tal motivo le OO.SS., sul presupposto di pervenire comunque ad un chiarimento definitivo della questione, hanno prospettato all'Associazione l'opportunità di individuare una soluzione che eviti l'insorgere di contenziosi nelle sedi aziendali;

- l'ANIA, in un'ottica costruttiva ed in via temporanea, ha espresso la propria disponibilità in tal senso, al fine anche di evitare, a fronte di diversità di interpretazioni, criticità sul piano attuativo;

Tutto ciò premesso e con riferimento al combinato disposto dell'art. 43 del CCNL 22 febbraio 2017 e della relativa "Dichiarazione delle parti", si è stabilito quanto segue:

1. in via temporanea e fino alla scadenza del vigente CCNL del 22 febbraio 2017, il lavoratore sarà tenuto a trasmettere (con le nuove modalità telematiche) la relativa certificazione medica entro il 2º giorno di malattia, laddove detta assenza abbia una durata superiore a due giorni;

2. le parti si impegnano a pervenire, entro la suddetta scadenza contrattuale, ad una esaustiva definizione della materia, con un chiaro coordinamento tra le richiamate regolamentazioni recate dall'INPS e le citate disposizioni contrattuali;

3. in mancanza di accordo, a decorrere dalla data di scadenza del CCNL 22 febbraio 2017, la materia della certificazione medica, anche con riferimento agli obblighi di trasmissione a carico del lavoratore, sarà regolamentata dalla menzionata "Dichiarazione delle parti" in calce al predetto art. 43 del CCNL, ferme le rispettive posizioni delle parti;

4. ove intervenissero nel frattempo ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS, nuove disposizioni di Legge in materia o ulteriori problematiche in sede di attuazione delle norme in parola, le parti ne faranno oggetto di esame in un apposito incontro al fine di valutarne gli impatti sulla regolamentazione stabilita con la presente intesa.

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

MALATTIE - INFORTUNI

Art. 43

 

Fermo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il primo giorno, deve essere giustificata non oltre il secondo giorno con attestato di malattia decorrente dal primo giorno, sulla base della normativa tempo per tempo vigente.

Fermo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno.

Devono essere giustificate con certificato medico da presentare nel giorno del rientro dall'assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicatoa all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all'azienda entro il terzo secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentare autocertificazione nel caso di giorno 1 di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa

In caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata.

 

 

Art. 44

 

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:

a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;

b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.

I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b), esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed AIDS conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'impresa potrà considerare altre gravissime patologie.

È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.

Sono escluse dal computo dei periodi di cui al 1º comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.

Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.

Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.

Trascorso il periodo durante il quale l'impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.

A tale riguardo, l'impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 145, nonché - ove l'assenza duri più di due giorni - da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 145, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita), la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all'Allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.

Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello dell'assenza per malattia.

Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.

 

Nota a verbale

I trattamenti economici previsti dall'art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla Legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.

 

Raccomandazione dell'ANIA alle imprese

Con riferimento al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda alle imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 44

 

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per:

a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti;

b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni.

I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Impresa potrà considerare altre gravissime patologie.

È fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato.

Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.

Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.

Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico.

Trascorso il suddetto periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.

A tale riguardo, l'Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a.r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'Art. 153, nonché - ove l'assenza duri più di due giorni - da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato Art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.

Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all'allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.

Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della assenza per malattia.

Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato.

 

Nota a verbale n. 1 - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.

Nota a verbale n. 2 - I trattamenti economici previsti dall'Art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle Imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla Legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.

Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese - Con riferimento al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda alle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati.

 

 

Art. 45

 

Fermo quanto contenuto nel precedente art. 44, per i dipendenti affetti da Tbc e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale valgono le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86, e all'art. 9 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e successive modifiche.

Nel caso in cui il periodo di conservazione del posto ecceda il limite massimo di comporto che compete a ciascun lavoratore/trice interessato in base ai punti a) e b) del precedente art. 44, spetta, per detto periodo eccedente, una indennità mensile pari al 50% dell'ultima retribuzione percepita.

Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Disciplina speciale, Parte prima - Sezione terza/Disciplina speciale, Parte terza (addetti al contact center vendita) la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti della determinazione dell'indennità di cui al 2º comma è quella indicata rispettivamente al quartultimo, terzultimo e ultimo comma del precedente art. 44.

 

 

Art. 46

 

Ai fini della conservazione del posto prevista dagli artt. 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.

Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.

In caso di intervallo inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavoratore/trice avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla Legge sull'impiego privato.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell'art. 36, nel 6º comma dell'art. 44 e nel 2º comma dell'art. 45.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 46

 

Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.

Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.

In caso di intervalle inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavorotore/trice avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla Legge sull'impiego privato.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell'art. 36, nel sesto comma dell'art, 44 e nel secondo comma dell'art. 45.

Nota a verbale - Le parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.

 

 

Art. 47

 

L'impresa ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il lavoratore/trice assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilità" indicate dalla normativa vigente.

Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore/trice dovrà documentare nonché le esenzioni dalla reperibilità, previste dalla vigente normativa.

Nel caso che il lavoratore/trice non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile, ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata.

 

Nota a verbale

Alla data di stipula del presente contratto - ai sensi della Legge 11 novembre 1983, n. 638 e successivi, decreto ministeriale 25 febbraio 1984, decreto interministeriale 8 gennaio 1985 e decreto ministeriale 15 luglio 1986 - le fasce di reperibilità di cui al 2º comma del presente articolo sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

 

 

Gravidanza - Puerperio

Art. 48

 

In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dall'impresa, per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito dagli artt. 16 e 17, Testo unico, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, un'integrazione dell'indennità prevista dall'art. 22, 1º comma della citata Legge, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità di cui trattasi.

Per le lavoratrici dei contact center addette alla vendita, il 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità comprende la media provvigionale, calcolata come da artt. 33 e 44.

Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di Legge.

Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e adozione di cui alle leggi in vigore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al lavoratore nei casi previsti dall'art. 28 e segg., Testo unico, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.

Gli arretrati spettanti ai lavoratori/trici per il rinnovo del CCNL, devono essere corrisposti in ogni caso di gravidanza o puerperio, compresa l'aspettativa facoltativa.

 

Nota a verbale

Il periodo di assenza di cui . 32 del suddetto Testo unico, e s.m.i. verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto.

A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 48 BIS - CONGEDI DI PATERNITÀ' E PARENTALI

 

Le Parti valutano positivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, con il quale sono state introdotte una serie di novità dirette, tra l'altro, a migliorare gli istituti dei congedi di paternità e parentali. Pertanto, le Parti medesime - in considerazione dell'importanza della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, al fine di conseguire la parità di genere e la condivisione delle responsabilità di cura in ambito lavorativo e familiare - raccomandano alle aziende di favorire la fruizione dei suddetti congedi.

 

 

Pari opportunità

Art. 49

 

Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti auspicano pertanto che da parte delle imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale.

Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di Legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.

Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi cc.cc.nn.l., le parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.

I compiti della Commissione mista nazionale sono i seguenti:

- analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delle azioni positive;

- stimolare nel settore la cultura in tema di pari opportunità;

- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;

- sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore;

- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;

- studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni aziendali per le pari opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione.

Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'ANIA per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Le parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni aziendali per le pari opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:

- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;

- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;

- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;

- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;

- impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.

 

RINNOVI

Accordo 14/06/2019

Premesso che:

- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), vieta le discriminazioni di genere e promuove azioni in favore delle pari opportunità, ed in particolare all'art. 26, fornisce una definizione di molestie e di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, considerandole discriminatorie;

- l'Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007, con l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza sui luoghi di lavoro, ha individuato un quadro di azioni concrete per prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), obbliga gli Stati Membri ad adottare misure adeguate per la prevenzione e la lotta alla violenza, alle molestie e alle discriminazioni contro le donne;

- l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 80/2015 prevede, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, un congedo di tre mesi;

- il decreto legislativo n. 254/2016, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte delle aziende di grandi dimensioni, all'art. 3, comma 2, lettere d) ed e), dispone che le dichiarazioni di carattere non finanziario debbano contenere informazioni riguardanti, tra le altre, aspetti sociali attinenti alla gestione del personale, incluse le  azioni poste in essere per garantire la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenire le violazioni nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti comunque discriminatori;

- l'art. 25 e l'art. 49 del CCNL 22 febbraio 2017 applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici, richiamano rispettivamente la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare rispetto al tema delle molestie sessuali, nonché la promozione e la valorizzazione della cultura in tema di parità di genere, della presenza femminile nelle imprese assicuratrici e, nell'ambito dei compiti della Commissione Mista Nazionale delle Pari Opportunità, lo studio della diffusione e delle caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, nonché delle misure per prevenirne la diffusione;

considerato che

ANIA richiama la diffusione di codici etici adottati dalle imprese che - rivolgendosi sia alle persone che vi lavorano, sia all'insieme delle persone con cui l'impresa entra in relazione nell'esercizio dell'attività - dedicano particolare attenzione anche al fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;

le Parti condividono che:

- per "molestie di genere" si intendono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

- per "molestie sessuali" si intendono quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; sono inclusi in tali definizioni anche i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato comportamenti di "molestia di genere" o di "molestia sessuale" o di esservisi sottomessi;

- per'"violenza di genere" si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa potenzialmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;

- per "luogo di lavoro" si intende fare riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione dell'attività lavorativa nel cui ambilo possono aver luogo i citati comportamenti;

e convengono che

- il rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie, e di diffondere una cultura del rispetto di genere, favorendo relazioni interpersonali, basate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;

- ogni atto o comportamento, sia di natura fisica che psicologica, che si configuri come molestia o violenza di genere nei luoghi di lavoro è inaccettabile. È importante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere (sia esso a carattere episodico o sistematico) sia prevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente;

- le aziende si impegnano a creare, nei luoghi di lavoro, un ambiente lavorativo che tenga conto delle diversità del singolo e che agevoli il coinvolgimento di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori nel rispetto della dignità delle persone, nonché a fornire la necessaria assistenza e sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati e accertati - ai fini dell'immediata e definitiva cessazione dei medesimi - valutando in tali ipotesi specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche al reinserimento professionale, evitando altresì l'isolamento della persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro;

- al fine di garantire l'opportuna riservatezza di tutte le persone coinvolte e in particolare dell'interessata/o e tutelandola/o naturalmente da qualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, le Parti ritengono che eventuali segnalazioni siano gestite dalla funzione Risorse Umane o dalla diversa funzione centrale individuata dall'azienda;

- alla luce di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 11 aprile n. 198, è in ogni caso contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate;

- le Parti si impegnalo a porre particolare e viva attenzione al tema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo di una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché a prevenire a contrastare ogni comportamento contrario a quanto qui condiviso.

- ai fini sopra citati la Commissione Mista Nazionale delle Pari Opportunità, all'interno dei suoi compiti di analisi e di sviluppo di iniziative atte a prevenire il fenomeno, potrà proporre, anche attraverso le Commissioni aziendali (laddove costituite) opportuni approfondimenti e attività di monitoraggio/prevenzione, tra cui momenti e percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale, avvalendosi, ove possibile, anche della formazione finanziata tramite il fondo FBA;

- il congedo di cui all'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 80/2015, previsto per un massimo di tre mesi, per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere e debitamente certificati, è elevato a 4 mesi.

*****

Le Parti concordano e si impegnano nel dare massima diffusione alla presente dichiarazione congiunta e a sensibilizzare le Aziende sul contenuto della Dichiarazione stessa, raccomandando l'applicazione dei principi e delle tutele qui elencati anche alle lavoratrici e ai lavoratori delle attività e delle lavorazioni date in appalto (ivi comprese le agenzie) e all'insieme delle persone (fornitori, clienti ecc.) con cui l'impresa entra in relazione nelle aziende medesime.

Le Parti concordano che la presente Dichiarazione congiunta sarà parte integrante del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

Ipotesi di accordo 16/11/2022 (Decorrenza 16/11/2022)

Art. 49 - PARI OPPORTUNITÀ

 

Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti si sono negli anni adoperate affinché si rafforzassero convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormonto rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematicho in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere set ruolo dello stesse nell'organizzazione aziendale.

Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria europea in materia, le Parti - anche sul presupposto che molte aziende del settore stanno integrando le attività relative alla parità di genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla diversità ed inclusione in tutte le sue declinazioni e al wellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell'organizzazione del lavoro nel medio e lungo termine - riconoscono che la piena attuazione delle pari opportunità, nella sua accezione più ampia del termine, significa rimuovere ogni sorta di ostacolo discriminatorio alla partecipazione degli individui alla vita sociale, economica, politica e al mondo del lavoro.

Si tratta, quindi, di una condizione di parità ed uguaglianza sostanziale che deve garantire a tutte le person il medesimo trattamento e prevenire forme di discriminazione sulla base di determinati aspetti quali il genere, l'età, l'etnia, la disabilità, l'orientamento sessuale, religioso e politico, concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di Legge sulle azioni per la-pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti.

Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il CCNL 3 marzo 1991 e confermata con i successivi CCNL, le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, favorendo anche al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, i compiti della Commissione mista nazionale vengono così ridisegnati sono i seguenti:

- analizzare l'intera problematica relativa alle pari opportunità, alla diversità e all'Inclusione, con particolare attenzione alla parità di genere e alla gender diversity, alla parità uomo-donna, ivi compresa quella delle ivi comprese le azioni positive;

- analizzare eventuali azioni di supporto che permettono un migliore e adeguato inserimento delle persone con disabilità nella posizione lavorativa, assicurando un monitoraggio costante del fenomeno della disabilità in ambito lavorativo;

- stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità;

- studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione e dalle trasformazioni ed evoluzioni avvenute nel settore, come promuovere e valorizzare nelle Imprese assicuratrici i principi delle pari opportunità, della diversità e dell'inclusione, con particolare riguardo alla parità di genere; presenza femminile nelle Imprese assiouratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore;

- sviluppare momenti di raccordo ed azioni e di monitoraggio delle iniziative in materia di pari opportunità, diversità e inclusione, con particolare attenzione relativamente all'evoluzione delle alle azioni volte a valorizzare tutte le professionalità delle lavoratrici nel settore;

- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta;

- alla luce della Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 14 giugno 2019, monitorare studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità idonee iniziative per prevenirne la diffusione.

Nel caso in cui la Commissione intenda ricorrere all'utilizzo di consuienze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra.

Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali Commissioni come lo strumento più idoneo per:

- integrare le attività relative alla parità di genere e alla gender diversity, all'interno di un progetto di più ampio respiro legato alla diversità ed inclusione in tutte te sue declinazioni e al wellbeing, come fattore competitivo e di sostenibilità dell'organizzazione del lavoro nel medio e lungo termine;

- ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;

- rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti di tutti i soggetti interessati dalle politiche relative alle pari opportunità, del personale femminile, indagando come questi si presentano con quale tipologia e consistenza e come si delineano concretizzano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;

- suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali;

- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate -alle-donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;

- impostare correttamente, a livello aziendale, gli interventi sui questi temi sopra indicati a livello aziendale.

 

 

Tutela della salute

Art. 50

 

Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica.

In tale ottica, le parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della Legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia, concordano che il Rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti:

a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro;

b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti