CCNL Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate
Contratto: Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 07/02/2023 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
28 settembre 2026
Panoramica del Contratto
Aziende speciali, Consorzi, altri enti pubblici economici, Società di capitale e altri soggetti che svolgono i servizi funerari, cioè l'esercizio in modo separato o congiunto delle attività cimiteriali, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari, quali ad esempio la gestione del verde ed altri.
Parti Stipulanti
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Utilitalia
Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Fp Cgil
Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2664,90 € | 2675,23 € |
| A2 | 2422,67 € | 2433,00 € |
| B1 | 2240,21 € | 2250,54 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate: Ratifica ipotesi di accordo 07/07/2026
Le Parti, UTILITALIA e la Funzione Pubblica - CGIL, la FIT-CISL e la Uiltrasporti, hanno ratificato in data 30 luglio 2026 l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipen...
Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate: Una tantum
Ai lavoratori in forza al 7 luglio 2026 viene corrisposto con la retribuzione di luglio 2026 un importo forfettario a copertura del periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2026, nei segu...
Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 38 ore settimanali.
La durata settimanale del lavoro è di norma ripartita in cinque giorni, salvo diversa articolazione aziendale. Il sesto giorno feriale è tuttavia considerato giorno lavorativo non lavorato a tutti gli effetti contrattuali.
Lavoro straordinario
Lavoro straordinario diurno è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario settimanale di lavoro (o mensile nei casi in cui vige l'orario flessibile mensile).
Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera della sua prestazione, fra le ore 22,00 e le 6.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
- lavoro straordinario feriale diurno: 32%;
- lavoro straordinario feriale e festivo notturno e festivo diurno: 45%.
I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti per lavoro festivo.
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi nel caso di sei giornate lavorative settimanali.
Qualora l'orario settimanale fosse concentrato in 5 giornate il lavoratore ha diritto ad un numero complessivo di giorni di ferie proporzionalmente ridotto a 22.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: l'azienda corrisponderà ai propri dipendenti nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione individuale del mese di novembre.
Quattordicesima: entro il mese di giugno, l'azienda corrisponderà ai dipendenti una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione individuale dello stesso mese.
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