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CCNL Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate

Categoria Retributiva: Pompe Funebri - Aziende Municipalizzate

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 novembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 10/07/2018 - Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 31/12/2020

Ultimo aggiornamento

05 maggio 2023

Panoramica del Contratto

Aziende speciali, Consorzi, altri enti pubblici economici, Società di capitale e altri soggetti che svolgono i servizi funerari, cioè l'esercizio in modo separato o congiunto delle attività cimiteriali, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari, quali ad esempio la gestione del verde ed altri.

Parti Stipulanti

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Utilitalia

Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/11/2024
LivelloPaga BaseTotale
A12555,68 €2566,01 €
A22323,37 €2333,70 €
B12148,39 €2158,72 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 38 ore settimanali.

La durata settimanale del lavoro è di norma ripartita in cinque giorni, salvo diversa articolazione aziendale. Il sesto giorno feriale è tuttavia considerato giorno lavorativo non lavorato a tutti gli effetti contrattuali.

Lavoro straordinario

Lavoro straordinario diurno è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario settimanale di lavoro (o mensile nei casi in cui vige l'orario flessibile mensile).

Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera della sua prestazione, fra le ore 22,00 e le 6.

Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:

- lavoro straordinario feriale diurno: 32%;
- lavoro straordinario feriale e festivo notturno e festivo diurno: 45%.

I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti per lavoro festivo.

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi  nel caso di sei giornate lavorative settimanali.

Qualora l'orario settimanale fosse concentrato in 5 giornate il lavoratore ha diritto ad un numero complessivo di giorni di ferie proporzionalmente ridotto a 22.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: l'azienda corrisponderà ai propri dipendenti nel mese di dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione individuale del mese di novembre.

Quattordicesima: entro il mese di giugno, l'azienda corrisponderà ai dipendenti una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione individuale dello stesso mese.

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