S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 10/07/2018
POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE
Testo consolidato del CCNL 10/07/2018
per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario
Decorrenza: 01/01/2018*
Scadenza: 31/12/2024
* Le modifiche agli articoli 5, 10-12, 20, 21 e parti di tali articoli decorrono dal 10 luglio 2018 (ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza).
CCNL 10/07/2018 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 07/02/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
- Comunicato di ratifica 01/03/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
- UTILITALIA;
e
- la Funzione Pubblica - Cgil, rappresentata dal Segretario Nazionale, dal Capo Area;
- la Fit-Cisl, rappresentata dal Segretario Nazionale, dal Coordinatore nazionale e dai dirigenti sindacali;
- la Uiltrasporti-Uil, rappresentata dal Segretario Nazionale, dal Responsabile nazionale settore Ambiente, coadiuvati dai Segretari Regionali;
Ipotesi di accordo 07/02/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
Il giorno 7 febbraio 2023 in Roma
tra
UTILITALIA,
e
la Funzione Pubblica - CGIL,
la FIT-CISL
la UIL-Trasporti-UIL
è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 10 luglio 2018 per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, che si intende qui confermato in ogni sua clausola non modificata dal presente accordo.
Il nuovo CCNL decorre dal 1º gennaio 2022 ed avrà vigore sino a tutto il 31 dicembre 2024.
Le modifiche/innovazioni normative per i diversi istituti contrattuali, salvo sia diversamente indicato, decorrono peraltro dalla data di stipulazione del presente accordo.
Salvo quanto espressamente convenuto nel presente accordo, i singoli istituti contrattuali restano regolati dal CCNL 10 luglio 2018 fino alla data di stipulazione del presente accordo, a norma dell'art. 2, ultimo comma del CCNL stesso.
[___]
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a sciogliere la riserva in ordine alla presente ipotesi di accordo di rinnovo entro il prossimo 28 febbraio.
Comunicato ratifica 01/03/2023
Spett.li Utilitalia
Roma 1º marzo 2023
Oggetto: Scioglimento riserva sull'Ipotesi di Accordo 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Le Segreterie Nazionali di FP CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, a seguito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore funerario e in considerazione del consenso unanime sull'Ipotesi di Accordo sottoscritta lo scorso 7 febbraio 2023, sono a formalizzare lo scioglimento della riserva per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario.
Distinti saluti
Le Segreterie Nazionali
FP CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
CAPITOLO 1 - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO NORME GENERALI
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Società di capitale, Aziende Speciali, Consorzi, altri enti pubblici economici e altri soggetti che svolgono i servizi di cui al comma seguente.
Il settore merceologico interessato è quello dei servizi funerari, cioè l'esercizio in modo separato o congiunto delle attività cimiteriali, di trasporto funebre, di onoranze funebri, di polizia mortuaria, di illuminazione votiva e similari, quali ad esempio la gestione del verde ed altri.
Il presente contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi elencati nel comma precedente, ove dipendenti da aziende che gestiscono anche altri servizi (aziende pluriservizio).
Qualora siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli sopra elencati al comma 2.
Nel prosieguo del presente contratto, il termine "Azienda" indica convenzionalmente tutti i soggetti indicati al 1º comma, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
L'Azienda consegna ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2018 ed ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 2020.
Le modifiche ai sottoelencati articoli e parti di articoli hanno tuttavia decorrenza dalla data di stipulazione del CCNL (10 luglio 2018):
Art. 5 - Assetti contrattuali e relazioni industriali;
Art. 10 - Rapporto di lavoro a tempo parziale;
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo determinato;
Art. 12 - Apprendistato professionalizzante;
Art. 20 - Doveri dei lavoratori;
Art. 21 - Sanzioni disciplinari.
Sono fatte salve le diverse decorrenze eventualmente indicate nel singolo articolo contrattuale.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza da UTILITALIA o da una delle Federazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a quando non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
Ipotesi di accordo 07/02/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
CAPITOLO 1 - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - NORME GENERALI
Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2022 ed ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 2024.
Le modifiche ai sottoelencati articoli e parti di articoli hanno tuttavia decorrenza dalla data di stipulazione del CCNL (7 febbraio 2023):
- art. 6-Attività sindacale
- art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
- allegato all'art. 12 - Profili formativi apprendistato professionalizzante
- art. 13 bis - Lavoro agile (nuovo)
- art.15 - Classificazione del personale, Dichiarazione congiunta
- art. 17 - Sviluppo e mobilità professionale
- art. 19 - Formazione del personale
- art. 20 - Doveri del lavoratore
- art. 22 - Sicurezza e salute sul lavoro
- art. 29 - Giorni festivi - Riposo settimanale
- art. 39 punto 2) - Premio di risultato
- art. 42 - Pari opportunità
- art. 45 - Estinzione del rapporto di lavoro
- art. 47 - Preavviso
- art. 49 - Trattamento di fine rapporto
Sono fatte salve le diverse decorrenze eventualmente indicate nel singolo articolo contrattuale.
Il contratto si rinnova tacitamente qualora non ne venga data disdetta almeno sei mesi prima della sua scadenza da UTILITALIA o da una delle Organizzazioni sindacali stipulanti firmatarie del presente contratto.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a quando non sia stato sostituito da successivo contratto nazionale.
Art. 3 - Inscindibilità ed incumulabilità del contratto - Successione dei contratti
Le norme del presente contratto, sia nella sfera delle singole pattuizioni, come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo non cumulabile né in totale né in parte con alcun altro trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e sostituisce dalla data della sua stipulazione le norme definite ed applicate derivanti dal precedente contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale, ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti e le condizioni di miglior favore individualmente acquisite.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori debbono osservare le disposizioni dell'azienda, sempre che non modifichino o non contrastino con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, debbono essere affisse per un congruo periodo di tempo in modo e in locali accessibili a tutti i lavoratori.
CAPITOLO 2 - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
Art. 5 - Assetti contrattuali e relazioni industriali
1) ASSETTI CONTRATTUALI
In attuazione delle previsioni degli accordi interconfederali sottoscritti in materia di rapporti tra contratto collettivo nazionale e contrattazione aziendale dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente CCNL, in particolare del TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014, che si richiamano per quanto qui non previsto, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del contratto nazionale ed in conformità ai criteri e alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.
Contratto nazionale
Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.
Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali; la classificazione dei lavoratori; la durata dell'orario di lavoro; la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare.
Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica nella misura che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, le Parti possono esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti - delegati in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla Legge - diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano già stati negoziati al primo livello.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa; la relativa disciplina è contenuta nell'art. 39 (Premio di risultato).
Gli accordi aziendali di cui al comma precedente hanno durata triennale.
La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle RSU assistita - ove previsto dal presente CCNL o dagli accordi interconfederali vigenti citati al primo comma - dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti FP CGIL -FIT CISL - UILTRASPORTI, queste ultime anche in luogo della RSU ove questa ultima non risulti costituita, a norma dell'art. 6 del presente CCNL.
I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 21 dicembre 2011, del Protocollo d'intesa del 1 agosto 2013 e dell'Accordo Interconfederale 10 febbraio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza), o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all'interno dell'azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute nell'A.I. 10 febbraio 2014.
I contratti collettivi aziendali approvati alle condizioni di cui sopra che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatoria finalizzata a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per i datori di lavoro, per tutti i componenti della r.s.u. nonché, per le associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito.
Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate all'Azienda, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l'azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, entro quindici giorni dalla data di trasmissione. La procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU o delle strutture sindacali sopra indicate.
La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall'inizio della procedura.
Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordo, le parti debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
Nelle more dell'espletamento della procedura di contrattazione, le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
Controversie sugli assetti contrattuali
Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente articolo sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle parti nazionali stipulanti il CCNL - UTILITALIA, FP-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI -UIL entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
Entro i successivi 7 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola Azienda.
Dichiarazione a Verbale
Qualora siano stipulati accordi interconfederali o siano emanate disposizioni di Legge che modifichino e/o integrino quanto disciplinato dal presente articolo, le Parti sono impegnate a incontrarsi tempestivamente per provvedere ai necessari adeguamenti normativi.
2) RELAZIONI INDUSTRIALI
Criteri di riferimento
Fermi restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione e contrattazione e l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità di imprenditori ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti attueranno periodici incontri, con l'intento di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.
Tali incontri avverranno con le modalità di seguito definite in relazione ai temi specificatamente demandati dal presente contratto, con l'obiettivo di realizzare fra le parti momenti di:
a) informazione, cioè la trasmissione di dati, notizie, informazioni, esposizioni di programmi ed iniziative; quando l'informazione venga effettuata dall'azienda attraverso la trasmissione di dati, documentazione, notizie, etc. su richiesta della R.S.U., può aver luogo un incontro di chiarimento e approfondimento;
b) consultazione, cioè la discussione su tematiche di rilievo finalizzata al confronto e approfondimento dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) contrattazione, cioè i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.
Informazione
Con periodicità annuale, le aziende promuovono l'informazione preventiva o consuntiva, a seconda degli argomenti trattati, della RSU assistita dalle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, sui seguenti temi:
- Andamento economico e produttivo dell'azienda con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi;
- Programmi di investimento;
- Linee di evoluzione degli assetti aziendali compresi i piani di mobilità;
- Andamento dell'occupazione, distinta per sesso e tipologia di contratto e politiche occupazionali;
- Situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in tema di pari opportunità;
- Politiche formative aziendali, in particolar modo per quanto riguarda l'introduzione di nuove tecnologie;
- Indirizzi operativi in materia di sicurezza, ambiente di lavoro ed igiene del lavoro;
Gli incontri possono essere promossi su richiesta specifica di una delle Parti.
Con riferimento alle materie che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni del personale, le aziende proseguiranno l'informazione di cui al comma precedente, a richiesta delle RSU e delle strutture territoriali competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti, in termini di consultazione, con riguardo alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
- Programmi di sviluppo occupazionale;
- Processi di decentramento e di ristrutturazione;
- Politiche formative aziendali, in particolar modo per quanto riguarda l'introduzione di nuove tecnologie;
- Ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.
Consultazione
L'Azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, etc., fissa un incontro con le RSU assistita dalle strutture territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti da tenersi entro 7 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell'incontro le RSU e le strutture territoriali competenti delle organizzazioni stipulanti possono richiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi entro i 7 giorni successivi, con il che si intenderà completato l'impegno di consultazione e l'azienda procede all'attuazione dei provvedimenti di competenza.
Sono oggetto di consultazione, oltre quanto previsto al punto precedente:
- articolazione orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- articolazione di orari plurisettimanali;
- fattispecie di utilizzo della reperibilità;
- ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.
Contrattazione
Sono oggetto di contrattazione ai sensi del presente articolo, comma 11:
- premio di risultato;
- trattamento di trasferta;
- mense aziendali;
- ogni altra materia espressamente indicata nei singoli articoli del CCNL.
Lo svolgimento delle attività sindacali è tutelato dalla Legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e nello specifico dalle seguenti norme:
A) - ASSEMBLEE DEL PERSONALE E REFERENDUM
L'esercizio del diritto di assemblea e di referendum di cui agli articoli 20 e 21 della Legge n. 300 del 20/5/1970 si svolge nel rispetto delle seguenti modalità:
1. la convocazione è comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno; il referendum può anche essere svolto durante l'assemblea retribuita;
2. le R.S.U. nonché, nell'ambito delle previsioni del TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convocano l'assemblea retribuita alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro nei limiti di 12 ore annue per dipendente; tale limite sarà rivisto nel senso di una possibile armonizzazione allo Statuto dei lavoratori con il rinnovo del presente CCNL.
3. la suddetta R.S.U. ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro devono tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;
4. lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro deve aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e lo svolgimento dei servizi essenziali.
Sono definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione al punto 4).
I nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'Assemblea devono essere preventivamente comunicati all'Azienda.
B) - LOCALI
Le Aziende, con almeno 100 dipendenti, pongono a disposizione della R.S.U. costituita nell'ambito delle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle sue funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'Azienda stessa.
Nelle Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 100, la R.S.U. di cui al comma precedente ha diritto di usufruire di un locale idoneo alle sue riunioni, salvo diverso accordo aziendale.
C) - R.S.U.
1. Ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del CCNL in ciascuna azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria - R.S.U. di cui al TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo.
Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui alla Parte Seconda, Sezione III, punto 4 del TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014, che abbiano espresso formale adesione all'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUA1/F.P. CGIL - FIT CISL e UIL Trasporti dell'11 giugno 20032 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero.
Non sono in ogni caso eleggibili i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato in forza all'azienda alla data di svolgimento delle elezioni.
2. Numero dei componenti della R.S.U.
Il numero massimo dei componenti della R.S.U. in ciascuna azienda è pari a:
nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3
nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4
nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5
nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6
nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7
nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9
nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o frazione di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.
In tali casi ed in ogni caso ove il numero complessivo dei componenti della R.S.U. sia superiore a 6 ovvero sia ritenuto opportuno, viene istituito tra i componenti della R.S.U. un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della R.S.U. con un minimo di 3 componenti; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale.
Singoli membri del Comitato Esecutivo o della R.S.U. non hanno potere di trattativa nei confronti della Direzione aziendale se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della R.S.U..
Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro stipulati da UTILITALIA, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare la R.S.U. unica di cui al TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014 articolata in sezioni corrispondenti ai settori regolati dai diversi contratti; nella sezione regolata dal presente CCNL resta eleggibile al massimo il numero di componenti di seguito indicato:
nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti: 3
nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti: 4
nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6
nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7
nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9
nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o frazione di 100 dipendenti olte i 700, in aggiunta al numero precedente.
Le OO.SS. si impegnano in tali casi a nominare un organismo ristretto di coordinamento e rappresentanza negoziale nei confronti dell'azienda per la gestione delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale, con le stesse modalità e limiti numerici previsti nel precedente comma 4.
Nelle aziende in cui si applicano anche altri CCNL oltre quelli stipulati da UTILITALIA le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a perseguire il raccordo della sezione della RSU corrispondente al settore funerario con le rappresentanze degli altri settori contrattuali, al fine di individuare le modalità di coordinamento che assicurino una gestione unitaria delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale.
3. Il mandato della R.S.U. decorre dalla comunicazione all'azienda - a cura delle OO.SS. firmatarie di appartenenza per il tramite di UTILITALIA - della nomina dei componenti.
Nei casi di decadenza della R.S.U. previsti dal TU Confservizi-CGIL/CISL/UIL 10 febbraio 2014 o comunque ove la R.S.U. non sia ancora stata eletta ovvero non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1 del presente CCNL per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La R.S.U., in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle R.S.A. di cui all'art. 52, lett. c del CCNL 28-7-92, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2) subentrano alle r.s.a. ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla Legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente della R.S.U. eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL i diritti previsti dal TU Con-fservizi /CGIL-CISL-UIL 10 febbraio 2014, Parte Seconda, Sezione II, punto 4.
La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale ed assolve funzione di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, assistita dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, i componenti della R.S.U. possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti pari a 4 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione; i dipendenti con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto.
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della Legge n. 300/1970.
La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti viene gestita unitariamente dalla R.S.U..
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza.
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della R.S.U., compresa la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o a commissioni comunque denominate.
L'azienda comunica alla R.S.U. entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione; inoltre, con cadenza quadrimestrale, le aziende comunicano alla R.S.U. la quota di monte ore per i permessi sindacali ancora disponibile.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore, fatte salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei permessi sindacali.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le disposizioni di cui TU Confservizi /CGIL-CISL-UIL 10 febbraio 2014. Le Parti si impegnano all'adattamento delle norme del presente accordo alle eventuali disposizioni legislative che dovessero essere emanate in materia di R.S.U..
D) - PERMESSI PER ATTIVITÀ SINDACALE EXTRA-AZIENDALE
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria possono essere concessi brevi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Il limite dei permessi retribuiti di cui al comma che precede è fissato in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alla struttura competente di UTILITALIA e all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. I permessi di cui alla presente lettera D non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
Le parti si danno tal proposito atto che i permessi sopra indicati vengono assegnati in completa attuazione dell'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Le ore di permesso sindacale retribuite sono liquidate in base alla retribuzione globale.
E) - DIRITTO DI AFFISSIONE
La R.S.U. ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
F) - CONTRIBUTI SINDACALI
Ai lavoratori che ne facciano richiesta l'azienda provvede alla trattenuta mensile dei contributi sindacali qualora siano a favore delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e di quelle che hanno firmato o aderito al Tu Confservizi-Cgil/Cisl/Uil 10 febbraio 2014. Tale richiesta, formulata come delega, ha validità permanente, con decorrenza dal mese successivo e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento; deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
La delega deve contenere l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale cui l'Azienda dovrà versare il contributo e la misura del contributo, comunque non inferiore all'1% della retribuzione base parametrale per 14 mensilità.
Il lavoratore che intende revocare la delega deve dichiararlo per iscritto; se lo stesso indica una diversa indicazione sindacale, la delega precedente si intende revocata. La revoca avrà effetti dal mese successivo a quello della dichiarazione resa all'azienda.
I contributi sindacali trattenuti dalle aziende saranno versati mensilmente, salvo diversi accordi aziendali, su conti correnti postali o bancari indicati da ciascuna Organizzazione Sindacale.
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1 Oggi UTILITALIA
2 Allegato n. 3, pag
Ipotesi di accordo 07/02/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
CAPITOLO 2 - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
Art. 6 - ATTIVITÀ SINDACALE
D) - PERMESSI PER ATTIVITÀ SINDACALE EXTRA-AZIENDALE
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria possono essere concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Al fine dell'individuazione dei lavoratori aventi diritto ai permessi in oggetto ed in relazione alla concreta fruibilità degli stessi, le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti si impegnano a fornire tempestivamente alle aziende, comunque non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, l'elenco nominativo dei lavoratori componenti degli organismi stessi, con comunicazione a firma del responsabile dell'organismo di appartenenza.
Per i lavoratori componenti degli organismi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria stipulanti il presente CCNL, la comunicazione in oggetto viene inoltrata anche all'associazione datoriale nazionale (UTILITALIA).
Eventuali variazioni e sostituzioni dei titolari dei permessi di cui ai commi precedenti debbono essere comunicati tempestivamente e per iscritto alle aziende e a Utilitalia.
Il limite dei permessi retribuiti di cui al 1º comma è fissato in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto, fruibili anche per frazione di giornata comunque non inferiore alle 3 ore.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I permessi di cui alla presente lettera D non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
Le parti si danno a tal proposito atto che i permessi sopra indicati vengono assegnati in completa attuazione dell'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Le ore di permesso sindacale retribuite sono liquidate in base alla retribuzione globale.
CAPITOLO 3 - COSTITUZIONE E FORME DEL RAPPORTO DI LAVORO
A) Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7 - Assunzione del personale
La situazione degli organici e le prospettive occupazionali aziendali sono oggetto di una fase di informazione annuale, che può riguardare anche i criteri qualitativi e quantitativi da utilizzare per la copertura delle posizioni vacanti nei limiti dell'organico previsto; tale fase può coinvolgere le OO.SS. territoriali al fine di una valutazione congiunta e complessiva della situazione del mercato del lavoro locale.
La R.S.U. può richiedere una verifica semestrale dello stato di attuazione dei programmi aziendali.
Le assunzioni di personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di Legge vigenti.
Qualora per l'assunzione sia richiesto il diploma di scuola media superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello C1, fatte salve le disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante e quanto previsto in materia di classificazione.
L'Azienda, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, prima di costituire il rapporto di lavoro, sottopone gli interessati - incluso il personale invalido di cui alla Legge n. 68/99 - ad accertamenti preventivi tesi a constatare l'idoneità alla mansione specifica, al possesso della quale è subordinata la costituzione del rapporto di lavoro.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta con le modalità previste dalle norme vigenti.
Il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova.
Il periodo di prova è fissato in un numero di mesi di servizio effettivo pari a:
- 9 mesi per i lavoratori inquadrati in area "Q"
- 6 mesi per i lavoratori inquadrati in area "A", "B" e "C"
- 3 mesi per i lavoratori inquadrati in area "D"
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 c.c. con decorrenza dal giorno di inizio dell'assenza medesima.
Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso fino ad un massimo di 3 mesi dal giorno dell'inizio della malattia.
Superato questo limite di tempo, il rapporto di lavoro rimane risolto ad ogni effetto.
Durante il periodo di prova sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo, a tutti gli effetti del presente contratto.
In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio a tutti gli eff