CCNL Pompe Funebri - Aziende Private
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 26/01/2021 - Decorrenza: 01/01/2021 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
26 maggio 2025
Panoramica del Contratto
Imprese esercenti l'attività funebre
Parti Stipulanti
Feniof
Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1715,45 € | 2254,21 € |
| 2 | 1439,22 € | 1971,74 € |
| 3 | 1241,98 € | 1770,13 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni.
Personale direttivo (preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto con diretta responsabilità dei servizi): è escluso dalla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario. Tale esclusione non si applica quando sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di lavoro.
Il lavoro straordinario deve essere compensato con la quota oraria di retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali da calcolarsi esclusivamente sulla retribuzione tabellare e la contingenza:
- lavoro straordinario diurno feriale: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
- lavoro straordinario festivo: 65%;
- lavoro straordinario notturno festivo: 75%.
Ferie
I lavoratori, per ogni anno di servizio, hanno diritto a un periodo di ferie pagate pari a 26 giorni lavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
Qualora la prestazione settimanale sia distribuita su 5 giornate (settimana corta) il periodo di ferie pagate è pari a 22 giorni lavorativi.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero mentre non sarà considerata la frazione inferiore ai 15 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: va corrisposta entro il 20 dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero).
Il rateo della tredicesima mensilità va computato ai fini del T.F.R. e dell'indennità di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Quattordicesima: va corrisposta entro il 15 luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione globale mensile, frazionabile per dodicesimi con le modalità previste per la tredicesima mensilità.
Il rateo della quattordicesima erogazione è computabile ai fini del T.F.R. e dell'indennità di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
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