CCNL Legno e Arredamento - Industria
Contratto: Boschi, Foreste, Legno, Arredamento - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 settembre 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 21/10/2020 - Decorrenza: 01/04/2019 - Scadenza: 31/12/2022
Ultimo aggiornamento
04 settembre 2026
Panoramica del Contratto
Aziende dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi forestali.
Parti Stipulanti
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
FederlegnoArredo
Federazione Italiana delle Industrie del Legno
del Sughero
del Mobile e dell'Arredo
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| AD1 | 2496,99 € | 3037,07 € |
| AD2 | 2623,56 € | 3165,80 € |
| AD3 | 2685,16 € | 3227,40 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Boschi, Foreste, Legno, Arredamento - Industria: aggiornamento istituti contrattuali
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Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge. Per il lavoro straordinario sono corrisposte le maggiorazioni percentuali, di seguito indicate:
Istituto
Operai %
Intermedi %
Impiegati %
lavoro straordinario diurno (feriale)
30
30
30
lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all’art.18, parte comune, del presente C.C.N.L.)
50
50
60
lavoro straordinario notturno
50
50
50
lavoro straordinario festivo notturno
70
70
70
Ferie
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, nella misura di 4 settimane.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla normale retribuzione percepita dal lavoratore stesso.
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