CCNL Boschi, Foreste, Legno, Arredamento - Artigianato
Contratto: Legno e Lapidei - Artigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 ottobre 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 25/03/2014 - Decorrenza: 01/01/2013 - Scadenza: 31/12/2015
Ultimo aggiornamento
24 febbraio 2025
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili.
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Cna Costruzioni
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Cna Produzione
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Confartigianato Marmisti
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Confartigianato Legno e Arredo
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A | 2123,69 € | 2123,69 € |
| A S | 2278,43 € | 2278,43 € |
| B | 1941,22 € | 1941,22 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Legno e Lapidei - Artigianato: Accordo integrativo 17/02/2025
Il 17 febbraio 2025 le parti stipulanti il CCNL Area Legno Lapidei hanno sottoscritto un verbale integrativo che interviene con alcuni chiarimenti relativi all’applicazione dei nuo...
Lapidei - Artigianato: Aggiornamento minimi contrattuali
LEGNO E LAPIDEI - ARTIGIANATO Lapidei - Artigianato Minimi in vigore dal 01/10/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 2392,27 € 0 € 0 € 2392,27 1 - P.m.i. € 2409,92 €...
Orario di lavoro (Legno)
La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima a livello territoriale, potrà diversamente regolamentare.
Lavoro straordinario (Legno)
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti delle 44 ore settimanali (per le ore dalla 41a alla 44a v. "Lavoro supplementare").
Maggiorazioni: per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione di fatto:
- lavoro straordinario diurno 28%
- lavoro straordinario notturno 50%
- lavoro straordinario festivo 50%
- lavoro straordinario festivo notturno 60%
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare, verranno recuperate, nella misura di un terzo, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite.
Lavoro supplementare: Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e sino a 44 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale di fatto. È fatto salvo quanto previsto in caso di flessibilità.(v. "Flessibilità oraria").
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4 settimane.
Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore.
Mensilità Aggiuntive (Legno)
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione globale di fatto. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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