CCNL Lavanderia e tintorie - Industria
Categoria Retributiva: Lavanderie - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 maggio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 28/03/2023 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025
Ultimo aggiornamento
20 maggio 2026
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Assosistema
Associazione del Sistema Industriale Integrato di Beni e Servizi Tessili e Medici Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Appr.prof. A3 - 3° periodo | 1862,97 € | 1862,97 € |
| Appr.prof. A3 - 2° periodo | 1768,69 € | 1768,69 € |
| Appr.prof. B1 - 2° periodo | 1862,97 € | 1862,97 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lavanderia e tintorie - Industria: Ipotesi di accordo 19/05/2026
In data 19 maggio 2026 Assosistema Confindustria con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro d...
Lavanderia e tintorie - Industria: arretrati
La quota di aumento prevista per il mese di maggio 2026 sarà retribuita al personale in forza il 1° giugno 2026, unitamente alle competenze del mese di giugno 2026 (€ 50,00 al live...
Orario di lavoro
L'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere.
Esso può essere computato anche come durata media su un periodo massimo di 12 mesi.
Orario pluriperiodale: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario, calcolate con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi; il predetto limite può essere elevato sino a 12 mesi.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali la prestazione eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Per il lavoro straordinario saranno corrisposte al lavoratore, oltre la normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso:
- Lavoro straordinario diurno (prime 8 ore settimanali per i lavoratori a regime normale, prime 10 ore settimanali per i discontinui): 30%
- Lavoro straordinario ore successive: 40%
- Lavoro straordinario notturno feriale: 50%
- Lavoro straordinario notturno festivo: 75%
- Lavoro straordinario diurno festivo: 55%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione normale di fatto maggiorata per gli operai addetti a lavoro a squadra dell'1,05 %.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Ferie (Impiegati)
L'impiegato ha diritto per ogni anno a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Mensilità Aggiuntive (Impiegati)
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
La maggiorazione per lavoro a squadre dell'1,05% verrà computata agli effetti del trattamento della tredicesima mensilità, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione della tredicesima mensilità, i mesi nei quali vi è stata corresponsione della percentuale di lavoro a squadre.
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