CCNL Lavanderie e tintorie (Confsal - Conflavoro)
Categoria Retributiva: Lavanderie e tintorie - Artigianato (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 04/07/2025 - Decorrenza: 01/07/2025 - Scadenza: 30/06/2028
Panoramica del Contratto
Lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere – Settore artigianato
Parti Stipulanti
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2063,00 € | 2063,00 € |
| 1 | 1408,00 € | 1408,00 € |
| 2 | 1489,00 € | 1489,00 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giornate lavorative.
Nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti che comporti la distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, l’orario settimanale sarà di 36 ore con retribuzione di 40 ore.
Lavoro straordinario
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto :
|
Maggiorazioni |
|
|
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) |
30% |
|
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale) |
40% |
|
Lavoro straordinario notturno |
50% |
|
Lavoro straordinario festivo |
55% |
|
Lavoro straordinario festivo notturno |
75% |
|
Lavoro festivo |
50% |
Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00. Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
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