Immagine contratto Lavanderie e tintorie (Confsal - Conflavoro)

CCNL Lavanderie e tintorie (Confsal - Conflavoro)

Categoria Retributiva: Lavanderie e tintorie - Artigianato (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 04/07/2025 - Decorrenza: 01/07/2025 - Scadenza: 30/06/2028

Panoramica del Contratto

Lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere – Settore artigianato

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2063,00 €2063,00 €
11408,00 €1408,00 €
21489,00 €1489,00 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque giornate lavorative.

Nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti che comporti la distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni, l’orario settimanale sarà di 36 ore con retribuzione di 40 ore.

Lavoro straordinario

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto :

 

Maggiorazioni

Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)

30%

Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale)

40%

Lavoro straordinario notturno

50%

Lavoro straordinario festivo

55%

Lavoro straordinario festivo notturno

75%

Lavoro festivo

50%

Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00. Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

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