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TUTTI I CCNL

SETTORE: Tessili

CCNL: Lavanderia e tintorie - Industria

Lavanderie - Industria

CODICE CNEL: D0L1

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 05/01/2021

LAVANDERIE E TINTORIE - INDUSTRIA

 

Testo consolidato del CCNL 05/01/2021

per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini

Decorrenza: 01/04/2019

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 05/01/2021 come modificato da:
- Ipotesi di Accordo 28/03/2023 (Decorrenza 01/01/2023) 

 

Verbale di stipula

 

Addì 5 gennaio 2021, in videoconferenza (accordo)

Tra

L'ASSOCIAZIONE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI BENI E SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI,

e

la FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI (F.E.M.C.A.) CISL.

Con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI (C.I.S.L.);

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI TESSILI ENERGIA MANIFATTURIERI (F.I.L.C.T.E.M.) CGIL, alla Segreteria nazionale Filctem-Cgil e alla Delegazione trattante Filctem-Cgil

Con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L. e di tutta la sua Segreteria Confederale Nazionale;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI E ABBIGLIAMENTO (U.I.L.T.E.C.),

Con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.);

è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di categoria, che disciplina i rapporti di lavoro

tra

le imprese esercenti servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, di protezione individuale, calzature, dispositivi medici sterili in TNT (tessuto non tessuto), in TTR (tessuto tecnico riutilizzabile) e dispositivi medici di strumentario chirurgico, attraverso stabilimenti produttivi in conto proprio e/o in conto terzi, destinati all'industria, alla sanità, al turismo, alle comunità in generale e all'edilizia, ecc.,

e

i lavoratori da esse dipendenti.

Il presente contratto si applica anche alle imprese industriali esercenti l'attività di ricondizionamento e pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.

Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 28/03/2023(Decorrenza 01/01/2023)

Verbale di stipula

 

In data 28/03/2023

Tra

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

hanno sottoscritto la presente IPOTESI DI RINNOVO

CCNL LAVANDERIE INDUSTRIALI E CENTRALI DI STERILIZZAZIONE ED IMPRESE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI BENI E SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI

La presente Ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla approvazione dei lavoratori

Le organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle parti stipulanti l'avvenuto scioglimento della riserva entro il 31 maggio 2023. I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo decorrono dal 28 marzo 2023 ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

[___] 

 

Prot. 05/06/2023 n. 176 - Scioglimento riserva

 

Roma, 5 giugno 2023

Spett.le

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

assosistema @legalmail.it

Oggetto: scioglimento riserva Ipotesi Accordo rinnovo CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini 2023 - 2025

A seguito della firma dell'Ipotesi di Accordo del rinnovo del contratto dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini del 28 marzo 2023, dopo ampia consultazione tra i lavoratori a cui si applica tale contratto, con oltre il 90% dei consensi, le scriventi OO.SS. sciolgono positivamente la riserva, pertanto l'intesa raggiunta è da ritenersi pienamente vigente.

Distinti saluti.

I Segretari generali

FILCTEM CGIL

FEMCA CISL

UILTEC UIL

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI

Le Parti dichiarano di aver agito, nell'ambito del tavolo negoziale per il rinnovo del presente contratto collettivo di lavoro, con riferimento e nello spirito del "Protocollo di lineamenti programmatici ed obiettivi condivisi di Assosistema e Femca Cisl Filctem Cgil Uiltec Uil del 30 ottobre 2006, così come successivamente aggiornato ed integrato con Protocollo del luglio 2008, e dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 ed assumendone le finalità hanno inteso ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.

 

PREMESSA AL CCNL

Le lavanderie industriali offrono un servizio essenziale alle attività del sistema sanitario pubblico e privato, socio-assistenziale, turistico e della ristorazione. Il rinnovo del contratto avviene in una situazione in cui molte imprese del settore, sono in crisi.

L'accordo di rinnovo conferma la qualità delle relazioni che le parti intendono consolidare ad ogni livello nazionale, territoriale ed aziendale. La pandemia e le sue molteplici ricadute hanno provocato alle imprese e ai lavoratori una crisi senza precedenti caratterizzata da forti impatti sui modelli organizzativi. Le parti, in ragione del cambiamento che è in atto intendono promuovere ad ogni livello un costante dialogo tra le rappresentanze orientato alla valutazione e alla gestione delle diverse condizioni promuovendo congiuntamente specifiche interlocuzioni istituzionali a sostegno della organizzazione settoriale rappresentata nei diversi comparti a favore delle imprese e per la difesa dei livelli occupazionali.

La crisi ha evidenziato l'estensione della filiera richiamando l'attenzione delle Istituzioni e del Governo sulla articolazione dei servizi per i quali è necessaria una programmazione strategica ed una visione proattiva di medio e lungo termine che sostenga e valorizzi tutta la filiera nel superare l'emergenza. Il mercato già condizionato da pratiche scorrette che inquinano la concorrenza tra le imprese, non può subire ulteriori diversificazioni nell'attuazione di politiche pubbliche orientate al sostegno delle imprese e dei lavoratori. Bisogna evitare di incrementare i rischi a tutta la catena di fornitura, problematiche che potrebbero compromettere i pagamenti tra i clienti e fornitori, importanti ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza igienica delle strutture e dei clienti.

 

Governance del settore

Le Parti a livello nazionale ribadiscono la volontà di attuare iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche per promuovere politiche settoriali e di sistema a sostegno dell'industria sanitaria e turistica la cui valenza è strategica per il sistema produttivo nazionale.

In questa direzione le parti confermano la volontà di rafforzare le relazioni industriali attraverso la valorizzazione della sessione settoriale annuale prevista all'art. 10 del CCNL quale ambito strategico nazionale per la promozione delle politiche di sistema. Nel corso della sessione annuale sarà sviluppato un confronto per individuare le linee prioritarie per lo sviluppo dei settori, le proposte di politiche industriale, le iniziative da rappresentare al Governo e alle altre istituzioni. La sessione annuale, aperta alla partecipazione territoriali delle parti, verrà preceduta da un tavolo politico rappresentato dalle organizzazioni firmatarie il presente CCNL per individuare gli obiettivi condivisi.

Per favorire il dialogo istituzionale, le Parti promuoveranno la costituzione di tavoli di concertazione finalizzati ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e lavoratori, nonché le materie la cui valenza è ritenuta strategica per il settore.

È necessario sviluppare nell'ambito della comune responsabilità una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di sanità, turismo e dei servizi loro annessi per sviluppare politiche di sistema.

Le Parti ritengono inoltre importante che le relazioni industriali siano improntate a risolvere con uno spirito costruttivo e collaborativo le problematiche e le trasformazioni dell'organizzazione del lavoro, assumendo obiettivi comuni volti all'applicazione, all'esigibilità e alla gestione del presente contratto, migliorando la produttività e la redditività del settore a favore delle imprese e dei lavoratori.

ASSOSISTEMA, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL intendono dare continuità al dialogo sociale nel corso della vigenza contrattuale, per la individuazione e la definizione di una serie di azioni qualificanti. Per questo, si conviene di affidare ad EBLI, quale sede di interpretazione contrattuale, nella sua funzione di analisi e di osservatorio del settore, specifici temi da sottoporre, successivamente, alla valutazione alle parti sociali.

 

Esigibilità del contratto

Il presente contratto intende dare piena attuazione al Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e al Patto della Fabbrica del 9 marzo 2018, fissando principi orientati alla prevenzione dei conflitti, diretto ad assicurare efficacia ed esigibilità alle intese raggiunte.

Le Parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro nelle imprese del settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping contrattuale ma anche un punto di riferimento per i lavoratori che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.

Le Parti hanno sin da subito condiviso accordi di programma volti a richiamare all'attenzione le istituzioni, il Governo e le Regioni su tematiche proprie del settore, sia esso sanitario che turistico, denunciando quelle politiche orientate al massimo ribasso e da una conseguente accentuazione dei comportamenti evasivi ed elusivi delle regole e delle leggi da parte di alcuni imprenditori che disapplicando il contratto nelle più svariate forme orientano e danneggiano la competizione tra le imprese.

Le Parti ritengono che, ai fini dei rinvii legali alla contrattazione collettiva, come definito nell'accordo interconfederale del 9 marzo 2018, il presente CCNL assolve la sua principale funzione di regolazione dei rapporti di lavoro e di garante dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore, pertanto esso deve essere applicato in ogni singolo istituto che le Parti hanno ritenuto opportuno disciplinare congiuntamente.

 

 

PARTE GENERALE

Capitolo I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto

 

Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, il contratto collettivo nazionale preesistente per la categoria dei lavoratori cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso; restano immutate le condizioni individuali di miglior favore godute dai lavoratori in servizio precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di Legge e gli accordi interconfederali.

Le parti, inoltre, si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite nel presente contratto o in altri livelli di contrattazione, come da accordo interconfederale del giugno 2011 e come previsto all'art. 8 del presente CCNL.

Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

 

 

Art. 2 - Interpretazione del contratto

 

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto sia il rapporto di lavoro.

 

 

Art. 3 - Controversie

 

A) Controversie Individuali

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Riuscito vano il tentativo di compimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessati da 1 o 2 membri designati dall'organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del Lavoro.

Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.

 

B) Controversie interpretative e collettive

Le controversie individuali di carattere interpretativo e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'Ente Bilaterale, di cui all'art. 4.

La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.

Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 83 nonché alle norme di Legge vigenti in materia.

 

 

Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale

 

Fra ASSOSISTEMA, FEMCA CISL, FILCTEM CGIL e UILTEC UIL è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale che ha i seguenti scopi:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;

- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale sull'evoluzione del settore;

- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;

- promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee per la rioccupabilità dei lavoratori;

- attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturati, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo, e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

- studiare criteri e modalità di anticipazione al lavoratore di indennità, a carico dell'INAIL, per gli infortuni sul lavoro;

- raccogliere gli accordi realizzati a livello territoriale ed aziendale curandone le analisi e la registrazione;

- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle norme di Legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l'ambiente esterno all'impresa; apportare il proprio parere di conformità alla formazione base e -learning, come da accordo in sede di conferenza Stato Regione del 21 dicembre 2011;

- dare il proprio parere di conformità al piano formativo individuale dell'apprendista, come previsto all'art. 42, d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;

- distribuire gratuitamente alle aziende, che contribuiscono al fondo, una copia del vigente contratto nazionale di lavoro per ogni singolo dipendente;

- sede di interpretazione e conciliazione rispetto alle controversie collettive derivanti dall'applicazione del presente contratto;

- istituire e rendere operativo l'Osservatorio per il monitoraggio delle pratiche sleali e illegali in essere nel settore.

Al fine di rendere disponibili strumenti ed indicazioni utili a consentire alle imprese di adottare un codice di condotta per il settore, come previsto all'art. 12, le parti affidano all'Ente Bilaterale il compito di fornire tutti gli elementi utili per la predisposizione di un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti finalizzati a garantire il rispetto dei contenuti del codice.

Le parti studieranno altresì l'individuazione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.

Le parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale compiti di indirizzo/progetta-zione/programmazione e promozione dell'attività formativa, finalizzata sia a conseguire formazione di base e continua che quella più specificatamente di natura professionale.

In tale ambito l'Ente Bilaterale, anche in relazione all'attività di Fondimpresa, avrà il compito di assistere imprese, OO.SS. territoriali e RSU, nell'attivazione di piani formativi.

Al fine di finanziare l'attività, le parti convengono che a far data dal 1º gennaio 2000 viene istituita una quota di partecipazione congiunta da destinare a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Il contributo è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore.

Entrambe le percentuali sono calcolate sulla Retribuzione Contrattuale Conglobata (RCC) di ciascun dipendente.

Le parti, in ragione dell'ampliamento dei ruoli e dei compiti affidati all'Ente Bilaterale nel presente articolo e nelle altre disposizioni contrattuali, concordano di affidare all'Ente la definizione di un modello organizzativo adeguato alla realizzazione degli obiettivi previsti.

Alla data della sottoscrizione del presente CCNL, le parti hanno inteso riepilogare tutte le attività che vedono coinvolto l'Ente Bilaterale e che sono:

- promozione di iniziative sul tema della responsabilità sociale delle imprese;

- implementazione e monitoraggio di modalità organizzative con le quali sperimentare nuove forme di relazioni sindacali a livello aziendale;

- rilevamento e monitoraggio dei parametri di riferimento per la contrattazione aziendale, ivi compresi modelli di premio variabile;

- definizione delle modalità di articolazione e di erogazione della formazione dell'apprendista ed approvazione del piano formativo individuale in conformità a quanto disposto in sede di accordo, dalla Conferenza Stato-Regioni, del 21 dicembre 2011;

- studio circa l'applicazione del nuovo sistema di inquadramento e sperimentazione del nuovo sistema classificatorio. Studio circa l'eventuale ridefinizione della scala parametrale con conseguente valutazione dei relativi costi;

- gestione dello Sportello per l'azione formativa e del catalogo delle azioni formative;

- studio circa i criteri e le modalità di anticipazione al lavoratore di indennità, a carico dell'Inail, per gli infortuni sul lavoro;

- istituzione presso l'Ente Bilaterale di una Commissione di verifica sul possesso dei requisiti necessari per ottenere e mantenere la qualificazione dell'impresa di cui al Protocollo n. 10 sul sistema di qualificazione delle imprese. Definizione di un regolamento interno nonché delle procedure per il rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- supporto alla Commissione Paritetica Nazionale;

- supporto alla Commissione Nazionale su Ambiente e Sicurezza;

- studio di settore a cura di EBLI per il monitoraggio delle tematiche legate all'ambiente di lavoro e alla sicurezza, nonché l'analisi dell'incidenza degli infortuni e malattie professionali nel settore.

 

Dichiarazione a verbale

L'Ente Bilaterale svilupperà, durante la vigenza contrattuale le seguenti tematiche: il monitoraggio sullo stato di applicazione del nuovo sistema di inquadramento, evidenziando le modifiche dovute all'innovazione tecnologica, organizzativa e di processo; l'esame delle indicazioni emerse dalla Commissione Tecnica Nazionale per l'adeguamento del nuovo sistema di inquadramento professionale: l'accorpamento delle figure professionali proposto; la valorizzazione dei comportamenti organizzativi e della polivalenza; la ridefinizione della Tavola dello sviluppo professionale; la definizione ed applicazione di una nuova scala parametrale che definisca in modo equo le differenze economiche delle retribuzioni di modulo in relazione ai livelli professionali espressi dal nuovo sistema di inquadramento; l'approfondimento e valutazione della disciplina contrattuale dell'orario di lavoro, con particolare riferimento alla rimodulazione dell'orario di lavoro e relativi modelli organizzativi; la realizzazione di una indagine conoscitiva sulla gestione dell'istituto della reperibilità nelle aziende operanti nel settore.

EBLI fornirà alle parti sociali gli strumenti relativi all'approfondimento, all'analisi e all'osservazione delle suddette tematiche al fine di verificarne i contenuti e le condizioni per addivenire ad una nuova regolamentazione dei richiamati istituti contrattuali nel prossimo rinnovo contrattuale.

 

 

Art. 5 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese contrattuali

 

Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio una copia del presente contratto nazionale di lavoro.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

Secondo modalità stabilite dalle OO.SS. stipulanti (Protocollo n. 11 in allegato), le imprese effettueranno ai lavoratori non iscritti una ritenuta a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del contratto che verrà trasferito alle OO.SS. stesse.

 

 

Art. 6 - Esclusiva di stampa

 

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 5 Parte Generale.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

Le parti concordano che la stampa del nuovo CCNL sarà a carico dell'EBLI e sarà distribuito gratuitamente alle imprese che versano il contributo all'Ente Bilaterale stesso.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 28/03/2023(Decorrenza 01/01/2023)

[___]

Art. 6 - Esclusiva di stampa

 

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente comma: "Le Parti ritengono opportuno affiancare alla stampa cartacea del CCNL la consultazione in formato digitale del contratto secondo le modalità che successivamente verranno definite dall'EBLI".

[___]

 

 

Art. 7 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto collettivo nazionale è valido dal 1º aprile 2019 al 31 dicembre 2022, sia per la parte normativa che per la parte economica.

Sono fatte salve le decorrenze indicate per singoli istituti.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 28/03/2023(Decorrenza 01/01/2023)

[___]

Art. 7 - Decorrenza e durata

 

Il primo periodo sarà sostituito con il seguente: "Il presente contratto collettivo nazionale è valido dal 1º gennaio 2023 al 31º dicembre 2025, sia per la parte normativa sia per la parte economica"

[___]

 

 

Art. 8 - Contrattazione di secondo livello

 

1. Premessa

Le parti, anche in riferimento alla generale tendenza sviluppatasi in Europa volta a favorire la progressiva estensione della contrattazione collettiva, ritengono tale strumento utile per incrementare la produttività delle imprese e, conseguentemente, le retribuzioni reali dei lavoratori in un contesto di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori.

L'obiettivo è quello di incrementare la qualità dei servizi prestati, la produttività, l'efficienza e la redditività aziendale, e di migliorare le condizioni di lavoro e le retribuzioni dei lavoratori.

In tal senso, le parti, hanno inteso predisporre, in sede nazionale, delle linee-guida al fine di semplificare, armonizzare e regolamentare l'evoluzione della contrattazione aziendale o, in alternativa, territoriale.

Nel contempo, le parti nazionali, demandano all'Ente bilaterale nazionale di categoria (EBLI) di realizzare un Osservatorio, individuando dei parametri più significativi e caratteristici delle attività aziendali che potranno essere presi a riferimento nella conduzione delle trattative di secondo livello nonché là conseguente individuazione di modelli di premio variabile che potranno essere adottati e/o riadattati in funzione delle concrete esigenze delle aziende interessate.

L'Osservatorio consentirà di avere il quadro aggiornato degli andamenti caratteristici del settore e di fornire alle parti indicazioni utili per orientare le iniziative, autonome e/o comuni, di natura industriale e/o contrattuale sia a livello nazionale che aziendale.

I susseguenti punti costituiscono le linee-guida di cui sopra, in aggiunta al protocollo sulle linee guida alla contrattazione semplificata per le PMI prive di rappresentanze sindacali.

2. Soggetti

La contrattazione di secondo livello viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato, alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali, e, dall'altro, alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato nonché dell'Accordo interconfederale del 9 marzo 2018.

Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con le prassi in atto nella categoria, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

3. Procedure

a) Consultazione e verifica

Al fine di instaurare un corretto confronto fra parti sociali ed acquisire elementi di conoscenza comune necessari per definire gli obiettivi della contrattazione di secondo livello, i soggetti di cui al precedente punto 2 si incontreranno preventivamente per valutare la situazione produttiva ed economica aziendale, anche in riferimento alle esigenze di sviluppo ed alle prospettive occupazionali.

Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.

b) Fase negoziale

Al termine della preventiva procedura di consultazione e verifica descritta alla lett. a), si avvia la fase negoziale che dovrà caratterizzarsi per le condizioni di normalità nella conduzione delle trattative, il che implica l'esclusione di qualsiasi iniziativa unilaterale, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, nei termini previsti dalla successiva lett. d).

c) Accordo

L'intesa raggiunta confluisce in un verbale di accordo firmato congiuntamente dalle parti sociali interessate e produce effetti giuridici fino al successivo rinnovo.

d) Rinnovo

Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello saranno presentate congiuntamente dalle Rappresentanze sindacali unitarie costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, in assenza della RSU, dalle Organizzazioni sindacali territoriali - espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato - e, contestualmente, all'Associazione imprenditoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo.

L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Qualora trascorsi 3 mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato ancora rinnovato, le parti possono interessare le rispettive Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nazionale per favorire una mediazione e consentire il raggiungimento dell'accordo.

4. Materie

Inoltre, la contrattazione di secondo livello potrà riguardare le materie e quanto specificatamente delegato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al riguardo, si provvederà a specificare ed ordinare quanto è previsto dagli articoli contrattuali in materia di relazioni sindacali, distinguendo tra diritti di informazione, consultazione, verifica congiunta e negoziazione.

In ogni caso, la contrattazione aziendale potrà riguardare solo materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti a livello nazionale e ad altri livelli superiori di contrattazione.

Pertanto, le parti convengono di demandare alla contrattazione aziendale le seguenti materie:

A contenuto normativo

- sistema informativo aziendale;

- alcuni aspetti legati alle diverse tipologie contrattuali presenti in azienda;

- organizzazione del lavoro;

- servizi sociali e mensa;

- reperibilità, orari, flessibilità;

- materie normative delegate dal CCNL;

- formazione continua ed inquadramento;

- diritto allo studio;

- congedi parentali;

- patto di solidarietà generazionale;

- ferie e permessi.

 

A contenuto economico

Le materie riservate alla contrattazione di secondo livello a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalle presenti linee-guida. In tal caso, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Pertanto, la contrattazione di secondo livello con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.

Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei parametri concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.

Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione di secondo livello avranno caratteristiche proprie e diverse dagli elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.

In considerazione dello stretto legame che sussiste tra tali emolumenti e lo stimolo ad una maggiore efficienza aziendale, ai fini dell'erogazione del premio si potrà tener conto delle ore di lavoro effettivamente lavorate; pertanto, attese le classificazioni utilizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la quantificazione del costo del lavoro in questo settore, i cui decreti ministeriali in materia costituiscono parte integrante del presente accordo collettivo, tra le ore effettivamente lavorate non vanno annoverate le ore di malattia. Ad ogni modo, rientrano nelle ore di lavoro effettive le ore di infortunio, quelle di maternità, le assemblee sindacali e i permessi sindacali, salvo diverse condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale.

Il premio deve comunque avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.

In particolare, per premi di risultato devono intendersi le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. I contratti collettivi di secondo livello devono prevedere criteri di misurazione e verifica di tali incrementi, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.

Inoltre, i contratti collettivi di secondo livello possono prevedere strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

 

Dichiarazione delle parti

Qualora si presentino situazioni aziendali che, da tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rivelino un andamento anomalo dell'assenteismo, le parti si impegnano ad analizzare il fenomeno ricercando le soluzioni adeguate a tale problema.

 

5. Elemento di perequazione

In assenza di contrattazione aziendale o nel caso la contrattazione aziendale si chiudesse senza formale accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda a titolo perequativo onnicomprensiva e non incidente sul TFR per un importo pari a 200 euro annui nel 2021, 230 euro annui nel 2022 e 260 euro annui a decorrere dal 2023.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro oppure in caso di contratto di lavoro part-time, nel corso dell'anno di riferimento la cifra sarà riproporzionata, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento della corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.

6. Durata

La durata del contratto di secondo livello è pari a tre anni.

La contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali di rinnovo del contratto nazionale di categoria per evitare sovrapposizioni; pertanto, non si procederà all'avvio di trattative di accordi integrativi aziendali 6 mesi prima e 3 mesi dopo la scadenza contrattuale nazionale.

Durante l'intero periodo di vigenza dell'accordo di secondo livello, le parti avranno cura, in sede nazionale e per il tramite dell'Ente bilaterale, di effettuare analisi circa la coerenza degli accordi di secondo livello stipulati con la normativa in materia e circa i risultati ottenuti mediante tali accordi.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 28/03/2023(Decorrenza 01/01/2023)

[___]

Art. 8 - Contrattazione di secondo livello

 

L'elemento di perequazione di cui al punto 5, pari a 260 euro lordi per l'anno 2023, a 300 euro per l'anno 2024, e a 350 per l'anno 2025.

[___]

 

 

Capitolo II - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

PARTE I - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Art. 9 - Partecipazione dei lavoratori

 

Le parti nel condividere lo sviluppo in termini di partecipazione, hanno voluto dare indicazioni per la promozione di percorsi che possano coinvolgere le organizzazioni territoriali firmatarie del CCNL, le RSU, i lavoratori e le aziende, offrendo spunti per la sperimentazione di progetti comuni.

Le linee guida sulla partecipazione rappresentano un contributo per definire i significati condivisi, per caratterizzare e orientare le dinamiche partecipative, per individuare gli elementi chiave di un percorso valorizzando i riferimenti culturali, le aspettative e gli obiettivi generali, per delineare concretamente percorsi e pratiche attuative.

La partecipazione nell'impresa riguarda quell'insieme di attività organizzative, culturali, formative e professionali che si declinano in molteplici forme:

- la partecipazione indiretta: definisce le modalità della consultazione congiunta fra le parti sociali, le procedure di co-determinazione e orientamento, di contrattazione collettiva, di concertazione;

- la partecipazione diretta definisce le modalità di consultazione del dipendente nella progettazione del sistema di produzione e organizzazione dell'impresa e delega poteri decisionali;

- la partecipazione economica il cui fondamento è la retribuzione si realizza attraverso la definizione di obiettivi condivisi.

Le forme attuative della partecipazione indiretta si attivano attraverso lo sviluppo della conoscenza del lavoratore, della gestione condivisa dei processi organizzativi e strategici, attraverso le seguenti condizioni:

- l'esistenza di procedure formali, relative alla qualità dell'informazione sui processi di sviluppo, di consultazione sulle scelte, di controllo delle procedure e delle garanzie ambientali e sociali, comunque in ordine alle decisioni strategiche dell'impresa;

- l'esistenza di organismi congiunti tra le parti sociali, dotati di potere di orientamento, indirizzo e controllo, nonché di decisione, nelle materie dell'organizzazione del lavoro, della pari opportunità, della formazione professionale, dell'ecologia e della sicurezza; ,

- l'esistenza di organismi congiunti tra le parti sociali con poteri di regolazione e risoluzione delle controversie collettive;

- l'esistenza di meccanismi generali, concordati e misurabili, di remunerazione per obiettivi.

Tali requisiti sono preceduti da una necessaria cornice culturale, indicativa di quel senso condiviso che è condizione di partenza delle dinamiche partecipative.

Riguardo alla partecipazione diretta, invece, essa si basa sull'organizzazione del lavoro, sulla valorizzazione delle competenze, sullo sviluppo relazionale tra le persone e il gruppo di lavoro, detta anche partecipazione organizzativa.

La partecipazione organizzativa valorizza e rafforza il benessere del lavoratore e dell'imprenditore come fattori essenziali di un gioco a somma positiva. La partecipazione organizzativa è un ambito di analisi e di proposta operativa.

Il primo passo verso la partecipazione organizzativa: sensibilizzazione e condivisione il progetto partecipativo. Si evidenzia l'esigenza di condividere il progetto di cambiamento che si intende promuovere, fornendo a tutti i partecipanti le informazioni necessarie per comprenderne la portata, la valenza e le finalità. Questo primo passo si realizza nella dimensione delle relazioni industriali.

Il secondo passo verso la partecipazione organizzativa: preparazione alla partecipazione. Una attività finalizzata allo sviluppo di un sistema di aspettative da mettere a confronto con i partecipanti. Tali aspettative dovranno prendere in considerazione i caratteri che la partecipazione assumerà, i rischi e i fattori di successo che si ritengono connaturati a quel tipo di partecipazione, sviluppando un'analisi di fattibilità.

Il terzo passo verso la partecipazione organizzativa: costruzione operativa del progetto. Si tratta della dimensione nella quale si attiva un significativo percorso di apprendimento organizzativo all'interno del quale si pongono le basi per lo sviluppo del progetto attraverso l'individuazione delle abilità e delle conoscenze che andranno a formare il gruppo di lavoro.

Il quarto passo verso la partecipazione organizzativa: attivazione del/dei gruppo/i di lavoro e le dinamiche partecipative. È la fase attuativa nella quale è necessario distribuire e dosare le risorse in campo, per la riuscita del progetto, per la corretta integrazione delle competenze, dei comportamenti, dei compiti.

Il quinto passo verso la partecipazione organizzativa: valutazione dell'esperienza organizzativa. È la verifica delle reciproche convenienze, della utilità per il buon funzionamento del processo organizzativo. In questa fase vi è la possibilità di costruire modalità di accertamento condiviso dei processi, la condivisione dei meccanismi di correzione e autocorrezione.

Il sesto passo verso la partecipazione organizzativa: attivazione di pratiche contrattuali. La progettualità e i cambiamenti attivati possono determinare mutamenti essenziali nella realtà aziendale, come ad esempio, un aumento della produttività, un aumento della redditività, il miglioramento dell'organizzazione con la conseguente valorizzazione del tempo. Tali variazioni possono definirsi in regole, possono fare parte della contrattazione attuale e/o futura.

I vantaggi della partecipazione organizzativa:

- il miglioramento della percezione organizzativa rispetto alla propria posizione;

- la definizione delle aree di collaborazione, la integrazione delle competenze;

- l'incentivo all'autodiagnosi e alla diagnosi organizzativa, sviluppo di pratiche autocorrettive;

- il potenziamento delle capacità di osservazione dei processi a fini della valutazione;

- la definizione coesa degli obiettivi e dei compiti del gruppo;

- la sperimentazione di percorso partecipativo;

- la contrattazione basato su obiettivi comuni.

Le modalità attuative della partecipazione economica sono rinviate alle linee guida sulla contrattazione.

 

 

Art. 10 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea o internazionale

 

Premessa

Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto recepisce ed attua, tra l'altro, le logiche ed i contenuti dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 sulle Rappresentanze sindacali unitarie e dell'Accordo interconfederale dell'8 marzo 2018.

Al fine di sviluppare e rafforzare il sistema di relazioni, il 30 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra le parti (Assosistema e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil) un "Protocollo di lineamenti programmatici e condivisi ", successivamente aggiornato ed integrato con il Protocollo del luglio 2008 - che qui si allega in quanto assunto come parte integrante del presente CCNL - in cui si intende porre in essere un modello di relazioni industriali di tipo condiviso e sinergico per migliorare lo sviluppo economico e la coesione sociale nel settore; convenendo di istituire una sessione settoriale annuale di significato strategico al livello delle parti nazionali, dedicata all'aggiornamento e alla qualificazione dei temi ritenuti congiuntamente rilevanti al fine di perseguire gli obiettivi richiamati, nonché alla valutazione degli esiti delle iniziative intraprese.

Tale procedura sarà estesa anche alle aziende direttamente interessate e/o coinvolte dalle iniziative promosse in sede nazionale con le organizzazioni territorialmente competenti e le RSU.

Innovazione, competitività, impatto ambientale, bilateralità sono assunti come cardini portanti per la politica di consolidamento e di sviluppo del settore.

Le parti si impegnano a definire linee condivise e promuovere congiuntamente interventi nei confronti del mondo industriale, delle Istituzioni e del sistema Paese più in generale, al fine di dare visibilità e rilevanza al settore, condividendo l'esigenza di lavorare alla regolamentazione e allo sviluppo delle potenzialità che il settore propone come valore aggiunto per il sistema economico-sociale italiano sui temi strategici dell'impatto ambientale, del lavoro e dell'occupazione, della politica d'impresa.

Un particolare apprezzamento viene indirizzato per il lavoro svolto da EBLI in questi anni, confermandolo come sede e strumento privilegiato per favorire il confronto e il lavoro comune tra le parti, a livello nazionale.

Inoltre, le aziende sottoposte all'obbligo previsto dal dlgs. n. 254/2016, in materia di rendicontazione non finanziaria, forniranno annualmente alle RSU/RSA e alle organizzazioni sindacali territoriali competenti il documento di rendicontazione.

 

Occupazione - Investimenti - Formazione

Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze - anche attraverso la costituzione di un osservatorio congiunto di cui all'art. 4, della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.

Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e l'individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.

Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, anche secondo le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato e con la realtà evolutiva del settore:

- A livello Nazionale, di norma annualmente oppure su richiesta di una delle parti stipulanti, nel corso di un apposito incontro in sede di osservatorio congiunto verranno fornite alle parti informazioni globali in merito:

- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;

- all'andamento dell'occupazione giovanile, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione del D.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 nonché delle successive specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni UE;

- all'evoluzione tecnologica;

- all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedono interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;

- al numero degli addetti suddiviso per tipo di contratto, per sesso, per qualifica e per classi di età;

- alla dinamicità delle retribuzioni di fatto nel settore;

- a situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sodale o territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno;

- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;

- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;

- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;

- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;

- ai problemi ambientali.

A tale riguardo, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo all'evoluzione del settore e alle eventuali implicazioni:

- sui livelli occupazionali e sulla struttura dell'occupazione;

- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze formative.

- sulle condizioni di concorrenzialità e competitività del settore.

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3, le aziende che sono articolate su più unità produttive e che operano nel settore forniranno tali informazioni a livello nazionale.

Le parti si incontreranno annualmente al fine di individuare gli obiettivi condivisi di politica industriale. Entro tale ambito, le Parti promuoveranno analisi di contesto ed evidenzieranno le proposte condivise in relazione allo sviluppo economico e alla coesione sociale.

A livello Regionale o Territoriale, di norma annualmente oppure su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:

- alle prospettive produttive;

- ai programmi di investimento relativi ai nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;

- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione, anche in riferimento a quanto previsto dalla L. n. 374/1976;

- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;

- all'andamento dell'occupazione giovanile;

- allo sviluppo dell'apprendistato, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione del D.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 nonché delle successive specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni UE;

- alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;

- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;

- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;

- alle condizioni ambientali ed ecologiche.

A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili: sui livelli occupazionali e sulla struttura dell'occupazione;

- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

- sul rapporto che intercorre fra innovazioni tecnologiche ed esigenze formative;

- sulle condizioni di concorrenzialità e competitività del settore.

Le Parti forniranno agli Enti preposti tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.

Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive organizzazioni potranno definire congiuntamente:

- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni dell'informativa, anche attraverso la realizzazioni di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;

- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con le attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno sottoposti all'attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;

- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, utilizzando le risorse disponibili degli Enti Locali;

- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 48.

Per le aziende articolate su più siti produttivi è prevista una sessione informativa annuale su richiesta delle OO.SS. nazionali, avente per oggetto quanto di seguito previsto nel presente articolo.

Alla sessione parteciperà la direzione aziendale e il coordinamento sindacale nazionale, composto dalle OO.SS. nazionali e territoriali coinvolte e dalle RSU dei diversi siti in cui si articola l'azienda.

L'effettuazione dell'incontro darà luogo ad un permesso retribuito giornaliero per le RSU coinvolte, aggiuntivo rispetto alle ore di permesso retribuite attribuite alle RSU come da art. 20.

Il livello aziendale di informazione è articolato in tre momenti specifici: a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'impresa; b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale; c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee. Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende. A livello aziendale, di norma annualmente tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 50 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel corso di un apposito incontro, alle RSU ed alle Organizzazioni medesime, informazioni riguardanti:

- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (tipo di contratto, sesso e qualifica professionale), nonché all'eventuale acquisizione di pubbliche commesse;

- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni, che avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;

- il numero delle assunzioni suddivise per tipologia di contratto, sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente e quelle previste per l'anno in corso;

- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;

- l'andamento dell'occupazione giovanile, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione del D.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 nonché delle successive specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni dell'Unione Europea;

- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo, nonché dalle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- i lavori commessi in appalto, anche a cooperative.

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione, alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.

 

Andamento dell'attività produttiva

Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:

- supero e riduzione dell'orario contrattuale di lavoro per flessibilità e quantità delle ore necessarie;

- godimento delle ferie collettive e relative modalità;

- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione di orario;

- i contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.

Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (permessi per riduzione orario, modalità applicative della flessibilità, ex festività e ferie).

 

Imprese a dimensione europea o internazionale

In relazione alle direttive UE 94/95 e 2001/86, nonché al regolamento del Consiglio n. 2001/2157, le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.

A tal fine, riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea, in coerenza con le disposizioni delle direttive stesse e dell'accordo interconfederale 27 novembre 1996, demandando al livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.

In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adatto per il settore, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alle direttive poco sopra menzionate, da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Almeno una volta l'anno, le aziende con processi di internazionalizzazione extra UE avviati svolgeranno, con le RSU/OO.SS., un incontro informativo specifico.

 

 

Art. 11 - Responsabilità sociale delle imprese

 

Le Parti sostengono lo sviluppo di imprese socialmente responsabili, per tali intendendosi tutte quelle che, volontariamente, definiscono le proprie strategie valutandone i possibili impatti sul territorio di riferimento, sia in termini di occupazione ed equità sociale che in termini ambientali, in conformità alle linee guida Ocse ed agli indirizzi di cui al Libro Verde del 2001.

Al fine di promuovere, dunque, una cultura della responsabilità sociale e di far emergere i vantaggi in termini economici e di immagine che ne possono derivare, le parti convengono sulla stesura del Protocollo su "Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese", in allegato, ed affidano all'Ente Bilaterale Nazionale compiti di promozione di iniziative di formazione sul tema.

 

 

Art. 12 - Codice di condotta

 

Assosistema Confindustria e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, considerano la lotta al lavoro nero, allo sfruttamento del lavoro dei bambini, dei lavoratori e delle persone, obiettivo delle Parti.

Le parti ritengono necessario - e Assosistema si impegna in tal senso - che le aziende associate ed eventualmente coinvolte in processi di produzione di beni e dei servizi garantiscano il rispetto delle norme ed in particolare delle convenzioni dell'O.I.L. n. 29, n. 105, n. 87, n. 98, n. 100, n. 111 n. 138.

Qualora si verifichino violazioni delle disposizioni indicate nei precedenti commi, l'impresa provvederà a far cessare immediatamente o a rimuovere le situazioni di non conformità.

Per queste ragioni, le parti convengono sulla necessità di far recepire alle aziende un "codice di condotta" stabilendo che, per essere efficace, lo stesso deve essere accompagnato da disposizioni concrete e certe relative alla sua attuazione ed alle procedure di verifica indipendente, in particolare per il controllo del rispetto delle disposizioni del codice.

Le parti concordano, infine, sulla opportunità della definizione di un marchio con riferimento-ai rispetto dell'ambiente e dei diritti (la cui adozione avverrà su base volontaria), il quale certifichi che la produzione e la commercializzazione del prodotto è avvenuta senza ricorrere al lavoro minorile e nel rispetto dei diritti della persona e dell'ambiente, così come previsto dalle convenzioni internazionali.

Al fine di combattere le aree di lavoro illegale che producono fenomeni di concorrenza sleale nei confronti delle aziende regolari e di negazioni dei diritti fonda-mentali dei lavoratori, le parti richiedono alle istituzioni, ed in particolare al Ministero della Salute e alle Regioni, di subordinare affidamenti in appalto di commessa di lavoro solo ed esclusivamente ad aziende che applicano le leggi, i contratti e gli accordi sul codice di condotta, stante anche il regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto definito dal Protocollo sul sistema di qualificazione citato.

L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori - partner diretti - prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partner si rendessero responsabili direttamente o indirettamente dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita con riferimento al mancato rispetto delle convenzioni O.I.L. e delle normative nazionali vigenti.

Allo scopo di facilitare tale percorso, si istituisce una commissione paritetica composta da 6 componenti (3 designati dalle OO.SS. e 3 dalle imprese) che dovrà, entro dicembre 2013, redigere un codice di condotta e gestire la sua attuazione su mandato delle aziende aderenti e delle parti sociali.

Ulteriore compito della Commissione sarà quello di monitorare il lavoro del settore nonché di essere parte referente ad eventuali segnalazioni di infrazione del codice di condotta.

Per le aziende che si sottoporranno volontariamente alle verifiche del soprarichiamato Codice di Condotta sarà sperimentato un marchio definito "etichetta/marchio sociale e ambientale", di cui potranno fregiarsi solo le imprese che recepiscono, attraverso un accordo aziendale, l'accordo nazionale e il codice di condotta.

Le parti firmatarie del presente protocollo si attiveranno presso i competenti Ministeri, per discutere e concordare forme di collaborazione e di sostegno anche finanziario alle attività di controllo e monitoraggio.

 

 

Art. 13 - Dumping Contrattuale

 

Le Parti condividono l'esigenza di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla disapplicazione del presente CCNL attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'appalto e l'applicazione di contratti collettivi di settori con diversi campi di applicazione ovvero sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali non rappresentative, onde evitare forme di dumping contrattuale. Le Parti si impegnano, negli ambiti di propria competenza e in maniera congiunta, a porre in essere azioni, anche sollecitando l'intervento degli Organi Istituzionali competenti, per contrastare la proliferazione dei fenomeni sopra descritti, impegnandosi per la piena attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto congiuntamente il 4 febbraio 2020, in allegato al presente CCNL.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 28/03/2023(Decorrenza 01/01/2023)

[___]

Art. 13 - Dumping Contrattuale

 

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma: "Le parti al fine di dare attuazione su tutto il territorio italiano ad azioni finalizzate al contrasto e alla proliferazione di fenomeni di dumping istituiscono un gruppo di lavoro territoriale, senza costi aggiuntivi, che monitori attraverso i dati forniti dall'Ebli il corretto andamento del mercato. Il gruppo di lavoro, composto dalle organizzazioni sindacali territoriali e da tre rappresentanti di Assosistema, ha lo scopo di coordinare gli incontri con le istituzioni territoriali ed è volto a rendere applicativo l'accordo di programma del 4 febbraio 2020".

[___]

 

 

PARTE II - APPALTI

Art. 14 - Regime di solidarietà nei contratti di appalto e subappalto

 

Le Parti Sociali, nel ribadire la condivisione dell'obiettivo di accrescere la tutela dei lavoratori e di lotta ai fenomeni di illegalità, concorrenza sleale e lavoro sottocosto, concordano di introdurre un differente regime di solidarietà, di cui al Protocollo sulla "qualificazione delle imprese di sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico", in allegato, esclusivamente per i contratti di appalto e subappalto stipulati con aziende virtuose del settore che applicano le leggi vigenti in materia di lavoro ed il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le aziende che intendano dare applicazione al suddetto Protocollo ne danno comunicazione preventiva alle RSU/OO.SS. e si impegnano a fornire alle stesse gli aggiornamenti sulla evoluzione della procedura. Inoltre, le aziende si impegnano a svolgere un confronto a livello aziendale qualora insorgano problematiche inerenti l'applicazione del protocollo sopra citato.

 

 

Art. 15 - Lavoro esterno

Le parti, con riferimento all'art. 14, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi, anche se società in forma cooperativa, per l'effettuazione di produzioni del ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e del presente contratto nazionale di lavoro. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.

Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:

1. le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.

2. Le aziende sistematicamente committenti di lavoro a terzi, aventi oltre 50 dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente ed in caso di modifiche in corso d'anno, le Rappresentanze Sindacali Unitarie o, in mancanza, le OO.SS. territoriali, sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale, con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati. Le aziende committenti si impegnano ad applicare nei confronti delle aziende contoterziste tariffe che permettano alle stesse l'applicazione del CCNL.

3. Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con il seguente compito: acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commissionano lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazione presenti nel ciclo produttivo aziendale e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 50 dipendenti, l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fomite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), al comparto in cui operano, al tipo di lavorazione effettuato e alla loro natura industriale o artigianale, al fine di:

- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;

- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di prevenire alla loro regolarizzazione;

- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;

- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.

4. Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 ed alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.

5. A livello nazionale, le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.

6. La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e per le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.

7. Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.

8. Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle, misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno, infine, attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.

 

Chiarimento a verbale

Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.

Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un'attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di Legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

 

 

Art. 16 - Mobilità interna della manodopera

 

Le Direzioni delle unità produttive con più di 50 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.

Le RSU potranno richiedere alla direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.

 

Chiarimento a verbale

Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.

 

 

Art. 17 - Clausola di salvaguardia

 

Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazioni".

Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni - così come definiti nel capitolo II "Partecipazione, informazione, formazione e responsabilità sociale" - daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.

Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

 

 

Art. 18 - Cambio di appalto o di concessione in ambito sanitario/assistenziale pubblico

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 D.lgs. 276/2003, così come modificato dalla L. 122/2016, la disciplina inerente il subentro di un nuovo appaltatore o concessionario in ambito sanitario/assistenziale pubblico sarà la seguente.

Tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore sanitario/assistenziale pubblico, che, nella generalità dei casi, è caratterizzato dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto o di concessione e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo, delle attività delle imprese nonché delle loro diverse caratteristiche oltre alle diverse prestazioni derivanti dal diverso utilizzo da impresa a impresa di tecnologie e organizzazioni e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.

In ogni caso di cessazione di appalto o di concessione, l'azienda cessante ne darà comunicazione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della delibera di definitiva aggiudicazione, alle strutture sindacali aziendali, alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL e all'azienda subentrante, se conosciuta, fornendo informazioni sul numero degli addetti interessati, sull'orario di lavoro settimanale e sull'inquadramento contrattuale, indicando quelli impiegati nell'appalto o nella concessione da almeno 6 mesi precedenti alla delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto o della concessione e che prestano servizio presso le strutture sanitarie/assistenziali pubbliche interessate dall'appalto o dalla concessione. L'azienda subentrante darà comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL del subentro e della data di inizio di esecuzione dell'appalto o della concessione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della delibera di definitiva aggiudicazione; comunicherà inoltre eventuale variazione della data di inizio di esecuzione dell'appalto o della concessione, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Ente appaltante della lettera di comunicazione/variazione di inizio esecuzione dell'appalto/concessione.

Ad ogni modo, quest'ultima comunicazione ha il solo scopo di informare le organizzazioni sindacali territoriali di eventuali variazioni alla data di inizio di esecuzione dell'appalto o della concessione e non produce alcun effetto sia con riferimento al computo dei 6 mesi di cui al comma precedente e ai commi 11, 15 e 18 del presente articolo, sia in relazione al decorso dei termini di cui al comma successivo.

L'Associazione imprenditoriale convocherà, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, l'azienda subentrante e l'azienda cessante, entro i 20 giorni successivi al ricevimento della predetta richiesta, per un esame della situazione, al fine di armonizzare le eventuali mutate esigenze tecnico-organizzative ed economiche dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.

Fermo restando la quantità delle risorse umane previste nel progetto tecnico del servizio offerto dal nuovo appaltatore, la finalità dell'armonizzazione è quella di consentire un utilizzo di personale precedentemente occupato.

In ogni caso, le assunzioni effettuate sulla base del presente articolo non costituiscono occupazione aggiuntiva.

Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, inclusa l'aspettativa ai sensi dell'art. 31 Legge n. 300/1970, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.

Gli addetti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato, ai quali si applica la previsione dell'art. 33 del presente CCNL in materia di diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni da parte della subentrante stessa.

In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda, ai sensi dell'art. 32 del presente CCNL il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

La gestione subentrante assumerà il personale addetto di cui al comma 6, riferito all'appalto o alla concessione, in quanto regolarmente iscritto sui libri paga-matricola della gestione uscente da almeno 6 mesi precedenti alla delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto o della concessione, con esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva o di controllo dell'impianto con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti degli altri lavoratori.

L'esclusione del personale di cui al comma precedente dal passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante e/o l'utilizzo da parte di quest'ultima di attrezzature proprie possono costituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, D.lgs. 276/2003, come modificato dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122, elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa.

Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni sindacali ogni possibilità di reimpiego, in conformità alle specifiche condizioni previste dalla normativa di Legge vigente per le assunzioni.

Ai lavoratori coinvolti nel passaggio sarà formulata proposta di assunzione coerente con l'organizzazione che l'impresa subentrante intende applicare e con le previsioni del bando di gara e del capitolato d'appalto o di concessione.

L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e le caratteristiche organizzative ed economiche del contratto di appalto o di concessione, assumerà, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o alla concessione, senza prevedere nel contratto individuale il periodo di prova e riconoscendo nei prospetti paga i livelli retributivi di fatto individualmente acquisiti, rilevando a tal fine esclusivamente i livelli retributivi e contrattuali acquisiti al 6º mese precedente la delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto, sempreché non si riscontrino situazioni anomale rispetto al progetto tecnico del servizio offerto e a quanto previsto nel presente CCNL.

I compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione aziendale correlata alla produttività in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto eventualmente previsto nei contratti aziendali stipulati dall'impresa subentrante.

Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla eventuale contrattazione integrativa salariale.

L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante, entro 20 giorni dalla comunicazione della delibera di definitiva aggiudicazione, la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:

- nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale;

- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;

- livello di inquadramento;

- orario settimanale;

- data di assunzione nel settore;

- data di assunzione nell'azienda uscente;

- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 68/1999;

- le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, compresa la formazione obbligatoria;

- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 91 e 92 del vigente CCNL;

- copia degli ultimi sei prospetti paga relativi al personale coinvolto nel cambio d'appalto, sempre avendo come riferimento temporale la delibera di definitiva aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

Per il personale assunto dall'azienda subentrante, l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 103 e 113 del presente CCNL.

Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 604/1966 e la costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.

 

  

RINNOVI

Ipotesi di accordo 28/03/2023(Decorrenza 01/01/2023)

[___]

Art. 18 - Cambio di appalto o di concessione in ambito sanitario/assistenziale Pubblico

 

All'articolo 18 è aggiunta la seguente dichiarazione a verbale

 

Dichiarazione a verbale:

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti prevista per il prossimo luglio le parti ritengono opportuno incontrarsi successivamente per valutare l'impatto delle nuove previsioni normative in materia di clausola sociale e cambio appalto rispetto a quanto disposto dall'attuale articolo 18 del contratto e valutare eventuali modifiche ed integrazioni.

[___]

 

 

Capitolo III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 19 - Testo Unico sulla Rappresentanza

 

Le parti convengono di recepire l'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 siglato da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil.

 

 

Art. 20 - Rappresentanze sindacati unitarie

 

Indice analitico

Verbale di stipula
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI
PREMESSA AL CCNL
Governance del settore
Esigibilità del contratto
PARTE GENERALE
PARTE OPERAI
PARTE IMPIEGATI
INTEGRAZIONI
ALLEGATI
PROTOCOLLI