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CCNL Laterizi - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 31/05/2022 - Decorrenza: 01/04/2022 - Scadenza: 30/09/2025

Ultimo aggiornamento

04 novembre 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti da aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in fibrocemento, in gesso e piastrelle.

Parti Stipulanti

Confindustria Ceramica

Fillea Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno

Filca Cisl

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini

Feneal Uil

Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno

Assobeton

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
A2020,38 €2558,72 €
A S2402,62 €2947,79 €
B1649,08 €2180,81 €

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Orario di lavoro

La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni.

Lavoro straordinario

Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - nonchè le ore non lavorate per ferie e permessi retribuiti, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.

Lavori preparatori e complementari (messa a punto e pulizia delle macchine): per tali lavori è ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro a regime salariale normale fino ad un massimo di 1 ora al giorno, dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza.

Ferie (Operai)

Gli operai hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.

Al lavoratore che all'atto del licenziamento non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero.

I giorni festivi (nazionali ed infrasettimanali) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi.

Mensilità Aggiuntive

I lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno diritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata agli effetti della 13ª mensilità come un mese intero.

Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della 13ª mensilità sarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.

Operai cottimisti: si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo mese.

Turinisti: Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima mensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.

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